Lexipedia

Decisione

10.2001.20

Incapacità di discernimento di una persona che firma un atto di donazione. Garanzia per provvedimenti cautelari.

31 gennaio 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti. Egli ha riconosciuto nondimeno di essere riuscito ad alleviare i disturbi

di natura ansioso-depressiva senza l'ausilio di uno specialista in materia, anche

perché durante il primo ricovero alla “__________” l'attrice si era sottoposta tutti

i giorni a sedute di psicoterapia (verbale del 6 febbraio 2003; doc. E).

d) Nel 2000 l'attrice ha commissionato una perizia al dott. __________,

professore ordinario di psicologia medica all' __________. Nel suo referto del 30 gennaio 2001 (doc. B), che i convenuti censurano di parzialità,

egli dichiara di avere diagnosticato “una personalità con marcate tendenze anoressiche,

dipendente psicologicamente dalle figure significative e con un marcato

desiderio di compiacere, che presenta un carente sviluppo emozionale con

presenza di tratti infantili, di marcata suggestionabilità, d'adesione

ipocritica al giudizio degli altri e, in generale, una mancanza di

progettualità di vita autonoma che inizia ad affacciarsi in modo realistico,

seppur parziale, solo in questi ultimi tempi”. L'attrice ha imparato a “non deludere

le aspettative dell'altro per non essere criticata e ritrovarsi così sola e abbandonata”,

sacrificandosi “ai dettami dei genitori fino a dimenticarsi di scoprire di

poter essere una persona differenziata”. Per il professionista, oltre al grave

stato ansioso-depressivo sofferto nel 1995, la morte della madre ha lasciato

nell'attrice un “disorientamento affettivo e quindi intellettivo che l'ha resa

particolarmente vulnerabile rispetto ai legami affettivi per lei importanti, segnatamente

quelli con la famiglia CV 1, dove poteva essere contemporaneamente accudita e

accudire, acquisire un ruolo importante mai prima avuto, sperimentare spazi

decisionali autonomi”. A suo dire, proprio tale vulnerabilità affettiva ha

compromesso la capacità critica dell'interessata, inducendola a costruirsi

illusioni e, quindi, a donare la particella n. 1251.

e) A

grandi linee i medesimi elementi si ritrovano nella perizia giudiziaria

eseguita dal dott. __________ e dal prof. __________, direttore dell'Istituto

di medicina legale dell'Università di __________, i quali nondimeno hanno escluso

senza ambagi una malattia mentale dell'attrice nell'ottobre del 1998. Essi

hanno rilevato che a quel momento l'interessata soffriva sì di un disturbo

della personalità misto (caratterizzato dalla difficoltà di condurre una vita

indipendente, da meticolosità e dall'intento di evitare i conflitti) e di uno

stato depressivo di grado medio (rivelato da perdita di appetito, disturbi del

sonno e da stato di dipendenza), ma che tali affezioni non erano gravi al punto

da compromettere la facoltà di agire ragionevolmente della paziente, la quale del

resto continua a denotare i medesimi problemi. Gli esperti hanno riscontrato nella

paziente – in sintesi – una personalità sicuramente più influenzabile rispetto

a quella di una persona comune posta nelle medesime circostanze, ma hanno escluso

che ciò possa avere impedito all'attrice di agire secondo la sua volontà

(perizia giudiziaria del 28 maggio 2003).

6. Si

aggiunga che davanti ai periti l'attrice non ha rimesso in discussione nessun

altro atto giuridico concluso in quel periodo (perizia giudiziaria, pag. 11). Anzi,

due volte essa ha dichiarato di pretendere l'annullamento della donazione non tanto

per avere commesso un atto irragionevole, ma per essere stata tradita nelle sue

aspettative (“si la famille CV 1 avait realisé ses engagements, elle n'aurait

pas demandé l'annulation de l'acte”: perizia giudiziaria, pag.

11). Per di più, secondo gli esperti, la capacità decisionale della paziente emerge

ripercorrendo le trattative che hanno preceduto la donazione (perizia

giudiziaria, pag. 12). Il rilievo peritale trova conferma negli atti. Tant'è

che in un primo momento l'attrice era intenzionata a vendere il terreno ai convenuti

“a un prezzo di favore”, anche senza “guadagnare niente, ma questa era da parte

mia una prova di affetto nei loro confronti”. In seguito, durante un soggiorno di

due o tre settimane a __________ lontano dalla famiglia dei convenuti, essa ha

maturato l'idea della donazione (doc. 3, pag. 2). Se non che, firmato l'atto, essa

si è pentita della scelta, soprattutto dopo avere parlato con gli amici __________

e con una cugina, la quale nel maggio 2000 le ha rimproverato di essere stata

manipolata e le ha assicurato il suo aiuto per ricuperare il terreno (doc. 3,

pag. 5). In effetti, l'attrice ha preteso la restituzione del fondo la prima volta

il 10 luglio 2000 (doc. P). Tutto ben ponderato, non si ravvisano quindi

elementi concreti per concludere che al momento di firmare la donazione essa fosse

incapace di discernimento, ossia sprovvista della capacità di agire secondo una

propria volontà e ragione.

7. In via

subordinata l'attrice eccepisce il dolo dei convenuti, i quali avrebbero

approfittato delle sue debolezze psichiche e affettive per ottenere gratuitamente

il fondo. Ora, secondo l'art. 28 CO vi è dolo quando una parte determina

l'altra a concludere un contratto inducendola volutamente in errore o

Considerandi

sfruttando illecitamente un errore già esistente, del quale avrebbe dovuto

renderla attenta. L'inganno dev'essere causale per la stipulazione del contratto,

mentre non occorre che chi vi è indotto subisca effettivamente un danno in

conseguenza del contratto (Rep. 1993 pag. 172 consid. 3 con riferimenti). In

concreto la perizia giudiziaria accerta che nell'autunno del 1998 l'attrice

temeva davvero di perdere l'affetto dei convenuti e della loro famiglia. Non a

torto in simili condizioni la perizia di parte parla “vulnerabilità affettiva”

(doc. B, pag. 17). E la presenza di un lato suggestionabile nella personalità

dell'attrice era già stato individuato nel 1995 dal dott. __________ (doc. D). L'attrice

avrebbe quindi potuto subire condizionamenti, soprattutto da parte di persone

in cui riponeva completa fiducia (perizia giudiziaria, pag. 15 ad 11, 12 e 14).

Il problema è di sapere se ciò sia realmente avvenuto e, dandosi il caso, per deliberata

opera di chi.

a) Per

quanto riguarda i convenuti, non risulta che costoro abbiano in qualche modo

circuito l'attrice. L'attrice stessa ha mostrato loro il terreno nella

primavera del 1998, essa medesima ne ha prospettato loro la vendita “ad un prezzo di favore” e lei stessa ha poi maturato l'idea di donarlo,

mentre soggiornava a __________ dai cugini AT 1 (doc. 3, pag. 2 in basso). Da

quel momento sino alla firma del rogito l'attrice ha incontrato i convenuti

solo poche volte, a __________ (doc. 3, pag. 3 in alto). Vedeva ogni giorno la

madre dei convenuti, ma invano si cercherebbe di sapere concretamente quali

manovre avrebbe ordito costei per plagiare o anche solo persuadere l'attrice a

regalare il fondo. L'attrice stessa ha dichiarato anzi che il rapporto con __________

“è stato spesso un po'

conflittuale, nel senso che pur frequentandoci ed essendo amiche, ogni tanto ci

scontravamo su delle stupidaggini” (loc. cit.). Tornando ai convenuti, essi hanno saputo direttamente dall'attrice

che avrebbero ricevuto il fondo in dono e hanno espresso stupore. E davanti al

notaio hanno domandato una volta ancora all'attrice “se voleva ancora firmare”,

sentendosi rispondere di sì (doc. 3, pag. 3).

b) L'attrice

sostiene che i convenuti le avevano promesso di destinarle un monolocale nella

casa che avrebbero costruito sul fondo n. 1251, ricordo della famiglia paterna __________,

continuando a coltivare il vigneto, salvo scoprire poi che essi intendevano

vendere il terreno. Sta di fatto che delle citate pro­messe non v'è riscontro

nel fascicolo processuale. Il notaio rogante ha confermato che davanti a lui

l'attrice non ha mai alluso a vincoli da cui sarebbe dovuta dipendere la donazione

(doc. 4; deposizione __________, verbale del 9 dicembre 2004), ciò che

l'attrice ha confermato (doc. 3, pag. 3). L'attrice non consta avere portato le

asserite promesse dei convenuti, del resto, né a conoscenza della cugina __________

(deposizione del 26 marzo 2003) né a conoscenza degli amici __________ (deposizione

di __________, del 19 febbraio 2003).

c) In

definitiva, è certo che l'attrice ha donato la particella n. 1251 ai convenuti per

attaccamento alla famiglia loro e per sentimenti d'affetto, né si immaginerebbero

altrimenti spiegazioni plausibili. Men che meno pensando al fatto che alla

madre dei convenuti e al di lei convivente l'attrice ha elargito somme di

denaro e regali vari. Che la donazione del fondo ai convenuti si riconduca però

a comportamenti dolosi, pressioni fraudolente o anche solo a sollecitazioni dei

convenuti me­desimi o della loro madre non risulta. È possibile – o finanche

probabile – che costoro abbiano speculato sulla fragilità e sulla magnanimità

dell'attrice, traendo beneficio da una situazione loro particolarmente

favorevole. Ed è verosimile che per finire l'attrice, delusa nelle sue attese

affettive, si sia sentita ferita e si rammarichi della propria munifica generosità,

cercando di ricuperare il fondo. Ma ciò non basta per individuare un

comportamento doloso in suo pregiudizio. D'altro lato – contrariamente a quanto

asseverano i convenuti – non si può dire nemmeno che l'azione fosse temeraria, ovvero

che l'attrice abbia agito in giudizio consapevole del proprio torto.

8.

Su

richiesta dei convenuti, l'attrice ha dovuto prestare una garanzia di

complessivi fr. 73 000.– (act. X: decreto cautelare del 22 gennaio 2002, n. 2, pag. 9

in fondo) per conservare, pendente causa, l'iscrizione provvisoria ordinata

senza contraddittorio dall'ex presidente di questa Camera circa la proprietà della

particella n. 1251. Giusta l'art. 383 cpv. 2 CPC, in presenza di una garanzia

il giudice assegna alla parte interessata un termine perentorio di 30 giorni

per iniziare l'azione di risarcimento. Ai convenuti va impartito di conseguenza

il termine predetto, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa la scadenza, la

garanzia sarà restituita all'attrice (art. 383 cpv. 4 CPC).

9.

Gli

oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

La tassa di giustizia, fissata in base al valore litigioso di fr. 690 000.–, va

definita secondo il combinato disposto degli art. 17 cpv. 1 e 23 LTG (da fr.

6000.

– a fr. 36 000.–). Le ripetibili sono commisurate, orientativamente, a quanto

prevede la tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 CPC), che per una pratica

di valore compreso tra fr. 500 000.– e fr. 1 500 000.– dispone onorari dal 4 e al 7% del valore medesimo (art. 9 cpv.

1.

TOA). Nella fattispecie la causa si è rivelata, tutto sommato, di media

difficoltà: relativamente complessa nell'accertamento dei fatti, ma relativamente

semplice nell'applicazione del diritto. Tenuto calcolo anche delle presumibili

spese e dell'IVA, l'indennità per ripetibili in favore dei convenuti va equitativamente

fissata perciò in fr. 42 000.–. Non si giustifica invece la maggiorazione prevista dall'art.

12.

lett. c TOA, sia perché la procedura non ha comportato difficoltà e

dispendio di tempo superiori a quanto avrebbe richiesto la stessa causa davanti

al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b), sia perché tale norma si applica

solo ove i massimi tariffari non bastino a rimunerare adeguatamente il patrocinatore

(Rep. 1983 pag. 104 consid. 4 in fine), ciò che non è il caso in concreto.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. La petizione è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 14 000.–

b) disborsi e spese fr. 450.–

c) onorario peritale fr. 1 950.–

fr.

16 400.–

sono

posti a carico di dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 42 000.– complessivi

per ripetibili.

3. L'ufficiale

del registro fondiario del Distretto di __________ è invitato a cancellare

l'iscrizione provvisoria ordinata dall'ex presidente di questa Camera sulla

particella n. 1251 RFD di __________ (__________) con decreto cautelare emesso

senza contraddittorio il 18 maggio 2001.

4. Ai

convenuti è assegnato un termine di

30

giorni

per

promuovere l'eventuale azione intesa al risarcimento del danno causato dal

provvedimento cautelare con la comminatoria che, decorso infruttuoso il

termine, la garanzia sarà restituita all'attrice.

5. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano, dopo il

passaggio in giudicato della sentenza.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster