ZK1 2023 102
Regionalgericht Albula, Einzelrichter
31 luglio 2023Italiano25 min
I. Con disposizione ordinatoria del 30 agosto 2023 la presidente ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo. Ha inoltre trasmesso all'appellante la risposta al reclamo (recte: appello), il suo complemento così come l'accordo sull'onorario e le note d'onorario inoltrate dall'appellata, non prevedendo ulteriore scambio di scritti. Ha poi invitato l'autorità precedente a trasmettere copia del rapporto d'ascolto allestito dalla psicologa G._____ il 28 marzo 2022 così come copia di eventuali documenti ad esso connessi.
Source gr.ch
Sentenza del 5 ottobre 2023
N. d'incarto ZK1 23 102
Istanza Prima Camera civile
Composizione Richter, presidente
Cavegn e Moses
Rossi, attuaria
Parti A._____
appellante
patrocinato dall'avv. Alberto Aliverti
c/o A._____
contro
B._____
appellata
patrocinata dall'avv. Ylenia Baretta Mazzoni
Reichsgasse 65, 7000 Chur
Oggetto provvedimenti cautelari
Atto impugnato Decisione Tribunale regionale Maloja, giudice unico del 28.07.2023, comunicata il 08.08.2023 (no. d'incarto 135-2022-335).
Comunicazione 9 ottobre 2023
Ritenuto in fatto:
A. Dall'unione tra B._____ e A._____ è nata in data 5 luglio 2011 la figlia C._____. Nel 2019 la madre ha avviato la procedura a protezione dell'unione coniugale dinanzi alla Pretura di Lugano, nel corso dell'udienza del 17 maggio 2021 le parti hanno trovato un accordo provvisorio in particolare in merito all'autorizzazione a vivere separati, all'affidamento della figlia alla madre, all'esercizio dei diritti di visita da parte del padre, così come ai contributi di mantenimento per la figlia da versare dal padre, tra cui le rette della scuola privata D._____. Tra le parti è attualmente pendente la procedura di divorzio dinanzi al Tribunale regionale Maloja. Nell'ambito di tale procedura hanno avuto luogo varie procedure supercautelari e cautelari.
B. In data 26 agosto 2022 B._____ ha inoltrato al Tribunale regionale un'istanza supercautelare e cautelare chiedendo l'autorizzazione a iscrivere la figlia C._____ alla scuola privata D._____ di E._____ per l'anno scolastico 2022/2023 (1° media), così come che A._____ venga richiamato al rispetto dei suoi doveri coniugali e di genitore e che gli venga dato ordine – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rispettare la decisione del 17 maggio 2021 e il relativo obbligo di pagare le rette della scuola privata D._____. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.
C. Il giudice unico del Tribunale regionale, con decisione del 29 agosto 2022, ha respinto l'istanza in via superprovvisoria, impartendo a A._____ un termie di cinque giorni per presentare la sua presa di posizione.
D. Con osservazioni del 5 settembre 2022 A._____ ha postulato la reiezione dell'istanza presentando a sua volta delle richieste. Nel contempo, con scritto del 6 settembre 2022, B._____ ha inoltrato una presa di posizione alla decisione del 29 agosto 2022, e con scritto del giorno seguente ha contestato tutte le allegazioni e nuove richieste di controparte. A ciò è seguita la replica spontanea di A._____ del 14 settembre 2022, con la quale ha sostanzialmente ribadito la propria posizione. Con scritto del 20 settembre 2022 B._____ ha riconfermato la propria richiesta di essere autorizzata a iscrivere la figlia al D._____ oppure alla International Schools F._____, scuola con lo stesso metodo di insegnamento e basata sugli stessi principi della prima, ma con la retta inferiore. In seguito, con scritto del 13 giugno 2023, la madre ha sollecitato una decisione comunicato tra l'altro di avere inserito C._____ all'International School F._____.
E. Con decisione del 28 luglio 2023, comunicata l'8 agosto 2023, il giudice unico del Tribunale regionale ha parzialmente accolto l'istanza di misure cautelari. Egli ha autorizzato B._____ a iscrivere la figlia C._____ per il completamento del ciclo di scuola media alla International School F._____ (dispositivo n. 2), ordinando al padre – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di pagare la retta della International School F._____ per il completamento del ciclo di scuola media (dispositivo n. 4). La richiesta di richiamare il padre al rispetto dei suoi doveri coniugali e di genitore è invece stata respinta (dispositivo n. 3). Le spese sono rimaste alla procedura e non sono state assegnate ripetibili (dispositivo n. 5).
F. Contro la menzionata decisione A._____ (in seguito: appellante) ha presentato reclamo (recte: appello) al Tribunale cantonale, chiedendo innanzitutto la concessione dell'effetto sospensivo e nel merito l'annullamento dei dispositivi n. 2 e 4 e il rinvio dell'incarto al Tribunale regionale per nuova decisione, rispettivamente in via subordinata la riforma della decisione, nel senso di respingere l'istanza cautelare. Ha inoltre protestato tasse, spese e ripetibili quantificate in CHF 5'000.00.
G. L'appellante ha tempestivamente versato l'anticipo delle spese di CHF 3'000.00, richiestole dal Tribunale cantonale con decreto del 16 agosto 2023.
H. Con risposta del 24 agosto 2023 B._____ (in seguito: appellata) ha postulato la reiezione della richiesta di concessione dell'effetto sospensivo e del reclamo, con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili. Con scritto del 25 agosto 2023 l'appellata ha poi inoltrato un complemento alla propria risposta.
Fatti
I. Con disposizione ordinatoria del 30 agosto 2023 la presidente ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo. Ha inoltre trasmesso all'appellante la risposta al reclamo (recte: appello), il suo complemento così come l'accordo sull'onorario e le note d'onorario inoltrate dall'appellata, non prevedendo ulteriore scambio di scritti. Ha poi invitato l'autorità precedente a trasmettere copia del rapporto d'ascolto allestito dalla psicologa G._____ il 28 marzo 2022 così come copia di eventuali documenti ad esso connessi.
L. In data 31 agosto 2023 la prima istanza ha trasmesso il rapporto richiesto.
Considerando in diritto:
1. Va anzitutto evidenziato che avverso la decisione qui impugnata l'appellante ha presentato reclamo, come indicato nel rimedio giuridico della decisione di prima istanza (act. TR IV.2 dispositivo n. 6). Le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari sono tuttavia impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC), entro il termine di dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC; art. 248 lett. d CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiunga almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale restrizione non si pone, essendo litigioso l'istituto scolastico cui iscrivere la figlia, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Va pure evidenziato che, anche considerando la retta scolastica a suo volta litigiosa, nulla cambierebbe trattandosi di una scuola privata le cui rette scolastiche superano ad ogni modo il valore litigioso richiesto per l'appello.
1.1. Se una parte presenta un rimedio giuridico errato, ma quest'ultimo adempie tutte le condizioni formali del mezzo di impugnazione corretto, il tribunale può procedere a una conversione del rimedio giuridico in quello corretto. L'errata designazione del mezzo d'impugnazione non comporta alcun pregiudizio (DTF 136 II 497 consid. 3.1; 137 IV 269 consid. 1.6; TC GR ZK2 21 53 del 24.3.2022 consid. 2.1). Nel caso in esame valendo, giusta l'art. 311 cpv. 1 in unione all'art. 314 cpv. 1 CPC e l'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC, per l'appello e il reclamo le medesime regole riguardo i termini e i requisiti di forma, il reclamo può essere ammesso e trattato quale appello.
1.2. L'appello, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LACPC; (CSC 320.100), entro dieci giorni dalla notificazione della decisione motivata (art. 311 cpv. 1 in unione all'art. 314 cpv. 1 CPC). Competente in seno al Tribunale cantonale è la Prima Camera civile (art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]). Dagli atti risulta che la decisione del 28 luglio 2023 è stata notificata all'appellante il 9 agosto 2023 (act. B.3 e B.4). Il reclamo (recte: appello) del 15 agosto 2023 è pertanto tempestivo.
Considerandi
2.
Pacifico è in concreto che le parti hanno a suo tempo di comune accordo deciso di scolarizzare la figlia C._____ presso la scuola privata D._____, in lingua inglese. La bambina ha frequentato questo istituto già dall'asilo e fino alla conclusione della quinta elementare (act. TR I.1 n. 2; act. TR I.2 pag. 5). Per la scuola media sono invece sorte divergenze tra le parti, opponendosi il padre all'iscrizione della figlia presso tale istituto (act. TR I.1 n. 4; act. TR I.2 pag. 4; act. TR I.5 pag. 3). La madre ha di conseguenza presentato al Tribunale regionale l'istanza oggetto della presente procedura, chiedendo dapprima l'autorizzazione di iscrivere la figlia per il primo anno di scuola media presso la scuola privata D._____, e in un secondo momento presso la International School F._____, scuola con lo stesso metodo di insegnamento e basata sugli stessi principi della prima, ma con la retta inferiore (act. TR I.1; act. TR I.4 n. 14; act. TR I.6). Il padre si è opposto facendo sostanzialmente valere che la figlia dovrebbe frequentare la scuola media pubblica, o la scuola privata H._____, in lingua italiana, considerate anche le sue difficoltà scolastiche (act. TR I.2 pag. 6 segg.; act. TR I.5 pag. 8 segg.).
2.1
Il giudice di prime cure, dopo un'analisi delle circostanze del caso concreto, è giunto alla conclusione che il modo migliore per tutelare il bene della figlia C._____ sarebbe quello di lasciarle continuare il percorso scolastico presso la International School F._____, dove la madre l'ha iscritta per l'anno scolastico 2022/2023, ossia il primo anno di scuola media. Solo in questo modo sarebbe possibile garantirle un proseguo e un compimento del percorso scolastico (act. TR IV.2 consid. 4.5). In virtù di tale conclusione il padre è stato obbligato a pagare le rette della International School F._____ per il completamento del ciclo di scuola media (act. TR IV.2 consid. 6.2). Il giudice di prima istanza ha infatti evidenziato che i genitori, al momento dell'iscrizione della figlia alla scuola privata D._____, sarebbero stati a conoscenza del fatto che la lingua principale di insegnamento di tale istituto sarebbe stata l'inglese, come pure che la figlia presentava delle (possibili) difficoltà scolastiche. I genitori concorderebbero infatti sul fatto che la figlia soffre di difficoltà nelle abilità scolastiche (discalculia con dislessia e disortografia) e di disturbo del grafismo. La maestra dell'asilo comunale di I._____ avrebbe a suo tempo indicato ai genitori che la figlia avrebbe presentato delle difficoltà dell'espressione, le quali avrebbero fatto pensare ad una possibile dislessia. Nonostante ciò i genitori avrebbero comunque di comune accordo deciso di iscriverla presso la scuola privata D._____, che ha frequentato per oltre 6 anni. Durante tutto il suo percorso scolastico la figlia sarebbe quindi stata scolarizzata in lingua inglese. Non sarebbe comprovato da alcun documento o altro mezzi di prova che la figlia avrebbe seguito rispettivamente segua dei corsi in lingua italiana. Indubbio sarebbe pertanto che un cambiamento da una scuola privata internazionale, la cui lingua di insegnamento è l'inglese, a una scuola pubblica o privata, nella quale la lingua di insegnamento è l'italiano, comporterebbe anche per un allievo in pieno possesso delle abilità scolastiche un importante mutamento. Il mutamento sarebbe ancora più rilevante per un'allieva come C._____ che presenta delle difficoltà nelle abilità scolastiche. Questo non riguarderebbe solo la lingua d'insegnamento, ma anche tutto il sistema scolastico. La figlia non conoscerebbe un'altra realtà scolastica se non quella della scuola privata D._____ rispettivamente della International School F._____. Secondo il rapporto d'ascolto della psicologa G._____ la figlia avrebbe dichiarato di avere un buon rendimento scolastico e, anche se lo studio della lingua inglese non la entusiasmerebbe, si sarebbe abituata all'insegnamento in questa lingua. Imporre ad C._____ di passare a una scuola di lingua italiana comporterebbe un importante cambiamento. La figlia non conoscerebbe i termini scolastici delle rispettive materie in italiano. L'apprendimento di questi, oltre alla materia scolastica, richiederebbe uno sforzo immenso, in particolare considerando le sue difficoltà nella abilità scolastiche (act. TR IV.2 consid. 4.4).
2.2
L'appellante ha anzitutto evidenziato che la decisione impugnata sarebbe stata assunta con grave e imperdonabile ritardo. Questa avrebbe dovuto essere presa prima dell'inizio dell'anno scolastico della prima media. Il ritardo avrebbe indotto la madre a scegliere illegittimamente la scuola per la figlia in modo autonomo, arbitrario e senza il consenso del padre (act. A.1 pag. 3). A mente dell'appellante l'istituto scelto sarebbe poi inadeguato sia per la minore sia per i genitori. Il giudice non avrebbe tenuto conto della volontà della minore, la quale durante l'ascolto avrebbe dichiarato che lo studio in lingua inglese non la entusiasmava. L'inadeguatezza della scuola si sarebbe manifestata anche nei rapporti con il padre. L'istituto avrebbe accettato l'iscrizione della figlia sulla base del consenso esclusivo della madre rifiutando un esame più approfondito sulla legittimazione della stessa, inoltre avrebbe sistematicamente rifiutato di fornire informazioni al padre sul profitto scolastico e sulla condotta della propria figlia. Discutibile sarebbe poi la scelta di far frequentare alla figlia, domiciliata in Svizzera, un istituto all'estero in lingua inglese (act. A.1 pag. 4 segg.). L'appellante ha poi censurato che il giudice unico si sarebbe uniformato con le richieste della madre omettendo di incaricare uno o più periti con la finalità di conoscere l'effettiva necessità della minore di proseguire gli studi in lingua inglese. Avrebbe pure omesso di considerare che la figlia è di madrelingua italiana ed è nata e cresciuta in un ambiente di lingua italiana. In assenza di accordo tra i genitori il giudice avrebbe dovuto evitare di accogliere l'una o l'altra richiesta delle parti individuando nella scuola pubblica più vicina al domicilio della minore l'istituto più adatto per la frequentazione delle scuole medie (act. A.1 pag. 8 seg.).
2.3
L'appellata ha dal canto suo fatto valere di avere più volte sollecitato una decisione da parte del giudice di prime cure e in assenza di questa si sarebbe vista costretta a trovare una soluzione adeguata per la figlia, riuscendo a inserirla nella International School F._____. Questa scuola sarebbe più vicina al domicilio della figlia rispetto alla scuola privata D._____ e sarebbe tutt'altro che inadeguata. La figlia si sarebbe ben integrata nell'ambito scolastico e avrebbe stretto nuove amicizie. Avrebbe inoltre superato la prima media con buoni risultati. Vero sarebbe che la figlia ha dichiarato che lo studio in lingua inglese non la entusiasmava, ma si sarebbe abituata all'insegnamento in tale lingua. L'appellata si è poi allineata con la tesi del giudice di prime cure in merito alla mancata conoscenza della figlia della terminologia scolastica in italiano e quindi non si potrebbe ora pretendere che frequenti una scuola in tale lingua (act. A.2 n. 6 seg.). A mente dell'appellata il padre sarebbe inoltre senza dubbio economicamente nella posizione di sopportare i costi della scuola media della figlia in una scuola privata. L'asserita inadeguatezza della scuola non sarebbe poi stata comprovata dall'appellante, i documenti da lui allegati non comproverebbero alcunché (act. A.2 n. 8 seg.). Per quanto concerne la continuazione della scolarizzazione in lingua inglese l'appellata si è sostanzialmente allineata con le argomentazioni del giudice di prime cure, evidenziando anche che ormai mancherebbero solamente due anni di scuola media (act. A.2 n. 17). Il marito non avrebbe poi dimostrato di non essere economicamente più in grado di finanziare una scuola privata (act. A.2 n. 18). La decisione impugnata terrebbe conto dei disturbi di apprendimento della figlia, del suo percorso scolastico e risulterebbe convincente e non lacunosa di valutazioni sulla necessità di studi in lingua inglese (act. A.2 n. 19).
3.1
Va anzitutto evidenziato che, come rettamente indicato dal giudice di prime cure e dall'appellata (act. TR IV.2 consid. 2 seg.; act. A.2 n. 11 segg.), nelle procedure di diritto della famiglia concernenti i figli minorenni trova applicazione il principio inquisitorio illimitato. Il giudice esamina quindi i fatti d'ufficio e statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 296 CPC). Nelle procedure in cui vale il principio inquisitorio illimitato le parti possono presentare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova senza restrizioni e anche se i presupposti di cui all'art. 317 cpv. 1 CPC non sono adempiuti (DTF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.2
Alla luce di quanto procede, la censura dell'appellante, secondo cui il giudice avrebbe deciso ultra petita, avendo la madre nell'istanza del 26 agosto 2022 chiesto unicamente l'autorizzazione a iscrivere la figlia alla scuola privata D._____, e solo nello scritto del 20 settembre 2022 sarebbe comparsa la richiesta di iscrivere la figlia alla International School F._____ (act. A.1 pag. 6 seg.), non può essere seguita. La decisione del giudice di prime cure rispetta infatti il principio inquisitorio illimitato applicabile alla presente fattispecie.
4.1
In virtù dell'art. 301 cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. Giusta l'art. 302 CC i genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale (cpv. 1); essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni (cpv. 2); a tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù (cpv. 3).
4.1.1
L'istruzione generale indicata dalla norma comprende la frequenza della scuola primaria obbligatoria, che è gratuita ai sensi dell'art. 19 Cost., nonché la scuola secondaria se il bambino ha le attitudini adeguate (Ingeborg Schwenzer/ Michelle Cottier, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, BSK ZGB I, 7a ed., Basilea 2022, n. 9 ad
art. 302 CC; Parisima Vez, in: Pichonnaz/Foëx [edit.], Commentaie Romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, n. 8 ad 302 CC). Tra le prerogative riguardanti l'istruzione, i detentori dell'autorità parentale hanno la facoltà di iscrivere il figlio in una scuola privata (Vez, op. cit., n. 8 ad 302 CC e rinvii). Di principio i genitori adempiono al loro obbligo di educare il figlio (art. 302 CC) se consentono la frequentazione di una scuola pubblica. Il diritto a frequentare una scuola privata sussiste unicamente se, a causa di circostanze particolari, l'obiettivo educativo non può essere raggiunto nelle scuole pubbliche e i genitori, a fronte alla loro situazione economica, possono permetterselo (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 9 ad
art. 302 CC; Kurt Affolter-Fringeli/Urs Vogel, Berner Kommentar, Die elterliche Sorge/der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB, Berna 2016, n. 23 ad
art. 302 CC).
4.1.2
Come indicato dal giudice di prime cure, in linea di principio il detentore dell'autorità parentale ha la facoltà di decidere in merito alla scelta della scuola. Se l'autorità parentale è congiunta i genitori decidono insieme. In caso di disaccordo la legge non prevede che sia un tribunale o un'autorità a decidere. Un intervento è tuttavia indispensabile se il conflitto tra i genitori mette in pericolo il bene del minore (act. TR IV.2 consid. 4.1; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 3g ad
art. 301 CC; Heiz Hausheer/ Thomas Geiser/ Regina E. Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7a ed., Berna 2022, n. 1452 e 1455; Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., n. 42 seg. ad
art. 301 CC).
4.2
In concreto va anzitutto dato atto all'appellante del fatto che il giudice unico ha atteso eccessivamente per l'emanazione della decisione. Ciò ha senza dubbio creato una situazione di incertezza per le parti, portando la madre, con l'imminente inizio della scuola, a iscrivere la figlia in un istituto scolastico – scelta ricaduta sulla International School F._____ – in cui ha nel frattempo ormai già frequentato il primo anno di scuola media. Per quanto spiacevole questa è la situazione di fatto in cui si trova ora a dover giudicare la presente istanza.
4.3
Si evidenzia poi che nella fattispecie l'appellante non si è di principio opposto a fare frequentare alla figlia una scuola privata. Egli è piuttosto in disaccordo con il fatto che la figlia continui a frequentare una scuola in lingua inglese (act. TR I.2 pag. 6 segg.; act. TR I.5 pag. 8 segg.).
4.3.1
Come rettamente rilevato dal giudice di prime cure e dichiarato dai genitori stessi, essi hanno di comune accordo deciso di iscrivere sin dall'asilo la figlia alla scuola privata D._____ in lingua inglese, nonostante fossero a conoscenza delle sue (possibili) difficoltà nelle abilità scolastiche. Anche quando dette difficoltà sono emerse più chiaramente – i genitori stessi hanno dato atto delle difficoltà della figlia – hanno comunque deciso di farle continuare la formazione scolastica in tale istituto per tutto il ciclo delle elementari. La scelta di farle frequentare una scuola in lingua diversa rispetto alla sua madrelingua è quindi stata scientemente presa dai genitori. L'appellante non può quindi ora contrariarsi per il fatto che la figlia, di madrelingua italiana, frequenti una scuola in lingua inglese. C._____ ha sinora sempre e solo frequentato scuole internazionali, con insegnamento in lingua inglese, vero è quindi che non conosce i termini scolastici in lingua italiana, così come neppure un altro sistema scolastico rispetto a quello internazionale. Come giustamente sottolineato dal giudice di prime cure, si tratterebbe quindi di un cambiamento molto importante e non evidente per chiunque, e ancor di più per C._____ che già presenta delle difficoltà nelle abilità scolastiche. Si osserva poi che dal rapporto di ascolto del 28 marzo 2022 emerge effettivamente che lo studio in lingua inglese non la entusiasma, ma che si sarebbe comunque abituata (act. E.2 pag. 2). Da esso non emerge altro a tal proposito, non risulta quindi esservi una situazione grave a tal punto da richiedere per il bene della figlia la scolarizzazione in lingua italiana, come sembra ritenere l'appellante. La figlia ha nel frattempo già concluso il primo anno di scuola media presso il nuovo istituto scolastico e le mancano ormai due anni per terminare la scuola media. Già lo scorso anno si è trovata nella situazione di dover cambiare scuola e inserirsi in un nuovo ambiente e in nuovo sistema scolastico, pur sempre internazionale. Farle ora – nel mezzo del ciclo di scuola media – cambiare nuovamente scuola, oltretutto in una lingua in cui non ha mai studiato, non risulta essere la soluzione più adeguata per il suo bene. Considerando anche le sue difficoltà nella abilità scolastiche è da ritenere – come rettamente analizzato dal giudice di prime cure – che, allo stato attuale, il bene della figlia è meglio tutelato lasciandole continuare e concludere il percorso scolastico presso la International School F._____.
4.3.2
L'asserita inadeguatezza della International School F._____ non è poi stata meglio sostanziata né comprovata dall'appellante. Quest'ultimo, a sostegno della propria tesi, ha sostanzialmente fatto valere che l'istituto scolastico non gli avrebbe fornito informazioni in merito al profitto scolastico e la condotta della figlia, allegando la corrispondenza con la scuola (act. B.5 e B.6). Ora, anche volendo ammettere quanto asserito dall'appellante, ciò potrebbe se del caso dimostrare delle mancanze da parte del segretariato rispettivamente delle mancanze su questioni amministrative, non comprova invece un'inidoneità della formazione scolastica fornita da tale istituto. In concreto non vi sono, e nemmeno vengono fatti valere, elementi per ritenere detto istituto inadeguato per la formazione della figlia. Pure il fatto che l'istituto scolastico si trovi in Italia, a F._____, nulla cambia. La madre e la figlia sono infatti domiciliate a J._____, quindi vicino al confine con l'Italia, l'istituto scolastico di F._____ non si trova quindi a una distanza irragionevole.
4.3.3
Si evidenzia poi che l'appellante non si è di principio mai opposto alla frequentazione della figlia di una scuola privata e nemmeno ha mai fatto valere che il pagamento della retta scolastica sarebbe per lui un onere troppo elevato di cui non potrebbe farsi carico. Dinnanzi alla prima istanza egli si è piuttosto dichiarato disponibile a pagare la retta per la scuola privata H._____ di Lugano – scuola in lingua italiana – ammontante a CHF 9'300.00 annui. In questa sede egli ha unicamente indicato, in relazione alla richiesta di effetto sospensivo, che la condanna al pagamento delle rate scolastiche costituirebbero per lui un pregiudizio difficilmente riparabile, senza fornire alcuna più precisa indicazione. Come esposto in precedenza, le censure dell'appellante vertono essenzialmente sulla scolarizzazione in lingua inglese e sull'adeguatezza dell'istituto scolastico, non su questioni finanziarie. In concreto non risultano quindi esservi, e nemmeno sono stati sollevati, motivi per cui non potrebbe più farsi carico della retta della scuola privata, International School F._____, come peraltro concordato in passato (cfr. act. TR II.1).
4.4
Alla luce di tutto quanto precede l'appello è pertanto da respingere e la decisione di prima istanza da confermare.
5.
La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata in CHF 2'500.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 9 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) ed è posta a carico dell'appellante in quanto integralmente soccombente (art 106 cpv. 1 CPC). Questa viene posta in compensazione con l'importo di CHF 3'000.00 versato dall'appellante quale l'anticipo delle spese (act. D.1), il quale ha quindi diritto alla rifusione dell'importo eccedente di CHF 500.00.
5.1
Il Tribunale cantonale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Giusta l'art. 2 cpv. 2 OOA se vi è una nota d'onorario l'autorità giudicante si basa sull'importo fatturato per la rappresentanza legale fintantoché la tariffa oraria concordata aumentata di un eventuale supplemento concordato sul valore della causa è una tariffa corrente e non comprende supplementi di buon esito (cifra 1); la spesa che viene fatta valere è adeguata e necessaria all'assistenza giudiziaria (cifra 2); l'indennità richiesta non ha come conseguenza per la parte soccombente un aggravio non giustificato dalla causa, risp. dalle legittime esigenze di protezione giuridica (cifra 3).
5.2
In concreto l'appellata nella propria risposta ha protestato le ripetibili, presentando una nota d'onorario dettaglia di complessivi CHF 3'868.73, corrispondente a un dispendio di 12 ore 55 minuti alla tariffa oraria di CHF 270.00, incluse spese al 3% e IVA al 7.7% (act. G.2). Dall'accordo d'onorario agli atti emerge che è stato pattuito un onorario di CHF 270.00 l'ora e una somma forfettaria per le spese pari al 3% dell'ammontare totale dell'onorario (act. G.1). La tariffa oraria pattuita rientra nella tariffa corrente di cui all'art. 3 cpv. 1 OOA, e l'importo forfettario per le spese è in linea con quello applicato per prassi dal Tribunale cantonale (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24 novembre 2016 consid. 2.c con rinvii). Anche il dispendio orario fatturato risulta adeguato per la fattispecie in esame. Alla luce di ciò all'appellata va riconosciuto l'importo di complessivi CHF 3'868.73 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili. L'appellante è quindi tenuto a corrispondere il predetto importo all'appellata.
6.
A fronte dell'esito della procedura non è necessario esaminare oltre la censura dell'appellata in merito al mancato diritto alle ripetibili della controparte a fronte della mancata legittimazione dell'avvocato di controparte a rappresentarlo in giudizio in quanto non iscritto a un registro cantonale in Svizzera (act. A.2 n. 21).
La Prima Camera civile pronuncia:
L'appello è respinto. Di conseguenza la decisione del giudice unico del Tribunale regionale Maloja del 28 luglio 2023 è confermata.
La tassa di giustizia di CHF 2'500.00 è posta a carico di A._____. Questa viene compensata con l'anticipo delle spese di CHF 3'000.00 da lui versato, A._____ ha quindi diritto alla rifusione di CHF 500.00.
A._____ è tenuto a versare a B._____ CHF 3'868.73 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili per la procedura d'appello.
Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
Comunicazione a:
1.
/ 12
Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP
Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP
Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC
Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC
Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC
Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC
BGE 136 II 497ATF 136 II 497DTF 136 II 497
BGE 137 IV 269ATF 137 IV 269DTF 137 IV 269
Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC
Art. 7 EGzZPOart. 7 EGzZPOart. 7 LACPC
Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC
Art. 6 KGVart. 6 KGVart. 6 OOTC
Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC
Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC
BGE 147 III 301ATF 147 III 301DTF 147 III 301
BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349
Art. 301 ZGBart. 301 CCart. 301 Codice civile svizzero
Art. 302 ZGBart. 302 CCart. 302 Codice civile svizzero
Art. 1 ZGBart. 1 CCart. 1 Codice civile svizzero
Art. 456 ZGBart. 456 CCart. 456 Codice civile svizzero
Art. 302 ZGBart. 302 CCart. 302 Codice civile svizzero
Art. 1 ZGBart. 1 CCart. 1 Codice civile svizzero
Art. 359 ZGBart. 359 CCart. 359 Codice civile svizzero
Art. 302 ZGBart. 302 CCart. 302 Codice civile svizzero
Art. 302 ZGBart. 302 CCart. 302 Codice civile svizzero
Art. 296 ZGBart. 296 CCart. 296 Codice civile svizzero
Art. 317 ZGBart. 317 CCart. 317 Codice civile svizzero
Art. 302 ZGBart. 302 CCart. 302 Codice civile svizzero
Art. 301 ZGBart. 301 CCart. 301 Codice civile svizzero
Art. 301 ZGBart. 301 CCart. 301 Codice civile svizzero
Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC
Art. 9 VGZart. 9 VGZart. 9 OECC
Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC
Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC
Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC
Art. 2 HVart. 2 HVart. 2 OOA
BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334
Art. 2 HVart. 2 HVart. 2 OOA
Art. 3 HVart. 3 HVart. 3 OOA
Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF