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Decisione

ZK1 2021 156

Staatsanwaltschaft Graubünden

28 luglio 2022Italiano27 min

I. Con decisione del 4 maggio 2021 l'APMA ha sostituito il curatore educativo, la cui attività professionale in seno all'Ufficio curatori professionali Regione Moesa giungeva a termine, con E._____.

Source gr.ch

Decisione del 16 maggio 2022

N. d'incarto ZK1 21 156

Istanza Prima Camera civile

Composizione Cavegn, presidente

Michael Dürst e Bergamin

Baldassarre, attuario

Parti A._____

reclamante

patrocinata dall'avv. Patrizia Casoni Delcò

Via Emilio Bossi 12, 6901 Lugano

contro

B._____

resistente

patrocinato dall'avv. Luca Tenchio

Obere Plessurstrasse 36, 7000 Coira

nella causa concernente

C._____

Oggetto autorità parentale / istruzione / regolamentazione dei diritti di visita

Atto impugnato decisione dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa del 31.08.2021, comunicata il 06.09.2021

Comunicazione 17 maggio 2022

Ritenuto in fatto:

A. Il 7 marzo 2019 l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa (in seguito: APMA) ha istituito tra l'altro una curatela educativa con poteri speciali in favore di C._____, nato il _____ 2017. Della gestione del mandato è stato incaricato D._____ dell'Ufficio curatori professionali Regione Moesa. L'APMA ha inoltre regolato il diritto alle relazioni personali tra C._____ e il padre B._____.

B. La regolamentazione del diritto alle relazioni personali fra C._____ e B._____ è stata confermata senza variazioni dall'APMA in data 5 maggio 2020. In tale occasione, l'autorità ha impartito ai genitori e al curatore educativo l'istruzione di informare l'autorità nel caso in cui il mancato esercizio del diritto alle relazioni personali esponesse il minore ad un pericolo per il suo sviluppo, richiedendo una modifica o una soppressione del diritto alle relazioni personali.

C. Il 14 settembre 2020 A._____ ha informato l'APMA di non essere più intenzionata ad accompagnare C._____ ai diritti di visita a causa degli incontri disattesi da parte del padre.

D. Nella sua risposta del 21 settembre 2020 l'APMA ha informato A._____ della circostanza che il curatore educativo avrebbe dichiarato di avere la situazione sotto stretto controllo e di avere un piano di osservazione del diritto alle relazioni personali che lo avrebbe condotto, nel caso il padre avesse disatteso il prossimo incontro, a presentare all'APMA un'istanza di modifica del diritto alle relazioni personali tra padre e figlio.

E. Con scritto del 22 settembre 2020 A._____ ha interposto reclamo per inadempienza contro l'operato del curatore educativo. Su relativa richiesta dell'APMA del 23 settembre 2020, il curatore educativo ha presentato osservazioni in merito al reclamo.

F. Il 5 ottobre 2020 A._____ ha chiesto la destituzione del curatore educativo.

G. Su richiesta dell'APMA del 9 novembre 2020, in data 19 novembre 2020 il curatore educativo ha inoltrato un rapporto relativo alla gestione del diritto alle relazioni personali, indicandovi che "potrebbe essere necessaria una sospensione dei diritti di visita".

H. Il 21 dicembre 2020 A._____ ha inoltrato all'APMA uno scritto autografo in cui postulava l'assegnazione dell'autorità parentale esclusiva in suo favore. La madre ha inoltre chiesto che il diritto alle relazioni personali sia sospeso, in via subordinata limitato a una volta al mese presso un punto d'incontro e revocato in caso d'inadempienza del padre.

Fatti

I. Con decisione del 4 maggio 2021 l'APMA ha sostituito il curatore educativo, la cui attività professionale in seno all'Ufficio curatori professionali Regione Moesa giungeva a termine, con E._____.

L. Il 16 luglio 2021 E._____ ha inoltrato il rapporto finale per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 maggio 2021 per approvazione all'APMA.

M. Con decisione del 31 agosto 2021, comunicata il 6 settembre 2021, l'APMA ha tra l'altro respinto la richiesta di revoca dell'autorità parentale del padre postulata dalla madre, impartendo invece ai genitori l'istruzione di seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità e d'informare l'autorità sui passi intrapresi e stralciando infine dai ruoli la richiesta di sospensione del diritto alle relazioni personali in quanto divenuta priva d'oggetto.

N. In data 8 ottobre 2021 A._____ (in seguito: reclamante o madre) ha interposto reclamo avverso i dispositivi 6 e 8 della predetta decisione, postulando nel merito quanto segue:

In via principale:

1. Il reclamo della Signora A._____ è accolto.

Di conseguenza, il punto 6 e il punto 8 della decisione dell'Autorità di Protezione dei minori e degli adulti, APMA Grigioni centrale/Moesa, Succursale Roveredo, del 6/9 settembre 2021, sono annullati e la decisione è riformata come segue:

La richiesta del 21 dicembre 2020 di A._____ di revoca dell'autorità parentale al padre è accolta.

L'istruzione (art. 307 cpv. 3 CC) di attivare e seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità è revocata.

Il diritto del padre alle relazioni personali con il figlio C._____ è sospeso fino a nuova decisione.

Considerandi

2.

Protestate tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.

In via subordinata:

1.

Il reclamo della Signora A._____ è accolto.

Di conseguenza, il punto 6 e il punto 8 della decisione dell'Autorità di Protezione dei minori e degli adulti, APMA Grigioni centrale/Moesa, Succursale Roveredo, del 6/9 settembre 2021, sono annullati e la decisione è riformata come segue:

La richiesta del 21 dicembre 2020 di A._____ di revoca dell'autorità parentale al padre è respinta.

L'istruzione (art. 307 cpv. 3 CC) di attivare e seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità è revocata.

Il diritto del padre alle relazioni personali con il figlio C._____ è sospeso fino a nuova decisione.

In via ancor più subordinata:

1.

Il reclamo della Signora A._____ è accolto.

Di conseguenza, il punto 6 e il punto 8 della decisione dell'Autorità di Protezione dei minori e degli adulti, APMA Grigioni centrale/Moesa, Succursale Roveredo, del 6/9 settembre 2021, sono annullati e la decisione è riformata come segue:

La richiesta del 21 dicembre 2020 di A._____ di revoca dell'autorità parentale al padre è respinta.

L'istruzione (art. 307 cpv. 3 CC) di attivare e seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità è revocata.

Il diritto del padre alle relazioni personali con il figlio C._____ è limitato ad una volta al mese presso un punto d'incontro.

2.

Protestate tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.

In via ancora più subordinata:

1.

Il reclamo della Signora A._____ è accolto.

Di conseguenza, il punto 6 e il punto 8 della decisione dell'Autorità di Protezione dei minori e degli adulti, APMA Grigioni centrale/Moesa, Succursale Roveredo, del 6/9 settembre 2021, sono annullati e l'incarto è ritornato all'Autorità affinché proceda ad una nuova decisione.

2.

Protestate tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.

O. L'APMA ha inoltrato osservazioni in data 12 novembre 2021, postulando la reiezione del reclamo, nella misura in cui dovesse rivelarsi ricevibile, nonché l'addossamento di spese e ripetibili a norma di legge.

P. Nelle sue osservazioni del 18 novembre 2021 B._____ (in seguito: resistente o padre) ha postulato la reiezione del reclamo, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Considerando in diritto:

1.

Aspetti processuali

1.1

Il reclamo, inoltrato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata, è tempestivo (art. 450b cpv. 1 CC). Essendo inoltrato nelle forme prescritte e debitamente motivato (art. 450 cpv. 3 CC), esso è pertanto ricevibile in ordine. Nel Cantone dei Grigioni, l'autorità giudiziaria di reclamo è il Tribunale cantonale (art. 60 cpv. 1 LICC [CSC 210.100]), in seno al quale è competente la Prima Camera civile (art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]).

1.2

L'istanza di reclamo dispone di cognizione piena (art. 450a cpv. 1 CC). Dinanzi a concrete conoscenze specialistiche dell'APMA aventi direttamente influito o dovuto influire sulla decisione di prima istanza, essa può e deve tuttavia esercitare riserbo nell'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata (Ruth E. Reusser, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6° ed., Basilea 2018, n. 19 ad

art. 450a CC).

2.

Oggetto del contenzioso

Il contenzioso in esame verte su tre aspetti della decisione impugnata, separatamente trattati nella presente decisione: la reiezione della richiesta di revoca dell'autorità parentale del padre (consid. 3 infra), l'istruzione ai genitori di attivare e seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità (consid. 4 infra) e lo stralcio dai ruoli della richiesta di sospensione – rispettivamente di limitazione – del diritto di visita del padre (consid. 5 infra).

3.

Revoca dell'autorità parentale

3.1

La reclamante si rivolge innanzitutto contro la reiezione della sua richiesta di revoca dell'autorità parentale al resistente, argomentando essenzialmente che – a seguito del mancato rispetto degli impegni presi da parte del padre – tale provvedimento costituirebbe l'unica misura atta a garantire il bene del minore. La reclamante avrebbe infatti richiesto l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva a sé per le continue delusioni provate dal figlio a causa degli incontri annullati dal padre. Dopo anni di procedura, nel corso dei quali il comportamento invariabilmente incostante, incurante e irresponsabile del resistente l'avrebbe a più riprese costretta a segnalare all'APMA importanti problemi di comunicazione e conflitto tra i genitori che avrebbero gravemente turbato il minore e il suo rapporto con la figura paterna, le strade percorribili sarebbero oramai esaurite (sul tutto act. A.1, n. III/a; act. A.1, petito principale).

3.2

Nel sistema dell'autorità parentale congiunta i genitori prendono di comune accordo tutte le questioni importanti riguardanti il minore, senza che uno di essi goda di una posizione preminente nel processo decisionale. Nel diritto svizzero della filiazione, l'autorità parentale congiunta costituisce la norma, oltre a rappresentare – nei limiti del suo bene – un diritto del minore. Al fine di evitare abusi di tale principio, la legge prevede che il genitore che ha la cura del figlio possa decidere autonomamente se si tratta di affari quotidiani o urgenti, rispettivamente se il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore risulti irragionevole (cfr. sul tutto art. 296 cpv. 1 e 2 CC; art. 301 cpv. 1bis CC; TC GR ZK1 20 84 del 10.9.2021 consid. 9.2).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, in ottemperanza alle chiare disposizioni del legislatore illustrate in ingresso, che l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva a un genitore ex

art. 298d cpv. 1 CC presuppone conflitti o difficoltà comunicative di intensità e cronicità tali da impedire ai genitori di accordarsi sulle decisioni necessarie per il bene del minore e/o esporre il medesimo a condizioni particolarmente nocive per il suo sviluppo. Puntuali diverbi o disaccordi non sono per contro sufficienti a giustificare tale misura. In costellazioni come la presente, i conflitti – rispettivamente le difficoltà comunicative – devono essere in altre parole innanzitutto atti a pregiudicare la formazione efficace di una comune volontà dei genitori. Il principio di sussidiarietà interdice inoltre l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva a un genitore laddove misure più lievi si rivelino sufficienti. La misura in esame può essere pertanto disposta soltanto in casi del tutto eccezionali (cfr. DTF 141 III 472 consid. 4.7, con rimandi).

3.3

Nemmeno la fattispecie allegata dalla reclamante stessa adempie tali requisiti. Anche qualora il resistente potesse essere ritenuto esclusivamente e colpevolmente responsabile di tutti gli incontri saltati – conclusioni queste ultime che non emergono peraltro con la necessaria chiarezza dalla documentazione agli atti –, non sarebbe comunque ravvisabile il sussistere di un conflitto o di una difficoltà comunicativa atti a pregiudicare la capacità dei genitori di prendere di comune accordo le decisioni necessarie per il bene di C._____, tantomeno una situazione eccezionale ai sensi della precitata giurisprudenza. La reclamante non ha invero neppure allegato simili circostanze, motivando invece la richiesta prettamente con l'incostanza nell'esercizio dei diritti di visita e l'asserito insufficiente interesse del padre per il figlio, di per sé insufficienti a giustificare la misura in esame.

Inoltre, per il fine essenzialmente addotto dalla reclamante – ossia di risparmiare al minore ulteriori delusioni in relazione agli incontri con il padre –, la misura da essa postulata si rivela in ogni caso inadeguata a priori, non influendo in alcun modo sui diritti di visita e pertanto sulla possibilità fattuale del padre di deludere il figlio.

3.4

Da quanto precede discende che la censura della reclamante dev'essere respinta e la decisione dell'istanza precedente di respingere la richiesta di revoca dell'autorità parentale al resistente confermata.

4.

Istruzione

4.1

La reclamante si rivolge quindi contro l'adeguatezza dell'istruzione impartita ai genitori di attivare e seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità, lamentando innanzitutto che tale misura – atta a generarle un importante dispendio finanziario e temporale – sarebbe nei suoi confronti innecessaria, essendo lei una madre adeguata, accorta, diligente e disponibile, "che avrebbe invece importanti difficoltà a spiegare a suo figlio il motivo per cui il padre non si curi di lui e non si presenti agli appuntamenti prefissati". Imporre a lei la visita di un coaching per il solo motivo che il padre non rispetti gli impegni presi costituirebbe in ogni caso un provvedimento inadatto per risolvere la problematica in esame. La reclamante sostiene infine che addossare al padre quest'ulteriore responsabilità non possa migliorare la situazione, posto come il medesimo non adempie neppure i suoi attuali obblighi. Sarebbe viceversa facilmente immaginabile che il padre la lasci sola a organizzare e seguire i coaching (sul tutto act. A.1, n. III/a; act. A.1, primo petito in subordine).

4.2.1

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. Essa può segnatamente impartire ai genitori istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione (art. 307 cpv. 3 CC; cfr. anche art. 273 cpv. 2 CC). Dinanzi a concrete conoscenze specialistiche dell'APMA aventi direttamente influito o dovuto influire sulla decisione di prima istanza, l'istanza di reclamo può e deve esercitare riserbo nell'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata (cfr. consid. 1.2 supra). Nella fattispecie l'APMA si è fondata sul rapporto della curatrice professionale E._____, la quale – dopo aver valutato le dinamiche familiari sulla base delle sue conoscenze specialistiche – ha proposto che i genitori usufruiscano del supporto di un professionista di coaching sulla genitorialità. Ciò al fine di accompagnare la transizione dall'organizzazione dei diritti di visita da parte del curatore a un'organizzazione autonoma dei medesimi da parte dei genitori, nonché per istaurare un dialogo costruttivo tra gli stessi (act. APMA 260, n. 4.1.2).

Si rileva in tal senso che, malgrado l'istanza precedente abbia trattato la questione del coaching sulla (co-)genitorialità nel contesto della richiesta di revoca dell'autorità parentale del padre, le due tematiche non sono intrinsecamente connesse. Come precedentemente illustrato, il coaching sulla (co-)genitorialità è stato proposto dalla curatrice come misura di sostegno per l'organizzazione autonoma da parte dei genitori dei diritti di visita – ovverosia al fine di permettere una modifica in favore dell'autonomia genitoriale del mandato di curatela in relazione alla regolamentazione delle relazioni personali tra C._____ e il padre (cfr. act. B.A, n. II/3; act. B.A, dispositivo n. 3, non impugnato) –, oltreché per promuovere generalmente il dialogo tra padre e madre. La modifica del mandato di curatela con tale correttivo, riconoscibilmente intesa ad avviare un processo di progressiva responsabilizzazione dei genitori, ottempera ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Intesa come correttivo alla modifica del mandato di curatela, l'istruzione di attivare e seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità non può apparire inadeguata. Considerato il potenziale per futuri attriti naturalmente insito a tale passo e le difficoltà sinora incontrate dai genitori, non può essere infatti escluso – e appare invece probabile – che la transizione al nuovo sistema di organizzazione dei diritti di visita e la normalizzazione dei rapporti tra i genitori necessiti di – o sia perlomeno favorita da – un temporaneo accompagnamento specialistico.

4.2.2

Per quanto concerne la conseguenza paventata dalla reclamante che – in seguito all'addossamento di un ulteriore obbligo al resistente, a suo avviso già incapace di ottemperare agli attuali obblighi – essa possa essere lasciata sola nell'organizzazione e frequentazione delle consulenze/mediazioni/coaching, si rileva innanzitutto che il resistente ha espresso in questa sede la sua volontà di presenziarvi regolarmente (act. A.3, n. II/20). In relazione all'impegno in tal modo preso, egli va preso in parola. Ove necessario, l'APMA dispone comunque delle misure per incentivare adeguatamente la compliance delle parti, segnatamente sollecitazioni e – dovessero anche queste ultime rivelarsi insufficienti – la comminatoria dell'art. 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autorità; cfr. in tal senso anche Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6° ed., Basilea 2018, n. 23 ad

art. 273 CC). In tal senso, proprio l'ampia libertà decisionale lasciata dall'APMA ai genitori nell'ambito del'istruzione impartita (act. B.A dispositivo n. 6/b/b) permette ai medesimi di accordarsi su modalità per entrambi accettabili. Le consulenze, mediazioni o coaching potrebbero ad esempio essere tenute, almeno in parte, in prossimità del domicilio del resistente a G._____, a metà strada (ad esempio a H._____) o anche in via telematica, nonché in lingua inglese (in cui le parti appaiono corrispondere tra loro; cfr. fra numerosi esempi lo screenshot inoltrato dal resistente in act. A.3, n. II/31 in fine). È lecito prospettare che simili modalità possano rivelarsi già di per sé atte a garantire una soddisfacente compliance da parte di ambedue le parti.

Per completezza si appunta che, viceversa, l'indicazione del resistente per cui tali incontri potrebbero essere fissati in seguito ai suoi incontri con il figlio (act. A.3, n. II/20) dovrebbe rivelarsi impraticabile, tenendo conto della circostanza che i diritti di visita si tengono nel fine settimana, in cui le parti difficilmente troveranno uno specialista disponibile, nonché delle difficoltà già incontrate dall'APMA nel trovare una figura idonea in F._____ (cfr. act. B.A n. II/8 in fine).

4.2.3

Per quanto concerne infine il dispendio finanziario prospettivamente generato dalla misura, si ricorda nuovamente che – come illustrato in precedenza –, la modifica della precedente curatela (non impugnata e passata pertanto in regiudicata formale) assieme al correttivo che qui ci occupa ottempera ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e del bene del minore, dinanzi ai quali considerazioni finanziarie devono passare in secondo piano. Si rileva inoltre che, in virtù dell'art. 63a cpv. 3 LICC (CSC 210.100), entrato in vigore il 1° gennaio 2022, le spese di misure di protezione dei minori ambulatoriali e stazionarie sono a carico del comune del domicilio civile del minorenne interessato, nella misura in cui non siano tenuti al pagamento terzi, se è data una decisione o una raccomandazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti – come nel caso di specie. Ai sensi della medesima disposizione, se un comune contesta la competenza per l'assunzione delle spese, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può anticipare tali spese. Giusta l'art. 63a cpv. 4 LICC i detentori dell'autorità parentale partecipano alle spese di misure di protezione dei minori in misura del contributo dei genitori definito dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, almeno però in misura di CHF 10.00 al giorno. Se non sono in grado di farlo per ragioni economiche – come prospettivamente il caso nella fattispecie in esame –, l'ente pubblico competente per l'assistenza di diritto pubblico dei detentori dell'autorità parentale si fa carico del contributo

dei genitori. Considerato il sostanziale – se non integrale – sostegno pubblico al provvedimento in esame e l'ampio margine di discrezione accordato ai genitori nel definire i parametri dello stesso, incluso l'onere finanziario ivi connesso, la misura non può essere considerata inadeguata.

4.3

Ne consegue che la censura della reclamante dev'essere respinta e la decisione dell'istanza precedente di impartire ai genitori l'istruzione di attivare e seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità confermata.

In relazione a quanto esposto al consid. 4.2.3 supra, l'APMA è tuttavia invitata a fornire ai genitori il sostegno necessario per ottenere i contributi pubblici di loro diritto per la misura in esame e a vigilare su un adeguato rapporto tra i costi (verosimilmente gravanti integralmente sulla collettività) e i benefici della medesima (in merito ai quali essa dovrà essere informata dai genitori ai sensi del dispositivo n. 6/b/c della decisione impugnata).

5.

Regolamentazione delle relazioni personali

5.1

La reclamante censura infine la mancata modifica della regolamentazione dei diritti di visita tra padre e figlio. A tal riguardo, essa lamenta innanzitutto la circostanza formale che l'APMA abbia stralciato dai ruoli la richiesta di sospensione del diritto alle relazioni personali del curatore D._____, non potendo la sostituzione del medesimo rendere l'istanza priva d'oggetto. Nel merito, la reclamante lamenta quindi che, essendo il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario limitato a contatti adeguati alle circostanze, i diritti di visita avrebbero dovuto essere nella fattispecie sospesi o limitati, poiché il padre – non occupandosi seriamente del bambino – ne pregiudicherebbe lo sviluppo (sul tutto act. A.1, n. III/b e III/c).

5.2.1

Per quanto concerne la questione formale dello stralcio dai ruoli dell'istanza, si rileva che, come rettamente indicato dalla reclamante, l'adempimento dei presupposti per l'applicazione dell'art. 242 CPC non è nella fattispecie ravvisabile, né peraltro motivato dall'APMA. Piuttosto, alla luce della motivazione da essa addotta a suffragio del relativo dispositivo della propria decisione (cfr. act. B.A consid. 8), l'istanza precedente appare invece aver inteso respingere l'istanza. Poiché, come in seguito esposto, l'istanza del curatore e la relativa censura della reclamante devono effettivamente essere respinte nel merito, è necessario correggere d'ufficio tale circostanza nel dispositivo della presente decisione.

5.2.2

In relazione alla censura di merito è invece doveroso ricordare che, in virtù dell'art. 274 cpv. 2 CC, il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato soltanto se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio – costellazione che interessa nel caso di specie –, ovvero per altri gravi motivi. Il principio di proporzionalità impone all'autorità di protezione dei minori di tentare in un primo momento di ammonire i genitori al fine di migliorare l'esecuzione del diritto alle relazioni personali. In un secondo stadio, essa può e deve impartire istruzioni, collegandole ove necessario alla comminatoria dell'art. 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autorità). Soltanto nella misura in cui tutti i provvedimenti appena illustrati dovessero palesarsi insufficienti, in un terzo stadio l'autorità può limitare o revocare il diritto alle relazioni personali ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC (sul tutto Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, op. cit., n. 23 ad

art. 273 CC). Giurisprudenza e dottrina hanno già avuto occasione di stabilire che un genitore non si occupa seriamente del bambino ove non contribuisce al suo benessere e non intraprende alcunché per mantener vivo il rapporto con esso. Tale è il caso anche laddove il diritto alle relazioni personali non sia esercitato senza motivo per lungo tempo. Mere irregolarità nell'esercizio del diritto di visita non sono per contro sufficienti a giustificarne la limitazione o la revoca (Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, op. cit., n. 7 ad

art. 274 CC, con rimandi).

Nella fattispecie, l'intensità necessaria per concludere che il padre non si occupi sufficientemente del bambino non è data, costituendo l'irregolarità delle visite del padre e la circostanza che egli abbia – a detta della reclamante – terminato anzitempo alcuni incontri (act. A.1, pag. 12 in fine) circostanze di per sé insufficienti a giustificare la limitazione o la revoca del diritto alle relazioni personali ai sensi della precitata giurisprudenza. Le circostanze addotte non possono essere inoltre ricondotte a un generale disinteresse del resistente nei confronti del bambino, il quale avrebbe generato una dinamica ben diversa tra le due persone. Essa sembra piuttosto essere in larga misura dovuta a diverse difficoltà incontrate dai genitori nel contesto della precedente gestione dei diritti di visita. Tra queste meritano particolare menzione la distanza geografica, le incomprensioni linguistiche (act. A.1, pag. 12 secondo paragrafo), la scarsità di luoghi idonei ove padre e figlio possano recarsi a piedi per l'esercizio dei diritti di visita e infine l'influenza generalmente destabilizzante delle incomprensioni tra i genitori, potenzialmente esacerbata dalla fissazione dei diritti di visita "dall'alto" (cfr. in tal senso ad esempio act. A.3 n. II/9). La nuova soluzione globale adottata dall'istanza precedente potrebbe invece porre sostanziale rimedio a tali problemi. Viceversa, la circostanza – unica sulla quale appare sussistere unanimità – che il minore viva con piacere le visite del resistente e provi dispiacere per il loro annullamento palesa una profonda connessione emotiva con la figura paterna, ragion per cui qualsiasi limitazione del reciproco diritto delle due persone di incontrarsi contrasterebbe con il bene del minore, oltre a violare il principio di proporzionalità. Qualora le visite del padre si rivelino in futuro ingiustificatamente e considerevolmente irregolari, l'APMA è invece chiamata ad esaminare le misure adeguate ai sensi del precedente paragrafo. La circostanza che l'APMA abbia precedentemente impartito ai genitori l'istruzione di "debitamente informare l'APMA, per il tramite del curatore educativo D._____, nel caso in cui il mancato esercizio del diritto alle relazioni personali esponesse il minore ad un pericolo per il suo sviluppo, richiedendo una modifica o una soppressione del diritto alle relazioni personali secondo l'art. 274 cpv. 1 e 2 CC", è inadatta a influire su tale valutazione, non vincolando quanto ivi suggerito né l'istanza precedente, né tantomeno l'istanza di reclamo. Un ulteriore esame delle relative argomentazioni delle parti si rivela pertanto superfluo.

La richiesta di svolgere le visite presso un punto di incontro va respinta per i medesimi motivi. Essa contrasta segnatamente con la condivisibile volontà dell'APMA di dare maggior voce e autonomia ai genitori nell'organizzazione e nella gestione delle visite paterne. Essendo il mandato della curatrice E._____ in tal senso limitato alla vigilanza sul diritto alle relazioni personali (act. B.A, dispositivo n. 4/a, non impugnato e pertanto passato in regiudicata formale) – soluzione che esclude invece l'accompagnamento degli incontri da parte della curatrice –, mal si comprende peraltro la motivazione addotta dalla reclamante, per cui "lo svolgimento dei diritti di visita presso un punto di incontro permetterebbe di verificare l'effettivo esercizio di tale diritto da parte del padre, nonché di constatare lo stato d'animo del bambino in queste occasioni, sia quando il padre annulla il diritto di visita, sia quando il padre effettivamente lo esercita" (act. A.1, pag. 13 in fine).

5.3

Da quanto precede discende che la censura della reclamante relativa ai diritti di visita del resistente dev'essere respinta nel merito. Essendo tuttavia lo stralcio dai ruoli compiuto dall'istanza precedente formalmente errato, il dispositivo n. 8 della decisione impugnata dev'essere riformato nel senso che l'istanza di sospensione del diritto alle relazioni personali del padre promossa dall'allora curatore D._____ e l'istanza di sospensione o modifica del medesimo promossa dalla madre sono respinte.

6.

Spese e ripetibili

6.1

La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00 (art. 10 OECC [CSC 320.210]), rimane a carico del Cantone dei Grigioni, non raggiungendo i genitori la quota patrimoniale esente da spese per simili procedure e non potendo essere imputate alla reclamante malafede o temerarietà (art. 63 cpv. 3 LICC in combinato disposto al nuovo art. 28 cpv. 1 lett. b OPMinA [CSC 215.010]; cfr. in merito alla la situazione patrimoniale e di reddito dei genitori act. A.2.1 pag. 2 [ZK1 21 166] e act. A.1 e B.1 [ZK1 21 175]).

6.2

Risultando integralmente soccombente con i suoi petiti, la reclamante è invece tenuta a rifondere le ripetibili al resistente (art. 60 cpv. 2 LICC in combinato disposto all'art. 106 cpv. 1 CPC). Il resistente è a beneficio del gratuito patrocinio; la relativa istanza della reclamante è stata invece respinta (TC GR ZK1 21 166; ZK1 21 175).

6.2.1

Il resistente non ha inoltrato una nota d'onorario. Tenuto conto del dispendio temporale necessario per l'adeguato esercizio dei diritti del medesimo alla luce della complessità – relativamente limitata, considerata la conoscenza pregressa degli atti – del presente contenzioso, si giustifica di riconoscere nella fattispecie un dispendio temporale di 10 ore di lavoro per le osservazioni inoltrate (istanza di gratuito patrocinio inclusa) alla tariffa oraria mediana – applicabile in seguito al mancato inoltro di un accordo sull'onorario – di CHF 240.00. Sommati il consuetudinario indennizzo forfettario per gli esborsi del 3% e l'IVA al tasso del 7.7%, l'indennizzo complessivo dovuto al patrocinatore del resistente ammonta a CHF 2'662.40 (artt. 2 segg. OOA).

6.2.2

Dev'essere infine fissato l'indennizzo del patrocinatore del resistente dovuto dal Cantone dei Grigioni qualora le ripetibili si rivelassero irrecuperabili (art. 122 cpv. 2 prima frase CPC). Giacché la parte soccombente non è a beneficio del gratuito patrocinio, le ripetibili da essa dovute sono considerate irrecuperabili solamente laddove tale circostanza sia dimostrata, di norma tramite attestato di carenza di beni (fra tante TC GR ZK1 19 175/176 del 13.4.2021 / 11.10.2021 consid. 19.4.1, con rimandi). Partendo dal dispendio temporale di 10 ore riconosciuto per le ripetibili e dalla tariffa oraria ridotta di CHF 200.00 (art. 5 OOA), al patrocinatore del resistente è riconosciuto un indennizzo di CHF 2'218.60 (IVA e spese incluse). Il predetto importo andrebbe in tal caso a carico del Cantone dei Grigioni e sarebbe pagato dalla cassa del Tribunale cantonale. In seguito all'avvenuto pagamento dell'indennizzo il Cantone dei Grigioni subentrerebbe nella relativa misura al resistente come creditore della pretesa nei confronti della reclamante (art. 122 cpv. 2 seconda frase CPC).

La Prima Camera civile pronuncia:

Il reclamo è respinto.

Il dispositivo n. 8 della decisione dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa del 31 agosto 2021 è riformato d'ufficio come segue:

"Le istanze dell'allora curatore D._____ e di A._____

relative al diritto alle relazioni personali del padre sono respinte."

Per il resto, la decisione dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa del 31 agosto 2021 è confermata.

La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, rimane a carico del Cantone dei Grigioni.

A._____ è tenuta a rifondere a B._____ CHF 2'662.40 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.

Qualora tale importo dovesse rivelarsi irrecuperabile, in seguito alla concessione del gratuito patrocinio a B._____ (decreto TC GR ZK1 21 175) l'indennizzo del patrocinatore del medesimo, avv. Luca Tenchio, di CHF 2'218.60 (IVA e spese incluse), andrebbe a carico del Cantone dei Grigioni (cassa del Tribunale cantonale). L'irrecuperabilità dev'essere dimostrata, di norma tramite attestato di carenza di beni. In seguito all'avvenuto pagamento dell'indennizzo il Cantone dei Grigioni subentrerebbe nella relativa misura al resistente come creditore della pretesa nei confronti della reclamante (art. 122 cpv. 2 seconda frase CPC).

Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

Comunicazione a:

1.

/ 14

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Art. 5 HVart. 5 HVart. 5 OOA

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