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Decisione

10.1995.98

revisione di lodo arbitrale - fatto nuovo

9 maggio 2005Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti o le prove addotti, oltre ad essere preesistenti al lodo, erano stati

scoperti solo dopo il giudizio arbitrale, se i fatti o le prove in questione erano

tali da influire sull’esito della lite, e infine se la loro mancata adduzione

non era dovuta a negligenza della parte richiedente.

9.1 Gli

istanti rimproverano innanzitutto alla controparte il fatto di aver a suo tempo

occultato o comunque di non aver volutamente messo a disposizione degli arbitri

tutta la documentazione necessaria per determinare correttamente il valore

d’avviamento della __________ e in particolare del marchio __________.

La

censura in questione, volta in realtà a far sanzionare la malafede e il dolo

processuale della controparte, non può in concreto giustificare una revisione

del lodo già per il fatto che gli istanti, pur essendosi nell’occasione richiamati

implicitamente al motivo di revisione dell’art. 41 lett. a CIA, non hanno addotto

né dimostrato l’esistenza, a carico del convenuto, di atti punibili dal diritto

svizzero e soprattutto neppure sono stati in grado di versare agli atti una

sentenza che li avesse eventualmente constatati (II CCA 30 maggio 2003

inc. n. 12.2002.109). L’istruttoria di causa non ha in ogni caso permesso di accertare

che la parte convenuta avesse agito nel modo preteso dagli istanti. L’unico teste

(__________, nella sua audizione del 24 ottobre 1995), che sembrava confermare il

fatto che il __________, commercialista del convenuto, avesse il compito di

esaminare e filtrare preventivamente la messa a disposizione di documentazione

agli arbitri e non invece, come preteso da altri (testi TE 4 e TE 5), di

occuparsi della questione da un punto di vista organizzativo senza che fossero

previste limitazioni di sorta, ha in effetti dichiarato che tale circostanza

non era stata da lui verificata personalmente, ma gli era stata riferita da

terzi, sicché la sua testimonianza, su questo aspetto, è priva di qualsiasi

forza probatoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art.

237). Per il resto, gli istanti non sono stati in grado di provare un eventuale

comportamento illecito o contrario alla buona fede da parte del convenuto, gli

indizi da essi evocati in proposito essendosi rivelati privi di fondamento: il

fatto che gli arbitri non abbiano espressamente menzionato né nel lodo né in

sede testimoniale la nuova linea __________ non significa che essi non

l’avessero considerata laddove avevano parlato dei nuovi prodotti; nemmeno si

può poi ritenere che al momento della consegna della documentazione di cui al

doc. 19 il convenuto si sia dimostrato parzialmente reticente per non aver

suddiviso per anno e per prodotto le statistiche di vendita degli anni 1985 e

1986 rispettivamente le previsioni di vendita per il 1987; del tutto

irrilevante per una corretta valutazione dei vari cespiti -così si erano del

resto espressi gli stessi istanti nella replica (p. 29)- è infine la

circostanza che il convenuto abbia sottaciuto l’esistenza di precedenti trattative

di cessione alla società __________ delle sue partecipazioni. Dagli atti è in

ogni caso risultato che la documentazione richiesta è sempre stata puntualmente

consegnata (testi __________, TE 4, TE 5, TE 3 e TE 7), tanto è vero che gli stessi

arbitri, oltre ad aver confermato la circostanza, non hanno mai avuto nulla da

ridire ed hanno anzi pacificamente dato atto di aver potuto disporre di tutta

la documentazione necessaria per le loro valutazioni (testi TE 1 e TE 2).

9.2 Contrariamente

a quanto preteso dagli istanti, nemmeno risulta il fatto che gli arbitri avrebbero

mancato di considerare nel loro giudizio il valore del marchio __________,

perfettamente noto a loro e alle parti. Nel lodo gli arbitri, dopo aver in

particolare sottolineato la notorietà e la diffusione di quel marchio (p. 17),

hanno in effetti specificato che il suo valore, oltre a quello degli altri beni

immateriali, sarebbe stato calcolato globalmente nell’ambito dell’avviamento

(p. 25), tant’è che in occasione della valutazione di quest’ultima voce, e

meglio per stabilire la sua estensione temporale, essi hanno nuovamente fatto

accenno all’importanza rivestita dai marchi (p. 31). Sentiti in sede

testimoniale, gli arbitri hanno per altro confermato che il marchio __________ era

stato senz’altro valutato e in particolare lo era stato in modo indiretto

-soluzione cui gli istanti si erano infine adagiati (cfr. doc. 21 p. 4) e che,

quand’anche fosse stata errata, non può evidentemente essere rimessa in

discussione in questa sede, come invece essi sembrerebbero voler fare (cfr. infra

consid. 9.3.2.2)- cioè in funzione dei risultati conseguiti dalle singole

associate del __________, dal momento che un marchio aveva valore solo se la

ditta che lo commercializzava produceva degli utili (testi TE 1 e TE 2). Essi

hanno pure confermato di aver tenuto conto nelle loro valutazioni della

formazione e dello scioglimento di eventuali riserve occulte (testi TE 1 e TE 2).

9.3 Gli

istanti ritengono infine che il fatto, comprovato, che la __________ era stata

venduta nell’estate 1989 ad un prezzo ingentissimo rispettivamente il fatto, pure

comprovato, che il marchio __________ fosse stato allibrato nel bilancio 1989

della __________ con un valore enorme, stavano senz’altro a significare che un

valore analogo doveva forzatamente sussistere anche 3 anni prima e che dunque gli

arbitri avevano ampiamente sottovalutato l’ammontare delle riserve occulte o

delle plusvalenze del gruppo.

9.3.1 È vero

che la __________ era stata venduta il 15 giugno 1989 al gruppo __________, in

parte ad esso direttamente e in parte a società da questi detenute, per un

prezzo complessivo di FF 2'964'441’294.- (il teste __________ indica in

particolare un prezzo di FF 2'484'243'851 per la quota dell’83% detenuta dal

convenuto e di FF 480'197'443 per quella, del 17%, detenuta dai suoi figli __________

e __________ tramite la società __________; cfr. pure, sull’importo

dell’acquisizione, i testi __________ e __________), pari a ca. fr.

590'000'000.-, a fronte di un valore di quella società (al 100%) stabilito dagli

arbitri, per il 30 giugno 1986, in fr. 104'012'000.-. Ed è altrettanto vero che

a seguito dell’incorporazione per fusione delle società __________ e __________

nella __________, detenuta dal gruppo __________, avvenuta il 29 settembre 1989

(cfr. doc. 31), la posizione “brevetti e marchio __________” era stata rivalutata

-sulla base di una perizia fatta allestire dalla __________, non agli atti- a

Lit. 384'492'906'038 (doc. D p. 22 seg.; nel bilancio al 31 dicembre 1989 la

voce contabile è allibrata con un valore di Lit. 374'268'697’023, cfr. doc. D

p. 36), pari a ca. fr. 440'000'000.-, mentre nel lodo il valore dell’intero

avviamento della __________, comprensivo del marchio __________, era stato

valutato in fr. 13'800'000.-. Il fatto che i valori emersi a quel momento siano

superiori a quelli indicati a suo tempo dagli arbitri non può tuttavia

giustificare -e gli istanti ne sono coscienti (cfr. domanda di revisione p. 11,

con riferimento alla questione della rivalutazione del marchio __________)- la

revisione del lodo, non trattandosi di una circostanza preesistente al giudizio

arbitrale.

9.3.2 Determinante

per l’esito della lite è in definitiva sapere se gli istanti sono stati in

grado di provare che gli ingentissimi valori emersi nel 1989 fossero esistenti

anche il 30 giugno 1986.

9.3.2.1 Occorre

innanzitutto premettere che il fatto che il prezzo di vendita della __________ si

sia rivelato superiore alla valutazione di quella società da parte degli

arbitri 3 anni prima non significa di per sé che quest’ultima fosse errata,

anche perché il prezzo stabilito nel corso di una transazione non corrisponde necessariamente

al valore del bene così ceduto, ma viene determinato liberamente dai

contrattanti sulla base dei loro interessi ed esigenze, mentre, in base al

compromesso arbitrale, la valutazione dei patrimoni netti delle varie società

del gruppo andava fatta tenendo conto dei valori di mercato e, per quanto qui

interessa, senza correzioni di maggioranza o minoranza.

Nel caso

concreto è indiscutibile che il diverso valore attribuito alla __________ si

lasciava innanzitutto ricondurre al fatto che la quota ceduta dagli istanti al

convenuto costituiva una semplice partecipazione minoritaria, mentre quella

ceduta da quest’ultimo e dai suoi figli al gruppo francese __________ rappresentava

l’intero pacchetto azionario, con le conseguenze che ciò comportava. Il gruppo

francese, oltre ad acquisire, non solo una semplice partecipazione o il

controllo, ma l’intera proprietà dell’importante società italiana, ciò che gli

consentiva tra l’altro di dar vita ad importanti sinergie, eliminava nel

contempo uno dei suoi più agguerriti concorrenti, così da diventare sicuramente

il numero uno europeo e fors’anche mondiale del settore della bassa tensione

(teste TE 4), il che gli avrebbe tra l’altro permesso di avere una politica dei

prezzi quasi monopolistica (teste TE 3). Oltretutto il fatto che l’operazione

di acquisizione, effettuata secondo le complesse modalità evidenziate dalla

perizia giudiziaria -a cui si può senz’altro rinviare (cfr. perizia del PE 1 p.

99 segg.)- permetteva al gruppo un importantissimo risparmio fiscale (testi TE

4, TE 7, __________ e __________; cfr. perizia del PE 1 p. 102 seg. e 110 seg.,

risparmio dato in sostanza dalla possibilità di ammortizzare negli anni

successivi il valore rivalutato dei marchi, in particolare del marchio __________),

poteva sicuramente averlo indotto, se non a largheggiare, quanto meno a non

“tirare” sul prezzo (perizia del PE 1 p. 123 seg.).

Ma a

giustificare ulteriormente la diversa valutazione vi è soprattutto il fatto che

tra il giugno 1986 ed il giugno 1989 la situazione economica e finanziaria

della società ceduta si era modificata sensibilmente. Al momento determinante

per il lodo gli arbitri si trovavano dinnanzi ad una società che, dopo aver

vissuto anni difficili, anche a seguito della forte concorrenza e della

sostanziale debolezza dello specifico settore del mercato, con prospettive di

crescita in generale modeste, si trovava in una fase di profonda ristrutturazione,

con tutte le incognite per il futuro che ciò comportava (cfr. doc. B p. 16-19 e

22-23): i primi anni Ottanta si erano in effetti rivelati assai problematici

per la società, che aveva attraversato un grave periodo di crisi (cfr. doc. B

p. 22 seg., testi __________, TE 4, TE 3 e TE 7), con risultati tutto sommato deludenti

o modesti (testi TE 4, TE 5, TE 7, __________ e __________), se si pensa che i

bilanci, invero considerati solo in parte attendibili dagli arbitri -tant’è che

i loro dati sono stati in seguito rettificati in modo più o meno importante

(doc. B p. 23 e 30), senza per altro che sia stato chiarito quali siano stati i

dati da essi infine presi in considerazione- evidenziavano utili al 31.12.1983

di Lit. 0.7 mia, al 31.12.1984 di Lit. 0.9 mia, al 31.12.1985 di Lit. 1 mia e

al 31.12.1986 di Lit. 2.1 mia (cfr. doc. 27 nonché doc. 23 p. 26, doc. 24 p.

28, doc. 25 p. 36 e doc. 26 p. 44); la necessaria ristrutturazione, iniziata

nel corso del 1984 e conclusasi nel 1986/1987, aveva tra l’altro comportato il

cambiamento del management, una drastica riduzione delle maestranze, un

aumento degli investimenti, nuove collaborazioni con aziende del settore, la

sostituzione di buona parte dei prodotti commercializzati e la ristrutturazione

della rete di vendita e di produzione (cfr. testi __________, TE 4, TE 5 e TE 7),

ciò che però era ancora lungi dal garantire il successo dell’operazione. Assai

diversa era invece la situazione al momento della sua cessione al gruppo __________:

l’acquirente si trovava di fronte ad una società che aveva ormai terminato la

sua ristrutturazione e che soprattutto, a far tempo dal 1986/1987 (teste TE 5)

rispettivamente dal 1987/1988 (testi TE 4 e TE 7), grazie al grandissimo

successo registrato dai nuovi prodotti lanciati sul mercato, aveva iniziato a

conseguire utili di qualità (doc. 27: utile 1987 Lit. 6.8 mia, utile 31.12.1988

18.5 mia, utile 31.12.1989 21.8 mia, utile 31.12.1990 di Lit. 4.4 mia, utile

31.12.1991 14.1 mia, ritenuto per altro che nei bilanci successivi all’estate

1989 l’utile era in realtà ancora maggiore, a seguito dalla già menzionata possibilità,

grazie alla rivalutazione del marchio __________, di ammortizzarne l’ingente

valore nei successivi 9 esercizi; cfr. doc. 36 p. 46, doc. 35 p. 48, doc. D p.

21, doc. 42 e doc. 43; cfr. pure testi __________ e __________) e presentava,

anche alla luce delle importanti sinergie che l’acquisizione avrebbe permesso

di dar vita, interessanti prospettive di sviluppo futuro.

9.3.2.2 Analoghe

considerazioni permettono di giustificare la differente valutazione del marchio

__________ tra il 30 giugno 1986 ed il 29 settembre 1989, pur dovendosi a prima

vista dare atto che l’inserimento di quell’ingentissimo importo in un bilancio,

per le gravi sanzioni comminate in caso di indicazione di dati falsi, sembra

dare una connotazione maggiormente oggettiva (senza però che ciò escluda in

modo assoluto che la rivalutazione così effettuata potesse in realtà costituire

una frode fiscale; cfr. perizia del PE 1 p. 110 segg. ed in particolare 118 e

126) rispetto alla semplice indicazione di un prezzo: anche in questo caso si

deve infatti ritenere che la situazione si era profondamente modificata in quei

3 anni e 3 mesi. Come già accennato in precedenza, il valore del marchio in

questione, come quello degli altri beni immateriali, era stato calcolato dagli

arbitri in modo indiretto, senza tenere conto dei valori allibrati a bilancio (che

in tal modo venivano azzerati, cfr. testi TE 1 e TE 2), ovvero in funzione dei

risultati che erano stati e sarebbero stati conseguiti in futuro, per cui non

vi è chi non veda come al 30 giugno 1986, di fronte a una società, la __________,

che otteneva risultati decisamente modesti, che era in fase di ristrutturazione

e con prospettive assai incerte, il suo valore, esposto nella posizione “avviamento”,

non poteva che essere relativamente contenuto. Decisamente migliore era invece

la situazione al momento della sua rivalutazione nel corso del 1989, visto e

considerato che la società, nel frattempo divenuta __________, grazie al

grandissimo successo registrato dai nuovi prodotti, aveva iniziato a conseguire

utili di qualità e, a seguito della ristrutturazione già eseguita in

precedenza, del riordino societario e degli investimenti operati dal gruppo __________,

ma soprattutto alla luce delle importanti sinergie che l’acquisizione da parte

di quel gruppo aveva permesso di creare, presentava ben altre prospettive di

sviluppo e ciò anche se la società, di fatto, manteneva la sua identità ed

autonomia (testi __________, TE 4, __________ e __________). Non va d’altro

canto dimenticato che a quel momento il valore del marchio non era stato calcolato

-come invece avevano fatto gli arbitri- in modo indiretto, ovvero prescindendo

da quanto allibrato nei bilanci a quella voce (teste TE 1 e TE 2), ma apparentemente

in modo diretto, riprendendo cioè pari pari l’importo indicato nel bilancio,

senza per altro che questa Camera, che non ha potuto visionare la perizia, con

cui la __________ lo aveva determinato, abbia così potuto accertare quali

fossero gli elementi, diretti o indiretti, rispettivamente gli accertamenti di

fatto che avevano portato a quella valutazione e in particolare se gli stessi

fossero corretti.

9.3.2.3 Alla

luce di quanto precede, si può senz’altro affermare che gli istanti non sono

stati in grado di provare che i valori emersi nel corso del 1989 fossero

esistenti, in forma latente o occulta, già nel giugno 1986 rispettivamente, quand’anche

lo fossero stati, quale ne fosse l’effettivo valore, il solo fatto che le

differenze riscontrate fossero enormi, di quasi 6 volte per il valore della __________

e di oltre 30 volte per il valore del marchio __________, non essendo ancora

sufficiente a dimostrare la loro tesi. Oltretutto nemmeno è stato chiarito se

l’eventuale differenza di valutazione fosse effettivamente dovuta all’ignoranza

da parte degli arbitri di dati patrimoniali determinanti, circostanza per altro

rimasta allo stadio di puro parlato (cfr. consid. 9.2), e non piuttosto ad un semplice

errore di apprezzamento o di giudizio da parte loro -che di per sé non può

essere oggetto di una domanda di revisione (DTF 110 V 138 consid. 2, 108

V 170 consid. 1)- ipotesi quest’ultima tutt’altro che peregrina se si pensa che

il commercialista degli istanti, nel settembre 1986, aveva allestito un

documento di lavoro in cui la voce “marchi, brevetti, know-how” era

stata stimata in Lit. 16’321'000’000, l’avviamento in almeno Lit.

100'000'000’000 e la __________ in Lit. 350'785'000'000, somma cui andava

aggiunta la rivalutazione monetaria del primo semestre 1986 e l’utile di tale

periodo (doc. R1).

In

definitiva non è pertanto possibile stabilire se il nuovo fatto da essi addotto,

sempre che costituisse effettivamente un “fatto” e risultasse comprovato, fosse

eventualmente rilevante ai sensi dell’art. 41 lett. b CIA.

9.4 Infondata

-ma la questione, a dipendenza di quanto precede, avrebbe anche potuto rimanere

indecisa- è infine la tesi difensiva del convenuto, evocata negli allegati

preliminari ma non più seriamente riproposta in sede conclusionale, secondo cui

gli istanti non potrebbero prevalersi dell’eventuale esistenza di riserve

latenti o di plusvalenze, avendo in ogni caso rinunciato nella procedura

arbitrale a far esperire i prospettati accertamenti sul valore dei beni

immateriali (cfr. doc. 18). Il legale di allora del convenuto ha in effetti

dichiarato che a quel momento gli istanti non avevano rinunciato a quelle

prove, ma che si erano espressi in tal senso perché quei medesimi accertamenti

erano stati pure chiesti, con altri termini e con altre indicazioni, dagli

arbitri, richiesta che in seguito venne puntualmente esaudita con la produzione

del doc. 19 (teste TE 3).

10. Ne

discende la reiezione della domanda di revisione.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). In

considerazione dell’elevatissimo valore di causa, queste ultime sono state calcolate

mediando l’onorario ad valorem con quello ad horam secondo la

nota formula sviluppata dal Consiglio di moderazione (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 36 ad art. 150). Ciò posto, la scrivente Camera ritiene di poter

confermare l’indicazione già espressa a suo tempo nel decreto di aumento di

cauzione 2 aprile 1999 -alle cui considerazioni, tuttora valide, si può senz’altro

rinviare- che le aveva stimate in fr. 305'000.-, fermo restando però che a tale

somma, visto l’imprevisto incidente processuale conseguente al decesso del

convenuto, appare opportuno aggiungere un ulteriore importo di fr. 20'000.-.

L’attribuzione alla parte convenuta di un’indennità per ripetibili maggiore è per

contro esclusa, avendo essa rinunciato in questa sede alla richiesta, formulata

in duplica (p. 38), di far dichiarare temeraria la lite.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. La domanda di revisione di lodo 26 febbraio 1991 di IS 1 e IS 2 è

respinta.

Considerandi

II. Le spese della presente procedura consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 20’000. --

b)

testimoni fr. 300. --

c)

perizie fr. 143’743.83

d) spese fr.

286.17

Totale fr.

164'330. --

già

anticipati dagli istanti nella misura di fr. 96’230.- e dai convenuti nella

misura di fr. 68’100.-, sono poste a carico degli istanti in solido, cui è pure

fatto obbligo di rifondere alla controparte, sempre in solido, fr. 325’000.-

per ripetibili.

III. Intimazione:

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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