10.2001.32
Protezione dei marchi - concorrenza sleale
8 settembre 2006Italiano28 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2001.32
Data decisione, Autorità:
08.09.2006, IICCA
Titolo:
Protezione dei marchi - concorrenza sleale
CONCORRENZA SLEALE
CONFISCA
USO DEL MARCHIO
art. 3 let. d LCSL
art. 9 cpv. 1 let. b LCSL
art. 9 cpv. 2 LCSL
art. 13 LPM
art. 57 LPM
art. 60 LPM
Incarto n.
10.2001.32
10.2002.23
Lugano
8 settembre 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nelle cause promossa direttamente
in appello, con petizioni 29 maggio 2002 rispettivamente 14 agosto 2002, da
IS 1
IS 2
entrambe RA 1
contro
CV 1
RA 2
chiedenti che alla convenuta sia fatto divieto di apporre
il marchio __________ e/o il marchio __________ e/o il marchio __________, da
soli o accompagnati con il marchio raffigurante un giocatore di polo, nonché i
nomi __________, __________, soli o combinati tra di essi e/o altri nomi, su
documenti che pubblicizzano attività, servizi e iniziative commerciali della
stessa convenuta, e ciò relativamente ai propri punti vendita, situati nei
centri __________ di Mendrisio (inc. 10.2001.32) e di Villeneuve/ VD (inc.
10.2002.23);
e chiedente -per quanto riguarda il negozio di
Mendrisio (inc. 10.2001.32)- che i suddetti marchi e nomi non possano essere
usati per contraddistinguere il proprio negozio - punto vendita, ad esempio a
titolo di insegna, postulando al contempo la confisca e la distruzione di un'insegna
luminosa posta all'entrata dell'emporio;
petizioni cui la convenuta si è opposta, chiedendone
la reiezione;
vista (nell'inc. 10.2001.32) l'azione
riconvenzionale di CV 1 che -con l'allegato di risposta 16 settembre 2002-
postula che le venga permesso di ricollocare, a spese delle controparti,
l'insegna luminosa precedentemente sovrastante l'entrata del negozio di
Mendrisio;
domanda cui le attrici si sono opposte;
richiamate le seguenti decisioni cautelari:
·
2 maggio 2002 (inc.
10.2001.32) del giudice delegato di questa Camera che, accogliendo l'analoga
istanza delle attrici, ha predisposto determinati divieti e ordini nei
confronti della convenuta, e meglio come si dirà nel seguito;
·
31 gennaio 2002 della
"Cour civile" del Tribunale cantonale di Vaud di analogo contenuto;
vista la convenzione processuale 12 luglio 2002 con
cui le parti della cautelare decisa nel Canton Vaud (esclusa la convenuta __________)
hanno ammesso la competenza del giudice ticinese per decidere il merito della vertenza
(doc. B, inc. 10.2002.23);
tenuto conto dell'ordinanza 30 gennaio 2003 con cui sono
state congiunte le due cause, precisando che esse sarebbero state decise con
un'unica sentenza;
lette le conclusioni 8 aprile 2005 di parte convenuta,
separatamente prodotte in entrambi gli incarti;
preso atto della comunicazione 8 aprile 2005 delle
attrici che, rinunciando a un memoriale conclusivo, confermano tuttavia le loro
domande, così come formulate in sede di replica;
avendo le parti rinunciato al dibattimento finale con
comunicazione 11 aprile 2005;
considerato
in fatto e in diritto:
1. L'attrice
1 procede come titolare di diversi marchi registrati in Svizzera di cui la
maggior parte riferita alla classe merceologica 25 (capi d'abbigliamento): si
tratta di marchi verbali (così i marchi __________ e __________), di un marchio
figurativo rappresentante un giocatore di polo, oppure di marchi misti, in
particolare risultanti dalla combinazione degli elementi verbali e figurativo
descritti (plico doc. B). L'attrice 2, con sede a Parigi, ha per scopo diverse
attività intellettuali e commerciali riferite alla linea Home collection
della marca "__________" ed è licenziataria e distributrice esclusiva
dei prodotti della società statunitense per molti Paesi europei, fra i quali la
Svizzera.
2. In
entrambe le cause le attrici non rimproverano alla convenuta di vendere merce
recante i marchi testé descritti (la fattispecie in tal senso è pacifica), ma
di far uso degli stessi per contraddistinguere la sua attività commerciale,
segnatamente apponendoli su un'insegna luminosa posta al di sopra dell'entrata
del negozio presso il centro __________ di Mendrisio e su proprie carte di
fedeltà, destinate alla sua clientela -sia a Mendrisio, sia a Villeneuve- per
l'ottenimento di sconti nei propri punti vendita in Svizzera, rispettivamente
su documentazione relativa a quelle stesse tessere, chiamate __________.
3. Con
la decisione cautelare 2 maggio 2002, il giudice delegato di questa Camera ha in
particolare confermato il sequestro di tutti i prospetti pubblicitari __________
e di tutti i formulari per l'ottenimento delle stesse tessere; ha ordinato alla
convenuta di rimuovere nel termine di dieci giorni l'insegna luminosa del
negozio di Mendrisio; e ha fatto divieto alla convenuta di usare i marchi in
discussione, nonché i nomi __________ e __________, soli o combinati tra di
essi o con altri nomi, su documenti che pubblicizzassero le sue attività,
servizi e iniziative commerciali, rispettivamente che servissero a
contraddistinguere i propri punti vendita.
Con
la decisione cautelare 31 gennaio 2002 i giudici vodesi, confermando il
sequestro della documentazione già rinvenuta a Villeneuve, avevano in
particolare fatto divieto alla convenuta e alla società __________ di utilizzare
in qualsiasi modo, segnatamente di offrire alla clientela del loro negozio,
situato presso il centro __________ di Villeneuve, o di spedire alla stessa
clientela, le __________, rispettivamente pieghevoli o altri mezzi pubblicitari
relativi alle accennate tessere, rispettivamente formulari per l'ottenimento
delle stesse.
4. Entrambe
le petizioni sono intese a ottenere la confisca e la distruzione di tutti i
prospetti pubblicitari __________ e di tutti i formulari per l'ottenimento
delle __________ (così come ai rispettivi verbali di sequestro); a ottenere il
divieto per la convenuta di usare i marchi di cui si tratta, nonché i nomi __________
e __________, su documenti relativi alla sua attività commerciale in ogni sua
forma; a ottenere la condanna della convenuta al versamento alle attrici di un
importo di almeno fr. 10'000.- a titolo di risarcimento per il danno subito in
relazione all'uso delle __________ e a ottenere la pubblicazione della sentenza
su quotidiani vodesi e ticinesi. La petizione 29 maggio 2002 (inc. 10.2001.32)
postula inoltre la confisca e la distruzione dell'insegna luminosa posta al di
sopra dell'entrata del punto vendita di Mendrisio, nonché la confisca e la
distruzione delle matrici utilizzate per la stampa dei prospetti pubblicitari __________,
dei formulari per l'ottenimento delle tessere e delle stesse __________.
5. Non
contestando il diritto delle attrici ai marchi in discussione e abbandonata in
sede di conclusioni l'eccezione di carente legittimazione attiva di __________,
la convenuta si difende nel merito della controversia sostenendo anzitutto di
vendere esclusivamente capi originali e di avere dato perfettamente seguito ai
decreti cautelari. Sul tema principale della disputa, rivendica il suo buon
diritto, data la liceità del proprio commercio dipendente da importazioni
parallele, di pubblicizzare nel modo più opportuno i prodotti da lei messi in
vendita, segnatamente anche all'appoggio dei marchi altrui, usati non solo in
connessione esclusiva con la merce. Nega la pretesa violazione del diritto alla
personalità e nega di aver compiuto atti di concorrenza sleale nei confronti
delle controparti.
6. Sul
tema fondamentale della lite, ossia sull'uso di marchi di terzi per
pubblicizzare la propria attività commerciale, vale quanto già ampiamente
esposto nella decisione cautelare 2 maggio 2002 del giudice delegato.
Anzitutto, dato che scopo del marchio è quello di distinguere prodotti o
servizi di un'azienda da quelli di un'altra, è data lesione di un marchio
altrui non solo apponendo il medesimo su propri prodotti o imballaggi, ma anche
facendone uso su carta intestata, materiale pubblicitario o altro (DTF
126 III 324). Nello stesso senso, la registrazione di un marchio non preclude
l'uso come tale solo ai terzi, ma ne esclude ogni applicazione che possa essere
intesa in funzione di marchio da parte del consumatore medio: così ogni
applicazione di segni confondibili sia che si tratti di ditte, insegne
o altre indicazioni commerciali (DTF 120 II 148; 126 III 324; Pedrazzini/ von Büren/ Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Berna 1998, N. 569). E'
inoltre pacifico che la liceità dell'uso di un marchio per la vendita di merce
proveniente dall'estero e messa in commercio nel nostro Paese, al di fuori
della rete di distribuzione del titolare del marchio, comporta -almeno in linea
di principio- la possibilità di ogni rivenditore di far uso dei marchi
originali per commercializzare i relativi prodotti e per pubblicizzare tale
attività (David, in Comm. di Basilea alla LPM, ed. 2, art. 13, N. 24; Marbach,
Markenrecht, in SIWR vol. III, pag. 209).
7. Nell'ambito
della presente controversia si colloca il principio giurisprudenziale che
precisa come sfugga alla protezione della LPM la forma con cui l'importatore
parallelo fa uso del marchio altrui a scopi pubblicitari, ancorché essa possa
indurre il consumatore a credere nell'esistenza di un rapporto commerciale fra
il rivenditore e il titolare del marchio (sic ! 2000, pag. 312 -
"Chanel IV"; SJZ 2002, 238). In altre parole, è ammesso che
anche il rivenditore non autorizzato possa offrire apertamente al pubblico la
merce recante marchi altrui. Tuttavia, è condizione per l'uso di tali marchi
allo scopo indicato che sia limitato e direttamente connesso alla vendita di
prodotti protetti dal marchio; ciò che dipenderà dall'impressione generale
della forma pubblicitaria scelta dal rivenditore, la quale -per le sue
caratteristiche- non deve superare l'esigenza di una corretta informazione del
pubblico (sic ! cit., ibidem; Sabbadini, Werbung
für Waren und Dienstleistungen durch nicht autorisierte Händler, in sic !
2000, pag. 771 - 774).
8. In
concreto, pacifico ciò che va ripetendo la convenuta, ossia (come esposto sopra)
che essa deve avere la facoltà di pubblicizzare la vendita di capi
d'abbigliamento che recano i marchi della controparte (evidentemente facendo
capo agli stessi), per valutare se le forme da lei adottate superino o no
l'esigenza di una corretta informazione del pubblico, rispettivamente se l'uso
dei marchi sia in un rapporto diretto con la vendita dei prodotti pubblicizzati,
occorre descriverne il contenuto e la portata. Va ricordato in particolare che CV
1 ha allestito -per essere distribuite alla propria clientela- cosiddette carte
fedeltà, ossia tessere del formato approssimativo di una comune carta di
credito, chiamate "__________" della validità di due anni; esse sono
ottenibili presso la rivenditrice quando il cliente abbia raggiunto, con un
unico acquisto, determinati importi minimi di spesa: con acquisti di almeno fr.
500.-, egli ha diritto a una Silver card che gli garantisce sconti del
5% sulle compere future presso i negozi "__________" dei centri __________;
se la spesa minima è di fr. 1'000.-, il cliente ha diritto a una Gold card
che garantisce uno sconto del 10%, mentre -per non definiti importi superiori-
si può ottenere una Red card per sconti del 15% (doc. F, inserti A e B,
nonché cartellone indicatore posto alla cassa dell'emporio). Dal punto di vista
grafico, i tre tipi di tessera, prescindendo dal diverso colore di fondo
(argentato, dorato, rispettivamente rosso), mostrano nel mezzo del quadrilatero
(di cui hanno forma) quasi per tutta l'altezza della tessera, la figura del
giocatore di polo (uno dei marchi dell'attrice 1) e sullo sfondo, per tutta la
superficie della tessera, su diciannove ideali linee parallele e trasversali
dal basso a sinistra verso l'alto a destra, una serie indefinita del nome __________, stampata in caratteri bianchi; infine, in alto a sinistra, in caratteri più evidenti, è apposto il nome
della tessera (__________). Inoltre, le tre tessere sono riprodotte a colori
sul pieghevole di spiegazione dell'azione fedeltà, mentre, sullo sfondo di ogni
pagina di questo documento e per quasi tutta l'altezza delle medesime, appare
il disegno del giocatore di polo, riprodotto in colore viola pallido; segno che
campeggia anche sul cartellone indicatore di cui già s'è detto.
Orbene,
questa azione promossa dalla convenuta è sicuramente anche idonea a informare
il pubblico sulla vendita da parte sua di prodotti d'abbigliamento recanti i
marchi della controparte. Ma lo scopo principale incontestabilmente evidente
della convenuta è -per questo tramite- quello di ottenere la fedeltà della
clientela alla propria attività commerciale e quindi al proprio tornaconto al
di là del prodotto offerto: in particolare, la rivenditrice induce il cliente
ad acquisti di una certa importanza per ottenere il diritto alla __________ e
tenta di favorire acquisti futuri presso di lei, almeno per la durata di due
anni, a prezzi scontati. In altre parole e di conseguenza, l'azione come tale non
può essere censurata, mentre censurabile è -nell'ambito della stessa- l'uso dei
marchi e dei nomi della controparte, tanto massiccio e ripetuto da suscitare
l'impressione generale che esso (uso) non sia inteso a favorire l'acquisto
della merce, in quanto di un particolare tipo, di una particolare qualità,
marca, ecc., ma che sia finalizzato al successo dell'azione fedeltà come tale,
ovvero a favorire l'impresa della convenuta. Ciò che, di gran lunga, supera il
limite della corretta informazione del pubblico sul genere, il tipo e la marca
della merce offerta in vendita, dal momento che non realizza un rapporto
diretto fra i marchi usati e i prodotti pubblicizzati. Ne consegue che l'uso
dei marchi di __________ /__________, così come attuato nella fattispecie,
rappresenta una lesione dei medesimi che merita la tutela chiesta in causa,
segnatamente in virtù dell'art. 13 cpv. 1 LPM che conferisce al titolare del
marchio il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i
servizi per i quali il marchio è rivendicato, e in virtù dell'art. 13 cpv. 2
LPM che crea la facoltà del titolare di vietare ad altri l'uso di un marchio o
di un segno anche per offrire prodotti, rispettivamente per metterli in
commercio (lett. b).
9. Le
attrici sostengono che gli stessi fatti costituiscono atti di concorrenza
sleale. E in effetti non si può negare che un'iniziativa promozionale come
quella in esame, ovvero basata su un uso -testé definito "massiccio"-
dei marchi e dei nomi loro, possa indurre l'acquirente medio di buona fede a
pensare che il titolare degli stessi marchi vi abbia acconsentito, se non
proprio partecipato; e ciò al di là del fatto che la clientela della convenuta
sia o no al corrente del fatto che essa commercializzi quella merce,
autorizzata o no dalle controparti. La fattispecie adempie così i presupposti
dell'art. 3 lett. d LCSl secondo cui agisce in modo sleale chi si avvale di
misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli
affari d'altri. Poco conta a tal proposito ciò che allega la convenuta, ossia
che i singoli documenti su cui si fonda l'iniziativa commerciale -tessere,
pieghevoli e formulario per l'ottenimento delle tessere- rechino anche la sua
ragione sociale, accompagnata dal logo del centro __________, già perché
-almeno sulle tessere e sul pieghevole- il nome della convenuta appare in
caratteri di stampa invero poco evidenti -in particolare rispetto ai marchi e
ai nomi delle attrici- tanto da poter essere facilmente non notato anche da un
lettore mediamente attento. Inoltre, v'è comunque da chiedersi chi -tra la
clientela di CV 1 - possa rendersi conto dall'insieme delle circostanze che sia
proprio quella ditta a gestire il punto vendita dei prodotti __________ e
quindi riconosca nell'indicazione del suo nome sulle tessere e sul pieghevole
la titolare dei negozi di Mendrisio e di Villeneuve.
10. La
grande insegna luminosa, già collocata orizzontalmente sopra l'ingresso del punto
vendita della convenuta al __________ di Mendrisio (fotografie doc. D),
dev'essere stata rimossa in seguito all'ordine cautelare 2 maggio 2002 (disp.
4), così come allega la stessa convenuta, affermando di aver dato seguito in
ogni suo punto a quella decisione. In questa sede, essa postula di poterla
ricollocare dov'era, presentando azione riconvenzionale in tal senso. Orbene, a
prescindere da ogni disamina sulla ricevibilità della domanda e sul preteso
diritto di CV 1 a ottenere giudizialmente un ordine nei suoi stessi confronti di
ricollocare l'insegna rimossa là dove essa si trovava prima della decisione cautelare,
occorre considerare la fattispecie nell'ambito della pretesa violazione dei
diritti delle attrici, così come proposto con l'azione principale. In sede di
cautelare, è stato giudicato che, prescindendo dal considerare la fattispecie
nell'ottica della protezione dei marchi, l'insegna potrebbe rappresentare atto
di concorrenza sleale, segnatamente perché l'identità della rivenditrice sarebbe
scomparsa a fronte del ben più forte richiamo del marchio e dei nomi altrui riprodotti
sull'insegna.
La
convenuta sostiene in causa il suo buon diritto all'insegna, anzitutto
collocandola tra i mezzi che essa deve poter utilizzare per liberamente commercializzare
Fatti
i prodotti recanti i marchi in discussione. Spiega che il suo scopo era quello
di evidenziare gli articoli -peraltro originali- venduti nel negozio, indicando
al pubblico dove questo si trovasse fra i molti empori del centro __________.
Rileva anche che i marchi che vi figuravano riproducevano fedelmente quelli
delle controparti, così che essi non vi risultavano lesi. Per le stesse
considerazioni esclude ogni usurpazione del nome delle controparti e qualsiasi
atto di concorrenza sleale.
11. Nel
caso concreto è pacifico che l'insegna luminosa oggetto della vertenza dove
figurano, su fondo celeste, solo i nomi __________ e la figura del
giocatore di polo tra il vocabolo __________ e il nome __________ (doc. D) rappresenta
effettivamente "insegna", già perché nelle immediate vicinanze
dell'entrata del punto vendita di CV 1 presso il centro __________ di Mendrisio
non v'è altra indicazione di nome o di ragione sociale, tanto meno della
convenuta. D'altra parte, non può essere messo in dubbio che un'insegna ha lo
scopo di individualizzare un concorrente, la sua impresa, i locali commerciali
che occupa, le sue prestazioni, ecc., rispetto ad altri concorrenti (David,
Schweizerisches Wettbewerbsrecht, ed. 3, N. 224). Questa funzione distintiva si
esplica nei confronti della clientela che, attraverso l'insegna, può
riconoscere un'impresa commerciale fra le altre (David/ Reutter,
Schweizerisches Werberecht, Zurigo 2001, pag. 454).
Nel
caso concreto, è determinante che la convenuta ha rinunciato a distinguersi dagli
altri concorrenti per mezzo di un nome di fantasia o della propria ragione
sociale; per contro, ha fatto capo esclusivamente a marchi altrui, ancorché
corrispondenti a quelli apposti sulla merce venduta nel proprio emporio
monomarca. Questo atteggiamento non può essere condiviso: partendo dal
presupposto che, esaminando la fattispecie nell'ottica della concorrenza sleale,
devono essere presi in considerazione tutti gli elementi a disposizione e che
determinanti sono le caratteristiche di ogni singolo caso (Sabbadini, op. cit.,
pag. 773), la convenuta non può trincerarsi dietro il solo interesse ad
informare il pubblico sulla merce da lei offerta in vendita. Se -come già
detto- questo scopo non può esserle negato, non va dimenticato che il rischio
di confusione di cui all'art. 3 lett. d LCSl dev'essere giudicato
oggettivamente, nell'ottica del pubblico, ossia di persone neutrali ("unbefangen")
di media formazione, rispettivamente delle cerchie interessate agli oggetti o
alle prestazioni di cui si tratta (Streuli-Youssef, Unlautere Werbe- und
Verkaufsmethoden, in SIWR V/1, ed. 2, pag. 144). Da questo punto di vista è
conseguente concludere che, se non è oggettivamente possibile una confusione sulla
merce venduta (considerata originale), è possibile una confusione sulle
caratteristiche del punto vendita, ossia sulla persona del rivenditore che,
dato lo scopo usuale di un'insegna, appare qui essere la stessa IS 1, o -quanto
meno- un rivenditore legato alla stessa società, rispettivamente autorizzato (SJZ
2002, 238). E, quanto allo scopo della protezione offerta dalla norma in esame -che
dalla protezione del singolo consumatore si estende a una protezione
generalizzata del mercato (Streuli-Youssef, op. cit., pag. 146)- non
è vero che la potenziale clientela sia indifferente all'identità di chi vende, in
senso generale potendosi attendere da un'azienda titolare di marchi ampiamente
diffusi, per esempio, una scelta completa di articoli, modelli nuovi,
determinate condizioni di garanzia, ecc., per esperienza comune non sempre
presenti presso rivenditori non autorizzati. Né appare sostenibile che
l'insegna della convenuta -così come concepita- fosse necessaria per indicare
al pubblico il tipo di merce offerta, dal momento che -ed è pacifico- tutto ciò
che appare alla clientela del negozio già è contrassegnato con i marchi e i
nomi delle attrici. Infine, considerando la specificità del caso, non va
nemmeno dimenticato come la convenuta abbia usato o inteso usare i marchi di
controparte anche in altre forme non meno evidenti, in particolare così come
descritto riguardo all'azione fedeltà di cui s'è detto in precedenza. In tal
senso, non può essere accolta nel merito l'istanza di controparte tendente a
ripristinare l'insegna litigiosa, mentre la protezione invocata dalle attrici
dev'essere accolta poiché l'esposizione della medesima insegna rappresenta oggettivamente
un atto contrario alla buona fede che ricade nella fattispecie dell'art. 3
lett. d LCSl.
Ma,
oltre a problemi di concorrenza, anche in questo caso vi è un uso illecito dei
marchi altrui (art. 13 LPM), dal momento che -come per l'azione fedeltà __________
- l'atteggiamento della convenuta supera il limite di una corretta informazione
del pubblico, volendo -per il tramite dell'insegna e dei marchi- favorire
anzitutto la propria azienda; e ciò con un'indicazione equivoca relativa ai
titolari della medesima, destinata comunque ad attrarre il maggior numero
possibile di clienti all'appoggio dei marchi e dei nomi delle controparti.
12. Viste
queste conclusioni, non v'è motivo -ai fini della vertenza-
di
esaminare le fattispecie anche dal punto di vista del diritto al nome.
13. Quanto
alle domande di causa -n. 2, 3 e 5 (inc. 10.2001.32) nonché n. 2 (inc.
10.2002.23)- che chiedono la confisca e la distruzione degli stampati relativi
all'azione __________ dell'insegna luminosa e delle matrici utilizzate per la
stampa delle tessere e degli stampati pubblicitari corrispondenti, è data
l'applicabilità dell'art. 57 LPM, rispettivamente del principio giurisprudenziale
Considerandi
che -con riferimento all'art. 9 cpv. 1 lett. b LCSl e in analogia alla LPM a
alla LDA- permette l'adozione delle stesse misure anche nell'ambito della
concorrenza sleale (Troller
K., Manuel du droit suisse des biens immateriels,
vol. II, ed. 2, pag., 1022).
Circa
l'attuazione pratica delle operazioni richieste, mentre il materiale cartaceo
sequestrato alla convenuta è a disposizione di questa Camera, ordini diversi
devono essere emessi per quanto riguarda l'insegna luminosa, rimossa dalla
convenuta, ma rimasta in suo possesso, e per le matrici relative alla stampa
del materiale pubblicitario dell'azione __________. A proposito di queste
ultime e a seguito della pronuncia provvisionale, con scritto 17 maggio 2002 la
convenuta ha prodotto -con copia al patrocinatore delle attrici- una richiesta
alla ditta __________, via Tolmezzo 12/7, Milano, di consegnarle "il più
presto possibile le matrici inerenti alla stampa dei prospetti pubblicitari __________
": se ne può pertanto concludere che CV 1 detenga tuttora le matrici di
cui si tratta.
14.
Le
attrici postulano, in entrambe la cause, che la convenuta sia condannata a
versare loro l'importo di fr. 10'000.- a titolo di risarcimento del danno
patrimoniale subito. Sostengono che sia l'azione __________, sia la presenza
dell'insegna avrebbero dirottato su un commerciante non autorizzato clientela
convinta di comperare non solo merce originale, ma offerta da un rivenditore
autorizzato. Questo atteggiamento avrebbe loro causato una perdita certa,
ancorché difficile da quantificare. Giungono alla cifra indicata con il calcolo
seguente: assumono un prezzo al pubblico per camicia di fr. 99.- e l'ipotesi
che la convenuta abbia venduto almeno una camicia al giorno a un cliente che
non l'avrebbe acquistata se fosse stato informato sull'identità del negoziante;
moltiplicando tale indebito profitto giornaliero (di fr. 99.-) per i giorni
correnti fra l'inizio dell'attività illecita e la decisione supercautelare, ottengono
la cifra indicata, approssimativa sì, ma ritenuta "ragionevole e
prudenziale". Orbene, è vero che nelle vertenze nel settore della
concorrenza e della proprietà intellettuale, spesso il calcolo del proprio
danno è difficile: ne consegue che la prassi permette al giudice di determinare
d'ufficio tale importo, applicando l'art. 42 cpv. 2 CO. A tal fine è tuttavia
chiesto alla parte lesa di allegare il numero maggiore possibile di dati e di
sostanziare i limiti del calcolo, rispettivamente di fornire indizi a partire
dai quali la cifra del danno possa essere determinata. Non è per contro
ammissibile chiedere come risarcimento danni un importo forfettario, mentre il
giudice deve stimare il pregiudizio, considerando il corso ordinario delle cose
e le misure (o contromisure) prese dal leso (von Büren/ Marbach,
op. cit., pag. 173; Troller, op. cit., pag. 1044).
In
concreto, proponendo l'importo di fr. 10'000.- si ricava l'impressione che le
attrici, messe in difficoltà dalle particolarità della fattispecie, abbiano
formulato una ragionevole richiesta di risarcimento che non si allontana
tuttavia molto da un importo forfettario. Infatti, l'abbozzo di calcolo
proposto e le cifre indicate non possono venir messe in relazione con la
domanda di causa, anche perché, al di là della scorrettezza dell'agire di parte
convenuta, è impossibile valutare se esso sia stato efficace per quanto
riguarda le vendite presso i due centri __________ interessati, rispettivamente
se simili azioni sono in genere destinate al successo. Inoltre, se da una parte
la fattispecie è stata constatata essere in corso al più presto dal 10 ottobre
2001.
(doc. F), non risulta affatto che -prima della presentazione della domanda
supercautelare- le attrici abbiano intrapreso alcunché per limitare il danno
che ora lamentano. E nemmeno appare corretto assumere come base del calcolo il
prezzo pieno di un articolo, dal momento che sarebbe semmai solo il guadagno
sulla vendita ad essere determinante, guadagno che tuttavia non è stato nemmeno
allegato. D'altra parte, è inevitabile che il commercio messo in atto da
rivenditori non autorizzati causi un pregiudizio alle attrici, ma in sé ciò non
comporterebbe il diritto a risarcimento alcuno, data la liceità dell'attività
di controparte. Né questo aspetto della relazione fra le parti può essere
confuso con gli atteggiamenti scorretti oggetto della presente vertenza che
-accertati in questa sede- non necessariamente possono aver causato un danno
"aggiuntivo" alle attrici. Mancano pertanto elementi sufficienti per
un'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO nei termini surriferiti, così che le
richieste di risarcimento danni non possono essere ammesse.
15.
E'
postulata anche la pubblicazione della presente decisione, a spese della
convenuta, su quotidiani del Canton Vaud e del Canton Ticino, sostenendo che il
comportamento illecito della convenuta non dovrebbe passare inosservato al
pubblico che è stato indotto a credere, comperando presso CV 1, di acquistare
abbigliamento in un "factory store" del gruppo __________. La
pubblicazione è pertanto chiesta come misura preventiva di ulteriori
"travasi di clientela" a favore della convenuta, imponendosi una
corretta informazione del pubblico riguardo all'assoluta estraneità delle parti
fra loro. Orbene, se l'art. 60 LPM concede il diritto alla parte vincente di
chiedere al giudice la pubblicazione della decisione a spese dell'altra parte,
non può esservi dubbio che lo scopo perseguito dalla norma di legge sia
condizionato dall'esigenza di ristabilire ordine nel mercato colpito
dall'attività illecita (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, ed. 2, 1999, art. 60
LPM, N. 2), laddove la misura può essere non concessa quando le lesioni hanno
perso attualità, rispettivamente (e subordinatamente) anche se esse sono in
numero relativamente esiguo (David, op. cit., ibidem, N. 4). La
pubblicazione della sentenza -prevista anche dall'art. 9 cpv. 2 LCSl- può avere
carattere preventivo generale, in particolare a fronte di attività lesive
sistematiche o se la situazione induce a temere altre lesioni dei diritti
dell'istante (von
Büren/ Marbach, Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, ed. 2, pag. 170). Nel caso concreto, pur non potendo ignorare
una precedente controversia fra le attrici e la società __________ (precedente titolare
degli stessi empori di Mendrisio e di Villeneuve), una vertenza transatta in
data 10 aprile 2006 e una vertenza in corso fra le stesse parti, non si può
parlare di attività lesive sistematiche dal momento che la presente fattispecie
è di natura del tutto diversa dalle prime due, mentre le due petizioni qui in
discussione riguardano un'unità fattuale rappresentata dall'azione __________,
ideata dalla convenuta e destinata a due suoi punti vendita. Inoltre, si può
almeno dubitare dell'attualità e dell'efficacia della richiesta pubblicazione,
già perché i fatti che stanno alla base della lite risalgono al 2001- 2002,
quando sono state decise le cautelari nei due Cantoni interessati. Infine, il
Dispositivo
dispositivo della presente decisione (di cui è appunto chiesta la
pubblicazione) non è in grado -per il suo contenuto- di chiarire la situazione di
fondo fra le parti, così come inteso dalle istanti con la domanda in esame;
istanti che restano semmai libere di procedere esse stesse a una miglior
informazione della clientela. La richiesta di pubblicazione non può pertanto
essere accolta.
16. Infine,
in entrambe le cause le attrici chiedono che il giudice vieti alla convenuta di
usare i marchi e i nomi __________, __________, __________, ecc. nella
propria pubblicità, per contraddistinguere le proprie attività, ecc. in
relazione all'attività commerciale svolta presso i punti vendita situati presso
i centri __________ di Villeneuve e di Mendrisio. Sennonché, divieti di questo
genere devono essere definiti in modo preciso, dando una descrizione completa
del comportamento illecito, così che non possano sorgere difficoltà a livello
di esecuzione (Troller, op. cit., pag. 1010). In concreto, così come formulato, il divieto
proposto è troppo generico e finirebbe per colpire anche forme di pubblicità
permesse a CV 1, con particolare riferimento ai criteri esposti ai precenti considerandi
6 e seguenti. D'altra parte -nell'ambito di questa causa- un divieto alla
convenuta di future attività lesive dei diritti delle controparti può solo
collocarsi nel solco delle specifiche contestazioni della lite che, in
concreto, sono sicuramente particolari. Infine, il divieto richiesto dev'essere
ottenibile in una forma tale da permettere una facile individuazione di
eventuali contravvenzioni al divieto stesso. Ne consegue che la concreta proposta
delle attrici deve trovare diversa formulazione nel dispositivo della sentenza.
17. Concludendo,
a dipendenza del parziale accoglimento di entrambe le petizioni, corrispondente
a un grado di soccombenza delle attrici di peso relativo sul complesso della
controversia, le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili vanno sì
ripartite fra le parti, ma devono essere caricate in modo prevalente sulla
convenuta (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese
e le ripetibili gli art. 148 e segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
1. La
petizione 29 maggio 2002 di IS 1, __________, e di __________, Parigi (inc.
10.2001.32) è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è ordinata:
1.1
la confisca e la distruzione -ad opera del tribunale- di tutti i
prospetti pubblicitari __________ e di tutti i formulari per
l'ottenimento delle __________, così come al verbale di
sequestro 20 novembre 2001;
1.2
la confisca e la distruzione -a spese e per mano della
convenuta- dell'insegna luminosa precedentemente
posta al di sopra dell'entrata del punto vendita di CV 1 presso il centro __________
di Mendrisio,
raffigurante marchi figurativi e verbali, registrati a favore
della società IS 1, così come
rappresentata nel doc. D (inc. 10.2001.32);
§. Alla convenuta è assegnato un termine di 20 (venti)
giorni dall'intimazione della presente per produrre alla
Camera giudicante la certificazione dell'avvenuta distru-
zione dell'insegna per mezzo di brevetto allestito da un
pubblico notaio, abilitato all'esercizio nel Canton Ticino.
1.3
La confisca e la distruzione -ad opera del tribunale- delle
matrici utilizzate per la stampa dei prospetti pubblicitari __________, dei
formulari per l'ottenimento delle __________ e delle
tessere __________ di cui al dispositivo n. 7 del decreto
cautelare 2 maggio 2002.
§. Alla convenuta è assegnato un termine di 20 (venti)
giorni dall'intimazione della presente per inviare alla
Camera giudicante le matrici di cui al punto 1.3.
1.4
E' fatto divieto a CV 1 di usare in futuro il
marchio __________ e/o il marchio __________
e/o il marchio __________, da soli o accompagnati
con il marchio
raffigurante un giocatore di polo (in particolare i marchi n.
306015, 307638, 308680 e 308773), nell'ambito di attività
commerciali o pubblicitarie, nei modi e nelle forme usati
nelle fattispecie oggetto delle presenti cause giudiziarie,
segnatamente per quanto concerne attività, servizi e
iniziative commerciali svolte nel negozio situato presso il
centro __________ di Mendrisio.
2. Gli
ordini di cui ai dispositivi 1.2 §, 1.3 § e 1.4 sono emanati con la
comminatoria dell'art. 292 CPS che recita: Chiunque non
ottempera
a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario
competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito
con l'arresto o con la multa.
3. Le
spese della presente procedura fr. 80.-
e
la tassa di giustizia di fr. 2'500.-
in
totale fr. 2'580.-
anticipate,
rispettivamente da anticipare dalle attrici,
restano
a loro carico in ragione di 1/6 e per 5/6 vengono caricate a CV 1.
Quest'ultima
verserà alle attrici la somma di fr. 4'000.--
a
titolo di ripetibili parziali.
4. La
domanda riconvenzionale 16 settembre 2002 di CV 1 è respinta.
5. Le
spese e la tassa di giustizia della riconvenzione, di complessivi fr. 400.-
sono posti a carico di CV 1.
Essa
verserà alle convenute nella riconvenzione fr. 500.- a titolo di ripetibili.
6. La
petizione 14 agosto 2002 di IS 1, __________, e di __________, __________i
(inc. 10.2002.23) è parzialmente accolta.
Di
conseguenza:
6.1
è ordinata la confisca e la distruzione -ad opera del
tribunale- di tutti i prospetti pubblicitari __________ e di tutti i
formulari per l'ottenimento delle __________, così come al
verbale di sequestro 14 dicembre 2001;
6.2
E' fatto divieto a CV 1 di usare in futuro il
marchio __________ e/o il marchio __________
e/o il marchio __________, da soli o accompagnati
con il marchio
raffigurante un giocatore di polo (in particolare i marchi n.
306015, 307638, 308680 e 308773), nell'ambito di attività
commerciali o pubblicitarie, nei modi e nelle forme usati
nelle fattispecie oggetto delle presenti cause giudiziarie,
segnatamente per quanto concerne attività, servizi e
iniziative commerciali svolte nel negozio situato presso il
centro __________ di Villeneuve (VD).
7. L'ordine
di cui al dispositivo n. 5.2 è emanato con la comminatoria dell'art. 292 CPS
che recita: Chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da
un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della
pena prevista dal presente articolo è punito con l'arresto o con la multa.
8. Le
spese della presente procedura fr. 50.-
e
la tassa di giustizia di fr. 2'000.-
in
totale fr. 2'050.-
anticipate,
rispettivamente da anticipare dalle attrici,
restano
a loro carico in ragione di 1/5 e per 4/5 vengono caricate a CV 1.
Quest'ultima
verserà alle attrici la somma di fr. 3'000.--
a
titolo di ripetibili parziali.
9. Intimazione:
-;
-.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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