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Decisione

10.2002.25

protezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso

14 settembre 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i marchi contrapposti- per l’applicazione degli art. 3 cpv. 1 lett. c, 6 e 33

LPM. D’altra parte, l’impressione generale (Erinnerungsbild) che

l’attrice attribuisce al proprio segno è un elemento per giudicarne la forza

distintiva che tuttavia è stata ritenuta per nulla rilevante dall’autorità

amministrativa. Infine, il sillogismo di IS 1 secondo cui, essendo la stessa

divenuta in corso di causa licenziataria anche del marchio verbale “Lonsdale”

(già di __________ __________.), dovrebbe indurre a considerare superata la

questione della similitudine dei due segni, non può essere seguita. Infatti, la

petizione è improntata sulla lesione del marchio composto (con grafia Cinemascope)

e non del marchio verbale sul quale –semmai- è stata costituita la difesa di

parte convenuta. Comunque, al momento in cui l’attrice ha denunciato l’attività

commerciale di controparte, asseritamente lesiva del proprio marchio, la

vantata licenza in suo favore non esisteva sicuramente ancora.

8.L’attrice –come già ricordato- sembra fondare

(almeno subordinatamente) il suo miglior diritto sull’art. 14 LPM in base al

quale il titolare di un marchio non può vietare a un terzo di continuare a

usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del

deposito (cfr. comunque replica, pag. 6), con riferimento alle

fatture emesse da __________ __________. tra il 1989 e il 2000, ossia in parte

anche prima della registrazione del marchio svizzero di __________ direttamente

a commercianti svizzeri, per forniture di articoli sportivi, verosimilmente muniti

del marchio LONSDALE London (doc. V). Sennonché, lo scopo della norma in esame è

quello di proteggere l’inesperienza di chi, omettendone la registrazione come

marchio, fa uso nella sua attività di un segno distintivo, di fronte ai diritti

di una parte che –in un tempo successivo- procede alla regolare registrazione

di un marchio simile per il medesimo territorio (David, op. cit., art.

14, N. 1). Il preuso di un segno non può tuttavia essere contrapposto alla

forza di un marchio registrato: infatti, la norma permette soltanto la

continuazione dell’uso nel senso di un diritto “passivo”; non conferisce invece

al terzo nessuna protezione di diritto (Rechtsschutz), ossia nessun

diritto di procedere contro il titolare del marchio successivamente registrato

(David, op. cit., ibidem, N. 4). Con riferimento al caso concreto, è

vero che l’attrice non avrebbe potuto contrapporre il preteso preuso nella

procedura di opposizione (Willi, op. cit., art. 31 LPM, N. 16; sic !

1999, 418), ma è malvenuta a prevalersene anche in questa sede, tenuto conto

del suo ruolo nella causa civile e della sua richiesta di vietare alla

controparte l’uso del marchio. Non torna conto pertanto di verificare se gli atti

istruttori invocati sorreggano il vantato uso da parte dell’attrice nel senso

dell’art. 14 LPM.

9.L’attrice si prevale anche delle norme

contro la concorrenza sleale, segnatamente dell’art. 3 lett. d LCSl, affermando

nelle conclusioni che l’agire della parte convenuta è atto a creare

confusione con i prodotti commercializzati dalla parte attrice. E’ ciò che

letteralmente aveva affermato nella petizione (pag. 6), non invece in replica. Questo

generico richiamo non è stato contestato dalla parte convenuta, se non con un

riferimento altrettanto generico e in relazione a una questione del tutto

marginale (risposta, pag. 10). Se ne deve concludere, al di là di ogni

considerazione sul merito, che la problematica –oltre l’invocazione formale

della norma- è rimasta estranea alla vertenza, già per non avere l’attrice in

alcun modo sostanziato la sua tesi, in urto con i propri incombenti processuali

(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., art. 78, N. 120 e 121; CCC

12 luglio 2002 in re P. e P./ C., pag. 5). In concreto, l’enunciazione pura e

semplice del rischio di confusione fra prodotti –peraltro in consonanza quasi

letterale con l’ipotesi della norma- non rappresenta motivazione sufficiente di

una domanda di giudizio indipendente, dal momento che una stessa fattispecie –come

quella in esame- può sì essere valutata nell’ottica di normative diverse, ma a

condizione che chi sopporta l’onere della prova esponga i diversi presupposti

sostanziali di ognuna di esse. D’altra parte, il disinteresse dell’attrice per

una soluzione della vertenza fondata sulla LCSl appare confermato dal fatto che

essa ha omesso di richiamare le norme della stessa legge che ne configurano la

protezione di diritto civile (art. 9 e segg. LCSl).

10. Per

quanto attiene alla pretesa lesione di marchi, l’attrice ha esteso le proprie

domande anche ai seguenti: “L.” e figura leone o qualsiasi altro marchio

contenente la parola “Lonsdale” e/o la figura leone. Orbene, anche tenuto

conto del fatto che il dibattito sul merito della causa non ha coinvolto questi

altri marchi i cui diritti sono rivendicati da IS 1, non v’è motivo per non

confermare quanto esposto nella sentenza cautelare 2 luglio 2002 sub 8 e 9,

ricordando come quella decisione abbia escluso dal divieto imposto alla parte

convenuta tutti i marchi in esame all’infuori del marchio LONSDALE London

(nella grafia “Cinemascope”). In particolare, si era considerato -e si ritiene

corretto osservare anche in questa sede- che il solo disegno di una sagoma di

leone in rappresentazioni grafiche di foggia e stile diverso (come indicato nel

plico doc. 8 dell’inc. 10.2002.13) non rivela sufficiente carattere distintivo

e non solo nel campo specifico dell’abbigliamento, ma in generale: infatti,

l’abuso di un segno ne riduce automaticamente la forza distintiva agli occhi

del consumatore medio (Willi, op. cit., art. 2 LPM, N. 39 – 41). Per

questo motivo la figura in questione può venir considerata alla stregua di un

segno di dominio pubblico, ciò che configura un motivo assoluto d’esclusione

dalla protezione come marchio (art. 2 lett. a LPM). Inoltre, se un segno è

usato come aggiunta a un marchio –com’è per lo più il caso in concreto- è vero

che esso può determinarne l’impressione d’assieme a seconda tuttavia

dell’apporto al carattere distintivo del medesimo (David, op. cit., art.

3 LPM, N. 11): ma tale qualità viene a mancare –come nei marchi in esame- se il

segno aggiuntivo in sé e per sé non presenta tale caratteristica.

Anche per

quanto riguarda il marchio L. –con l’aggiunta grafica già descritta-

appare corretto riprendere almeno in parte quanto esposto nella sentenza cautelare:

in particolare che l’attrice non ne ha rimproverato l’uso alla parte convenuta

e che la piccola L. posta sotto la figura del leone (cfr. doc. F dell’inc.

10.2002.10) rappresenta un elemento grafico certamente di scarso rilievo, tanto

più a fronte di quanto già detto a proposito della figura felina.

Concludendo,

non v’è motivo, nemmeno in questa sede, per ritenere un’eventuale lesione ad

opera di parte convenuta di questi ulteriori segni, fatti registrare

dall’attrice.

11. Con

la petizione, l’attrice chiede che venga fatto divieto a parte convenuta (con

la comminatoria dell’art. 292 CP) di mettere in commercio capi d’abbigliamento

e articoli sportivi recanti i marchi da lei rivendicati. La domanda,

considerata per quanto fin qui esposto limitatamente al marchio LONSDALE London,

dev’essere respinta. E ciò per due motivi: anzitutto a causa dell’assenza

del diritto proprio dell’attrice al marchio controverso in relazione all’applicazione

dell’art. 13 LPM (cfr. i precedenti considerandi 7 e 8); in secondo luogo,

poiché un divieto come quello qui postulato dovrebbe essere giustificato dalla

situazione di fatto al momento della sentenza, dal momento che il giudice deve

operare una valutazione prospettata nel futuro (Willi, op. cit., art. 55

LPM, N. 18 e 20). Ciò che in concreto non sarebbe dato, in particolare a

dipendenza dei mutamenti intervenuti fra le parti, rispettivamente tra

l’attrice e gli altri partners contrattuali della vicenda (in particolare __________),

segnatamente dal momento dell’introduzione della causa a quello del giudizio.

Infatti, se ora le vendite di parte convenuta fossero lesive di diritti

dell’attrice, le ragioni di quest’ultima si fonderebbero su una fattispecie diversa

da quella esposta con gli allegati introduttivi della causa presente. E’ ciò

che d’altra parte l’attrice ammette esplicitamente (cfr. Conclusioni ad 12),

collocandosi però in tal modo al di fuori della “litis contestatio”, definita una

volta per tutte nell’ambito dello scambio degli allegati introduttivi (Cocchi/

Trezzini, CPC-TI, art. 78, m. 22).

12. In

secondo luogo, l’attrice vuole che alla controparte sia fatto obbligo di

indicare la provenienza dei capi d’abbigliamento recanti i marchi contestati. Respingendo

la domanda di divieto di commercializzazione, non v’è motivo di disamina di

questa ulteriore richiesta; l’origine dei capi messi in vendita a suo tempo dalla

parte convenuta è tuttavia (ve ne fosse un interesse) almeno in parte pacifica

(cfr. Conclusioni dell’attrice, sub 13.3).

13. Assente

qualsiasi lesione di marchio ad opera della parte convenuta, non v’è nemmeno

motivo per affrontare la problematica di un eventuale risarcimento,

rispettivamente della pubblicazione della presente decisione (petita 1.3 e 1.4).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

pronuncia:

1.La petizione 5 settembre 2002 di IS 1 nei confronti di CV 1 è

respinta.

Considerandi

2.

Le spese fr. 50.-

e la

tassa di giustizia fr. 2'500.-

totale fr. 2'550.-

anticipati

dall’attrice in misura di fr. 1'000.-, sono posti a suo carico.

Essa

verserà inoltre a parte convenuta la somma di fr. 5'000.-

a titolo

di indennità ripetibili.

3.

Intimazione

a:

-

;

-

RA 2, Lugano (2

espl.), per sé e per

-

avv. __________,

Zurigo.

terzi implicati

TE 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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