10.2002.119
soggiorno illegale con esercizio di attività lucrativa abusivamente.
5 ottobre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2002.119
Data decisione, Autorità:
05.10.2004, PRPEN
Titolo:
soggiorno illegale con esercizio di attività lucrativa abusivamente.
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cf. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2002.119/AMM
DAP
2220/2002
Bellinzona
5
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con __________ in qualità di
segretaria per giudicare
_ACCU1
accusato di infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e
soggiorno illegale)
per
essere entrato illegalmente in Svizzera, il 3 maggio 2002 attraverso il valico
doganale di Chiasso autostrada, e per avere soggiornato illegalmente in via
__________ sino al 16 luglio 2002, esercitando altresì attività lucrativa abusiva,
senza essere in possesso del necessario visto d'entrata e dei richiesti
permessi di Polizia;
reato previsto dall'art.
23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con
decreto d’accusa DAP 2220/2002 di data 23 settembre 2002 del _AINQ1 che propone la condanna:
1. alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni,
2. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di
fr. 200.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 27 settembre 2002 dall'imputato;
indetto il
dibattimento 5 ottobre 2004, cui l'accusato – regolarmente citato – non è
comparso;
proceduto nelle
forme contumaciali;
letti ed
esaminati gli atti;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
1. se
l'imputato è autore colpevole di entrata e soggiorno illegale, commessi nelle
circostanze di cui al decreto d'accusa;
2. in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova;
3. il
giudizio sugli oneri processuali;
visti gli
art. 23 cpv. 1 LDDS; 41 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara _ACCU1
autore
colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (entrata e soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti
descritti nel decreto d'accusa DAP 2220/2002 del 23 settembre 2002;
condanna _ACCU1
Fatti
1. alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni,
Considerandi
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
L'indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e
dell'emigrazione, Berna,
e, al
passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del GIAR, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico del condannato:
fr.
200.
– tassa di giustizia
fr. 200.– spese giudiziarie
./. fr. 400.– cauzione
versata
fr. –.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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