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Decisione

TAS 2024/A/10797

Vittoria Panizzon v. NADO Italia

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Source tas-cas.org

TAS 2024/A/10797 Vittoria Panizzon v. NADO Italia

LODO ARBITRALE

emesso dal

TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

riunito nella seguente composizione:

Arbitro Unico: Avv. Michele A.R. Bernasconi, Zurigo, Svizzera

tra

Vittoria Panizzon, Italia / Regno Unito Rappresentata da Avv. Maria Laura Guardamagna, Avv. Cecilia Calsolaro e Avv. Giulia Re, Milano, Italia - Appellante -

e

NADO Italia, Italia Rappresentata da Procuratore Capo PNA, Cons. Pierfilippo Laviani, Procuratore Antidoping, Avv. Marco Ferrante e Responsabile della PNA, Sig.ra Stefania Terenzio. Roma, Italia - Resistente -

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I. LE PARTI

1. Vittoria Panizzon (l'"Appellante" o l'"Atleta") è una cavallerizza di nazionalità italiana, nata il 14 settembre 1983. L'Appellante è tesserata presso la Federazione Italiana Sport Equestri (la "FISE"), federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (il "CONI").

2. La Procura Nazionale Antidoping (la "PNA"), stabilita presso NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping), è l’organismo italiano che si occupa di condurre le attività di indagine necessarie a verificare che i membri registrati o affiliati a federazioni sportive, discipline sportive ed organizzazioni di promozione di attività sportive non abbiano violato alcuna norma inclusa nelle Norme Sportive Antidoping, adottate da NADO Italia conformemente al World Anti-Doping Code 2021 (il "Codice WADA").

3. L'Appellante e la Resistente sono di seguito indicati come le "Parti".

II. SINTESI DEI FATTI RILEVANTI

4. In data 18 novembre 2023, alle ore 05:05 la Dott.ssa Antonietta Mino, la Doping Control Officer (la "DCO"), si recava a Colle Umberto, Treviso, presso il Castello Lucheschi, ovvero il luogo che l'Atleta aveva indicato nei whereabouts per la propria reperibilità in tale data, al fine di sottoporre l'Atleta ad un controllo antidoping a sorpresa.

5. Giunta al cancello principale d'accesso del Castello Lucheschi, la DCO suonava ripetutamente il citofono (rispettivamente i campanelli) recante i nomi Lucheschi Giacomo e Lucheschi Carlo, per notificare all'Atleta il controllo. Tuttavia, la DCO non otteneva nessuna risposta. Pertanto, la DCO telefonava più volte tra le ore 05:24 e le ore 05:44 ai due numeri di telefono dell'Atleta con prefisso inglese, specificati nel modulo di contatto dei whereabouts. Uno dei due numeri risultava irraggiungibile, mentre l'altro squillava sino al subentrare della segreteria telefonica.

6. Alle ore 05:50, l'Atleta scriveva un messaggio alla DCO su iMessage, in cui le comunicava che stava provando a contattarla telefonicamente senza successo a causa di problemi di poca copertura del segnale, e che stava guardando fuori dal cancello ma non scorgeva nessuno, chiedendo quindi alla DCO se non avesse sbagliato indirizzo.

7. La DCO rispondeva specificando che si trovava davanti al portone d'entrata in prossimità dei campanelli e del cancello. L'Atleta replicava che non c'erano portoni con campanelli e affermava di essere uscita ma di non vedere la DCO.

8. La DCO inviava l'immagine dell'entrata del cancello principale, ma l'Atleta

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rispondeva che non riusciva a visualizzare le immagini inviate, sempre a causa della cattiva connessione, e che provava a controllare se vi fossero altre entrate alla tenuta.

9. La DCO inviava ulteriori immagini dell'entrata del cancello principale, dei rispettivi numeri civici affissi e dei nomi che figuravano sul citofono del luogo in cui essa si trovava.

10. Alle ore 05:50, prima del termine dello slot di reperibilità, l'Atleta inviava un ultimo messaggio alla DCO, in cui spiegava di aver guardato fuori dai cancelli, e di essere quindi ritornata all'interno dell'abitazione perché il telefono non aveva più batteria e presumeva che la DCO avesse sbagliato il cancello d'entrata.

11. Nonostante ciò, la DCO tentava nuovamente invano di contattare telefonicamente l'Atleta, inviandole la propria posizione in Via Contesse 1 (fuori dal cancello di entrata principale della tenuta).

12. La DCO decideva successivamente di recarsi anche a Villa Lucheschi, sita in Via Morosini 16 a Colle Umberto, il residence per gli ospiti del Castello sito a due chilometri di distanza, per accertarsi che l'Atleta non si trovasse in tal luogo. La DCO rilevava tuttavia che l'Appellante non risultava essere a Villa Lucheschi.

13. Verso le ore 07:00, la DCO ritornava nuovamente al Castello Lucheschi, quando Giulio Covre, dipendente della famiglia Lucheschi presso il Castello, stava aprendo, munito di telecomando, il cancello di entrata del Castello. La DCO chiedeva quindi informazioni a Giulio Covre, che riferiva che in quel momento nessuno fosse presente nella tenuta, ma che vi fosse il cavallo dell'Atleta, e che quel cancello rappresentasse l'unica entrata della tenuta. Giulio Covre telefonava ai proprietari del castello, Giacomo e Carlo Lucheschi, che rispondevano di non sapere nulla circa la presenza o meno dell'Atleta nel Castello.

14. Alle ore 07:30, la DCO saliva in auto e si allontanava dal Castello Lucheschi.

15. Qualche ora dopo, alle 11:34, l'Atleta scriveva alla DCO scusandosi per aver avuto problemi con il telefono, e che l'incontro al fine del controllo non fosse avvenuto.

16. In data 31 gennaio 2024, la PNA contestava all'Atleta la violazione dell'art. 2.3 del Codice Sportivo Antidoping (il "CSA"), ovvero l'elusione della raccolta del campione biologico per mezzo di messaggi dal contenuto non veritiero.

17. Il 14 febbraio 2024, L'Atleta depositava le proprie osservazioni in merito alla contestazione della PNA sostenendo di essersi trovata nel luogo descritto nei whereabouts e di aver tentato in ogni modo di rendersi reperibile al fine di effettuare il controllo antidoping. Secondo l'Atleta, il mancato controllo era da ricondurre a problemi di comunicazione con la DCO e ad altre circostanze (tra cui lo stato febbrile, il soggiorno in una stanza priva di citofono, l'assenza di una

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buona copertura di rete telefonica ed il numero elevato di entrate nella residenza in questione), che non potevano essere imputate all'Atleta.

18. In data 29 febbraio 2024, avveniva un'audizione dell'Atleta di fronte alla PNA, nella quale l'Atleta dichiarava di aver sempre rispettato i propri obblighi prescritti dalla normativa antidoping nei suoi 15 anni di carriera, di non avere una conoscenza precisa della proprietà dei Lucheschi, di aver scordato in serata, mentre veniva riaccompagnata (dato che si sentiva male) in auto al Castello, il caricatore del proprio telefono nell'auto di Carlo Lucheschi. L'Atleta non ha avuto quindi la possibilità di ricaricare il proprio telefono. Inoltre, al Castello non vi è una buona copertura di rete. L'Atleta confermava infine di essere stata presente al luogo indicato nei whereabouts e di aver fatto il proprio meglio per collaborare con la DCO. Secondo l'Atleta non vi era alcuna necessità o alcun movente per eludere un controllo antidoping.

19. Il 5 marzo 2024 aveva luogo l'audizione della DCO in cui quest'ultima confermava quanto dichiarato nella propria relazione in merito ai fatti del 18 novembre 2023. In particolar modo, la DCO enfatizzava che l'Atleta aveva indicato la propria reperibilità per il periodo dal 17 novembre al 21 novembre 2023 presso il Castello Lucheschi, dove essa – il giorno del controllo – suonava ai campanelli presso il cancello di entrata senza ricevere alcuna risposta. Inoltre, la DCO ribadiva quanto comunicato da Giulio Covre circa la telefonata con Carlo e Giacomo Lucheschi, così come in merito al fatto che tale cancello era l'entrata principale della tenuta in questione.

20. Con atto del 13 marzo 2024, la PNA deferiva l'Atleta a giudizio di fronte al Tribunale Nazionale Antidoping (il "TNA"), affinché quest'ultimo ne accertasse la responsabilità di violazione del CSA. La PNA, in particolare, contestava all'Atleta la violazione dell'art. 2.3 CSA, con riferimento all'art. 3.8 del Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (il "DTCI"), per elusione del prelievo del campione biologico, con conseguente richiesta di una squalifica di otto anni in applicazione degli artt. 11.3.1 e 11.9.1 CSA, in ragione della seconda violazione antidoping alla luce del procedimento n. 112/23 – 16/24. La PNA postulava inoltre l'irrogazione di una sanzione economica di EUR 3'000, e la condanna alle spese di giudizio. Secondo la PNA, in sintesi, l'Atleta non si trovava nel luogo del controllo, e attraverso messaggi dal contenuto falso ha provato a convincere la DCO che quest'ultima avesse sbagliato il luogo, al fine di sottrarsi al controllo antidoping.

21. In data 7 giugno 2024, l'Atleta presentava una Memoria difensiva nella quale contestava l'attendibilità delle affermazioni della PNA, richiedendo il proprio proscioglimento. Infatti, secondo l'Atleta, non vi era in sostanza alcuna prova concreta circa l'intenzionalità di eludere il controllo antidoping tramite dichiarazioni false dato che l'Atleta si trovava nel luogo indicato nei whereabouts ed il controllo non è potuto avvenire unicamente a causa di sfortunate circostanze non ascrivibili alla stessa. Oltremodo, l'art. 2.3 CSA non era applicabile nel caso di specie data la mancata notifica formale del controllo. Infine, considerando che

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il procedimento n. 112/23 – 16/24 si è concluso in data 4 aprile 2024 con il proscioglimento dell'Atleta, la quantificazione della sanzione era in qualunque caso da considerare errata.

22. La PNA, in seguito alla conclusione con esito di proscioglimento dell'Atleta nella procedura n. 112/23 – 16/24, riformulava nella propria Replica alla Memoria difensiva datata 13 giugno 2024 la richiesta sanzionatoria in quattro anni, al posto di otto anni, in applicazione dell'art. 2.3 CSA. Secondo la PNA, infatti, la tesi dell'Atleta circa l'equivoco tra quest'ultima e la DCO era priva di riscontri probatori, a conferma che l'Atleta non si trovasse presso il Castello Lucheschi nel momento del controllo e metteva quindi in atto determinati sotterfugi per eludere il controllo.

23. In data 3 luglio 2024, a conclusione dell'udienza di fronte al TNA, quest'ultimo decideva che la PNA avesse dimostrato l'intenzionalità dell'Atleta per la violazione dell'art. 2.3 CSA perché l'Atleta ha fornito indicazioni inaccurate ed incomplete con il fine di eludere volontariamente il controllo antidoping (la "Decisione Appellata"). Secondo il TNA, la DCO ha agito in maniera corretta e nel rispetto delle procedure normative. Il fatto che il controllo non fosse avvenuto era da imputare unicamente alla volontà dell'Atleta di non rendersi reperibile. Infatti, le argomentazioni difensive di quest'ultima risultavano incongruenti e prive di sostanza probatoria.

24. Il TNA comminava conseguentemente una squalifica della durata di 4 (quattro) anni a decorrere dal 3 luglio 2024 e con scadenza il 2 luglio 2028, oltre che una sanzione economica accessoria di EUR 3'000 e la condanna al pagamento delle spese processuali.

III. IL PROCEDIMENTO ARBITRALE DAVANTI AL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO

SPORT

25. In data 9 agosto 2024, l'Atleta depositava una Dichiarazione di Appello, presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (il "TAS"), ai sensi degli artt. R47 e R48 del Code of Sports-related Arbitration 2023 (il "Codice TAS"), impugnando la Decisione Appellata.

26. Nella Dichiarazione di Appello, l'Atleta domandava di sottomettere la controversia al giudizio di un arbitro unico e di procedere in lingua italiana, essendo tutte le Parti edotte di tale lingua. Inoltre, l'Atleta chiedeva la sospensione del termine per inoltrare la Memoria di Appello sino alla decisione in merito alla richiesta di Assistenza Giudiziaria (Legal Aid).

27. In data 14 agosto 2024, NADO Italia accettava la proposta di sottomettere la controversia ad un arbitro unico e di condurre il procedimento interamente in lingua italiana. Inoltre, la Resistente dava il proprio consenso in merito alla

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sospensione della procedura sino a decisione riguardo all'Assistenza Giudiziaria.

28. In medesima data, il TAS confermava lo svolgimento della procedura in lingua italiana, l'accordo tra le Parti in merito alla nomina di un arbitro unico e la sospensione del termine per il deposito della Memoria di Appello fino alla pronuncia dell'Ordine sull'Assistenza Giudiziaria.

29. In data 20 dicembre 2024, l'Atleta depositava la Memoria di Appello.

30. Il 23 dicembre 2024, il TAS invitava la Resistente a presentare entro 20 giorni la propria Memoria di Risposta. Il 2 gennaio 2025, la Resistente richiedeva una proroga di 15 giorni del termine per presentare la Memoria di Risposta.

31. Con scritto del 6 gennaio 2025, il TAS concedeva alla Resistente una proroga di 10 giorni ai sensi dell'art. R32 del Codice TAS, e chiedeva all'Atleta se accettasse di accordare un'ulteriore proroga di 5 giorni. Considerato il positivo riscontro dell'Atleta, il TAS confermava in data 9 gennaio 2025 la concessione di una proroga di ulteriori 5 giorni.

32. In data 27 gennaio 2025, NADO Italia depositava presso il TAS, ai sensi dell’art. R55 Codice TAS ed entro il termine precedentemente prorogato, la propria Memoria di Risposta.

33. Il 28 gennaio 2025, il TAS invitava le Parti a presentare la propria posizione in merito alla necessità di tenere un'udienza e ad un'eventuale richiesta di Case Management Conference.

34. Il 4 febbraio 2025, la Resistente comunicava che non si opponeva alla celebrazione di un'udienza, ma richiedeva che questa avvenisse da remoto e che l'Appellante fosse chiamata a collaborare riguardo alla partecipazione di Giulio Covre in qualità di testimone. Secondo la Resistente non vi era necessità di convocare una Case Management Conference.

35. In medesima data, l'Atleta affermava la propria volontà di celebrare un'udienza in presenza per garantire all'Arbitro Unico di acquisire una comprensione più precisa dei fatti rilevanti ed un'accurata analisi delle prove testimoniali.

36. Con comunicazione del 14 febbraio 2025, il TAS informava le Parti che la Vicepresidente della Camera Arbitrale d’Appello del TAS aveva nominato l'Avv. Michele A.R. Bernasconi Arbitro Unico per la soluzione della controversia insorta tra le Parti.

37. Alla luce delle disponibilità comunicate dalle Parti, il TAS informava le Parti in data 3 marzo 2025 che l’udienza di discussione della controversia si sarebbe tenuta il 16 aprile 2025, alle ore 10:00, a Lugano.

38. Il 17 marzo 2025, la Resistente sottolineava la propria volontà a sentire Giulio

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Covre in qualità di testimone, e chiedeva all'Arbitro Unico di sollecitare l'Appellante per convocarlo all'udienza. In data 26 marzo 2025, la difesa dell'Appellante comunicava che il Giulio Covre non poteva presenziare all'udienza nella data prevista in ragione di ferie personali.

39. Il TAS ricordava alle Parti che, ai sensi dell'art. R44.2(3) del Codice TAS, è responsabilità della parte che intende chiamare il testimone, adottare le misure necessarie per garantirne la disponibilità.

40. Il 27 marzo 2025, il TAS emetteva, a nome e per conto dell’Arbitro Unico, un Ordine di Procedura successivamente sottoscritto senza riserve dalle Parti.

41. In data 28 marzo 2025, la Resistente ribadiva la necessità della deposizione di Giulio Covre come testimone e richiedeva il rinvio dell'udienza ad una data in cui quest'ultimo sarebbe stato disponibile.

42. Il 7 aprile 2025, il TAS comunicava alle Parti che l'udienza si sarebbe tenuta anche in assenza di Giulio Covre, ma che nell'ambito della stessa si sarebbe discussa la possibilità di un esame del testimone in altra data. Il TAS chiedeva quindi all'Appellante di assicurare la possibilità di raggiungere telefonicamente Giulio Covre durante l'udienza al fine di determinare la futura data di audizione.

43. In seguito, nel corso dell'udienza, le Parti hanno rinunciato espressamente all'audizione di Giulio Covre.

44. In data 16 aprile 2025 ha avuto luogo in presenza l’udienza di fronte all’Arbitro Unico per la discussione della controversia.

45. Per l'Appellante hanno partecipato all'udienza:

- Vittoria Panizzon, l'Atleta, partecipante di persona;

- Avv. Maria Laura Guardamagna, rappresentante dell'Atleta, partecipante di persona;

- Avv. Cecilia Calsolaro, rappresentante dell'Atleta, partecipante di persona;

- Carlo Lucheschi, testimone dell'Atleta, partecipante tramite collegamento video;

- Giacomo Lucheschi, testimone dell'Atleta, partecipante tramite collegamento video.

46. Per la Resistente hanno partecipato all'udienza:

- Avv. Marco Ferrante, Procuratore della PNA, partecipante di persona;

- Stefania Terenzio, Segretaria della PNA, partecipante di persona;

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- Dott.sa Antonietta Mino, DCO e testimone della Resistente, partecipante di persona.

47. Insieme all'Arbitro Unico hanno partecipato all'udienza anche l'Avv. Giovanni Maria Fares, Consigliere del TAS, e il MLaw Sebastiano Tela, assistente dell'Arbitro Unico.

48. Al termine dell’udienza, dopo ampia discussione e uditi i testimoni, le Parti hanno confermato di non avere obiezioni in ordine allo svolgimento dell’arbitrato ed al rispetto del principio contraddittorio.

IV. LE TESI E LE RICHIESTE DELLE PARTI — A. L'Appellante

49. Nella sua Memoria di Appello, l'Atleta ha chiesto: "in via principale: - accogliere l'appello, annullare la decisione del TNA n. 26/2024 emessa il 24 luglio 2024 e, per l'effetto, assolvere Vittoria Panizzon da ogni contestazione per non aver commesso alcuna violazione del Codice antidoping; in via subordinata: - accogliere l'appello proposto, annullare la decisione del TNA n. 26/2024 emessa il 24 luglio 2024 e, nel rispetto del principio di proporzionalità, applicare retrogradando al 18 novembre 2023, una sanzione disciplinare non superiore al periodo di squalifica già scontato o al diverso periodo ritenuto di giustizia dall'Arbitro Unico, dedotto il presofferto ed eliminare la sanzione economica pari a tremila euro. in via istruttoria: - disporre, occorrendo, l'audizione dei seguenti testi: Giacomo Lucheschi, nato a Venezia il 22 aprile 1966 sui fatti di cui al video e alle dichiarazioni prodotte sub docc. 10, 13.4 e 15, ovvero sulla descrizione del castello e sulle difficoltà logistiche legate alla scarsa copertura di rete; Carlo Lucheschi, nato a Vittorio Veneto l'8 ottobre 1998, sui fatti di cui al video e alle dichiarazioni prodotte sub docc. 09, 13.5 e 16, ovvero sui fatti accaduti la sera del 17 novembre e la mattina del 18. In ogni caso, col favore di spese. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, istanza istruttoria e indicazione di testi quale conseguenza delle difese della PNA."

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50. Nel merito, a sostegno dell’impugnazione proposta, l'Atleta conferma di essere stata in vacanza in Italia dal 9 al 20 novembre 2023, e di aver soggiornato dal 17 al 20 novembre presso il Castello Lucheschi, e più precisamente nella residenza per gli ospiti (in uno stabile sprovvisto di citofono). A questo riguardo, l'Atleta sottolinea che la tenuta si contraddistingue per una pessima ricezione telefonica e per una complessa accessibilità. Infatti, si tratta di una proprietà estesa con diverse possibilità di entrata (in particolare, cinque diversi cancelli), peraltro poco illuminata di notte e poco nota all'Atleta.

51. L'Atleta rammenta di non essere stata bene, in data 17 novembre 2023 e che pertanto Carlo Lucheschi l'ha accompagnata a casa, prima che egli si recasse ad una festa prevista nella stessa serata. L'Atleta ha dimenticato il caricatore del proprio cellulare nella vettura di Carlo Lucheschi e quindi è andata a dormire con il telefono quasi completamente scarico.

52. L'Atleta afferma che il mattino seguente, dopo essere stata svegliata dagli avvisi di chiamata da parte della DCO, ha subito provato a telefonare a quest'ultima – senza successo a causa della scarsa rete – e si è recata dapprima presso il cancello pedonale da cui era entrata la sera precedente, e in seguito – non trovando nessuno – si è spostata verso il cancello recante la scritta "Lamarca" che a mente sua rappresentava il cancello principale di accesso del Castello.

53. Nonostante l'impossibilità di contattare telefonicamente la DCO a causa di problemi con la connessione, l'Atleta le ha inviato dei messaggi per provare ad individuarla. Sempre a causa dell'assenza di rete, essa non riusciva a scaricare le immagini inviate dalla DCO.

54. Secondo l'Atleta, la Decisione Appellata ha erroneamente ignorato le dichiarazioni testimoniali di Carlo e Giacomo Lucheschi, che hanno confermato la presenza dell'Atleta nella tenuta il 18 novembre 2023, e rimarcavano la complessità di accesso del Castello. Al contrario, il TNA ha inspiegabilmente considerato la dichiarazione de relato di Giulio Covre, un dipendente della famiglia Lucheschi che non dimorava al Castello e non poteva quindi avere cognizione di causa circa la presenza dell'Atleta.

55. In sintesi, secondo l'Atleta, quest'ultima e la DCO si trovavano presso entrate diverse della tenuta, e non sono riuscite a localizzarsi a vicenda a causa delle seguenti circostanze, completamente indipendenti dalla volontà dell'Atleta:

i. assenza di un impianto citofonico collegato con l'esterno nella dimora in cui ha soggiornato l'Atleta;

ii. assenza di rete, rispettivamente scarsa ricevibilità di segnale all'interno della tenuta (peraltro in considerazione del fatto che trattandosi di una SIM inglese, il cellulare era connesso al roaming), e poca batteria residua nel cellulare dell'Atleta;

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iii. scarsa conoscenza della tenuta da parte dell'Atleta e conseguente difficoltà di orientamento.

56. Nonostante tali circostanze, l'Atleta ha fatto ogni sforzo possibile per mettersi in contatto con la DCO, rendersi reperibile e sottoporsi al controllo, a dimostrazione della propria buona fede e a confutazione di qualsivoglia argomentazione in merito ad una volontaria elusione del controllo antidoping.

57. Considerando che l'onere della prova è in capo alla Resistente, quest'ultima non ha fornito elementi probatori sufficienti che corroborino l'ipotesi che l'Atleta fosse assente dal luogo di reperibilità indicato nei whereabouts nel momento del controllo e che abbia tentato, mediante informazioni mendaci, di eludere il controllo antidoping violando l'art. 2.3 CSA. Al limite, nel caso di specie, si può trattare di un mancato controllo ai sensi dell'art. 2.4 CSA, anche in considerazione della leggerezza, e lieve colpa, dell'Atleta nel fornire informazioni di reperibilità generiche nei whereabouts.

58. In ogni caso, l'Appellante contesta la durata della squalifica, sostenendo che una squalifica di quattro anni viola il principio di proporzionalità, soprattutto tenendo conto che la violazione in questione è frutto di un malinteso tra l'Atleta e la DCO, ed è dunque priva di qualunque intenzionalità. Inoltre, le conseguenze di una tale sanzione non si limiterebbero solo all'ambito sportivo, bensì avrebbero una grave ripercussione sulla vita professionale dell'Atleta, essendo ella attiva nel business dell'equitazione.

59. Infine, dato che il procedimento è in corso da un lungo lasso di tempo, l'Atleta chiede che un'eventuale sanzione venga fatta decorrere dalla data della presunta violazione, ovvero dal 18 novembre 2023, ai sensi dell'art. 11.13.1 CSA.

B. La Resistente

60. Con la sua Memoria di Risposta, la Resistente ha chiesto al TAS di: "In via istruttoria (a) in caso di audizione del teste Carlo Lucheschi, si chiede di tenere conto del legame personale e professionale dello stesso con l'Atleta nella valutazione dell'attendibilità della testimonianza stessa; Nel merito (a) rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Vittoria Panizzon, in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la Decisione Appellata; (b) porre a carico della sig.ra Vittoria Panizzon, ai sensi dell'Art. R64.5 del Codice TAS, le spese, le competenze e gli onorari affrontate da NADO Italia"

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61. Nella propria risposta NADO Italia ha in sostanza difeso la Decisione Appellata, sostenendo che, alla luce dei fatti e degli elementi di prova disponibili, l'intenzionalità dell'Atleta per l'elusione del controllo antidoping, e dunque la violazione dell'art. 2.3 CSA, era stata pienamente dimostrata. Infatti, anche se si fosse trovata all'interno della tenuta, la condotta dell'Atleta è stata elusiva nei confronti della DCO.

62. Secondo la Resistente, il quadro probatorio, alla luce della costante giurisprudenza del TAS, non deve essere necessariamente stabilito con prove dirette, bensì, può basarsi su una combinazione di indizi, o prove indirette/circostanziali. Infatti, il grado di prova richiesto non consiste nella certezza assoluta della violazione, o la cognizione al di là di ogni ragionevole dubbio.

63. In relazione ai motivi dell’appello proposto dall'Atleta, NADO Italia sottolinea che l'argomentazione delle difficoltà logistiche non è comprovata. Infatti, il cancello principale in cui si è recata la DCO, contrassegnato dai campanelli con i nomi Carlo e Giacomo Lucheschi, è l'unico ed effettivo ingresso al Castello, come confermato da Giulio Covre. È invece completamente irrilevante che ci fossero altre uscite secondarie e cancelli interni.

64. I messaggi inviati dall'Atleta nella chat con la DCO sono contradditori. In particolare, l'Atleta ha negato che vi fosse un portone con dei campanelli nonostante non potesse non sapere che quel cancello costituisce invece l'entrata principale della tenuta. Oltremodo, il cancello con la scritta "Lamarca" è adiacente al cancello principale, dove si trovava la DCO, di conseguenza se l'Atleta fosse realmente stata in tale luogo, avrebbe visto la DCO o almeno la sua macchina.

65. Non risulta invece evidente alcuno sforzo concreto dell'Atleta per rendersi rintracciabile, per esempio inviando delle foto del luogo dove si trovava. Infatti, sin dalla compilazione dei whereabouts l'Atleta ha fornito indicazioni ambigue.

66. Inoltre, le dichiarazioni postume di Carlo e Giacomo Lucheschi non posso essere considerate come attendibili, in ragione del fatto che essi non si trovavano sul luogo nel momento dei fatti, e dunque non potevano conoscere gli spostamenti della DCO e dell'Atleta tra le 5:00 e le 6:00 del 18 novembre 2023.

67. Sulle circostanze esterne indipendenti dall'Atleta, la Resistente argomenta come segue:

i. seppur in assenza di un impianto citofonico nel luogo in cui l'Atleta pernottava, il suono era ben udibile anche all'esterno, dato che risuonava in tutto il cortile;

ii. la tesi della scarsa ricezione di segnale telefonico è smentita dal fatto che l'Atleta e la DCO si sono scambiate messaggi su iMessage (e non SMS),

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tramite il traffico dati, cosa impossibile in caso di scarso segnale. Oltremodo, l'utilizzo del roaming funziona sul principio del multi- operatore, agevolando in questo modo la connessione, dato che la SIM viene connessa a diversi operatori di rete;

iii. risulta inverosimile che l'Atleta avesse scarsa conoscenza della tenuta, dato che alloggiava nella stessa da 10 giorni, sin dal 9 novembre 2023, come riportato nei whereabouts.

68. Infine, la Resistente sottolinea che una riqualificazione della condotta non è possibile, dato che l'Atleta ha agito deliberatamente con intento di evitare il controllo adottando un comportamento elusivo. L'art. 3.8 DTCI dispone in maniera univoca che un comportamento dell'atleta riguardo le informazioni di reperibilità può essere ricondotto solo agli artt. 2.3 e 2.5 CSA, non invece all'art. 2.4 CSA.

69. In qualunque caso, in relazione alla proporzionalità della sanzione, la Resistente afferma che la quantificazione della squalifica della Decisione Appellata è corretta, ed è il risultato dell'applicazione di norme imperative che non consentono un potere discrezionale nella determinazione della pena. Il World Anti-Doping Code, e quindi anche il CSA, integrano già il principio di proporzionalità, come confermato nella costante giurisprudenza del TAS. Quindi, la squalifica di base di quattro anni per violazione dell'art. 2.4 CSA è conforme all'art. 11.3.1 CSA e deve essere confermata.

V. GIURISDIZIONE ED ARBITRABILITÀ DELLA CONTROVERSIA

70. Il TAS ha giurisdizione per conoscere la controversia insorta tra le parti e oggetto del presente arbitrato. La giurisdizione del TAS è in particolare basata sull’art. 18.2.1 CSA, l'art. 18.2 della Procedura di Gestione dei Risultati di NADO Italia (il "PGR") e sull’art. R47 Codice TAS. Inoltre, la giurisdizione del TAS non è stata contestata ed è stata confermata da entrambe le Parti con la sottoscrizione dell'Ordine di Procedura emesso in data 27 marzo 2025.

71. In particolare, l’Arbitro Unico conferma di avere il potere di giudicare la controversia insorta tra le parti, quale definita dalla decisione oggetto di impugnazione, i.e. la Decisione Appellata.

72. Allo stesso tempo, e considerando in tal senso le richieste unanimi delle Parti, l’Arbitro Unico conferma l’arbitrabilità della controversia insorta tra le Parti.

VI. PROCEDIBILITÀ

73. La Dichiarazione di Appello e la Memoria di Appello sono state depositate

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dall'Atleta nel termine e nella forma stabiliti dall’art. 18 CSA e dagli artt. R47 e R48 Codice TAS. La Decisione Appellata non è suscettibile di ulteriori ricorsi o appelli e, di conseguenza, l’appello è procedibile.

VII. NORME APPLICABILI

74. Ai sensi dell’art. R58 Codice TAS, l’organo arbitrale applica al merito della controversia oggetto del procedimento arbitrale d’appello le regole di diritto scelte dalle parti; in caso di mancata scelta, l’organo arbitrale applica il diritto del paese nel quale la federazione o l’organismo sportivo la cui decisione è impugnata ha sede, oppure, con decisione motivata, le regole di diritto che esso ritiene appropriate.

75. Nel presente caso, dunque, alla controversia dedotta nel presente arbitrato risultano applicabili le regole sportive italiane, in particolare il CSA, nonché, vista la mancanza di una scelta ad opera delle Parti, e qualora necessario ed in via sussidiaria, il diritto italiano.

VIII. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA

76. Prima di entrare nel merito della controversia, giova ricordare la portata dei poteri dell'Arbitro Unico.

77. Ai sensi dell’art. R57 Codice TAS, l’organo arbitrale TAS ha pieni poteri di verifica delle questioni di fatto e di diritto in discussione; a tal fine può, anche di propria iniziativa, chiedere al tribunale disciplinare che ha emanato la decisione impugnata copia del fascicolo ad essa relativo. Inoltre, l'organo arbitrale può emanare una nuova decisione che sostituisce la decisione impugnata o rinviare la controversia all’organo che la ha emanata, per una nuova pronuncia. Per effetto dell’art. R57 Codice TAS, i poteri dell’organo arbitrale non sono limitati ad un mero giudizio di regolarità formale o di “legittimità” del provvedimento impugnato, ma possono essere svolti direttamente sui fatti che hanno portato al provvedimento, esaminati de novo.

78. A tal riguardo l’Arbitro Unico conferma comunque che la definizione, in senso ampio, dei poteri dell’organo arbitrale non comporta alcuna deviazione dalla natura arbitrale del presente procedimento. Pertanto, all’organo arbitrale non è consentito pronunciarsi al di là di quanto richiesto dalle parti ovvero al di fuori della controversia insorta tra le parti, quale definita dalla decisione oggetto di impugnazione.

79. Fatta questa doverosa premessa, l'Arbitro Unico entra nel merito della controversia.

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80. Come indicato, l'Atleta contesta in questo arbitrato la Decisione Appellata, affermando, in sostanza, il mancato adempimento dei presupposti per la contestazione della violazione dell'art. 2.3 CSA, ovvero la mancata notifica del controllo antidoping e la mancata dimostrazione da parte della Resistente dell'intenzionalità della condotta dell'Atleta.

81. Da parte sua NADO Italia chiede all'Arbitro Unico di confermare la Decisione Appellata e, quindi, la sanzione imposta all'Atleta.

82. La violazione della normativa sportiva antidoping contestata all'Atleta nel presente procedimento consiste nell'elusione da parte della stessa del prelievo del campione biologico. Tale fattispecie è ancorata nell'art. 2.3 CSA, che ha il seguente tenore:

"2.3 Elusione, rifiuto o mancata presentazione da parte dell’Atleta a sottoporsi al prelievo del campione biologico

Eludere la raccolta del campione biologico o rifiutarsi di sottoporsi o non presentarsi al prelievo del campione biologico senza una valida giustificazione a seguito della notifica da parte di una Persona specificamente autorizzata."

i. Notifica del controllo antidoping quale elemento oggettivo costitutivo per l'adempimento dell'art. 2.3 CSA?

83. Preliminarmente è necessario stabilire se, come sostenuto dall'Atleta, la notifica del controllo antidoping è una condizione oggettiva necessaria per la fattispecie di cui all'art. 2.3 CSA. Infatti, se ciò fosse il caso, e tale notifica non fosse avvenuta nel caso di specie, diverrebbe superfluo approfondire ulteriormente la questione dell'intenzionalità quale elemento soggettivo, in assenza di un elemento oggettivo costitutivo della fattispecie.

84. L'Atleta sostiene a questo riguardo che in considerazione del fatto che non è stata data notifica alcuna all'Appellante del controllo antidoping, ed in particolare delle conseguenze nel caso in cui l'Atleta non si fosse sottoposta al controllo da parte della DCO, manca un elemento oggettivo per l'adempimento della fattispecie.

A questo riguardo l'Atleta richiama l'art. 2.3 CSA che contiene la dicitura "a seguito della notifica da parte di una Persona specificamente autorizzata".

85. La Resistente evidenzia invece che se la notifica rappresentasse un elemento costitutivo in un caso di elusione del controllo biologico verrebbe a meno il senso dell'art. 2.3 CSA, e tale fattispecie non sarebbe applicabile in nessun caso, dato che è insito nel concetto di elusione del controllo che nessuna notifica sia potuta avvenire.

86. L'Arbitro Unico richiama la costante giurisprudenza del CAS, che sottolinea che

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la fattispecie dell'elusione del controllo biologico ai sensi dell'art. 2.3 del Codice WADA non presuppone la notifica.

87. Infatti, come determinato nella decisione CAS 2004/A/718, A. v. International Olympic Committee (IOC), para. 38 (confermata nella decisione CAS 2019/A/6612, Bralon Taplin v. Caribbean RADO, para. 233):

"In this context, the Panel refers to the wording of Article 2.3 of the applicable Anti-Doping Rules, which has been set out earlier in this Award. The second part of the sentence provides that an anti-doping rule violation can be committed by “otherwise evading Sample collection”. This version of committing an anti-doping rule violation, that is, evading a doping control, does not require a notification. Therefore, there is no need for the Panel to express any conclusion on whether the notification of the Bucsu-doping-test was correctly performed by the IOC."

88. Sarebbe infatti illogico presupporre la notifica nei casi in cui l'Atleta si sottrae volontariamente al controllo antidoping, dato che quest'ultimo elude anche la notifica che precede il controllo. Come correttamente sottolineato dalla Resistente, se l'avvenuta notifica fosse un elemento costitutivo della fattispecie dell'elusione del controllo biologico, tale fattispecie perderebbe ragione d'essere, dato che non potrebbe ragionevolmente applicata essere in alcun caso. La notifica non può avvenire, se l'Atleta non è presente.

89. Ciò viene confermato dalla dottrina che ribadisce che nei casi di sottrazione dal controllo antidoping, la prova che sia stata fornita notifica formale del controllo all'atleta non è necessaria (Jonathan Taylor QC/Adam Lewis QC, Article 2.3 Charge – Refusing or Failing to Submit to or Otherwise Evading Sample Collection, para. C8.2):

"in an evasion case:

(i) the athlete 'evaded' sample collection;

(ii) it is not necessary to prove the athlete was given formal notice that he was required to provide sample (…)"

90. Riassumendo, l'Arbitro Unico conferma che la notifica del controllo antidoping, o delle conseguenze di un mancato controllo, non rappresenta un elemento oggettivo costitutivo della fattispecie dell'elusione del campione biologico ex art. 2.3 CSA, e non può quindi seguire l'argomentazione dell'Appellante a questo riguardo.

ii. Intenzionalità dell'Atleta nella violazione dell'art. 2.3 CSA?

91. Successivamente, l'Arbitro Unico si china sulla questione riguardante

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l'intenzionalità della violazione dell'art. 2.3 CSA da parte dell'Atleta.

92. A complemento dell'art. 2.3 CSA citato in precedenza (para. 82), la fattispecie contestata all'Atleta viene precisata nella nota 11 del World Anti-Doping Code 2021 (il "Codice WADA") come segue:

"11 [Comment to Article 2.3: For example, it would be an anti- doping rule violation of “evading Sample collection” if it were established that an Athlete was deliberately avoiding a Doping Control official to evade notification or Testing. A violation of “failing to submit to Sample collection” may be based on either intentional or negligent conduct of the Athlete, while “evading” or “refusing” Sample collection contemplates intentional conduct by the Athlete.]" [enfasi aggiunta]

93. È pacifico tra le Parti, ed è chiaro alla luce della nota 11 del Codice WADA, che l'adempimento della violazione ai sensi dell'art. 2.3 CSA - contestata all'Atleta - presuppone dal punto di vista soggettivo l'intenzionalità dell'Atleta.

94. L'intenzionalità ai sensi dell'art. 2.3 CSA richiede precisamente un intento volto in maniera deliberata all'elusione del controllo, quindi una malafede da parte dell'atleta (vedi Jonathan Taylor QC/Adam Lewis QC, Article 2.3 Charge – Refusing or Failing to Submit to or Otherwise Evading Sample Collection, para. C8.2, con ulteriore riferimento alla decisione del National Anti-Doping Panel Kolasa v. UK Anti-Doping, para. 4.16: "The violation of "otherwise evading Sample collection", like that of tampering, is an offence of specific intent, in that there must [be] a deliberate intention to avoid being tested. That is inherent in the verb "evading". The Tribunal described this requirement as one of "bad faith" (…)"). [enfasi aggiunta]

95. Occorre quindi in primo luogo stabilire a chi incombe l'onere della prova, e successivamente identificare quale grado o standard di prova sia applicabile nel caso di specie.

96. La Resistente e l'Atleta sono concordi nell'affermare che l'onere della prova sia in capo a NADO Italia. A sostegno di tale tesi, l'Atleta si riferisce all'art. 4.1 CSA, che recita come segue:

"4.1 Onere e grado della prova NADO Italia ha l’onere di provare se sia stata commessa una violazione della normativa antidoping. Lo standard della prova si fonda sul confortevole convincimento del collegio giudicante rispetto all’accertamento della violazione condotto da NADO Italia, tenendo conto la gravità dell’accusa formulata. Il grado della prova in tutti i casi è superiore ad un equilibrio delle probabilità valutate ma inferiore alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Qualora il presente CSA ponga l’onere della prova a carico dell’Atleta o di

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altra Persona che si presume abbia commesso una violazione della normativa antidoping per confutare una presunzione o stabilire fatti o circostanze specifiche, salvo quanto previsto dagli articoli 4.2.2 e 4.2.3, lo standard della prova è costituito da un equilibrio delle probabilità."

97. È quindi pacifico che l'onere della prova in merito alla potenziale violazione dell'art. 2.3 CSA, ed in particolare riguardo all'intenzionalità dell'Atleta, è a carico di NADO Italia.

98. L'art. 4.1 CSA determina il grado di prova richiesto:

"Onere e grado della prova Lo standard della prova si fonda sul confortevole convincimento del collegio giudicante rispetto all’accertamento della violazione condotto da NADO Italia, tenendo conto la gravità dell’accusa formulata. Il grado della prova in tutti i casi è superiore ad un equilibrio delle probabilità valutate ma inferiore alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio."

99. Lo standard probatorio da osservare da parte dell'Arbitro Unico nella presente procedura arbitrale è dunque quello del confortevole convincimento ("comfortable satisfaction") in merito alla prova degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della violazione antidoping in questione.

100. Il grado di prova del confortevole convincimento è in ogni caso superiore al criterio del "più probabile che no" o della "preponderanza dell’evidenza". Dunque, non è sufficiente dimostrare che la tesi della violazione (intenzionale) sia più probabile o plausibile rispetto a tutte le altre ipotesi. Nel contempo non viene presupposto che non sussistano dubbi residui alcuni circa l'assenza d'intenzionalità: vale a dire che la soglia di convincimento che deve essere raggiunta dall'autorità giudicante non è quella del criterio dello "oltre ogni ragionevole dubbio".

101. Secondo la costante giurisprudenza del TAS, occorre tenere in considerazione le circostanze specifiche del caso, tra cui "the paramount importance of fighting corruption of any kind in sport and also considering the nature and restricted powers of the investigation authorities of the governing bodies of sport as compared to national formal interrogation authorities" (CAS 2017/A/5432, Potylitsyna v. IOC, para. 677 con ulteriori riferimenti alle decisioni CAS 2009/A/1920 e CAS 2013/A/3258).

102. Altrettanto rilevante è la gravità del presunto illecito e delle sue conseguenze, infatti in CAS 2017/A/5432, Potylitsyna v. IOC, para. 678 (con riferimento a CAS 2014/A/3625) il Collegio Arbitrale sottolinea che: "the more serious the allegation and its consequences, the higher certainty (level of proof) the Panel would require to be ‘comfortable satisfied'".

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103. È tuttavia importante evidenziare che lo standard di prova in sé rimane immutato. Semplicemente, ciò significa che più seria è la violazione imputata, e più grave è l'accusa, più convincenti devono essere le prove a sostegno affinché l'accusa sia ritenuta comprovata (CAS 2017/A/5432, Potylitsyna v. IOC, para. 679: "It is important to be clear, however, that the standard of proof itself is not a variable one. The standard remains constant, but inherent within that immutable standard is a requirement that the more serious the allegation, the more cogent the supporting evidence must be in order for the allegation to be found proven.").

104. Si richiama inoltre la teoria del peso cumulativo delle prove ("cumulative weight of the evidence"), secondo la quale la presenza di prove circostanziali, che se prese singolarmente non forniscono una dimostrazione sufficiente della colpevolezza, bensì sollevano semplicemente il sospetto, possono – se considerate nell'insieme – fornire un forte convincimento della colpevolezza (vedi CAS 2021/A/7840 WADA v. ICF & Aleksandra Dupik, para. 104, ed in particolare i seguenti rimandi: "It is in the nature of circumstantial evidence that single items of evidence may each be capable of an innocent explanation but, taken together, establish guilt beyond reasonable doubt"; "One strand of the cord might be insufficient to sustain the weight, but three stranded together may be quite of sufficient strength. Thus it may be in circumstantial evidence - there may be a combination of circumstances, no one of which would raise a reasonable conviction, or more than a mere suspicion: but the whole taken together, may create a strong conclusion of guilt, that is, with as much certainty as human affairs can require or admit of") [enfasi aggiunta].

105. Alla luce di quanto precede, si pone il quesito se la Resistente sia riuscita a condurre l'Arbitro Unico oltre la soglia del confortevole convincimento in merito alla violazione intenzionale dell'art. 2.3 CSA da parte dell'Atleta, in particolar modo in considerazione della gravità dell'accusa mossa nei confronti dell'Atleta, e dell'entità della sanzione richiesta.

106. L'art. 11.2.3 CSA fornisce la seguente definizione del concetto d'intenzionalità:

"Squalifica per presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze o metodi proibiti Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11.2, il termine “intenzionale” identifica quegli atleti o altre Persone che abbiano adottato condotte che sapevano costituire una violazione della normativa antidoping o sapevano che ci fosse un rischio significativo che la condotta potesse costituire o produrre una violazione e hanno manifestamente ignorato quel rischio. (…)" [enfasi aggiunta]

107. Tale norma specifica, tuttavia, che tale definizione del concetto di intenzionalità si riferisce "ai fini dell'applicazione dell'articolo 11.2 (…)". Al contrario, l'art. 11.2 CSA non fa riferimento esplicito all'elusione del controllo, che

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rappresenta la fattispecie del presente procedimento. Di conseguenza, la definizione dell'intenzionalità di cui all'art. 11.2 CSA può essere applicata nel presente caso al massimo per analogia.

108. Oltremodo, l'art. 2.3 CSA presuppone la prova che l'atleta intendesse eludere il controllo biologico (Jonathan Taylor QC/Adam Lewis QC, Article 2.3 Charge – Refusing or Failing to Submit to or Otherwise Evading Sample Collection, para. C8.2):

"in an evasion case:

(iv) but it is necessary to prove that he intended to evade the sample collection, which means proving that he was aware that an Anti- Doping Organization wanted to conduct a test on him, and took steps that were intended to avoid being tested."

109. Nella fattispecie, l'Atleta sostiene che la Resistente non abbia provato qualsivoglia intenzionalità dell'Atleta in merito ad un'elusione del controllo antidoping. Infatti, l'Atleta ha dato prova della propria completa buona fede nel tentativo di rendersi reperibile in ogni modo per il controllo antidoping. Tale controllo non è però potuto avvenire a causa di molteplici circostanze fattuali che esulano dalla sfera di responsabilità dell'Atleta e, in ogni caso, non dimostrano l'esistenza di alcuna intenzione di eludere il controllo. Peraltro, se l'Atleta avesse realmente voluto eludere il controllo, le sarebbe bastato non rispondere alle chiamate ed ai messaggi della DCO.

110. Secondo la Resistente, le prove indicano con chiarezza che l'Atleta non era presente nel luogo indicato nei whereabouts nel momento del controllo – come, secondo la Resistente, confermato in loco da Giulio Covre, e dalle risposte di Carlo e Giacomo Lucheschi - o comunque l'Atleta ha fatto di tutto per eludere tale controllo mandando messaggi dal contenuto non veritiero e contradditori al fine di convincere la DCO della propria presenza in loco.

111. La prova dell'intenzionalità dell'elusione viene quindi, secondo la Resistente, fornita dalla somma della moltitudine di singole circostanze, come ad esempio l'estensione della tenuta, l'assenza di rete, l'assenza di batteria del telefono (e del caricabatterie), l'assenza di un citofono, l'assenza del numero civico nelle indicazioni dei whereabouts, la scelta di uno slot orario in cui fa buio ecc., che non rappresentano casualità, bensì scelte imputabili all'Atleta e volte ad eludere un controllo.

112. Inoltre, la Resistente in merito all'applicazione dell'art. 2.3 CSA nel caso di specie richiama l'art. 3.8 DTCI, che specifica quanto segue:

"3.8 Se l’Atleta non è disponibile per il controllo antidoping all’inizio dello slot orario di sessanta (60) minuti, ma lo diventa successivamente sempre nel medesimo intervallo

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temporale, il DCO deve prelevare il campione biologico e non deve considerare il prelievo come tentativo non riuscito, ma deve comunicare i dettagli della ritardata disponibilità al controllo da parte dell’Atleta. Comportamenti di questo tipo possono essere oggetto di successive indagini in relazione a potenziale violazione della normativa antidoping ai sensi degli articoli 2.3 o 2.5 del CSA, ovvero determinare la disposizione di altri controlli mirati sull’Atleta. Se un Atleta non è disponibile per il controllo antidoping durante lo slot orario indicato di sessanta (60) minuti, nel luogo specificato per tale fascia oraria in quel giorno, sarà responsabile di un Mancato Controllo anche qualora dovesse rendersi disponibile più tardi in quello stesso giorno e venisse prelevato un campione biologico dell’Atleta."

113. L'Arbitro Unico, considerando la totalità degli elementi del caso di specie e tutte le prove offerte dalle Parti, non raggiunge la soglia del confortevole convincimento che l'Atleta abbia intenzionalmente eluso il controllo antidoping del 18 novembre 2023.

114. In primo luogo, l'Arbitro Unico non ritiene verosimile che l'Atleta abbia inscenato in maniera così sofisticata e dettagliata, come sostenuto dalla Resistente, una tale fitta rete di false informazioni per far credere alla DCO che essa fosse presente al Castello Lucheschi, mentre in realtà si trovava in un altro luogo. Un simile modo d'agire non trova conferma negli elementi di prova offerti e, inoltre, non pare essere ascrivibile, secondo l'Arbitro Unico, alla figura dell'Atleta così come si è stata presentata nel corso dell'udienza ed in considerazione della propria pluriennale e rispettabile carriera sportiva.

115. Oltremodo, l'Atleta ha fornito una spiegazione coerente e credibile in merito al perché l'incontro con la DCO non è avvenuto, dando finanche informazioni precise circa quanto accaduto, come ad esempio il fatto di aver dimenticato unicamente il cavo di ricarica nella macchina di Carlo Lucheschi, non però l'alimentatore, o descrivendo i suoi spostamenti specifici all'interno della tenuta.

116. Non sussiste peraltro alcuna evidenza diretta che l'Atleta non fosse presente al Castello Lucheschi. Nemmeno il peso cumulativo delle prove circostanziali conduce l'Arbitro Unico al "forte convincimento" (vedi para. 104) che l'ipotesi formulata dalla Resistente sia più che probabile. Risulta invece verosimile che Giulio Covre non avesse cognizione di chi fosse presente alla tenuta nel momento in cui si è tenuta la conversazione con la DCO, non essendo egli ancora entrato a Castello Lucheschi quella mattina e considerando che il controllo degli ospiti al Castello non facesse parte del suo mansionario, dato che Giulio Covre è un dipendente dell'azienda agricola.

117. La presenza dell'Appellante nella tenuta è stata oltremodo confermata da Carlo Lucheschi quale testimone. Quest'ultimo ha infatti affermato di aver ospitato

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l'Atleta nella tenuta del padre per il periodo rilevante e di averla riaccompagnata a casa la sera del 17 novembre 2023 verso le 17:00-18:00 all'incirca, visto che l'Atleta non si sentiva bene. Carlo Lucheschi si è poi recato ad una festa senza l'accompagnamento dell'Atleta.

118. Nella propria analisi degli elementi di prova, l'Arbitro Unico ha tenuto in debita considerazione anche la gravità della violazione contestata all'Atleta e la portata delle conseguenze correlate. Infatti, la fattispecie dell'art. 2.3 CSA è una fattispecie che denota, secondo il legislatore stesso, un'elevata gravità, comportando una squalifica di quattro anni. Alla luce di tale gravità, l'entità delle prove apportata nel caso di specie non è sufficiente a condurre l'Arbitro Unico oltre la soglia del confortevole convincimento in merito alla violazione intenzionale dell'art. 2.3 CSA da parte dell'Atleta.

119. Nonostante ciò, deve essere ugualmente constatato che l'Atleta ha commesso una serie di negligenze, che non si addicono al suo grado di esperienza nell'ambito delle normative antidoping ed alla sua carriera sportiva. Infatti, l'Arbitro Unico rimarca che garantire la reperibilità è un compito fondamentale per ogni atleta, onde evitare che i controlli non possano essere condotti in maniera efficiente. Ciò comporta anche la precisione nel fornire tutte le informazioni del caso per consentire al DCO di effettuare il campione biologico, così come l'adozione di tutte le misure ragionevoli per risultare debitamente raggiungibile. L'auspicio dell'Arbitro Unico è che i fatti oggetto del presente procedimento fungano da monito per l'Atleta nell'impiego di una maggiore diligenza nell'adempimento dei propri obblighi delle normative antidoping.

120. In qualunque caso, preme all'Arbitro Unico specificare che l'operato della DCO nel presente caso è stato certosino, altamente professionale e svolto nel completo ossequio delle normative applicabili. Non è possibile eccepire alcunché alla condotta della DCO.

121. Nonostante ciò, l'Arbitro Unico non raggiunge un confortevole convincimento che l'Atleta abbia intenzionalmente eluso il controllo antidoping del 18 novembre 2023. Possibili dubbi possono sussistere sulla non soddisfacente diligenza da parte dell'Atleta nell'ambito delle indicazioni fornite nel quadro della normativa di whereabouts, Peraltro la Resistente ha ribadito che tale normativa non è oggetto della presente procedura e pertanto, non sta all'Arbitro Unico decidere in tale merito.

122. Riassumendo, secondo l'Arbitro Unico non sussiste alcuna violazione dell'art. 2.3 CSA da parte dell'Atleta.

123. In considerazione del fatto, che la Resistente non ha chiesto in subordine alcuna riqualifica della condotta dell'Atleta, all'Arbitro Unico non resta che accogliere l'Appello proposto dall'Atleta, annullare la Decisione Appellata, e conseguentemente annullare la squalifica della durata di 4 (quattro) anni e la pena economica accessoria di EUR 3'000 comminata all'Atleta.

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IX. CONCLUSIONE

124. Alla luce di quanto precede, l’Arbitro Unico conclude che l’appello proposto dall'Atleta debba essere accolto e la decisione emessa dal Tribunale Nazionale Antidoping il 3 luglio 2024, depositata il 23 luglio 2024, debba essere annullata.

125. La Decisione Appellata infliggeva all'Atleta una squalifica di 4 anni, a decorrere dal 3 luglio 2024 e con scadenza il 2 luglio 2028, per la violazione intenzionale dell'art. 2.3 CSA e la condanna dell'Atleta al pagamento di una sanzione economica accessoria di EUR 3'000 e delle spese del procedimento di EUR 500.

126. L'Arbitro Unico decide che la condotta dell'Atleta in merito alla violazione antidoping non è intenzionale. Di conseguenza, l'Arbitro Unico annulla la squalifica di quattro (4) anni e la pena economica accessoria di EUR 3'000 comminata all'Atleta.

127. Alla luce di tali conclusioni, ogni altra istanza o richiesta sottoposta dalle Parti è respinta.

X. COSTI

(…)

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PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale Arbitrale dello Sport così statuisce:

1. L’appello proposto dalla Sig.ra Vittoria Panizzon avverso la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping emessa il 3 luglio 2024, e depositata il 23 luglio 2024, è accolto.

2. La squalifica della durata di 4 (quattro) anni comminata alla Sig.ra Vittoria Panizzon nella decisione del Tribunale Nazionale Antidoping emessa il 3 luglio 2024, e depositata il 23 luglio 2024, è annullata.

3. La sanzione economica accessoria di EUR 3'000 (tremila) comminata alla Sig. Vittoria Panizzon nella decisione del Tribunale Nazionale Antidoping emessa il 3 luglio 2024, e depositata il 23 luglio 2024, è annullata.

4. (…).

5. (…).

6. Ogni altra istanza proposta dalle Parti è respinta. Dispositivo del Lodo notificato il 29 aprile 2025.

Losanna, 29 ottobre 2025

IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

Michele A.R. Bernasconi Arbitro Unico