VR3 2025 72
Personalrecht
19 agosto 2025Italiano3 min
qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide, in virtù dell’art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000) in unione all'art. 43 cpv. 3 lett. b della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), in qualità di giudice unico,
Source gr.ch
Sentenza del 2 settembre 2025
comunicata il 2 settembre 2025
Fatti
N. d'incarto VR3 25 72
Istanza Terza Camera di diritto amministrativo
Composizione Righetti, presidente
Parti A._____
ricorrente
contro
Governo del Cantone dei Grigioni
convenuto
e
Comune C._____
convocato
Oggetto zona riservata (arginatura)
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide, in virtù dell’art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000) in unione all'art. 43 cpv. 3 lett. b della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), in qualità di giudice unico,
in data 6 agosto 2025 A._____ ha presentato ricorso presso il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni avverso la pubblicazione del 17 luglio 2025 ("Entscheid des Departements für Infrastruktur, Energie und Mobilität Graubünden vom 17. Juli 2025") del decreto governativo del 17 giugno 2025 relativo alla zona riservata per sistemazioni di corsi d'acqua riguardante l'arginatura del B._____ a C._____,
conformemente all'art. 74 cpv. 1 e 3 LGA, l'autorità può pretendere dalla parte ricorrente un anticipo delle spese. Se nonostante comminatoria delle conseguenze del ritardo la parte non versa l'anticipo delle spese entro questo termine, non si deve entrare nel merito del ricorso,
con disposizione ordinatoria del 12 agosto 2025, a A._____ è stato richiesto il versamento di un anticipo di CHF 3'000.00 entro il 27 agosto 2025, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento, il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni non sarebbe entrato nel merito del ricorso,
entro il termine assegnato, non è stato versato l'anticipo richiesto,
Considerandi
pertanto il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni non entra nel merito del ricorso, che va ritenuto manifestamente inammissibile (v. sentenza del Tribunale federale 5A_708/2015 del 22 ottobre 2015),
per la presente procedura si giustifica prelevare una tassa di Stato di CHF 200.00, che, considerato il mancato versamento dell'anticipo spese, viene posta a carico di A._____ (art. 73 cpv. 1 LGA),
non vengono corrisposte indennità.
Il Tribunale d'appello pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
– una tassa di Stato di
CHF
200.00
– e le spese di cancelleria di
CHF
117.00
totale
CHF
317.00
Tali spese sono poste a carico di A._____.
Non vengono corrisposte indennità.
[Vie di diritto]
[Comunicazione]
1.
/ 3
Art. 74 Satzung des Europaratesart. 74 Statut du Conseil de l’Europeart. 74 3
5A_708/2015
Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA