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Decisione

ZK1 2022 59

Regionalgericht Plessur

20 luglio 2022Italiano20 min

I. In data 4 aprile 2022 A.1/A.2._____ (in seguito: reclamanti) hanno quindi presentato reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni avverso la decisione del 23 marzo 2022 dell'APMA, facendo valere di aver deciso di annullare la domanda di aiuto assistenza a fronte dei progressi e miglioramenti del figlio, e chiedendo di conseguenza di annullare tutte le procedure. Essi hanno poi indicato che la misura sarebbe sproporzionata.

Source gr.ch

Decisione del 21 settembre 2022

N. d'incarto ZK1 22 59

Istanza Prima Camera civile

Composizione Cavegn, presidente

Michael Dürst e Bergamin

Rossi, attuaria

Parti A.1/A.2._____

reclamanti

Oggetto istituzione curatela educativa

Atto impugnato decisione Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa del 23.03.2022, comunicata il 24.03.2022

Comunicazione 23 settembre 2022

Ritenuto in fatto:

A. A.1/A.2._____ sono i genitori di B._____, nato il 19 gennaio 2014.

B. In data 23 dicembre 2021 l'Ospedale C._____, dopo aver sentito i genitori di B._____, ha inviato una segnalazione all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa (in seguito: APMA), a fronte delle ripetute ospedalizzazioni del bambino a causa di encopresi e della difficoltà dei genitori nel gestire tale situazione, indicando che sussistevano concreti indizi relativi al bisogno d'aiuto e di protezione del bambino.

C. In data 14 gennaio 2022 il collaboratore dell'APMA incaricato del caso, facendo seguito alla richiesta del padre, ha preso contatto con quest'ultimo. Il padre in tale occasione ha confermato di essere a conoscenza della segnalazione, informando di un presunto miglioramento della situazione del figlio. La madre si è detta d'accordo con l'intervento da parte dell'autorità per il tramite di una misura "ad hoc" e con la nomina di un curatore professionale. Ella ha infatti indicato di non riuscire a dare seguito a tutto ciò che comporta l'impegno con i vari medici, la scuola, ecc.

D. Con scritto del 21 febbraio 2022 l'APMA ha comunicato ai genitori l'intenzione di istituire una curatela educativa per il figlio, nominando un curatore o curatrice professionale, che li aiuti e consigli nella cura del figlio, fissando un incontro per il 2 marzo 2022. A tale scritto è stata allegata la "Dichiarazione secondo il diritto in materia di protezioni dei minori", da sottoscrivere dai genitori per accettazione della misura.

E. Dopo non aver potuto partecipare all'incontro per impegni del padre, i genitori hanno inoltrato all'APMA la dichiarazione di accettazione firmata. In data 15 marzo 2022 è stata indicata D._____ quale curatrice educativa. In medesima data l'APMA ha quindi inoltrato ai genitori uno scritto, con allegata la scheda informativa relativa alla loro situazione finanziaria, con l'invito a ritornarla con i documenti richiesti oppure di dare il loro accordo per l'addebito dei costi.

F. A seguito di tale scritto i genitori hanno chiesto di bloccare la procedura, in quanto avevano ritenuto che i costi relativi all'istituzione della misura fossero a carico della cassa malati e non loro.

G. Con decisione collegiale del 23 marzo 2022, comunicata il giorno seguente, l'APMA ha deciso quanto segue:

1.

Si rinuncia all'ascolto di B._____ (art. 314a cpv. 1 CC).

2.

In favore di B._____ è istituita una curatela educativa (art. 308 CC) a far tempo dal 01.04.2022.

3.

D._____ (Ufficio curatori professionali E._____) è nominata curatrice di B._____.

4.

Alla curatrice vengono attribuiti i compiti e le competenze seguenti:

a.

consigliare e sostenere adeguatamente i genitori di B._____ nel quadro di una curatela educativa (art. 308 cpv. 1 CC), in particolare nell'identificazione delle migliori soluzioni terapeutiche ed educative, nello sviluppo della salute e della personalità, dei metodi educativi, nell'organizzazione di un adeguato sostegno extra-familiare e extrascolastico e fungere, se necessario, da intermediario tra i genitori con lo scopo di instaurare fra di loro un dialogo costruttivo, nell'interesse di B._____;

b.

nel quadro di una curatela educativa con speciali poteri (art. 308 cpv. 2 CC):

1.

vigilare e, se necessario, rappresentare i genitori di B._____ per:

a.

un'adeguata rete di cura secondo i bisogni terapeutici;

b.

la scelta della formazione e della struttura scolastica idonea;

c.

il coordinamento, l'accompagnamento e la comunicazione con la rete (psicologi, medici, ospedali pediatrici, scuole e insegnanti).

5.

La curatrice viene invitata ad acquisire le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti e a prendere contatto personalmente con i genitori e con B._____ dopo la ricezione della presente decisione.

6.

La curatrice è tenuta:

a.

a presentare ogni anno all'APMA (la prima volta per il 30.03.2023) un rendiconto scritto sulla situazione di B._____ sull'esercizio della curatela;

b.

in caso di indizi di cambiamenti determinanti delle condizioni di vita di B._____ durante il periodo di rapporto, a informare l'APMA con un rapporto ed eventualmente a richiedere un adeguamento o la revoca della misura.

7.

Per quanto riguarda le spese procedurali, viene disposto quanto segue:

-

le spese nella procedura di accertamento relativa all'istituzione di una curatela educativa fino alla presente decisione vengono fissate a fr. 500.00 e addebitate ai genitori di B._____ congiuntamente;

-

in attesa che la situazione finanziaria dei genitori venga chiarita le spese rimangono sospese.

8.

[Mezzo d'impugnazione]

9.

[Comunicazione]

H. Dopo aver ricevuto la menzionata decisione il padre ha preso contatto con l'APMA chiedendo nuovamente di bloccare tutto, a suo avviso la misura non sarebbe necessaria stando il figlio bene. Egli si sarebbe poi detto sorpreso dei costi posti a loro carico.

Fatti

I. In data 4 aprile 2022 A.1/A.2._____ (in seguito: reclamanti) hanno quindi presentato reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni avverso la decisione del 23 marzo 2022 dell'APMA, facendo valere di aver deciso di annullare la domanda di aiuto assistenza a fronte dei progressi e miglioramenti del figlio, e chiedendo di conseguenza di annullare tutte le procedure. Essi hanno poi indicato che la misura sarebbe sproporzionata.

L. In data 4 maggio 2022 l'APMA ha presentato la propria risposta al reclamo, postulandone la reiezione, per quanto si possa entrare nel merito dello stesso.

M. Con scritto del 23 agosto 2022 il Tribunale cantonale ha informato i ricorrenti, sulla base dell'art. 97 CPC, in merito alla riscossione di spese processuali per la procedura di reclamo e della possibilità di porre tali spese a loro carico, così come della possibilità di rinunciare a riscuotere le spese processuali o ad addossarle alla parte soccombente in presenza di circostanze particolari. I ricorrenti sono pure stati informati del fatto che eventuali richieste di rinuncia a riscuotere o ad addossare le spese processuali vanno presentate per scritto, motivate e provviste dei mezzi di prova adeguati.

N. A seguito della richiesta da parte del Tribunale cantonale relativa alla trasmissione dei dati fiscali dei reclamanti, l'Amministrazione delle imposte dei Grigioni, con email del 13 settembre 2022, ha comunicato di non avere alcuna tassazione dei reclamanti sottostando essi alle imposte alla fonte.

Considerando in diritto:

1.1. Il presente caso concerne un reclamo avverso una decisione in merito a misure a protezione dei minori, per le quali si applicano per analogia le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti (art. 450 segg. CC in unione con l'art 314 cpv. 1 CC). Nel Cantone dei Grigioni l'autorità giudiziaria di reclamo è il Tribunale cantonale (art. 60 cpv. 1 LICC [CSC 210.100]), in seno al quale è competente la Prima Camera civile (art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]).

1.2. Giusta l'art. 450 cpv. 2 cifra 1 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al procedimento, e quindi in primo luogo le persone direttamente toccate dalla decisione dell'autorità di protezione degli adulti (Lorenz Droese/Daniel Steck, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6a ed., Basilea 2018, n. 29 ad

art. 450 CC; Hermann Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo 2010, n. 21 ad

art. 450 CC). Pacifica è quindi in concreto la legittimazione dei reclamanti, i quali sono direttamente toccati dall'istituzione della curatela educativa, decisa dall'APMA, a favore di loro figlio.

1.3. Il reclamo va presentato scritto e motivato (art. 450 cpv. 3 CC) entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 450b cpv. 1 CC). Nella presente fattispecie i reclamanti hanno inoltrato il proprio reclamo avverso la decisione del 23 marzo 2022, comunicata il 24 marzo 2022, in data 4 aprile 2022 (act. APMA E.1.2; act. A.1). Il reclamo è pertanto tempestivo.

1.4. A norma dell'art 450a cpv. 1 CC il reclamante può censurare la violazione del diritto (cifra 1), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cifra 2), e l'inadeguatezza (cifra 3). Il reclamante deve quindi esporre per quale motivo la decisione impugnata sarebbe errata e l'autorità di ricorso si concentra in primo luogo sulle censure e sulle pretese fatte valere. Il principio inquisitorio e la massima ufficiale previsti dall'art. 446 CC vengono pertanto relativizzati (Droese/Steck, op. cit., n. 5 ad

art. 450a CC).

2.1. Nella presenta fattispecie l'APMA ha disposto l'istituzione di una curatela educativa a favore di B._____, stabilendo, tra l'altro, nel dispositivo n. 4 della decisione oggetto del presente gravame i compiti della curatrice professionale nominata (act. APMA E.1.2; art. 314 cpv. 3 CPC). L'APMA ha infatti ritenuto adempiute le condizioni per l'istituzione di una curatela educativa, considerando le difficoltà linguistiche e le difficoltà nel coordinare i numerosi impegni in relazione allo stato di salute del figlio da parte dei genitori di tale portata da costituire una minaccia per il suo sviluppo psico-fisico. Dalla segnalazione dell'Ospedale cantonale emergerebbe inoltre la difficoltà riscontrata dai genitori nel seguire le indicazioni della rete di professionisti istituita per sostenere e migliorare le difficoltà psichiche e psicologiche del figlio dovute all'encopresi (act. APMA E.1.2. consid. 2). Compito della curatrice sarebbe quindi in generale quello di affiancare e assistere i genitori nell'esercizio delle loro cure per il figlio. Alla curatrice è poi stato assegnato il compito di consigliare e sostenere i genitori nell'identificazione delle migliori soluzioni terapeutiche ed educative e organizzare un adeguato sostegno alla famiglia e, se necessario fungere da intermediaria tra i genitori, così come vigilare e rappresentare i genitori nel coordinamento e accompagnamento con la rete, e nella gestione della comunicazione con le persone e i servizi coinvolti (act. APMA E.1.2 consid. 4).

2.2. I genitori hanno impugnato tale decisione, facendo valere di annullare la domanda d'aiuto assistenza e indicando la misura come sproporzionata (act. A.1). Dalla documentazione agli atti, così come dalle richieste dei reclamanti, emerge chiaramente che il motivo principale alla base del reclamo sono i costi della misura a loro addossati (act. APMA E.2.19; act. APMA E.2.18; act. APMA E.2.14; act. APMA E.2.6).

2.3. In risposta al reclamo l'APMA ha fatto valere che dagli atti emergerebbe una chiara esposizione al pericolo del minore, la misura sarebbe utile e necessaria, e il fatto che la procedura e la misura producano dei costi non può implicare una sproporzione della misura stessa e l'annullamento dell'esposizione al pericolo del minore (act. A.2).

3.1. Conformemente all'art. 308 cpv. 1 CC, se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. La curatela educativa come forma generale di curatela ai sensi della menzionata disposizione ha lo scopo di ridurre, con un trattamento ambulatoriale ma continuo, carenze educative attraverso il contatto con i genitori e il bambino (Peter Breitschmid, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6a ed., Basilea 2018, n. 4 ad

art. 308 CC). L'autorità di protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC).

3.2. Come ogni misura a protezione dei minori l'istituzione di una curatela educativa a norma dell'art. 308 cpv. 1 e 2 CC presuppone che il bene del figlio sia minacciato e che tale pericolo non possa essere prevenuto né dai genitori stessi (art. 307 cpv. 1 CC) né mediante una misura meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l'intervento attivo di un consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (principio di adeguatezza; TF 5A_765/2016 del 18.7.2017 consid. 3.1; DTF 140 III 241 consid. 2.1, con rinvii).

3.3. In virtù del principio di sussidiarietà le misure dell'autorità possono essere adottate solamente nei casi in cui i genitori non adempiono, o non adempiono sufficientemente, i loro obblighi. Tocca in primo luogo ai genitori impedire che il bene del figlio venga messo in pericolo. Se necessitano di supporto essi dovrebbero in particolare ricorrere alle istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù (cfr. art. 302 cpv. 3 CC; cfr. a tal proposito TF 5A_765/2016 del 18.7.2017 consid. 3.2). Non tutte le carenze giustificano quindi un intervento da parte dell'autorità. La priorità della responsabilità privata e della libertà di gestire la propria vita privata, anche per quanto attiene nell'educazione dei figli (cfr. art. 301 cpv. 1 CC), fa sì che un intervento dell'autorità risulti una "misura appropriata" unicamente nei casi in cui è in tal modo possibile ottenere, perlomeno a medio termine, un miglioramento di rilevanti e oggettivi malfunzionamenti (Breitschmid, op. cit., n. 6 ad

art. 307 CC).

3.4. Fintanto che i genitori rimediano effettivamente a una minaccia del bene del figlio le autorità non devono intervenire (art. 307 cpv. 1 CC). Poiché le misure di protezione dei minori sono sempre orientate al bene del bambino e sono rivolte al futuro, la protezione dei minori richiede che le autorità agiscano con lungimiranza. Queste sono tenute a intervenire il prima possibile con idonee misure per prevenire il pericolo rilevato per il bene del bambino (Kurt Affolter-Fringeli/Urs Vogel, in: Hausheer/Walter [edit.], Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch, Die elterliche Sorge/der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB, Berna 2016, n. 260 ad Vorbem. art. 307-327c CC; Breitschmid, op. cit., n. 5 ad

art. 307 CC). Ciò non cambia il fatto che una misura deve sempre essere proporzionale e quindi anche necessaria. Ordinare una misura in un momento in cui questa non è (ancora) necessaria è contrario al principio di proporzionalità (Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., n. 271 ad Vorbem. art. 307-327c CC; cfr. su tutto TF 5A_765/2016 del 18.7.2017 consid. 3.3).

4.1. In concreto l'Ospedale C._____, a seguito di diverse ospedalizzazioni di B._____ a causa di encopresi e della difficoltà riscontrate da parte dei genitori nel gestire la situazione, ha segnalato all'APMA che sussistevano concreti indizi relativi al bisogno d'aiuto e di protezione del bambino. Dalla segnalazione emerge in particolare che per il bambino è già stata disposta una rete di sostegno, ma i genitori non sempre rispettano gli appuntamenti, e gli risulta particolarmente impegnativo gestire e coordinare i diversi interventi indicati da parte della rete di sostegno. I problemi comportamentali del figlio così come la encopresi si verificherebbero specialmente nell'ambiente famigliare, e i genitori non sempre si relazionerebbero in modo adeguato con il figlio (act. APMA E.2.41). Il padre risulta inoltre essere molto impegnato e non avere tempo, per questo motivi i genitori non si sono peraltro neppure potuti presentare all'incontro fissatogli dall'APMA (act. APMA E.2.33; act. APMA E.2.26). La madre si è detta sopraffatta dalla situazione, che la impegna molto, e di non riuscire a dare seguito a tutto quello che comporta l'impegno dovuto dai bisogni del figlio. Per sua stessa ammissione i rapporti con il figlio sarebbero inoltre difficili (act. APMA E.2.29). A ciò si aggiunge che nel mese di marzo 2022 il figlio ha effettuato un cambio scuola – dal momento che anche la situazione a scuola è divenuta insostenibile (act. APMA E.2.31) –, il quale ha creato preoccupazione in particolare nella madre, essendo la frequenza di soli 3 giorni alla settimana, e non essendo a suo avviso il figlio seguito, così come per il fatto che la situazione starebbe influenzando negativamente il suo percorso scolastico (act. APMA E.2.25). Si osserva poi che fino a inizio marzo 2022, sia telefonicamente sia poi sottoscrivendo la dichiarazione di accettazione, i genitori stessi, riconoscendo le difficoltà, si erano detti d'accordo con l'istituzione di una misura e di venire affiancati da un professionista (act. APMA E.2.29; act. APMA E.2.25; act. APMA E.2.24).

4.2. In concreto non sussisto indicatori di un miglioramento a breve termine della situazione. I problemi alla base delle ripetute ospedalizzazioni e del cambio scuola indicano piuttosto che non si trattava di problemi di breve durata, ma di problemi più seri. Il miglioramento della situazione indicato dai genitori nel reclamo non è stato in alcun modo sostanziato e comprovato. Dagli atti emerge piuttosto chiaramente la difficoltà dei genitori – da loro stessi riconosciuta – a dare seguito a tutti gli impegni dovuti dai bisogni del figlio, e che essi – come indicato in precedenza – hanno cambiato di idea in merito alla necessità della misura dal momento che hanno realizzato di doversi fare carico dei costi. Da quando sono stati chiesti loro ragguagli in merito alla situazione finanziaria, hanno infatti insistito per sospendere e bloccare tutta la procedura (act. APMA E.2.19; act. APMA E.2.18; act. APMA E.2.14; act. APMA E.2.6).

4.3. Tenuto conto della situazione sopra esposta, dei problemi del bambino e delle difficoltà riscontrate dai genitori nel dare seguito e coordinare i numerosi impegni dovuti al suo stato di salute, la curatela disposta dall'APMA risulta quindi necessaria e, considerando i compiti affidati alla curatrice (cfr. consid. 2.1), è pure da ritenere adeguata. I compiti elencati dall'APMA nel dispositivo della propria decisione – peraltro non particolarmente invasivi – appaiono infatti adeguati per salvaguardare il benessere del bambino e supportare i genitori nella situazione di difficoltà da essi stessi ammessa.

4.4. Si osserva poi che i reclamanti nel proprio reclamo si sono limitati a indicare che la misura sarebbe sproporzionata, senza tuttavia indicare minimamente per quale ragione. Ad ogni modo, come rettamente sollevato dall'APMA, i soli motivi finanziari, che risultano essere alla base del reclamo, non sono atti per ammettere l'inadeguatezza di una misura, essendo lo scopo della misura la protezione del bene del minore.

4.5. Alla luce di quanto precede, la misura disposta dall'APMA è da ritenere necessaria e adeguata e il reclamo è quindi da respingere e la decisione qui impugnata da confermare integralmente.

5.1. Giusta l'art. 63 cpv. 1 LICC per la procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti vengono riscosse spese. In procedure di protezione dei minori e in procedure concernenti le relazioni personali, l'autorità parentale o il mantenimento, le spese vanno a carico dei genitori, di chi detiene l'autorità parentale o del genitore tenuto al mantenimento (art. 63 cpv. 2 LICC). A norma dell'art. 63 cpv. 3 LICC in presenza di circostanze particolari, si può rinunciare a riscuotere spese procedurali, se la procedura non è stata avviata in modo temerario o sconsiderato. L'art. 27 OPMinA (CSC 215.010) stabilisce poi che in procedimenti di protezione dei minori i costi vanno di norma a carico dei genitori, in ragione della metà ciascuno. In presenza di particolari circostanze si può decidere una diversa ripartizione dei costi. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OPMinA, ove sia disposta una misura di protezione dei minori, particolari circostanze tali da giustificare la rinuncia parziale o totale alla riscossione dei costi procedurali possono sussistere in particolare se la sostanza netta fiscale dei genitori si colloca al di sotto dell'importo esente pari a CHF 50'000.00 rispettivamente, per le persone sole, al di sotto dell'importo esente pari a CHF 30'000.00 (lett. b) o se è dimostrata la dipendenza dall'assistenza sociale pubblica (lett. c). L'interessato, i genitori oppure il genitore che detiene l'autorità parentale o è tenuto al mantenimento devono rendere nota la situazione patrimoniale all'autorità di protezione dei minori e degli adulti (art. 28 cpv. 2 OPMinA).

5.2. In concreto i reclamanti sono stati informati, sulla base dell'art. 97 CPC, in merito alla riscossione di spese processuali per la presente procedura, e della possibilità di porle a loro carico, nonché della possibilità di rinunciare alla riscossione in presenza di circostanze particolari. I reclamanti sono inoltre stati informati che eventuali richieste di rinuncia a riscuotere o addossare alla parte soccombente le spese processuali vanno presentate per scritto, motivate e provviste degli adeguati mezzi di prova (act. D.4). A tale scritto essi non hanno tuttavia dato alcun seguito. Si osserva inoltre che neppure dinnanzi alla prima istanza i reclamanti hanno inoltrato documentazione in merito alla propria situazione finanziaria, nonostante la richiesta in tal senso da parte dell'APMA (act. APMA E.2.20).

5.3. Il Tribunale cantonale ha quindi d'ufficio richiesto all'Amministrazione delle imposte informazioni in merito ai dati fiscali dei reclamanti, la quale non ha tuttavia potuto fornire alcun dato, sottostando i reclamanti all'imposta alla fonte (act. D.5).

5.4. Alla luce di quanto precede, non avendo i reclamanti – debitamente informati a tal proposito – inoltrato alcunché, la tassa di giustizia fissata per prassi in questi casi in CHF 1'500.00 (art. 10 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) è posta a loro carico in ragione di metà ciascuno.

La Prima Camera civile pronuncia:

Il reclamo è respinto. Di conseguenza la decisione del 23 marzo 2022 dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa è confermata.

La tassa di giustizia della procedura di reclamo di CHF 1'500.00 è posta a carico di A.1/A.2._____ in ragione di metà ciascuno.

Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

Comunicazione a:

Considerandi

1.

/ 11

Art. 314a ZGBart. 314a CCart. 314a Codice civile svizzero

Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 Codice civile svizzero

Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 Codice civile svizzero

Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 Codice civile svizzero

Art. 97 ZPOart. 97 CPCart. 97 CPC

Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 Codice civile svizzero

Art. 60 EGzZGBart. 60 EGzZGBart. 60 LICC

Art. 6 KGVart. 6 KGVart. 6 OOTC

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 Codice civile svizzero

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 Codice civile svizzero

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 Codice civile svizzero

Art. 450b ZGBart. 450b CCart. 450b Codice civile svizzero

Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a Codice civile svizzero

Art. 446 ZGBart. 446 CCart. 446 Codice civile svizzero

Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a Codice civile svizzero

Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC

Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 Codice civile svizzero

Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 Codice civile svizzero

Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 Codice civile svizzero

Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 Codice civile svizzero

5A_765/2016

BGE 140 III 241ATF 140 III 241DTF 140 III 241

Art. 302 ZGBart. 302 CCart. 302 Codice civile svizzero

5A_765/2016

Art. 301 ZGBart. 301 CCart. 301 Codice civile svizzero

Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 Codice civile svizzero

Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 Codice civile svizzero

Art. 296 ZGBart. 296 CCart. 296 Codice civile svizzero

Art. 317 ZGBart. 317 CCart. 317 Codice civile svizzero

Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 Codice civile svizzero

Art. 327c ZGBart. 327c CCart. 327c Codice civile svizzero

Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 Codice civile svizzero

Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 Codice civile svizzero

Art. 327c ZGBart. 327c CCart. 327c Codice civile svizzero

5A_765/2016

Art. 63 EGzZGBart. 63 EGzZGBart. 63 LICC

Art. 63 EGzZGBart. 63 EGzZGBart. 63 LICC

Art. 63 EGzZGBart. 63 EGzZGBart. 63 LICC

Art. 27 KESVart. 27 KESVart. 27 OPMinA

Art. 28 KESVart. 28 KESVart. 28 OPMinA

Art. 28 KESVart. 28 KESVart. 28 OPMinA

Art. 97 ZPOart. 97 CPCart. 97 CPC

Art. 10 VGZart. 10 VGZart. 10 OECC

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF