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Decisione

10.2001.17

Accertamento nullità di atto di costituzione di pegno, responsabilità della banca per atti di organo di Anstalt in conflitto di interessi e per mancata diligenza in presenza di situazioni anomale

10 aprile 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

10.2001.17

Data decisione, Autorità:

10.04.2008, IICCA

Ricorso:

TF,4A_228/08, 27.03.2009

Titolo:

Accertamento nullità di atto di costituzione di pegno, responsabilità della banca per atti di organo di Anstalt in conflitto di interessi e per mancata diligenza in presenza di situazioni anomale

RESPONSABILITÀ

art. 398 CO

Incarto n.

10.2001.17

Lugano

10 aprile

2008/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Cocchi (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa

direttamente in appello, con petizione 9 maggio 2001 da

AT 1

rappr. dall’ RA

1

contro

CV 1

rappr. dagli RA

Considerandi

2.

e __________,

con la quale l'attrice chiede l'accertamento della

nullità di un atto di costituzione di pegno a favore della convenuta e il

conseguente storno di tutte le operazioni di addebito eseguite sul suo conto

bancario a dipendenza di tale atto di pegno, nonché la condanna della convenuta

al pagamento dell'importo di fr. 255'393.10 oltre interessi al 5% a varie

scadenze oltre alla sua condanna, così come alle conclusioni 19 ottobre 2006,

alla liberazione della cauzione processuale prestata ed al pagamento

dell'importo pari al 5% sulla somma di garanzia di fr. 150'000.- dal 25

settembre 2001; mentre la parte convenuta chiede l'integrale reiezione delle

domande di controparte.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto e in diritto:

1.

L'attrice

AT 1 è una fondazione del diritto del Liechtenstein, costituita nel 1987, le

cui beneficiarie economiche sono tre sorelle residenti in I__________. La

fondazione era titolare di un patrimonio di oltre 3 milioni di franchi, prima

depositato presso istituti bancari di G__________, fatto poi confluire, nel

giugno 1992, su un conto presso la convenuta CV 1 SA (precedentemente Banca __________

SA), dopo che entrò a far parte del suo consiglio di fondazione, con firma

individuale, il prof. I__________. Quest'ultimo, nei giorni immediatamente

successivi all'apertura del conto, ha costituito in pegno gli averi della

fondazione a garanzia dei crediti attuali e futuri della banca nei confronti

della società B__________ Ltd., della quale egli era beneficiario economico e

organo. Il debito di B__________ Ltd, garantito dagli averi dell'attrice e da

un terzo, si è evoluto negli anni raggiungendo, agli inizi del 1998, gli

importi di fr. 2'197'737.- e USD 1'048'475.- . Inoltre I__________, nel periodo

tra dicembre 1995 e novembre 1997, ha prelevato, a svariate riprese in contanti o tramite assegni, dal

conto dell'attrice importi per complessivi fr. 177'993.- e USD 45'000.- che ha

utilizzato a suo favore.

2.

Agli

inizi del 1998 le beneficiarie economiche, avvertite da loro parenti a loro

volta beneficiari di altre fondazioni gestite da I__________ e che avevano

riscontrato delle irregolarità, hanno scoperto l'esistenza della messa a pegno

degli averi della fondazione, a garanzia dei debiti di B__________ Ltd e,

successivamente, gli illeciti prelevamenti. A seguito di queste malversazioni è

stato avviato, nei confronti di I__________, un procedimento penale che non è

ancora sfociato in un processo per la salute precaria e l'età avanzata

dell'accusato.

3.

Con

la petizione che ci occupa AT 1 addebita alla banca convenuta gravi negligenze

nell'operazione di messa a pegno dei suoi beni non avendo individuato il

conflitto d'interessi, che doveva e poteva facilmente riconoscere, tra la

fondazione ed il suo organo I__________ e chiede, di conseguenza che l'atto di

costituzione del pegno sia invalidato. Inoltre chiede, a valere quale

risarcimento del danno, il pagamento del controvalore dei prelevamenti operati

illecitamente da I__________ poiché la banca avrebbe dovuto, rispettando i suoi

doveri di diligenza nell'informazione e nell'avvertimento del cliente, validi

anche nei confronti del beneficiario economico, informarlo dell'attività di I__________

e quindi evitare che il suo conto venisse malversato. CV 1 SA si oppone alle

richieste di petizione ritenendo di essere stata in perfetta buona fede, al

momento della messa a pegno dei beni della fondazione, non potendo ravvisare

alcun conflitto d'interessi tra la stessa e I__________ poiché operazioni

simili erano già avvenute, lecitamente, sempre ad opera di I__________, con

altre fondazioni che facevano capo a parenti delle beneficiarie dell'attrice.

Altrettanto per i prelevamenti di danaro dal conto. Rileva ancora che il

prolungato silenzio e la totale mancanza di verifiche degli altri membri del consiglio

di fondazione e delle beneficiarie economiche non poteva che legittimare la

convinzione che tutto fosse regolare, ritenuto poi che la banca non ha

l'obbligo di vigilare sui rapporti tra il cliente ed il suo rappresentante e

nemmeno preoccuparsi dell'avente diritto economico. In via subordinata, osserva

che il comportamento della stessa controparte, gravemente negligente, dovrebbe

portare ad una massiccia riduzione della sua pretesa.

4.

La

messa a pegno dei beni dell'attrice a favore di B__________ Ltd a opera di I__________,

nella sua duplice veste di presidente del consiglio di fondazione dell'attrice

e di amministratore e proprietario di B__________ Ltd, non configura un caso di

doppia rappresentanza poiché il contratto di messa in pegno è un negozio

giuridico innominato di carattere bilaterale (Foëx, Le contrat de

gage mobilier, N. 348), che coinvolge da una parte il proprietario del pegno e

dall'altra il creditore, non per contro il debitore principale (Foëx, op.

cit., N. 64, 356, 393; Steinauer, Les droits réels, Vol. III, n. 3094). Tuttavia le stesse regole

che portano all'invalidità dell'atto giuridico per doppia rappresentanza si

applicano, con la stessa conseguenza, quando, nonostante il conflitto

d'interessi che lo oppone alla persona giuridica, un organo della stessa

conclude, a nome di quest'ultima, un contratto con un terzo se il terzo poteva

o avrebbe dovuto conoscere questo conflitto prestando l'attenzione necessaria

e, quindi, non risultando in buona fede (DTF 126 III 361 consid. 3). È pacifico

che i poteri di rappresentanza per la persona giuridica escludono operazioni

che rivelano un comportamento dell'organo rappresentante contrario ai suoi

doveri e agli interessi della società ed è altrettanto pacifico che la

contestata messa a pegno, attività non ricompresa negli statuti della

fondazione e a favore poi dello stesso organo in palese conflitto d'interesse,

rappresenti una tale operazione (cfr sentenza del Tribunale federale del 29

agosto 1996 4C.15/1996, doc. TT in una fattispecie simile).

4.1

Va quindi esaminato se la banca convenuta, creditrice di B__________

Ltd e garantita dai beni di AT 1, conosceva o avrebbe dovuto riconoscere,

prestando la dovuta attenzione, questo conflitto. La risposta è affermativa. A__________,

direttore della banca convenuta, sapeva che la messa a pegno andava in

definitiva a favore di I__________ perché B__________ Ltd era una società a lui

riconducibile (cfr. testimonianza __________ 16.10.1998 avanti al PP, pag. 5 e

3, doc. Z) ma si è accontentato della semplice dichiarazione di I__________ nel

senso che aveva ottenuto dall'avente diritto della fondazione in questione la

possibilità di mettere a pegno gli averi della stessa a favore di B__________

(cfr. testimonianza__________ 16.10.1998 avanti al PP, pag. 3, doc. Z). Non

serve a comprovare la buona fede della banca il fatto che B__________ Ltd era

utilizzata da anni per l'emissione di garanzie a carico delle altre fondazioni,

facenti capo a parenti delle beneficiarie economiche dell'attrice, e nell'interesse

di società italiane di questi parenti. Infatti quelle operazioni di credito

erano direttamente condotte dalla banca per anticipazioni a titolo di anticipi

azionisti (cfr. teste J__________) mentre, nel caso concreto, era pacifico,

anche per __________, così come appare dalle sue testimonianze (cfr. audizione

testimoniale del 16.10.1998 avanti al PP, doc. Z), e per l'espressa

dichiarazione del teste __________, che la messa a pegno, qui in discussione,

riguardava impegni personali di I__________. Per tutte queste circostanze e in

una situazione in cui era individuabile una posizione finanziaria precaria di I__________

la banca avrebbe dovuto prestare una maggiore ed accresciuta attenzione e non

accontentarsi dell'affermazione di questi riferita all'ottenuto accordo delle

beneficiarie economiche, ma procedere a verifiche supplementari. Il sospetto

che I__________ approfittasse della sua posizione di organo doveva sorgere

nella banca ed era anche sorto tanto è vero che la comunicazione di I__________

sul consenso delle beneficiarie è stata ritenuta importante, decisiva e

tranquillizzante per la stipula del contratto di messa a pegno. Ma l'accordo

delle beneficiarie economiche, perché importante e decisivo anche per la banca,

avrebbe dovuto concretizzarsi in una dichiarazione, se non di persona, almeno

scritta. E questo, oltre al fatto che il tutto andava a solo vantaggio di I__________,

anche perché l'operazione di messa a pegno, oltre a non essere prevista dagli

scopi della fondazione, era in contrasto con gli intendimenti di gestione del

conto, comunicati al momento della sua apertura solo 5 giorni prima della messa

a pegno, quando venne firmato anche un mandato di gestione alla banca (doc. E)

che escludeva qualsiasi operazione all'infuori di quelle di reimpiego. Non si

può che condividere le motivazioni della decisione della Camera dei ricorsi

penali (CRP) del 23 agosto 2004, riguardante il sequestro penale del conto

della fondazione per evitare che la banca convenuta potesse escutere la

garanzia, quando afferma che in una situazione di doppio conflitto d'interessi

- quello di I__________, organo della fondazione, che agisce per suo esclusivo

tornaconto e quello della banca che veniva garantita per una sua esposizione

verso una società di I__________ - la banca non può accontentarsi di semplici

verifiche formali ma deve esigere spiegazioni complete sul motivo

dell'operazione ed ottenere l'accordo di coloro che in definitiva, e la banca

ben sapeva chi erano, venivano gravati dall'atto di disposizione.

4.2

La

banca non può nemmeno, in buona fede, pretendere che le beneficiarie economiche

abbiano ratificato l'operazione di messa a pegno per il fatto che, in occasione

di una loro visita in banca, nel gennaio 1993, sarebbe stata mostrata loro la

documentazione bancaria dalla quale la messa a pegno risultava (teste TE 1).

Ora dal rapporto di quella visita (allegato al doc. BBB) non risulta

assolutamente nulla e non si può avere alcuna certezza che le interessate

abbiano potuto vedere l'indicazione di messa a pegno rispettivamente ne abbiano

potuto comprendere la portata. Il fatto preteso dalla convenuta che nessuna

spiegazione venne chiesta al proposito non le giova perché nemmeno, da parte

sua, venne fornita nessuna spiegazione. L'obbligo di una verifica che la banca

aveva disatteso meno di un anno prima poteva almeno, infatti, essere

concretizzato, nell'ambito di un diligente rapporto di fiducia verso le

beneficiarie della fondazione, proprio in quell'occasione quando sarebbe

bastato al direttor TE 1 esplicitare il senso dell'indicazione riguardante il

pegno e farsi confermare dalle interessate il consenso a quell'operazione.

Nemmeno si può pretendere che un tacito consenso sia rappresentato dalla

mancanza di contestazione degli estratti conto di fine anno che venivano

inviati a I__________ e che questi mai ha mostrato alle beneficiarie della

fondazione, limitandosi a presentare fogli dattiloscritti che indicavano il

modo in cui i soldi erano stati investiti (deposizione M__________).

4.3

Anche

la grande fiducia che la banca aveva in I__________ per i lunghi rapporti di

collaborazione e quella che sembrava esserci, verso I__________, da parte dei

beneficiari delle fondazioni, legati da vincoli di parentela, non può

giustificare l'atteggiamento negligente della banca nell'ambito dell'operazione

di messa a pegno che era inusuale e a esclusivo vantaggio suo e di I__________.

Non si può, del resto, giustificare una propria manchevolezza come la mancata

adozione delle precauzioni che si imponevano, con l'apparenza di correttezza

generale della persona con la quale si tratta (sentenza del Tribunale federale 4C.15/1996

consid. 5c; DTF 132 III 449 consid. 4).

4.4

Ne

segue che, mancando il potere di rappresentanza di I__________ per la

fondazione, nella specifica operazione di messa a pegno dei beni di

quest'ultima, l'attrice non è vincolata da questo contratto e una eventuale

concolpa delle sue aventi diritto non può essere tenuta in conto (sentenza del

Tribunale federale 4C.15/1996 consid. 7b). La petizione, su questo punto, deve

così essere integralmente accolta.

5.

L'attrice

chiede anche la restituzione degli importi di fr. 177'993.- e USD 45'000.- che,

tra dicembre 1995 e novembre 1997, I__________, a più riprese, ha prelevato dal

suo conto tramite l'emissione di dieci assegni, un prelevamento diretto ed un

trasferimento a favore di un suo conto personale.

5.1

Questi

prelievi, diversamente dalla messa a pegno, potrebbero essere considerati quali

operazioni che gli scopi della fondazioni permettevano. TE 1 (doc. Z) riferisce

che It__________, a volte, si giustificava dicendo che il denaro prelevato era

da consegnare ai beneficiari economici e che, per altri trasferimenti,

confermava che tutte le operazioni erano note ai beneficiari. Ed ancora lo

stesso TE 1 afferma che, nel corso del 1997, a fronte dell'intensificarsi delle

operazioni di prelievo ha chiesto a I__________ se gli aventi diritto erano al

corrente, ricevendone sempre risposta affermativa. Anche qui il direttor TE 1

si è posto il problema dell'esistenza del consenso dei beneficiari economici e

a giusta ragione se sol si pensi alle frenetiche operazioni di prelievo, alcune

poi con trasferimento diretto al conto M__________ di pertinenza di I__________

presso la stessa banca convenuta, messe in atto da I__________ sui conti di

tutte le fondazioni, di cui era organo, e che facevano capo a gruppi famigliari

o a persone tra loro imparentate (AT 1, S__________ Foundation e L__________

Foundation, tutte attrici contro la banca in questa ed in altre, congiunte per

istruttoria, procedure giudiziarie). L'analisi peritale in sede penale di cui

ai doc. Q, R e S ne è un’impressionante conferma. La banca non poteva non

accorgersi che le fondazioni, compresa la qui attrice, erano diventate le

garanti e le dispensatrici di liquidità per gli impegni personali di I__________

e infatti ne ha avuto contezza tanto da chiedere se i beneficiari economici

consentivano, ma non disponendo ulteriori accertamenti, che si imponevano,

come, ad esempio, l'ottenimento di un'autorizzazione scritta o l'informazione

diretta agli aventi diritto che conosceva perfettamente. La situazione venutasi

a creare era assolutamente anomala con addebiti, agli stessi conti e nello

stesso giorno, di decine di migliaia di franchi suddivisi in più prelievi

singoli (ad esempio il 31.7.1996 per la L__________, il 30.6.1996 per la N__________,

il 31.12.1996, il 31.7.1997 e il 31.12.1997 per la S__________, come al doc.

Q). Per la quantità e l'intensità delle operazioni che la banca sapeva essere

destinate, nella maggior parte, a beneficio di I__________ si era in presenza

di una situazione del tutto eccezionale, foriera di dubbi e sospetti

qualificati che non potevano più esimere la banca da un obbligo di verifica

presso i beneficiari dei conti.

5.2

TE 1

indica che, solo nel corso del 1997, a seguito dell'intensificarsi dei prelevamenti, ha chiesto a I__________

se aveva l'accordo degli aventi diritto. Ma una tale attenzione doveva, con un

approccio di diligenza esigibile dalla banca, risvegliarsi già alla metà del

1996.

quando i prelevamenti dai conti di tutte le fondazioni iniziavano a

divenire ricorrenti. Ma - nell'ambito di una valutazione complessiva e tenuto

anche conto che la mancanza di controllo dei beneficiari economici, la cui

totale fiducia in I__________ non li esime dal sopportare qualche conseguenza

per quello che è successo come la stessa fiducia non libera la banca dalle sue

gravi responsabilità, ha contribuito a far sì che il danno si sia ampliato - si

giustifica di accogliere la petizione limitatamente ai prelievi avvenuti dopo

l'inizio di gennaio 1997, ossia per fr. 102'993.- oltre interessi di mora dalle

date dei singoli addebiti.

6.

Con

le conclusioni l'attrice chiede anche la liberazione della cauzione processuale

(fideiussione solidale della Banca C__________) prestata ai sensi dell'art. 153

cpv. 1 litt. b) CPC e la condanna della convenuta al pagamento del danno

causatole dal versamento della cauzione che individua nel 5% dell'importo della

stessa a far tempo dalla data della fideiussione. La cauzione garantisce alla

convenuta il versamento delle ripetibili che le fossero eventualmente

riconosciute con il giudizio di merito. Ciò non avviene con la presente

sentenza che la vede soccombente. Ma, però, prima di poter liberare la garanzia

ed, eventualmente, riconoscere un risarcimento del danno causato all'attrice,

occorre che la sentenza di merito cresca in giudicato altrimenti, qualora la

decisione venisse rovesciata, le ripetibili non sarebbero più garantite.

7.

Il

valore di causa è di circa fr. 3'405'000.- (vedi domande di petizione) e

l'attrice ottiene ragione salvo che per un importo, riguardante i prelievi

illeciti del petitum 3, di fr. 153'000.-, il che rappresenta una soccombenza di

1/22. In tale misura vanno ripartite le tasse e le spese di giudizio e le

ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 3 CC, 83 CC, 718 CO

e, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC

dichiara e pronuncia

1.

La petizione 9 maggio 2001 è parzialmente accolta e di conseguenza:

1.1

È

accertato che l'atto di costituzione di pegno 30 giugno 1992 a favore della Banca __________ SA,

ora CV 1 SA, Lugano, di tutti gli averi della AT 1, Vaduz, ammontanti allora a

fr. 3'149'095.50 a garanzia dei

crediti concessi dalla banca a B__________. Ltd, Triesenberg, non è valido e

non vincola AT 1, Vaduz.

1.2

CV 1

SA, Lugano, è condannata a stornare tutte le operazioni di addebito effettuate

dal conto no. 1.082.524 e relativi intestati alla AT 1, Vaduz, a dipendenza

dell'atto di costituzione di pegno 30 giugno 1992, qui invalidato, nonché

liberare il conto no __________ e tutti gli altri dalla garanzia del pegno.

1.3

La CV

1, L__________, è condannata a versare alla AT 1, Vaduz l'importo complessivo

di fr. 102'993.10 oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 1997 su fr. 20'000.-,

dal 20 gennaio 1997 su fr. 10'000.-, dal 30 luglio 1997 su fr. 20'001.-, dal 20

novembre 1997 su fr. 10'000.- e dal 24 novembre 1997 su fr. 42'992.-.

2.

Le spese della procedura consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 44'000.-

b) spese fr.

1'000.-

Totale fr.

45'000.-

già

anticipate dall'attrice, restano a suo carico per 1/22

mentre per 21/22 sono a carico della parte

convenuta, la quale rifonderà inoltre alla controparte fr. 143'000.- per parte

di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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