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Decisione

10.2002.19

Contratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca

29 dicembre 2010Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I. Assunte

le prove notificate all’udienza preliminare del 3 luglio 2006, l’istruttoria è

stata dichiarata chiusa il 6 agosto 2007.

Al

dibattimento finale dell'8 luglio 2009 (act. XLVI) -procrastinato a più riprese

a seguito di molteplici iniziative giudiziarie promosse dagli attori, che non è

qui il caso di rievocare - i convenuti hanno ribadito le rispettive tesi e

richieste di giudizio, l'CO 2 rinviando alle conclusioni scritte del 16

febbraio 2009 e CO 1 a quelle presentate il 25 giugno 2009. In aggiunta, hanno entrambi postulato a titolo di ripetibili la corresponsione degli importi di

cui alle cauzioni processuali prestate dagli attori e garantite tramite

fideiussioni solidali. Gli attori non hanno prodotto un memoriale conclusivo né

hanno presenziato al dibattimento finale.

Considerato

in diritto: 1. La legittimazione delle parti (anche qualità per agire)

appartiene alle condizioni materiali della pretesa litigiosa e si determina

secondo il diritto applicabile al merito, e il suo difetto conduce alla

reiezione della petizione che interviene indipendentemente dalla realizzazione

degli elementi oggettivi della pretesa litigiosa medesima (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice

2000/2004, Lugano 2005, nota 339 ad art. 181; TF, 26 febbraio 2009

[4A_408/2008] consid. 5). Essa deve essere esaminata d'ufficio e liberamente

dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216

consid. 1). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti

dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione attiva è data

qualora l'attore sia parte al contratto in base al quale procede in giudizio (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 23 ad

art. 181; II CCA 4 giugno 2007, inc.12.2005.174; 11 gennaio 2008,

inc.12.2007.104; 7 febbraio 2008, inc. 12.2007.29). Legittimato attivamente è

quindi il titolare del diritto vantato (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 59 ad art. 183).

2. Questa Camera, chiamata a pronunciarsi sull’eccezione di

incompetenza sollevata da CO 1, con sentenza del 5 agosto 2004 ha ritenuto che alla fattispecie in esame è da applicare il diritto svizzero (confronta sopra,

consid. G). La legittimazione attiva di AT 1 è quindi da esaminare in

applicazione del diritto svizzero, e meglio in base alle norme disciplinanti il

contratto di mandato, locazione e/o deposito, rispettivamente di atto illecito

(sentenza cit., pag. 3).

2.1. La causa in esame trae origine da operazioni bancarie eseguite -a

detta degli attori in modo illegittimo- a carico del conto intestato a AT 2presso

CO 1. Dagli atti risulta che il conto in questione è stato aperto il 25 marzo

1975 quale conto corrente di AT 2, assortito dell'ordine di trasmettere la

corrispondenza ad AT 1 (doc. U, pag. 39). L'8 agosto 1978, il titolare del

conto ha modificato tale ordine nel senso di trattenere la relativa

corrispondenza in banca (doc. U, pag. 35 e 37), istruzione confermata il 24

febbraio 1989 (doc. U, pag. 32), il 21 novembre 1990 (doc. U, pag. 19) e infine

il 28 febbraio 1997 (doc. U, pag. 9). I documenti di apertura aggiornati al 28

febbraio 1997 danno altresì atto di un conto nominativo intestato alla ragione

sociale AT 2 di __________, attiva in ambito finanziario (doc. U, pag. 1). Nel

formulario A del 24 febbraio 1989 relativo all'identificazione dell'avente

diritto economico, era inoltre stato indicato il titolare del conto __________

(doc. U, pag. 22), ossia lo stesso AT 1 (doc. DD, pag. 2), come attesta il

formulario A aggiornato al 21 novembre 1990 (doc. U, pag. 21) e al 28 febbraio

1997 (doc. U, pag. 6).

Ora, colui che apre un conto bancario conclude

un contratto di conto corrente e, nella misura in cui l'incarico concerne

altresì l'esecuzione del traffico dei pagamenti, di giro bancario, che come

tale soggiace alle norme sul mandato ai sensi degli art. 394 e segg. CO (Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 7a ed., Berna 2003, pag. 259; Emch/Renz/Arpagaus,

Das schweizerische Bankgeschäft, 6a ed.,

Zurigo 2004, n. 164; Guggenheim, Les

contrats de la pratique bancaire suisse, 4a ed.,

Ginevra 2000, pag. 475 segg. e 487; Mazzuchelli,

Il contratto di mandato nel diritto bancario, in: Il contratto di

mandato nell'ordinamento giuridico, CFPG, vol. 43, pag. 74; SJ 1999 pag. 248).

Nel caso specifico, la relazione bancaria in essere tra AT 2 e CO 1 è

qualificabile quale contratto di giro bancario e di conto corrente. A favore di

questa tesi agli atti figurano i relativi estratti conto dal 1986 al 2001 e i

documenti giustificativi dal 1988 al 2000 (doc. W). Il teste TE 2 ha confermato che il conto serviva per versamenti e pagamenti (verbale 7 novembre 2006, pag. 6), e

ciò trova altresì riscontro nelle affermazioni di coloro che, in seno alla

banca, se ne erano occupati (testi TE 3, verbale 7 novembre 2006, pag. 10, TE 4

verbale cit., pag. 12, TE 9, verbale 8 novembre 2006, pag. 20) e

dall'amministratore di AT 2 TE 12 (verbale 9 novembre 2006, pag. 24).

2.2. La figura giuridica dell'Anstalt, prevista dal diritto vigente

nel Principato del Liechtenstein (art. 534 segg. PGR [Personen- und

Gesellschaftsrecht del 20 gennaio 1926 des Fürstentums Liechtenstein, LGBl

1926/4 – LR 216.0]), contempla, in breve, un tipo di istituto giuridicamente

autonomo e organizzato, che dispone di un capitale sociale finalizzato a un

determinato scopo (lucrativo o no), e che acquista personalità giuridica con la

sua costituzione e iscrizione nel relativo registro pubblico (art. 534 cpv. 1

PGR), ad opera di uno o più fondatore/i che provvedono a depositarvi i relativi

statuti (art. 535, 536 e 537 PGR). L'istituto così costituito diventa

proprietario degli averi conferitigli (Aubert/Haissly/Terracina,

Responsabilité des banques suisses à l'égard des héritiers, in: SJZ 92

(1996) pag. 146). Verso terzi, l'organo abilitato a rappresentare l’Anstalt è

il consiglio di amministrazione, i cui membri hanno diritto di essere informati

in merito alle relazioni bancarie che le sono intestate. Analogo diritto non

sussiste per contro per i beneficiari dell'Anstalt. Sebbene la banca sia

obbligata a conoscere l'identità degli aventi diritto economici, questi ultimi

non hanno potere di rappresentanza e neppure sono parte alla relazione contrattuale

che si instaura tra Anstalt e banca (Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano

von Burg/Schwob/ Treuillaud, Le secret bancaire suisse, Berna 1995, pag.

350 seg.).

2.3. In

assenza di un rapporto contrattuale, il beneficiario economico di una relazione

bancaria non è legittimato a procedere nei confronti della banca lamentando una

cattiva o errata gestione patrimoniale degli averi in conto (II CCA, 17 luglio

2008 [12.2007.106] consid. 7, con rinvio a: ICCTF 23 luglio 2002 [4C.108/2002]

pubb. in: Pra 2003 n. 51 pag. 244, e II CCA, 1° dicembre 2004 [12.2003.171]).

L'identificazione quale beneficiario economico non ha infatti conseguenze dal

profilo del diritto privato, lo stesso non essendo parte al contratto in essere

tra l'intestatario della relazione bancaria e la banca medesima (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2a ed., Zurigo 2008, n. 66 e seg., pag. 340; ICCTF 23 luglio 2002

[4C.108/2002] pubb. in: Pra 2003 n. 51 pag. 244 e in particolare pag. 251). Di

fatto, i rapporti tra titolare del conto e beneficiario economico non

interessano la banca che neppure ha l'obbligo di tutelare quest'ultimo da

eventuali provvedimenti messi in atto dal primo (Lombardini, op. cit., n. 67, pag. 341). In siffatta

situazione, nella misura in cui AT 1 fonda la domanda di risarcimento del danno

sulla violazione del contratto che disciplina il conto di cui è titolare AT 2,

invocando la propria qualità di beneficiario economico, egli è privo della

necessaria legittimazione attiva.

Invero, AT

1 si considera altresì legittimato a procedere in giudizio con la richiesta di

risarcimento danni fondandosi su pretesi atti illeciti giusta l'art. 41 cpv. 1

CO commessi dai convenuti. Tuttavia, e ancora una volta, a essere danneggiato e

quindi legittimato a chiedere un indennizzo è, semmai, il titolare del conto,

ossia AT 2. La posizione di beneficiario economico non conferisce infatti ad AT

1 una pretesa diretta (II CCA, 17 luglio 2008, inc. 12.2007.106, consid. 7.1).

In effetti, se quale avente diritto economico l'interessato non può avanzare

nei confronti di terzi rivendicazioni sui beni che appartengono a AT 2, non si

giustifica nemmeno di riconoscergli il diritto a un risarcimento per un

presunto danno occorso a quello stesso patrimonio. Di conseguenza, anche al

riguardo egli difetta della necessaria legittimazione attiva.

2.4. Ciò

posto, si rileva che i P__________, ai quali la qualità di eredi testamentari

di AT 1 non consente di vantare più diritti di quanti ne avesse il defunto,

difettano anch’essi della necessaria legittimazione attiva che già

caratterizzava la posizione di AT 1. Non solo, ma, per il diritto svizzero, i

beni di cui il de cuius è beneficiario economico ma che risultano intestati a

eventuali istituti successori di diritto straniero quali fondazioni o Anstalt

del Liechtenstein o trust del diritto anglosassone, nemmeno rientrano nel suo asse

successorio (Aubert/Haissly/Terracina, Responsabilité

des banques suisses à l'égard des héritiers, in: SJZ 92 (1996) pag. 146; II

CCA, 16 agosto 2007 [12.2006.199], consid. 6; 1° dicembre 2004, inc.

12.2003.171, consid. 9). Pacifico essendo che AT 1 non fa (più) discendere le

proprie pretese dalla sua qualità di fondatore di AT 2 e che tale istituto era

usato quale strumento di fatturazione per l'attività di intermediazione (sotto,

consid. 3.2), non si potrebbe nemmeno sostenere che il fine ultimo fosse quello

di sottrarre beni dalla sua futura massa successoria attraverso un negozio

simulato. Giova d'altra parte rilevare che, in assenza di una pretesa diretta a

favore di AT 1 fondata sull'art. 41 cpv. CO, va altresì esclusa l'eventualità

che la legittimazione attiva degli eredi testamentari possa fondarsi su tale

norma.

2.5. Per i

motivi illustrati, la causa promossa da AT 1, al quale sono subentrati i suoi

successori, P__________, intesa ad ottenere il risarcimento dell’asserito danno

da lui patito in conseguenza della diminuzione di patrimonio di cui al conto

intestato a AT 2, è da respingere per carenza di legittimazione attiva. Può di

conseguenza restare aperta la questione se la -contestata- qualità di erede dei

P__________ sia stata dimostrata, ritenuto che non è stato prodotto l’atto di

notorietà e la valenza giuridica di una dichiarazione sostitutiva di tale atto

è perlomeno controversa (sentenza TF dell’8 settembre 2003,5P.324/2002 e

5P.315/2002 consid. 3.2).

Qui di

seguito si procederà dapprima a esaminare la responsabilità di CO 1, in seguito quella dell’CO 2.

3. In

forza del contratto di giro bancario e di conto corrente in essere tra la banca

CO 1 e AT 2(sopra, consid. 2.1), la legittimazione attiva di quest'ultima è

pacifica.

AT 2 considera

CO 1 responsabile della sottrazione di patrimonio -intervenuta tra il 24

novembre 1989 ed il 29 aprile 1999 (act. I: petizione, pag. 9; doc. BB, pag. 2 a 74)- dal conto intestatole adducendo che, dopo l'ictus cerebrale di AT 1, la banca aveva dato

seguito a considerevoli richieste di prelievo provenienti da terze persone non

autorizzate a dare istruzioni in tal senso né a beneficiare di quei beni. La

pretesa inadempienza della banca deve pertanto essere esaminata alla luce delle

norme disciplinanti il mandato, applicabili al rapporto bancario che ne è

all'origine e che lega le parti.

3.1. Giusta

l'art. 398 cpv. 2 CO la banca mandataria è tenuta a eseguire con fedeltà e diligenza

gli affari affidatile dal cliente e a dar seguito alle istruzioni impartite.

Quando la

banca agisce attenendosi a questi principi, l'esecuzione del mandato non darà

adito a controversie. Problemi possono tuttavia insorgere nel caso in cui l'istituto

di credito segue le indicazioni di un terzo non autorizzato che essa ha

erroneamente considerato come suo cliente, oppure se agisce in virtù di ordini

impartiti da un terzo che ha falsificato la firma del cliente o infine, e più

in generale, se non ha prestato la necessaria diligenza nell'esecuzione del

mandato. Dal momento che, in base ai principi generali del diritto

contrattuale, vi è valido adempimento solo nel caso in cui il debitore fornisce

la sua prestazione al vero creditore nel luogo e nei tempi stabiliti, nei casi

appena menzionati la banca non adempie il mandato affidatole, di modo che non

si libera validamente dalla sua obbligazione nei confronti del debitore

effettivo (Hardegger, Über die

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, Berna e Stoccarda 1991, pag. 117 e

seg.; Gautschi, Berner Kommentar,

N. 36 b e c ad art. 398 CO; Weber,

Berner Kommentar, N. 121 ad art. 68 CO; Rep. 1997 pag. 203 e

seg.). In tali circostanze il cliente può pretendere dalla banca l'adempimento

del contratto, cioè la restituzione di quanto a suo tempo depositato,

rispettivamente opporsi a che l'importo erroneamente versato dalla banca al

terzo sia addebitato al proprio conto (Hardegger,

op. cit. p. 118 e seg.; Gautschi,

op. cit. N. 36 c ad art. 398 CO; Fellmann, op. cit. N. 436 ad art. 398

CO, DTF 111 II 265, 112 II 454; IICCA, 28 marzo 1994 in re M. SA/C.). Stante il carattere dispositivo di tale

regolamentazione, le banche hanno a più riprese cercato, con l'adozione di

particolari clausole nelle loro condizioni generali, di ribaltare sul cliente

il rischio di un'errata prestazione (Rep. 1997 p. 206; IICCA, 28 marzo 1994 in re M. SA/C.). Il principio secondo cui questo rischio è sopportato dal debitore conosce poi

una limitazione quando è data una colpa del creditore stesso nell'errata

prestazione (Gauch/Schraner,

Zürcher Kommentar, N. 118 ad art. 68 CO), segnatamente quando egli ha

imprevidentemente risvegliato l'apparenza della competenza del terzo a ricevere

la prestazione medesima (Weber,

op. cit., N. 122 ad art. 68 CO; Rep. 1997 pag. 204; DTF 112 II 450; IICCA, 28

marzo 1994 in re M. SA/C., IICCA 25 gennaio 1996 in re M. Est./B. e lIcc. in: Rep. 1996, 191, IICCA, 12 giugno 2002 in: NRCP 2003, 249 ; IICCA,

21 febbraio 2001 [10.1998.22]).

3.2. Dagli

atti risulta che, per svolgere la sua attività di intermediazione commerciale, AT

1 si serviva, tra l’altro, della sua ditta individuale __________ (doc. UU), le

cui prestazioni venivano poi per buona parte fatturate ai clienti direttamente

da AT 2, la quale faceva versare i proventi sul suo conto presso CO 1 (doc. 9,

pag. 5 segg.; doc. 17). A dipendenza dell'andamento degli affari e ritenuto che

parte degli utili così conseguiti venivano anche reinvestiti, AT 1 era solito

preavvisare telefonicamente -e all'occasione recandovisi di persona- al suo

corrispondente in banca gli ordini di prelievo in contanti o i bonifici bancari

a favore di altri conti da eseguire. Inizialmente la persona di riferimento in

banca era TE 9, che in ossequio alla prassi bancaria allora vigente aveva

altresì la funzione di amministratore di AT 2 (doc. C, pag. 1), funzione questa

mantenuta fino al 23 dicembre 1977 allorquando la banca vietò ai propri

dipendenti di essere membri del consiglio di amministrazione di società

intestatarie di conti presso di lei. Quale amministratore egli firmava i

bollettini di cassa per i prelievi dal conto. Analoga modalità era stata

adottata anche con TE 3 -occupatosi di quel conto fino al 1996 in sostituzione di TE 9 (teste TE 9, verbale 8 novembre 2006, pag. 20). Gli ordini di prelievo

erano invece firmati dagli amministratori -rigorosamente esterni alla banca-

succedutisi in seno a AT 2: dapprima A__________ (dal 23 dicembre 1977 al 6

febbraio 1989), in seguito __________ (dal 6 febbraio 1989 fino al 21 novembre

1990: doc. C) e da ultimo, dal 21 novembre in poi, dall'CO 2 (doc. U, pag. 29;

teste TE 3, verbale 7 novembre 2006, pag. 10).

3.3. Dopo

che nel 1989 AT 1 è stato colpito da ictus, l’attività di intermediazione

commerciale non si è interrotta, ma è stata continuata da __________ Srl,

società costituita il 26 settembre 1990, di cui AT 1 deteneva una quota del 50%

e il nipote TE 2, amministratore unico della società, una quota del 44% (doc.

16).Questo cambiamento era stato dettato, appunto, per ovviare alle difficoltà

insorte nella conduzione della ditta individuale alla luce dello stato di

salute di AT 1, che aveva per ciò voluto costituire la società (teste TE 3,

verbale 7 novembre 2006, pag. 10; teste TE 2, verbale 7 novembre 2006, pag. 6),

tanto che AT 1 stesso ha affermato, nell’ambito dell’azione di rendiconto (v.

supra, consid. A), che l'attività da lui precedentemente svolta con la sua ditta

individuale era poi stata portata avanti da __________ Srl (doc. 9, pag. 7). In

quanto amministratore di __________ Srl, TE 2 è subentrato allo zio anche nei

contatti con la banca convenuta, che ne ha seguito le disposizioni.

3.4. AT 2 considera

questa situazione “illegittima” e rimprovera alla banca una mancanza di fedeltà

e diligenza per avere dato seguito a ordini impartiti da TE 2 malgrado che egli

non fosse mai stato autorizzato ad operare su quel conto.

Vero è

che TE 2 non ha mai disposto di un diritto di firma per operare sul conto di AT

2, così come neppure ne disponeva AT 1 (doc. U; testi TE 2, verbale 7 novembre

2006, pag. 9, TE 7, verbale 8 novembre 2006, pag. 18, TE 9 verbale 8 novembre

2006, pag. 20, TE 5, verbale 9 novembre 2006, pag. 28). Ora, già si è detto che

AT 2 era lo strumento di cui AT 1 -che ne era avente diritto economico- si

serviva per la fatturazione di parte delle prestazioni da lui svolte con la sua

ditta individuale __________, i cui proventi finivano in tal modo sul conto

presso CO 1 (supra, consid. 3.2). Dall’istruttoria è emerso chiaramente che AT

1 disponeva a sua discrezione dell’avere in conto: era lui stesso che dava a CO

1 le disposizioni per i prelievi, disposizioni alle quali CO 1 dava seguito. CO

1 procedeva quindi a formalizzare le operazioni con gli organi formali di AT 2,

i quali si limitavano a seguire le indicazioni date loro da CO 1, tant’è che

gli ordini di prelievo impartiti sono sempre stati ratificati dagli

amministratori di AT 2 (TE 9 dal 14 marzo 1975 al 23 dicembre 1977, A__________

dal 23 dicembre 1977 al 6 febbraio 1989, TE 12 dal 6 febbraio 1989 al 21 novembre

1990: doc. C; testi TE 3, verbale 7 novembre 2006, pag. 10, TE 9, verbale 8

novembre 2006, pag. 20, TE 12, verbale 9 novembre 2006, pag. 24, TE 14, verbale

9 novembre 2006, pag. 26), rispettivamente da persona detentrice della procura

sul conto (CO 2 dal 21 novembre 1990 in poi: doc. U, pag. 28; testi TE 4,

verbale 7 novembre 2006, pag. 12, TE 10, verbale 8 novembre 2006, pag. 22, TE

14, verbale 9 novembre 2006, pag. 26). Non risulta invece che gli organi di AT

Considerandi

2.

abbiano disposto dell’avere in conto senza istruzioni dell’avente diritto

economico. Così stando le cose, AT 1 dev’essere considerato quale organo di

fatto di AT 2, il cui agire veniva puntualmente ratificato dagli organi

formali. CO 1 non aveva quindi motivo di scostarsi dalle istruzioni da lui impartite,

segnatamente per quanto riguarda la facoltà conferita a TE 2 di operare con le

stesse modalità sul conto di AT 2. Risulta in proposito dalle testimonianze che

AT 1 stesso aveva presentato TE 2 a TE 3 -funzionario di CO 1 che si era occupato

del conto intestato a AT 2 fino al 1996 (sopra, consid. 3.2)- quale suo nipote

e collaboratore, abilitato a dare istruzioni per il conto AT 2, ciò che egli

aveva poi fatto, continuando ad impartire con regolarità ordini di prelievo via

telefono, dapprima allo stesso TE 3 e poi ad TE 4 in vece dello zio (testi TE 2, verbale del 7 novembre 2006, pag. 7 e 8; TE 3, verbale 7 novembre

2006, pag. 10, e TE 4, verbale 7 novembre 2006, pag. 12). I funzionari di CO 1

hanno altresì precisato di avere soltanto ricevuto ordini da AT 1 e da TE 2

sottolineando che, in conseguenza di questo loro avvicendamento, le operazioni

sul conto e le modalità seguite non erano mutate per nulla (testi TE 3, loc.

cit., pag. 10 e seg., TE 4 loc. cit., pag. 13, TE 7, verbale 8 novembre 2006, pag.

18).

3.5

Dalle

testimonianze evocate sopra risulta che tale modo di procedere è stato adottato

sin dall’inizio delle relazioni tra le parti, vale a dire dal 1977, ed è

proseguito per oltre vent’anni, fino all’inizio del 1999 (l’ultimo prelievo

contestato è del 29 aprile 1999: petizione pag. 7) senza aver mai dato adito a

contestazioni. Poiché AT 2 ha tollerato per anni questa situazione, CO 1 ben

poteva ritenersi obbligata a seguire le istruzioni impartitele dapprima

dall’avente diritto economico di AT 2 e in seguito anche dal di lui nipote, da

esso così autorizzato. Va poi ancora rilevato che nel corso degli anni

l'operatività sul conto in questione non è affatto mutata ma rimasta costante

(sopra, consid. 3.4 in fine), continuando esso a fungere da veicolo per il

pagamento nell'ambito dell'attività di intermediazione commerciale di AT 1

(tramite __________) prima e di TE 2 (tramite __________ Srl) poi (teste TE 4,

verbale 7 novembre 2006, pag. 12), con entrate e uscite in sostanziale

equilibrio, tanto che il saldo attivo a fine anno era sempre contenuto rispetto

alle cifre che vi transitavano (dal 1986 a ottobre 1989: doc. W, pag. 2, 26, 55 e 84; dal novembre 1989 all'aprile 1999: doc. W, pag. 85, 113, 147, 180,

212, 243, 270, 301, 328, 355 e 364; testi TE 4, verbale 7 novembre 2006, pag.

12, e TE 9, verbale 8 novembre 2006, pag. 20).

4.

AT

2.

reputa irrilevante che gli ordini di prelievo e di bonifico siano stati

regolarmente firmati da rappresentanti autorizzati, questi essendo comunque persone

strettamente legate ad CO 1, e CO 1 stessa essendo stata informata che, dopo

l'ictus cerebrale, AT 1 era oggettivamente impossibilitato ad esercitare un

controllo sulle sue attività.

4.1

Per quanto concerne l'infermità che aveva colpito AT 1 a dipendenza della quale, a detta di AT 2, era escluso che tra l'ottobre 1989 e il 1990 egli godesse

di una capacità di controllo sul suo patrimonio tale da consentirgli di

difenderlo adeguatamente, l’attrice si fonda sulla perizia allestita

nell'ambito della causa d'interdizione promossa in data 9 marzo 1998 dalla

sorella di AT 1. Dalla perizia risulta tuttavia che AT 1 si era opposto all’interdizione,

sostenendo che “pur scegliendo dopo di essere stato colpito da un “ictus” di

rimanere degente nella __________, egli aveva sempre curato e bene i propri

affari, delegando a un nipote la gestione del settore industriale e affidando a

persone di sua fiducia la gestione dei suoi capitali. Vero è che nel 1990 la

sorella si era appropriata di parte del suo patrimonio, costringendolo ad

avviare opportune iniziative in sede giudiziaria: da tale increscioso fatto

sarebbe derivata la decisione della __________ di interdire o di inabilitare il

fratello” (doc. L, pag. 3). In quel contesto il perito, fondandosi su

accertamenti da lui personalmente condotti a partire dall'ottobre 1998 (doc. L,

pag. 1)- era giunto alla conclusione che l'interdizione era “non solo

consigliabile bensì addirittura doverosa” (doc. L, pag. 13, 28 seg.). In

base alle informazioni contenute nella cartella clinica, egli ha poi rilevato

che tra l'ottobre 1989 e il marzo 1993 AT 1 non aveva “fruìto di nessuna

valida capacità di intendere e di volere essendo sempre rimasto […] confuso e

disorientato” (doc. L, pag. 29). Pur esprimendo dubbi circa un riacquisto

futuro di “un'integrità mentale completa sia per la sua età già avanzata sia

per la sua patologia”, il perito non ha però escluso “che dopo il

precitato lasso di tempo (ossia dopo marzo 1993 e fino a marzo 1998) il

periziato abbia potuto nuovamente fruire di momenti durante i quali egli

rientrava sia pure transitoriamente in possesso di un'efficienza critica ed

auto determinativa anche discreta, giusto quanto da talune testimonianze

(tecniche e non tecniche) si può dedurre” (doc. L, pag. 17 e 30). In proposito,

TE 1 -occupatosi di conti bancari privati intestati ad AT 1- ha ricordato che

dal dicembre 1993 ai primi mesi del 1998 -ritenuta una frequentazione a

scadenza mensile dal 1995 al 1998- era persona perfettamente lucida, che

ricordava le attività svolte e le persone con cui collaborava (teste TE 1,

verbale 7 novembre 2006, pag. 2 seg.). Il legale aveva pure patrocinato AT 1,

nell'ambito di denunce penali (doc. rich. III) che egli aveva sporto nei

confronti della sorella e del suo consorte per reati patrimoniali in suo danno:

interrogato in quel contesto nel corso del 1994 da due procuratori pubblici, AT

1.

aveva dimostrato la necessaria capacità di intendere e di volere (verbale 7

novembre 2006, pag. 2; verbale del 9 novembre 2006, pag. 29; verbale di interrogatorio

di AT 1 del 19 agosto 1994 del GI __________, doc. 23). In tal senso concludono

pure le indagini dei periti psichiatrici dell’accusa e della difesa

interpellati nell'ambito del procedimento penale tenutosi in __________ -fra

l'altro anche a carico dell'TE 1- per titolo di circonvenzione (frode) ai danni

di AT 1, come emerge dalla relativa sentenza di assoluzione 10 marzo 2004

emessa dal Tribunale di __________, __________ (verbale 7 novembre 2006, pag.

3; doc. 7 e 8; edizione doc. 6: sentenza motivata del 10 marzo 2004, pag. 2, 5

segg., 13 e 23). Ed è proprio in questa vertenza penale che vanno ad inserirsi

le dichiarazioni prodotte sub doc. 24 a 32 di persone che intrattenevano

regolari contatti con AT 1 e che attestano di una sua effettiva capacità di

discernimento e di un interesse vigile alla gestione del suo patrimonio.

4.2

Dagli

atti si evince che nel periodo da marzo 1993 in poi -fino alla sua interdizione definitiva- AT 1 è stato in grado di gestire i propri interessi e il proprio patrimonio.

Se ne deve quindi dedurre che, riferita al conto di AT 2, ogni operazione era

stata ad ogni modo e comunque da lui tacitamente ratificata quale organo di

fatto, considerato che in proposito egli non ha mai sollevato critiche o

obiezioni (testi TE 2, verbale 7 novembre 2006, pag. 8/9, TE 9, verbale 8

novembre 2006, pag. 21). Gioverà rilevare ancora che le contestazioni sono

state fatte solo dopo che AT 1 è stato posto sotto tutela e tramite il tutore,

non invece prima, quando ancora era in grado di intendere e volere.

5.

Entrambi

i convenuti sostengono che, comunque, AT 2 non può eccepire l’irregolarità

delle operazioni, considerato che non le ha mai contestate.

Già si è

detto (sopra, consid. 2.1) che AT 2 ha sottoscritto la “Dichiarazione riguardante

la corrispondenza fermo banca” 21 novembre 1990 e 28 febbraio 1997 (doc. U,

pag. 28) con la quale chiede “di non spedire per posta le comunicazioni

della Banca a lui destinate (lettere, avvisi d'esecuzione, estratti conto e di

deposito, ecc.) ma di collocarle in un dossier intestato al suo nome e di

conservarle presso di essa”, riconosce “le comunicazioni collocate in

questo dossier come validamente recapitate” e precisa che “ogni danno

derivante da questa convenzione è assunto dal cliente, a meno che non sia

imputabile alla Banca una colpa grave” (doc. U, pag. 9 e 19). Con le

precedenti dichiarazioni 24 febbraio 1989 e 8 agosto 1978 la banca era

sollevata “da ogni responsabilità e da ogni obbligo nei miei confronti e nei

confronti di terzi per ogni conseguenza che dovesse derivarvi in ottemperanza

di queste istruzioni”, e AT 2 si impegnava “a risarcire ogni danno che

potesse derivarvi escludendo qualsiasi procedura nei vostri confronti” (doc.

U, pag. 32, 35/37).

Per

consolidata giurisprudenza di questa Camera (II CCA, 23 maggio 2007, inc.

12.2005

, consid. 6.1 con numerosi rinvii pubbl. in: NRCP 2007 pag. 228), in

merito alle conseguenze giuridiche di clausole quali “posta da trattenere,

rispettivamente fermo banca” si ritiene che, in assenza di reazione da parte

del cliente, la banca è autorizzata a ritenere, in base alle norme che

governano la buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), che il silenzio vale quale ratifica

delle operazioni eseguite, e il cliente che sceglie questa opzione ne sopporta

anche le conseguenze. Nondimeno, una situazione manifestamente contraria

all'equità può essere sanzionata a titolo di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2

CC), i cui estremi sono dati allorché la banca approfitta della ricezione della

posta per agire scientemente a detrimento del cliente (sentenza TF 4C. 81/2002 del 1° luglio 2002 consid. 4.3;4C.205/2002 del 9 dicembre 2002; Rep. 1996 n. 12 pag.

39), o quando, dopo aver gestito un conto durante numerosi anni in conformità

alle istruzioni verbali di un cliente, la banca si scosta intenzionalmente

dalle stesse senza che nulla lo lasciasse prevedere, oppure ancora quando la

banca sapeva che il cliente non avrebbe approvato le comunicazioni della posta

trattenuta (sentenza TF 4C. 295/2006 del 30 novembre 2006 consid. 2.2; sentenza

TF 4C. 378/2004 citata qui sopra; sentenza TF 4C. 81/2002 del 1° luglio 2002 consid. 4.3). Si tratta tuttavia di eventualità non verificatesi in

concreto, non risultando che la banca si sia scostata da istruzioni ricevute.

L'attività sul conto in questione non aveva subito modifiche nel corso degli

anni, gli ordini di prelievo e di bonifico erano stati regolarmente approvati

dagli amministratori, rispettivamente dal procuratore del conto che deteneva il

diritto di firma, e non erano stati mossi rimproveri ad CO 1. Anche da questo

punto di vista vi è stata quindi una, perlomeno tacita, ratifica da parte di AT

2.

Peraltro, neppure AT 1, quale avente diritto economico della AT 2 e organo

di fatto della stessa, né TE 2 -così autorizzato dallo zio- che andavano con

regolarità in banca ad esaminare la corrispondenza, hanno mai sollevato

eccezioni di alcun genere (teste TE 3, verbale 7 novembre 2006, pag. 10 seg.).

Di conseguenza, non avendo AT 2 reagito nei termini previsti dalle condizioni

contrattuali, le contestazioni appaiono tardive.

6.

Per

i motivi che precedono, non vi sono state violazioni contrattuali da parte di CO

1.

dalle quali si possa dedurre una responsabilità di quest'ultima per la

diminuzione di patrimonio su quel conto. Nulla indica anzitutto che la banca

non abbia adempiuto o non l'abbia fatto in debito modo, a quelli che erano i

suoi obblighi nei confronti dell'istituto: non si ravvisano in particolare

motivi per ritenere che il mandato da lei assunto riguardo al conto intestato a

AT 2 non sia stato svolto con fedeltà e diligenza, rispettivamente che lei non

abbia dato seguito alle istruzioni ricevute, ritenuto che gli ordini di

prelievo o di bonifico impartiti via telefono conformemente alle prescrizioni

in uso sin dalla sua apertura erano sempre stati ratificati dagli

amministratori o da chi deteneva un regolare diritto di firma. Nella misura in

cui questa pratica era a quel tempo usuale in seno alla banca (sopra, consid.

3.

), in mancanza di prove in senso contrario, non è ravvisabile un'inadempienza

imputabile ad CO 1. Peraltro, si volesse seguire AT 2 laddove rimprovera ad CO

1.

di avere agito sulla base di ordini impartiti da persone non autorizzate e

sapendo dell'incapacità di AT 1 causata dall'attacco di ictus cerebrale, giova

ricordare che quest'ultimo dal marzo 1993 in poi era tornato ad occuparsi di quelli che erano i suoi affari e il suo patrimonio. Egli non ha però mai

sollevato contestazioni in merito e, quantomeno per atti concludenti ha

comunque ratificato sia la gestione del conto che le modalità adottate per

farla. La tacita ratifica è altresì da riconoscere anche con riferimento alla

corrispondenza di quel conto da trattenere in banca. Gioverà qui ricordare che,

laddove, una volta ripresosi dal suo malore, egli ha riacquistato la capacità

di intendere e di volere, egli ha avviato una causa nei confronti della sorella

e del cognato, che si erano appropriati di suoi averi, ma nulla ha intrapreso

in relazione a AT 2, ciò che comunque lascia intendere la regolarità delle

operazioni compiute.

Nei

confronti di CO 1 la petizione è quindi da respingere, ritenuto che, per i

medesimi motivi, viene a cadere anche l’ipotesi di una sua responsabilità per

atto illecito.

7.

Per

quanto concerne l’CO 2, si rileva anzitutto che egli disponeva di una procura

per operare sul conto di AT 2, società di cui non è però mai stato

amministratore (doc. C). La dichiarazione “Conferimento di procura” 28

febbraio 1997 e 21 novembre 1990, è “valida immediatamente e avrà valore

fino a che non venga inoltrata alla Banca una revoca in forma scritta”, e

precisa che “i procuratori possono esercitare tutti i diritti spettanti al

mandante stesso; sono in particolare autorizzati a disporre sui conti o

depositi figuranti sotto la designazione summenzionata, ossia a vendere,

costituire in pegno o ritirare per conto del mandante a proprio favore, a

favore di terzi, titoli e altri valori patrimoniali, come pure averi esistenti

figuranti sotto la designazione del conto o deposito summenzionato” (doc.

U, pag. 10 e 29). Il documento è sottoscritto a nome dell'istituto dall’allora

amministratore W__________ (doc. C; doc. U, pag. 28), il quale ha confermato di

sapere dell'esistenza del conto bancario presso CO 1 e che, sullo stesso, all'CO

2.

era stato conferito diritto di firma (teste W__________, verbale rogatoria

del 26 giugno 2007, pag. 4 e 9). Ciò posto, si tratta con evidenza di un caso

di rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO, di cui agli atti figura la

procura del rappresentato (ossia AT 2) a favore del rappresentante (l'CO 2) per

il cui conto quest'ultimo agiva (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, N. 2 segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das schweizerische

Obligationenrecht, 9a ed., pag. 155 segg.; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des

Schweizerischen Obligationenrechts, 3a ed., vol. 1, pag.

348.

seg.). In questa sua veste di procuratore l’CO 2 ha avallato gli ordini di prelievo che gli erano stati sottoposti. Nella misura in cui a partire

dal 21 novembre 1990 egli ha ratificato degli ordini impartiti da TE 2,

subentrato ad AT 1, non gli si può rimproverare di aver agito in contrasto con

le istruzioni ricevute, stante il particolare modo di procedere in essere

(sopra, consid. 3.4) per il quale le istruzioni venivano impartite dall’organo

di fatto -o da altri da questi designati, in concreto TE 2- e messe in atto

dagli organi formali di AT 2 e da CO 1, i quali non operavano quindi in modo

autonomo. Non potendosi ravvisare inadempienze da imputare all'CO 2, la

petizione va per finire respinta anche nei suoi confronti.

8.

Tassa

di giustizia (art. 17 e 23 TG, nella versione valida fino al 31 dicembre 2008),

spese e ripetibili -queste ultime stabilite in applicazione della

regolamentazione previgente (Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone

Ticino del 7 dicembre 1984: art. 8 segg. e 13)- seguono la soccombenza degli

attori (art. 148 CPC).

Il valore

litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i

rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è

fissato in fr. 7'971'776.30 con riferimento ad CO 1 e in fr. 6'966'158.15 in relazione all'CO 2.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La petizione 15 luglio 2002 è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 98'000.–

b)

indennità testi fr. 680.–

c) spese

varie fr. 1'230.05

totale fr.

99'910.05

già

anticipati dalle parti sono posti a carico degli attori con il vincolo della

solidarietà, con l'obbligo di rifondere a titolo di ripetibili, e sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 320'000.– ad CO 1 e fr. 280'000.– all'CO 2.

3. Alla

crescita in giudicato della presente decisione, è fatto ordine a __________, di

liberare:

– a favore di CO 1, __________, la cauzione processuale di fr.

320'000.– prestata da AT 2, __________, in esecuzione del decreto 27 novembre

2002 di questa Camera, e garantita da fideiussione solidale n° __________.

a favore dell'CO 2, __________:

-

la cauzione processuale di fr. 50'000.– prestata da AT 2, __________, in esecuzione

del decreto 27 novembre 2002 di questa Camera, e garantita da fideiussione

solidale n° __________;

-

la cauzione processuale di fr. 230'000.– prestata da AT 2, __________, in

esecuzione del decreto 27 febbraio 2003 di questa Camera, e garantita da

fideiussione solidale n° __________.

4. Intimazione:

– ;

– RA 1 ;

– RA 2 .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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