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Decisione

TAS 2024/A/11189

ACB 1904 SA v. Swiss Football League

Inglese44 min

Source tas-cas.org

TAS 2024/A/11189 ACB 1904 SA v. Swiss Football League

LODO ARBITRALE

emesso dal

TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

riunito nella seguente composizione:

Arbitro Unico: Avv. Michele A.R. Bernasconi, Zurigo, Svizzera

tra

ACB 1904 SA, Bellinzona, Svizzera Rappresentata dall'Avv. Brenno Martignoni Polti, Bellinzona, Svizzera

- Appellante -

e

Swiss Football League, Berna, Svizzera Rappresentata dall'Avv. Andrea Visani, Lugano, Svizzera

- Resistente -

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I. LE PARTI

1. L'Associazione Calcio Bellinzona 1904 SA (la "Appellante" o l'"ACB") è una società calcistica con sede nella città di Bellinzona, che milita attualmente nella Challenge League, i.e. la competizione cadetta del campionato svizzero di calcio (la "Challenge League").

2. La Swiss Football League (la "Resistente" o la "SFL") è un'associazione sportiva che riunisce le squadre di calcio professionistiche svizzere e del Principato del Liechtenstein. La SFL gestisce in Svizzera le competizioni di club di calcio nazionali professionali. È una delle tre sezioni dell'Associazione Svizzera di Football (la "ASF"), insieme alla Prima Lega di calcio e alla Lega Amatoriale di calcio.

3. L'Appellante e la Resistente sono di seguito indicate come le "Parti".

II. SINTESI DEI FATTI RILEVANTI

4. In data 12 novembre 2024, il Licensing Manager della SFL comunicava all'ACB il mancato invio entro il termine previsto dalla normativa applicabile, ovvero il 31 ottobre 2024, della documentazione relativa alla conferma di pagamento degli stipendi e dei contributi sociali per il mese di settembre 2024, come prescritto dall'art. 8 cpv. 5 del Regolamento della SFL per la concessione delle licenze (il "Regolamento di licenza").

5. Il Licensing Manager metteva quindi in mora l'Appellante invitandola a presentare la detta documentazione entro un termine suppletorio di cinque giorni ex art. 8 cpv. 7 del Regolamento di licenza, dunque entro il 18 novembre 2024.

6. Il 18 novembre 2024, il Licensing Manager inviava all'ACB un promemoria per e-mail in merito alla scadenza in stessa data, alle ore 23:59, del termine per presentare la documentazione oggetto dell'obbligo d'informazione.

7. L'ACB rispondeva con un'e-mail inviando delle conferme bancarie di bonifico. Per questo motivo, Il Licensing Manager replicava specificando che l'ACB doveva inviare la documentazione descritta all'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza, ovvero la conferma di pagamento degli stipendi e dei contributi sociali, ove per i contributi sociali era necessaria la conferma da parte di ogni istituto sociale di avvenuto versamento dei contributi.

8. L'Appellante inviava quindi entro il termine specificato, la conferma di pagamento degli stipendi, ma non la conferma di pagamento da parte dell'assicurazione contro gli infortuni. Tale documento veniva spedito dall'ACB solo il giorno seguente, il 19 novembre 2024.

9. Per questo motivo, il Licensing Manager denunciava l'Appellante alla Commissione di disciplina per un violazione dell'obbligo d'informazione giusta l'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza nel rispetto della procedura stabilita nell'art. 26 cpv. 3 del Regolamento di licenza.

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10. Il 25 novembre 2024, il Presidente della Commissione di disciplina apriva una procedura disciplinare nei confronti dell'Appellante per violazione dell'obbligo d'informazione. L'ACB presentava in seguito le proprie osservazioni in merito all'apertura della procedura.

11. Il Presidente della Commissione di disciplina stabiliva, con decisione datata 16 dicembre 2024, la violazione dell'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 da parte dell'ACB per mancato invio entro il termine prescritto della conferma da parte dell'assicurazione contro gli infortuni di pagamento dei contributi previsti dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni ("LAINF").

12. In ragione di tale violazione, ed in applicazione dell'art. 26 cpv. 3 del Regolamento di licenza, il Presidente della Commissione di disciplina sanzionava l'Appellante con la detrazione di tre punti nella classifica di Challenge League e con la condanna all'assunzione integrale dei costi della procedura per un totale di CHF 3'500.

13. L'Appellante impugnava in data 23 dicembre 2024 la decisione del Presidente della Commissione di Disciplina presso il Tribunale di Ricorso della SFL (il "Tribunale di Ricorso") contestando la sussistenza della violazione dell'obbligo d'informazione, avendo inviato entro il 18 novembre 2024 quale termine ultimo le conferme bancarie di bonifico (rispettivamente d'addebito) che certificavano (anche) il pagamento degli oneri sociali in capo all'ACB per il mese di settembre 2024. Oltremodo, l'ACB aveva presentato una richiesta di proroga del termine, richiesta rimasta senza risposta da parte della SFL.

14. Il Presidente della Commissione di Disciplina rinunciava a presentare le proprie osservazioni in merito all'impugnazione dell'Appellante.

15. In data 21 gennaio 2025 il Tribunale di Ricorso decideva in via di circolazione (la "Decisione Appellata") che l'Appellante avesse violato l'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza per non aver inviato entro i termini previsti dalla normativa applicabile la conferma dell'assicurazione contro gli infortuni del pagamento dei rispettivi contributi sociali per il mese di settembre 2024. Infatti, il Tribunale di Ricorso sottolineava che la norma stessa specificava che la conferma di pagamento del rispettivo istituto sociale fosse necessaria. Dunque, la prova di bonifico presentata dall'Appellante non era sufficiente per l'adempimento dell'obbligo d'informazione ex art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza.

16. Di conseguenza, il Tribunale di Ricorso applicava la sanzione di cui all'art. 26 cpv. 3 del Regolamento di licenza, ovvero la decurtazione di tre punti dalla classifica del campionato in corso come sanzione (minima) specifica, e priva di margine d'apprezzamento. Inoltre, i costi di procedura per un totale di CHF 5'000 venivano posti a carico dell'ACB.

17. La decisione del Presidente della Commissione di Disciplina veniva quindi ritenuta corretta dal Tribunale di Ricorso e confermata integralmente.

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III. IL PROCEDIMENTO ARBITRALE DAVANTI AL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

18. In data 3 febbraio 2025, l'Appellante depositava una Dichiarazione di Appello, presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (il "TAS"), ai sensi degli artt. R47 et seqq. del Code of Sports-related Arbitration 2023 (il "Codice TAS"), impugnando la Decisione Appellata.

19. Nella Dichiarazione di Appello, l'Appellante richiedeva preliminarmente la concessione dell'effetto sospensivo contro la Decisione Appellata ai sensi dell'art. R37 del Codice TAS, motivando in sostanza che aveva prodotto in maniera completa e nel rispetto delle tempistiche normative la documentazione richiesta adempiendo quindi all'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza.

20. Inoltre, l'Appellante sottolineava che la sottrazione di tre punti nella classifica di campionato rappresentava un pregiudizio irreparabile, in particolare a causa del condizionamento psicologico per i giocatori della stessa con una conseguente ripercussione sui futuri risultati di gioco.

21. Il 17 febbraio 2025, il TAS invitava la Resistente ad esprimersi sulle seguenti richieste presentate dall'Appellante: proroga di 10 giorni per depositare la Memoria di Appello, sottoporre la controversia al giudizio di un arbitro unico, condurre il procedimento dinnanzi al TAS in italiano e concessione dell'effetto sospensivo.

22. Infine, il TAS invitava le Parti ad esprimersi circa la possibilità di condurre una procedura accelerata ai sensi dell'art. R44.4 del Codice TAS per una risoluzione rapida della controversia prima del termine della stagione in corso, con la conseguenza che la richiesta di effetto sospensivo sarebbe decaduta.

23. Con lettera datata 20 febbraio 2025, la Resistente accoglieva la proposta di condurre una procedura accelerata, così come le richieste presentate dall'Appellante. In stessa data, il TAS confermava la concessione di una proroga di 10 giorni all'Appellante per presentare la Memoria di Appello.

24. Con scritto del 21 febbraio 2025, le Parti comunicavano al TAS il raggiungimento di un accordo in merito allo svolgimento di una procedura accelerata e della nomina dell'Avv. Michele A.R. Bernasconi come Arbitro Unico per la soluzione della controversia insorta tra le Parti.

25. Il 26 febbraio 2025, il TAS confermava l'accettazione dei termini stabiliti dalle Parti nell'accordo per la procedura accelerata, ed invitava l'Appellante ad attestare pro forma che la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo fosse divenuta senza oggetto.

26. In seguito, il 27 febbraio 2025, l'Appellante confermava che la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo era divenuta senza oggetto.

27. Il 28 febbraio 2025, l'Appellante presentava la propria Memoria di Appello.

28. Il TAS confermava formalmente in data 12 marzo 2025 la nomina dell'Avv. Michele A.R. Bernasconi come Arbitro Unico per la soluzione della controversia insorta tra le Parti.

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29. Il 14 marzo 2025, la Resistente depositava presso il TAS, ai sensi dell’art. R55 del Codice TAS, la propria Memoria di Risposta.

30. In medesima data, il TAS informava le Parti che l'udienza si sarebbe tenuta in data 20 marzo 2025, alle ore 10:00, in videoconferenza.

31. In data 20 marzo 2025 ha avuto luogo in videoconferenza l’udienza di fronte all’Arbitro Unico per la discussione della controversia.

32. Per l’Appellante ha partecipato all’udienza: - Avv. Brenno Martignoni Polti, rappresentate dell'Appellante; - Pablo Bentancur, Bellinzona, testimone.

33. Per la Resistente ha partecipato all’udienza: - Avv. Andrea Visani, rappresentante della Resistente.

34. Insieme all’Arbitro Unico hanno partecipato all’udienza anche l’Avv. Giovanni Maria Fares, Consigliere del TAS, e il MLaw Sebastiano Tela, assistente dell’Arbitro Unico.

35. Al termine dell’udienza, dopo ampia discussione e udito il testimone, le Parti hanno confermato di non avere obiezioni in ordine allo svolgimento dell’arbitrato ed al rispetto del principio contraddittorio.

IV. LE TESI E LE RICHIESTE DELLE PARTI — A. L'Appellante

36. Nella sua Memoria di Appello, l'Appellante ha chiesto: “I) IN VIA PRINCIPALE 1. Il ricorso in rassegna è accolto. Di conseguenza: 1.1 La decisione 21/22 gennaio 2025 del Tribunale di ricorso della Swiss Football League, Berna, è annullata. 1.2 La decisione 16 dicembre 2024 del Presidente della Commissione di disciplina della Swiss Football League, Berna, Me Pascal Tschan, è annullata. 1.3 Il provvedimento con cui a ACB 1904 SA, Bellinzona, sono stati decurtati 3 punti di campionato acquisiti durante la stagione 2024/25, è annullato. 1.4 La procedura disciplinare avviata con comunicazione 25 novembre 2024 da Swiss Football League, Berna, nei confronti di ACB 1904 SA, Bellinzona è abbandonata definitivamente. 1.5 Le spese procedurali, quantificate in CHF 5'000, a carico di ACB 1904 SA, Bellinzona, sono annullate. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili tutte.

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II) IN VIA SUBORDINATA 1. Il ricorso in rassegna è accolto. Di conseguenza: 1.1 La decisione 21/22 gennaio 2025 del Tribunale di ricorso della Swiss Football League, Berna, è annullata. 1.2 La decisione 16 dicembre 2024 del Presidente della Commissione di disciplina della Swiss Football League, Berna, Me Pascal Tschan, è annullata. 1.3 Il provvedimento, con cui a ACB 1904 SA, Bellinzona, sono stati decurtati 3 punti di campionato acquisiti durante la stagione 2024/25, è annullato. A ACB 1904 SA è comminata un'ammenda di CHF … 1.4 La procedura disciplinare avviata con comunicazione 25 novembre 2024 da Swiss Football League, Berna, nei confronti di ACB 1904 SA, Bellinzona, termina con un'ammenda di CHF …. 1.5 Le spese procedurali, quantificate in complessivi CHF …, rimangono a carico di ACB 1904 SA, Bellinzona. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili tutte."

37. A sostegno del suo appello, l'Appellante rimarca in primo luogo che la questione oggetto del presente procedimento, ovvero la conferma di pagamento degli stipendi e degli oneri sociali, è di natura prettamente burocratica ed amministrativa, e non riguarda lo svolgimento corretto del campionato.

38. Fondamentalmente, secondo l'Appellante l'invio della documentazione giusta l'obbligo d'informazione dei club detentori di una licenza di gioco, è avvenuto da parte della stessa tempestivamente ed in maniera completa. Infatti, l'ACB ha inviato entro il 18 novembre 2025, e cioè il termine impartito per l'invio della documentazione rilevante, la conferma di pagamento degli stipendi dei giocatori per il mese di settembre, la conferma di pagamento dei contributi paritetici per il mese di settembre e la conferma di Raiffeisen di bonifico nei confronti di AXA Versicherungen AG ("AXA").

39. Inoltre, per tempo, l'ACB ha chiesto una proroga per consegnare anche la conferma di pagamento da parte di AXA. Tale richiesta era rimasta senza risposta da parte della SFL. In ogni caso, la conferma della AXA è stata poi inviata al Licensing Manager il giorno successivo, il 19 novembre 2024 alle ore 15:37, a dimostrazione della completa buona fede dell'Appellante.

40. Di conseguenza, l'Appellante conferma di non aver commesso alcuna violazione dell'obbligo d'informazione di cui all'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza.

41. In qualunque caso, secondo l'ACB, il Tribunale di Ricorso ha comminato una sanzione sproporzionata date le circostanze concrete, e lesiva di diversi dettami costituzionali, tra cui il divieto d'arbitrio, la buona fede e l'uguaglianza di trattamento.

42. Inoltre, gli organi amministrativi e giudiziari della SFL avrebbero operato in chiaro abuso di potere. Infatti, il Presidente della Commissione di disciplina e il Tribunale di Ricorso non hanno considerato la conferma bancaria di versamento irrevocabile a favore di AXA

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in data 18 novembre 2024, inviata entro il termine stabilito, agendo quindi in maniera arbitraria. La conferma di AXA, inviata successivamente in data 19 novembre 2024, costituisce invece una mera conferma pro forma della documentazione già inoltrata ed ha unicamente natura declamatoria.

43. Secondo l'Appellante, il fatto che non le sia stata concessa una breve proroga per inviare la conferma di AXA rappresenta una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale ("Costituzione"), in considerazione del fatto che l'ACB aveva precedentemente inviato una conferma dell'ordine irrevocabile di versamento nei confronti del rispettivo istituto sociale, dimostrando in maniera inequivocabile la propria buona fede.

44. Oltremodo, l'art. 26 cpv. 2 del Regolamento di licenza elenca una serie di possibili sanzioni in caso di violazione. Di conseguenza, la sanzione deve essere stabilita sulla base del principio di proporzionalità in considerazione delle circostanze concrete, dato che la norma in questione fornisce un margine d'apprezzamento. Nel caso di specie, l'Appellante ribadisce che la sanzione comminata è al contrario completamente sproporzionata.

45. Infine, l'Appellante richiama la sentenza del Tribunale di ricorso del 22 novembre 2022 concernente lo FC Stade Lausanne-Ouchy in cui in una situazione simile a quella oggetto della presente procedura alla detta squadra è stata comminata semplicemente un'ammenda, senza alcuna decurtazione di punti in classica.

46. Riassumendo, l'Appellante sostiene di non aver commesso nessuna violazione dell'obbligo d'informazione di cui all'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza, e che quindi nessuna sanzione deve essere comminata. L'ACB ha presentato nelle tempistiche corrette la documentazione completa.

47. Subordinatamente, l'Appellante richiede – nella misura in cui dovesse essere confermata la sussistenza della violazione disciplinare – che la sanzione della sottrazione di tre punti venga sostituita con una misura più moderata quale l'ammenda. Nel corso dell'Udienza, l'Appellante ha indicato che una somma di CHF 18'000 potesse essere considerata essere un'ammenda appropriata, concretizzando così il tenore delle sue richieste.

B. La Resistente

48. Con la sua Memoria di Risposta, la Resistente ha chiesto al TAS: "si chiede piaccia giudicare 1. L'appello è respinto. 2. Costi di procedura e spese legali a carico della ricorrente."

49. Nella propria Memoria di Risposta, la Ricorrente ha difeso in sostanza la Decisione Appellata, sostenendo che l'Appellante non ha fatto pervenire la documentazione specificamente richiesta giusta l'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza entro il termine previsto dalla normativa applicabile, violando quindi l'obbligo d'informazione.

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50. Infatti, la documentazione inviata in data 18 novembre 2024 dall'Appellante non era completa dato che mancava la conferma di AXA circa il pagamento dell'acconto dei contributi LAINF. La prova dei bonifici nei confronti di AXA fornita dall'Appellante non soddisfa l'obbligo di informazione. L'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza specifica in maniera chiara che la conferma di pagamento dell'assicurazioni sociale deve essere emessa dall'istituto assicurativo stesso. Infatti, i bonifici non certificano che i contributi sociali siano stati saldati integralmente, non essendovi cognizione dell'importo scoperto.

51. L'Appellante stessa richiedendo una proroga del termine per consegnare la documentazione ha implicitamente riconosciuto che la documentazione non era completa.

52. Di conseguenza, data la violazione dell'obbligo d'informazione da parte dell'Appellante, è stata comminata correttamente la sanzione minima prevista dall'art. 26 cpv. 3 del Regolamento di licenza, ovvero la decurtazione di tre punti dalla classifica di campionato. Tale sanzione è automatica e non vi è margine d'apprezzamento per l'organo disciplinare. I richiami dell'Appellante ai principi di proporzionalità e divieto d'arbitrio non sono quindi rilevanti.

53. La mancata concessione di una seconda proroga da parte della Commissione di disciplina per presentare i documenti mancanti non rappresenta in ogni caso una violazione del diritto di essere sentito. Infatti, l'art. 8 cpv. 7 del Regolamento di licenza prevede un unico termine suppletorio di cinque giorni che è un termine perentorio.

54. Il richiamo dell'ACB all'art. 26 cpv. 2 del Regolamento di licenza, che concede un margine d'apprezzamento nella determinazione della sanzione, è errato dato che l'art. 26 cpv. 3 del Regolamento di licenza è una lex specialis in merito alla fattispecie di mancato invio o invio tardivo delle conferme relative al pagamento degli stipendi e degli oneri sociali, ed ha quindi la precedenza sul regime sanzionatorio di cui all' art. 26 cpv. 2 del Regolamento di licenza.

55. Infine, riguardo alla sentenza del Tribunale di ricorso del 22 novembre 2022 invocata dall'Appellante, la Resistente sottolinea che non è applicabile al caso di specie per due ragioni: in primo luogo la sentenza riguardava una situazione fattuale diversa, in cui i regolamenti in lingua tedesca e francese divergevano, in secondo luogo la buona fede di cui alla sentenza non può essere invocata dall'Appellante, dato che quest'ultima è stata sanzionata con una multa nell'estate del 2024 per una violazione analoga, situazione in cui la Commissione di disciplina ha esplicitamente reso attenta l'ACB con chiara comminatoria che in caso di recidiva si sarebbe applicata la sanzione della deduzione di punti in classifica.

56. La Resistente puntualizza che i richiami fatti dall'Appellante alle norme costituzionali sono fuorvianti, dato che tali disposizioni non sono invocabili in un rapporto privato di diritto associativo come nel presente caso.

57. In conclusione, a parere della Resistente, la Decisione Appellata è corretta perché l'Appellante ha contravvenuto al proprio obbligo d'informazione non avendo inviato la documentazione completa per tempo, violando quindi l'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza. La sanzione minima, priva di margine d'apprezzamento, prevista dall'art. 26 cpv.

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3 del Regolamento di licenza è la decurtazione di 3 punti dalla classifica.

V. GIURISDIZIONE ED ARBITRABILITÀ DELLA CONTROVERSIA

58. Il TAS ha giurisdizione per conoscere la controversia insorta tra le Parti e l'oggetto del presente arbitrato. La giurisdizione del TAS è in particolare basata sull’art. 59 degli Statuti della SFL e sull’art. R47 del Codice TAS. Inoltre, la giurisdizione del TAS non è stata contestata ed è stata confermata da entrambe le Parti in occasione dell'Udienza del 20 marzo 2025. Le Parti hanno inoltre, nel corso dell'Udienza, rinunciato a ché venga emesso un Ordine di Procedura, visto l'accordo concluso dalla Parti in merito alla tempistica della presente procedura.

59. In particolare, l’Arbitro Unico conferma di avere il potere di giudicare sulla controversia insorta tra le Parti, quale definita dalla decisione oggetto di impugnazione, i.e. la Decisione Appellata.

60. Allo stesso tempo, e considerando in tal senso le richieste unanimi delle Parti, l’Arbitro Unico conferma l’arbitrabilità della controversia insorta tra le Parti.

VI. PROCEDIBILITÀ

61. La Memoria di Appello è stata depositata dall'Appellante nel termine e nella forma stabiliti dagli artt. R47 e R48 del Codice TAS. La Decisione Appellata non è suscettibile di ulteriori ricorsi o appelli e, di conseguenza, l’appello è procedibile.

VII. NORME APPLICABILI

62. Ai sensi dell’art. R58 del Codice TAS, l’organo arbitrale applica al merito della controversia oggetto del procedimento arbitrale di appello le regole di diritto scelte dalle parti; in caso di mancata scelta, l’organo arbitrale applica il diritto del paese nel quale la federazione o l’organismo sportivo la cui decisione è impugnata ha sede, oppure, con decisione motivata, le regole di diritto che esso ritiene appropriate.

63. Nel presente caso, dunque, alla controversia dedotta nel presente arbitrato risultano applicabili le norme dell'ASF e della SFL, in particolare il Regolamento ASF, nonché, vista la mancanza di una scelta ad opera delle Parti, e qualora necessario ed in via sussidiaria, il diritto svizzero.

VIII. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA

64. Prima di entrare nel merito della controversia, giova ricordare la portata dei poteri dell’Arbitro Unico.

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65. Ai sensi dell’art. R57 del Codice TAS, l’organo arbitrale TAS ha pieni poteri di verifica delle questioni di fatto e di diritto in discussione; a tal fine può, anche di propria iniziativa, chiedere al tribunale disciplinare che ha emanato la decisione impugnata copia del fascicolo ad essa relativo. Inoltre, l'organo arbitrale può emanare una nuova decisione che sostituisce la decisione impugnata o rinviare la controversia all’organo che la ha emanata, per una nuova pronuncia. Per effetto dell’art. R57 del Codice TAS, i poteri dell’organo arbitrale non sono limitati ad un mero giudizio di regolarità formale o di “legittimità” del provvedimento impugnato, ma possono essere svolti direttamente sui fatti che hanno portato al provvedimento, esaminati de novo.

66. A tal riguardo l’Arbitro Unico conferma comunque che la definizione, in senso ampio, dei poteri dell’organo arbitrale non comporta alcuna deviazione dalla natura arbitrale del presente procedimento. Pertanto, all’organo arbitrale non è consentito pronunciarsi al di là di quanto richiesto dalle parti ovvero al di fuori della controversia insorta tra le parti, quale definita dalla decisione oggetto di impugnazione.

67. Fatta questa doverosa premessa, l’Arbitro Unico entra nel merito della controversia.

i. Fattispecie ai sensi dell'8 cpv. 5 del Regolamento di licenza

68. La fattispecie oggetto della sanzione che ha condotto al presente procedimento, viene ancorata nell'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza e recita come segue:

"Artikel 8 – Informationspflicht des Lizenznehmers

5) Während der laufenden Saison hat der Lizenznehmer allmonatlich eine Bestätigung einzureichen, aus der sich ergibt, dass alle fälligen Löhne und alle damit zusammenhängenden fälligen Sozialversicherungsbeiträge, welche vom Arbeitgeber für den Vormonat geschuldet sind, vollständig bezahlt worden sind. Diese Bestätigung hat ebenfalls allfällige an der Quelle vorgenommene Abzüge für eidgenössische, kantonale und/oder kommunale Steuern betreffend Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit auszuweisen. Desgleichen hat der Lizenznehmer eine Bestätigung jeder einzelnen betroffenen Sozialversicherungsanstalt einzureichen, wonach alle fälligen Akonto-Beträge für den Vormonat bezahlt worden sind. (…)"

"Article 8 – Obligation d'informer du bénéficiaire de la licence

5) Pendant la saison, le bénéficiaire de la licence doit adresser chaque mois une attestation selon laquelle tous les salaires et toutes charges sociales y afférentes dus, par l’employeur le mois précédent, ont été intégrale- ment payés. L’attestation indique également si le débiteur des prestations imposables a effectué l’éventuelle perception à la source des impôts fé- déraux, cantonaux et communaux sur le revenu des personnes exerçant une activité dépendante. Le bénéficiaire de la licence doit également adresser une attestation de chacune des institutions d’assurances so- ciales concernées selon laquelle tous les acomptes dus pour le mois

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précédent ont été payés. (…)"

69. Il tenore della nota a piè di pagina numero 5 in riferimento alla parola "Sozialversicherungsanstalt" rispettivamente "institutions d’assurances sociales" dell'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza è il seguente:

"5 AHV/IV/EO/ALV, BVG und UV."

"5 AVS/AI/APG/ACI, LPP et AA."

70. Secondo il chiaro testo dell'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza, il titolare di una licenza deve inviare alla SFL una conferma che certifichi che gli stipendi e i corrispettivi contributi sociali, che sono dovuti dal datore di lavoro per il mese precedente, siano stati saldati per intero. Inoltre, il titolare della licenza deve inoltrarle la conferma di ogni rispettivo ente sociale, che certifichi il pagamento degli acconti scoperti per il mese precedente in merito ai contributi dell'Assicurazione Vecchiaia e Superstiti ("AVS"), Assicurazione Invalidità ("AI"), Indennità Perdita di Guadagno ("IPG"), Assicurazione Disoccupazione ("AD"), Legge sulla Previdenza Professionale ("LPP") e LAINF.

71. Secondo l'art. 8 cpv. 7 del Regolamento di licenza:

"Artikel 8 – Informationspflicht des Lizenznehmers

7) Unterlässt es der Klub, die verlangten Dokumente einzureichen, so hat der Licensing Manager den Lizenznehmer in Verzug zu setzen und ihm eine fünftägige Nachfrist anzusetzen."

"Article 8 – Obligation d'informer du bénéficiaire de la licence

7) Si le club omet d’adresser les documents requis, le licensing manager met le bénéficiaire de la licence en demeure de le faire dans un délai de cinq jours."

72. Dunque, se il club titolare della licenza non invia al Licensing Manager entro la fine del mese, le attestazioni di cui all'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza inerenti al mese precedente, il Licensing Manager deve mettere in mora il club e fornire una proroga di cinque giorni per inviare la documentazione.

73. L'Appellante sostiene che non vi sia stata violazione alcuna dell'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza in quanto l'ACB si è in buona fede adoperata al fine di far pervenire entro il 18 novembre 2024 la documentazione richiesta inviando la conferma di pagamento degli stipendi, la conferma dell'Istituto delle assicurazioni sociali per il pagamento dell'AVS, AI e IPG, la conferma dell'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo per il riversamento delle imposte alla fonte, la conferma della Pax quale Società svizzera di assicurazione sulla vita per il pagamento dei contributi LPP e i bonifici di Raiffeisen con valuta 18 novembre 2024 in favore di AXA per il pagamento dei contributi LAINF.

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74. Inoltre, il giorno successivo, alle ore 15:37, l'ACB ha in qualunque caso fatto pervenire pro forma e per completezza d'incarto la conferma di AXA in merito al pagamento dei contributi LAINF.

75. Secondo l'ACB, nonostante l'obbligo d'informazione fosse già stato adempiuto nella sostanza entro i termini previsti dalla normativa, essa avrebbe chiesto al Licensing Manager nella lettera allegata all'email delle 18:12 una breve proroga di un giorno per inviare a complemento anche la lettera di conferma da parte di AXA. Tale richiesta è rimasta tuttavia senza alcuna risposta da parte della SFL, denotando quindi, secondo l'Appellante, una completa assenza di buona fede da parte della Resistente, nonostante fosse evidente che la richiesta dell'Appellante non avesse lo scopo di temporeggiare.

76. Riassumendo, l'Appellante sostiene di non aver violato l'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza, bensì di aver inviato entro le tempistiche prescritte normativamente tutta la documentazione richiesta. Al contrario, secondo l'ACB, la Resistente non avrebbe tenuto in debita considerazione la documentazione prodotta da ACB, e ha così manifestato un atteggiamento d'accanimento nei confronti del club.

77. Contrariamente a quanto esposto dall'Appellante, la Resistente sostiene che la norma di cui all'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza sia chiara, e che il titolare di una licenza deve presentare anche la conferma emessa dai relativi istituti sociali. L'Appellante non ha invece prodotto la documentazione richiesta, perché non ha presentato entro il 18 novembre 2024 la conferma di AXA in merito al pagamento dei contributi LAINF. Il documento di bonifico di Raiffeisen a favore di AXA non è sufficiente per l'adempimento dei requisiti dell'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza.

78. In merito alla richiesta di proroga presentata dall'Appellante, la Resistente sostiene che la concessione di tale proroga non è prevista dal Regolamento di licenza. Oltremodo, dato che il Licensing Manager aveva precedentemente reso attento l'Appellante che in caso di mancato invio dei documenti entro le 23:59 in stessa data, l'ACB avrebbe commesso la violazione contestata, la richiesta doveva essere considerata come implicitamente rifiutata.

79. L'Arbitro Unico constata che vi sono due punti fondamentali dai quali l'analisi relativa agli obblighi di un club nell'ambito dell'inoltro della documentazione richiesta debba partire, e cioè:

i. Anzitutto, l'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza specifica chiaramente che la documentazione richiesta consiste, inter alia, nella conferma di ogni ente sociale del pagamento dell'acconto dei rispettivi contributi. Pertanto, non vi possono essere dubbi in merito a quali documenti debbano essere sottoposti alla SFL.

ii. Inoltre, l'art. 8 cpv. 7 del Regolamento di licenza specifica che la documentazione richiesta debba essere inviata per tempo e che, in caso di non inoltro, il Licensing Manager deve mettere in mora il club e fornire una proroga di cinque giorni per inviare la documentazione. L'Arbitro Unico nota che il Regolamento non specifica esplicitamente che non vi possano essere ulteriori deroghe e che la deroga di cinque

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giorni sopramenzionata sia dunque tassativamente la sola ed unica.

80. È chiaro che nella presente fattispecie, l'Appellante non ha inoltrato entro il 13 novembre 2024, e cioè il termine per la consegna dei documenti, la conferma di AXA in merito alla ricezione dei contributi LAINF.

81. È altrettanto chiaro che il Licensing Manager ha dato la proroga di cinque giorni, fino al 18 novembre 2024, ma l'Appellante non ha inviato la conferma di AXA entro tale nuovo termine. Non giova di principio all'Appellante dimostrare aver inviato conferma del bonifico nei confronti di AXA perché tale documento non soddisfa quanto richiesto dall'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza.

82. Per questi motivi, l'Arbitro Unico ritiene adempiuta la violazione dell'obbligo d'informazione giusta l'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza da parte dell'Appellante dato che quest'ultimo non ha prodotto la documentazione completa e necessaria entro il termine impartito.

83. Nonostante ciò, l'Arbitro Unico tratterà, infra, la questione della richiesta di concessione di una breve proroga da parte dell'ACB, rimasta senza risposta, e le sue eventuali conseguenze.

ii. Sanzione ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di licenza

84. Stabilita la violazione da parte dell'Appellante, occorre identificare la sanzione prevista dai regolamenti applicabili.

85. Nel presente caso, l'art. 26 del Regolamento di licenza prescrive quanto segue (sottolineatura in neretto aggiunta):

"Artikel 26 - Disziplinarmassnahmen

1) Der Licensing Manager, die Lizenzkommission bzw. die Rekursinstanz verzeigen einen Lizenzbewerber/-nehmer und/oder seine verantwortlichen Funktionäre bei der Disziplinarkommission insbesondere, falls er:

- trotz erfolgter Mahnung angeforderte Unterlagen nicht rechtzeitig geliefert hat;

- gefälschte Unterlagen oder Unterlagen mit offensichtlich unwahrem Inhalt vorgelegt oder offensichtlich unwahre Auskünfte erteilt hat;

- gegen ihn gefällte Entscheide verletzt;

- seiner Informationspflicht gemäss Art. 8 hiervor nicht nachgekommen ist;

- in anderer Weise Vorschriften des vorliegenden Reglementes zuwidergehandelt hat.

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2) Das Reglement über das Disziplinarwesen der SFL und die Rechtspflegeordnung des SFV ist anwendbar. Die Disziplinarkommission spricht von Amtes wegen oder auf Anzeige hin die in der Rechtspflegeordnung SFV vorgesehenen Massnahmen aus. Sie kann insbesondere Bussen verhängen, bis zu 12 in der Meisterschaft erspielte oder zukünftige Punkte abziehen und allenfalls die Relegation des fehlbaren Lizenznehmers auf das Ende der Fussballsaison verfügen. Falls ein Lizenznehmer gefälschte Unterlagen vorgelegt und dadurch zu Unrecht eine Lizenz erhalten hat, hat sie zwingend den Entzug von 12 Punkten auszusprechen.

3) Werden die Bestätigungen über die Löhne, Sozialversicherungsbeiträge und Quellensteuern dem Licensing Manager nicht rechtzeitig eingereicht oder ergibt sich aus diesen, dass:

- Löhne und/oder Sozialversicherungsbeiträge und/oder Quellensteuern nicht rechtzeitig oder nur teilweise bezahlt worden sind;

- die Bestätigungen des oder der Klubfunktionäre falsch sind, so zeigt der Licensing Manager den Fall der Disziplinarkommission an, damit diese den Klub gegebenenfalls mittels Entzuges von mindestens drei Punkten, und den Verfasser der falschen Bestätigung bestraft."

"Article 26 – Sanctions disciplinaires

1) Le licensing manager, la commission des licences, resp. l’autorité de re- cours, dénoncent à la commission de discipline un candidat/bénéficiaire de la licence et/ou ses dirigeants notamment lorsqu’il:

- n’a pas fourni à temps les documents nécessaires, malgré une mise en demeure;

- a présenté des documents falsifiés ou des documents au contenu mani- festement contraire à la vérité ou a fourni des renseignements mani- festement faux;

- viole les décisions prises à son encontre;

- ne donne pas suite à son obligation d’informer au sens de l’article 8 ci-devant;

- aura contrevenu d’une autre manière aux prescriptions du présent Rè- glement.

2) Le Règlement sur les sanctions disciplinaires de la SFL et le Règlement disciplinaire de l’ASF sont applicables. La commission de discipline

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prend, d’office ou sur dénonciation, les sanctions prévues par le Règle- ment disciplinaire de l’ASF. Elle peut notamment infliger des amendes, retirer jusqu’à 12 points, acquis ou futurs, en championnat, éventuelle- ment prononcer la relégation du bénéficiaire de la licence fautif à la fin de la saison. Lorsqu’un bénéficiaire de la licence a présenté des docu- ments falsifiés qui lui ont permis d’obtenir une licence à laquelle il n’avait pas droit, la commission de discipline doit impérativement prononcer le retrait de 12 points.

3) Si les attestations relatives au paiement des salaires et des charges so- ciales ne sont pas remises au licensing manager à temps ou s’il ressort de celles-ci que:

- les salaires et/ou les charges sociales n’ont pas été payés à temps ou ne l’ont été que partiellement,

- les attestations du ou des responsables du club sont fausses, le licensing manager dénonce le cas à la Commission de discipline afin qu’elle sanctionne le club, le cas échéant, par un retrait d'au moins trois points, ainsi que l’auteur de la fausse attestation."

86. Alla luce del rimando di cui all'art. 26 cpv. 2 del Regolamento di licenza, le sanzioni disciplinari nei confronti del club sancite nell'art. 23 del Regolamento di disciplina della ASF ("Regolamento di disciplina") sono le seguenti:

"Artikel 23 – Disziplinarmassnahmen gegen Klubs Disziplinarmassnahmen gegen Klubs sind gemäss den Statuten des SFV:

a) Verweis;

b) Busse;

c) Annullierung von Spielresultaten;

d) Forfait-Niederlage;

e) Entzug vorhandener oder künftiger Meisterschaftspunkte einer Mannschaft;

f) Zwangsrelegation in eine tiefere Spielklasse;

g) Ausschluss einer Mannschaft aus einem oder mehreren laufenden oder zukünftigen Wettbewerben;

h) Aberkennung errungener Titel;

i) Reduktion der Zuschauerkapazität des Stadions oder Sportplatzes;

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j) Austragung von Spielen unter ganzem oder teilweisem Ausschluss der Öffentlichkeit;

k) Austragung von Spielen auf neutralem Platz;

l) Boykott für bestimmte oder unbestimmte Zeit, bestehend im Verbot jeglichen sportlichen und administrativen Verkehrs zwischen sämtlichen auf die Vorschriften des SFV Verpflichteten einerseits und dem boykottierten Klub andererseits (Art. 30 dieser Rechtspflegeordnung);

m) Entzug der erteilten Klublizenz. Die Busse beträgt höchstens Franken 1 000 000."

"Article 23 – Mesures disciplinaires à l’égard de clubs Conformément aux Statuts de l'ASF, les mesures disciplinaires appli- cables aux clubs sont :

a) le blâme ;

b) l’amende ;

c) l’annulation de résultats de matchs ;

d) la défaite par forfeit ;

e) le retrait à une équipe de points acquis ou futurs ;

f) la relégation forcée dans une classe de jeu inférieure ;

g) l’exclusion d’une équipe d’une ou de plusieurs compétitions en cours ou futures ;

h) la privation d’un titre remporté ;

i) la réduction de la capacité d’accueil d’un stade ou d’un terrain de jeu ;

j) le déroulement de matchs à huis clos ou en excluant partiellement le public ;

k) le déroulement de matchs sur un terrain neuter ;

l) le boycott pour une durée déterminée ou indéterminée, compre- nant l’interdiction de toute relation sportive et administrative entre tous ceux qui sont soumis aux prescriptions de l’ASF d’une part et le club boycotté d’autre part ;

TAS 2024/A/11189 ACB 1904 SA v. Swiss Football League – pag. 17

m) le retrait de la licence délivrée au club. L’amende se monte à CHF 1 000 000.– au maximum."

87. Si richiama inoltre l'art. 25 cpv. 1 del Regolamento di disciplina sulla determinazione delle sanzioni disciplinari:

"Artikel 25 – Zumessung der Disziplinarmassnahmen Die Disziplinarinstanz bestimmt Art und Zumessung der Disziplinarmassnahme nach den objektiven und den subjektiven Umständen. Sie kann verschiedene Disziplinarmassnahmen miteinander verbinden. Sie berücksichtigt belastende wie entlastende Momente. Unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen dieser Rechtspflegeordnung sind nur schuldhaft, also vorsätzlich oder fahrlässig begangene Verfehlungen disziplinarisch strafbar."

"Article 25 – Fixation des mesures disciplinaires L’instance disciplinaire détermine le type et l’étendue des mesures disci- plinaires en vertu des éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’in- fraction. Elle peut combiner plusieurs mesures disciplinaires entre elles. Elle tient compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atté- nuantes. Sous réserve de dispositions contraires du présent Règlement disciplinaire, seules des infractions commises de manière fautive, à sa- voir de manière intentionnelle ou par négligence, peuvent faire l’objet d’une mesure disciplinaire."

88. Secondo l'Appellante, l'ACB non ha commesso alcuna violazione, e dunque nessuna sanzione sarebbe giustificata.

89. In ogni caso, l'Appellante sostiene che la sanzione comminata sia sproporzionata, e richiede quindi in via subordinata di ridimensionarla, comminando una multa, ma ristabilendo i punti in classifica.

90. In particolare, l'Appellante mette in risalto che l'art. 26 cpv. 2 del Regolamento di licenza concede un ampio margine di apprezzamento all'organo giudicante nella determinazione della sanzione. Alla luce delle circostanze particolari, ovvero la richiesta – rimasta senza risposta – di una breve proroga per l'invio di un unico documento che avrebbe confermato quanto già fatto pervenire, e dato che tale documento è stato fatto pervenire l'indomani, non si giustificherebbe una sanzione così severa come la detrazione di almeno tre punti dalla classifica.

91. La Resistente sostiene invece che la sanzione comminata all'Appellante sia la conseguenza dell'applicazione di norme che non prevedono alcun margine di apprezzamento. Al contrario, l'art. 26 cpv. 3 del Regolamento di licenza determina inderogabilmente per la presente fattispecie una sanzione minima che consiste nella decurtazione di tre punti in classifica.

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92. Inoltre, la Resistente rimarca che l'Appellante aveva commesso una violazione analoga nell'estate del 2024. Nel corso di tale procedimento, la Commissione di disciplina aveva comminato all'ACB una multa di CHF 6'000 e l'aveva esplicitamente resa attenta che un'eventuale seconda violazione dell'obbligo d'informazione avrebbe comportato la detrazione di tre punti nella classifica quale sanzione disciplinare.

93. L'Arbitro Unico non segue l'opinione dell'Appellante secondo la quale la sanzione di tre punti sarebbe incostituzionale né che l'atteggiamento della SFL possa essere considerato abusivo o in mala fede. In tal senso, le argomentazioni dell'Appellante risultano essere assai vuote di rilevanza giuridica, da una parte, e di carattere probatorio dall'altra.

94. Più da vicino deve essere analizzata la questione dell'esistenza, o meno, nel Regolamento di licenza, di una sanzione minima applicabile ad una fattispecie come la presente.

95. Secondo l'Arbitro Unico, il testo dell'art. 26 cpv. 3 è di fatto chiaro: la sanzione minima della decurtazione di tre punti nella classifica di cui all'art. 26 cpv. 3 del Regolamento di licenza si applica esclusivamente nella fattispecie qualificata in cui non avviene il pagamento tempestivo dei salari o degli oneri sociali (primo lemma) oppure se le attestazioni inoltrate da un club risultino false (secondo lemma). Infatti, a queste due fattispecie segue la sanzione minima, con specificazione che tale sanzione è comminabile unicamente "se del caso" ("gegebenenfalls", rispettivamente "le cas échéant").

96. A supporto di questa lettura della norma, l'Arbitro Unico pone attenzione anzitutto sulla rappresentazione grafica della norma. Infatti, la sezione di testo contenente la sanzione minima di cui sopra, è graficamente allineata alle due fattispecie riportate precedentemente.

97. Inoltre, se ogni violazione avesse come conseguenza una sanzione di tre punti, l'Arbitro Unico non vede che senso potrebbe essere dato all'art. 26 cpv. 2 del Regolamento di licenza.

98. Infine, la non applicabilità dell'art. 26 cpv. 3 del Regolamento di licenza, e di conseguenza della sanzione minima consistente nella sottrazione di tre punti nella classifica generale, risulta da una chiara interpretazione della norma in questione considerata nel proprio contesto regolatorio.

99. Nella presente fattispecie, la violazione contestata all'Appellante, e confermata dall'Arbitro Unico (cf. supra), non consiste né nel mancato pagamento dei salari e delle assicurazioni sociali, né nella falsificazione delle attestazioni da parte del club. Nella fattispecie si contesta all'ACB la presentazione tardiva della documentazione completa di cui all'Art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza. Ne consegue che la sanzione minima di cui all'art. 26 cpv. 3 del Regolamento di licenza non si applica nel presente caso.

100. Come indicato, il contenuto della norma in questione risulta chiaro alla lettura della norma stessa. Durante l'Udienza le Parti hanno avuto possibilità di commentare il testo e la ratio della norma così come la sua riproduzione "grafica". Le considerazioni delle Parti non conducono l'Arbitro Unico ad altro risultato. Non vi è quindi necessità di compiere ulteriore sforzo interpretativo.

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101. Dunque, rilevanti per la violazione dell'Appellante di cui al presente procedimento, sono gli art. 26 cpv. 1 e 2 del Regolamento di licenza. Infatti, secondo l'art. 26 cpv. 1 del Regolamento di licenza (quarto lemma), se il titolare di una licenza viola il proprio obbligo d'informazione giusta l'art. 8 del Regolamento di licenza, il Licensing Manager deve presentare una denuncia alla Commissione di disciplina, e quest'ultima – come previsto dall'art. 26 cpv. 2 del Regolamento di licenza – commina una delle sanzioni ancorate nel Regolamento di disciplina.

102. Secondo l'art. 26 cpv. 2 del Regolamento di licenza, la sanzione può essere determinata in particolare tra una multa, fino a 12 punti di decurtazione in classifica (già ottenuti o futuri) o la relegazione al termine della stagione. A ciò si aggiunge il corollario di sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (partendo dall'ammonimento fino al ritiro della licenza).

103. L'art. 26 cpv. 2 del Regolamento di licenza accorda dunque un ampio margine di apprezzamento all'organo giudicante nella determinazione della sanzione. Secondo la costante giurisprudenza del TAS, la determinazione di una sanzione disciplinare da applicare nel caso concreto deve poggiarsi sul principio della proporzionalità.

104. Ciò è espresso in maniera chiara nella decisione CAS 2018/A/6239, Cruzeiro Esporte Clube v. FIFA, para. 135 (sottolineatura in neretto aggiunta):

"With this respect, the Sole Arbitrator notes that in disciplinary matters, each situation must be evaluated on a case-by-case basis, taking into ac- count all the specific circumstances at issue, the behaviour and degree of responsibility of the defaulting party, any possible aggravating or mitigating factor, as well as the main interests at stake, in respect of the principle of proportionality."

105. Oltremodo, l'art. 25 cpv. 1 del Regolamento di disciplina stesso specifica che nella determinazione della sanzione disciplinare, l'organo giudicante deve tenere in considerazione le circostanze attenuanti ed aggravanti.

106. Nella fattispecie, l'Arbitro Unico rileva in primo luogo, che la Resistente non ha esercitato nessun tipo di analisi delle circostanze del caso, basando la propria decisione su un'applicazione automatica della sanzione di tre punti.

107. L'Arbitro Unico, scartata l'applicazione di una sanzione automatica di tre punti, deve quindi ora valutare le circostanze attenuanti ed aggravanti applicabili.

108. Occorre anzitutto considerare le circostanze concrete della violazione. In primo luogo, se è vero che nella fattispecie la documentazione inviata dall'Appellante entro il termine previsto non era completa, la mancanza riguardava un singolo documento, ovvero la conferma da parte di AXA del pagamento dell'acconto per i contributi LAINF – un pagamento che peraltro trovava conferma della sua attuazione nei documenti inviati entro i termini. Diversa e assai più grave sarebbe stata la situazione, se l'Appellante non avesse inviato alcun documento, oppure se la maggior parte della documentazione fosse stata mancante.

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109. Oltremodo, anche le specifiche circostanze del ritardo devono essere valutate sotto l'aspetto della proporzionalità. È vero che il termine per la consegna della documentazione era il 18 novembre 2024 e che entro tale data non è stata consegnata la conferma da parte di AXA del pagamento dei contributi LAINF. Quindi, vi è violazione dei termini applicabili.

110. Però, è altrettanto vero che prima dello scadere dei termini l'ACB aveva fatto una domanda di ottenere un'ulteriore breve proroga per produrre la conferma mancante e che tale richiesta non ha ricevuto risposta dalla SFL. Il giorno successivo, prima che la domanda di proroga venisse possibilmente accolta o rigettata, la conferma mancante fu inoltrata.

111. Onde evitare ogni possibile fraintendimento o, peggio, abuso del presente Lodo, in futuro, per commettere violazioni simili va chiarito che un termine da rispettare è da rispettarsi entro le ore 24 dell'ultimo giorno di tale termine, e non un minuto, un'ora, un giorno o una settimana dopo.

112. È altresì vero che una domanda di proroga può essere considerata particolarmente inutile o irrilevante se si riferisce ad un termine perentorio (un "Verwirkungs-frist"). In tal senso, bisogna rilevare quanto segue:

113. Nel Regolamento di licenza non vi è nessuna disposizione che esplicitamente specifichi che non sono possibili ulteriori proroghe legate all'obbligo di fornire la documentazione mensile su stipendi e oneri sociali.

114. L'art. 7 del Regolamento di licenza recita come segue: "Das für die Erteilung der Lizenzen anwendbare Verfahren wird durch das vorliegende Reglement geregelt. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Verfahrensreglementes für die Rechtsanwendungsbehörden der SFL".

115. L'art. 31 del Regolamento di procedura recita come segue:

"Artikel 31 – Fristverlängerung:

1) Reglementarisch festgesetzte Fristen können nicht verlängert werden.

2) Behördlich festgesetzte Fristen können aus triftigen Gründen verlängert werden, wenn vor Ablauf der Frist ein begründetes Gesuch gestellt wurde."

116. È altresì vero, che l'art. 7 del Regolamento di licenza fa riferimento al "Das für die Erteilung der Lizenzen anwendbare Verfahren (…)".

117. Nel contesto del ricorso nel procedimento di concessione della licenza ex art. 21 cpv. 2 del Regolamento di licenza, il Regolamento utilizza la specifica nozione di termine perentorio ("Verwirkungsfrist") – al contrario del testo dell'art. 8 cpv. 7 del Regolamento che interessa nella fattispecie presente, che parla solo di "Nachfrist").

118. Nel capitolo sul "Verfahren zur Lizenzerteilung" (Artt. 13 et seqq. del Regolamento di licenza), la formulazione usata è anche quella di "Verwirkunsfolge".

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119. Pertanto, l'Arbitro Unico giunge alla conclusione seguente: Dato che nell'Art. 8 cpv. 7 manca qualunque riferimento ad una natura perentoria della deroga di cinque giorni, dato che non si fa uso di termini simili a "Verwirkungsfrist" o "Verwirkungsfolge" (al contrario delle altre norme di cui sopra), la deroga di cinque giorni ex art. 8 cpv. 7 non costituisce un termine perentorio, ed è dunque di principio soggetta ad una potenziale ulteriore proroga. Ciò considerando anche che il Regolamento non esclude esplicitamente una tale ulteriore estensione dei termini. Pro futuro la SFL potrà senza dubbio considerare se cambiare il Regolamento rendendo il termine ex art. 8 cpv. 7 del Regolamento di licenza perentorio e non più estendibile.

