ZK1 2021 149
Bezirksgericht Maloja
10 dicembre 2021Italiano23 min
I. Nelle sue osservazioni del 4 novembre 2021 l'APMA chiede che il reclamo sia respinto, nella misura in cui si riveli ammissibile.
Source gr.ch
Decisione del 14 dicembre 2021
N. d'incarto ZK1 21 149
Istanza Prima Camera civile
Composizione Cavegn, presidente
Michael Dürst e Bergamin
Baldassarre, attuario
Parti A._____
reclamante
patrocinata dall'avv. Camilla Battaglioni-Gendotti
Via Ravecchia 15, casella postale 1069, 6501 Bellinzona
contro
B._____
resistente
C._____
resistente
Oggetto fissazione del diritto di visita
Atto impugnato decisione dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa del 31.08.2021, comunicata il 02.09.2021
Comunicazione 20 dicembre 2021
Ritenuto in fatto:
A. Con risoluzione 462/2019 del 30 aprile 2019 l'Autorità regionale di protezione 15, Bellinzona, ha privato A._____ del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio C._____ e ne ha attribuito la custodia parentale al padre, disciplinando inoltre le relazioni personali. La regolamentazione prevista dall'autorità ticinese prevedeva un incontro settimanale (ogni domenica) fra il minore in questione e la madre, in presenza del padre.
B. Con istanza del 2 luglio 2019 il padre B._____ ha chiesto la nuova regolamentazione delle relazioni personali tra C._____ e A._____, postulando un diritto di visita ordinario, in base al quale madre e figlio si incontrerebbero settimanalmente per un intero fine settimana, nonché per alcune settimane intere all'anno nelle vacanze scolastiche, senza l'obbligo di presenza del padre.
C. Dal 1° febbraio 2020 è stata istituita una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 CC in favore di C._____ (curatrice D._____).
D. Il 3 settembre 2020 l'APMA Grigioni centrale/Moesa (in seguito: APMA) ha incaricato la psicologa E._____ di accompagnare la madre A._____ nell'esercizio delle relazioni personali con il figlio C._____.
E. I genitori di C._____ sono stati sentiti dall'APMA il 21 giugno 2021 e il 29 giugno 2021. Per contro, nonostante la reclamante abbia formulato tale richiesta in data 25 agosto 2021, il minore non è stato ascoltato.
F. Con decisione del 31 agosto 2021 l'APMA ha tra l'altro fissato il diritto di visita tra A._____ e C._____, impartendo segnatamente – al dispositivo n. 2 – la seguente istruzione ai genitori di C._____:
1.
garantire a C._____ il più ampio diritto alle relazioni personali con la madre A._____;
2.
in caso di conflitto, attuare la seguente regolamentazione minima:
a.
un fine settimana ogni due;
b.
quattro settimane di vacanza all'anno.
G. Il 2 settembre 2021 l'APMA ha fornito ai genitori di C._____ alcune motivazioni relative alla rinuncia all'audizione del minore e alla regolamentazione del diritto alle relazioni personali.
H. Avverso il dispositivo n. 2 della decisione del 31 agosto 2021, il 30 settembre 2021 A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni, chiedendo che sia annullato e riformato come segue:
1.
garantire a C._____ un diritto alle relazioni personali con la madre A._____ che sia conforme al suo bene;
2.
in caso di conflitto, attuare la seguente regolamentazione minima:
a.
tutti i mercoledì dalle ore 13:00 fino al termine della giornata lavorativa del padre;
b.
tutti i sabati dalle ore 13:00 alle ore 18:00.
In via subordinata la reclamante chiede che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata sia annullato con ordine all'APMA di procedere con l'ascolto del minore, di richiedere il parere della curatrice educativa e adottare una nuova decisione che ne tenga conto.
Fatti
I. Nelle sue osservazioni del 4 novembre 2021 l'APMA chiede che il reclamo sia respinto, nella misura in cui si riveli ammissibile.
Considerando in diritto:
1.1. Il reclamo, inoltrato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata, è tempestivo (art. 450b cpv. 1 CC). Essendo anche debitamente motivato (art. 450 cpv. 3 CC), il reclamo è ricevibile in ordine. Nel Cantone dei Grigioni, l'autorità giudiziaria di reclamo è il Tribunale cantonale (art. 60 cpv. 1 LICC [CSC 210.100]), in seno al quale è competente la Prima Camera civile (art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]).
1.2. L'istanza di reclamo dispone di cognizione piena (art. 450a cpv. 1 CC). Dinanzi a concrete conoscenze specialistiche dell'APMA, essa può e deve nondimeno esercitare riserbo nell'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata. Tale limitazione fattuale della cognizione dell'istanza di reclamo presuppone tuttavia che le predette concrete conoscenze specialistiche abbiano direttamente influito o dovuto influire sulla decisione dell'istanza di prime cure (Ruth E. Reusser, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6° ed., Basilea 2018, n. 19 ad
art. 450a CC).
2.1. La reclamante censura innanzitutto che, malgrado la sua esplicita richiesta in tal senso, C._____ non sarebbe stato debitamente sentito dall'autorità di prime cure in relazione alla frequenza e alla durata delle sue relazioni personali con la madre. Considerata la sua età, ciò costituirebbe una violazione dei suoi diritti procedurali. La circostanza che egli sia stato sottoposto ad accertamenti negli ultimi anni non escluderebbe il suo diritto a esprimersi anche su tale specifico tema (act. A.1 n. III/4).
2.2.1. Dagli atti emerge che la reclamante ha effettivamente chiesto dinanzi all'istanza precedente l'ascolto del figlio C._____ da parte dell'APMA (act. APMA 157 in fine), alla quale la medesima ha rinunciato con la seguente motivazione, contenuta nella "Comunicazione relativa all'apertura di un procedimento d'accertamento" del 2 settembre 2021 (act. APMA 158):
Un ulteriore ascolto del minore da parte di uno specialista, a mente dell'Autorità, in considerazione delle motivazioni addotte e dei molti rapporti esperiti negli ultimi due anni, appare sproporzionato e finanche non necessario ai fini degli accertamenti dell'Autorità. La procedura di accertamento andrà a verificare tale considerazione.
2.2.2. L'audizione del figlio da parte dell'autorità di protezione dei minori è disciplinata all'art. 314a CC. Tale norma – come anche l'art. 298 cpv. 1 CPC – è espressione del diritto della personalità del minore e dei diritti procedurali fondamentali dello stesso statuiti all'art. 29 cpv. 2 Cost., all'art. 6 n. 1 CEDU e all'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107). L'audizione garantisce il rispetto dell'individualità del minore, oltre a svolgere un importante ruolo in relazione al corretto accertamento della fattispecie (TF 5A_131/2021 del 10.09.2021 consid. 3.2.1; DTF 146 III 203 consid. 3.3.2 [in merito all'art. 298 cpv. 1 CPC]). Tenor giurisprudenza costante del Tribunale federale, essa è di norma possibile a partire dal compimento del sesto anno d'età (cfr. TF 5A_131/2021 del 10.09.2021 consid. 3.2.3; DTF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). L'opinione del figlio è viepiù importante nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo del minorenne, i suoi desideri appaiano come decisioni consolidate (DTF 124 III 93 consid. 2b con riferimenti). La capacità di discernimento (art. 16 CC) non è per contro presupposta (TF 5A_131/2021 del 10.09.2021 consid. 3.2.3 prima frase).
Le autorità possono rinunciare a un nuovo ascolto del minore soltanto nella misura in cui l'audizione dovesse rivelarsi prettamente fine a sé stessa. L'audizione è segnatamente fine a sé stessa laddove causa particolare tensione nel minore – come nel caso di acuti conflitti di lealtà – senza contemporaneamente permettere l'acquisizione di nuove conoscenze utili al corretto accertamento della fattispecie (DTF 133 III 553 consid. 4; cfr. anche la più recente TF 5A_951/2018 del 06.02.2019 consid. 2.1). Onde evitare un'audizione fine a sé stessa, le autorità sono di norma solamente – ma perlomeno – tenute a sentire il minore una volta nel corso della procedura. La rinuncia a una nuova audizione presuppone in ogni caso che il minore sia stato precedentemente sentito in merito alle questioni rilevanti ai fini del giudizio e che il risultato di tale audizione sia ancora attuale (DTF 133 III 553 consid. 4; TF 5A_951/2018 del 06.02.2019 consid. 2.1). La circostanza che l'audizione possa causare tensione al minore non è di per sé sufficiente a giustificare una rinuncia (TF 5A_131/2021 del 10.09.2021 consid. 3.2.2, con rimandi giurisprudenziali).
2.2.3. Essendo nato il 13 febbraio 2012, C._____ ha già compiuto nove anni ed è pertanto di età maggiore ai sei anni, oltre ad esserlo anche già stato nel corso degli accertamenti operati dall'APMA. Da quanto emerge dagli atti, il minore non è stato tuttavia in alcun momento sentito dall'autorità di prime cure – né nella presente, né in altre procedure (si veda in tal senso esplicitamente act. APMA 1 n. II/1: "C._____ ha quasi otto anni e non è dunque capace di discernimento riguardo al procedimento d'accertamento o della possibile decisione di istituzione di una curatela educativa in suo favore. Si deve pertanto rinunciare a un'audizione personale di C._____"). Il minore avrebbe tuttavia segnatamente dovuto potersi esprimere dinanzi all'APMA in merito al diritto di visita della madre e alle modalità d'esercizio del medesimo. Il suo ascolto avrebbe inoltre potuto fornire informazioni utili per l'accertamento delle sue relazioni con la madre e il padre – malgrado le medesime siano effettivamente già state oggetto di numerose verifiche da parte di esperti incaricati dall'APMA –, nonché per l'accertamento delle dinamiche tra i genitori durante le consegne e al fine di stabilire quali circostanze abbiano maggiormente contribuito al (notevole) miglioramento del suo rendimento scolastico. È pertanto doveroso concludere che – pur rivelandosi comprensibile il tentativo di risparmiare ulteriori tensioni al minore e ai suoi genitori – la rinuncia dell'APMA a sentire C._____ ha costituito una violazione dei diritti procedurali di quest'ultimo. L'audizione di C._____ in relazione alla fissazione del diritto di visita della madre può inoltre senz'altro influire sull'esito della procedura (cfr. in merito anche consid. 3 infra).
2.3. Da quanto precede discende che la considerazione dell'istanza precedente per cui l'audizione del minore sarebbe sproporzionata e innecessaria si rivela nella fattispecie errata. Il dispositivo n. 2 della decisione impugnata dev'essere pertanto annullato e la causa dev'essere rinviata all'APMA affinché proceda all'ascolto del minore. Si ricorda in tal senso che, in virtù dell'art. 58a LICC (CSC 210.100), l'audizione personale dell'interessato viene svolta di norma da un membro dell'autorità; solamente in presenza di circostanze particolari può esserne incaricato uno specialista. Giusta l'art. 9 OPMinA (CSC 215.010), i membri dell'autorità che svolgono audizioni di minorenni devono disporre delle necessarie qualifiche (cpv. 1); soltanto in presenza di particolari condizioni l'audizione deve essere svolta da uno specialista particolarmente qualificato (cpv. 2). Un'audizione dinanzi all'istanza di reclamo è esclusa, già solo perché l'istanza precedente dovrà statuire nuovamente sulla fissazione del diritto di visita (cfr. anche consid. 3 infra) e dovrà pertanto nuovamente applicare il suo prudente apprezzamento alla fattispecie a tal punto correttamente accertata. Un'audizione da parte del Tribunale cantonale – quale istanza estranea al minore e ai suoi genitori – aggraverebbe inoltre verosimilmente le già complesse e tese dinamiche familiari e le paure delle persone coinvolte. Ai genitori dovrà essere accordato il diritto di essere sentiti sul risultato dell'audizione del figlio (cfr. TF 5A_914/2018 del 18.12.2019 consid. 3.3.3 in fine). In relazione al contenuto della nuova decisione da emanare si rinvia al consid. 3 infra.
3.1. Nel merito, la reclamante censura inoltre essenzialmente l'inadeguatezza dell'istruzione impartita dall'istanza precedente ai genitori. A suo avviso, tale decisione ignorerebbe le segnalazioni da lei fatte all'APMA in relazione alle importanti difficoltà da essa incontrate nell'occuparsi del minore durante i diritti di visita, circostanza che sarebbe comunque già stata precedentemente nota all'autorità di prime cure (cfr. act. A.1 n. 2 e 3).
3.2.1. Il diritto di visita è contemporaneamente un diritto e un dovere dei genitori. Nella fissazione del medesimo non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Decisivo è in ogni caso il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 123 III 451 consid. 3b). Tra le circostanze da tenere in considerazione nel fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano tuttavia segnatamente anche la personalità e le necessità del genitore avente diritto (Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, op. cit., n. 10 ad
art. 273 CC). Si ricorda infine che, giusta l'art. 274 cpv. 1 CC, il genitore non affidatario è segnatamente tenuto ad astenersi da tutto ciò che intralci il compito dell’educatore.
