10.2001.17
Accertamento nullità di atto di costituzione di pegno, responsabilità della banca per atti di organo di Anstalt in conflitto di interessi e per mancata diligenza in presenza di situazioni anomale
10 aprile 2008Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
10.2001.17
Data decisione, Autorità:
10.04.2008, IICCA
Ricorso:
TF,4A_228/08, 27.03.2009
Titolo:
Accertamento nullità di atto di costituzione di pegno, responsabilità della banca per atti di organo di Anstalt in conflitto di interessi e per mancata diligenza in presenza di situazioni anomale
RESPONSABILITÀ
art. 398 CO
Incarto n.
10.2001.17
Lugano
10 aprile
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Cocchi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 9 maggio 2001 da
AT 1
rappr. dall’ RA
1
contro
CV 1
rappr. dagli RA
Considerandi
2.
e __________,
con la quale l'attrice chiede l'accertamento della
nullità di un atto di costituzione di pegno a favore della convenuta e il
conseguente storno di tutte le operazioni di addebito eseguite sul suo conto
bancario a dipendenza di tale atto di pegno, nonché la condanna della convenuta
al pagamento dell'importo di fr. 255'393.10 oltre interessi al 5% a varie
scadenze oltre alla sua condanna, così come alle conclusioni 19 ottobre 2006,
alla liberazione della cauzione processuale prestata ed al pagamento
dell'importo pari al 5% sulla somma di garanzia di fr. 150'000.- dal 25
settembre 2001; mentre la parte convenuta chiede l'integrale reiezione delle
domande di controparte.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto e in diritto:
1.
L'attrice
AT 1 è una fondazione del diritto del Liechtenstein, costituita nel 1987, le
cui beneficiarie economiche sono tre sorelle residenti in I__________. La
fondazione era titolare di un patrimonio di oltre 3 milioni di franchi, prima
depositato presso istituti bancari di G__________, fatto poi confluire, nel
giugno 1992, su un conto presso la convenuta CV 1 SA (precedentemente Banca __________
SA), dopo che entrò a far parte del suo consiglio di fondazione, con firma
individuale, il prof. I__________. Quest'ultimo, nei giorni immediatamente
successivi all'apertura del conto, ha costituito in pegno gli averi della
fondazione a garanzia dei crediti attuali e futuri della banca nei confronti
della società B__________ Ltd., della quale egli era beneficiario economico e
organo. Il debito di B__________ Ltd, garantito dagli averi dell'attrice e da
un terzo, si è evoluto negli anni raggiungendo, agli inizi del 1998, gli
importi di fr. 2'197'737.- e USD 1'048'475.- . Inoltre I__________, nel periodo
tra dicembre 1995 e novembre 1997, ha prelevato, a svariate riprese in contanti o tramite assegni, dal
conto dell'attrice importi per complessivi fr. 177'993.- e USD 45'000.- che ha
utilizzato a suo favore.
2.
Agli
inizi del 1998 le beneficiarie economiche, avvertite da loro parenti a loro
volta beneficiari di altre fondazioni gestite da I__________ e che avevano
riscontrato delle irregolarità, hanno scoperto l'esistenza della messa a pegno
degli averi della fondazione, a garanzia dei debiti di B__________ Ltd e,
successivamente, gli illeciti prelevamenti. A seguito di queste malversazioni è
stato avviato, nei confronti di I__________, un procedimento penale che non è
ancora sfociato in un processo per la salute precaria e l'età avanzata
dell'accusato.
3.
Con
la petizione che ci occupa AT 1 addebita alla banca convenuta gravi negligenze
nell'operazione di messa a pegno dei suoi beni non avendo individuato il
conflitto d'interessi, che doveva e poteva facilmente riconoscere, tra la
fondazione ed il suo organo I__________ e chiede, di conseguenza che l'atto di
costituzione del pegno sia invalidato. Inoltre chiede, a valere quale
risarcimento del danno, il pagamento del controvalore dei prelevamenti operati
illecitamente da I__________ poiché la banca avrebbe dovuto, rispettando i suoi
doveri di diligenza nell'informazione e nell'avvertimento del cliente, validi
anche nei confronti del beneficiario economico, informarlo dell'attività di I__________
e quindi evitare che il suo conto venisse malversato. CV 1 SA si oppone alle
richieste di petizione ritenendo di essere stata in perfetta buona fede, al
momento della messa a pegno dei beni della fondazione, non potendo ravvisare
alcun conflitto d'interessi tra la stessa e I__________ poiché operazioni
simili erano già avvenute, lecitamente, sempre ad opera di I__________, con
altre fondazioni che facevano capo a parenti delle beneficiarie dell'attrice.
Altrettanto per i prelevamenti di danaro dal conto. Rileva ancora che il
prolungato silenzio e la totale mancanza di verifiche degli altri membri del consiglio
di fondazione e delle beneficiarie economiche non poteva che legittimare la
convinzione che tutto fosse regolare, ritenuto poi che la banca non ha
l'obbligo di vigilare sui rapporti tra il cliente ed il suo rappresentante e
nemmeno preoccuparsi dell'avente diritto economico. In via subordinata, osserva
che il comportamento della stessa controparte, gravemente negligente, dovrebbe
portare ad una massiccia riduzione della sua pretesa.
4.
La
messa a pegno dei beni dell'attrice a favore di B__________ Ltd a opera di I__________,
nella sua duplice veste di presidente del consiglio di fondazione dell'attrice
e di amministratore e proprietario di B__________ Ltd, non configura un caso di
doppia rappresentanza poiché il contratto di messa in pegno è un negozio
giuridico innominato di carattere bilaterale (Foëx, Le contrat de
gage mobilier, N. 348), che coinvolge da una parte il proprietario del pegno e
dall'altra il creditore, non per contro il debitore principale (Foëx, op.
cit., N. 64, 356, 393; Steinauer, Les droits réels, Vol. III, n. 3094). Tuttavia le stesse regole
che portano all'invalidità dell'atto giuridico per doppia rappresentanza si
applicano, con la stessa conseguenza, quando, nonostante il conflitto
d'interessi che lo oppone alla persona giuridica, un organo della stessa
conclude, a nome di quest'ultima, un contratto con un terzo se il terzo poteva
o avrebbe dovuto conoscere questo conflitto prestando l'attenzione necessaria
e, quindi, non risultando in buona fede (DTF 126 III 361 consid. 3). È pacifico
che i poteri di rappresentanza per la persona giuridica escludono operazioni
che rivelano un comportamento dell'organo rappresentante contrario ai suoi
doveri e agli interessi della società ed è altrettanto pacifico che la
contestata messa a pegno, attività non ricompresa negli statuti della
fondazione e a favore poi dello stesso organo in palese conflitto d'interesse,
rappresenti una tale operazione (cfr sentenza del Tribunale federale del 29
agosto 1996 4C.15/1996, doc. TT in una fattispecie simile).
4.1
Va quindi esaminato se la banca convenuta, creditrice di B__________
Ltd e garantita dai beni di AT 1, conosceva o avrebbe dovuto riconoscere,
prestando la dovuta attenzione, questo conflitto. La risposta è affermativa. A__________,
direttore della banca convenuta, sapeva che la messa a pegno andava in
definitiva a favore di I__________ perché B__________ Ltd era una società a lui
riconducibile (cfr. testimonianza __________ 16.10.1998 avanti al PP, pag. 5 e
3, doc. Z) ma si è accontentato della semplice dichiarazione di I__________ nel
senso che aveva ottenuto dall'avente diritto della fondazione in questione la
possibilità di mettere a pegno gli averi della stessa a favore di B__________
(cfr. testimonianza__________ 16.10.1998 avanti al PP, pag. 3, doc. Z). Non
serve a comprovare la buona fede della banca il fatto che B__________ Ltd era
utilizzata da anni per l'emissione di garanzie a carico delle altre fondazioni,
facenti capo a parenti delle beneficiarie economiche dell'attrice, e nell'interesse
di società italiane di questi parenti. Infatti quelle operazioni di credito
erano direttamente condotte dalla banca per anticipazioni a titolo di anticipi
azionisti (cfr. teste J__________) mentre, nel caso concreto, era pacifico,
anche per __________, così come appare dalle sue testimonianze (cfr. audizione
testimoniale del 16.10.1998 avanti al PP, doc. Z), e per l'espressa
dichiarazione del teste __________, che la messa a pegno, qui in discussione,
riguardava impegni personali di I__________. Per tutte queste circostanze e in
una situazione in cui era individuabile una posizione finanziaria precaria di I__________
la banca avrebbe dovuto prestare una maggiore ed accresciuta attenzione e non
accontentarsi dell'affermazione di questi riferita all'ottenuto accordo delle
beneficiarie economiche, ma procedere a verifiche supplementari. Il sospetto
che I__________ approfittasse della sua posizione di organo doveva sorgere
nella banca ed era anche sorto tanto è vero che la comunicazione di I__________
sul consenso delle beneficiarie è stata ritenuta importante, decisiva e
tranquillizzante per la stipula del contratto di messa a pegno. Ma l'accordo
delle beneficiarie economiche, perché importante e decisivo anche per la banca,
avrebbe dovuto concretizzarsi in una dichiarazione, se non di persona, almeno
scritta. E questo, oltre al fatto che il tutto andava a solo vantaggio di I__________,
anche perché l'operazione di messa a pegno, oltre a non essere prevista dagli
scopi della fondazione, era in contrasto con gli intendimenti di gestione del
conto, comunicati al momento della sua apertura solo 5 giorni prima della messa
a pegno, quando venne firmato anche un mandato di gestione alla banca (doc. E)
che escludeva qualsiasi operazione all'infuori di quelle di reimpiego. Non si
può che condividere le motivazioni della decisione della Camera dei ricorsi
penali (CRP) del 23 agosto 2004, riguardante il sequestro penale del conto
della fondazione per evitare che la banca convenuta potesse escutere la
garanzia, quando afferma che in una situazione di doppio conflitto d'interessi
- quello di I__________, organo della fondazione, che agisce per suo esclusivo
tornaconto e quello della banca che veniva garantita per una sua esposizione
verso una società di I__________ - la banca non può accontentarsi di semplici
verifiche formali ma deve esigere spiegazioni complete sul motivo
dell'operazione ed ottenere l'accordo di coloro che in definitiva, e la banca
ben sapeva chi erano, venivano gravati dall'atto di disposizione.
4.2
La
banca non può nemmeno, in buona fede, pretendere che le beneficiarie economiche
abbiano ratificato l'operazione di messa a pegno per il fatto che, in occasione
di una loro visita in banca, nel gennaio 1993, sarebbe stata mostrata loro la
documentazione bancaria dalla quale la messa a pegno risultava (teste TE 1).
Ora dal rapporto di quella visita (allegato al doc. BBB) non risulta
assolutamente nulla e non si può avere alcuna certezza che le interessate
abbiano potuto vedere l'indicazione di messa a pegno rispettivamente ne abbiano
potuto comprendere la portata. Il fatto preteso dalla convenuta che nessuna
spiegazione venne chiesta al proposito non le giova perché nemmeno, da parte
sua, venne fornita nessuna spiegazione. L'obbligo di una verifica che la banca
aveva disatteso meno di un anno prima poteva almeno, infatti, essere
concretizzato, nell'ambito di un diligente rapporto di fiducia verso le
beneficiarie della fondazione, proprio in quell'occasione quando sarebbe
bastato al direttor TE 1 esplicitare il senso dell'indicazione riguardante il
pegno e farsi confermare dalle interessate il consenso a quell'operazione.
Nemmeno si può pretendere che un tacito consenso sia rappresentato dalla
mancanza di contestazione degli estratti conto di fine anno che venivano
inviati a I__________ e che questi mai ha mostrato alle beneficiarie della
fondazione, limitandosi a presentare fogli dattiloscritti che indicavano il
modo in cui i soldi erano stati investiti (deposizione M__________).
4.3
Anche
la grande fiducia che la banca aveva in I__________ per i lunghi rapporti di
collaborazione e quella che sembrava esserci, verso I__________, da parte dei
beneficiari delle fondazioni, legati da vincoli di parentela, non può
giustificare l'atteggiamento negligente della banca nell'ambito dell'operazione
di messa a pegno che era inusuale e a esclusivo vantaggio suo e di I__________.
Non si può, del resto, giustificare una propria manchevolezza come la mancata
adozione delle precauzioni che si imponevano, con l'apparenza di correttezza
generale della persona con la quale si tratta (sentenza del Tribunale federale 4C.15/1996
consid. 5c; DTF 132 III 449 consid. 4).
4.4
Ne
segue che, mancando il potere di rappresentanza di I__________ per la
fondazione, nella specifica operazione di messa a pegno dei beni di
quest'ultima, l'attrice non è vincolata da questo contratto e una eventuale
concolpa delle sue aventi diritto non può essere tenuta in conto (sentenza del
Tribunale federale 4C.15/1996 consid. 7b). La petizione, su questo punto, deve
così essere integralmente accolta.
5.
L'attrice
chiede anche la restituzione degli importi di fr. 177'993.- e USD 45'000.- che,
tra dicembre 1995 e novembre 1997, I__________, a più riprese, ha prelevato dal
suo conto tramite l'emissione di dieci assegni, un prelevamento diretto ed un
trasferimento a favore di un suo conto personale.
5.1
Questi
prelievi, diversamente dalla messa a pegno, potrebbero essere considerati quali
operazioni che gli scopi della fondazioni permettevano. TE 1 (doc. Z) riferisce
che It__________, a volte, si giustificava dicendo che il denaro prelevato era
da consegnare ai beneficiari economici e che, per altri trasferimenti,
confermava che tutte le operazioni erano note ai beneficiari. Ed ancora lo
stesso TE 1 afferma che, nel corso del 1997, a fronte dell'intensificarsi delle
operazioni di prelievo ha chiesto a I__________ se gli aventi diritto erano al
corrente, ricevendone sempre risposta affermativa. Anche qui il direttor TE 1
si è posto il problema dell'esistenza del consenso dei beneficiari economici e
a giusta ragione se sol si pensi alle frenetiche operazioni di prelievo, alcune
poi con trasferimento diretto al conto M__________ di pertinenza di I__________
presso la stessa banca convenuta, messe in atto da I__________ sui conti di
tutte le fondazioni, di cui era organo, e che facevano capo a gruppi famigliari
o a persone tra loro imparentate (AT 1, S__________ Foundation e L__________
Foundation, tutte attrici contro la banca in questa ed in altre, congiunte per
istruttoria, procedure giudiziarie). L'analisi peritale in sede penale di cui
ai doc. Q, R e S ne è un’impressionante conferma. La banca non poteva non
accorgersi che le fondazioni, compresa la qui attrice, erano diventate le
garanti e le dispensatrici di liquidità per gli impegni personali di I__________
e infatti ne ha avuto contezza tanto da chiedere se i beneficiari economici
consentivano, ma non disponendo ulteriori accertamenti, che si imponevano,
come, ad esempio, l'ottenimento di un'autorizzazione scritta o l'informazione
diretta agli aventi diritto che conosceva perfettamente. La situazione venutasi
a creare era assolutamente anomala con addebiti, agli stessi conti e nello
stesso giorno, di decine di migliaia di franchi suddivisi in più prelievi
singoli (ad esempio il 31.7.1996 per la L__________, il 30.6.1996 per la N__________,
il 31.12.1996, il 31.7.1997 e il 31.12.1997 per la S__________, come al doc.
Q). Per la quantità e l'intensità delle operazioni che la banca sapeva essere
destinate, nella maggior parte, a beneficio di I__________ si era in presenza
di una situazione del tutto eccezionale, foriera di dubbi e sospetti
qualificati che non potevano più esimere la banca da un obbligo di verifica
presso i beneficiari dei conti.
5.2
TE 1
indica che, solo nel corso del 1997, a seguito dell'intensificarsi dei prelevamenti, ha chiesto a I__________
se aveva l'accordo degli aventi diritto. Ma una tale attenzione doveva, con un
approccio di diligenza esigibile dalla banca, risvegliarsi già alla metà del
1996.
quando i prelevamenti dai conti di tutte le fondazioni iniziavano a
divenire ricorrenti. Ma - nell'ambito di una valutazione complessiva e tenuto
anche conto che la mancanza di controllo dei beneficiari economici, la cui
totale fiducia in I__________ non li esime dal sopportare qualche conseguenza
per quello che è successo come la stessa fiducia non libera la banca dalle sue
gravi responsabilità, ha contribuito a far sì che il danno si sia ampliato - si
giustifica di accogliere la petizione limitatamente ai prelievi avvenuti dopo
l'inizio di gennaio 1997, ossia per fr. 102'993.- oltre interessi di mora dalle
date dei singoli addebiti.
6.
Con
le conclusioni l'attrice chiede anche la liberazione della cauzione processuale
(fideiussione solidale della Banca C__________) prestata ai sensi dell'art. 153
cpv. 1 litt. b) CPC e la condanna della convenuta al pagamento del danno
causatole dal versamento della cauzione che individua nel 5% dell'importo della
stessa a far tempo dalla data della fideiussione. La cauzione garantisce alla
convenuta il versamento delle ripetibili che le fossero eventualmente
riconosciute con il giudizio di merito. Ciò non avviene con la presente
sentenza che la vede soccombente. Ma, però, prima di poter liberare la garanzia
ed, eventualmente, riconoscere un risarcimento del danno causato all'attrice,
occorre che la sentenza di merito cresca in giudicato altrimenti, qualora la
decisione venisse rovesciata, le ripetibili non sarebbero più garantite.
7.
Il
valore di causa è di circa fr. 3'405'000.- (vedi domande di petizione) e
l'attrice ottiene ragione salvo che per un importo, riguardante i prelievi
illeciti del petitum 3, di fr. 153'000.-, il che rappresenta una soccombenza di
1/22. In tale misura vanno ripartite le tasse e le spese di giudizio e le
ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 3 CC, 83 CC, 718 CO
e, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC
dichiara e pronuncia
1.
La petizione 9 maggio 2001 è parzialmente accolta e di conseguenza:
1.1
È
accertato che l'atto di costituzione di pegno 30 giugno 1992 a favore della Banca __________ SA,
ora CV 1 SA, Lugano, di tutti gli averi della AT 1, Vaduz, ammontanti allora a
fr. 3'149'095.50 a garanzia dei
crediti concessi dalla banca a B__________. Ltd, Triesenberg, non è valido e
non vincola AT 1, Vaduz.
1.2
CV 1
SA, Lugano, è condannata a stornare tutte le operazioni di addebito effettuate
dal conto no. 1.082.524 e relativi intestati alla AT 1, Vaduz, a dipendenza
dell'atto di costituzione di pegno 30 giugno 1992, qui invalidato, nonché
liberare il conto no __________ e tutti gli altri dalla garanzia del pegno.
1.3
La CV
1, L__________, è condannata a versare alla AT 1, Vaduz l'importo complessivo
di fr. 102'993.10 oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 1997 su fr. 20'000.-,
dal 20 gennaio 1997 su fr. 10'000.-, dal 30 luglio 1997 su fr. 20'001.-, dal 20
novembre 1997 su fr. 10'000.- e dal 24 novembre 1997 su fr. 42'992.-.
2.
Le spese della procedura consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 44'000.-
b) spese fr.
1'000.-
Totale fr.
45'000.-
già
anticipate dall'attrice, restano a suo carico per 1/22
mentre per 21/22 sono a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà inoltre alla controparte fr. 143'000.- per parte
di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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