VR1 2025 90
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
23 dicembre 2025Italiano6 min
impugnata è la decisione del Consiglio comunale di D._____ del 17 dicembre 2025, segnatamente riguardo alla trattanda n. Z.1._____, poiché, secondo B._____ e A._____, la tardiva trasmissione del relativo Messaggio non avrebbe permesso una seria preparazione sul tema e, quindi, una trasparente espressione del voto da parte dei membri del Consiglio comunale,
Source gr.ch
Sentenza del 9 gennaio 2026
comunicata il 21 gennaio 2026
[Contro questa sentenza è stato interposto ricorso. La causa è pendente dinanzi al Tribunale federale (1C_96/2026).]
Fatti
N. d'incarto VR1 25 90
Istanza Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo
Composizione Righetti, presidente
Paganini, attuario
Parti A._____
ricorrente 1
e
B._____
ricorrente 2
contro
C._____
convenuto
Oggetto diritto di voto
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
impugnata è la decisione del Consiglio comunale di D._____ del 17 dicembre 2025, segnatamente riguardo alla trattanda n. Z.1._____, poiché, secondo B._____ e A._____, la tardiva trasmissione del relativo Messaggio non avrebbe permesso una seria preparazione sul tema e, quindi, una trasparente espressione del voto da parte dei membri del Consiglio comunale,
B._____, che non è membro del Consiglio comunale, non è legittimato a contestare un eventuale vizio procedurale concernente la convocazione del Consiglio comunale. Infatti, il diritto di ricorso spetta unicamente a chi ha diritto di voto nella questione in oggetto (cfr. ad es. decisione del Tribunale federale 1C_659/2020 dell’11 marzo 2021 consid. 1.3) e, in concreto, ai membri del Consiglio comunale,
ad ogni modo, non può essere ammesso che cittadini di un Comune, i quali non sono membri del Consiglio comunale, possano far valere che eventuali carenze in merito alla comunicazione del materiale di voto non avrebbero permesso una seria preparazione sul tema da parte dei membri del rispettivo organo,
ciò posto, il ricorso di B._____, in difetto di legittimazione (art. 58 LGA [CSC 370.100]), è quindi manifestamente inammissibile,
per quanto riguarda il ricorso di A._____, giova rilevare che la convocazione alla seduta del Consiglio comunale di D._____ del 17 dicembre 2025, datata 3 dicembre 2025, le è stata intimata il 4 dicembre 2025. A suo dire, essa sarebbe da lei stata ricevuta il 5 dicembre 2025,
giusta l'art. 60 cpv. 2 LGA, in caso di ricorsi contro attentati al diritto di voto nonché contro elezioni e votazioni, il termine è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione su ricorso (lett. a) oppure rilevazione del motivo d'impugnazione, al più tardi, tuttavia, dopo la pubblicazione ufficiale dei risultati di un'elezione o votazione (lett. b),
secondo la prassi consolidata di questo Tribunale, un vizio procedurale scoperto dopo il ricevimento del materiale di voto/elezione, compresi gli eventuali messaggi, deve essere segnalato immediatamente o, al più tardi, in occasione del giorno dello scrutinio. Viola il principio della buona fede sancito dall'art. 5 cpv. 3 Cost. se un avente diritto di voto, sapendo di un vizio procedurale, attende prima l'esito della votazione/elezione per poi adire le vie legali in caso di risultato elettorale negativo (PTA 2012 n. 3, 1990 n. 2; 1986 n. 4; sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni V 24 5 del 17 ottobre 2024 consid. 2.2 segg., V 20 14 del 4 maggio 2021 consid. 6.4; V 12 10 del 3 settembre 2013 consid. 3.a),
giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, non è rilevante il momento in cui viene identificato un vizio specifico, bensì è sufficiente che vi sia stata l'opportunità di scoprire e censurare tale difetto (sentenza del Tribunale federale 1C_692/2024 del 21 marzo 2025 consid. 4.2 seg.),
ciò ravvisato, le carenze relative agli atti preparatori in vista di elezioni e votazioni devono essere segnalate immediatamente. Lo scopo di questa prassi è garantire che le carenze possano essere corrette prima delle elezioni o delle votazioni e che non sia necessario ripetere lo scrutinio. In linea di principio, gli aventi diritto di voto che non si attengono a tale onere perdono il diritto di contestare l'elezione o la votazione (DTF 140 I 338 consid. 4.4; sentenze del Tribunale federale 1C_692/2024 del 21 marzo 2025 consid. 4.2; 1C_556/2019 del 9 settembre 2020 consid. 4.1 seg.),
se, come nel caso in esame, la decorrenza del termine poggia sulla conoscenza del motivo di ricorso, si ritiene che tale termine decorre dal momento in cui l'avente diritto di voto è messo in condizione di presentare effettivamente un ricorso contro l'atto criticato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1C_692/2024 del 21 marzo 2025 consid. 4.2, 1C_6/2022 del 30 giugno 2022 consid. 4, 1C_155/2021 del 23 novembre 2021 consid. 5.3 e 1C_301/2019 del 1° novembre 2019 consid. 4.4.3),
dal ricorso emerge che A._____ è venuta a conoscenza delle asserite manchevolezze, ovvero il mancato ossequio del termine di 14 giorni e l’omessa allegazione alla convocazione del Messaggio no. Z.2._____ per l’approvazione delle disposizioni transitorie relative alla tassazione del consumo di acqua potabile e delle acque luride, già il 5 dicembre 2025. Dunque, a far tempo da questa data, A._____ aveva in ogni caso quantomeno la possibilità di ricorrere contro tali vizi,
nel caso concreto, pertanto, a prescindere dal fatto che il succitato Messaggio sia in seguito stato trasmesso il 10 dicembre 2025, il termine di ricorso di 10 giorni ha iniziato a decorrere dal 5 dicembre 2025,
ne consegue che il ricorso del 29 dicembre 2025 è palesemente intempestivo,
a titolo abbondanziale, si rileva che, da quanto emerge dal verbale della seduta del Consiglio comunale del 17 dicembre 2025, A._____ non ha sollevato censura alcuna in merito alla rispettiva convocazione,
non vi sono indizi per un'eventuale nullità,
Considerandi
ciò considerato, il ricorso è da ritenere manifestamente inammissibile,
sulla richiesta di conferire l’effetto sospensivo al ricorso non deve dunque essere statuito,
il Tribunale giudica il presente ricorso in qualità di giudice unico, essendo esso palesemente inammissibile (art. 43 cpv. 3 lett. b LGA),
ai ricorrenti, soccombenti in causa, sono accollate le spese procedurali pari a CHF 1’000.00 (art. 73 cpv. 1 LGA), che gli vengono poste a carico – in solido – in ragione di ½ ciascuno,
al convenuto non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).
Il Tribunale d'appello pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
– una tassa di Stato di
CHF
1000.00
– e le spese di cancelleria di
CHF
159.00
totale
CHF
1’159.00
Tali spese sono poste – in solido – a carico di A._____ e B._____ in misura di un ½ ciascuno.
Non vengono concesse indennità.
[Rimedi giuridici]
[Comunicazione]
1.
/ 5
1C_96/2026
1C_659/2020
Art. 58 VRGart. 58 VRGart. 58 LGA
Art. 60 VRGart. 60 VRGart. 60 LGA
1C_692/2024
BGE 140 I 338ATF 140 I 338DTF 140 I 338
1C_692/2024
1C_556/2019
1C_692/2024
1C_6/2022
1C_155/2021
1C_301/2019
Art. 43 VRGart. 43 VRGart. 43 LGA
Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA
Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA