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Decisione

VR1 2025 6

Submissionen

2 maggio 2025Italiano5 min

A. Con sentenza del 21 gennaio 2025, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di A._____ e B._____ (ricorrenti) presentato avverso la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 23 novembre 2022 nella procedura U 22 59. Il Tribunale federale ha rinviato la causa al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni per nuova decisione su spese e ripetibili della sede cantonale.

Source gr.ch

Sentenza del 10 aprile 2025

comunicata il 14 aprile 2025

Fatti

N. d'incarto VR1 25 6

Istanza Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo

Composizione Righetti, presidente

Audétat e Pedretti, giudici

Schupp, attuaria

Parti A._____

e

B._____

ricorrenti

entrambi patrocinati dall'avvocato Sebastiano Paù-Lessi

contro

Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni

convenuto

Oggetto frequenza della scuola d'obbligo (decisione spese)

Ritenuto in fatto:

A. Con sentenza del 21 gennaio 2025, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di A._____ e B._____ (ricorrenti) presentato avverso la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 23 novembre 2022 nella procedura U 22 59. Il Tribunale federale ha rinviato la causa al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni per nuova decisione su spese e ripetibili della sede cantonale.

Considerando in diritto:

1. I procedimenti pendenti dinnanzi al Tribunale amministrativo sono stati trasferiti al subentrante Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni al momento dell'entrata in vigore della LOG (CSC 173.000) il 1° gennaio 2025 (art. 122 cpv. 5 LOG).

Considerandi

2.

Se il Tribunale federale accoglie, in tutto o in parte, un ricorso in materia di diritto pubblico può emettere una decisione riformatoria, ossia una decisione nel merito, o una decisione cassatoria, quindi annullare la decisione impugnata e rinviare la questione all'istanza inferiore o all'autorità amministrativa che ha emesso la decisione per un nuovo giudizio (art. 107 cpv. 2 LTF (SR 173.110). Ai sensi dell'art. 67 e dell'art. 68 cpv. 5 LTF, il Tribunale federale può anche statutire sulle spese e/o i risarcimenti del procedimento precedente o l'indennizzo del procedimento precedente. Il Tribunale federale può invece anche rinviare la questione al tribunale di grado inferiore, affinché decida in merito alla ripartizione delle spese (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 24 86 del 12 dicembre 2024, con rinvii).

3.

Nel presente caso, il Tribunale federale ha rinviato la causa a questo Tribunale, affinché si pronunci sulla ripartizione dei costi e delle spese ripetibili in sede cantonale.

3.1

Considerato l'esito del presente procedimento, le spese procedurali in sede cantonale, ovvero dinanzi all'allora Tribunale amministrativo, per un totale di CHF 1'228.00, che seguono la soccombenza (art. 73 cpv. 1 LGA) – composte da una tassa di Stato fissata a CHF 800.00 e spese di cancelleria pari a CHF 428.00 (cfr. art. 75 cpv. 1 e cpv. 2 LGA) – sono poste a carico del convenuto.

3.2

Inoltre, il convenuto, soccombente in causa, è tenuto a risarcire ai ricorrenti le spese necessarie causate dalla procedura di ricorso (art. 78 cpv. 1 LGA i.c.c art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]). Il rappresentante legale ha inoltrato due note di onorario.

3.2.1

La nota d'onorario del 18 luglio 2022, per l'ammontare totale di CHF 2'166.80, composta da un onorario di CHF 2'002.50 (7 ore 25 minuti à CHF 270.00/ora), spese di cancelleria di complessivi CHF 9.40 – che sono inferiori al 3% dell'onorario – e, sul complessivo, l'IVA del 7.7 %, deve essere parzialmente decurtata, in quanto non è stato presentato un accordo sull'onorario. In questo senso, quale tariffa oraria va considerata quella di CHF 240.00/ora (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo dei Grigioni R 24 6 del 17 settembre 2024 consid. 4.2). Ne deriva, dunque, che l'indennità per ripetibili in merito alla prima nota d'onorario ammonta a un importo di CHF 1'780.00, oltre spese di CHF 9.40 e IVA al 7.7% (CHF 137.80), per un totale complessivo di CHF 1'927.20.

3.2.2

Per quanto concerne la seconda nota d'onorario, ovvero quella del 9 settembre 2022, pari ad un importo per l'onorario di CHF 495.00 (1 ora 25 minuti à CHF 270.00/ora) e l'IVA del 7.7 %, in applicazione di quanto già riferito qui sopra, anch'essa va parzialmente decurtata. Ne deriva un onorario di CHF 440.00 e IVA al 7.7% (CHF 33.90), per un importo compessivo di CHF 473.90.

3.2.3

Ciò posto, in concreto, il convenuto è obbligato a versare ai ricorrenti un importo totale di CHF 2'401.10 (spese e IVA incluse) a titolo di ripetibili.

3.2.4

Per quanto invece concerne il petito relativo alla protesta di spese e ripetibili delle istanze precedenti (cfr. ricorso del 18 luglio 2022, cif. I. e II., pag. 15), i ricorrenti non sotanziano in alcun modo tale richiesta. Dagli atti procedurali questo Tribunale non intravvede nemmeno il motivo per il quale andrebbero versate delle indennità, consinderato, oltretutto, che durante il procedimento amministrativo i ricorrenti non erano patrocinati da un legale. Pertanto, per il procedimento dinanzi all'istanza inferiore non vengono corrisposte indennità.

4.

Per il presente procedimento, considerato che non è stato effettuato uno scambio scritti, non è giustificato prelevare spere. Per lo stesso motivo non è nemmeno giustificato versare indennità.

Il Tribunale d'appello pronuncia:

Le spese processuali relative al procedimento U 22 59 per un totale di CHF 1'228.00 (tassa di Stato di CHF 800.00 e spese di cancelleria di CHF 428.00) sono poste a carico del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni.

Per il procedimento U 22 59 il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni è obbligato a versare a A._____ e B._____ un importo di CHF 2'401.10 (spese e IVA incluse) a titolo di spese ripetibili.

Per il presente procedimento (VR1 25 6) non vengono prelevate spese.

Per il presente procedimento (VR1 25 6) non vengono assegnate spese ripetibili.

[Vie di diritto]

[Comunicazione a]

1.

/ 4

Art. 122 WFGart. 122 LOGart. 122 LPrA

Art. 122 GOGart. 122 GOGart. 122 LOG

Art. 107 BGGart. 107 LTFart. 107 LTF

Art. 68 BGGart. 68 LTFart. 68 LTF

Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA

Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA

Art. 2 HVart. 2 HVart. 2 OOA