3.2.2. L'istanza precedente ha stabilito che, in caso di un (probabile) disaccordo fra i genitori, alla madre è riconosciuto un diritto di visita con il figlio da esercitare in un – intero – fine settimana ogni due e durante quattro – intere – settimane di vacanza all'anno (act. A.1 consid. II/2). L'autorità di prime cure non si è generalmente espressa sulla ratio di tale istruzione, ragion per cui la medesima non può essere ricostruita con certezza. Appare nondimeno plausibile dall'incipit della predetta regolamentazione, per cui "[a] A._____ è riservato il più ampio diritto alle relazioni personali […]", che l'istruzione sia stata impartita in parte al fine di permettere un'intensificazione delle relazioni tra madre e figlio. Tale scopo appare di primo acchito nell'interesse del figlio; esso non è stato tuttavia sentito in merito, circostanza questa che dovrà essere sanata prima dell'emanazione della decisione su rinvio (cfr. consid. 2 supra).
La concreta soluzione adottata dall'istanza di prime cure si rivela in ogni caso inadeguata al fine di raggiungere il predetto scopo. Come correttamente ricordato nel reclamo (act. A.1 n. III/3), nel rapporto del 29 novembre 2020 la psicologa E._____ – incaricata dall'APMA – era giunta alla conclusione che "[…] la Signora A._____ ha fatto dei progressi nella gestione delle difficoltà di C._____, collaborando con me in modo abbastanza adeguato. Sono state smussate certe rigidità, ha percepito l'importanza di avere un trattamento uguale per entrambi i figli, ha compreso il valore dello spiegare anticipatamente il programma della giornata, adeguandolo alle esigenze. Ha ipotizzato di provare ad accudire il figlio in assenza del padre. Tuttavia il processo è ancora lungo perché sono ancora presenti delle fragilità che andranno valutate nel tempo" (act. APMA 81 in fine). Nell'agosto dello stesso anno, la medesima specialista concludeva che "[…] la Signora A._____ [ha] fatto grandi sforzi per avere un comportamento sempre più adeguato nei confronti del figlio, a cui tiene molto, ma […] il processo è lungo e sono ancora presenti delle fragilità che necessitano il supporto di figure esterne referenziali che favoriscano la lettura delle situazioni che potrebbero presentarsi" (act. APMA 56 [rapporto del 31 agosto 2020] in fine). Le conclusioni della psicologa E._____ trovano peraltro supporto in diverse altre fonti – precedenti e successive – agli atti. Si citano le seguenti:
act. APMA 4 (16.03.2020), ove la curatrice professionale D._____ giungeva alla conclusione che la reclamante facesse fatica a gestire il figlio C._____, proponendo un sostegno e accompagnamento educativo e una successiva rivalutazione;
act. APMA 5 (27.04.2020) e act. APMA 6 (29.04.2020), dai quali emerge che la curatrice riteneva sulla base di informazioni da essa acquisite che un diritto di visita della madre, qualora non fosse sorvegliato, non sarebbe stato nell'interesse del minore, portandola a chiedere che il diritto fosse limitato ed esercitato in modalità sorvegliata;
act. APMA 14, retro (10.06.2020), dal quale si evince che l'APMA e la curatrice ritenevano all'epoca poco opportuno un diritto di visita non accompagnato della madre;
act. APMA 25 (25.06.2020), ove la curatrice sottolineava nuovamente le difficoltà della reclamante nella gestione del figlio, esprimendo preoccupazione;
act. APMA 33 (26.06.2020), in cui la curatrice richiamava ancora una volta le difficoltà incontrate dalla madre;
act. APMA 42 (09.07.2020), ove l'APMA, sulla base delle predette circostanze fattuali, conferiva all'esperta E._____ l'incarico di accompagnare l'esercizio del diritto alle relazioni personali durante il sabato dei mesi di luglio e agosto 2020;
act. APMA 43 (10.07.2020), dal quale si evince che l'esperta aveva osservato una simbiosi della madre con il secondogenito e un'incapacità della medesima di comprendere gli atteggiamenti del primogenito volti ad attirare la sua attenzione;
act. APMA 46 (09.07.2020), in cui è riportata una dichiarazione della reclamante di sentirsi fortemente affaticata, oltre alla circostanza che la medesima sarebbe apparsa sopraffatta dalla sua emotività;
act. APMA 47 (28.07.2020), in cui è riportata l'affermazione della reclamante per cui le sei ore in cui avrebbe dovuto occuparsi del figlio sarebbero troppe;
act. APMA 55 (20.08.2020), dal quale emerge che la reclamante presentava un quadro depressivo di gravità lieve-medio con fluttuazioni del tono dell'umore e della quota ansiosa e che alla luce dell'evoluzione clinica e della fragilità ancora attuale si rivelava necessario il sostegno di un curatore;
act. APMA 59 (03.09.2020), ove l'autorità di prime cure ha nuovamente conferito incarico alla specialista sulla base del rapporto da essa inoltrato;
act. APMA 60 (03.09.2020), in cui l'esperta dichiarava di aver osservato comportamenti poco idonei anche da parte della madre, evidenziando nuovamente la fragilità della medesima e la relazione fusionale simbiotica con il secondogenito;
act. APMA 78 (01.12.2020) consid. II/1, ove l'istanza precedente dichiarava adeguato e utile l'obiettivo della curatrice di proseguire con il sostegno al diritto di visita con la madre;
act. APMA 86 (22.12.2020) fattispecie lett. d, dal quale si evince che la perita incaricata dalla autorità ticinesi, sig.ra H.________, rilevava a sua volta come la reclamante fatichi ad attuare il necessario distacco emotivo dal secondogenito, restando legata a lui in una relazione di tipo simbiotico, il che sarebbe avvenuto anche in passato con C._____; dal medesimo documento emerge inoltre che l'autorità di protezione ticinese riteneva che la fragilità della madre costituisse un ostacolo per esercizio sereno delle relazioni paterne con il secondogenito;
act. APMA 89 (12.01.2021), dal quale emerge che la reclamante non si riteneva ancora in grado di accudire C._____ nel quadro di un diritto alle relazioni personali ordinario;
act. APMA 120 (19.04.2021), ove la reclamante ha nuovamente fatto mettere a verbale le sue difficoltà nella gestione del primogenito, descrivendo la dinamica tra i due figli come "problematica"; dallo stesso documento emerge che la curatrice aveva riferito ai periti che lo svolgimento dei diritti di visita presentava problematicità dovute alla circostanza che la reclamante avrebbe annullato alcuni incontri (diritti di visita) a causa delle sue difficoltà nella gestione del primogenito;
act. APMA 133 (21.06.2021), in cui la reclamante, confrontata con parte della soluzione successivamente adottata nella decisione impugnata – ovverosia con il diritto di visita di un fine settimana ogni due –, chiedeva che si procedesse in maniera più graduale, non essendo sicura di farcela;
act. APMA 153 (26.08.2021), dal quale si evince che la patrocinatrice della reclamante riferiva del recente sorgere di problemi tra la sua assistita e il figlio C._____, oltre a comunicare che la reclamante riteneva di non essere in grado di gestire il figlio per un giorno intero e ad annunciare di informare l'APMA per iscritto su quanto successo nelle precedenti settimane tra la reclamante e il figlio C._____, chiedendo di non emanare la decisione prevista (ovverosia la decisione qui impugnata);
act. APMA 154 (25.08.2021), in cui la patrocinatrice della reclamante riferiva come la medesima le avesse segnalato che nelle ultime settimana i diritti di visita con C._____ si sarebbero nuovamente complicati tornando a essere per lei di difficile gestione, non mostrando il bambino segnatamente interesse alle attività proposte dalla madre, rifiutandosi inoltre di interagire con il fratello minore e chiedendo ripetutamente quando il diritto di vista possa prender fine.
A fronte di tali circostanze, la soluzione scelta dall'istanza precedente non può essere considerata adeguata. Laddove la reclamante stessa e l'esperta concordano – supportate da molteplici esempi e opinioni peritali agli atti – che la reclamante non è attualmente ancora in grado di gestire il figlio per un giorno intero, non può a maggior ragione essere nell'interesse del minore che la medesima lo accudisca – senza alcun periodo di prova, rispettivamente di transizione – da sola per interi fine settimana e persino per intere vacanze. Sebbene la situazione scolastica del minore sia costantemente e significativamente migliorata, un cambiamento talmente repentino delle responsabilità dei genitori non appare giustificato e non è infatti stato proposto – per quanto ricostruibile dagli atti del presente incarto – da nessuno degli esperti interpellati. Nella misura in cui la decisione fosse motivata dalla volontà di tutelare le finanze del padre e garantirgli un minimo di riposo, si ricorda che – come l'APMA ha peraltro correttamente ricordato al padre (act. APMA 133 e 137) – tali considerazioni (sebbene comprensibili), non sono determinanti per l'esame della presente questione.
La stessa conclusione s'impone tuttavia anche per la soluzione proposta dalla reclamante. Infatti, l'istruzione richiesta manterrebbe (o intensificherebbe persino) verosimilmente l'esposizione del minore a potenziali deflagrazioni di ostilità tra i genitori nell'ambito delle consegne, malgrado dagli atti emerga con chiarezza che una delle maggiori difficoltà del caso di specie sussiste proprio nella latente conflittualità tra i genitori (cfr. fra tante act. APMA 1 n. II/5 terzo paragrafo; act. APMA 120 pag. 1, 2 e 4; act. APMA 133). In ogni caso, la soluzione proposta dalla reclamante porrebbe – rispettivamente, continuerebbe a porre – anche verosimilmente un'ulteriore notevole sforzo logistico-amministrativo a carico del padre, oltre a far sì che il figlio sia esposto su base giornaliera a spostamenti tra il domicilio della madre (ad F._____) e quello del padre (a G._____) e al confronto tra i genitori, frammentandone la routine quotidiana e acuendo con ogni probabilità i preesistenti conflitti di lealtà (cfr. in merito a questi ultimi act. APMA 81 penultima pagina). La soluzione proposta dalla reclamante intralcerebbe pertanto anche il compito del padre quale genitore affidatario (cfr. il precitato art. 274 cpv. 1 CC; consid. 3.2.1 supra).
Prima facie, con riserva dei risultati degli ascolti delle persone interessate, una soluzione intermedia – in altre parole, un graduale passaggio dalla situazione attualmente praticata a una co-genitorialità più completa possibile – appare pertanto adeguata e proporzionale. Qualora la soluzione più consona all'interesse del minore non possa essere stabilita dall'APMA stessa sulle base delle sue competenze interdisciplinari, essa dovrà ricorrere all'esperimento di una perizia specialistica che si esprima specificamente sull'oggetto del presente procedimento (art. 446 cpv. 1 e 2 CC in combinato disposto all'art. 314 cpv. 1 CC).
Per completezza si precisa che, tenendo conto di quanto illustrato, la regolamentazione della risoluzione 462/2019 del 30 aprile 2019 dell'Autorità regionale di protezione 15 (rimasta in vigore in seguito all'annullamento del dispositivo n. 2 della decisione impugnata e in virtù della quale l'esercizio dei diritti di visita della madre deve avvenire in presenza del padre) non potrà essere mantenuta, come peraltro già implicitamente riconosciuto dall'istanza precedente, dai genitori e dalla curatrice, i quali hanno cessato di applicarla (cfr. act. APMA 114 [18.02.2021] n. 3.2.1; act. APMA 122 [10.05.2021]). Considerato il potenziale di conflitto tra i genitori insito in tale soluzione e la ormai acclarata circostanza che il distanziamento di C._____ da simili situazioni di conflitto produce risultati incoraggianti per il suo sviluppo scolastico e personale, tale misura non può essere (più) considerata adeguata.
Considerandi
3.2.3
Si ricorda infine che il diritto di essere sentiti delle parti coinvolte (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU) impone anche una motivazione della decisione – nella fattispecie, dell'istruzione impartita ai genitori – che possa essere compresa dagli interessati e permetta ai medesimi un'impugnazione efficace (DTF 141 IV 244 consid. 1.2.1; TF 8C_258/2014 del 15.12.2014 consid. 5.2 con rimando). La decisione impugnata elenca le basi fattuali raccolte dall'istanza precedente, senza tuttavia contenere ragionamenti propri dell'autorità di prime cure in merito alla fattispecie in esame e addossando pertanto l'onere di impostare l'argomentazione di un eventuale reclamo integralmente a carico degli interessati (cfr. act. B.1 consid. II/2). La "Comunicazione relativa all'apertura di un procedimento di accertamento" (act. APMA 158) non sana la predetta omissione, limitandosi la motivazione ivi contenuta a generici rimandi all'avvenuta informazione dei genitori nell'ambito delle loro audizioni e al bene superiore del minore. Tale modus operandi non ottempera ai predetti principi costituzionali. L'APMA dovrà tener conto di tale circostanza nella motivazione della decisione su rinvio.
3.3
Da quanto precede discende che l'istruzione impartita dall'istanza precedente dev'essere considerata inadeguata. Per questo motivo e per i motivi illustrati al consid. 2, il dispositivo n. 2 della decisione è annullato e la causa è rinviata all'istanza precedente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
4.
In procedure relative a reclami in materia di diritto civile, la tassa di giustizia è compresa tra CHF 500.00 e CHF 8'000.00 (art. 10 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]). La tassa di giustizia per la presente procedura è pertanto fissata per prassi in CHF 1'500.00. Le spese processuali per procedure di reclamo del diritto di protezione dei minori sono poste a carico della parte soccombente (art. 60 cpv. 2 LICC in combinato disposto all'art. 106 cpv. 1 CPC). Poiché la reclamante prevale integralmente con i suoi petiti, la tassa di giustizia non può essere posta a suo carico (cfr. art. 106 cpv. 1 CPC). Per motivi di equità, la medesima non può tuttavia neppure essere posta a carico dei resistenti, i quali non hanno partecipato al procedimento e non portano alcuna responsabilità per l'esito dello stesso. In virtù dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, la tassa di giustizia è posta pertanto a carico dello Stato (cfr. in tal senso anche TC GR ZK1 16 58 del 21.04.2016 consid. 5).
5.
La reclamante avendo protestato le ripetibili per la procedura di reclamo (act. A.1 petito n. 3), senza tuttavia inoltrare una nota spese, le medesime sono fissate discrezionalmente in CHF 800.00 (IVA e spese incluse). Il Cantone dei Grigioni è tenuto a corrispondere il predetto importo alla reclamante (cfr. TC GR ZK1 16 58 del 21.04.2016 consid. 5).
La Prima Camera civile pronuncia:
Il reclamo è accolto.
Il dispositivo n. 2 della decisione dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa è annullato e la causa è rinviata all'istanza precedente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, è posta a carico del Cantone dei Grigioni.
Il Cantone dei Grigioni è tenuto a versare a A._____ CHF 800.00 a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.
Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
Comunicazione a:
1.
/ 13
Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 Codice civile svizzero
Art. 450b ZGBart. 450b CCart. 450b Codice civile svizzero
Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 Codice civile svizzero
Art. 60 EGzZGBart. 60 EGzZGBart. 60 LICC
Art. 6 KGVart. 6 KGVart. 6 OOTC
Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a Codice civile svizzero
Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a Codice civile svizzero
Art. 314a ZGBart. 314a CCart. 314a Codice civile svizzero
Art. 298 ZPOart. 298 CPCart. 298 CPC
5A_131/2021
BGE 146 III 203ATF 146 III 203DTF 146 III 203
Art. 298 ZPOart. 298 CPCart. 298 CPC
5A_131/2021
BGE 133 III 553ATF 133 III 553DTF 133 III 553
BGE 131 III 553ATF 131 III 553DTF 131 III 553
BGE 124 III 93ATF 124 III 93DTF 124 III 93
Art. 16 ZGBart. 16 CCart. 16 Codice civile svizzero
5A_131/2021
BGE 133 III 553ATF 133 III 553DTF 133 III 553
5A_951/2018
BGE 133 III 553ATF 133 III 553DTF 133 III 553
5A_951/2018
5A_131/2021
Art. 58a EGzZGBart. 58a EGzZGBart. 58a LICC
Art. 9 KESVart. 9 KESVart. 9 OPMinA
5A_914/2018
BGE 123 III 451ATF 123 III 451DTF 123 III 451
Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 Codice civile svizzero
Art. 274 ZGBart. 274 CCart. 274 Codice civile svizzero
Art. 274 ZGBart. 274 CCart. 274 Codice civile svizzero
Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 Codice civile svizzero
BGE 141 IV 244ATF 141 IV 244DTF 141 IV 244
8C_258/2014
Art. 10 VGZart. 10 VGZart. 10 OECC
Art. 60 EGzZGBart. 60 EGzZGBart. 60 LICC
Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC
Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC
Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC
Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF