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Decisione

VR3 2024 57

Unfallversicherung

5 marzo 2025Italiano27 min

I. Nella presa di posizione del 12 luglio 2024, il convenuto ha concluso alla reiezione del ricorso per quanto ricevibile.

Source gr.ch

Sentenza del 5 marzo 2025

comunicata il 12 marzo 2025

N. d'incarto VR3 24 57

Istanza Terza Camera di diritto amministrativo

Composizione Righetti, presidente

Brun e Audétat, giudici

Paganini, attuario

Parti A._____ SA c/o B._____,

ricorrente

patrocinata dall'avv. lic. iur. Fabrizio Keller,

contro

Comune di C._____

convenuto

patrocinato dall'avv. MLaw Davide Nollo,

Oggetto richiesta proroga licenza edilizia

Ritenuto in fatto:

A. L'A._____ SA è proprietaria del fondo n. 1038, C._____, edificato con il complesso dell'ex Collegio D._____ (un edificio amministrativo [stabile n. 26], un'ex scuola [stabile n. 26-B] e una cappella [stabile n. 26-C]).

B. Con decisione 14 marzo / 9 giugno 2022, il Comune di C._____ (in seguito: Comune) ha rilasciato alla A._____ SA la licenza edilizia per la demolizione dello stabile n. 26-B, in particolare alla seguente condizione:

"L'inizo dei lavori di demolizione dello stabile n. 26-B è vincolato all'ottenimento di una licenza edilizia cresciuta in giudicato relativa al progetto di una nuova edificazione in sostituzione dello stabile oggetto di demolizione."

Al contempo, con decisione separata, il Comune ha statuito l'irricevibilità dell'opposizione presentata dall'avv. F._____, dall'avv. E._____ e da G._____.

Questa decisione di licenza edilizia e su opposizione non è stata impugnata.

C. I succitati opponenti il 13 luglio 2022 hanno presentato al Governo del Cantone dei Grigioni un ricorso di vigilanza contro il Comune di C._____, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, nel senso della sospensione (fino all'evasione del ricorso) della licenza edilizia del 14 marzo / 9 giugno 2022 per la demolizione dell'edifico 26-B nonché l'ordine di provvedimenti cautelari a protezione del complesso dell'ex Collegio D._____, l'annullamento della suddetta licenza edilizia e l'avvio di una procedura di messa sotto protezione cantonale del complesso dell'ex Collegio D._____.

D. Il 19 aprile 2024 la A._____ SA ha inoltrato al Comune una domanda di costruzione per la riattazione-edificazione e la manutenzione degli stabili n. 26, 26-B e 26-C sul fondo n. 1038. Essa ha inoltre chiesto la ricusa del Sindaco avv. E._____ e la proroga a norma di legge della licenza edilizia del 14 marzo / 9 giugno 2022 per la demolizione dello stabile n. 26-B di un anno.

E. Il 7 maggio 2024 il Comune ha comunicato alla A._____ SA che la proroga della relativa licenza edilizia non può venir concessa fintanto che il ricorso di vigilanza del 13 luglio 2022 non verrà evaso dal rispettivo Dipartimento.

F. Avverso questa decisione il 27 maggio 2024 la A._____ SA (in seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo (oggi: Tribunale d'appello) del Cantone dei Grigioni, chiedendo, in via principale, in riforma della decisione impugnata, il prolungamento della licenza edilizia del 14 marzo / 9 giugno 2022 per un anno a partire dalla crescita in giudicato della presente sentenza; in via subordinata, in cassazione della descisione impugnata, il rinvio degli atti al Comune per nuova decisione. In via superprovvisionale e provvisionale, essa ha postulato la sospensione del decorso del termine di due anni per la relativa licenza edilizia.

G. Con scritto del 12 giugno 2024, il Comune (in seguito: convenuto) ha rinunciato a una presa di posizione in merito al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

H. Con decreto del 1° luglio 2024, il giudice istruttore ha confermato la misura provvisionale – decretata in via supercautelare il 31 maggio 2024 – di prolungamento risp. sospensione del termine di due anni per l'inizio dei lavori di demolizione dello stabile n. 26-B sul mappale n. 1038 fino al termine della presente procedura.

Fatti

I. Nella presa di posizione del 12 luglio 2024, il convenuto ha concluso alla reiezione del ricorso per quanto ricevibile.

L. Nel secondo scambio di scritti (replica del 26 agosto 2024 e duplica del 30 settembre 2024), le parti si sono riconfermate nei loro petiti.

Considerando in diritto:

1.1. La competenza del Tribunale per giudicare la decisione comunale impugnata è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. a LGA (CSC 370.100). I procedimenti pendenti dinnanzi al Tribunale amministrativo sono stati trasferiti al subentrante Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni al momento dell'entrata in vigore della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000) il 1° gennaio 2025 (art. 122 cpv. 5 LOG).

1.2. Contestato è, innanzitutto, se la decisione impugnata rappresenta una decisione intermedia o una finale.

1.2.1. Secondo il convenuto, in base alla giurisprudenza si tratta di una decisione intermedia, dacché esso avrebbe deciso di sospendere l'evasione della domanda di proroga della ricorrente fintanto che il Governo (risp. il rispettivo Dipartimento) non avrà deciso in merito al ricorso di vigilanza del 13 luglio 2022 (doc. C.3). La ricorrente, invece, è dell'avviso che si tratta di una decisione di rifiuto, in quanto questa avrebbe di fatto comportato la scadenza della licenza edilizia del 14 marzo / 9 giugno 2022 (doc. C.1), non avendo il convenuto sospeso il termine di decorrenza di due anni per l'inizio dei lavori stabilito nella licenza edilizia.

1.2.2. Una decisione che non conclude il procedimento, ma rappresenta solo un passo verso la decisione finale, è una decisione intermedia (cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale 2C_612/2023 del 24 luglio 2024 consid. 1.3 con rinvii). Nella verifica del carattere di una decisione impugnabile ai sensi della LTF (RS 173.110), il Tribunale federale ha osservato che, indipendentemente dalla questione se un procedimento edilizio successivo sia ammissibile alla luce dell'art. 25a LPT e del diritto cantonale, qualora sussista un margine di manovra nell'attuazione di disposizioni accessorie e, nonostante il rilascio nominale di una "licenza edilizia", non si possa ancora costruire, si è in presenza di una decisione incidentale (cfr. DTF 149 II 170 consid. 1; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 21 108 del 3 ottobre 2023 consid. 9). Un'autorizzazione alla demolizione (di un edificio inventariato) emessa a sé stante in una prima fase – cioè prima di decidere, in una seconda fase, in merito all'autorizzazione della nuova costruzione – ha effetto giuridico solo se è disponibile il permesso di costruzione per il nuovo edificio. Pertanto, questa autorizzazione alla demolizione costituisce solo un passo intermedio verso il permesso di costruzione per un nuovo edificio, e una tale decisione non costituisce una decisione finale (o parziale), ma una decisione intermedia (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_498/2020 del 3 novembre 2021 consid. 1.3).

1.2.3. Secondo la pertinente giurisprudenza succitata, già il relativo permesso di demolizione (vincolato all'ottenimento di un permesso di costruzione) è una decisione incidentale. Di conseguenza, anche una rispettiva decisione di proroga (materiale) andrebbe ritenuta una decisione incidentale risp. intermedia. Inoltre, la decisione impugnata, secondo il suo testo, sembra già essere di per sé una decisione intermedia, siccome posticipa – nel senso di una condizione sospensiva – la concessione di una proroga della licenza edilizia fino all'evasione del ricorso di vigilanza del 13 luglio 2022 (cfr. sopra, fatti C). In base al testo e alla giurisprudenza, si potrebbe dunque partire dal presupposto che si è in presenza di una decisione intermedia / incidentale (di sospensione della decisione sulla richiesta di proroga).

1.2.4. Tuttavia, nella procedura R 24 99 dinanzi a questa Corte – i cui atti, ossia lo scritto del 16 ottobre 2024 del Municipio di C._____ al Governo e l'e-mail del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune del 24 luglio 2024 sono notori sia a questo Tribunale che al convenuto stesso e vengono dunque ripresi in questo dossier – il convenuto parla inequivocabilmente di una decisione di diniego (e non di sospensione): infatti, in detto scritto del 16 ottobre 2024 il Municipio si riferisce alla sua decisione qui impugnata come decisione "di non concedere la proroga della licenza edilizia". In tale contesto, esso fa riferimento all'e-mail del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune del 24 luglio 2024, in cui si comunica che "l'attuale esecutivo non condivide il fatto che il Municipio precedente abbia rilasciato la licenza edilizia per la demolizione dell'edificio n. 26-B, ed ha quindi deciso di non concedere la proroga della licenza edilizia nel frattempo scaduta." Da un lato, dunque, in base al testo e in linea con l'argomentazione del convenuto nella presente controversia, la decisione impugnata sembra essere una decisione di sospensione (relativa alla richiesta di proroga). Dall'altro lato, tuttavia, in un secondo momento e in altro contesto, il convenuto ha chiaramente definito la decisione in oggetto una decisione di diniego (della richiesta di proroga), con l'evidente intenzione di far scadare la rispettiva licenza edilizia del 14 marzo / 9 giugno 2022 rilasciata dal vecchio Municipio e ritenuta errata.

1.2.5. Ora, visto il vincolo a un permesso di costruzione nel relativo permesso di demolizione, in base alla summenzionata giurisprudenza, la decisione impugnata andrebbe ritenuta, in ogni caso (sia qualificandola come decisione di sospensione della decisione sulla richiesta di proroga, sia qualificandola come decisione di diniego della richiesta di proroga), una decisione intermedia. Tuttavia, se l'intenzione del Municipio era di far scadere e di fatto di annullare il relativo permesso di demolizione, nella decisione impugnata si può intravedere una decisione finale. Questo Tribunale non ritiene di doversi chinare ulteriormente su questo quesito, in quanto, come si vedrà di seguito, il ricorso va in ogni caso accolto e il caso rinviato al convenuto per nuova decisione (nel merito della richiesta di proroga).

2. Qualificazione della decisione impugnata quale decisione finale (di diniego della richiesta di proroga):

2.1. Innanzitutto, occorre esaminare la decisione impugnata sotto il profilo formale.

2.1.1. La ricorrente fa valere, fra le altre, una violazione del principio d'imparzialità (art. 8 cpv. 1 e 29 cpv. 1 Cost.; art. 33 LCom [CSC 175.050]). A suo dire, il Sindaco, di cui si sarebbe chiesto la ricusa, unico giurista nell'esecutivo e (co)opponente nella procedura di rilascio della licenza edilizia per la demolizione nonché (co)istante del ricorso di vigilanza dinanzi al Governo, avrebbe influenzato la decisione impugnata.

Al proposito, si rileva che, dall'argomentazione del convenuto nella decisione impugnata, non è riscontrabile un intervento del Sindaco risp. che questi non si sia ricusato come richiesto dalla ricorrente. Il fatto che egli, nelle veci di Sindaco, abbia risposto a una domanda sul tema nella seduta del Consiglio comunale del 22 giugno 2023 (cfr. doc. B.6, pag. 14), sebbene di primo acchito ciò non sembri essere del tutto appropriato, non significa che la richiesta di ricusa non sia stata rispettata e la decisione impugnata sia formalmente viziata. La decisione impugnata è stata invero sottoscritta dal Vice Sindaco. Che questi – come ipotizzato dalla ricorrente – abbia "ripreso l'opinione probabilmente suggerita dal Sindaco" e che il resto del Municipio abbia "avvallato questa decisione" resta una mera speculazione della ricorrente.

2.1.2. La ricorrente fa inoltre valere una violazione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 1 Cost.): anzitutto, le motivazioni esposte dalla convenuta nella procedura di ricorso sarebbero nuove e senza relazione con la motivazione nella decisione impugnata; oltre a ciò, il Municipio non si sarebbe confrontato in nessun punto con gli argomenti invocati nella sua domanda di proroga.

La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) l'obbligo per le autorità di motivare le proprie decisioni, affinché gli amministrati possano comprendere ed esercitare i diritti di ricorso in maniera effettiva. L'autorità amministrativa deve pertanto menzionare, per lo meno brevemente, i motivi che l'hanno condotta ad adottare un determinato provvedimento, in modo tale che l'interessato possa rendersi conto della portata della decisione e impugnarla con cognizione di causa. Essa non ha l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati dalle parti, ma può, al contrario, limitarsi all'esame delle questioni topiche per l'esito della controversia (DTF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito è leso soltanto se l'autorità omette di pronunciarsi su questioni che presentano una certa pertinenza o di prendere in considerazione dei fatti e degli argomenti importanti per la decisione da adottare (DTF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Per il resto, la motivazione può essere implicita e risultare anche dalle differenti parti della decisione (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; sentenza del Tribunale federale 8D_3/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.3). Il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta, in linea di principio, l'annullamento della decisione impugnata. Una violazione può essere considerata eccezionalmente sanata se la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'istanza di ricorso che dispone dello stesso potere di esame dell'autorità precedente. A tale condizione, anche una grave violazione del diritto di essere sentiti può essere sanata, qualora un rinvio si riduca a una vana formalità, prolungando inutilmente la procedura e, quindi, ritardi ingiustificati, incompatibili con l'interesse della parte interessata a una rapida valutazione della causa (cfr. DTF 147 IV 340 consid. 4.11.3, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2).

Nella decisione impugnata, il convenuto poggia la sua motivazione su un reclamo di vigilanza presentato il 13 luglio 2022 dinanzi al Governo e sull'effetto sospensivo ivi richiesto in relazione alla licenza edilizia del 9 giugno 2022, affermando di non poter valutare la richiesta di proroga fintanto che non sarà stato deciso in merito al reclamo di vigilanza. La motivazione del convenuto appare già prima facie essere lacunosa e non si confronta con i motivi addotti dalla ricorrente nella richiesta di proroga. In che misura non si sarebbe potuto decidere nel merito, non è chiaro nel caso in questione. Ciò posto, in concreto, siamo dunque in presenza di una violazione del diritto di essere sentiti risp. dell'obbligo di motivazione. Tale lesione, ben ponderato, appare grave e non può essere sanata in questa sede da questo Tribunale, che, in questo ambito, non dispone dello stesso potere d'esame del convenuto (cfr. al proposito ad es. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 23 09 del 1° ottobre 2024 consid. 2).

2.1.3. Inoltre, la ricorrente lamenta una violazione del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost., 9 Cost.). Ella fa notare che la licenza edilizia di demolizione del 14 marzo / 9 giugno 2022 sarebbe cresciuta in giudicato. Il convenuto le chiederebbe di rinunciare a una decisione cresciuta in giudicato, anticipando che la stessa sarà di fatto revocata rispettivamente sarà fatta scadere. Il Municipio avrebbe saputo che una decisione del Governo (sul ricorso di vigilanza) non sarebbe avvenuta prima della scadenza della licenza edilizia e avrebbe avuto l'intenzione di far decadere, per decorrenza del termine, la licenza edilizia di demolizione del 14 marzo / 9 giugno 2022 rilascita dal precedente Municipio, allo scopo di annullarla risp. revocarla.

L'art. 9 Cost. (RS 101) istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato e, in questo contesto, tutela anche da un loro comportamento contraddittorio (DTF 137 I 69 consid. 2.5.1).

In questa procedura il convenuto sostiene che la decisione impugnata sarebbe una decisione di sospensione (intermedia), mentre in un altro contesto, come già rilevato in precedenza, la definisce una decisione di merito (di rifiuto), ritenendo scaduta la rispettiva licenza edilizia del 14 marzo / 9 giugno 2022. La motivazione materiale fornita dal convenuto nell'ambito del presente procedimento di ricorso è nuova. Così facendo, il rappresentante del comune, nell'ambito del procedimento di ricorso, si è sostituito completamente al Municipio, presentando una motivazione materiale che – a quanto pare – non è stata oggetto di alcuna riunione del Municipio. Si rileva pertanto una violazione della buona fede risp. del divieto del comportamento contraddittorio; motivo, anche questo, per il quale è giustificato accogliere il ricorso.

La circostanza – come allega il convenuto – che il Tribunale possa basare la sua decisione su considerandi di diritto che non sono stati riportati nella decisione impugnata, non è qui di rilevanza. De lege si tratta infatti di una possibilità potestativa che rientra nello spazio discrezionale del tribunale adito e che non può stare in contrasto al principio della buona fede.

2.2. Sebbene il ricorso vada accolto già sulla scorta di violazioni formali, a titolo abbondaziale, dal profilo materiale, si rileva quanto segue:

2.2.1. A mente della ricorrente, la decisione del convenuto di respingere (di fatto) la sua richiesta di proroga della suddetta licenza edilizia, pretendendo che sia pendente un gravame di sorveglianza con richiesta di effetto sospensivo, che non potrebbe essere decretato, sarebbe manifestamente infondata risp. arbitraria e insostenibile.

Per contro, il convenuto osserva, in particolare, che l'edificio n. 26-B (oggetto della licenza edilizia di demolizione) sarebbe protetto e non potrebbe venir demolito. Pertanto, la licenza edilizia di demolizione sarebbe viziata. Prolungare la validità di una licenza edilizia viziata striderebbe con lo scopo del disposto relativo alla possibilità di proroga di una licenza edilizia (art. 91 cpv. 2 seconda frase LPTC [CSC 801.100]) e con il principio della legalità. Inoltre, l'interesse pubblico alla corretta applicazione del diritto materiale e alla preservazione dell'edificio protetto prevarrebbero su quello (meramente economico) della ricorrente al prolungamento di una licenza edilizia viziata. Inoltre, nel ricorso di vigilanza sel 13 luglio 2022 gli istanti avrebbero chiesto di annullare la licenza edilizia del 14 marzo / 9 giugno 2022. L'Autorità di vigilanza avrebbe infatti la facoltà di annullare una decisione illecita. Per questo motivo il Municipio avrebbe deciso di sospendere l'evasione della richiesta di proroga fino all'evasione del ricorso di vigilanza da parte del Governo. Non sarebbe vero che l'intento del Municipio sia quello di far scadere la succitata licenza edilizia. In fase di duplica il convenuto aggiunge che una proroga non sarebbe possibile, poiché nel frattempo esso starebbe elaborando un rafforzamento della protezione dei nuclei e degli oggetti protetti. Oltretutto, ai sensi della giurisprudenza, la licenza edilizia del 14 marzo / 9 giugno 2022 non sarebbe una licenza edilizia, perché essendo rimasta aperta la decisione relativa alla condizione sospensiva e avendo l'autorità edilizia un margine di manovra nel valutare l'adempimento della condizione, la procedura per il rilascio della licenza edilizia per la demolizione dello stabile n. 26-B non sarebbe ancora conclusa e sarà completata solo dopo l'approvazione del progetto per la sostituzione di detto stabile. Di conseguenza, l'art. 91 cpv. 2 seconda frase LPTC non troverebbe applicazione e non vi sarebbe un diritto alla proroga di tale decisione, la cui validità sarebbe stata fissata perentoriamente a due anni.

2.2.2. Ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 LPTC, le licenze edilizie si estinguono, qualora i lavori di costruzione non siano stati avviati entro due anni a decorrere dal passaggio in giudicato della licenza edilizia. L'autorità competente per l'autorizzazione può, su richiesta motivata, prolungare questo termine in maniera adeguata. Se la richiesta di proroga viene presentata in tempo utile, la scadenza del termine è prolungata fino alla decisione dell'autorità edilizia (cfr. Berner, in: Walder [ed.], Luzerner Planungs- und Baurecht, Berna 2012, n. 97 seg.; cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 18 27 del 22 gennaio 2019 consid. 5.2 relativamente al termine di ultimazione dei lavori). Se un committente richiede una proroga del termine biennale per il completamento della costruzione, l'autorità edilizia deve verificare, in primo luogo, se sussistono effettivamente circostanze straordinarie che giustificano una deroga al termine legale per il completamento della costruzione. Per sua natura, ciò può avvenire solo in casi veramente eccezionali. Sono prese in considerazione le particolarità oggettive (posizione della parcella, situazione tecnica), ma anche le circostanze particolari legate alla persona del richiedente (ad es. le esigenze di una persona disabile). Al contrario, i motivi economici non sono, di regola, sufficienti per ottenere una proroga del termine di completamento della costruzione, poiché tali motivi possono essere addotti praticamente sempre. Se un'autorità edilizia, valutando le circostanze determinanti del caso specifico, giunge alla conclusione che si tratta di una situazione eccezionale, può prorogare adeguatamente il termine di completamento della costruzione se il rispetto del termine di due anni per il completamento della costruzione comporta un onere sproporzionato per il committente interessato e se ciò non viola interessi pubblici e privati preponderanti. A tal fine, l'autorità edilizia deve individuare, valutare e soppesare attentamente tutti gli interessi pertinenti e rilevanti. Il Tribunale esamina questa decisione discrezionale con cautela. Interviene solo se l'autorità edilizia si è discostata senza motivo dai principi riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ha preso in considerazione fatti che non avrebbero dovuto avere alcun ruolo o, al contrario, ha ignorato circostanze che avrebbero dovuto essere prese in considerazione. Non vi è alcuna inesattezza rilevante se è possibile prendere in considerazione anche un'altra soluzione, anche se questa sembra più appropriata di quella scelta dall'autorità edilizia (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 18 27 del 22 gennaio 2019 5.2.1 seg.).

2.2.3. Nella motivazione della decisione impugnata, il convenuto si basa, come detto sopra, su un reclamo di vigilanza presentato il 13 luglio 2022 e sull'effetto sospensivo ivi richiesto in relazione alla licenza edilizia del 9 giugno 2022, affermando di non poter valutare la richiesta. In questo contesto, va osservato che il reclamo di vigilanza non ha alcun effetto sospensivo su una licenza edilizia passata in giudicato (v. artt. 75 segg. LCom). La decisione ignora, inoltre, le circostanze (presumibilmente eccezionali) avanzate nella richiesta di proroga (ritardi dovuti al decesso di uno dei progettisti). Il fatto, obiettato dal convenuto con rinvio alla firma di cui all'allegato B.13B, che il progetto di massima non sarebbe stato realizzato dall'architetto deceduto, è stato esposto solo in questa procedura, parimenti al fatto del rafforzamento degli oggetti protetti attualmente in elaborazione nonché al fatto che gli istanti del ricorso di vigilanza del 13 luglio 2022 – di cui, a quanto pare, la ricorrente non aveva conoscenza – avrebbero chiesto l'annullamento della licenza edilizia del 14 marzo / 9 giugno 2022 e che l'Autorità di vigilanza avrebbe la facoltà di annullare una decisione illecita ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 lett. b LCom. Alla luce poi dell'intento del convenuto di non prorogare la licenza edilizia e, presumibilmente, di farla scadere (cfr. sopra consid. 1.2.4), la motivazione addotta nella decisione impugnata appare insostenibile. Oltretutto, in questo senso, da quanto si ravvisa dalla procedura R 24 99, sembrerebbe che il Governo abbia già rilasciato una decisione (negativa) in merito al ricorso di vigilanza oggetto della decisione qui impugnata. Infine, riguardo alla tesi del convenuto, secondo cui la licenza edilizia del 14 marzo / 9 giugno 2022 sarebbe valida solo per due anni e non sarebbe una licenza edilizia, per cui non vi sarebbe un diritto alla proroga, va osservato quanto segue: la decisione del 14 marzo / 9 giugno 2022 è intitolata "licenza edilizia". Questa è cresciuta in giudicato. In essa si sono fissati dei termini di "validità della licenza: 2 anni dalla data odierna per l'inizio dei lavori; 3 anni per la completazione", ciò che non toglie la possibilità di una loro proroga ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 seconda frase LPTC. Questo indipendentemente dal fatto che la licenza edilizia di demolizione sia subordinata all'ottenimento di una licenza edilizia di edificazione risp. a prescindere dalla relativa giurisprudenza (v. sopra consid. 1.2.2). Affermando dunque la possibilità di richiedere una proroga per la rispettiva licenza edilizia, il termine per l'inizio dei lavori va ritenuto prorogato per mezzo della richiesta di proroga nella lettera di accompagnamento alla domanda edilizia del 19 aprile 2024 (doc. C.6), presentata a tempo debito – ovvero prima della scadenza, l'8 giugno 2024, secondo la licenza edilizia del 14 marzo / 9 giugno 2022, del termine per l'inizio dei lavori di due anni dalla data della licenza edilizia (e non dal passaggio in giudicato della licenza edilizia secondo l'art. 91 cpv. 1 LPTC) –, fintanto che non vi sarà una nuova decisione da parte del convenuto.

2.3. Stante quanto sopra, qualificando la decisione impugnata quale decisione di diniego (e finale), il ricorso va accolto e la decisione annullata a seguito delle violazioni formali e materiali riscontrate.

3. Alla stessa conclusione si giunge altresì, sempre ritenendo la decisione impugnata una decisione di diniego, ma trattandola come decisione intermedia (cfr. sopra consid. 1.2.5), applicando per analogia quanto considerato nei considerandi successivi.

4. Qualificazione della decisione impugnata quale decisione intermedia (di sospensione della decisione sulla richiesta di proroga):

4.1. Giusta l'art. 49 cpv. 4 LGA, le disposizioni determinanti il corso della procedura e le misure provvisionali, nonché altre decisioni intermedie sono impugnabili solo se causano alla parte interessata uno svantaggio probabilmente irreparabile (lett. a) oppure se vengono espressamente emanate quali decisioni impugnabili singolarmente, se in tal modo è probabilmente possibile semplificare la procedura (lett. b). Il termine per il ricorso di disposizioni determinanti il corso della procedura e misure provvisionali è di dieci giorni (art. 52 cpv. 2 LGA).

4.2. La presente decisione intermedia, non espressamente emanta quale decisione impugnabile, non contiene l'indicazione del rimedio giuridico, per cui si applica il termine di due mesi giusta l'art. 22 cpv. 2 LGA (valevole anche per le parti rappresentante da un legale [cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 14 52 del 27 ottobre 2015 consid. 5]). Contrariamente all'obiezione di tardività del convenuto, la tempestività del ricorso va dunque affermata.

4.3. Non essendo la decisione intermedia in oggetto tuttavia stata espressamente emanata quale decisione impugnabile, occorre valutare se la ricorrente vanta uno svantaggio probabilmente irreparabile. Come visto sopra, nel caso di specie il termine di due anni per l'avvio dei lavori è prolungato con l'inoltro della relativa domanda, finché il convenuto emanerà una decisione (di merito) su di essa. Ne discende che l'impugnata decisione intermedia di sospensione della decisione sulla richiesta di proroga non sembra comportare uno svantaggio probabilmente irreparabile per la ricorrente. Anzi, il prolungamento del relativo termine in seguito all'inoltro della richiesta di proroga, finché in atto, accondiscende alla richiesta di proroga della ricorrente. Di conseguenza, non sembrano adempiti i presupposti per ammettere un ricorso contro la decisione intermedia impugnata.

4.4. Ma nel merito di questo quesito non deve essere statuito ulteriormente, in quanto, pur volendo ammettere un difetto di legittimazione, nell'ambito della cosiddetta "Star-Praxis" si giustificherebbe accogliere il ricorso.

4.4.1. Nonostante la mancanza di legittimazione (nel merito), l'interessata può lamentare la violazione di diritti di parte, il cui mancato rispetto equivale a un diniego di giustizia formale ("Star-Praxis"). Sono tuttavia inammissibili le argomentazioni che mirano a loro volta a un esame materiale della decisione impugnata, come l'affermazione che la motivazione è incompleta o non sufficientemente differenziata o che l'istanza inferiore non ha affrontato o ha affrontato in modo arbitrario gli argomenti della parte e ha respinto le offerte di prova in una valutazione anticipata della prova manifestamente insostenibile (cfr. ad es. DTF 137 II 305 consid. 2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 2C_34/2022 del 13 gennaio 2022 consid. 2.1).

4.4.2. Anzitutto, nella misura in cui la ricorrente lamenta una carenza di motivazione, in particolare di confrontazione con le sue motivazioni per la richiesta di proroga, va evidenziato che queste argomentazioni sono inammissibili nell'ambito della "Star-Praxis", perché tendenti a un esame materiale della decisione impugnata. Tuttavia, le censure della ricorrente inerenti a una violazione della buona fede si rivelano fondate, laddove sostiene che il Municipio abbia avuto l'intenzione di far decadere, per decorrenza del termine, la licenza edilizia del 14 marzo / 9 giugno 2022 (riguardo alla violazione del divieto del comportamento contraddittorio si rinvia alle considerazioni di cui sopra, consid. 2.1.3). Tale violazione della buona fede, ad avviso di questo Tribunale, va qualificata quale diniego di giustizia formale.

4.4.3. Pertanto, anche qualificando la decisione impugnata quale decisione intermedia, il ricorso va accolto e la decisione annullata a seguito di una violazione della buona fede risp. del comportamento contraddittorio da parte del convenuto.

5. In conclusione, in accoglimento del ricorso la decisione impugnata va annullata. La causa è rinviata al convenuto per nuova decisione nel merito della richiesta di proroga. Fatta astrazione di quanto precede, a titolo informativo, va ricordato che in ambito edilizio, di regola, è previsto il rispetto del principio di coordinazione giusta l'art. 25a LPT (cfr. anche art. 88 LPTC e artt. 55 segg. OPTC [CSC 801.110]) – il quale esige che un progetto di costruzione sia esaminato in una procedura unitaria di autorizzazione – e che procedimenti successivi sono ammessi soltanto su aspetti secondari del progetto (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_287/2021 del 25 luglio 2022 consid. 5.1, 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 4.5.2; cfr. anche tra le tante sentenza del Tribunale amministrativo R 23 116 del 20 agosto 2024 consid. 1.1 con rimandi). Ciò dovrebbe avere altresì valenza in casi come quello in oggetto, considerato il nesso tra la licenza edilizia relativa alla demolizione e quella di ricostruzione.

6. Le spese procedurali seguono la soccombenza (art. 73 cpv. 1 LGA). Visto l'esito del ricorso, le spese procedurali – composte da una tassa di Stato fissata a CHF 3'000.00 e spese di cancelleria – sono poste a carico del convenuto.

7. Inoltre, il convenuto soccombente in causa è tenuto a risarcire alla ricorrente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 78 cpv. 1 LGA). La nota d'onorario inoltrata dal rappresentate legale della ricorrente per l'ammontare totale di CHF 6'440.20, composta da un onorario di CHF 5'760.00 (21 ore e 20 minuti à CHF 270.00/ora), spese di cancelleria e telefoni pari al 3 % dell'onorario, nonché spese postali di CHF 24.80 e su tutto l'IVA dell'8.1 %, va decurtata dell'importo di CHF 24.80 per le "spese postali" risp. "porti e telefoni" secondo la nota dettagliata, perché ritenute comprese nell'importo forfettario del 3 % per "spese di cancelleria e telefoni". La ricorrente ha dunque diritto al rimborso di un importo complessivo di CHF 6'413.35 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili a carico del convenuto.

Il Tribunale d'appello pronuncia:

Il ricorso è accolto e la decisione del 7 maggio 2024 è annullata. La causa è rinviata al Comune di C._____ per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Considerandi

Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

– una tassa di Stato di

CHF

3'000.00

– e le spese di cancelleria di

CHF

336.00

totale

CHF

3'336.00

Tali spese sono poste a carico del Comune di C._____.

Il Comune di C._____ versa alla A._____ SA un'indennità a titolo di ripetibili pari a CHF 6'413.35 (IVA inclusa).

[Vie di diritto]

[Comunicazione a]

1.

/ 14

Art. 49 VRGart. 49 VRGart. 49 LGA

Art. 122 WFGart. 122 LOGart. 122 LPrA

Art. 122 GOGart. 122 GOGart. 122 LOG

2C_612/2023

Art. 25a RPGart. 25a LATart. 25a LPT

BGE 149 II 170ATF 149 II 170DTF 149 II 170

1C_498/2020

Art. 33 GGart. 33 GGart. 33 LCom

BGE 146 II 335ATF 146 II 335DTF 146 II 335

BGE 143 III 65ATF 143 III 65DTF 143 III 65

BGE 142 II 154ATF 142 II 154DTF 142 II 154

BGE 141 IV 249ATF 141 IV 249DTF 141 IV 249

BGE 139 IV 179ATF 139 IV 179DTF 139 IV 179

BGE 143 III 65ATF 143 III 65DTF 143 III 65

BGE 142 II 154ATF 142 II 154DTF 142 II 154

BGE 141 V 557ATF 141 V 557DTF 141 V 557

BGE 141 V 557ATF 141 V 557DTF 141 V 557

8D_3/2021

BGE 147 IV 340ATF 147 IV 340DTF 147 IV 340

BGE 142 II 218ATF 142 II 218DTF 142 II 218

BGE 137 I 195ATF 137 I 195DTF 137 I 195

BGE 137 I 69ATF 137 I 69DTF 137 I 69

Art. 91 KRGart. 91 KRGart. 91 LPTC

Art. 79 GGart. 79 GGart. 79 LCom

Art. 91 KRGart. 91 KRGart. 91 LPTC

Art. 49 VRGart. 49 VRGart. 49 LGA

Art. 52 VRGart. 52 VRGart. 52 LGA

Art. 22 VRGart. 22 VRGart. 22 LGA

BGE 137 II 305ATF 137 II 305DTF 137 II 305

2C_34/2022

Art. 25a RPGart. 25a LATart. 25a LPT

Art. 88 KRGart. 88 KRGart. 88 LPTC

1C_287/2021

1C_4/2018

Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA

Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA