10.1998.20
Società anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata
6 agosto 2007Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.1998.20
Data decisione, Autorità:
06.08.2007, IICCA
Titolo:
Società anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata
RESPONSABILITÀ PER GESTIONE O AMMINISTRAZIONE O LIQUIDAZIONE
RESPONSABILITÀ PER LA REVISIONE
art. 725 CO
art. 728 CO
art. 754 CO
art. 755 CO
art. 759 CO
art. 760 CO
Incarto n.
10.1998.20
Lugano
6 agosto 2007/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente,
Walser e Cocchi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicencancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con
petizione 30 giugno 1998 da
AT 1
(rappr. dall’ RA 5)
contro
CV 1
(rappr. dall’ RA 1)
CV 2
(rappr. dall’ RA 6)
CV 3
(rappr. dall’ RA 7)
CV 4
CV 5
(rappr. dall’ RA 3)
CV 6
CV 7
CV 8
CV 9
CV 10
(rappr. dall’ RA 4)
CO 1
(rappr. dall’ RA 2)
con la quale si chiede la condanna dei convenuti al pagamento, in
solido, dell'importo di fr. 4'977'339.– oltre interessi al 5% dal 17 gennaio 1995, in materia di responsabilità degli
organi di società anonima, mentre tutti i convenuti hanno chiesto la reiezione
della domanda di petizione;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti dell'incarto;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. L'attrice
AT 1 (in seguito G__________), società che ha per scopo il leasing, la locazione
e la compravendita di beni di ogni tipo, è risultata creditrice della fallita,
in data 17 gennaio 1995 (doc. 6 di petizione), C__________ SA (in seguito C__________)
per l'importo, iscritto nella graduatoria fallimentare, di fr. 4'977'399.– e
rimasto interamente scoperto (attestato carenza beni del 18.9.1997, doc. 90 di
petizione). Il credito si riferisce alle rate impagate, sino al 17 gennaio
1995, di 6 contratti leasing (doc. 9 –14 e 87 di petizione) riguardanti
apparecchi di radiologia e di risonanza magnetica messi a disposizione di C__________
da parte di G__________ AG, alle spese di smontaggio degli apparecchi e al loro
valore finanziario contabile, dedotti i valori di ricommercializzazione
(insinuazione di credito 30 marzo 1995, doc. 99 di petizione). I diritti e le
pretese derivanti da questi contratti leasing erano stati ceduti da G__________
AG a G__________ (cfr. doc. 16 di petizione).
2. I
convenuti CV 1, CV 2, CV 3, CV 4, CV 5, CV 6, CV 7, CV 8, CV 9, CV 10 sono
stati, per diversi periodi dalla costituzione della C__________ sino al suo
fallimento, membri del consiglio d'amministrazione; la convenuta CO 1 ha ricoperto
la carica di organo di revisione.
3. Con
la petizione che ci occupa l'attrice, anche nella sua qualità di cessionaria
giusta l'art. 260 LEF delle pretese della massa fallimentare (doc. 88 di
petizione), chiede che i convenuti siano condannati in solido a pagarle il
credito rimasto insoluto siccome responsabili del danno subito nel fallimento a
seguito della violazione dei doveri loro incombenti quali organi della società anonima.
4. Oltre
a contestare qualsiasi violazione dei loro doveri di amministratori e di
revisore, i convenuti hanno sollevato alcune eccezioni processuali e di merito
(prescrizione). Le eccezioni processuali riguardanti la validità della
procedura di cessione ex art. 260 LEF e la legittimazione della parte attrice,
così come la tempestività dell'inoltro dell'azione e la legittimazione del rappresentante
dell'attrice sono state respinte con decreto 20 settembre 1999 di questa
Camera.
4.1 Con
l'allegato conclusionale del 22 maggio 2006, il convenuto CV 1 ripropone la
problematica a sapere se l'attrice difetti della legittimazione attiva in virtù
della necessità di litisconsorzio necessario tra diversi creditori cessionari
siccome la cessione ex art. 260 LEF delle pretese della massa era avvenuta
anche a favore della società M__________ SA che aveva pure introdotto,
singolarmente,
un'azione di responsabilità nei confronti dell'organo di revisione
per poi rinunciarvi (decreto di stralcio 13 gennaio 1999 nell'inc. 10.1998.19).
A parte il fatto che tutte le parti, dott. CV 1 compreso, avevano dato atto,
nel verbale di udienza preliminare limitata alle eccezioni processuali del 1°
giugno 1999, che l'eccezione riguardante il litisconsorzio necessario era
decaduta a seguito dello stralcio dai ruoli della causa proposta dall'altra
cessionaria, la petizione non può essere ritenuta nulla, come vorrebbe
l'eccipiente, poiché il giudice, in applicazione dell'art. 45 CPC, avrebbe
ordinato l'integrazione di tutti gli interessati necessari alla petizione (in
concreto congiungendo le due singole procedure avviate dai cessionari),
operazione divenuta inutile per la rinuncia a procedere da parte di uno dei
cessionari. Esigere poi, come fa il convenuto CV 1, una sentenza che annulli
nei riguardi della cessionaria M__________ SA l'atto di cessione è pretestuoso,
ritenuto che la decisione di rinuncia della cessionaria non necessita di alcuna
convalida giudiziaria.
4.2 Con le
conclusioni, i convenuti CV 6, CV 7, CV 8, CV 9, CV 10 e CO 1 ripropongono
l'eccezione di merito di prescrizione dell'azione. Le azioni di risarcimento
contro le persone responsabili per l'amministrazione, la gestione e la revisione
di una società anonima si prescrivono, per l'art. 760 CO, in cinque anni dal
giorno in cui il danneggiato ha conosciuto il danno e la persona responsabile.
Il momento della conoscenza del danno può essere diverso a dipendenza del fatto
che l'azione contro gli organi tenda ad ottenere un danno diretto del creditore
piuttosto che indiretto (sentenza inedita del Tribunale federale del 4 ottobre 2004
inc. n.4C.142/2004). Nel
nostro caso l'attrice pretende di aver subito una perdita nella misura in cui
non ha recuperato le sue pretese nell'ambito del fallimento della C__________ e
quindi il suo preteso danno, riferito alle mancanze degli organi della fallita,
è indiretto perché deriva dall'insolvenza della società (DTF 128 III 180). Alla
stessa conclusione giungono gli eccipienti la prescrizione, convenuti CV 6, CV
7, CV 8, CV 9, CV 10 (cfr. conclusioni 24 maggio 2006, pag. 5). In tal caso il
creditore acquisisce una conoscenza sufficiente del danno quando è informato sullo stato degli attivi e sul
probabile dividendo attribuito al suo credito, ossia al momento del deposito
della graduatoria (cfr. nota a sentenza di F. Trezzini in NRCP 2003, 303). I
convenuti fanno riferimento a una ipotetica insolvenza della società già individuabile
dalla creditrice nel corso del 1992, quindi cinque anni prima del 30 giugno
1998, data d'inoltro dell'azione, perché le difficoltà finanziarie dei centri
diagnostici legati al dr. CV 1 e della sua società F__________ AG le sarebbero
state perfettamente note. Ora, una tale conoscenza non basta per ricondurla,
pari pari, alla situazione della C__________ e del suo centro diagnostico anche
se frutto di una iniziativa dello stesso dr. CV 1. Del resto la conoscenza del
danno va fatta risalire non alle conoscenze individuali del creditore
procedente ma all'insieme dei creditori e quindi dalla pubblicazione della
graduatoria (SZW 2006, 436 in
fine e 445). L'eccezione di prescrizione è così respinta poiché l'azione è
stata inoltrata entro il termine di cinque anni dal deposito della graduatoria
(marzo 1996) e sempre nel termine utile, se si volesse far risalire la
conoscenza dell'insolvenza completa, e quindi del danno, alla dichiarazione di
fallimento del 17 gennaio 1995.
5. Per
l'art. 754 cpv. 1 CO i membri del consiglio d'amministrazione sono responsabili
verso la società, gli azionisti ed i creditori sociali del danno che causano
loro violando intenzionalmente o per negligenza i loro doveri. Questa
responsabilità degli amministratori è subordinata al realizzarsi di quattro
condizioni generali cumulative: la violazione di un dovere, la colpa
(intenzionale o per negligenza), un danno e l'esistenza di un rapporto di
causalità (naturale od adeguata) tra la violazione dei doveri e l'insorgere del
danno (DTF 132 III 342 consid. 4.1; Forstmoser, Die aktienrechtliche
Verantwortlichkeit, 2a ed., Zurigo 1987, n. 249 e segg.; DTF 110 II
394; Rep. 1984 p. 364; per tante: II CCA 30 gennaio 2004 inc. n. 12.2003.47).
6. È opportuno esaminare dapprima, con riferimento alle violazioni dei
doveri loro addebitate (così come precisato e circoscritto dall'attrice nelle
sue conclusioni del 24 maggio 2006), la posizione dei consiglieri di
amministrazione CV 6, CV 2, CV 3, CV 4 e CV 5 perché il loro mandato è cessato,
con l'uscita dal Consiglio d'amministrazione, nel gennaio 1992 (convenuti CV 6
e CV 5), nel marzo 1992 (convenuta CV 3) e nel giugno 1992 (convenuti CV 2 eCV
4), quindi entro il primo anno di attività della C__________, iscritta al
registro di commercio l'8 marzo 1991 (doc. 5 di petizione). A tutti questi
convenuti l'attrice addebita, in particolare, di non essersi preoccupati, a
fronte dell'indebitamento della società, di sollecitare l'avviso al giudice ai
sensi dell'art. 725 CO, violando così la legge e i loro obblighi, quando già al
30 giugno 1991, a fronte di un
capitale sociale di fr. 200'000.–, l'indebitamento era di fr. 322'076.–per poi
salire, a fine novembre 1991, a
fr. 415'671.– e, a fine aprile 1992, a fr. 1'378'255.–.
L'avviso
al giudice può essere tralasciato quando esistono concrete possibilità di
risanamento (DTF 116 II 533 consid. 5a; sentenza inedita del Tribunale federale
del 18 aprile 2007 inc.4C.436/2006
consid. 4.4) che permettano, con fondate prospettive, la continuazione dell'attività
(Commentario zurighese ad art. 725 CO n. 1216). Per finanziare il risanamento
concorrono diverse possibilità tra le quali l'aumento di capitale, i prestiti e
la rinuncia ai crediti (Commentario zurighese ad art. 725 CO n. 1223) e proprio
queste eventualità erano ipotizzabili e realizzabili, o già ottenute, in quei
momenti: l'aumento del capitale sociale è stato discusso nelle riunioni del consiglio
d'amministrazione e poi realizzato, nella misura di fr. 600'000.– a fine giugno
1992 (doc. M convenuto CV 2), il C__________ aveva sin dall'inizio concesso un
credito in conto corrente di 2 milioni di franchi (doc. H convenuto CV 2) che
rinnovava alla condizione che il capitale venisse aumentato (doc. 35 di
petizione, verbale CdA del 26 maggio 1992) e la locatrice K__________ AG, con
la quale si potevano ottenere condizioni favorevoli (doc. 34 di petizione,
verbale CdA del 28 aprile 1992), ha poi rinunciato alla pigione per tutto il
1991 (doc. 30 dei convenuti CV 6 e llcc), pigione che nel bilancio provvisorio,
a fine 1991, era inserita quale passivo per fr. 919'200.– (doc. 27, pag. 7, di
petizione). Quindi, per tutto il periodo durante il quale questi amministratori
sono rimasti in carica le possibilità di risanamento erano concrete e, con una
valutazione ponderata di tutta la situazione, l'avviso al giudice poteva
apparire ben più avventato che non la continuazione dell'attività. Nemmeno va
dimenticato che l'autorizzazione cantonale alle cure più ampie di medicina interna,
subito richiesta, fu ottenuta nel novembre 1991 (doc. 75, 76, 19 e 20 dei
convenuti CV 6 e llcc) – senza che il fatto di aver iniziato l'attività della
clinica senza tale autorizzazione possa rappresentare una violazione di qualsivoglia
obbligo, in nessun caso in rapporto di causalità con il danno preteso
dall'attrice – con la conseguenza, anche, di ritardare la convenzione con le
Casse malati, sottoscritta il 14 maggio 1992 (doc. 21 dei convenuti CV 6 e llcc),
e di generare le conseguenti originarie difficoltà nell'incasso delle
prestazioni.
6.1. Al convenuto CV 2 l'attrice addebita pure di non aver, nell'ambito
delle trattative per l'acquisto del Centro diagnostico, fatto più riserve sul
valore reale dello stesso. Coinvolge in questa critica anche i convenuti CV 3 e
CV 4. In questo capitolo si può comprendere l'addebito, più ampio, rivolto ad
altri amministratori e all'organo di revisione di aver omesso di accertare il
reale valore del Centro diagnostico (CV 8) e di non aver rimesso in discussione
questo acquisto al momento del controllo dei conti (CV 9 e CO 1) così da
rendersi conto che il prezzo pattuito di fr. 2'300'000.– non corrispondeva al
valore delle apparecchiature diagnostiche. L'acquisto del Centro diagnostico
era fondamentale per sviluppare l'attività della C__________ e il fatto che la
venditrice fosse la F__________, società notoriamente del dr. CV 1, non poteva,
al momento della conclusione del contratto (16 marzo 1992, doc. 37 di
petizione), generare qualsiasi sospetto poiché solo in seguito si manifestarono
le attività poco cristalline di quest'ultimo, sfociate nella condanna penale
dell'8 luglio 1999. Ma per quanto concerne il preteso esagerato prezzo,
l'attrice è malvenuta a lamentarsene perché proprio lei e meglio la sua dante
causa nella cessione dei diritti G__________, nei contratti di leasing (Maxiservice–Vertrag)
allegati al contratto di cessione (cfr. allegato 2, doc. 37 e doc. 9 a 12 di parte attrice), indicava il
valore dell'investimento in complessivi fr. 2'225'390.–, certificando così la
congruità del prezzo pattuito. Da tutta l'operazione, poi, l'attrice che aveva
garantito l'istituto di credito che aveva precedentemente finanziato l'acquisto
della F__________ AG e che ne era a conoscenza (cfr. verbale PP 16.9.1998 di CV
2 a pag. 5) ha tratto beneficio acquisendo al posto della F__________ AG, poi
fallita, un nuovo debitore delle rate leasing.
6.2. Per tutti i
motivi di cui ai considerandi che precedono ai convenuti CV 6, CV 2, CV 3, CV 4
e CV 5 non possono essere addebitati comportamenti in violazione dei loro doveri
di amministratori della fallita C__________.
7. Con
le conclusioni, l'attrice indica che il convenuto CV 7 ha fatto parte del
consiglio d'amministrazione sino al 27 gennaio 1992, quando invece vi è rimasto
sino alla dichiarazione di fallimento, e gli addebita le stesse violazioni dei
doveri contestate al convenuto CV 6. Si deve così ritenere che si limiti a
criticare il fatto, per questo convenuto, di non aver dato avviso al giudice ai
sensi dell'art. 725 CO nel primo anno di attività della C__________. Altre e
diverse violazioni non gli sono, con le conclusioni, addebitate e nemmeno è
precisata una sua responsabilità, a qualsivoglia titolo, per il periodo
successivo al 27 gennaio 1992. Le due scarne righe di cui a pag. 16 delle
conclusioni non permettono altre indagini dal momento che si deve ritenere,
proprio per l'impostazione data dall'attrice al proposito, che abbia rinunciato
ad altre critiche nei confronti di questo convenuto mancando esplicitamente
altre argomentazioni e motivazioni (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI ad art. 280 m. 7 e CPC–TI
App. ad art. 280 m. 9). Valgono
quindi le stesse considerazioni di cui al consid. 6.1. per scagionare anche il
convenuto CV 7 da qualsiasi responsabilità ai sensi dell'art. 754 CO.
8. CV
1 è stato amministratore della C__________ dalla fondazione sino alla dichiarazione
di fallimento. Con sentenza 8 luglio 1999 del Presidente della Corte delle
Assisi correzionali di Lugano è stato condannato a 18 mesi di detenzione,
sospesi condizionalmente, per reati riguardanti l'amministrazione della C__________,
in particolare per ripetuta falsità in documenti per aver attestato e fatto
attestare da terzi, in documenti e nel bilancio per l'esercizio 1992, la
donazione alla clinica di due apparecchi medici, non di sua proprietà, per un
valore di fr. 2'399'300.– e per bancarotta semplice, agendo in modo da
occultare nel tempo lo stato di decozione della C__________ nel periodo tra
fine 1992 e l'estate 1994 (cfr. doc. 87 e 88 prodotti dalla convenuta n. 11). CV
1 ha riconosciuto questi addebiti penali aderendo alle conclusioni dell'accusa
(cfr. doc. 88 prodotto dalla convenuta CO 1, pag. 5). Non può esservi dubbio
alcuno che, agendo in questo modo e commettendo questi reati, CV 1 abbia
violato i suoi doveri di amministratore, in particolare non salvaguardando gli
interessi della società (art. 717 CO) e non provvedendo nel dare
tempestivamente avviso al giudice dell'insolvenza della società (art. 725 CO).
Anzi, proprio per "risanare" la situazione e rendere il bilancio 1992
libero da indebitamenti eccessivi, così da evitare l'avviso al giudice,
l'amministratore CV 1 inventa la donazione milionaria che permette alla società
di avvalersi di un'operazione di risanamento che assieme all'aumento di
capitale a fr. 1'100'000.–, avvenuto nel corso del 1993, fa affermare all'organo
di revisione, CO 1, che lo stato d'insolvenza risultante dal bilancio chiuso al
31 dicembre 1992 è stato superato (rapporto di revisione 24 dicembre 1993, doc.
71 di petizione). Del resto la dottrina e la
giurisprudenza sono in effetti concordi nel ritenere che, indipendentemente da
una loro eventuale responsabilità ex art. 754 e segg. CO, gli amministratori di
una società anonima possono essere resi personalmente responsabili nei
confronti di un creditore danneggiato anche in virtù delle norme che regolano
l’atto l’illecito, sempre che, evidentemente, le premesse per l’applicazione
dell’art. 41 CO siano adempiute (Gross,
Analyse der haftpflichtrechtlichen Situation des Verwaltungsrates, Zurigo 1990,
p. 276 con rif.; Forstmoser, Die aktienrechtliche
Verantwortlichkeit, 2a ed., Zurigo 1987, N. 261, 595 e segg., 616 e
619; cfr. pure II CCA 6 febbraio 1998 in re C./S. e II CCA 12.2000.78 del 15 novembre 2000) ed i reati
penali rappresentano indiscutibilmente atto illecito (Brehm, Berner Kommentar, 1998, N. 37 ad art. 41 CO). Il
convenuto CV 1 ha violato colpevolmente i suoi doveri di amministratore (anche
con intenzionalità) e ha causato un danno alla società, in particolare il
costante aumento del passivo, per le quote leasing, impagate all'attrice da
metà 1993, delle apparecchiature mediche di radiologia e risonanza magnetica, e
alla stessa attrice. Tra le sue colpe e il danno esiste un evidente nesso di
causalità poiché, avesse fatto depositare il bilancio, nell'ipotesi a lui più
favorevole, almeno già il 20 aprile 1993 data della seduta del Consiglio di
amministrazione durante la quale comunica la sua intenzione di donare gli apparecchi
per il risanamento della situazione contabile 1992 (doc. 38 dei convenuti CV 6
e llcc), mentre il momento della compilazione della lettera di conferma della
donazione (doc. 69 di petizione) è solo un documento a fini contabili e
fiscali, il danno specifico non si sarebbe prodotto.
9. Ai
convenuti CV 8, CV 9 e CV 10 deve essere sicuramente rimproverato di non aver
preso la drastica decisione, che si imponeva ai sensi dell'art. 725 CO, almeno
nei primi mesi del 1994. Infatti, se la situazione per il 1992 veniva
apparentemente sanata (doc. 71 di petizione), nel corso del 1993 i bilanci
mensili intermedi (doc. 59 a 64
di petizione) indicavano un sempre crescente indebitamento tanto che, durante
la seduta del Consiglio d'amministrazione del 3 febbraio 1994 (doc. 73 di
petizione), venivano commentati i risultati contabili provvisori dell'esercizio
1993 che indicavano una perdita netta di circa fr. 800'000.–, si prendeva atto
che i cronici problemi di liquidità non avevano permesso di far fronte agli
oneri di locazione e al rimborso del credito ottenuto dalla D__________ per il
Centro diagnostico e i presenti, tra cui CV 9, CV 8 e CV 10, "non
nascondono la loro preoccupazione per lo scoperto" mentre CV 1 dichiarava
che era giunto il momento "di agire con sollecitudine per trovare i
finanziamenti che ci permettano di eliminare questo stato di scarsa liquidità".
A questo punto, a fronte dei continui interventi di risanamento (aumenti di
capitale, rinuncia a crediti e donazioni) già eseguiti per poter rimanere a
galla e alla prospettiva di doverne continuamente intraprendere, la situazione
andava affrontata in modo radicale come, del resto, affermava CV 7 nella seduta
del Consiglio d'amministrazione dell'11 aprile 1994 (doc. 74 di petizione;
"...ritiene che la situazione attuale vada valutata in modo molto serio, a
sapere se tutti gli anni, continuamente, si dovrà essere confrontati con
situazioni di aumento di capitale per coprire insolvenze...") e non con
misure di risanamento immediato e di sviluppo futuro, come veniva ancora
proposto (doc. 75 di petizione, verbale della seduta del CdA del 21 aprile 1994)
e ancora il 26 maggio 1994 (doc. 77 di petizione). Ne segue che al più tardi in
aprile 1994, sgomberate le illusioni, il consiglio d'amministrazione e meglio i
suoi membri CV 9, CV 8 e CV 10 avrebbero dovuto imperativamente e senza più
indugiare dare l'avviso al giudice. Avendolo fatto solo nel dicembre 1994 hanno
violato i loro doveri di amministratori disattendendo gli obblighi dell'art.
725 CO. Il fatto di aver scoperto nel luglio 1994 le malefatte di CV 1 non
giustifica il loro colpevole comportamento per non aver tratto le debite e
uniche conclusioni che si imponevano per una società che, sin dalla sua
costituzione, aveva avuto bisogno di aumenti di capitali e di altre misure di
risanamento per poter continuare l'attività, che si indebitava sempre più e che
necessitava ancora e in continuazione di interventi di sostegno finanziario.
9.1. La loro
responsabilità non può essere situata a un momento precedente per il fatto,
loro addebitato, di aver differito la prima chiusura contabile al 31 dicembre
1992. Il differimento della chiusura contabile era materialmente possibile e lo
statuto è stato modificato di conseguenza (doc. 29 convenuti CV 6 e llcc, atto
notarile 23 giugno 1992 punto 4). Nessun nesso di causalità con il danno patito
dall'attrice può essere individuato, del resto, con questa iniziativa che non
procrastinava la conoscenza della situazione economica della società, nota per
le risultanze dei bilanci intermedi provvisori mensili, che è stata oggetto di
risanamento oggettivamente sostenibile, come indicato al consid. 6.
9.2. La situazione
è invece diversa per quanto riguarda la donazione, da parte di CV 1, dei due
apparecchi S__________ e P__________ che ha permesso di sanare la situazione di
indebitamento alla fine 1992. I due apparecchi vennero installati a fine
1992/inizio 1993 senza che al direttor B__________ venissero mai sottoposti i
contratti e senza che alla C__________ fosse mai chiesto il pagamento di rate
leasing (teste B__________) e CV 1, ai fini del risanamento, decise di donarli
alla C__________ pur sapendo che non erano di sua proprietà come, poi, apparve
dall'inchiesta penale. Per formalizzare a bilancio questa misura di risanamento
CV 1 presentò due fatture riguardanti gli apparecchi indirizzate alla G__________
Ltd di D__________ con apposto il timbro "pagato" (doc. 44 dei
convenuti CV 6 e llcc) che però non furono sufficienti per l'organo di
revisione per determinare la proprietà degli oggetti (IF CV 9, risposta 11;
doc. 48 dei convenuti CV 6 e llcc, lettera 28 giugno 1993 dell'organo di
revisione all'avv. CV 9 a pag. 3). CV 9, allora, prese contatto con CV 1 il
quale "si mise a disposizione per far sì che l'operazione avesse luogo con
una delle società a lui vicine. Venne scartata l'ipotesi della F__________ AG e
il dr. CV 1 mi comunicò che la F__________ era disposta a fare la
donazione" (IF CV 9, risposta 11). Da qui la confezione della lettera del
29 ottobre 1993 (doc. 69) "da me allestita su indicazioni del dr. CV 1 nel
mio ufficio di L__________ " e sulla base di indicazioni specifiche quo alle
caratteristiche tecniche e al valore delle apparecchiature come a indicazioni
dalla G__________ rilasciate direttamente a CV 1, al quale CV 9 le aveva
richieste (IF CV 9, risposta 11; doc. 69 di petizione e doc. 41 dei convenuti CV
6 e llcc). Affermare che il consigliere CV 9 abbia agito con colpevole leggerezza
è scontato. Di fronte a un possibile risanamento della C__________, che sapeva
indebitata e insolvente, ha accettato acriticamente tutto quanto CV 1 gli ha
propinato senza porsi alcun interrogativo che qualsiasi persona si sarebbe
posta: come mai apparecchiature del valore di oltre due milioni di franchi
acquistate e pagate da una G__________ Ltd di D__________ sono divenute di proprietà
CV 1, rispettivamente di una Fondazione con il suo nome, senza che esista alcun
documento che lo certifichi e dovendo anche, ragionevolmente, ipotizzare che G__________
Ltd era una semplice finanziatrice alla quale andavano pagati dei rimborsi; per
le altre preesistenti apparecchiature la situazione era infatti questa come ai
contratti Maxiservice doc. 9 a 12 di petizione; come mai una Fondazione, notoriamente sottoposta a
sorveglianza ufficiale, può privarsi di valori così ingenti; come mai la
donatrice poteva essere ricercata tra varie società di CV 1 tra cui la F__________
AG per poi rivolgersi alla Fondazione quando il proprietario di un bene non può
essere scelto a discrezione. Alcune di queste perplessità avrebbero dovuto
normalmente attirare l'attenzione di un giurista di professione come l'avv. CV
9. La sua responsabilità è quella di non aver approfondito, come doveva, tutta
questa questione e giungere alla scontata conclusione che questa operazione di
risanamento era inoperante e rassegnarsi, a un momento che si può indicare tra
luglio e novembre 1993, dopo la richiesta di spiegazioni dell'organo di
revisione (doc. 48 dei convenuti CV 6 e llcc) e quando CV 1 ha inventato la
donatrice, all'inutilità di qualsiasi tentativo per salvare la C__________ a
fronte, anche, della inaffidabilità di CV 1 che, a quel momento, sarebbe
risultata pacifica. Non potendo risalire alla determinazione di questo momento
appare equo far decorrere la sua responsabilità dall'inizio settembre 1993.
Agli altri due
membri del Consiglio d'amministrazione, CV 8 e CV 10, non può essere rivolto quest'addebito
di responsabilità riguardante la donazione perché non coinvolti direttamente
nell'accertare e nel documentare quella costruzione contabile e perché non
potevano far altro che prendere atto di quanto controllato ed eseguito da CV 9.
10. L'attrice
addebita all'organo di revisione CO 1 di aver aderito allo spostamento della
chiusura del primo esercizio contabile alla fine del 1992, di non aver
avvertito il giudice dell'indebitamento della società, siccome a conoscenza dei
bilanci intermedi, già nel 1992, di non aver messo in discussione l'acquisto
del Centro diagnostico, di non aver sollevato riserve al proposito della donazione
degli apparecchi S__________ e P e di non aver reso attento il Consiglio
d'amministrazione, nel rapporto di revisione dell'attività sino a fine 1992
consegnato il 24 dicembre 1993, sugli obblighi dell'art. 725 CO.
Per
quanto riguarda la situazione di indebitamento iniziale protrattasi nel 1992
già si è detto delle possibilità di risanamento, poi concretizzatesi (cfr. consid.
6), che escludono responsabilità in capo agli organi. Altrettanto vale per
l'operazione d'acquisto del Centro diagnostico (cfr. consid. 6.1). L’organo di
revisione ha, inizialmente, affrontato in modo corretto e prudente la problematica
riguardante la donazione chiedendo informazioni più precise al riguardo della proprietà di questi beni
(doc. 48 dei convenuti CV 6 e llcc, lettera 28 giugno 1993 dell'organo di revisione
all'avv. CV 9 a pag. 3) ma, in seguito, dopo aver ottenuto dall'avv. CV 9 la
lettera del 29 ottobre 1993 (doc. 69) proveniente (sic) dalla F__________ Foundation
avrebbe dovuto, in considerazione delle perplessità che le dovevano sorgere per
gli stessi motivi già contestati all'avv. CV 9 (consid. 9.2), chiedere più concreta
e probante documentazione e non accettare il ricavo straordinario della
donazione per diminuire la perdita di bilancio come invece ha fatto nel
rapporto di revisione 24 dicembre 1993 (doc. 71 di petizione). Il revisore deve
assicurarsi dell'esistenza degli attivi (DTF 116 II 533 consid. 5b) e, nel caso
concreto, non ha messo in atto tutto quanto gli incombeva ragionevolmente per
accertarsi della validità dell'operazione. In ogni caso il bilancio al 31
dicembre 1992, oggetto di quella revisione, presentava pur sempre, anche con la
donazione, una perdita superiore alla metà del capitale sociale e, giustamente,
ha richiamato l'attenzione dell'amministrazione sui disposti dell'art. 725 cpv.
1 CO e ha preso atto, in occasione della riunione del Consiglio d'amministrazione
dell'11 gennaio 1994 (doc. 72 di petizione), dell'intenzione di proporre un
aumento del capitale azionario di un milione di franchi. Avrebbe dovuto allora
chiedere formalmente che tale aumento di capitale venisse realizzato entro un
paio di mesi e, se tale risanamento non fosse avvenuto entro quel periodo, avrebbe
dovuto avvertire il giudice se l'amministrazione non si fosse finalmente decisa
a procedervi di sua iniziativa (sentenza inedita del Tribunale federale del 16
novembre 1999 inc.4C.117/1999).
La CO 1 ha quindi violato, con questo suo comportamento, i disposti degli art.
728 e 729b cpv. 2 CO e risponde del danno subito dall'attrice almeno, tenuto
conto di tutte le circostanze, dall'inizio di febbraio 1994.
11. La
fondatezza materiale della pretesa del creditore cessionario ammesso definitivamente
nella graduatoria non può essere esaminata dal tribunale nel quadro dell'azione
di responsabilità (DTF 132 III 342 consid. 2), ma evidentemente deve sempre esistere
un nesso di causalità tra le violazioni degli organi e l'insorgere del danno.
Nel caso concreto è già stato esaminato come tale nesso esista con gli importi impagati
del leasing delle apparecchiature mediche (fr. 2'182'094.–, insinuazione di
credito 30 marzo 1995, doc. 87 di petizione), danno riflesso del creditore
della società, mentre non può sussistere con le spese di smontaggio degli
apparecchi e con il loro valore matematico finanziario che si sarebbero
generati anche se l'avviso al giudice fosse stato dato nei tempi corretti,
senza responsabilità per gli organi. Questo importo totale di danno è però da
ascrivere al convenuto CV 1 mentre per il responsabile CV 9 il danno di cui
deve rispondere è quello rappresentato dagli importi di leasing da settembre
1993, ossia fr. 2'104'519.– (deducendo dal totale complessivo gli importi
insoluti per i mesi da giugno ad agosto 1993: fr. 77'575.– così come indicati
nell'estratto conto doc. 11 prodotto dall'organo di revisione). I convenuti CV
8 e CV 10 rispondono, invece, solo del danno riconducibile agli importi leasing
impagati dal maggio 1994, ossia fr. 1'346'641.– (deducendo dal totale
complessivo gli importi insoluti per i mesi da giugno 1993 ad aprile 1994:
fr. 835'453.– così come indicati nell'estratto conto doc. 11 prodotto
dall'organo di revisione). La convenutaCO 1 risponde invece delle rate leasing impagate
da febbraio 1994, ossia fr. 1'734'369.– (aggiungendo all'importo di danno
attribuibile ai convenuti CV 8 e CV 10 le rate da febbraio ad aprile 1994,
fr.
387'728.– così come indicati nell'estratto conto doc. 11 prodotto dall'organo
di revisione). Gli interessi di mora decorrono dal momento del rilascio
dell'attestato carenza beni, ossia dal 18 settembre 1997. Questi importi sono
dovuti, in virtù del principio della solidarietà differenziata dell'art. 759
cpv. 1 CO, in solido da ogni convenuto responsabile sino al limite dell'importo
a suo carico.
Fatti
I
convenuti CV 9, CV 8, CV 10 e CO 1 chiedono di determinare l'ammontare del risarcimento
fra i singoli convenuti in relazione alla loro colpa e responsabilità personale
giusta l'art. 759 CO. Se con ciò non si riferiscono al regresso tra di loro,
ogni singola condanna di pagamento è qui riferita, come indicato, alle singole
colpe; se invece tale richiesta è intesa quale determinazione del regresso tra
di loro e l'altro responsabile CV 1, come indicato dall'art. 759 cpv. 3 CO, non
può essere questa la sede per una tale pronuncia. Infatti, nel processo del
danneggiato contro più responsabili solidali del danno un convenuto non può
prendere conclusioni contro gli altri per far valere il proprio diritto di regresso
(Cocchi/Trezzini, CPC–TI ad art. 42 m. 14).
12. La
responsabilità dei convenuti, compreso CV 1 per il quale entra in gioco anche
l'atteggiamento illecito di tipo penale oltre alle manchevolezze proprie
dell'amministratore, si fonda principalmente sul fatto di non aver
tempestivamente avvertito il giudice al momento in cui l'indebitamento della
società era eccessivo o lo doveva apparire loro e di conseguenza non può
l'attrice essere tenuta, in qualche modo, corresponsabile dell'accaduto.
13. La
parte attrice soccombe, rispetto alle sue domande, per i 3/5 e di conseguenza
sopporta, in questa misura, tasse e spese di giudizio mentre i rimanenti 2/5
sono a carico dei convenuti, ritenuti responsabili, CV 1, CV 9, CV 8, CV 10 e CO
1, la cui eventuale ripartizione interna va stabilita nel processo di regresso.
Si giustifica poi di compensare tra queste parti le indennità ripetibili. Per
quanto riguarda le ripetibili dovute dall'attrice agli altri convenuti, qui
liberati da ogni responsabilità, si applicano i principi di cui alle DTF 122
III 324 e 125 III 138 nel senso che l'attrice dovrà un'indennità come se fosse
stata confrontata a un solo convenuto dal momento che tutti i convenuti
vincenti avrebbero potuto presentare una difesa comune e incaricare un solo
patrocinatore poiché le loro argomentazioni non erano divergenti e non sussisteva,
fra di loro, un conflitto di interessi. Tale indennità ripetibile è valutata in
fr. 175'000.– che corrisponde, tenuto conto di un onorario di fr. 300/h, a 3
mesi e mezzo di lavoro, che è senz'altro concepibile e giustificabile per un
patrocinio in una causa, durata più di 8 anni, non semplice e nella quale ci si
è dovuti confrontare con una mole importante di documentazione. Nella ripartizione
tra i vari convenuti si è tenuto conto dell'impegno profuso nei singoli
patrocini e del fatto che alcuni erano rappresentati dallo stesso avvocato con
lo sviluppo delle stesse argomentazioni.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 717, 725, 728, 728d, 754, 755, 759 e 760 CO
e,
per le spese, la vigente LTG
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta nei confronti dei convenuti CV 6, CV 2, CV 3,
CV 4, CV 5 e CV 7.
Considerandi
2.
La
petizione è parzialmente accolta nei confronti degli altri convenuti e di conseguenza:
2.1
CV
1, Z__________ è condannato a pagare a AT 1, Z__________ l'importo di fr.
2'182'094.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997;
2.2
CV
9, L__________ è condannato a pagare a AT 1, Z__________ l'importo di fr.
2'104'519.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997;
2.3
CV
8, D__________ è condannato a pagare a AT 1, Z__________ l'importo di fr.
1'346'641.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997;
2.4
CV
10, P__________ è condannato a pagare a AT 1, Z__________
l'importo di fr. 1'346'641.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997;
2.5
CO
1, L__________ è condannata a pagare a AT 1, Z__________ l'importo di fr.
1'734'369.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997.
3.
Le
condanne al pagamento di cui al dispositivo 2 avvengono in solido tra gli
obbligati, limitatamente per ognuno di essi all'importo cui sono stati
condannati.
4.
Le spese della procedura consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 70'000.–
b)
spese fr. 2'500.–
Totale fr.
72'500.–
già
anticipate dalla parte attrice, rimangono a suo carico per 3/5 e per i
rimanenti 2/5 sono a carico in solido dei convenuti CV 1, CV 9, CV 8, CV 10 e CO
1, ripetibili compensate.
4.1
AT
1.
rifonderà inoltre, per ripetibili,
fr. 28'500.– al
convenuto CV 6, fr. 28'500.– al convenuto CV 7, fr. 54'000.– al convenuto CV 2,
fr. 28'500.– al convenuto CV 4, fr. 28'500.– al convenuto CV 5 e fr. 7'000.–
alla convenuta CV 3.
5.
Intimazione:
–;
–;
–;
–;
–;
–;
–.
Comunicazione all’Ufficio fallimenti di Lugano.
terzi implicati
1.
TE 1
2.
PI 1
3.
TE 2
4.
TE 3
5.
TE 4
6.
TE 5
7.
TE 6
8.
TE 7
9.
TE 8
10.
TE 9
11.
TE 10
12.
TE 11
13.
TE 12
14.
TE 13
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La
presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.—è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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