10.2002.17
Diritto bancario
20 marzo 2009Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2002.17
Data decisione, Autorità:
20.03.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4A_232/2009, 30.11.2009
Titolo:
Diritto bancario
BANCA
RESPONSABILITÀ
art. 394 CO
Incarto n.
10.2002.17
Lugano
20 marzo 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente,
Lardelli e Pellegrini
Segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello con petizione 20 giugno 2002 da
1. IS 1
2. IS 2
entrambi rappr.
dall' RA 1
contro
CO 1
rappr. dall' RA
2
con la quale gli attori chiedono che la banca
convenuta sia condannata a pagare loro l'importo di fr. 1'278'120.- (poi
ridotto a fr. 1'132.098.- in sede di conclusioni) oltre interessi al 5%, mentre
la parte convenuta chiede che la pretesa sia integralmente respinta;
esperito il dibattimento finale in data 17 dicembre 2007;
rilevato che entrambe le parti, preso atto che giudice
delegato avv. Bruno Cocchi è stato posto al beneficio della pensione, hanno
rinunciato a ripetere dibattimento finale;
Considerato
in fatto e in diritto:
1. IS
1 e IS 2 sono titolari, presso CV 1, succursale di __________, della relazione
bancaria __________ (in precedenza erano titolari della relazione N° __________
aperta nel 1980 e chiusa nel 1992 contestualmente all'apertura del conto dianzi
citato). Nel periodo tra il 1992 e il 1998, sul conto degli attori sono state
effettuate molteplici operazioni speculative su divise, che hanno portato a
ingenti perdite.
All'interno
dell'istituto bancario la relazione degli attori era dapprima seguita da TE 2. In
seguito, dopo che, nel corso del mese di giugno 1998, questi si era
autodenunciato al Ministero pubblico per aver compiuto malversazioni sui conti
di alcuni clienti, la relazione bancaria è stata seguita da TE 5.
2. Con
la petizione che ci occupa gli attori rimproverano alla banca di aver
effettuato senza autorizzazione operazioni speculative su divise negli anni
1992-1997 sul loro conto, causando perdite di complessivi fr. 1'228'120.74.
La banca
convenuta nega ogni e qualsiasi responsabilità, adducendo che d'un canto essa non
era incaricata della gestione del conto, e dall'altro che le operazioni sono
sempre state fatte su precise istruzioni dei clienti, i quali seguivano
costantemente l'andamento degli investimenti e quindi erano al corrente della
situazione.
3. Nella presente fattispecie non vi è contestazione alcuna in merito
alla competenza territoriale e per materia dei giudici svizzeri e in particolare
della scrivente Camera, stante il foro pattuito con la sottoscrizione delle
condizioni generali di apertura del conto (art. 14, doc. E2) e l'adempimento
delle condizioni formali (art. 302 CPC) per la promozione della causa
direttamente in appello. La petizione va così dichiarata ammissibile. Pacifica
è pure l'applicazione del diritto svizzero, per l'esplicita scelta delle parti
(art. 14 delle condizioni generali, doc. E2; art. 17 Convenzione di Lugano).
4. Il conto corrente/deposito aperto dagli attori presso la convenuta
ha natura mista, poiché vi si ritrovano caratteristiche tipiche del contratto
di deposito, di prestito e di mandato. La dottrina e la giurisprudenza più
recenti hanno pertanto rinunciato ad un'esatta qualificazione giuridica di
simili accordi, ritenendo che quest'ultima dipendesse in definitiva dalle
particolarità del singolo contratto concluso tra la banca ed il cliente (Fellmann,
Berner Kommentar, N. 429 ad art. 398 CO). Per quanto
riguarda la responsabilità della banca si è tuttavia potuto constatare che la
maggior parte delle pattuizioni, pur nella loro diversità, presentano elementi
che si rifanno al mandato (Fellmann, op. cit., N. 430 ad art. 398 CO; mentre Hardegger, Über die
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, Berna e Stoccarda 1991, p. 116,
ritiene che le norme relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata
in tutti i vari contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II
286) e ciò anche nel caso in cui la banca non sia al beneficio di un contratto
di gestione (II CCA 1° dicembre 1997 inc. n. 12.97.47, 25 luglio 2005 inc. n.
12.2004.94, 5 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.150). Ne discende in ogni caso che
la presente fattispecie può di principio essere esaminata sotto l'ottica del
contratto di mandato (art. 394 e segg. CO; Fellmann, op. cit.,
ibidem; II CCA 21 febbraio 2001 inc. n. 10.1998.22, 12 giugno 2002 inc. n.
12.2001.94 in NRCP 2003 p. 249, 6 aprile 2004 inc. n. 10.2001.16 in NRCP 2004
p. 293, 9 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.45).
5. Gli attori rimproverano alla convenuta di aver eseguito numerose
operazioni speculative su divise senza che essi ne avessero dato l'ordine.
Trattasi di:
-
51 operazioni su 52 eseguite nel 1992, con una perdita di fr.
12'957.10
e 62'040.-
-
10 operazioni su 40 nel 1993 con un utile di fr. 20'329.74
-
1 operazione su 46 nel 1994 con una perdita di fr. 76'363.-
-
10 operazioni su 18 nel 1995 con una perdita di fr. 351'238.-
-
6 operazioni su 6 nel 1996, con un utile di fr. 34'264.52
-
7 operazioni su 23 nel 1997, con una perdita di fr. 30'905.35
-
9 operazioni su 24 nel 1998, con un utile di fr. 60'971.26
Complessivamente,
le operazioni irregolari avrebbe causato una perdita di fr. 417'938.88.
In
considerazione del fatto che in assenza di un mandato di gestione la banca non
è autorizzata a operare autonomamente sui conti dei clienti, spetta alla convenuta,
la quale afferma di aver eseguito tutte le operazioni su istruzione del
cliente, dimostrare che le operazioni controverse sono state ordinate dagli
attori.
5.1 Per
quanto concerne ora le operazioni oggetto di contestazione, si rileva che per
talune la convenuta non è stata in grado di produrre alcun documento. Per altre
essa ha prodotto documenti non firmati dai clienti, ma unicamente dai
funzionari della banca - e in parte recanti firme sconosciute che nessuno è
stato in grado di identificare - che come tali costituiscono semplici dichiarazioni
di parte, prive di riscontri oggettivi agli atti. Omettendo di far
sottoscrivere successivamente gli ordini telefonici in segno di accettazione,
la convenuta ha pure disatteso le raccomandazioni contenute nella circolare n.
919D del 10 aprile 1990 dell'ASB, circostanza che essa neppure contesta. Vero è
che tale disattenzione non è sufficiente per dover considerare illecite le
operazioni messe in atto dai suoi funzionari, ritenuto comunque che essa dovrà
provarne in altro modo la regolarità, tale modalità di agire indizia quantomeno
una carente diligenza da parte sua.
A
sostegno della regolarità dell'agire della banca v'è unicamente la
testimonianza di TE 2, il quale afferma di aver operato
esclusivamente su richiesta dei clienti e mai di sua iniziativa (verbale 24
giugno 2004). Questa testimonianza è però da valutare con particolare prudenza,
non potendo essere apprezzata alla stregua di quella di un terzo estraneo e
disinteressato al litigio, ciò ritenuto che è lo stesso TE 2 a aver eseguito le
operazioni contestate. Neppure va poi dimenticato che il TE 2 stesso ha operato
senza diritto sui conti di altri clienti,
autodenunciandosi nel giugno del 1998 al ministero pubblico per le
malversazioni compiute, ciò che non permette di considerare la sua
testimonianza siccome disinteressata, pur tenuto conto che egli non ha indicato
il conto dei qui attori quale oggetto di operazioni illecite. Questa testimonianza
non è quindi sufficiente per liberare la convenuta dalle sue responsabilità.
5.2 La
convenuta sostiene che gli attori hanno ratificato l'operato della banca,
poiché venivano regolarmente informati delle operazioni in corso e
dell'andamento degli investimenti quando, a scadenze regolari, si recavano in
banca dove esaminavano la situazione del loro conto. Gli
attori confermano di essersi recati regolarmente in banca per prendere visione
della situazione (cfr. anche doc. V26), ma sostengono che in occasione delle
visite venivano loro sottoposte unicamente le distinte degli investimenti, ma
non gli estratti del conto, sicché non potevano rendersi conto dell'esistenza
delle operazioni contestate.
TE
5, funzionario della convenuta che si è occupato del conto degli attori dopo il
TE 2, afferma in proposito che essi erano al corrente di quello che si faceva
sul loro conto (teste TE 5, verbale 21 ottobre 2004). Trattasi di affermazione
troppo generica per poterne ricavare delle certezze circa le conoscenze degli
attori in merito alle operazioni effettuate sul loro conto. Neppure vi sono
agli atti ulteriori elementi dai quali si possa evincere l'estensione della
ratifica dell'operato della banca da parte loro. Non v'è infatti alcuna
dichiarazione di scarico firmata dagli attori, ma neppure altri documenti da
loro firmati dai quali sia possibile determinare quale documentazione sia stata
messa a loro disposizione dal TE 2.
Può
invero lasciar perplessi che per anni gli attori non abbiano ritenuto di dover
approfondire la situazione, fidandosi del loro consulente TE 2. Va però detto
che essi affermano di non aver mai avuto motivo di dubitare dell'operato prima
di venire a conoscenza delle malversazioni da lui compiute. La mancata
formalizzazione delle pretese ratifiche delle operazioni e dello scarico per
l'operato della banca non permettono però di dare eccessivo rilevo a questa
perplessità, tale mancanza potendo anche essere letta in senso sfavorevole alla
convenuta.
5.3 Nel corso
del 1996, dopo che erano stati messi al corrente dell'andamento negativo degli
investimenti degli anni 1994/1995, in particolare
dovute all'evoluzione sfavorevole del mercato, che ha comportato importanti
perdite, gli attori - ricorrendo a favori di terzi e mediante costituzione in
pegno di una loro proprietà di __________ che hanno poi venduto nel 1996 (doc.
Q) - hanno fornito nel giugno del 1995 una garanzia di FF 800'000.- prestata
dalla U__________ __________ (doc. P). È quindi da esaminare se, così facendo,
essi non abbiano ratificato l'operato della banca.
Ritenuto
che la ratifica comporta la rinuncia a un diritto e, per essere valida, è
necessario che il rinunciante abbia una conoscenza completa della fattispecie,
in assenza di una dichiarazione esplicita si deve essere molto prudenti
nell'ammettere siffatta rinuncia. Sarà quindi necessario fondarsi sul principio
dell'affidamento per stabilire se un determinato comportamento costituisca -
senza equivoco - una ratifica, ritenuto che l'onere della prova ricade sulla
parte che lo fa valere (DTF 108 II 102). Ancora una volta è il solo teste TE 2
a affermare che gli attori erano al corrente di tutte le operazioni perché da
loro ordinate. La testimonianza di TE 5 non è invece d'ausilio, ritenuto che
egli si riferisce alla situazione successiva alla partenza del TE 2 al quale
era subentrato.
A ciò va aggiunto, come già evidenziato al considerando precedente,
che non è possibile stabilire quale sia stata la documentazione visionata dagli
attori e neppure quali fatti erano stati loro resi noti o comunque fossero a loro
conoscenza. Di conseguenza neppure si può ammettere l'esistenza di una valida
ratifica da parte degli attori.
A ciò
nulla cambia il fatto che le condizioni generali della banca prevedono che in
caso di mancata contestazione entro un mese gli estratti si ritengono approvati
(doc. E2, art. 7), proprio per il fatto che la mancanza di documentazione non
permette di sapere quale documentazione sia stata loro trasmessa e quindi cosa
essi abbiano realmente approvato.
6. Ciò
detto, stabilito che non essendo la banca riuscita a dimostrare di aver operato
con il consenso del cliente, è ora da esaminare l'entità del danno patito dagli
attori a dipendenza delle operazioni eseguite senza la loro autorizzazione.
Va qui
ricordato che, per giurisprudenza invalsa, il concetto di danno corrisponde
alla differenza tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza
del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell'evento che
ha causato il danno (DTF 127 III 76 e 405; IICCA 21 dicembre 1998 inc. n. 12.98.54;
Brehm, Berner Kommentar, N. 70 ad art. 41 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil
des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., Zurigo 1979, Vol. 1, p. 84;
Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. ed., Zurigo 2000, p. 67).
6.1 Per
la valutazione del danno gli attori hanno commissionato una perizia di parte
(doc. K) dalla quale risulta che, tenuto conto di tutte le operazioni eseguite
dalla banca per le quali non risultano ordini firmati dai clienti - quindi
anche di quelle che hanno generato un utile - risulta un danno di fr.
428'727.34, poi rettificato in fr. 417'938.88 (cfr, verbale 17 marzo 2004 e
scritto 28 aprile 2004 allegato). Quest'importo è stato ritenuto corretto dal
perito giudiziario, con la riserva derivante dal fatto che egli si è limitato a
verificare i calcoli del perito di parte, senza però esaminare la regolarità
delle operazioni (perizia 6 febbraio 2007, pag. 1, 2 e allegato 1)
La
parte convenuta rimprovera al perito di parte di non aver tenuto conto della
peculiarità degli investimenti a termine su divise, considerando irregolari
talune operazioni che sarebbero da ritenere autorizzate sulla scorta dei
documenti agli atti. Trattasi delle operazioni che saranno esaminate
singolarmente qui appresso.
6.1.1 Operazione
aperta l'11 febbraio 1994 e chiusa il successivo 13 maggio 1994 con una perdita
di fr. 76'363.90.
La
convenuta rileva che, pur mancando l'ordine firmato dai clienti per l'apertura
dell'operazione, IS 2 ha comunque regolarmente firmato l'ordine di chiusura.
In
effetti, come risulta anche dalla perizia di parte, l'ordine di chiudere
l'operazione - che ha portato a una perdita di DM 90'500.-, pari a fr.
76'363.90 - è stato firmato dalla cliente tre mesi dopo la sua apertura, in corrispondenza
della scadenza (doc. M42). Qualora, come sostenuto, l'operazione non fosse
stata da essa autorizzata, avrebbe dovuto contestarla immediatamente.
Procedendo come fatto essa ha implicitamente riconosciuto la regolarità
dell'operazione, o quantomeno ha ratificato l'operato della banca.
6.1.2 Tre
operazioni in data 28 dicembre 1994, 29 dicembre 1994 e 12 gennaio 1995. La
convenuta afferma che, gli ordini d'apertura essendo stati firmati da IS 2, il
fatto che manchi una sua firma sugli ordini di chiusura non le renderebbe
irregolari, stante che le operazioni a termine andavano comunque chiuse alla
scadenza.
Dalla
perizia giudiziaria risulta quanto segue:
- l'operazione aperta il
28.12.1994 è stata chiusa il 19.6.1995 con una perdita di fr. 93'779.-. Qualora
fosse stata chiusa alla scadenza prevista del 30.06.1995 il danno sarebbe stato
di fr. 90'268.- (delucidazione di perizia 8 maggio 2007, ad 1);
- l'operazione aperta il
29.12.1994 è stata chiusa il 19.6.1995 con una perdita di fr. 179'571.-.
Qualora fosse stata chiusa alla scadenza prevista del 30.06.1995 la perdita
sarebbe stata di fr. 174'149.- (delucidazione di perizia 8 maggio 2007, ad 2);
- l'operazione aperta il
12.01.1995 è stata chiusa il 19.6.1995 con una perdita di fr. 88'601.-. Qualora
fosse stata chiusa alla scadenza prevista del 17.7.1995 la perdita sarebbe
stata di fr. 58'289.- (delucidazione di perizia 8 maggio 2007, ad 3).
Tattandosi
di operazioni a termine su divise, come già la denominazione lo lascia intuire,
le stesse hanno un termine di scadenza, sicché non è di per sé necessario un
nuovo ordine per procedere alla loro chiusura (cfr. perizia 2 febbraio 2007,
pag. 25), ordine che di per sé è da considerare insito nell'ordine iniziale del
cliente. Di conseguenza, qualora le tre operazioni di cui trattasi, aperte su
istruzioni del cliente, fossero state chiuse alla data di scadenza prevista ne
sarebbe comunque derivata una perdita complessiva di fr. 322'706.- a carico
degli attori. La particolarità delle operazioni in oggetto sta però nel fatto
che le stesse sono state chiuse anticipatamente, senza che risulti un
giustificativo per questo modo di procedere. In considerazione del fatto che le
tre operazioni erano state ordinate dai clienti, è però da ritenere che -
diversamente da quanto successo per le operazioni che non risultano autorizzate
e di cui non erano quindi a conoscenza - le stesse siano state da loro seguite
anche per la chiusura, senza che vi siano state contestazioni di sorta circa la
chiusura anticipata. Anche in questo caso è da ritenere che gli attori abbiano
quantomeno ratificato l'operato della banca. Di conseguenza neppure la maggiore
perdita dovuta alla chiusura anticipata, vale a dire fr. 39'245.- può essere
messa a carico della convenuta.
6.2 Considerato
che la perdita complessiva di fr. 417'938.88 tien conto anche delle operazioni
di cui sopra, che sono però risultate regolari, la perdita di fr. 461'134.90 (fr.
384'771.- e 76'363.90) relativa a queste ultime non può essere posta a carico
della banca. Di conseguenza, nel complesso le operazioni irregolari non hanno
causato una perdita bensì un utile di fr. 43'196.02. Anche deducendone le pretese
perdite per trapassi tra conti correnti di fr. 4'845.15 e interessi negativi e
commissioni per fr. 22'901.60 - voci di danno sulla pertinenza delle quali il
perito giudiziario ha peraltro esposto varie critiche (perizia pag. 7) - ne
risulterebbe comunque ancora un attivo.
6.3 In
sede di conclusioni parte attrice chiede ancora un ulteriore importo di fr.
298'986.- quale "perdita patrimoniale accertata dal perito per il 1995,
ritenuta una perdita complessiva per l'anno in questione pari a fr. 650'224,
dedotti fr. 351'238.- già compresi nell'importo di fr. 417'939.-". La
pretesa è infondata. Il perito giudiziario ha infatti calcolato la perdita in
questione non con solo riferimento alle posizioni asseritamente irregolari,
bensì tenendo conto dell'intero portafoglio degli attori - come peraltro ben si
evince dagli allegati peritali n. 6 - 6.6 -, comprendendo quindi anche il
portafoglio titoli e altre posizioni che non sono mai state oggetto di
contestazione. Inoltre neppure risulta, né è mai stato sostenuto, che vi
fossero ulteriori operazioni irregolari oltre a quelle evidenziate dal referto
doc. K.
6.4 Resta
da esaminare la spesa di fr. 50'000.- quale risarcimento delle spese sostenute
per la perizia privata. Si rileva avantutto che la fattura della __________ __________
SA è di fr. 40'000.- (doc. AA) e non 50'000.-. Inoltre, va detto che la perizia
non è stata di particolare utilità. Si rileva infatti che il perito di parte ha
indicato quale posta di danno fr. 771'645.65 per margini lucrati dalla banca,
dovendo poi ammettere che in realtà non poteva essere considerato un danno
(verbale 17 marzo 2004 pag. 3), tanto che la pretesa è poi stata abbandonata. Per
quanto concerne il calcolo del danno, il modo di procedere, che ha portato il
perito a considerare irregolari le operazioni per le quali non v'era la
documentazione d'appoggio oppure mancava la firma dei clienti, senza tener
conto della peculiarità delle operazioni a termine, ha portato a risultati
fuorvianti (confronta consid. 6.1.1, 6.1.2.) Di conseguenza la relativa spesa
non può essere ammessa quale posta di danno, la perizia non essendo stata a ben
vedere di alcuna utilità.
7. La petizione degli attori deve così essere integralmente respinta
con l'addebito, a loro carico, delle tasse e delle spese di giudizio e
dell'indennità ripetibile a favore della parte convenuta.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese gli art. 148 e seg. CPC e
la vigente TG
pronuncia
1. La petizione 20 giugno 2002 di IS 1 e IS 2 è respinta.
2. Le spese consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 27'500.00
b)
indennità ai testi fr. 140.00
c) spese
peritali fr. 41'522.80
d) spese fr. 837.20
Totale fr. 70'000.00
in parte già
anticipate dalle parti, sono poste a carico della parte attrice con l'obbligo
di rifondere a controparte fr. 45'000.- per ripetibili
3. Intimazione:
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
segretaria
Rimedi
giuridici Nelle cause a
carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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