10.2001.20
Incapacità di discernimento di una persona che firma un atto di donazione. Garanzia per provvedimenti cautelari.
31 gennaio 2006Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2001.20
Data decisione, Autorità:
31.01.2006, ICCA
Titolo:
Incapacità di discernimento di una persona che firma un atto di donazione. Garanzia per provvedimenti cautelari.
DONAZIONE
ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVILI
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 16 CC
art. 28 CO
art. 383 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
10.2001.20
Lugano
31 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello (rettifica del registro fondiario, rispettivamente
nullità di donazione) con petizione del 17 maggio 2001 da
AT 1,
(patrocinata
dall'avv. RA 1, )
contro
CV 1, , e
CV 2,
(patrocinati dall'avv. RA 2, )
chiedente
che sia ordinata all'ufficiale del registro fondiario del
Distretto di __________ la cancellazione di CV 1 e CV 2 quali comproprietari in
ragione di un mezzo ciascuno della particella n. 1251 RFD di __________ (__________,
ripristinando l'iscrizione di AT 1 quale unica proprietaria;
pretesa che i convenuti hanno proposto di
respingere;
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta la
petizione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico rogato il 30 ottobre 1998 dal notaio __________
(n. 325) AT 1 ha donato a CV 1 e CV 2, in ragione di un mezzo ciascuno, la
particella n. 1251 RFD di __________ (1727 m², “coltivo vignato”). Quello stesso giorno essa ha consegnato inoltre
ai CV 1 CV 2 un assegno bancario di fr. 202 000.–, datato 26 ottobre
1998, per un importo pari alla presumibile imposta di donazione che sarebbe
stata a carico dei nuovi proprietari. L'iscrizione del trapasso nel registro
fondiario è avvenuta il 4 novembre 1998.
B. Il
28 marzo 2000 CV 1 e CV 2 hanno chiesto al Municipio di __________ il permesso
di costruire sulla nota particella due case d'abitazione. L'11 luglio 2000 AT 1
ha comunicato tuttavia ai fratelli CV 1 di considerare nulla tanto la donazione
quanto il mutuo di fr. 202 000.–, affermando che le affezioni psichiche di cui essa soffriva nell'ottobre
del 1998 le avevano impedito di capire e valutare la portata dei suoi atti. Antoinette
AT 1 ha invitato così CV 1 e CV 2 a restituire quanto avevano ricevuto, non
senza disdire “a titolo
cautelativo” il contratto di mutuo
per il 27 agosto 2000. L'indomani, 12 luglio 2000, il Comune di __________ ha
rilasciato ai fratelli CV 1 la postulata licenza edilizia. L'8 settembre 2000 CV
1 e CV 2 hanno restituito ad AT 1 la somma di fr. 202 000.–, ma non la proprietà del terreno.
C. Il 6
febbraio 2001 AT 1 ha denunciato per truffa CV 1 e CV 2, oltre alla loro madre __________.
Il procedimento si è risolto con un decreto di non luogo a procedere del 19
giugno 2001, il Procuratore pubblico non avendo ravvisato né incapacità di
discernimento da parte di AT 1 né inganno astuto da parte dei denunciati.
D. Nel
frattempo, con petizione del 17 maggio 2001 AT 1 ha convenuto direttamente in
appello CV 1 e CV 2 chiedendo che l'iscrizione di costoro nel registro
fondiario quali comproprietari della particella n. 1251 sia cancellata e che
sia ripristinata l'iscrizione di lei quale unica proprietaria. A sostegno della
domanda essa evoca – in sintesi – la sua ottenebrata capacità di discernimento
nell'ottobre del 1998, che l'avrebbe indotta a donare irragionevolmente ai figli
di una vicina di casa un fondo di notevole valore, consegnando loro per di più
un assegno bancario di fr. 202 000.–. In subordine essa accusa i convenuti di dolo, rimproverando
loro di avere subdolamente approfittato della sua debolezza psichica, della sua
influenzabilità e della sua fragilità affettiva.
E. In
accoglimento di un'istanza cautelare coeva alla petizione, l'allora presidente di
questa Camera ha ordinato senza contraddittorio all'ufficiale del registro
fondiario l'iscrizione provvisoria, fino al passaggio in giudicato della
sentenza di merito, di AT 1 come proprietaria della particella litigiosa. Con decreto
cautelare del 22 gennaio 2002 essa ha poi parzialmente accolto la revoca del
provvedimento sollecitata dai convenuti, nel senso che ha subordinato la
conferma dell'iscrizione provvisoria alla prestazione di una garanzia di fr. 73 000.– da parte
dell'istante. Questa ha ottemperato all'obbligo, facendo pervenire una garanzia
bancaria di tale importo.
F. Con
risposta 18 luglio 2001 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, contestando
appieno le affermazioni dell'attrice. A loro avviso la donazione e il mutuo
dimostrano la vera amicizia e il sincero attaccamento che legava l'attrice alla
loro famiglia, il mutuo di fr. 202 000.– essendo stato loro concesso, per
altro, nella semplice attesa che essi ottenessero il finanziamento ipotecario. I
convenuti respingono altresì ogni addebito di manipolazione o di
circonvenzione, ricordando che il Procuratore pubblico non ha riscontrato alcun
illecito a loro carico e definendo temeraria la pretesa dell'attrice.
G. Nel
successivo scambio di atti scritti le parti hanno sostanzialmente ribadito le
loro posizioni. Esperita l'istruttoria, nel corso della quale il dott. __________
e il prof. __________, direttore dell'Istituto di medicina legale
dell'Università di __________, è stato chiamato a redigere una perizia
psichiatrica sulla persona dell'attrice, le parti hanno formulato conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 18 febbraio 2005 AT 1 ha ribadito le proprie
tesi, mantenendo la richiesta di giudizio avanzata con la petizione. Nel loro
allegato del 28 febbraio 2005 CV 1 e CV 2 hanno riaffermato il punto di vista
contenuto nella risposta. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
in diritto: 1. Il
valore litigioso supera agevolmente la soglia dei fr. 200 000.– prevista
dall'art. 302 cpv. 1 CPC per le cause dirette in appello. Già il valore di
stima ufficiale della particella n. 1251 RFD di __________ __________ era nel
1991 di a fr. 647 625.– (doc. R), ovvero fr. 375.– il m² (doc. 3, 7° foglio). L'attrice stessa ha indicato nella prima
pagina della petizione il valore di causa in fr. 690 000.–. Del
resto, stando all'arch. __________, incaricato nel 2001 dall'attrice medesima di
stimare il terreno (doc. H), il valore venale della particella è compreso tra fr.
690 800.– e fr. 777 150.–. Nelle circostanze descritte non v'è ragione di scostarsi dal
valore indicato nella petizione, non contestato dai convenuti (analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.1997.24 del 6 febbraio 1998, consid. 8).
2. L'attrice ha fondato esplicitamente la sua petizione sull'art.
975 CC (“azione di modifica
d'iscrizione indebita”), norma
richiamata ancora nel memoriale conclusivo. Ora, l'art. 975 CC concerne la
rettifica nel registro fondiario di iscrizioni, annotazioni o cancellazioni
inesatte e indebite sin dall'inizio (DTF 117 II 44 consid. 4b, confermata in
DTF 123 III 349 consid. 1b), eseguite senza causa legittima o senza che ne fossero
adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di acquisto o nella
richiesta di iscrizione). In concreto non si intravede nulla del genere.
L'iscrizione dei convenuti nel registro fondiario quali comproprietari della
particella n. 1251 è avvenuta sulla base di un regolare istromento notarile. Nel
caso in cui l'attrice ottenga l'invalidazione del titolo, la modifica del
registro fondiario avviene in virtù di una successiva sentenza e non perché
l'iscrizione sia inesatta o indebita fin dall'inizio. L'impostazione giuridica
errata non pregiudica tuttavia l'attrice, questa Camera dovendo applicare il
diritto d'ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC). La questione consiste pertanto di
sapere se nella fattispecie la donazione della particella n. 1251 non produca alcun
effetto, “riservate le
eccezioni stabilite dalla legge”, perché in quel
frangente l'attrice era incapace di discernimento (art. 18 CC).
3. L'art.
16 CC definisce capace di discernimento ogni persona che non sia priva della
facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di
infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile. La capacità
di discernimento è presunta, di modo che l'onere della prova è a carico di chi
la contesta (DTF 124 III 8 consid. 1b; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 29, n. 94; Bigler-Eggenberger in: Basler
Kommentar, ZGB I, 2ª edizione,
n. 48 ad art. 16). È incapace di discernimento la persona cui faccia difetto
l'uno dei due elementi che connota la capacità di giudizio, ovvero la facoltà
conoscitiva e la capacità di agire secondo la propria volontà. La capacità di
discernimento è una nozione relativa, che si determina con riferimento alle
circostanze concrete e che dipende dalla natura e dall'importanza dell'atto da
compiere (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., pag. 24 e 25, n. 77 a 79 e 81; Bigler-Eggenberger,
op. cit., n. 3, 6 e 34 ad art. 16). Diversamente da quanto avviene nel
diritto penale, nell'ambito civile essa non è valutata per gradi: o per l'atto
concreto la capacità di agire secondo ragione è data oppure no (Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 40 ad
art. 16). Nel caso in cui tale facoltà sembri dubbia, occorre far capo a una
perizia psichiatrica (Deschenaux/ Steinauer,
op. cit., pag. 30, n. 95; Bigler-Eggenberger,
op. cit., n. 50 ad art. 16). Ciò non impedisce al giudice, comunque sia,
di decidere con libero apprezzamento in base a tutte le prove addotte (Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 51 ad
art. 16).
4. Nella
fattispecie il notaio __________, sentito come testimone, ha dichiarato di avere
incontrato l'attrice due volte. La prima essa era ancora certa di procedere a una
donazione e gli aveva esposto i motivi per cui intendeva cedere il terreno ai
convenuti, spiegandogli di voler fare un gesto nei confronti di loro, che considerava
un po' come figli suoi. In tale occasione erano stati discussi anche alcuni
aspetti legati alla rogazione dell'atto pubblico, così come le conseguenze
fiscali del negozio giuridico. Nell'ambito del secondo incontro, intervenuto il
30 ottobre 1998 (circa un mese più tardi), è stato sottoscritto l'istromento. Il
notaio ha dichiarato che dopo la firma del contratto l'attrice gli era parsa sollevata,
tant'è che si diceva contenta di avere concretato la donazione. In sintesi il
testimone ha ricordato l'attrice come una persona equilibrata e serena, che gli
aveva destato un'ottima impressione durante entrambi gli incontri (doc. 4; verbale
del 9 dicembre 2004). Nulla consente di scorgere in siffatte dichiarazioni una
persona “incapace di intendere e di volere”.
5. L'attrice
sostiene che la sua incapacità di intendere e volere al momento dei fatti risulterebbe
dagli atti medici. La questione merita un'analisi particolareggiata.
a) Dal fascicolo processuale risulta che il 16 gennaio 1995 l'attrice
si è rivolta al dott. __________ di __________, specialista in medicina
generale, per dolori al polso, perdita di memoria e insonnia. Dal 27 gennaio
1995 essa è poi stata in cura dalla dott. __________ di __________, specialista
in medicina interna ed endocrinologia, la quale ha rilevato taluni disturbi
fisici, ma anche una personalità ansiosa, perfezionista, emotiva e tendente all'anoressia
correlata a disturbi del sonno e a una significativa perdita di peso
riconducibile a uno scompenso psichico provocato dalla “presa a carico” di
una madre molto possessiva, di 95 anni. Per ristabilire l'equilibrio fisico e psichico
essa ha ordinato il ricovero della paziente alla “__________ (doc. C). Durante
la degenza, durata dal 1° al 29 marzo 1995, l'attrice è stata seguita dal dott.
__________ e ha beneficiato, fra l'altro, di un supporto psicoterapeutico. L'11
marzo 1996 essa ha interpellato nuovamente il dott. __________ per uno stato ansioso-depressivo
e altrettanto ha fatto nell'ottobre del 1996, vedendo migliorare la sua
situazione nel dicembre del 1996. Nel settembre del 1998 il dott. __________ ha
constatato un affaticamento generale e l'insorgere di angosce notturne, che ha curato
con la somministrazione di tranquillanti. Fra il 23 ottobre e il 2 novembre
1999 l'attrice è poi stata ricoverata d'urgenza all'“__________” a __________ per
dolori al torace e vertigini. Il successivo ricovero alla “__________” di __________
tra il 24 novembre e il 6 dicembre 1999 è stato ordinato invece dal dott. __________
per vertigini, anoressia e deperimento generale. È poi seguito, dal 6 dicembre
al 22 dicembre 1999, un periodo di convalescenza alla “__________ di __________
Infine, nel febbraio del 2000, l'attrice ha lamentato dolori cervicali,
dorsali, lombari e uno stato di tensione generale (deposizione del dott. __________,
verbale del 6 febbraio 2003; deposizione del dott. __________, verbale 25
febbraio 2003; doc. C a F).
b) Il
dott. __________, che ha avuto in cura l'attrice durante le due degenze del
1995 e del 1999 alla “__________”, ha diagnosticato un grave stato ansioso-depressivo
riconducibile alla situazione familiare, associato a esaurimento fisico, disturbi
del sonno e anoressia. La paziente gli ha parlato di preoccupazioni familiari,
vuoto esistenziale, mancanza d'affetto e desiderio d'indipendenza. Dopo le cure
egli ha constatato un sensibile miglioramento dello stato di salute. Nel suo rapporto
del 29 maggio 2000, riferendosi al ricovero del 1995, egli ha rievocato la
diagnosi circa un grave squilibrio psichico riconducibile a un contesto
familiare difficile. Egli definisce l'attrice come una persona perfezionista,
timida, ansiosa, emotiva, dipendente dai genitori (in particolare dalla madre),
affetta da un grave stato ansioso-depressivo con perdita di peso e forte
affaticamento. A suo parere in quel periodo la paziente non era in grado di
resistere alle pressioni psicologiche di terzi. In occasione del secondo
ricovero alla “__________” (1999) egli ha poi constatato una depressione
cronica, ma con un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del 1995 (verbale
25 febbraio 2003, pag. 2, risposta n. 8, doc. D; rapporto del 7 aprile 1995,
prodotto dal dott. __________).
c) Stando
al dott. __________, l'attrice non è riuscita a sviluppare una personalità forte
poiché vittima di una figura materna dominante, che non ha mai osato affrontare.
Il semplice fatto di parlare ad alta voce poneva la paziente in uno stato di
insicurezza totale (cominciava a balbettare, piangere e scusarsi). L'incapacità
di tener testa agli altri era per lei fonte di angoscia e si traduceva in
sintomi d'indole psicosomatica, come appunto l'anoressia. Secondo il medico, i
dolori al torace che nel 1999 hanno imposto il ricovero d'urgenza dell'attrice all'ospedale
di __________ erano provocati da stress psichico dovuto ai conflitti insorti con
Fatti
i convenuti. Egli ha riconosciuto nondimeno di essere riuscito ad alleviare i disturbi
di natura ansioso-depressiva senza l'ausilio di uno specialista in materia, anche
perché durante il primo ricovero alla “__________” l'attrice si era sottoposta tutti
i giorni a sedute di psicoterapia (verbale del 6 febbraio 2003; doc. E).
d) Nel 2000 l'attrice ha commissionato una perizia al dott. __________,
professore ordinario di psicologia medica all' __________. Nel suo referto del 30 gennaio 2001 (doc. B), che i convenuti censurano di parzialità,
egli dichiara di avere diagnosticato “una personalità con marcate tendenze anoressiche,
dipendente psicologicamente dalle figure significative e con un marcato
desiderio di compiacere, che presenta un carente sviluppo emozionale con
presenza di tratti infantili, di marcata suggestionabilità, d'adesione
ipocritica al giudizio degli altri e, in generale, una mancanza di
progettualità di vita autonoma che inizia ad affacciarsi in modo realistico,
seppur parziale, solo in questi ultimi tempi”. L'attrice ha imparato a “non deludere
le aspettative dell'altro per non essere criticata e ritrovarsi così sola e abbandonata”,
sacrificandosi “ai dettami dei genitori fino a dimenticarsi di scoprire di
poter essere una persona differenziata”. Per il professionista, oltre al grave
stato ansioso-depressivo sofferto nel 1995, la morte della madre ha lasciato
nell'attrice un “disorientamento affettivo e quindi intellettivo che l'ha resa
particolarmente vulnerabile rispetto ai legami affettivi per lei importanti, segnatamente
quelli con la famiglia CV 1, dove poteva essere contemporaneamente accudita e
accudire, acquisire un ruolo importante mai prima avuto, sperimentare spazi
decisionali autonomi”. A suo dire, proprio tale vulnerabilità affettiva ha
compromesso la capacità critica dell'interessata, inducendola a costruirsi
illusioni e, quindi, a donare la particella n. 1251.
e) A
grandi linee i medesimi elementi si ritrovano nella perizia giudiziaria
eseguita dal dott. __________ e dal prof. __________, direttore dell'Istituto
di medicina legale dell'Università di __________, i quali nondimeno hanno escluso
senza ambagi una malattia mentale dell'attrice nell'ottobre del 1998. Essi
hanno rilevato che a quel momento l'interessata soffriva sì di un disturbo
della personalità misto (caratterizzato dalla difficoltà di condurre una vita
indipendente, da meticolosità e dall'intento di evitare i conflitti) e di uno
stato depressivo di grado medio (rivelato da perdita di appetito, disturbi del
sonno e da stato di dipendenza), ma che tali affezioni non erano gravi al punto
da compromettere la facoltà di agire ragionevolmente della paziente, la quale del
resto continua a denotare i medesimi problemi. Gli esperti hanno riscontrato nella
paziente – in sintesi – una personalità sicuramente più influenzabile rispetto
a quella di una persona comune posta nelle medesime circostanze, ma hanno escluso
che ciò possa avere impedito all'attrice di agire secondo la sua volontà
(perizia giudiziaria del 28 maggio 2003).
6. Si
aggiunga che davanti ai periti l'attrice non ha rimesso in discussione nessun
altro atto giuridico concluso in quel periodo (perizia giudiziaria, pag. 11). Anzi,
due volte essa ha dichiarato di pretendere l'annullamento della donazione non tanto
per avere commesso un atto irragionevole, ma per essere stata tradita nelle sue
aspettative (“si la famille CV 1 avait realisé ses engagements, elle n'aurait
pas demandé l'annulation de l'acte”: perizia giudiziaria, pag.
11). Per di più, secondo gli esperti, la capacità decisionale della paziente emerge
ripercorrendo le trattative che hanno preceduto la donazione (perizia
giudiziaria, pag. 12). Il rilievo peritale trova conferma negli atti. Tant'è
che in un primo momento l'attrice era intenzionata a vendere il terreno ai convenuti
“a un prezzo di favore”, anche senza “guadagnare niente, ma questa era da parte
mia una prova di affetto nei loro confronti”. In seguito, durante un soggiorno di
due o tre settimane a __________ lontano dalla famiglia dei convenuti, essa ha
maturato l'idea della donazione (doc. 3, pag. 2). Se non che, firmato l'atto, essa
si è pentita della scelta, soprattutto dopo avere parlato con gli amici __________
e con una cugina, la quale nel maggio 2000 le ha rimproverato di essere stata
manipolata e le ha assicurato il suo aiuto per ricuperare il terreno (doc. 3,
pag. 5). In effetti, l'attrice ha preteso la restituzione del fondo la prima volta
il 10 luglio 2000 (doc. P). Tutto ben ponderato, non si ravvisano quindi
elementi concreti per concludere che al momento di firmare la donazione essa fosse
incapace di discernimento, ossia sprovvista della capacità di agire secondo una
propria volontà e ragione.
7. In via
subordinata l'attrice eccepisce il dolo dei convenuti, i quali avrebbero
approfittato delle sue debolezze psichiche e affettive per ottenere gratuitamente
il fondo. Ora, secondo l'art. 28 CO vi è dolo quando una parte determina
l'altra a concludere un contratto inducendola volutamente in errore o
Considerandi
sfruttando illecitamente un errore già esistente, del quale avrebbe dovuto
renderla attenta. L'inganno dev'essere causale per la stipulazione del contratto,
mentre non occorre che chi vi è indotto subisca effettivamente un danno in
conseguenza del contratto (Rep. 1993 pag. 172 consid. 3 con riferimenti). In
concreto la perizia giudiziaria accerta che nell'autunno del 1998 l'attrice
temeva davvero di perdere l'affetto dei convenuti e della loro famiglia. Non a
torto in simili condizioni la perizia di parte parla “vulnerabilità affettiva”
(doc. B, pag. 17). E la presenza di un lato suggestionabile nella personalità
dell'attrice era già stato individuato nel 1995 dal dott. __________ (doc. D). L'attrice
avrebbe quindi potuto subire condizionamenti, soprattutto da parte di persone
in cui riponeva completa fiducia (perizia giudiziaria, pag. 15 ad 11, 12 e 14).
Il problema è di sapere se ciò sia realmente avvenuto e, dandosi il caso, per deliberata
opera di chi.
a) Per
quanto riguarda i convenuti, non risulta che costoro abbiano in qualche modo
circuito l'attrice. L'attrice stessa ha mostrato loro il terreno nella
primavera del 1998, essa medesima ne ha prospettato loro la vendita “ad un prezzo di favore” e lei stessa ha poi maturato l'idea di donarlo,
mentre soggiornava a __________ dai cugini AT 1 (doc. 3, pag. 2 in basso). Da
quel momento sino alla firma del rogito l'attrice ha incontrato i convenuti
solo poche volte, a __________ (doc. 3, pag. 3 in alto). Vedeva ogni giorno la
madre dei convenuti, ma invano si cercherebbe di sapere concretamente quali
manovre avrebbe ordito costei per plagiare o anche solo persuadere l'attrice a
regalare il fondo. L'attrice stessa ha dichiarato anzi che il rapporto con __________
“è stato spesso un po'
conflittuale, nel senso che pur frequentandoci ed essendo amiche, ogni tanto ci
scontravamo su delle stupidaggini” (loc. cit.). Tornando ai convenuti, essi hanno saputo direttamente dall'attrice
che avrebbero ricevuto il fondo in dono e hanno espresso stupore. E davanti al
notaio hanno domandato una volta ancora all'attrice “se voleva ancora firmare”,
sentendosi rispondere di sì (doc. 3, pag. 3).
b) L'attrice
sostiene che i convenuti le avevano promesso di destinarle un monolocale nella
casa che avrebbero costruito sul fondo n. 1251, ricordo della famiglia paterna __________,
continuando a coltivare il vigneto, salvo scoprire poi che essi intendevano
vendere il terreno. Sta di fatto che delle citate promesse non v'è riscontro
nel fascicolo processuale. Il notaio rogante ha confermato che davanti a lui
l'attrice non ha mai alluso a vincoli da cui sarebbe dovuta dipendere la donazione
(doc. 4; deposizione __________, verbale del 9 dicembre 2004), ciò che
l'attrice ha confermato (doc. 3, pag. 3). L'attrice non consta avere portato le
asserite promesse dei convenuti, del resto, né a conoscenza della cugina __________
(deposizione del 26 marzo 2003) né a conoscenza degli amici __________ (deposizione
di __________, del 19 febbraio 2003).
c) In
definitiva, è certo che l'attrice ha donato la particella n. 1251 ai convenuti per
attaccamento alla famiglia loro e per sentimenti d'affetto, né si immaginerebbero
altrimenti spiegazioni plausibili. Men che meno pensando al fatto che alla
madre dei convenuti e al di lei convivente l'attrice ha elargito somme di
denaro e regali vari. Che la donazione del fondo ai convenuti si riconduca però
a comportamenti dolosi, pressioni fraudolente o anche solo a sollecitazioni dei
convenuti medesimi o della loro madre non risulta. È possibile – o finanche
probabile – che costoro abbiano speculato sulla fragilità e sulla magnanimità
dell'attrice, traendo beneficio da una situazione loro particolarmente
favorevole. Ed è verosimile che per finire l'attrice, delusa nelle sue attese
affettive, si sia sentita ferita e si rammarichi della propria munifica generosità,
cercando di ricuperare il fondo. Ma ciò non basta per individuare un
comportamento doloso in suo pregiudizio. D'altro lato – contrariamente a quanto
asseverano i convenuti – non si può dire nemmeno che l'azione fosse temeraria, ovvero
che l'attrice abbia agito in giudizio consapevole del proprio torto.
8.
Su
richiesta dei convenuti, l'attrice ha dovuto prestare una garanzia di
complessivi fr. 73 000.– (act. X: decreto cautelare del 22 gennaio 2002, n. 2, pag. 9
in fondo) per conservare, pendente causa, l'iscrizione provvisoria ordinata
senza contraddittorio dall'ex presidente di questa Camera circa la proprietà della
particella n. 1251. Giusta l'art. 383 cpv. 2 CPC, in presenza di una garanzia
il giudice assegna alla parte interessata un termine perentorio di 30 giorni
per iniziare l'azione di risarcimento. Ai convenuti va impartito di conseguenza
il termine predetto, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa la scadenza, la
garanzia sarà restituita all'attrice (art. 383 cpv. 4 CPC).
9.
Gli
oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
La tassa di giustizia, fissata in base al valore litigioso di fr. 690 000.–, va
definita secondo il combinato disposto degli art. 17 cpv. 1 e 23 LTG (da fr.
6000.
– a fr. 36 000.–). Le ripetibili sono commisurate, orientativamente, a quanto
prevede la tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 CPC), che per una pratica
di valore compreso tra fr. 500 000.– e fr. 1 500 000.– dispone onorari dal 4 e al 7% del valore medesimo (art. 9 cpv.
1.
TOA). Nella fattispecie la causa si è rivelata, tutto sommato, di media
difficoltà: relativamente complessa nell'accertamento dei fatti, ma relativamente
semplice nell'applicazione del diritto. Tenuto calcolo anche delle presumibili
spese e dell'IVA, l'indennità per ripetibili in favore dei convenuti va equitativamente
fissata perciò in fr. 42 000.–. Non si giustifica invece la maggiorazione prevista dall'art.
12.
lett. c TOA, sia perché la procedura non ha comportato difficoltà e
dispendio di tempo superiori a quanto avrebbe richiesto la stessa causa davanti
al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b), sia perché tale norma si applica
solo ove i massimi tariffari non bastino a rimunerare adeguatamente il patrocinatore
(Rep. 1983 pag. 104 consid. 4 in fine), ciò che non è il caso in concreto.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La petizione è respinta.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 14 000.–
b) disborsi e spese fr. 450.–
c) onorario peritale fr. 1 950.–
fr.
16 400.–
sono
posti a carico di dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 42 000.– complessivi
per ripetibili.
3. L'ufficiale
del registro fondiario del Distretto di __________ è invitato a cancellare
l'iscrizione provvisoria ordinata dall'ex presidente di questa Camera sulla
particella n. 1251 RFD di __________ (__________) con decreto cautelare emesso
senza contraddittorio il 18 maggio 2001.
4. Ai
convenuti è assegnato un termine di
30
giorni
per
promuovere l'eventuale azione intesa al risarcimento del danno causato dal
provvedimento cautelare con la comminatoria che, decorso infruttuoso il
termine, la garanzia sarà restituita all'attrice.
5. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano, dopo il
passaggio in giudicato della sentenza.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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