10.2001.8
difetto dell'ente locato nalla parte comune di un immobile in PPP - responsabilità del proprietario dell'opera - obbligo di adire l'UC - legittimazione passiva - prescrizione
3 agosto 2006Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2001.8
Data decisione, Autorità:
03.08.2006, IICCA
Titolo:
difetto dell'ente locato nalla parte comune di un immobile in PPP - responsabilità del proprietario dell'opera - obbligo di adire l'UC - legittimazione passiva - prescrizione
ASSEMBLEA DEI COMPROPRIETARI
AUTORITÀ DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE
DIFETTI DURANTE LA LOCAZIONE
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
PARTE COMUNE
PRESCRIZIONE
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DI UN'OPERA
art. 712l CC
art. 58 CO
art. 136 cpv. 1 CO
art. 259e CO
art. 97 CPC-TI
Incarto n.
10.2001.8
Lugano
3 agosto 2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 15 marzo 2001, da
AT 1
rappr. da RA 2
contro
CV 1
CV 2
entrambi rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al
pagamento di fr. 739’645.- oltre interessi al 5% dal 12 giugno 1991 su fr.
456'742.- e dalla data della sentenza su fr. 282'903.-, domanda avversata dalle
controparti che hanno postulato la reiezione della petizione;
completato lo scambio degli allegati preliminari;
esperita l'istruttoria di causa;
preso atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all’udienza
di dibattimento finale, essendosi tuttavia riservate la facoltà di introdurre,
entro il 20 gennaio 2006, i loro rispettivi allegati conclusionali;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna AT 1 ha sostenuto di essere incorso in un infortunio,
verso le 23.00 del 12 giugno 1991, ed in particolare di essere caduto dalle
scale di accesso all’appartamento da lui condotto in locazione al secondo piano
del Condominio della R__________ ____________________ a G__________, riportando
delle contusioni multiple alla spalla destra e alla caviglia destra, in seguito
rivelatesi, specialmente quest’ultima, ben più gravi di quanto inizialmente si
poteva immaginare, tanto da averlo reso invalido al 50%. Ravvisando nell’occasione
una responsabilità della Comunione dei condomini CV 1, dato che le scale, a suo
dire difettose siccome strette, ripide, prive di corrimano e scivolose, si
trovavano in una parte comune del condominio, e di CV 2, condomino e locatore dell’appartamento,
egli li ha convenuti in giudizio con un’azione fondata sugli art. 58 CO e 259e
CO, chiedendo la loro condanna in solido al pagamento di fr. 739’645.- più
interessi, somma corrispondente al pregiudizio da lui asseritamente subito a
seguito dei fatti (perdita di guadagno fino alla petizione fr. 411'262.-,
perdita di guadagno futura fr. 268'463.-, torto morale fr. 45'420.-,
partecipazione alle spese di patrocinio fr. 14'500.-).
2. I
convenuti si sono opposti alla petizione, sollevando tutta una serie di
eccezioni, segnatamente la carente legittimazione passiva di CV 2, la
prescrizione della causa nella misura in cui era stata promossa nei confronti
della comunione dei condomini e la carente legittimazione passiva dei condomini
convenuti, che in parte non erano più quelli del 1991. Essi hanno inoltre
contestato che la scala fosse difettosa, che l’infortunio fosse effettivamente avvenuto
nei luoghi e nei tempi indicati dall’attore e che il danno subito da costui,
pure contestato nel suo ammontare, fosse riconducibile a quell’evento.
3. Nelle
successive comparse scritte ed in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed eccezioni, contestando quelle
di parte avversa.
4. La
petizione dev’essere dichiarata, d’ufficio (II CCA 17 maggio 1994 inc.
n. 6/94, 28 luglio 1994 inc. n. 126/94), irricevibile siccome prematura nella
misura in cui l’attore ha convenuto in giudizio CV 2, rimproverandogli una
violazione del contratto di locazione ed imputandogli nel contempo una responsabilità
quale proprietario dell’opera, senza averlo preventivamente chiamato in causa
innanzi all’Ufficio di conciliazione. Per giurisprudenza invalsa, non è in
effetti possibile sottoporre direttamente al giudice una pretesa in materia di
locazione, com’è pacificamente quella relativa al risarcimento del danno per
violazione del contratto di locazione, se la stessa non è stata in precedenza
portata avanti all’autorità di conciliazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
m. 1 ad art. 404 con rif. a DTF 118 II 307; II CCA 8 giugno 2004
inc. n. 12.2003.94). Nulla muta il fatto che l’attore abbia impostato la lite
contro il locatore anche sulle norme dell’atto illecito, essendo anche in tal
caso incontestabile l’esistenza di una “contestazione riguardante contratti di
locazione di locali di abitazione e commerciali” ai sensi della massima
giurisprudenziale citata in precedenza (II CCA 12 gennaio 1995 inc. n.
166/94, 20 gennaio 1995 inc. n. 213/94, 27 giugno 1995 inc. n. 10.95.16; così
pure, proprio per il caso in cui la lite, come in concreto, verta
simultaneamente sugli art. 259e CO e sull’art. 58 CO, Lachat, Le bail à
loyer, p. 97).
5. Nella
misura in cui è stata promossa nei confronti della Comunione dei condomini CV 1
-l’esito non sarebbe stato per altro diverso nemmeno qualora fosse stata
ammessa la ricevibilità della procedura promossa contro CV 2- la petizione deve
invece essere respinta.
5.1 È
innanzitutto incontestabile che in caso di vizio di costruzione o difetto di
manutenzione di una parte comune di un immobile in proprietà per piani, qual’è
pacificamente la scala di accesso qui in discussione, la legittimazione passiva
in una causa ex art. 58 CO competa unicamente ed esclusivamente alla comunione
dei condomini (RVJ 1997 p. 240; CEF 8 luglio 2004 inc. n.
14.2004.12-14; Wermelinger, Das Stockwerkeigentum, N. 151, 174 e 198 ad
art. 712l CC; Bösch, Basler Kommentar, 2. ed., N. 2, 10 e 16 ad art.
712l CC; Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, N. 60 seg. e 98 ad art. 712l
CC; Rey, Schweizerisches Stockwerkeigentum, 2. ed., n. 265 seg. e 272
seg.) e non invece ai singoli condomini che la formano, i quali in
effetti non sono debitori, tanto meno solidali, di quella pretesa né possono
agire quali litisconsorti accanto alla comunione (DTF
119 II 404 consid. 6; sentenze RVJ e CEF citate; Bösch,
op. cit., ibidem; Wermelinger, op. cit., N. 151 e 174 ad art. 712l CC; Meier-Hayoz/Rey,
op. cit., N. 60 seg., 63 seg. e 77 ad art. 712l CC; Rey, op. cit., n.
272 seg.). Questa circostanza, oltre a comportare la carente legittimazione
passiva di CV 2 nella misura in cui è stato convenuto con un’azione ex art. 58
CO, implica pure -come vedremo- la reiezione, per intervenuta
prescrizione della petizione, nella misura in
cui è stata promossa nei confronti della Comunione dei
condomini CV 1. L’art. 60 CO stabilisce in
effetti che l’azione di risarcimento o di riparazione, tra cui quella dell’art.
58 CO, si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato
conobbe il danno e la persona del responsabile. Nel caso di specie l’attore sapeva
che l’immobile ove si trovava il suo appartamento era stato costituito in PPP
(cfr. contratto di locazione doc. E e doc. VV) e che l’infortunio si era
verificato in una parte comune, per cui già al momento dell’infortunio o quanto
meno nel dicembre 1993 (cfr. lettera 6 dicembre 1993, doc. 50) conosceva la persona
del responsabile; la sua conoscenza del danno andava invece fatta risalire, al
più tardi, all’ottobre 1999 (doc. W). Ora, egli ha versato agli atti tutta una
serie di scritti con cui CV 2, che a quel momento precisava di agire a titolo
personale, aveva annualmente dichiarato di rinunciare a sollevare la
prescrizione (doc. II). Ebbene, queste dichiarazioni, pur potendo costituire nelle
particolari circostanze atti interruttivi della prescrizione annuale ai sensi
dell’art. 135 n. 2 CO (DTF 112 II 231 consid. 3e/bb), non possono però essere
opposte alla Comunione dei condomini CV 1, ritenuto che CV 2, come detto, non
era debitore solidale (Wermelinger, op. cit., N. 151 ad art. 712l
CC; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., N. 64 ad art. 712l CC; Rey, op.
cit., ibidem) mentre per legge solo l’interruzione rispetto ad un debitore
solidale vale anche in confronto degli altri condebitori (art. 136 cpv. 1 CO).
Ben si può ritenere che nei confronti della comunione dei condomini la pretesa
sia prescritta.
5.2 Ma
a prescindere da quanto precede, è in ogni caso indiscutibile che l’attore,
gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), non è stato in grado di dimostrare
che l’infortunio alla base delle sue pretese risarcitorie sia avvenuto proprio sulle
scale del Condominio della R__________ __________ e non
altrove, come invece preteso dai convenuti. Pur potendosi tutto sommato ammettere
che le conseguenze fisiche avute dall’attore si lasciavano ricondurre ad una
caduta dalle scale (cfr. doc. 18 e 31), nulla permette in effetti di concludere
che la stessa si sia per l’appunto verificata in quei luoghi, la versione dei
fatti fornita dall’attore non avendo trovato alcun riscontro in sede
d’istruttoria. Innanzitutto nessun teste, anche perché verosimilmente nessuno,
oltre a lui, era presente allorché si sono svolti i fatti, ha potuto
confermarla. L’attore non ha inoltre preteso o dimostrato che la caduta potesse
aver lasciato qualche traccia nei luoghi. Neppure il fatto che alcuni medici
possano aver dichiarato nei loro referti che egli fosse stato vittima di una
caduta dalle scale di casa (doc. 12, 25 e 37) o al suo domicilio (cfr. doc. 5, ove
però è indicato un suo domicilio a T__________) prova dove sarebbe avvenuto
l’infortunio: innanzitutto si osserva che egli risultava avere una casa anche a
T__________; e in ogni caso è chiaro che quei medici a quel momento si erano limitati,
nella migliore per l’attore delle ipotesi, a riferire quanto era stato loro
riferito da costui, ciò che rende privo di forza probatoria quanto da essi
riportato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e n. 738 ad art. 237). Dal
formulario “annuncio infortunio LAINF” (doc. L) allestito dal datore di lavoro,
verosimilmente sulla base delle informazioni fornite dallo stesso attore, risulta
poi che l’infortunio in questione sia avvenuto proprio a T__________, ciò che
di per sé non potrebbe essere escluso, atteso che da quel documento si evince pure
che l’attore era allora verosimilmente in vacanza, il suo ultimo giorno
lavorativo essendo stato il precedente 20 maggio: ora, quand’anche quell’indicazione
-come del resto altre contenute in quello scritto, ad esempio quella relativa
alla sua nazionalità- fosse stata errata, ciò che per altro è stato
espressamente smentito dall’estensore di quel documento il quale ha anzi confermato
che l’informazione circa un infortunio a T__________ riportata a quel momento
era effettivamente quella che era stata data dall’attore (teste TE 4), ciò non migliorerebbe
la posizione dell’attore, non essendo in ogni caso ancora provato che
l’infortunio sia era verificato a G__________ e meglio sulle scale del
Condominio della R__________ __________.
In
tali circostanze, ritenuto oltretutto che l’infortunio non era stato notificato
immediatamente al locatore o ai condomini, ma era stato comunicato al solo CV 2
unicamente un anno e mezzo dopo, all’inizio del 1993, oltretutto in un momento
alquanto sospetto e meglio in occasione di un contenzioso di carattere locativo
(doc. 44 e 45), non vi sono in definitiva né prove né indizi sufficienti per
suffragare la versione dell’attore, non potendo evidentemente bastare, per
fondare il convincimento del giudice, la semplice possibilità che i fatti si
siano effettivamente svolti come preteso in petizione.
6. Ne
discende che la petizione dev’essere dichiarata irricevibile in quanto promossa
nei confronti di CV 2 e dev’essere respinta nella misura in cui è stata
promossa nei confronti della Comunione dei condomini CV 1.
Non
si prelevano né tassa di giustizia, né spese, né ripetibili per il giudizio di
irricevibilità della petizione nei confronti di CV 2. La reiezione della
petizione nei confronti della Comunione dei condomini CV 1 giustifica per
contro di porre a carico dell’attore i relativi oneri processuali e un’equa
indennità per ripetibili (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese
gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. La
petizione 15 marzo 2001 di AT 1 è irricevibile in quanto promossa nei
confronti di CV 2 ed è respinta in quanto promossa nei confronti della
Comunione dei condomini CV 1.
Considerandi
II. Gli
oneri processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 12’000.
-
b)
testimoni
fr. 240. -
c)
rogatorie
fr. 175. -
d)
perizia
fr. 3’250. -
e)
spese fr.
185.
-
Totale
fr. 15’850. -
da
anticiparsi dall’attore (e già anticipati in ragione di complessivi fr. 13'750.-),
restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla Comunione dei condomini CV
1.
fr. 30’000.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
terzi implicati
1.
TE
1.
2.
TE
2.
3.
TE
3.
4.
TE
4.
5.
TE
5.
6.
TE
6.
7.
TE
7.
8.
TE
8.
9.
PE
1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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