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Decisione

VR1 2025 52

Beschwerde gegen StA, Einspracheentscheide

16 luglio 2025Italiano3 min

il 23 luglio 2025 l’Ufficio della circolazione dei Grigioni ha emanato nei confronti di A._____ una decisione relativa alla revoca della licenza di condurre,

Source gr.ch

Sentenza del 14 agosto 2025

comunicata il 14 agosto 2025

Fatti

N. d'incarto VR1 25 52

Istanza Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo

Composizione Righetti, presidente

Parti A._____

ricorrente

contro

Ufficio della circolazione dei Grigioni

Divisione misure amministrative, Rohanstrasse 5, 7000 Coira

convenuto

Oggetto revoca della licenza di condurre

Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

il 23 luglio 2025 l’Ufficio della circolazione dei Grigioni ha emanato nei confronti di A._____ una decisione relativa alla revoca della licenza di condurre,

avverso detta decisione, l’11 agosto 2025, A._____ ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo (recte: d’appello) del Cantone dei Grigioni,

giusta l’art. 49 cpv. 1 lett. b LGA (CSC 370.100), il Tribunale d'appello giudica i ricorsi contro decisioni degli uffici dell'Amministrazione cantonale e di istituti dipendenti di diritto cantonale, se il diritto cantonale prevede l'impugnazione diretta,

non è prevista l’impugnazione diretta al Tribunale d’appello di decisioni relative alla revoca della licenza di condurre emanate dall'Ufficio della circolazione dei Grigioni (v. p.es. sentenza del Tribunale amministrativo dei Grigioni U 24 51 del 17 dicembre 2024),

la competenza per il trattamento del ricorso in rassegna è del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (artt. 26 cpv. 1 e 28 cpv. 1 e 2 LGA i.u. all'art. 15 della Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LCOGA, CSC 170.300], agli artt. 9 cpv. 1 lett. b e 10 seg. dell'Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [OOGA, CSC 170.310] e alla cif. 1.2.2 lett. f dell'appendice 1 alla OOGA [170.310-A1]),

la decisione impugnata riporta espressamente che essa può essere impugnata al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni,

dagli atti non risulta che il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni abbia trattato la causa ed emanato una decisione al riguardo,

il Tribunale d’appello dei Grigioni, allo stato delle cose, non è pertanto competente per il trattamento del ricorso dell'11 agosto 2025, che, per conseguenza, va ritenuto inammissibile,

Considerandi

giusta l’art. 4 cpv. 3 LGA, se un'autorità non si ritiene competente, essa fa proseguire la pratica all'autorità ritenuta competente, avvisando le parti,

per conseguenza, il caso viene trasmesso al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni per il rispettivo trattamento,

considerato il dispendio di tempo, nonché la circostanza che il rimedio giuridico corretto è riportato espressamente nella decisione impugnata, si ritiene giustificato prelevare una tassa di Stato di CHF 200.00 (art. 73 cpv. 1 i.u. all'art. 75 cpv. 2 LGA),

non vengono concesse indennità.

Il Tribunale d'appello pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso dell'11 agosto 2025 e gli atti vengono trasmessi al Dipartimento di giustizia, sanità e sicurezza dei Grigioni per competenza e per il rispettivo trattamento.

Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

– una tassa di Stato di

CHF

200.00

– e le spese di cancelleria di

CHF

116.00

totale

CHF

316.00

Tali spese sono poste a carico di A._____.

Non vengono corrisposte indennità.

[Vie di diritto]

[Comunicazione]

1.

/ 4

Art. 49 VRGart. 49 VRGart. 49 LGA

Art. 4 VRGart. 4 VRGart. 4 LGA

Art. 75 VRGart. 75 VRGart. 75 LGA