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Decisione

ZK1 2021 103

Versicherungsleistungen nach IVG

7 marzo 2022Italiano25 min

I. Con decreto del 14 luglio 2021 è stato concesso al reclamo "per il momento" effetto sospensivo.

Source gr.ch

Sentenza del 9 febbraio 2022

N. d'incarto ZK1 21 103

Istanza Prima Camera civile

Composizione Richter, presidente

Cavegn e Moses

Rossi, attuaria

Parti A._____

reclamante

patrocinata dall'avv. Marie Zveiger

Studio legale Torricelli Zveiger, Piazza Cioccaro 8, CP 5270, 6901 Lugano

contro

B._____

resistente

patrocinato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò

Via Emilio Bossi 12, 6901 Lugano

Oggetto provvedimenti cautelari nel procedimento di divorzio (perizia)

Atto impugnato decisione Tribunale regionale Maloja, giudice unico del 23.06.2021, comunicata il 28.06.2021 (no. d'incarto 135-2021-115).

Comunicazione 9 febbraio 2022

Ritenuto in fatto:

A. A._____ e B._____ si sono uniti in matrimonio il _____ 2010 dinanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di C._____. Dalla loro unione il _____2011 è nata la figlia D._____.

B. Nel corso degli ultimi anni tra le parti hanno avuto luogo varie procedure cautelari e supercautelari dinanzi alla Pretura di Lugano, tra cui la procedura a protezione dell'unione coniugale, avviata con istanza del 3 settembre 2019 da A._____. Nel corso di tale procedura le parti hanno trovato un accordo provvisorio in particolare in merito all'autorizzazione a vivere separati, all'affidamento della figlia alla madre così come all'esercizio dei diritti di visita da parte del padre.

C. Con istanza del 28 dicembre 2020 B._____ ha inoltrato al Tribunale regionale Maloja un'azione unilaterale di divorzio non motivata.

D. In data 17 marzo 2021, B._____ – lamentando sostanzialmente la difficoltà nell'esercitare i diritti di visita, venendo questi ostacolati della madre e manipolando quest'ultima la figlia – ha inoltrato al Tribunale regionale Maloja un'istanza cautelare, chiedendo che fosse ordinata una perizia sullo stato psicofisico della figlia e una seconda perizia in merito all'idoneità genitoriale dei genitori, che fosse ordinato alla consulente pedagogica E._____ di riprendere i colloqui con le parti e con la minore e infine che gli fosse concesso un diritto di visita come richiesto. In via subordinata ha, oltre a ciò, chiesto che la figlia fosse affidata a lui. Con osservazioni del 12 aprile 2021 A._____ si è opposta alle richieste del marito chiedendo che l'istanza venisse respinta.

E. Con istanze del 26 maggio 2021 e 15 giugno 2021 B._____, rispettivamente del 9 giugno 2021 A._____, hanno presentato nuove istanze supercautelari e cautelari. Con dette istanze il primo ha sostanzialmente richiesto che venisse fatto obbligo alla madre di portare la figlia ai diritti di visita, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, riconfermando inoltre la richiesta di ordinare una perizia sulle capacità genitoriali dei genitori, e in via subordinata di affidare la figlia a lui. La seconda ha invece chiesto la sospensione dei diritti di visita con effetto immediato – rifiutandosi la figlia di incontrare il padre –, così come l'autorizzazione ad avviare una psicoterapia a favore della figlia.

F. Con decisione del 23 giugno 2021, il Giudice unico del Tribunale regionale Maloja ha sostanzialmente ritenuto di dover procedere all'audizione della minore da parte di uno specialista prima di poter decidere in merito alle questioni dei diritti di visita e dell'affidamento della figlia. Egli ha però in particolare deciso quanto segue:

[…]

2. La richiesta secondo l'istanza cautelare del 17 marzo 2021 (petito A.1.2; recte: A.1.1) è parzialmente accolta ed è ordinata una perizia di idoneità genitoriale delle parti. Queste comunicheranno al Giudice al più tardi nell'ambito dell'udienza di conciliazione del 19 luglio 2021 le loro proposte riguardanti uno/una specialista da incaricare.

[…]

G. Contro la menzionata decisione A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo in data 12 luglio 2021, contestando quanto deciso dal Tribunale regionale nel dispositivo n. 2. La reclamante ha quindi preliminarmente postulato la concessione dell'effetto sospensivo, e in via principale che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata venga annullato e l'incarto ritornato al Giudice unico del Tribunale regionale per una nuova decisione. In via subordinata ha invece postulato la riforma del dispositivo n. 2 e la reiezione della richiesta secondo l'istanza cautelare del 17 marzo 2021 (petito A.1.1). Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili quantificate in CHF 4'000.00.

H. Con osservazione del 26 luglio 2021 B._____ (in seguito: resistente) ha anzitutto postulato il respingimento della richiesta di concessione dell'effetto sospensivo e – in via principale – l'inammissibilità del reclamo. In via subordinata ha invece chiesto la reiezione del reclamo. Protestando tasse, spese e ripetibile quantificate in CHF 4'789.03.

Fatti

I. Con decreto del 14 luglio 2021 è stato concesso al reclamo "per il momento" effetto sospensivo.

L. Con scritto del 18 gennaio 2022 è stato comunicato alle parti che a far tempo dal 1° gennaio 2022, a seguito alla nuova composizione del Tribunale cantonale, la presidenza nella presente procedura è stata assunta dalla Giudice Chiara Richter.

Considerando in diritto:

1.1. Una perizia può essere ordinata dal giudice d'ufficio o ad istanza di parte (Art. 183 cpv. 1 CPC) tramite disposizione ordinatoria. Le disposizioni ordinatorie possono essere impugnate mediante reclamo ai sensi degli art. 319 segg. CPC dinanzi Tribunale cantonale (art. 319 lett. b CPC, art. 7 cpv. 1 LACPC, CSC 320.100; art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC, CSC 173.100) nei casi stabiliti dalla legge (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) o quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC).

1.2. Giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC nei casi in cui viene impugnata una decisione ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC il termine di reclamo è di 10 giorni. In concreto, essendo la decisione impugnata stata notificata alla reclamante in data 30 giugno 2021, il reclamo del 12 luglio 2021 è tempestivo (act. A.1; act. B.1; act. B.3; art. 142 cpv. 3 CPC).

Considerandi

1.3

Come menzionato sopra, il reclamo contro una disposizione ordinatoria in merito all'assunzione di una perizia è possibile unicamente se vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (Sven Rüetschi, in: Hausheer/Walter [edit.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 150-406 ZPO, Band II, Berna 2012, n. 51 ad

art. 183 ZPO). Qualora tale rischio non è evidente fin dal principio il ricorrente deve di principio dimostrane la sussistenza (Martin Sterchi, in: Hausheer/Walter [edit.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 150-406 ZPO, Band II, Berna 2012, n. 15 ad art. 319 e n. 17 ad

art. 321 ZPO).

1.4

A mente della reclamante il pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe dato dal fatto che l'ordine di sottoporsi a una perizia di idoneità genitoriale lede irrevocabilmente il diritto fondamentale della libertà personale sancito all'art. 10 cpv. 2 Cost. Ciò sarebbe stato confermato anche dal Tribunale federale in merito all'ordine di sottoporsi a una perizia psichiatrica e varrebbe anche per la perizia in esame, coinvolgendo anche essa la sfera psichica del periziando e il suo mondo psichico interiore. Tale perizia comporterebbe, al pari di una perizia psichiatrica, una vera e propria valutazione della personalità del genitore, corredata da diagnosi medica/psicologica e sarebbe dunque suscettibile di arrecarle un pregiudizio difficilmente riparabile (cfr. act. A.1, pag. 3 seg.).

1.5

La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che l'ordine di doversi sottoporre a una perizia come quella del caso in esame può costituire un pregiudizio difficilmente riparabile (TF 5A_393/2018 del. 21.8.2018 consid. 1.1 con rinvii.; 5A_940/2014 del 30.3.2015 consid. 1 con rinvii.; OGer ZH PC170033 del 6.11.2017 consid. 2.4). Alla luce di ciò, in concreto è quindi da ammettere la sussistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC e si può di conseguenza entrare nel merito del reclamo.

1.5.1

A tal proposito nulla cambiano le censure sollevate dal resistente. Egli contesta la sussistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile facendo anzitutto valere che la perizia sulle capacità genitoriali non possa essere paragonata a una perizia psichiatrica. La perizia sulle capacità genitoriali non avrebbe infatti la stessa incisività sul periziando, essendo incentrata sulle capacità relazionali e di accudimento dei genitori verso i figli (act. A.2, pag. 7).

Ora, vero è che la decisione del Tribunale federale 5A_655/2013 del 29.10.2013 consid. 2.3, a cui fa riferimento la reclamante, si fonda su una perizia psichiatrica. Vero è pure che di principio vi è una distinzione tra una perizia psichiatrica e una perizia di idoneità genitoriale. Tuttavia, sia una perizia psichiatrica sia una perizia psicologia – nella quale rientra anche quella di idoneità genitoriale – possono ledere irrevocabilmente la libertà personale della persona toccata (Margot Michel/Ines Gareus, Das Gutachten im Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, in: FamPra.ch 2016, pag. 894 seg.). Inoltre, come visto sopra (consid. 1.5), secondo il Tribunale federale anche una perizia di idoneità genitoriale può comportare il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.

1.5.2

Il resistente sostiene poi che ad ogni modo – quandanche si ammettesse la paragonabilità delle due perizie – anche una perizia psichiatrica potrebbe essere effettuata senza ledere il principio della libertà personale, se viene rispettato il principio di proporzionalità. A mente del resistente, in un contesto come quello in esame il principio della proporzionalità sarebbe senz'altro rispettato. Una verifica accurata sulla famiglia e sui genitori sarebbe richiesta già solo per il fatto che il padre non ha una relazione con la figlia da oltre un anno, e avendo egli inoltre più volte sollevato il sospetto che la madre starebbe danneggiando la sua relazione con la figlia con atti manipolatori. L'assunzione della perizia sarebbe quindi adeguata, necessaria e proporzionale, soprattutto valutando la ponderazione degli interessi in gioco. A tal proposito il resistente si richiama a una decisione del 1° settembre 2020 della Camera di sorveglianza (Corte civile) del Tribunale di seconda istanza di Ginevra (C/19562/2019 - CS DAS/134/2020), citando un passaggio nel quale è stato stabilito che l'interesse superiore della minore primeggia sull'eventuale pregiudizio legato ad un'intrusione nella libertà individuale del genitore che deve subire la perizia (C/19562/2019 - CS DAS/134/2020 dell'1.9.2020 consid. 2.2). Pertanto, a mente del resistente – quandanche si ammettesse l'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile –, a fronte della ponderazione degli interessi, il reclamo non sarebbe comunque ammissibile (act. A.2 pag. 7 seg.).

Dispositivo

Anche da tali censure non può essere dedotto nulla a favore della tesi del resistente. Tali argomentazioni non fanno infatti riferimento all'ammissibilità del reclamo, ma concernono piuttosto l'ammissibilità della perizia stessa, che è una questione differente. Si osserva infatti che, nella menzionata decisione del Tribunale di Ginevra, il reclamo contro l'ordine di sottoporsi a una perizia è stato dichiarato ricevibile, confermando che una tale disposizione è suscettibile di arrecare un pregiudizio difficilmente riparabile (C/19562/2019 - CS DAS/134/2020 dell'1.9.2020 consid. 2.1.2). Entrando poi nel merito della questione – vertente sulla contestata proporzionalità della misura disposta – il Tribunale di Ginevra ha quindi provveduto a una ponderazione degli interessi del genitore e del minore. Il passaggio citato dal resistente fa quindi riferimento a questo e non all'entrata in materia del reclamo. Da considerare e da evidenziare sono inoltre pure le circostanze del caso concreto – e meglio i problemi comportamentali del minore e il mancato ascolto da parte del genitore dei consigli e delle raccomandazioni dei professionisti – che hanno portato alla decisione di cui sopra. La situazione famigliare e il minore vengono infatti descritti come segue: "[…] En effet, le mineur est décrit comme présentant un dysfonctionnement social complet, adoptant des comportements imprévisibles et agressifs, des angoisses massives et une sensibilité extrême. La recourante, qui entretient une relation fusionnelle avec l'enfant, était sourde aux conseils et recommandations des professionnels, notamment scolaires. Il apparaît dès lors judicieux qu'une expertise, proposée également par le service de protection compétent, soit réalisée afin de cerner la problématique familiale et la capacité des parents à répondre aux besoins de l'enfant, et ainsi de permettre au Tribunal de protection le prononcé des mesures de protection appropriées au fond." (C/19562/2019 - CS DAS/134/2020 dell'1.9.2020 consid. 2.2 in fine).

Neppure la decisione del Tribunale federale 1B_242/2018 del 6.9.2018 consid. 2.4, menzionata dal resistente stesso, – in cui è stato riconosciuto un interesse degno di protezione nel interporre reclamo avverso la disposizione di una perizia psichiatrica nell'ambito di un procedimento penale – viene d'aiuto al resistente.

2.1. Con reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Nella procedura di reclamo incombe alla parte reclamante sollevare e motivare le censure, dovendosi confrontare criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata (Rügeprinzip; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 2016, n. 15 ad

art. 321 ZPO).

2.2. In concreto la reclamante fa valere una violazione del diritto di essere sentiti e un accertamento manifestamente errato dei fatti, o meglio un mancato accertamento dei fatti. A mente della reclamante la prima istanza avrebbe infatti violato il proprio obbligo di motivazione – non esponendo i motivi che hanno portato alla decisione di ordinare la perizia – violando così il suo diritto di essere sentita. Così facendo il giudice di prima cure avrebbe posto la reclamante nell'impossibilità di valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore. La reclamante censura inoltre il fatto che il giudice di prima cure neppure avrebbe speso una parola in merito alle critiche e opposizioni da lei sollevate. A fronte di ciò la decisione dovrebbe pertanto essere annullata e rinviata alla giurisdizione inferiore per nuova decisione (act. A.1, n. K-P).

3. Va anzitutto precisato che in concreto non si tratta di una decisione ordinatoria senza motivazione scritta. La decisione è infatti piuttosto stata emanata in forma motivata, come riconosciuto peraltro anche dal resistente (act. B.1; act. A.2, pag. 9, n. 5). Irrilevante è il fatto che con tale decisione siano state trattate pure le ulteriori richieste avanzate dalle parti con istanze supercautelari e cautelari.

3.1. Il diritto di essere sentiti comporta che nel processo decisionale il giudice esamini e consideri le allegazioni di una parte. Il diritto di essere sentito comprende anche l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione. Per ossequiarvi è sufficiente che il giudice indichi, almeno brevemente, i fatti, le allegazioni e i motivi che lo hanno indotto a decidere come ha fatto, in maniera tale da consentire agli interessati di comprendere la decisione e la sua portata, nonché di disporre di sufficienti elementi per valutare con cognizione di causa l'opportunità o meno di adire l'istanza superiore, che dal canto suo deve essere messa nella situazione di poter esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale. Egli non è dunque tenuto a discutere tutti i fatti sottopostigli, né a determinarsi su ogni singola allegazione e nemmeno su ogni argomentazione di diritto avanzata dalle parti, ma si può limitare alle questioni decisive per la soluzione della lite. La motivazione può anche essere breve e concisa, purché contenga gli elementi essenziali alla sua comprensione (art. 29 cpv. 2 Cost.; tra tante DTF 141 III 28 consid. 3.2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1).

3.2. Con la decisione qui impugnata la prima istanza ha, come detto, tra l'altro ordinato l'assunzione di una perizia di idoneità genitoriale delle parti. A tal proposito, come rettamente sollevato dalla reclamante, nella decisione di prima istanza non vi è alcuna motivazione. Il giudice di prima cure si è infatti limitato a indicare "che però il Giudice ordina una perizia di idoneità sui genitori (petito no. A.1.1 dell'istanza del marito del 17 marzo 2021)" (act. B.1, pag. 9). È inoltre a giusta ragione che la reclamante si duole del fatto che il Tribunale di prima istanza non si sia confrontato con le critiche e opposizioni da lei sollevate in prima istanza. Il giudice di prima cure non si è infatti in alcun modo confrontato con l'allegazione dalla reclamante in merito al tentativo del resistente di anticipare la fase istruttoria della procedura di merito con la richiesta di esperire delle perizie nell'ambito di una procedura sommaria, che per sua natura prevede solo delle prove documentali, e che non meriterebbe pertanto tutela (act. TR I.2, pag. 5, n. 5 e pag. 9, n. 6). Egli neppure si è espresso in merito a quanto esposto dalla reclamante riguardo al comportamento del resistente stesso, il quale sarebbe la causa del rifiuto da parte della figlia di vederlo, e non la presunta – contestata – alienazione parentale da parte della madre fatta valere dal resistente (act. TR I.2, pag. 8 e 9 seg., n. 7). Il Tribunale di prima istanza non ha in alcun modo esposto le considerazioni che l'hanno indotto a ordinare la perizia di idoneità genitoriale. Come sollevato a giusta ragione dalla reclamante, con tale agire non le è quindi stato consentito di comprendere la portata della decisione e di disporre di sufficienti elementi per valutare con cognizione di causa l'opportunità o meno di adire l'istanza superiore.

3.3. La censura del resistente secondo cui una disposizione ordinatoria, rispettivamente un'ordinanza sulle prove, non necessita una motivazione non può in questo caso essere seguita (act. A.2, pag. 8 seg., n. 4 seg.). Corrisponde al vero che la legge non prevede espressamente la motivazione delle ordinanze sulle prove. Vero è pure che le disposizioni ordinatorie che – come le ordinanze sulle prove – possono essere modificate o completate in ogni tempo non devono, di principio, essere motivate. Tuttavia è da ritenere che, in virtù del diritto di essere sentiti, nei casi in cui può essere presentato un mezzo di impugnazione avverso un'ordinanza sulle prove, questa deve essere perlomeno brevemente motivata. Mal si comprende altrimenti come una parte la possa impugnare presentando delle censure ricorsuali, e come l'autorità di ricorso la possa esaminare (Christian Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2a ed., Zurigo 2016, n. 174 seg. ad

art. 154 ZPO; TF 4A_128/2017 del 12.5.2017 consid. 5.2 segg.; Francesco Trezzini, Commentario pratico al codice di diritto processuale svizzero, vol. 1, 2a ed., Lugano 2017, n.5 ad

art. 154 CPC e n. 15 segg. ad

art. 124 CPC, con riferimenti ivi citati). Una parte può infatti opporsi in maniera appropriata all'assunzione di una prova che la concerne unicamente se questa contiene una motivazione. Nel caso in cui viene ordinata una perizia – che, come detto, può ledere la libertà personale delle parti – la motivazione deve in particolare essere rivolta alla proporzionalità (idoneità, necessità, adeguatezza) della misura ordinata (Michel/Gareus, op. cit., pag. 895; OGer ZH PC170033 del 6.11.2017 consid. 3.3). Sufficienti possono essere anche motivazioni stringate. La questione a sapere se la motivazione possa essere data oralmente a verbale oppure in un secondo momento tramite osservazioni ai sensi dell'art. 324 CPC può in concreto rimanere aperta, trattandosi nel caso in esame di una decisione emanata in forma scritta e motivata (cfr. consid. 3).

3.4. Alla reclamante, in quanto parte convenuta della richiesta presentata dal resistente, deve quindi rimanere aperta la via del reclamo avverso la disposizione ordinatoria, qualora vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Tuttavia, se in tali casi il tribunale di prima istanza non motiva in alcun modo la sua decisione, diviene impossibile per la parte interessata presentare un mezzo d'impugnazione debitamente motivato. Il fatto che da parte del padre sussistano delle difficoltà nell'esercitare i diritti di visita (act. TR I.1, pag. 11 segg.; act. TR I.3, pag. 2; act. TR I.4; act. TR I.5, pag. 2; act. A.2, pag. 5, n. 6 seg.) non giustifica l'assenza di una motivazione. Vero è che la prima istanza ha esposto dettagliatamente la storia processuale delle parti (act. B.1; act. A.2, pag. 9, n. 5). Tale circostanza non è tuttavia atta a sostituire una motivazione – pure beve – della decisione di ordinare una perizia di idoneità genitoriale. Questo soprattutto in quanto in concreto, né da quanto esposto dal giudice di prima istanza, né per altro dalla documentazione agli atti, risulta esservi una situazione famigliare altamente conflittuale o delle difficoltà così gravi da rendere evidente la necessità di espedire una perizia di idoneità genitoriale, rendendo quindi superflua una motivazione. Il solo fatto che tra le parti vi siano delle difficoltà e tensioni non è infatti a priori atto a giustificare la necessità di una perizia. Oltretutto si osserva che, nonostante la sussistenza di difficoltà sia incontestata e riconosciuta da entrambe le parti (cfr. istanze supercautelari e cautelari act. TR I.), la portata di tali difficoltà non è pacifica. La reclamante fa infatti valere che dal semplice fatto che la figlia rifiuti di vedere il padre non se ne può dedurre una sua inadeguatezza genitoriale. La figlia sarebbe una bambina socievole, intelligente, matura, con un ottimo percorso scolastico e non avrebbe alcun problema comportamentale (act. A.1, n. Q).

3.5. Alla luce di quanto precede è quindi a giusta ragione che la reclamante si è appellata a una violazione del diritto di essere sentiti da parte della prima istanza, e alla conseguente impossibilità di fatto di presentare un mezzo di impugnazione così come previsto dalla legge. Senza una decisione motivata non è infatti stato possibile per la reclamante contestare nel merito la decisione di disporre una perizia con censure concrete e motivate (art. 321 cpv. 1 CPC).

3.6. Nulla cambia quanto asserito dal resistente in merito alla valenza del principio inquisitorio illimitato nelle procedure concernenti i minori (act. A.2, pag. 9 seg., n. 6). Vero è che nelle procedure concernenti i minori nell'ambito del diritto della famiglia valgono il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale. Il giudice deve quindi esaminare d'ufficio i fatti. Egli deve chiarire la fattispecie di propria iniziativa, procedendo – se del caso – alle indagini necessarie, senza essere vincolato alle richieste delle parti (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC). L'art. 296 cpv. 1 CPC non prescrive in che modo il giudice debba chiarire i fatti. Nemmeno è stabilito che tipo di mezzi di prova devono essere utilizzati. Il giudice stabilisce quindi secondo propria discrezione se vi è la necessità di disporre una perizia psichiatrica o psicologica. Inoltre, dopo l'assunzione della perizia, spetta al giudice l'apprezzamento delle dichiarazioni del perito, così come la valutazione giuridica e trovare una soluzione nell'interesse del bambino (cfr. in tal senso Sven Rüetschi, op. cit., n. 4 ad

art. 183 ZPO; Heinrich Andreas Müller, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2a ed., Zurigo 2016, n. 29 ad

art. 183 ZPO con rinvii). Mancando in concreto una motivazione in merito alla disposizione della perizia, alla reclamante non è stata data la possibilità di censurare nella presente procedura di reclamo un eventuale eccesso o abuso del potere di apprezzamento da parte del giudice. Il ragionamento sottostante a tale decisione non è in concreto neppure evincibile dalle motivazioni addotte dal giudice per il respingimento delle ulteriori richieste delle parti – concernenti in particolare alla disposizione di una perizia sullo stato psicofisico della minore, ai diritti di visita e all'affidamento della minore – né tantomeno appare in maniera evidenti dagli atti (cfr. consid. 3.4).

3.7. A titolo abbondanziale si rileva pure che trattandosi in concreto di una decisione ordinatoria di principio motivata (cfr. consid. 3), non si giustificava chiedere alla giurisdizione inferiore di far pervenire le proprie osservazione ai sensi dell'art. 324 CPC, e dare in seguito alla reclamante la possibilità di completare il suo reclamo. Si precisa inoltre che quanto previsto nell'art. 324 CPC è ad ogni modo unicamente una facoltà dell'autorità giudiziaria superiore e non un obbligo (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 seg. ad

art. 324 ZPO; Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 2 ad art. 324 ZPO).

4. In virtù di tutto quanto precede il reclamo deve pertanto essere accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata deve essere annullato e la causa rinviata alla prima istanza per una nuova decisione – qualora, in base all'attuale stadio della procedura, risulti ancora necessaria (cfr. anche art. 154 seconda frase CPC) – ai sensi dei considerandi (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Alla luce di ciò la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto ed è pertanto da stralciare dai ruoli (act. A.1, pag. 8 in fine; act. D.2).

A fronte di quanto precede non è quindi necessario entrare nel merito della richiesta postulata in via subordinata della reclamante (act. A.1). In concreto non sarebbe ad ogni modo stato possibile sanare la violazione del diritto di essere sentiti, rispettivamente emanare una decisione riformatoria (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; sopra consid. 2.1).

5. A seguito di tale esito della procedura, sulla base dell'art 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico del resistente. Vero è che l'accoglimento del reclamo è basato su un errore procedurale da parte della prima istanza, questo non risulta tuttavia essere grave a tal punto da giustificare di porre a suo carico le spese, in virtù dell'art. 108 CPC. Il resistente dal canto suo, postulando l'inammissibilità del reclamo, rispettivamente la sua reiezione, si è opposto all'annullamento di tale decisione, risultando quindi soccombente. Tenuto conto di quanto precede non vi è quindi motivo di prescindere dai principi di ripartizione delle spese giudiziarie. Questo vale a maggior ragione se si considera che il resistente si è espresso dettagliatamente sulla questione, argomentando in particolare con la mancata necessità di motivare la disposizione ordinatoria (cfr. act. A.2).

5.1. La tassa di giustizia è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Sulla base dell'art. 10 cpv. 1 OECC (CSC 320.210) e in considerazione di tutti gli elementi si giustifica di fissare la tassa di giustizia a CHF 1'500.00. Il resistente è pertanto tenuto a rifondere alla reclamante l'anticipo spese di CHF 1'500.00 da essa versato (act. D.1).

5.2. Al resistente sono inoltre poste a carico le ripetibili a cui ha diritto la reclamante per la rappresentanza legale nella presente procedura di reclamo. La reclamante in sede di reclamo ha protestato ripetibili per CHF 4'000.00 (act. A.1), senza tuttavia presentare né una nota d'onorario né un accordo sull'onorario come neppure una più precisa motivazione. Considerato il limitato dispendio a lei causato dalla presente procedura l'importo fatto valere appare eccessivo. In concreto si ritiene adeguato fissare le ripetibili discrezionalmente in CHF 3'000.00 (IVA e spese incluse). Il resistente è quindi tenuto a corrispondere il predetto importo alla reclamante.

La Prima Camera civile pronuncia:

Il reclamo è accolto.

Il dispositivo n. 2 della decisione del 23 giugno 2021 del Tribunale regionale Maloja è annullato e la causa è rinviata al Tribunale regionale Maloja per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

La richiesta di concessione dell'effetto retroattivo è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.

La tassa di giustizia di CHF 1'500.00 è posta a carico di B._____. La tassa di giustizia viene compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo, corrisposto da A._____. B._____ è tenuto a rifondere a A._____ l'anticipo delle spese di CHF 1'500.00.

B._____ è tenuto a versare a A._____ l'importo di CHF 3'000.00 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.

Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

Comunicazione a:

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Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP

Art. 183 ZPOart. 183 CPCart. 183 CPC

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 7 EGzZPOart. 7 EGzZPOart. 7 LACPC

Art. 6 KGVart. 6 KGVart. 6 OOTC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC

Art. 150 ZPOart. 150 CPCart. 150 CPC

Art. 406 ZPOart. 406 CPCart. 406 CPC

Art. 183 ZPOart. 183 CPCart. 183 CPC

Art. 150 ZPOart. 150 CPCart. 150 CPC

Art. 406 ZPOart. 406 CPCart. 406 CPC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

5A_393/2018

5A_940/2014

5A_655/2013

1B_242/2018

Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

BGE 141 III 28ATF 141 III 28DTF 141 III 28

BGE 141 V 557ATF 141 V 557DTF 141 V 557

BGE 134 I 83ATF 134 I 83DTF 134 I 83

Art. 154 ZPOart. 154 CPCart. 154 CPC

4A_128/2017

Art. 154 ZPOart. 154 CPCart. 154 CPC

Art. 124 ZPOart. 124 CPCart. 124 CPC

Art. 324 ZPOart. 324 CPCart. 324 CPC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

Art. 296 Satzung des Europaratesart. 296 Statut du Conseil de l’Europeart. 296 3

Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC

Art. 183 ZPOart. 183 CPCart. 183 CPC

Art. 183 ZPOart. 183 CPCart. 183 CPC

Art. 324 ZPOart. 324 CPCart. 324 CPC

Art. 324 ZPOart. 324 CPCart. 324 CPC

Art. 324 ZPOart. 324 CPCart. 324 CPC

Art. 324 ZPOart. 324 CPCart. 324 CPC

Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC

BGE 142 II 218ATF 142 II 218DTF 142 II 218

BGE 135 I 187ATF 135 I 187DTF 135 I 187

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 108 ZPOart. 108 CPCart. 108 CPC

Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC

Art. 10 VGZart. 10 VGZart. 10 OECC

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF