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Decisione

10.2002.24

protezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso

14 settembre 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

N. 7). In altre parole, nella procedura di opposizione è determinante solo una

parte degli elementi che possono invece venir considerati nel procedimento

civile (David, Comm. di Basilea alla LPM, 1999, art. 31, N. 5).

Ne

consegue, nel solco di questa considerazione, che –non essendo stati proposti

in causa altri elementi di giudizio oltre il richiamo all’art. 14 LPM (di cui

si dirà nel seguito)- la questione della similitudine dei due marchi appare

risolta anche in questa sede giudiziaria, ancorché in senso contrario a quello

della decisione cautelare; non vi sono peraltro motivi per scardinare il

giudizio dell’IPI, almeno alla luce dei criteri ivi adottati (cfr. il

precedente cons. 4) che conclude –come accennato sopra e data l’identità dei

prodotti cui sono riferiti i marchi contrapposti- per l’applicazione degli art.

3 cpv. 1 lett. c, 6 e 33 LPM. D’altra parte, l’impressione generale (Erinnerungsbild)

che l’attrice attribuisce al proprio segno è un elemento per giudicarne la

forza distintiva che tuttavia è stata ritenuta per nulla rilevante

dall’autorità amministrativa. Infine, il sillogismo di IS 1 secondo cui,

essendo la stessa divenuta in corso di causa licenziataria anche del marchio

verbale “______” (già di __________ __________ dovrebbe indurre a considerare

superata la questione della similitudine dei due segni, non può essere seguita.

Infatti, la petizione è improntata sulla lesione del marchio composto (con

grafia Cinemascope) e non del marchio verbale sul quale –semmai- è stata

costituita la difesa di parte convenuta. Comunque, al momento in cui l’attrice

ha denunciato l’attività commerciale di controparte, asseritamente lesiva del

proprio marchio, la vantata licenza in suo favore non esisteva sicuramente

ancora.

8.L’attrice –come già ricordato- sembra

fondare (almeno subordinatamente) il suo miglior diritto sull’art. 14 LPM in

base al quale il titolare di un marchio non può vietare a un terzo di

continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato

prima del deposito (cfr. comunque replica, pag. 6), con riferimento

alle fatture emesse da __________ __________. tra il 1989 e il 2000, ossia in

parte anche prima della registrazione del marchio svizzero di __________.,

direttamente a commercianti svizzeri, per forniture di articoli sportivi,

verosimilmente muniti del marchio __________ (doc. V). Sennonché, lo

scopo della norma in esame è quello di proteggere l’inesperienza di chi,

omettendone la registrazione come marchio, fa uso nella sua attività di un

segno distintivo, di fronte ai diritti di una parte che –in un tempo

successivo- procede alla regolare registrazione di un marchio simile per il

medesimo territorio (David, op. cit., art. 14, N. 1). Il preuso di un

segno non può tuttavia essere contrapposto alla forza di un marchio registrato:

infatti, la norma permette soltanto la continuazione dell’uso nel senso di un

diritto “passivo”; non conferisce invece al terzo nessuna protezione di diritto

(Rechtsschutz), ossia nessun diritto di procedere contro il titolare del

marchio successivamente registrato (David, op. cit., ibidem, N. 4). Con

riferimento al caso concreto, è vero che l’attrice non avrebbe potuto

contrapporre il preteso preuso nella procedura di opposizione (Willi,

op. cit., art. 31 LPM, N. 16; sic ! 1999, 418), ma è malvenuta a

prevalersene anche in questa sede, tenuto conto del suo ruolo nella causa

civile e della sua richiesta di vietare alla controparte l’uso del marchio. Non

torna conto pertanto di verificare se gli atti istruttori invocati sorreggano

il vantato uso da parte dell’attrice nel senso dell’art. 14 LPM.

9.L’attrice si prevale anche delle norme

contro la concorrenza sleale, segnatamente dell’art. 3 lett. d LCSl, affermando

nelle conclusioni che l’agire della parte convenuta è atto a creare

confusione con i prodotti commercializzati dalla parte attrice. E’ ciò che

letteralmente aveva affermato nella petizione (pag. 6), non invece in replica.

Questo generico richiamo non è stato contestato dalla parte convenuta, se non

con un riferimento altrettanto generico e in relazione a una questione del

tutto marginale (risposta, pag. 10). Se ne deve concludere, al di là di ogni

considerazione sul merito, che la problematica –oltre l’invocazione formale

della norma- è rimasta estranea alla vertenza, già per non avere l’attrice in

alcun modo sostanziato la sua tesi, in urto con i propri incombenti processuali

(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., art. 78, N. 120 e 121; CCC

12 luglio 2002 in re P. e P./ C., pag. 5). In concreto, l’enunciazione pura e

semplice del rischio di confusione fra prodotti –peraltro in consonanza quasi

letterale con l’ipotesi della norma- non rappresenta motivazione sufficiente di

una domanda di giudizio indipendente, dal momento che una stessa fattispecie

–come quella in esame- può sì essere valutata nell’ottica di normative diverse,

ma a condizione che chi sopporta l’onere della prova esponga i diversi

presupposti sostanziali di ognuna di esse. D’altra parte, il disinteresse

dell’attrice per una soluzione della vertenza fondata sulla LCSl appare

confermato dal fatto che essa ha omesso di richiamare le norme della stessa

legge che ne configurano la protezione di diritto civile (art. 9 e segg. LCSl).

10. Per

quanto attiene alla pretesa lesione di marchi, l’attrice ha esteso le proprie

domande anche ai seguenti: “L.” e figura l__________ o qualsiasi altro

marchio contenente la parola “__________” e/o la figura l____. Orbene,

anche tenuto conto del fatto che il dibattito sul merito della causa non ha

coinvolto questi altri marchi i cui diritti sono rivendicati da IS 1, non v’è

motivo per non confermare quanto esposto nella sentenza cautelare 2 luglio 2002

sub 8 e 9, ricordando come quella decisione abbia escluso dal divieto imposto

alla parte convenuta tutti i marchi in esame all’infuori del marchio __________

(nella grafia “Cinemascope”). In particolare, si era considerato -e si ritiene

corretto osservare anche in questa sede- che il solo disegno di una sagoma di l___

in rappresentazioni grafiche di foggia e stile diverso (come indicato nel plico

doc. 8 dell’inc. 10.2002.13) non rivela sufficiente carattere distintivo e non

solo nel campo specifico dell’abbigliamento, ma in generale: infatti, l’abuso

di un segno ne riduce automaticamente la forza distintiva agli occhi del

consumatore medio (Willi, op. cit., art. 2 LPM, N. 39 – 41). Per questo

motivo la figura in questione può venir considerata alla stregua di un segno di

dominio pubblico, ciò che configura un motivo assoluto d’esclusione dalla

protezione come marchio (art. 2 lett. a LPM). Inoltre, se un segno è usato come

aggiunta a un marchio –com’è per lo più il caso in concreto- è vero che esso

può determinarne l’impressione d’assieme a seconda tuttavia dell’apporto al

carattere distintivo del medesimo (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 11):

ma tale qualità viene a mancare –come nei marchi in esame- se il segno

aggiuntivo in sé e per sé non presenta tale caratteristica.

Anche per

quanto riguarda il marchio L. –con l’aggiunta grafica già descritta-

appare corretto riprendere almeno in parte quanto esposto nella sentenza

cautelare: in particolare che l’attrice non ne ha rimproverato l’uso alla parte

convenuta e che la piccola L. posta sotto la figura del l____ (cfr. doc.

F dell’inc. 10.2002.09) rappresenta un elemento grafico certamente di scarso

rilievo, tanto più a fronte di quanto già detto a proposito della figura

felina.

Concludendo,

non v’è motivo, nemmeno in questa sede, per ritenere un’eventuale lesione ad

opera di parte convenuta di questi ulteriori segni, fatti registrare

dall’attrice.

11. Con

la petizione, l’attrice chiede che venga fatto divieto a parte convenuta (con la

comminatoria dell’art. 292 CP) di mettere in commercio capi d’abbigliamento e

articoli sportivi recanti i marchi da lei rivendicati. La domanda, considerata

per quanto fin qui esposto limitatamente al marchio __________, dev’essere respinta. E ciò per due motivi: anzitutto a causa

dell’assenza del diritto proprio dell’attrice al marchio controverso in

relazione all’applicazione dell’art. 13 LPM (cfr. i precedenti considerandi 7 e

8); in secondo luogo, poiché un divieto come quello qui postulato dovrebbe essere

giustificato dalla situazione di fatto al momento della sentenza, dal momento

che il giudice deve operare una valutazione prospettata nel futuro (Willi,

op. cit., art. 55 LPM, N. 18 e 20). Ciò che in concreto non sarebbe dato, in

particolare a dipendenza dei mutamenti intervenuti fra le parti,

rispettivamente tra l’attrice e gli altri partners contrattuali della vicenda

(in particolare __________), segnatamente dal momento dell’introduzione della

causa a quello del giudizio. Infatti, se ora le vendite di parte convenuta

fossero lesive di diritti dell’attrice, le ragioni di quest’ultima si

fonderebbero su una fattispecie diversa da quella esposta con gli allegati

introduttivi della causa presente. E’ ciò che d’altra parte l’attrice ammette

esplicitamente (cfr. Conclusioni ad 12), collocandosi però in tal modo al di

fuori della “litis contestatio”, definita una volta per tutte nell’ambito dello

scambio degli allegati introduttivi (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 78,

m. 22).

12. In secondo luogo, l’attrice vuole

che alla controparte sia fatto obbligo di indicare la provenienza dei capi

d’abbigliamento recanti i marchi contestati. Respingendo la domanda di divieto

di commercializzazione, non v’è motivo di disamina di questa ulteriore

richiesta; l’origine dei capi messi in vendita a suo tempo dalla parte

convenuta è tuttavia (ve ne fosse un interesse) almeno in parte pacifica (cfr.

Conclusioni dell’attrice, sub 13.3).

13. Assente qualsiasi lesione di

marchio ad opera della parte convenuta, non v’è nemmeno motivo per affrontare

la problematica di un eventuale risarcimento, rispettivamente della

pubblicazione della presente decisione (petita 1.3 e 1.4).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

pronuncia:

1.La petizione 5 settembre 2002 di IS 1

nei confronti di CV 1 è respinta.

Considerandi

2.

Le

spese fr. 100.-

e la

tassa di giustizia fr. 2'500.-

totale fr. 2'600.-

anticipati

dall’attrice in misura di fr. 1'000.-, sono posti a suo carico.

Essa

verserà inoltre a parte convenuta la somma di fr. 5'000.-

a titolo

di indennità ripetibili.

3.

Intimazione

a:

-

;

-

RA 2, Lugano (2

espl.), per sé e per

-

avv. __________,

Zurigo.

terzi implicati

TE 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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