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Decisione

10.2001.32

Protezione dei marchi - concorrenza sleale

8 settembre 2006Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i prodotti recanti i marchi in discussione. Spiega che il suo scopo era quello

di evidenziare gli articoli -peraltro originali- venduti nel negozio, indicando

al pubblico dove questo si trovasse fra i molti empori del centro __________.

Rileva anche che i marchi che vi figuravano riproducevano fedelmente quelli

delle controparti, così che essi non vi risultavano lesi. Per le stesse

considerazioni esclude ogni usurpazione del nome delle controparti e qualsiasi

atto di concorrenza sleale.

11. Nel

caso concreto è pacifico che l'insegna luminosa oggetto della vertenza dove

figurano, su fondo celeste, solo i nomi __________ e la figura del

giocatore di polo tra il vocabolo __________ e il nome __________ (doc. D) rappresenta

effettivamente "insegna", già perché nelle immediate vicinanze

dell'entrata del punto vendita di CV 1 presso il centro __________ di Mendrisio

non v'è altra indicazione di nome o di ragione sociale, tanto meno della

convenuta. D'altra parte, non può essere messo in dubbio che un'insegna ha lo

scopo di individualizzare un concorrente, la sua impresa, i locali commerciali

che occupa, le sue prestazioni, ecc., rispetto ad altri concorrenti (David,

Schweizerisches Wettbewerbsrecht, ed. 3, N. 224). Questa funzione distintiva si

esplica nei confronti della clientela che, attraverso l'insegna, può

riconoscere un'impresa commerciale fra le altre (David/ Reutter,

Schweizerisches Werberecht, Zurigo 2001, pag. 454).

Nel

caso concreto, è determinante che la convenuta ha rinunciato a distinguersi dagli

altri concorrenti per mezzo di un nome di fantasia o della propria ragione

sociale; per contro, ha fatto capo esclusivamente a marchi altrui, ancorché

corrispondenti a quelli apposti sulla merce venduta nel proprio emporio

monomarca. Questo atteggiamento non può essere condiviso: partendo dal

presupposto che, esaminando la fattispecie nell'ottica della concorrenza sleale,

devono essere presi in considerazione tutti gli elementi a disposizione e che

determinanti sono le caratteristiche di ogni singolo caso (Sabbadini, op. cit.,

pag. 773), la convenuta non può trincerarsi dietro il solo interesse ad

informare il pubblico sulla merce da lei offerta in vendita. Se -come già

detto- questo scopo non può esserle negato, non va dimenticato che il rischio

di confusione di cui all'art. 3 lett. d LCSl dev'essere giudicato

oggettivamente, nell'ottica del pubblico, ossia di persone neutrali ("unbefangen")

di media formazione, rispettivamente delle cerchie interessate agli oggetti o

alle prestazioni di cui si tratta (Streuli-Youssef, Unlautere Werbe- und

Verkaufsmethoden, in SIWR V/1, ed. 2, pag. 144). Da questo punto di vista è

conseguente concludere che, se non è oggettivamente possibile una confusione sulla

merce venduta (considerata originale), è possibile una confusione sulle

caratteristiche del punto vendita, ossia sulla persona del rivenditore che,

dato lo scopo usuale di un'insegna, appare qui essere la stessa IS 1, o -quanto

meno- un rivenditore legato alla stessa società, rispettivamente autorizzato (SJZ

2002, 238). E, quanto allo scopo della protezione offerta dalla norma in esame -che

dalla protezione del singolo consumatore si estende a una protezione

generalizzata del mercato (Streuli-Youssef, op. cit., pag. 146)- non

è vero che la potenziale clientela sia indifferente all'identità di chi vende, in

senso generale potendosi attendere da un'azienda titolare di marchi ampiamente

diffusi, per esempio, una scelta completa di articoli, modelli nuovi,

determinate condizioni di garanzia, ecc., per esperienza comune non sempre

presenti presso rivenditori non autorizzati. Né appare sostenibile che

l'insegna della convenuta -così come concepita- fosse necessaria per indicare

al pubblico il tipo di merce offerta, dal momento che -ed è pacifico- tutto ciò

che appare alla clientela del negozio già è contrassegnato con i marchi e i

nomi delle attrici. Infine, considerando la specificità del caso, non va

nemmeno dimenticato come la convenuta abbia usato o inteso usare i marchi di

controparte anche in altre forme non meno evidenti, in particolare così come

descritto riguardo all'azione fedeltà di cui s'è detto in precedenza. In tal

senso, non può essere accolta nel merito l'istanza di controparte tendente a

ripristinare l'insegna litigiosa, mentre la protezione invocata dalle attrici

dev'essere accolta poiché l'esposizione della medesima insegna rappresenta oggettivamente

un atto contrario alla buona fede che ricade nella fattispecie dell'art. 3

lett. d LCSl.

Ma,

oltre a problemi di concorrenza, anche in questo caso vi è un uso illecito dei

marchi altrui (art. 13 LPM), dal momento che -come per l'azione fedeltà __________

- l'atteggiamento della convenuta supera il limite di una corretta informazione

del pubblico, volendo -per il tramite dell'insegna e dei marchi- favorire

anzitutto la propria azienda; e ciò con un'indicazione equivoca relativa ai

titolari della medesima, destinata comunque ad attrarre il maggior numero

possibile di clienti all'appoggio dei marchi e dei nomi delle controparti.

12. Viste

queste conclusioni, non v'è motivo -ai fini della vertenza-

di

esaminare le fattispecie anche dal punto di vista del diritto al nome.

13. Quanto

alle domande di causa -n. 2, 3 e 5 (inc. 10.2001.32) nonché n. 2 (inc.

10.2002.23)- che chiedono la confisca e la distruzione degli stampati relativi

all'azione __________ dell'insegna luminosa e delle matrici utilizzate per la

stampa delle tessere e degli stampati pubblicitari corrispondenti, è data

l'applicabilità dell'art. 57 LPM, rispettivamente del principio giurisprudenziale

Considerandi

che -con riferimento all'art. 9 cpv. 1 lett. b LCSl e in analogia alla LPM a

alla LDA- permette l'adozione delle stesse misure anche nell'ambito della

concorrenza sleale (Troller

K., Manuel du droit suisse des biens immateriels,

vol. II, ed. 2, pag., 1022).

Circa

l'attuazione pratica delle operazioni richieste, mentre il materiale cartaceo

sequestrato alla convenuta è a disposizione di questa Camera, ordini diversi

devono essere emessi per quanto riguarda l'insegna luminosa, rimossa dalla

convenuta, ma rimasta in suo possesso, e per le matrici relative alla stampa

del materiale pubblicitario dell'azione __________. A proposito di queste

ultime e a seguito della pronuncia provvisionale, con scritto 17 maggio 2002 la

convenuta ha prodotto -con copia al patrocinatore delle attrici- una richiesta

alla ditta __________, via Tolmezzo 12/7, Milano, di consegnarle "il più

presto possibile le matrici inerenti alla stampa dei prospetti pubblicitari __________

": se ne può pertanto concludere che CV 1 detenga tuttora le matrici di

cui si tratta.

14.

Le

attrici postulano, in entrambe la cause, che la convenuta sia condannata a

versare loro l'importo di fr. 10'000.- a titolo di risarcimento del danno

patrimoniale subito. Sostengono che sia l'azione __________, sia la presenza

dell'insegna avrebbero dirottato su un commerciante non autorizzato clientela

convinta di comperare non solo merce originale, ma offerta da un rivenditore

autorizzato. Questo atteggiamento avrebbe loro causato una perdita certa,

ancorché difficile da quantificare. Giungono alla cifra indicata con il calcolo

seguente: assumono un prezzo al pubblico per camicia di fr. 99.- e l'ipotesi

che la convenuta abbia venduto almeno una camicia al giorno a un cliente che

non l'avrebbe acquistata se fosse stato informato sull'identità del negoziante;

moltiplicando tale indebito profitto giornaliero (di fr. 99.-) per i giorni

correnti fra l'inizio dell'attività illecita e la decisione supercautelare, ottengono

la cifra indicata, approssimativa sì, ma ritenuta "ragionevole e

prudenziale". Orbene, è vero che nelle vertenze nel settore della

concorrenza e della proprietà intellettuale, spesso il calcolo del proprio

danno è difficile: ne consegue che la prassi permette al giudice di determinare

d'ufficio tale importo, applicando l'art. 42 cpv. 2 CO. A tal fine è tuttavia

chiesto alla parte lesa di allegare il numero maggiore possibile di dati e di

sostanziare i limiti del calcolo, rispettivamente di fornire indizi a partire

dai quali la cifra del danno possa essere determinata. Non è per contro

ammissibile chiedere come risarcimento danni un importo forfettario, mentre il

giudice deve stimare il pregiudizio, considerando il corso ordinario delle cose

e le misure (o contromisure) prese dal leso (von Büren/ Marbach,

op. cit., pag. 173; Troller, op. cit., pag. 1044).

In

concreto, proponendo l'importo di fr. 10'000.- si ricava l'impressione che le

attrici, messe in difficoltà dalle particolarità della fattispecie, abbiano

formulato una ragionevole richiesta di risarcimento che non si allontana

tuttavia molto da un importo forfettario. Infatti, l'abbozzo di calcolo

proposto e le cifre indicate non possono venir messe in relazione con la

domanda di causa, anche perché, al di là della scorrettezza dell'agire di parte

convenuta, è impossibile valutare se esso sia stato efficace per quanto

riguarda le vendite presso i due centri __________ interessati, rispettivamente

se simili azioni sono in genere destinate al successo. Inoltre, se da una parte

la fattispecie è stata constatata essere in corso al più presto dal 10 ottobre

2001.

(doc. F), non risulta affatto che -prima della presentazione della domanda

supercautelare- le attrici abbiano intrapreso alcunché per limitare il danno

che ora lamentano. E nemmeno appare corretto assumere come base del calcolo il

prezzo pieno di un articolo, dal momento che sarebbe semmai solo il guadagno

sulla vendita ad essere determinante, guadagno che tuttavia non è stato nemmeno

allegato. D'altra parte, è inevitabile che il commercio messo in atto da

rivenditori non autorizzati causi un pregiudizio alle attrici, ma in sé ciò non

comporterebbe il diritto a risarcimento alcuno, data la liceità dell'attività

di controparte. Né questo aspetto della relazione fra le parti può essere

confuso con gli atteggiamenti scorretti oggetto della presente vertenza che

-accertati in questa sede- non necessariamente possono aver causato un danno

"aggiuntivo" alle attrici. Mancano pertanto elementi sufficienti per

un'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO nei termini surriferiti, così che le

richieste di risarcimento danni non possono essere ammesse.

15.

E'

postulata anche la pubblicazione della presente decisione, a spese della

convenuta, su quotidiani del Canton Vaud e del Canton Ticino, sostenendo che il

comportamento illecito della convenuta non dovrebbe passare inosservato al

pubblico che è stato indotto a credere, comperando presso CV 1, di acquistare

abbigliamento in un "factory store" del gruppo __________. La

pubblicazione è pertanto chiesta come misura preventiva di ulteriori

"travasi di clientela" a favore della convenuta, imponendosi una

corretta informazione del pubblico riguardo all'assoluta estraneità delle parti

fra loro. Orbene, se l'art. 60 LPM concede il diritto alla parte vincente di

chiedere al giudice la pubblicazione della decisione a spese dell'altra parte,

non può esservi dubbio che lo scopo perseguito dalla norma di legge sia

condizionato dall'esigenza di ristabilire ordine nel mercato colpito

dall'attività illecita (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, ed. 2, 1999, art. 60

LPM, N. 2), laddove la misura può essere non concessa quando le lesioni hanno

perso attualità, rispettivamente (e subordinatamente) anche se esse sono in

numero relativamente esiguo (David, op. cit., ibidem, N. 4). La

pubblicazione della sentenza -prevista anche dall'art. 9 cpv. 2 LCSl- può avere

carattere preventivo generale, in particolare a fronte di attività lesive

sistematiche o se la situazione induce a temere altre lesioni dei diritti

dell'istante (von

Büren/ Marbach, Immaterialgüter- und

Wettbewerbsrecht, ed. 2, pag. 170). Nel caso concreto, pur non potendo ignorare

una precedente controversia fra le attrici e la società __________ (precedente titolare

degli stessi empori di Mendrisio e di Villeneuve), una vertenza transatta in

data 10 aprile 2006 e una vertenza in corso fra le stesse parti, non si può

parlare di attività lesive sistematiche dal momento che la presente fattispecie

è di natura del tutto diversa dalle prime due, mentre le due petizioni qui in

discussione riguardano un'unità fattuale rappresentata dall'azione __________,

ideata dalla convenuta e destinata a due suoi punti vendita. Inoltre, si può

almeno dubitare dell'attualità e dell'efficacia della richiesta pubblicazione,

già perché i fatti che stanno alla base della lite risalgono al 2001- 2002,

quando sono state decise le cautelari nei due Cantoni interessati. Infine, il

Dispositivo

dispositivo della presente decisione (di cui è appunto chiesta la

pubblicazione) non è in grado -per il suo contenuto- di chiarire la situazione di

fondo fra le parti, così come inteso dalle istanti con la domanda in esame;

istanti che restano semmai libere di procedere esse stesse a una miglior

informazione della clientela. La richiesta di pubblicazione non può pertanto

essere accolta.

16. Infine,

in entrambe le cause le attrici chiedono che il giudice vieti alla convenuta di

usare i marchi e i nomi __________, __________, __________, ecc. nella

propria pubblicità, per contraddistinguere le proprie attività, ecc. in

relazione all'attività commerciale svolta presso i punti vendita situati presso

i centri __________ di Villeneuve e di Mendrisio. Sennonché, divieti di questo

genere devono essere definiti in modo preciso, dando una descrizione completa

del comportamento illecito, così che non possano sorgere difficoltà a livello

di esecuzione (Troller, op. cit., pag. 1010). In concreto, così come formulato, il divieto

proposto è troppo generico e finirebbe per colpire anche forme di pubblicità

permesse a CV 1, con particolare riferimento ai criteri esposti ai precenti considerandi

6 e seguenti. D'altra parte -nell'ambito di questa causa- un divieto alla

convenuta di future attività lesive dei diritti delle controparti può solo

collocarsi nel solco delle specifiche contestazioni della lite che, in

concreto, sono sicuramente particolari. Infine, il divieto richiesto dev'essere

ottenibile in una forma tale da permettere una facile individuazione di

eventuali contravvenzioni al divieto stesso. Ne consegue che la concreta proposta

delle attrici deve trovare diversa formulazione nel dispositivo della sentenza.

17. Concludendo,

a dipendenza del parziale accoglimento di entrambe le petizioni, corrispondente

a un grado di soccombenza delle attrici di peso relativo sul complesso della

controversia, le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili vanno sì

ripartite fra le parti, ma devono essere caricate in modo prevalente sulla

convenuta (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese

e le ripetibili gli art. 148 e segg. CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

1. La

petizione 29 maggio 2002 di IS 1, __________, e di __________, Parigi (inc.

10.2001.32) è parzialmente accolta.

Di

conseguenza è ordinata:

1.1

la confisca e la distruzione -ad opera del tribunale- di tutti i

prospetti pubblicitari __________ e di tutti i formulari per

l'ottenimento delle __________, così come al verbale di

sequestro 20 novembre 2001;

1.2

la confisca e la distruzione -a spese e per mano della

convenuta- dell'insegna luminosa precedentemente

posta al di sopra dell'entrata del punto vendita di CV 1 presso il centro __________

di Mendrisio,

raffigurante marchi figurativi e verbali, registrati a favore

della società IS 1, così come

rappresentata nel doc. D (inc. 10.2001.32);

§. Alla convenuta è assegnato un termine di 20 (venti)

giorni dall'intimazione della presente per produrre alla

Camera giudicante la certificazione dell'avvenuta distru-

zione dell'insegna per mezzo di brevetto allestito da un

pubblico notaio, abilitato all'esercizio nel Canton Ticino.

1.3

La confisca e la distruzione -ad opera del tribunale- delle

matrici utilizzate per la stampa dei prospetti pubblicitari __________, dei

formulari per l'ottenimento delle __________ e delle

tessere __________ di cui al dispositivo n. 7 del decreto

cautelare 2 maggio 2002.

§. Alla convenuta è assegnato un termine di 20 (venti)

giorni dall'intimazione della presente per inviare alla

Camera giudicante le matrici di cui al punto 1.3.

1.4

E' fatto divieto a CV 1 di usare in futuro il

marchio __________ e/o il marchio __________

e/o il marchio __________, da soli o accompagnati

con il marchio

raffigurante un giocatore di polo (in particolare i marchi n.

306015, 307638, 308680 e 308773), nell'ambito di attività

commerciali o pubblicitarie, nei modi e nelle forme usati

nelle fattispecie oggetto delle presenti cause giudiziarie,

segnatamente per quanto concerne attività, servizi e

iniziative commerciali svolte nel negozio situato presso il

centro __________ di Mendrisio.

2. Gli

ordini di cui ai dispositivi 1.2 §, 1.3 § e 1.4 sono emanati con la

comminatoria dell'art. 292 CPS che recita: Chiunque non

ottempera

a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario

competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito

con l'arresto o con la multa.

3. Le

spese della presente procedura fr. 80.-

e

la tassa di giustizia di fr. 2'500.-

in

totale fr. 2'580.-

anticipate,

rispettivamente da anticipare dalle attrici,

restano

a loro carico in ragione di 1/6 e per 5/6 vengono caricate a CV 1.

Quest'ultima

verserà alle attrici la somma di fr. 4'000.--

a

titolo di ripetibili parziali.

4. La

domanda riconvenzionale 16 settembre 2002 di CV 1 è respinta.

5. Le

spese e la tassa di giustizia della riconvenzione, di complessivi fr. 400.-

sono posti a carico di CV 1.

Essa

verserà alle convenute nella riconvenzione fr. 500.- a titolo di ripetibili.

6. La

petizione 14 agosto 2002 di IS 1, __________, e di __________, __________i

(inc. 10.2002.23) è parzialmente accolta.

Di

conseguenza:

6.1

è ordinata la confisca e la distruzione -ad opera del

tribunale- di tutti i prospetti pubblicitari __________ e di tutti i

formulari per l'ottenimento delle __________, così come al

verbale di sequestro 14 dicembre 2001;

6.2

E' fatto divieto a CV 1 di usare in futuro il

marchio __________ e/o il marchio __________

e/o il marchio __________, da soli o accompagnati

con il marchio

raffigurante un giocatore di polo (in particolare i marchi n.

306015, 307638, 308680 e 308773), nell'ambito di attività

commerciali o pubblicitarie, nei modi e nelle forme usati

nelle fattispecie oggetto delle presenti cause giudiziarie,

segnatamente per quanto concerne attività, servizi e

iniziative commerciali svolte nel negozio situato presso il

centro __________ di Villeneuve (VD).

7. L'ordine

di cui al dispositivo n. 5.2 è emanato con la comminatoria dell'art. 292 CPS

che recita: Chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da

un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della

pena prevista dal presente articolo è punito con l'arresto o con la multa.

8. Le

spese della presente procedura fr. 50.-

e

la tassa di giustizia di fr. 2'000.-

in

totale fr. 2'050.-

anticipate,

rispettivamente da anticipare dalle attrici,

restano

a loro carico in ragione di 1/5 e per 4/5 vengono caricate a CV 1.

Quest'ultima

verserà alle attrici la somma di fr. 3'000.--

a

titolo di ripetibili parziali.

9. Intimazione:

-;

-.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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