120. Come indicato sopra, in casu l'Appellante aveva richiesto, con scritto del 18 novembre 2024, alle ore 18:12, una breve proroga per consegnare l'ultimo documento mancante. Tale richiesta è rimasta senza alcuna risposta da parte della Resistente, nonostante – data l'importanza della situazione – un riscontro, non necessariamente positivo, sarebbe stato ragionevolmente pretendibile. Infatti, se è vero che nessuna comunicazione circa la concessione di una proroga è stata fornita, è anche vero il contrario, cioè che tale proroga non è stata nemmeno esplicitamente negata. Se è vero che l'ACB non ha rispettato i termini, è altresì vero che il suo comportamento è meno grave di quello di un club che non rispetta i termini, non chiede un'ulteriore breve proroga e non invia, prima di aver ricevuto risposta in merito a tale ulteriore proroga, il documento mancante.

121. Infine, non può essere seguito l'argomento della Resistente, che la Commissione di Disciplina ha espressamente reso attenta l'Appellante nella decisione emessa il 12 agosto 2024, che in caso di recidiva per una simile violazione dell'obbligo d'informazione, la sanzione sarebbe stata la decurtazione di tre punti. Infatti, le decisioni degli organi sportivi, in particolare nell'ambito disciplinare, si fondano sul principio di legalità (nulla poena sine lege).

122. Come espressamente stabilito nella decisione CAS 2023/A/9364, Hisham Nasr v. IHF, para. 129, il principio nulla poena sine lege si applica nei casi disciplinari e prevede che i regolamenti devono prescrivere la fattispecie della violazione e la conseguente sanzione in maniera chiara e precisa:

"It has been established several times in CAS case law that the nulla poena sine lege principle applies in disciplinary cases such as the present. One award sums up how the legal principle is applied as follows: “For a sanction to be imposed, sports regulations must proscribe the misconduct with which the subject is charged, i.e. nulla poena sine lege (principle of legality), and the rule must be clear and precise, i.e. nulla poena sine lege clara (principle of predictability). (…)" [sottolineatura in neretto aggiunta]

123. La sanzione prevista per una determinata violazione deve quindi essere stabilita nei rispettivi regolamenti, e non prospettata in una sentenza alla luce di un'eventuale futura violazione. Come sopra indicato, l'art. 26 cpv. 2 del Regolamento di licenza non prevede una sanzione minima, nemmeno in caso di recidiva. Di conseguenza questo argomento della Resistente è irrilevante ai fini della valutazione dell'Arbitro Unico. Ciononostante, il fatto che l'ACB avesse violato già in un passato assai recente le norme del Regolamento, va considerato sotto l'aspetto della determinazione della sanzione, di cui infra.

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124. L'ACB ha precisato nel corso dell'Udienza, su domanda dell'Arbitro Unico, che in caso di accoglimento da parte dell'Arbitro Unico del petitum in via subordinata di sostituire la detrazione di tre punti con un'ammenda, riteneva che un'ammenda corrispondente a tre volte la prima multa comminata dalla Commissione di Disciplina, e cioè CHF 18'000 (tre volte CHF 6'000), potesse essere una somma proporzionata alla violazione commessa.

125. Alla luce delle circostanze concrete menzionate precedentemente, e in considerazione del principio di proporzionalità, l'Arbitro Unico ritiene corretto ed adeguato revocare la sanzione della decurtazione di tre punti all'ACB nella classifica generale, e sostituirla con una multa da quantificare in CHF 30'000, ovvero cinque volte tanto quanto la multa comminata all'Appellante nella decisione della Commissione di Disciplina del 12 agosto 2024.

126. Nella quantificazione della multa, l'Arbitro Unico tiene in considerazione che non vi è dubbio che l'ACB abbia mostrato una grave negligenza nell'ottemperare ai propri obblighi letteralmente "all'ultimo giorno" sia in merito alla conferma del pagamento dei salari, che in merito alle conferme degli enti sociali per il pagamento degli oneri sociali. Inoltre, se l'ammonimento contenuto nella precedente sanzione non ha come conseguenza giuridica automatica una sanzione di tre punti, non può essere non considerata la recidiva dell'Appellante quale circostanza aggravante. Infatti, l'ACB aveva mancato al proprio obbligo di documentazione in maniera analoga già in un'altra circostanza, che ha condotto alla decisione della Commissione di Disciplina del 12 agosto 2024. In tal senso, è altresì chiaro che una nuova violazione potrebbe in futuro comportare sanzioni assai gravi.

127. All'Arbitro Unico preme chiarire che generalmente, nella giurisprudenza del TAS, le Formazioni Arbitrali giustamente mostrano un'importante reticenza a sostituire la discrezione della autorità federative giudicanti con una propria discrezione, rispettando l'autonomia delle Federazioni nazionali ed internazionali le cui decisioni sono soggetto di appello al TAS. La presente decisione di stabilire autonomamente la sanzione summenzionata è dettata dal fatto che le Parti hanno congiuntamente ed espressamente richiesto all'Arbitro Unico di risolvere la presente disputa con emissione tempestiva del lodo entro il 25 aprile 2025. Se ciò non fosse stato il caso, l'Arbitro Unico avrebbe potuto, in base al Codice TAS, prendere una decisione meramente cassatoria, e rimandare il caso all'istanza inferiore per una rideterminazione della sanzione.

128. Riassumendo, l'Arbitro Unico ravvisa una violazione da parte dell'ACB dell'obbligo d'informazione giusta l'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di licenza per aver inviato oltre il termine previsto la conferma da parte di AXA della ricezione del pagamento dell'acconto per i contributi LAINF. Nonostante ciò, l'Arbitro Unico ritiene che la sanzione minima di cui all'art. 26 cpv. 3 del Regolamento di licenza non si applica automaticamente alla presente fattispecie, come sostenuto nella Decisione Appellata. Alla luce delle circostanze fattuali del caso, valutate attentamente le circostanze attenuanti ed aggravanti, l'Arbitro Unico ritiene congruo riformare la decisione del Tribunale di Ricorso e comminare all'ACB una multa quantificata in CHF 30'000.

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IX. CONCLUSIONE

129. Alla luce di quanto precede, l’Arbitro Unico conclude che l’appello proposto dall'ACB debba essere parzialmente accolto.

130. La Decisione Appellata viene parzialmente riformata. La sanzione della penalizzazione di tre punti nella classifica di campionato viene annullata. Viene comminata all'ACB una multa di CHF 30'000.

131. La conclusione di cui sopra, infine, rende superfluo l'esame delle altre richieste presentate dalle Parti. Di conseguenza, tutte le altre richieste sono respinte.

X. COSTI

(…).

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PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale Arbitrale dello Sport così statuisce:

1. L’appello proposto dall'ACB 1904 SA avverso la decisione emessa il 21 gennaio 2025 del Tribunale di ricorso della Swiss Football League è parzialmente accolto.

2. La decisione emessa il 21 gennaio 2025 del Tribunale di ricorso della Swiss Football League è riformata. La decurtazione di tre punti nei confronti dell'ACB 1904 SA per il campionato 2024/2025 di Challenge League viene annullata. All'ACB 1904 SA viene comminata una multa quantificata in CHF 30'000.

3. (…).

4. (…).

5. Ogni altra istanza proposta dalle Parti è respinta.

Losanna, 24 aprile 2025

Michele A.R. Bernasconi Arbitro Unico