10.2002.154
lesioni semplici (pugni al corpo)
6 ottobre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2002.154
Data decisione, Autorità:
06.10.2004, PRPEN
Titolo:
lesioni semplici (pugni al corpo)
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2002.154/AMM
DAP
2491/2002
Bellinzona
6
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
accusato di lesioni
semplici
per
aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ colpendolo con
pugni in più parti del corpo, procurandogli così le lesioni descritte nel
certificato medico 19 agosto 2002 dell'Ospedale di __________;
reato previsto dall'art.
123 n. 1 CP;
Fatti
avvenuti a Biasca il 19 agosto 2002;
perseguito con
decreto d’accusa DAP 2491/2002 del 14 ottobre 2002 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla
multa di fr. 400.–,
Considerandi
2.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,
3.
rinvia
__________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali
pretese di risarcimento;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 29 ottobre 2002 dall'imputato;
indetto il
dibattimento 6 ottobre 2004, cui l'accusato – regolarmente citato – non è
comparso;
proceduto nelle
forme contumaciali;
letti ed
esaminati gli atti;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
1.
se
l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici, commesse nelle circostanze
di cui al decreto d'accusa;
2.
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale pena dev'essere inflitta
all'imputato;
3.
il
giudizio sugli oneri processuali;
visti gli
art. 123 n. 1 CP; 48 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti descritti
nel decreto d'accusa DAP 2491/2002 del 14 ottobre 2002;
condanna ACCU
1i
1.
alla
multa di fr. 400.–,
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
rinvia __________
al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di
risarcimento;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
L'indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, al
passaggio in giudicato della sentenza, a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del GIAR, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico del condannato:
fr. 400.– multa
fr.
150.
– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 700.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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