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Decisione

10.1998.20

Società anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata

6 agosto 2007Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

convenuti CV 9, CV 8, CV 10 e CO 1 chiedono di determinare l'ammontare del risarcimento

fra i singoli convenuti in relazione alla loro colpa e responsabilità personale

giusta l'art. 759 CO. Se con ciò non si riferiscono al regresso tra di loro,

ogni singola condanna di pagamento è qui riferita, come indicato, alle singole

colpe; se invece tale richiesta è intesa quale determinazione del regresso tra

di loro e l'altro responsabile CV 1, come indicato dall'art. 759 cpv. 3 CO, non

può essere questa la sede per una tale pronuncia. Infatti, nel processo del

danneggiato contro più responsabili solidali del danno un convenuto non può

prendere conclusioni contro gli altri per far valere il proprio diritto di regresso

(Cocchi/Trezzini, CPC–TI ad art. 42 m. 14).

12. La

responsabilità dei convenuti, compreso CV 1 per il quale entra in gioco anche

l'atteggiamento illecito di tipo penale oltre alle manchevolezze proprie

dell'amministratore, si fonda principalmente sul fatto di non aver

tempestivamente avvertito il giudice al momento in cui l'indebitamento della

società era eccessivo o lo doveva apparire loro e di conseguenza non può

l'attrice essere tenuta, in qualche modo, corresponsabile dell'accaduto.

13. La

parte attrice soccombe, rispetto alle sue domande, per i 3/5 e di conseguenza

sopporta, in questa misura, tasse e spese di giudizio mentre i rimanenti 2/5

sono a carico dei convenuti, ritenuti responsabili, CV 1, CV 9, CV 8, CV 10 e CO

1, la cui eventuale ripartizione interna va stabilita nel processo di regresso.

Si giustifica poi di compensare tra queste parti le indennità ripetibili. Per

quanto riguarda le ripetibili dovute dall'attrice agli altri convenuti, qui

liberati da ogni responsabilità, si applicano i principi di cui alle DTF 122

III 324 e 125 III 138 nel senso che l'attrice dovrà un'indennità come se fosse

stata confrontata a un solo convenuto dal momento che tutti i convenuti

vincenti avrebbero potuto presentare una difesa comune e incaricare un solo

patrocinatore poiché le loro argomentazioni non erano divergenti e non sussisteva,

fra di loro, un conflitto di interessi. Tale indennità ripetibile è valutata in

fr. 175'000.– che corrisponde, tenuto conto di un onorario di fr. 300/h, a 3

mesi e mezzo di lavoro, che è senz'altro concepibile e giustificabile per un

patrocinio in una causa, durata più di 8 anni, non semplice e nella quale ci si

è dovuti confrontare con una mole importante di documentazione. Nella ripartizione

tra i vari convenuti si è tenuto conto dell'impegno profuso nei singoli

patrocini e del fatto che alcuni erano rappresentati dallo stesso avvocato con

lo sviluppo delle stesse argomentazioni.

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 717, 725, 728, 728d, 754, 755, 759 e 760 CO

e,

per le spese, la vigente LTG

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta nei confronti dei convenuti CV 6, CV 2, CV 3,

CV 4, CV 5 e CV 7.

Considerandi

2.

La

petizione è parzialmente accolta nei confronti degli altri convenuti e di conseguenza:

2.1

CV

1, Z__________ è condannato a pagare a AT 1, Z__________ l'importo di fr.

2'182'094.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997;

2.2

CV

9, L__________ è condannato a pagare a AT 1, Z__________ l'importo di fr.

2'104'519.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997;

2.3

CV

8, D__________ è condannato a pagare a AT 1, Z__________ l'importo di fr.

1'346'641.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997;

2.4

CV

10, P__________ è condannato a pagare a AT 1, Z__________

l'importo di fr. 1'346'641.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997;

2.5

CO

1, L__________ è condannata a pagare a AT 1, Z__________ l'importo di fr.

1'734'369.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997.

3.

Le

condanne al pagamento di cui al dispositivo 2 avvengono in solido tra gli

obbligati, limitatamente per ognuno di essi all'importo cui sono stati

condannati.

4.

Le spese della procedura consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 70'000.–

b)

spese fr. 2'500.–

Totale fr.

72'500.–

già

anticipate dalla parte attrice, rimangono a suo carico per 3/5 e per i

rimanenti 2/5 sono a carico in solido dei convenuti CV 1, CV 9, CV 8, CV 10 e CO

1, ripetibili compensate.

4.1

AT

1.

rifonderà inoltre, per ripetibili,

fr. 28'500.– al

convenuto CV 6, fr. 28'500.– al convenuto CV 7, fr. 54'000.– al convenuto CV 2,

fr. 28'500.– al convenuto CV 4, fr. 28'500.– al convenuto CV 5 e fr. 7'000.–

alla convenuta CV 3.

5.

Intimazione:

–;

–;

–;

–;

–;

–;

–.

Comunicazione all’Ufficio fallimenti di Lugano.

terzi implicati

1.

TE 1

2.

PI 1

3.

TE 2

4.

TE 3

5.

TE 4

6.

TE 5

7.

TE 6

8.

TE 7

9.

TE 8

10.

TE 9

11.

TE 10

12.

TE 11

13.

TE 12

14.

TE 13

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La

presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.—è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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