10.2002.26
Contratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori
2 settembre 2010Italiano46 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.26
Data decisione, Autorità:
02.09.2010, IICCA
Titolo:
Contratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori
ARCHITETTO
RESPONSABILITÀ DELL'ARCHITETTO
art. 394 CO
art. 398 CO
Incarto n.
10.2002.26
Lugano
2 settembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 20 settembre 2002 da
AT 1
AT 2
entrambi rappr. dallo RA 1
contro
CV 1
rappr. dall' RA
2
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto
al pagamento della somma di fr. 4'138'100.20 - ridotta in sede di conclusioni a
fr. 3'558'128.- oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2000;
domande alle quali il convenuto si è opposto,
chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento di fr. 582'889.-
oltre interessi al 5% dall'8 agosto 2002, nonché il rigetto dell'opposizione
interposta ai PE __________ e __________ dell'UE di __________;
esperita l'istruttoria;
preso atto delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. AT 2 e AT 1 hanno acquistato, nel corso del mese di novembre del 1997,
la particella no __________ RFD di __________, di 4'250 mq, al prezzo di fr.
3'100'000.-. In precedenza, il 24 ottobre 1997 essi già avevano affidato
all'arch. CV 1 l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di una
villa da edificare sul fondo in questione. Il preventivo iniziale, basato su un
volume di costruzione di mc 3'733 e una superficie di 886 mq, indicava un costo
di costruzione di 3'824'000.-. A seguito di successive modifiche e ampliamenti,
la superficie è aumentata a mq 1'262 e il volume a mc 5’237, con un costo
finale di fr. 8'569'592.40.
B. Con
petizione 20 settembre 2002 AT 2 e AT 1 hanno chiesto la condanna dell'arch. CV
2 al pagamento della somma di fr. 4'138'100.20 oltre
interessi al 5% dal 10 marzo 2000. Gli attori sostengono che il superamento del
preventivo è riconducibile in gran parte a negligenza dell'architetto, al quale
rimproverano una carente esecuzione dell'incarico affidatogli. Preso atto
dell'aumento dei costi, essi avevano chiesto un preventivo di spesa aggiornato,
e il convenuto aveva assicurato loro che il costo totale finale sarebbe stato
di fr. 5'272'500.-, importo sul quale essi avevano fatto affidamento. In
realtà, l'aumento dei costi era continuato fino a raggiungere l'importo di fr.
8'569'592.40. Le cause di quest'aumento essendo imputabili al progettista,
responsabile altresì di numerosi difetti riscontrati nella costruzione e dei
vari costi generati da questa situazione, gli attori chiedono che il convenuto
sia tenuto a risarcire il danno, che risulta così composto:
- fr. 2'769'842.40
per il sorpasso del preventivo
- fr. 115'438.- per
le spese legali
- fr.
53'199.30 per gli onorari dei periti
- fr.
446'690.- per gli interessi su un ulteriore mutuo
- fr.
48'600.- per il ritardo nella consegna dell'opera
- fr.
19'157.30 costi supplementari dei controlli di qualità
-
fr. 704'230.50 per difetti da errata progettazione e negligente
direzione dei lavori
-
fr. 100.- per il danno morale
C. Con
risposta 25 novembre 2002, l’arch. CV 1 ha chiesto la reiezione della petizione e postulato, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento
dell'importo di fr. 582'889.- oltre accessori. Egli contesta una propria
responsabilità in relazione all'aumento dei costi, che è in realtà la
conseguenza di continue modifiche e nuovi desideri dei committenti, all'origine
di un massiccio aumento della quantità edificata, passata da iniziali 2'850 mc
a mc 5’237. Rileva poi che vi sono stati innumerevoli lavori supplementari,
commissionati direttamente dagli attori e di cui egli non può essere
considerato responsabile. Egli contesta che sia stato fissato un costo massimo
per la costruzione, negando di aver dato assicurazioni in tal senso e rilevando
che gli attori non si sono invero mai preoccupati dei costi - della cui
evoluzione erano comunque al corrente - chiedendo anzi in continuazione
l'esecuzione di nuovi e lussuosi lavori. Pure contestato è il costo finale
dell’opera indicato dagli attori, ai quali egli rimprovera di aver tenuto conto
anche dell'importo di fr. 907'837.- per spese d'arredamento, che non erano però
comprese nel preventivo della costruzione e quindi neppure possono essere
considerate nel calcolo del maggior costo. Inoltre, postula che dalla somma
finale sia dedotto l'importo di fr. 120'000.- versato a controparte
dall'assicurazione a titolo di risarcimento dei danni dovuti al crollo del
soffitto della camera padronale, importo questo da dedurre dai costi perché non
pagato dal committente. Il convenuto contesta poi singolarmente le varie poste
di danno fatte valere da controparte. Per quanto concerne invece i difetti, il
convenuto ne contesta l’esistenza, rilevando che le carenze lamentate non sono
imputabili al suo operato e non ne può essere ritenuto responsabile.
In via
riconvenzionale, ritenuto che il rapporto contrattuale in essere tra le parti è
retto dalle norme regolanti il contratto di mandato, l'arch. CV 1 chiede la
condanna degli attori al pagamento del saldo della propria nota d'onorario,
ancora scoperta in ragione di fr. 582'889.-, nonché il rigetto delle
opposizioni interposte dagli escussi ai PE ni __________ e __________ dell'UE
di __________.
D. Con la replica e risposta riconvenzionale la parte attrice ha
dapprima confermato le proprie domande e allegazioni, postulando in seguito la
reiezione della domanda riconvenzionale. Essa si è opposta alla domanda di
pagamento del residuo di mercede eccependo la cattiva esecuzione del mandato.
Subordinatamente rileva che un eventuale residuo di mercede sarebbe comunque
compensato con le proprie pretese risarcitorie.
Con la
duplica e replica riconvenzionale, e così con la duplica riconvenzionale, le
parti hanno confermato le rispettive domande.
E. Con
le conclusioni 23 settembre 2009 la parte attrice ha ridotto le proprie pretese
a fr. 3'558'128.- oltre interessi, postulando la reiezione della domanda
riconvenzionale.
Con le
conclusioni 17 agosto 2009 il convenuto ha confermato sia le proprie domande di
risposta, sia la domanda riconvenzionale.
Le parti
hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale.
Considerato
in diritto: 1. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un
negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere
generalizzato oltre misura, giacché l’esito risulta differente a dipendenza
delle prestazioni affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56; Gauch, Vom
Architekturvertrag, seiner Qualification und SIA-Ordnung 102 in: Das
Architektenrecht, 3a
ed., Friburgo 1995, n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei
piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme
sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der
Werkvertrag, 4a ed.,
n. 49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5a ed., Berna 1999, p. 261). Altre,
come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori,
sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler
Kommentar, 4a ed.,
n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede per
l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione
dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto contratto globale (“Gesamtvertrag”),
configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell,
op. cit., p. 261; Weber, Basler Kommentar, 4a ed. n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 363
CO). La dottrina più recente, per motivi di praticabilità e in considerazione
del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritiene
invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità, in
ordine alla responsabilità dell’architetto, le norme relative al mandato (DTF
119 II 149, 122 III 61, 127 III 545 consid. 2a; NRCP 2003 pag. 416; RTiD I-2006
n. 62c consid. 7; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualification und SIA-Ordnung 102,
n. 42 e Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, n. 397 in: Das
Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995; Chaix, Commentaire Romand, n. 29 all’art.
363 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 4848).
1.1 A norma
dell’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito
assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante.
La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto
riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni
tecniche che il lavoro richiede, ciò per il rinvio all’art. 321e cpv. 2 CO.
Questo disposto riprende i principi enunciati all’art. 97 CO e per i quali il
mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare
cumulativamente la violazione del mandato, l’esistenza di un pregiudizio,
nonché la presenza di un nesso di causalità adeguato fra la violazione del
contratto e il danno. Compete per contro al mandatario discolparsi, provando di
aver agito diligentemente (Schumacher, op. cit., ni 419 segg.; Werro,
Commentaire Romand n. 37 all’art. 398; Weber,
op. cit., n. 30 all’art. 398; Tercier,
op. cit., n. 4862 e 4724 segg.).
2. Le
regole del mandato trovano applicazione anche per quanto concerne in
particolare la responsabilità dell'architetto per il superamento dei costi di costruzione (DTF cit.; Zindel/ Pulver, op. cit., n. 18 ad art.
363 CO; Schumacher, op. cit., n.
743) ritenuto che egli deve allestire con diligenza il preventivo e verificare
costantemente se l'evoluzione dei costi rimane all'interno del medesimo. Presupposti
sostanziali per la responsabilità dell'architetto - la cui esistenza è da
dimostrare dal mandante - sono, oltre al superamento di un
preventivo nelle sue diverse forme (anche quindi in quella del superamento di
un limite massimo dei costi: cfr. Schumacher,
op. cit., n. 737) che può costituire inadempimento del contratto da parte
dell'architetto, un pregiudizio per il mandante definito come danno alla
fiducia (“Vertrauensschaden”), ossia dipendente dall'affidabilità attribuibile
dal mandante all'informazione sui costi della costruzione fornitagli
dall'architetto (DTF 122 III 64; Gauch/Tercier,
op. cit., n. 766; Schumacher, op.
cit., ni 764 e 765), rispettivamente l'esistenza di un nesso di causalità
adeguato fra il danno e la cattiva esecuzione del mandato. Responsabilità
che è data tanto in base alle norme di legge (art. 398 cpv. 2 CO), quanto - qualora
il contratto vi faccia riferimento esplicito - in virtù della norma SIA 102,
art. 1.6 (Hess, Der Architekten-
und Ingenieurvertrag, Zurigo, 1986, pag. 92). L'architetto non può però essere
tenuto responsabile per il superamento del preventivo qualora questo sia stato
causato da richieste supplementari del committente dopo l'allestimento del
preventivo stesso. In siffatta situazione una sua responsabilità può però
essere data qualora egli abbia violato il suo obbligo di informazione nei
confronti del cliente in merito alle conseguenze delle scelte da questi
operate.
2.1 Per quanto
concerne il danno, è da distinguere se il maggior costo è dovuto a costi
supplementari oppure a un'imprecisione nell'allestimento del preventivo,
rispettivamente a carente diligenza nel controllo dei costi (DTF 122 III 61).
La responsabilità per avere, in violazione del contratto, causato costi supplementari
che con una corretta esecuzione della costruzione sarebbero stati evitati
sussiste indipendentemente dall'allestimento di un preventivo. Tali costi
costituiscono un danno e devono essere rifusi dall'architetto qualora egli li
abbia cagionati in modo colpevole (segnatamente per carenze nella
pianificazione, per indicazioni errate o aggiudicazioni inopportune). Il
superamento dei costi dovuto a un'imprecisione nell'allestimento del preventivo
- da ricondurre segnatamente alla mancata considerazione di singole
prestazioni, a errori di calcolo, a carenti accertamenti del terreno o a errori
nella valutazione dei quantitativi (Gauch,
in BR 1989, pag. 79 seg.) - può anch'esso costituire inadempienza contrattuale
dell'architetto, il quale può essere obbligato a risarcire al committente il
danno per la fiducia che questi riponeva nell'attendibilità del preventivo. Il
committente è infatti danneggiato nella misura in cui, qualora fosse stato a
conoscenza dell'erroneità del preventivo, avrebbe disposto diversamente dei
suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il maggior valore della costruzione
derivante dall'aumento dei costi sia per lui inutile o gli investimenti
superino le sue possibilità economiche. In tal senso, considerato che un
maggior valore della costruzione è da imputare quale vantaggio al committente
nella misura in cui vi abbia un interesse personale, il danno non corrisponde
al maggior valore oggettivo della costruzione calcolato quale differenza tra
preventivo e costo finale, bensì alla differenza tra il valore oggettivo della
costruzione e l'utilità soggettiva che essa ha per il committente (DTF 122 III
61).
2.2 Con la
petizione gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di
fr. 2'769'842.40 quale danno per il sorpasso del preventivo, calcolato quale
differenza tra il costo effettivo della costruzione (fr. 8'569'592.40) e fr.
5'799'750.- corrispondente al preventivo da essi accettato (fr. 5'272'500.-)
maggiorato del margine di tolleranza del 10% (fr. 527'250).
In sede
di conclusioni il danno è poi stato ridotto a fr. 2'651'222.50, calcolato quale
differenza tra il costo finale della costruzione di fr. 8'560'760.-, da cui
viene dedotto l'importo di fr. 637'037.55 per parte dell'arredamento, e il
preventivo accettato di fr. 5'272'500.-, inferiore quest’ultimo di fr.
527'250.- rispetto a quello ammesso in petizione, ritenuto che, contrariamente
a quanto fatto in petizione, non viene più riconosciuto alcun margine di
tolleranza.
Dagli
atti risulta, ed è incontestato, che il preventivo originario indicava un costo
di costruzione di fr. 3'824'000.-, per un volume costruito di 3'733.691 mc e
una superficie di 886 mq. Successive modifiche e ampliamenti hanno fatto
aumentare la superficie a mq 1'262 (+ mq 376) e il volume a mc 5237.732 (+ mc
1'504.041) portando il costo finale a fr. 8'560'760.-, comprensivo di fr.
907'837.- per l'arredamento (doc. D). La perizia giudiziaria rileva che
molteplici modifiche hanno fatto aumentare in modo importante la volumetria
della costruzione e il suo assetto nel terreno: in un primo tempo è stata
aggiunta la piscina esterna con relativi locali di servizio (aggiornamento
06.03.1998). In seguito si è proceduto all'ampliamento della cucina, del
portico al PT e della lavanderia, alla modifica della sala giochi e
all'aggiunta del rifugio e di un vespaio al PC nonché all'integrazione
dell'impianto ascensore (aggiornamento 30.06.1998). Successivamente sono stati
aggiunti la piscina interna (in sostituzione di quella esterna) e gli adiacenti
servizi (sauna, doccia, ecc. ), sono stati ampliati il locale
fitness-guardaroba, i locali tecnici con il locale apparecchi d'irrigazione, il
locale filtri e il deposito sdraio, è stato formato un vespaio al primo e
secondo piano sotterraneo e sono stati adeguati gli impianti alle modifiche
spaziovolumetriche (aggiornamento 08.10.1998) (cfr. perizia 30 ottobre 2007,
pag. 15). Da settembre 1998 a fine agosto 1999 sono state apportate alla
costruzione ulteriori modifiche e sono state eseguite opere supplementari:
abbassamento della quota della zona antistante la scala della piscina, modifica
del tetto, copertura della volta della cantina, plafoni raffreddanti,
riscaldamento dell'autorimessa, rivestimenti in legno delle pareti,
abbassamento delle volte delle terrazze, demolizione dei fabbricati sul confine
a monte, soffitti e opere in cartongesso escluse dal contratto di base,
modifica serramento sala giochi, impianto dell'acqua gelata, predisposizione di
tutti i pavimenti, scelta delle maniglie ottonate, intonaco delle facciate
della ditta progetti & restauro, sistemazione del chiosco AIL, impianto
elettrico, lampade, tende parasole, cassaforte, rivestimento interno della
piscina, rifacimento dei plafoni ribassati, impianto di irrigazione esterna,
predisposizione della banda del sole (perizia pag. 18-19). Il costo totale
delle citate modifiche ammonta a fr. 3'035'763.- (perizia 30 ottobre 2007, pag.
21).
2.3 Considerato,
come già detto sopra, che l'architetto non può essere tenuto responsabile per
il superamento del preventivo qualora questo sia stato causato da richieste
supplementari del committente dopo l'allestimento del preventivo stesso, è
avantutto da esaminare quale sia il preventivo determinante da utilizzare quale
base di calcolo. È agli atti il preventivo originario, del 31 luglio 1987, che
prevedeva un costo di fr. 3'824'000.- (doc. C). Successivamente vi sono stati
vari aggiornamenti, a dipendenza delle modifiche del progetto, tra cui quello
basato sul progetto aggiornato a ottobre 1998 – quando la costruzione era
giunta a tetto - che prevedeva un costo di fr. 5'272'500.- (doc. I). Non vi
sono però elementi sufficienti a sostegno della tesi degli attori che
quest’importo costituiva il limite massimo di costo vincolante, ma neppure non
vi sono sufficienti elementi per dedurne che ciò costituisse un preventivo
vincolante. Di conseguenza ci si deve basare sul preventivo del 31 luglio 1987. In applicazione dei principi illustrati ai considerandi precedenti, è da tenere conto, oltre
che del preventivo originale di fr. 3'824'000.-, della somma di fr. 3'035’763.-
pari al costo totale delle modifiche apportate al progetto (perizia pag. 21).
Non risultando particolari accordi tra le parti in merito al grado di
precisione del preventivo, in applicazione dei principi elaborati da
giurisprudenza e dottrina va riconosciuto un margine di tolleranza del 10 %
(DTF 4C.287/1991 del 22 dicembre 1992; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, n.
760) sul primo preventivo. Ne risulta un importo di fr. 7'242'163.- (fr. fr.
3'824'000.- + fr. 3'035’763.- + 10% di fr. 3'824'000.-).
Per
quanto concerne il costo finale dell'opera, lo stesso ammonta incontestatamente
a fr. 8'560'760.-. Parte convenuta sostiene che se ne deve dedurre il costo
dell'arredo, compresi i mobili e gli arredi fissi, pari a fr. 907'837.- perché
il medesimo non era compreso nel preventivo. L'argomento appare fondato: dalla
perizia giudiziaria risulta che, in effetti, tale costo non era compreso nel
preventivo (perizia 30 ottobre 2007, pag. 30 n° 23, pag. 31 n° 24, 25). Il
fatto che, successivamente, le spese per gli arredi sono state inserite negli
aggiornamenti dei costi non porta a diversa conclusione, non potendosi ritenere
che per questo solo fatto l'architetto debba esserne ritenuto responsabile
nell'ambito del superamento del preventivo. Il costo finale determinante
dell'opera è quindi di fr. 7'652'923.-.
Di
conseguenza, il sorpasso di preventivo risulta essere di fr. 410'760.- (fr.
7'652'923 - fr. 7'242'163.-). Va qui però ancora tenuto conto che di
quest'importo gli attori hanno già ricevuto fr. 120'000.- dall'assicurazione
quale risarcimento per il crollo del soffitto raffreddante, che ha dovuto
essere rifatto. In effetti, la spesa di rifacimento è compresa nel costo
globale, ma è stata neutralizzata dall'intervento dell'assicurazione nella
misura di fr. 120'000.-. Il danno massimo per superamento del preventivo
ammonta quindi in realtà a fr. 290'760.-.
2.4 La
responsabilità dell'architetto potrebbe invero sussistere anche qualora egli
avesse omesso di rendere attenti i committenti delle conseguenze economiche dei
loro desideri speciali e delle richieste di modifiche. Dagli atti risulta però
che le modifiche e i lavori supplementari erano oggetto di discussione con i
clienti, e che, prima di eseguire i lavori, per le stesse venivano richiesti i
preventivi agli artigiani (doc. 55, verbali TE 24, TE 6, TE 15, TE 7 e TE 11).
Inoltre l'architetto ha regolarmente informato i clienti in merito ai costi
delle modifiche, inviando loro prima i preventivi relativi ai vari lavori
supplementari e poi i giustificativi per i pagamenti dei medesimi (testi TE 10,
verbale 13 luglio 2005, pag. 11, e TE 13, verbale 16 novembre 2005, pag. 2;
doc. 55, verbale TE 9). I committenti erano poi stati resi attenti che un
aggiornamento completo e dettagliato del preventivo che tenesse conto anche
dell'aggiornamento dei prezzi non era possibile (teste TE 8, verbale 13 luglio
2005, pag. 2), cosa di cui peraltro essi non sembrano essersi preoccupati più
di tanto, invitando l'architetto a non sommergerli di carta (testi TE 8,
verbale 14 luglio 2005, pag. 5, e TE 13, verbale 16 novembre 2005. pag. 2). Non
da ultimo è ancora da considerare che AT 1 medesimo firmava gli ordini di
bonifico per la banca per il pagamento dei lavori, ordini che riceveva tramite
l'arch. CV 1 con la relativa documentazione d'appoggio (teste TE 13, verbale 16
novembre 2005. pag. 2). Considerato che l'evoluzione del conto bancario non
poteva sfuggire agli attori, essi avevano a disposizione sufficienti elementi
per rendersi conto dell'evolversi della situazione. Il fatto che non ne abbiano
asseritamente preso coscienza non può però essere imputato all'architetto,
quanto piuttosto al loro - di per sé sicuramente legittimo - desiderio di avere
una casa corrispondente ai loro desideri, aspetto che sembra aver prevalso sui
costi.
2.5 Comunque
sia, indipendentemente dall'importo di cui il preventivo è stato superato e da
un'eventuale responsabilità dell'architetto per mancata informazione dei
clienti, la pretesa degli attori dev'essere respinta perché non è dimostrato il
danno. Già si è detto (consid 2.1) che il danno alla fiducia (“Vertrauensschaden”)
è pari alla differenza tra il valore oggettivo della costruzione e l'utilità
soggettiva di questa per il committente. Nel caso concreto il valore oggettivo
della costruzione è stato valutato dal perito in fr. 8'560'760.-, pari al
valore di produzione dell'immobile (comprensivo del costo dell'arredamento di
fr. 907'837.-), dedotti fr. 187'300.- per danni e difetti (perizia 30 ottobre
2007, pag. 81). Per quel che ne è dell’utilità soggettiva della costruzione,
non risulta che essa sia in qualche modo inferiore al valore oggettivo della
costruzione, circostanza questa neppure mai addotta dagli attori.
Di
transenna si osserva che i maggiori costi sono dovuti in misura preponderante a
modifiche e aggiunte volute dagli stessi committenti, tanto che essi
rimproverano all'architetto di averli assecondati in ogni loro scelte, ma senza
mai avvisarli delle conseguenze dei costi di queste loro scelte. Neppure
risulta, non essendovi alcuna indicazione circa la situazione economica degli
attori, che il costo complessivo della costruzione li abbia in qualche modo
messi in difficoltà finanziarie. Di conseguenza, non risultando una differenza
tra valore oggettivo della costruzione e utilità soggettiva dei committenti,
neppure vi è un danno. La relativa pretesa è quindi respinta. Si può quindi
pure prescindere dall'esaminare la proponibilità di fatti nuovi relativi
all'eventuale rinuncia a determinate prestazioni e a modifiche dell'opera per
ridurre i costi - senza peraltro fornire precisazioni in merito - sollevati per
la prima volta in sede di conclusioni in violazione dell'art. 78 CPC.
3. Oltre
al danno per il sorpasso del preventivo, gli attori chiedono anche il
risarcimento delle spese supplementari generate dal sorpasso medesimo, spese
che vanno esaminate singolarmente qui appresso.
3.1 Gli attori
espongono quale danno la somma di fr. 115'438.20 relativa a spese legali
generate da 6 procedure avviate nei confronti degli attori da vari
imprenditori, i quali hanno rivendicato il pagamento di opere supplementari.
La
pretesa, contestata dal convenuto, non è stata dimostrata. Nulla è infatti dato
a sapere in merito alle procedure giudiziarie di cui trattasi. In particolare
non risulta l'esistenza di un nesso di causa tra le procedure in oggetto – di
cui peraltro nulla si conosce - e l'agire dell'architetto. Il solo fatto che il
committente sta in causa con alcuni artigiani perché asseritamente la fattura
da essi emessa è superiore al preventivo non è evidentemente sufficiente per
dedurne una responsabilità dell’architetto. La pretesa dev’essere respinta.
3.2 Gli attori
chiedono la rifusione di fr. 53'199.30 quali onorari pagati per le perizie
allestite dagli architetti __________ C__________ (fr. 28'199.30) e TE 3 (fr.
25'000.-).
I
committenti sono ovviamente liberi di far eseguire gli accertamenti che
ritengono opportuni da periti di loro fiducia. Per poterne chiedere la
rifusione è però ancora necessario che le perizie siano di qualche utilità
nell’ambito del contenzioso che ne segue, ciò che in concreto non è però il
caso: non per la valutazione del valore della costruzione, risultata
inutilizzabile, e non per l'accertamento dei difetti, lavoro che è stato
comunque oggetto della perizia dell'ing. TE 2, rispettivamente della perizia
giudiziaria. La pretesa è quindi respinta.
3.3 Parte
attrice chiede il risarcimento della somma di fr. 446'690.- quali costi del
mutuo supplementare da essa acceso per far fronte ai maggiori costi della
costruzione. Rilevato che non v'è stato danno per l'attrice, la domanda di
risarcimento appare infondata.
4. Gli
attori chiedono la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr.
48'600.- per ritardata consegna dell'opera. Essi affermano che la consegna
dell'abitazione era stata prevista per il 31 maggio 1999 ma è avvenuta solo il
1° marzo 2000. Il ritardo essendo dovuto a negligenza del convenuto, questi
sarebbe tenuto a rifondere il costo della locazione della villa di __________
per 9 mesi. Con le conclusioni l'importo è stato ridotto a fr. 21'600.-.
Di
principio le parti sono libere di fissare un termine per la consegna (art. 108
n. 3 CO), oppure di convenire un termine di scadenza entro il quale la consegna
diventa esigibile. Se il termine per la consegna non è stato fissato
convenzionalmente, il contratto contiene una lacuna che deve essere colmata in
funzione della natura dell’affare. Occorrerà fondarsi sulla volontà ipotetica
delle parti, ossia occorre dare modo ad un appaltatore diligente e competente
di iniziare per tempo i lavori facendo capo alle risorse umane e ai materiali
usuali, nonché di continuarli normalmente (sentenza TF 1 aprile 2004 4C.347/2003 consid. 4.1.1; DTF 113 II 513 consid. 4b; Gauch, op. cit., N. 649; Bühler,
Considerandi
Zürcher Kommentar, N. 5 ad art. 366). Nel caso in esame
il contratto per le prestazioni degli architetti (doc. B) indicava quale data
per la consegna dell'opera il 30 giugno 1999. In un successivo documento elaborato dal convenuto, è stato indicato il termine dei lavori per
la prima settimana di novembre 1999 (doc. F, verbale di cantiere n. 28 del 20
luglio 1999; perizia pag. 35). La prima data di consegna dell'opera era però
connessa al progetto originario e quindi, tenuto conto delle importanti
modifiche intervenute successivamente, non entra più in considerazione. A
prescindere da quanto precede, neppure risulta che le parti avessero stabilito
in modo vincolante un preciso termine di consegna. Il programma dei lavori non
ha infatti questa valenza e neppure l'aggiornamento del programma, allestito
dal convenuto come previsto dall'art. 4.4.4 della norma SIA 102, ha necessariamente tale carattere (perizia 30 ottobre 2007, pag. 35 n° 31.1). Certo, dai verbali
di cantiere e dalla corrispondenza con i vari artigiani risulta che il
convenuto ha spesso fatto riferimento alla scadenza di novembre 1999 per
l'ultimazione dei lavori, ma trattasi di circostanza insufficiente per ritenere
l'esistenza di una scadenza precisa per la consegna dell'opera, considerato
altresì che non risulta che vi sia stata una messa in mora da parte dei
committenti. In siffatta situazione non è dimostrato che la consegna dell'opera
nel corso del mese di marzo 2000 costituisca una violazione contrattuale.
5.
Con
la petizione gli attori hanno chiesto il pagamento della somma di fr.
704'230.50 per difetti dovuti a errata progettazione o carente direzione
lavori. Con le conclusioni di causa l'importo è stato ridotto a fr. 225'710.15,
alcune posizioni essendo state abbandonate, altre ridotte, altre ancora
aumentate. Gli attori hanno rinunciato totalmente ai seguenti importi, che non
saranno quindi più oggetto di esame:
- fr. 6'000.- per la porta
d'accesso di servizio che non chiude perfettamente perché deformata;
- fr. 4'856.45 per
rimediare all'eccessiva rumorosità dell'impianto di condizionamento della
cantina dei vini;
- fr.
5'000.- per la rumorosità dell'impianto di irrigazione;
- fr. 8'000.- per
l'inadeguatezza della fontana, difettosa in quanto di dimensioni inadeguate con
la conseguenza che non riesce a raccogliere tutta l'acqua, che bagna il
piazzale principale;
- fr. 20'000.- per
rimediare all'errato posizionamento dell'illuminazione della sala da pranzo;
- fr. 5'000.- per rimediare
all'errato posizionamento dell'impianto di irrigazione;
- fr. 19'157.30 per costi supplementari dei controlli di qualità.
5.1
Per
quanto concerne la responsabilità dell'architetto per la direzione dei lavori,
si rileva che esso non è tenuto a controllare e verificare ogni singola
prestazione dell’impresa. Lavori semplici non necessitano di sorveglianza.
Quando sono eseguiti lavori importanti egli deve invece prestarvi particolare
attenzione, sorvegliando le fasi più importanti dell’opera e, dopo la loro
esecuzione, sincerarsi che gli stessi sono stati eseguiti correttamente (II CCA
3.
agosto 2005 inc. n. 12.2004.95; Schumacher, op. cit., n. 506). Parimenti, da
tempo dottrina e giurisprudenza hanno ammesso una responsabilità solidale
imperfetta dell’impresario costruttore e dell’architetto nei confronti del
proprietario dell’opera (DTF 93 II 321 consid. 2; 114 III 342 consid. 2b; II
CCA 15 aprile 2003 inc. 12.2002.106; Schumacher, op. cit. n. 684; Gauch; Der
Werkvertrag, n. 2741 segg.), a condizione che sussista un rapporto di causalità
adeguato fra il comportamento dell’architetto e il pregiudizio (DTF 127 III 257
consid. 5a; 133 III 22 consid. 5.3.2).
5.2
Ciò premesso, sono qui di seguito da verificare le singole
posizioni di danno:
a. Fr.
2'000.- per la porta della cantina dei vini, che l'attore considera inadeguata
alle esigenze del locale.
Il
convenuto contesta l'importo, rilevando che non v'è difetto e che comunque,
nell'ambito della transazione con l'artigiano la questione neppure è stata sollevata.
Il
perito ha rilevato che non v'è stato alcun errore di progettazione né lacuna
nella direzione lavori (perizia pag. 83, 89). La pretesa non è ammessa.
b. Fr.
30'000.- per l'esecuzione difettosa del muro di sostegno in prossimità della
fontana, dalla quale fuoriesce acqua. La domanda è stata ridotta a fr. 8'000.-
in sede di conclusioni. Il convenuto contesta una propria responsabilità,
rilevando che è stato eseguito un drenaggio con un'impermeabilizzazione
chimica.
Il
perito ha ritenuto che la fuoriuscita di acqua dai muri in sasso posti ai lati
della fontana è originata dall'interruzione del retrostante muro di sostegno in
calcestruzzo in corrispondenza della fontana e delle nicchie laterali (perizia
pag. 40), ciò che costituisce vizio di progettazione (perizia pag. 89 n° 34).
Per quanto concerne i possibili rimedi, egli ha altresì ritenuto che
l'esecuzione - o il potenziamento - dei drenaggi dietro il muro causerebbe
costi sproporzionati, proponendo di ovviare al difetto con la posa di uno
strato di resina trasparente su parte dei muri e di griglie di raccolta
dell'acqua sul fondo delle nicchie medesime, da collegare alla griglia di
raccolta sita al centro del piazzale. Il costo di tali interventi è indicato in
fr. 8'000.- (perizia pag. 41-43). Trattandosi di vizio di progettazione, è data
la responsabilità del convenuto. L'importo di fr. 8'000.- è ammesso.
c. Fr.
50'000.- per la difettosità dei muri in pietra naturale che presentano macchie
di salnitro dovute all'uso di malta inadatta per le fughe. La domanda è stata
ridotta a fr. 31'000.- in sede di conclusioni. Il convenuto ha contestato che
il fenomeno costituisca difetto, ritenuto che, comunque, con il passare del
tempo esso andrà scomparendo. Egli rileva poi di aver proposto già in fase
esecutiva la posa di una copertina in pietra sul muro, soluzione questa atta a
evitare il fenomeno, proposta che però era stata rifiutata dal committente.
Inoltre, la responsabilità non sarebbe dell'architetto, la scelta della malta
essendo di competenza dell'artigiano (perizia pag. 41 segg.).
Il
perito ha ritenuto che per quanto riguarda i muri a monte della casa, vi è un
vizio di progettazione - di cui già si è detto al precedente considerando 5.2 b
- rispettivamente una lacuna nella direzione lavori, che avrebbe dovuto
accertarsi che i giunti fossero eseguiti con malta bonificata (perizia pag. 90
n° 36). Il costo per la pulizia e il risanamento delle fughe del muro ai lati
della fontana è stato quantificato in fr. 3'000.-. Per quanto riguarda le nicchie
laterali, non essendo ipotizzabile, per una questione di costi, l'eliminazione
delle infiltrazioni, oltre all'importo di fr. 3'000.- per la pulizia iniziale e
il risanamento delle fughe, è stata ritenuta necessaria una pulizia ogni 2 anni
per 10 anni, del costo complessivo di fr. 6'000.-. L'importo di fr. 12'000.- è
quindi ammesso.
Per
quanto concerne invece il muro esterno della piscina, il perito ha ritenuto che
il modo più idoneo per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana all'origine
delle colate consiste nell'esecuzione di una copertina in pietra naturale con
giunti debitamente sigillati e con una guaina impermeabilizzante, rilevando che
tale intervento costituisce comunque una miglioria (perizia pag. 45). Il perito
ha però anche rilevato che non v'è errore di progettazione, perché il progetto
prevedeva l'esecuzione di una copertina (perizia pag. 47 e pag. 90 n° 36).
Poiché la mancata posa delle copertine è stata una scelta degli attori, che non
le hanno volute (teste __________, verbale 13 luglio 2005, pag. 5), essi devono
pure assumersi le conseguenze di questa loro decisione. Le pretese risarcitorie
relative ai muri esterni della piscina, compresa quella per la pulizia degli
infissi, sono pertanto respinte.
d. Fr.
20'000.- per rimediare alle macchie formatesi sulla banda del sole in inox,
posata in modo difettoso in corrispondenza degli angoli. La domanda è stata
ridotta a fr. 1'000.- in sede di conclusioni. Il convenuto si oppone rilevando
che, semmai, si tratterebbe di un difetto riconducibile all'artigiano.
Il
perito ha rilevato che l'esecuzione della banda del sole non è difettosa e che
la causa più probabile delle macchie è da ricondurre ai lavori di messa in
opera del materiale (perizia pag. 49). Non risultando una responsabilità
dell'architetto né della direzione lavori (perizia pag. 90) la domanda di
risarcimento è da respingere.
e. Fr.
10'000.- perché la strada di accesso, il parcheggio esterno e il giardino sono
stati costruiti su un fondo di proprietà di terzi, ciò che ha costretto gli
attori ad acquistare dai proprietari vicini una striscia di terreno. La domanda
è stata aumentata a fr. 15'000.- in sede di conclusioni.
Il
convenuto si oppone alla pretesa, rilevando che è stato l'attore medesimo a
definire il tracciato della strada e l'ubicazione dei posteggi e a chiedere il
taglio degli alberi sul terreno altrui, sicché egli non ne è responsabile.
Dalla
testimonianza di TE 16 risulta che gli attori sapevano che il tracciato della
strada invadeva un altro fondo, tanto che il suo legale aveva precedentemente
preso contatto con il proprietario per la cessione del terreno (teste TE 16,
verbale 16 novembre 2005, pag. 4). Avendo proceduto conoscendo la situazione,
essi non possono quindi imputare ora un errore al progettista, ciò a
prescindere dal fatto che il danno, contestato, non è neppure dimostrato.
f. Fr.
2'500.- pari alla franchigia rimasta a carico degli attori nell'ambito
dell'intervento dell'assicurazione che aveva preso a carico il danno derivante
dal crollo del soffitto della camera padronale. Il convenuto contesta una
propria responsabilità in merito, rilevando che il crollo del soffitto è
conseguenza di un errore dello specialista, che ha ordinato la posa di
materiali non adatti.
Per
quanto concerne i fatti, si rileva che la notte di martedì 25 maggio 1999 è
crollato il soffitto ribassato della camera padronale sita al primo piano della
costruzione. Trattasi di un particolare soffitto in cartongesso, che contiene
un sistema di raffreddamento a serpentina (doc. AV1). Dagli accertamenti
risulta che le lastre di cartongesso si sono staccate dalla struttura portante
perché l'acqua di condensa formatasi tra il soffitto ribassato e il tetto ha
bagnato le lastre di cartongesso, causandone il deterioramento con conseguente
diminuzione della resistenza meccanica. I soffitti sono quindi stati rifatti. A
seguito di questo evento, l'assicurazione L__________ __________ ha versato
all'attore un importo di fr. 120'000.- "al netto della franchigia di fr.
2'500.-" (doc. AV3), oggetto della richiesta di risarcimento.
Dagli
atti risulta che l'esecuzione dei soffitti era di competenza dell'impresa TE 10,
che l'aveva subappaltata alla P__________ SA, la quale, vista la particolarità
dell'oggetto, si era rivolta per la consulenza al fornitore del materiale che a
sua volta era in contatto con la fornitrice delle stuoie raffreddanti (doc.
35). Non risulta invece una responsabilità del progettista o della direzione
lavori. La pretesa deve quindi essere respinta.
g. Fr.
10'000.- per rimediare alle infiltrazioni d'acqua nel vespaio al secondo piano
sotterraneo. La domanda è stata aumentata a fr. 10'701.- in sede di
conclusioni, importo che comprende, oltre alle spese già affrontate (fr.
1'883.- per la perizia dell'ing. TE 5, fr. 1'700.- per il coperchio di una
vasca, fr. 1'200.- per la sostituzione dell'isolazione delle condotte), fr.
3'228.- per l'isolazione termica delle condotte e fr. 2'900.- per la chiusura
della vasca di compenso.
Il
convenuto contesta l'esistenza di un difetto, rilevando che il vespaio non è un
locale che dev'essere isolato. Comunque la situazione non gli è imputabile,
considerato che la vasca in questione è stata isolata da una ditta specialista
del settore.
A
mente del perito la presenza di acqua nel vespaio è da attribuire a un errore
di progettazione, ritenuto che, dotando il vespaio di installazioni tecniche lo
si è trasformato in locale tecnico, ciò che imponeva l'adozione di accorgimenti
per evitare la formazione di umidità (perizia pag. 74 segg., 88, 91 n° 55;
complemento di perizia pag. 25 n° 3). Quali costi per rimediare al difetto ha
indicato la necessità di chiudere anche la vasca di compenso (fr. 2'690.-) e di
procedere all'isolamento termico delle condotte (fr. 3'228.-). A questi importi
sono da aggiungere fr. 1'700.- per la copertura della prima vasca e fr. 1'883.-
per la perizia dell'ing. TE 5. La pretesa va pertanto ammessa limitatamente
all'importo di fr. 9'501.- non essendo dimostrato che l'isolazione delle
condotte sia stata sostituita (perizia pag. 75, n° 55.2),
h. Fr.
365'974.05 per rimediare alle macchie di umidità, alle fessure e alla
corrosione della facciata. In sede di conclusioni l'attore chiede fr. 53'400.-,
di cui fr. 2'000.- per lo spostamento del tracciato dell'impianto di irrigazione,
fr. 12'000.- per la sostituzione del doccione con una colonna pluviale, fr.
5'000.- per la modifica dell'impianto di irrigazione e fr. 34'400.- per gli
interventi di ripristino dei balconi e del portico (fr. 12'000.-), per minor
valore delle facciate (fr. 18'000.-) e per sigillare le crepe sotto i davanzali
(fr. 4'400.-). Il convenuto contesta che i fenomeni riscontrati costituiscano
difetti, rilevando che comunque il materiale, posato da uno specialista, è
stato scelto di comune accordo tra committente e architetto.
- Il perito ha accertato
l'esistenza di macchie sull'intonaco della facciata est, in corrispondenza
della cappella. Le macchie nella parte bassa sono originate da umidità
ascendente, la cui causa principale è costituita dall'impianto di irrigazione
del giardino che proietta una notevole quantità d'acqua sulla base delle
facciate. Quale rimedio propone la regolazione/sostituzione delle bocchette
(fr. 500.-) o, eventualmente, lo spostamento del tracciato della tubazione
dell'impianto di irrigazione (fr. 2'000.-). Oltre a ciò, l'intonaco nella parte
bassa dev'essere rifatto (fr. 6'000.- ) perché tanto danneggiato da non poter
essere riparato e dev'essere eseguito uno zoccolo per lo stacco dell'intonaco
(fr. 1'000.-).
Per quanto concerne le
macchie riscontrate nella parte alta, il perito ha stabilito che le stesse sono
invece dovute al doccione di scarico del tettuccio, dal quale l'acqua esce
andando a rimbalzare sulla sottostante lampada sporgente e quindi a bagnare la
facciata. Quale rimedio propone la sostituzione del doccione con un pluviale
(fr. 2'000.-), l'eliminazione del gocciolamento della lampada (fr. 500.-), a
cui sono da aggiungere rappezzi e ritocchi dell'intonaco (fr. 2'500.-) (perizia
pag. 56). Per quel che ne è delle responsabilità, il perito ha rilevato un
difetto di progettazione in relazione al tettuccio e un errore della direzione
lavori per il posizionamento della lampada (perizia pag. 90 n° 44).
- Il perito ha pure
constatato macchie in alcune zone perimetrali della costruzione a livello del
terreno. Anche qui ha ritenuto che il fenomeno sia originato dall'acqua
spruzzata alla base dei muri dall'impianto di irrigazione le cui bocchette sono
troppo vicine alle facciate e regolate in modo da proiettarvi un’importante
quantità d'acqua. Quale rimedio propone una modifica dell'impianto di
irrigazione, il cui costo varia da fr. 1'000.- se è sufficiente
regolare/sostituire le bocchette, a fr. 5'000.- se occorre spostare il
tracciato della tubazione (perizia pag. 57/58). Egli non è però stato in grado
di attribuire una responsabilità al convenuto, non risultando chi abbia curato
l'esecuzione del tracciato dell'impianto di irrigazione e la scelta delle
bocchette e la loro orientazione (perizia pag. 90 n° 44, 45).
Gioverà qui rilevare
in proposito che l'impianto di irrigazione era originariamente di competenza
dello studio d'ingegneria H__________ & __________ (doc. 42 no 41, lettere
17.
febbraio 1998 e 28 ottobre 1998; verbale di cantiere no 21 del 30 marzo
1999), ma è in seguito stato allestito dall'impresa TE 14, che ha pure
progettato la sistemazione esterna (doc. 42, no 8, verbale di cantiere no 11
del 6 luglio 1999 e progetto sistemazione esterna 20 aprile 1999 nella parte
"B__________", teste TE 14, verbale 15 marzo 2006, pag. 2) poi
rivisto su indicazioni del committente (verbale di cantiere 28 settembre 1999).
Nella misura in cui l'umidità della facciata è originata dall'impianto di
irrigazione, non è dimostrata la responsabilità del convenuto e la pretesa è
respinta. Ritenuta invece la responsabilità per l'errata progettazione in
relazione al doccione e alla lampada, la pretesa è accolta limitatamente a fr.
5'000.- (sostituzione del doccione con un pluviale fr. 2'000.-, eliminazione
del gocciolamento della lampada fr. 500.-, rappezzi e ritocchi dell'intonaco
fr. 2'500.-.
- Il
perito ha constatato l'esistenza di fessure, macchie di umidità e segni di
deterioramento nelle pareti esterne e in quelle interne dei balconi. Vi sono
delle fessure di movimento, dovute al ritiro naturale del calcestruzzo, a
movimenti differenziati tra calcestruzzo armato e cotto, a sollecitazioni
diverse tra parti piene e vuote, a eccessive sollecitazioni della muratura e
dilatazioni differenziate di diversi tipi di materiale. La causa delle fessure
più visibili è dovuta all'insufficienza dei giunti di dilatazione riconducibile
al fatto che alle ragioni tecniche sono state anteposte scelte di natura
estetica (perizia pag. 59). La maggior parte delle fessure capillari rientrano
comunque nelle tolleranze ammesse dalle norme vigenti nel settore. Per il
ripristino generale dei difetti dell'intonaco del corpo balconi e portico il
perito indica una spesa di fr. 12'000.-, a cui è da aggiungere un minor valore
dell'opera pari a fr. 18'000.- (perizia pag. 60). Il perito non ha però
constatato alcuna responsabilità del progettista o della direzione lavori
(complemento di perizia pag. 9-15). La pretesa va quindi respinta.
- Per
quanto concerne le fessure dell'intonaco in prossimità dei davanzali e dei
parapetti al primo piano della costruzione, il perito ha individuato una
responsabilità della direzione lavori per aver fatto eseguire l'intonaco di
fondo prima della posa delle copertine e dei davanzali. Di transenna si osserva
che il progettista era stato reso attento da chi doveva eseguire l'intonaco che
i davanzali dovevano essere posati prima dell'esecuzione dell'intonaco (doc.
AY). L'assenza di tagli sotto i davanzali costituisce invece un difetto di
esecuzione (perizia pag. 91 n° 47). Quale rimedio ha proposto la sigillatura
delle crepe previa formazione di un taglio sotto il davanzale. Il costo è stato
stimato in fr. 4'400.- (perizia pag. 61). Essendo accertata la responsabilità
del convenuto, quest'importo va riconosciuto.
i. Fr.
47'900.- per i difetti del rivestimento attorno alla piscina, che presenta
fessure dovute alla mancanza di giunti di dilatazione. La domanda è stata
ridotta a fr. 17'600.- in sede di conclusioni.
Il
convenuto contesta una propria responsabilità, rilevando che i giunti di
dilatazione sono stati eseguiti, ma è stato proprio l'attore a non averne
voluti altri per questioni estetiche.
Il
perito ha rilevato la presenza di fessure nelle lastre di pietra naturale sui
lati lunghi della piscina, dovuti alla mancanza di sufficienti giunti di
dilatazione. Quale rimedio ha indicato la sostituzione delle lastre danneggiate
e la formazione di un giunto ogni 1.50 m. Il costo per tali lavori è stato indicato in fr. 17'600.-. Per quanto concerne le conseguenze della sostituzione
delle lastre danneggiate, l'intervento non comporta un minor valore dell'opera,
salvo nel caso in cui non sia possibile reperire delle lastre con
caratteristiche simili di colore e venatura, cosa alla quale il perito ritiene
si possa comunque rimediare con un'adeguata scelta dei materiali presso il
fornitore (perizia, pag. 63-65). Per quanto concerne la responsabilità per
l'insufficienza dei giunti di dilatazione, il perito ha ritenuto che la stessa
sia comunque limitata e potrebbe essere considerata solo se fosse dimostrato
che il progettista o la direzione lavori non avessero o avessero male informato
il committente riguardo ai rischi di un'esecuzione senza giunti (perizia pag.
91.
n° 48 e n° 49). Il convenuto ha sostenuto che è stato l'attore medesimo a non
volere giunti, per ragioni estetiche, affermazione questa rimasta incontestata.
Né l'attore ha mai sostenuto - se non tardivamente in sede di conclusioni - di
non essere stato informato circa i problemi derivanti dall'esecuzione del
pavimento senza giunti. Abbondanzialmente va rilevato che il teste TE 22 ha riferito che l'attore non voleva giunti di dilatazione nel pavimento ma fu poi convinto ad
accettare almeno i giunti sui quattro angoli della piscina (verbale 15 marzo
2006). Seppure queste circostanze gli sono state riferite da terzi - e meglio
dal collaboratore Lozzi, nel frattempo deceduto - esse s’inseriscono in modo
coerente nella fattispecie accertata. Le conseguenze di questa scelta devono
quindi essere sopportate dal committente. La pretesa è respinta.
l. Fr.
10'000.- per la riparazione delle fessure del rivestimento in cotto dei portici
e delle terrazze al piano terreno, dovute alla mancanza di giunti di
dilatazione. La domanda è stata ridotta a fr. 6'100.- in sede di conclusioni.
Il
convenuto contesta l'esistenza delle fessure, minimizzandone comunque la
gravità.
L'esistenza
di fessure nel pavimento in cotto è stata accertata dal perito, il quale ha
indicato che le stesse sono la conseguenza della mancanza di sufficienti giunti
di dilatazione. Quale rimedio ha proposto la sostituzione delle piastrelle
danneggiate e la formazione di giunti elastici, con un costo totale di fr.
6'100.-.
Il
perito ha rilevato che un’eventuale responsabilità per l'insufficienza dei
giunti di dilatazione appare limitata e potrebbe essere considerata solo se
fosse dimostrato che il progettista o la direzione lavori non avessero o
avessero male informato il committente riguardo ai rischi di un'esecuzione
senza giunti (perizia pag. 91 n° 50). Diversamente da quanto accaduto in merito
al pavimento della piscina, il convenuto neppure ha sostenuto che l'esecuzione
senza giunti è stata una scelta del committente, il quale di conseguenza
neppure aveva motivo di sostenere che non era stato informato delle conseguenze.
L'esistenza di una responsabilità del progettista va quindi ammessa, così come
la richiesta di risarcimento di fr. 6'000.-.
m. Fr.
30'000.- per rimediare al cedimento del pavimento della terrazza in prossimità
della biblioteca. La domanda è stata ridotta a fr. 5'000.- in sede di
conclusioni. Il convenuto contesta il difetto e sostiene che neppure gli è
imputabile, rientrando nella responsabilità dell'ingegnere. Inoltre l'impresa TE
10, esecutrice dei lavori, era disposta a porvi rimedio.
Il
perito ha constatato il cedimento di cui trattasi, dovuto a un - prevedibile -
assestamento del terreno, combinato con un insufficiente ancoraggio della
mensola di supporto in calcestruzzo alla struttura interrata della casa. Il
costo della riparazione è stato valutato in fr. 5'000.-. A mente del perito la
responsabilità è da attribuire all'impresa di costruzioni, la quale avrebbe
dovuto chiedere l'intervento dell'ingegnere tramite la direzione lavori. Non
facendolo essa si è assunta la responsabilità del danno (perizia pag. 67 seg.;
complemento di perizia, pag. 16). Risulta inoltre che l'impresa si era assunta
la responsabilità ed era disposta a riparare il difetto in garanzia (teste TE 8,
verbale 13 luglio 2005, pag. 7, TE 9, verbale 13 luglio 2005 pag. 10). Non risultando
una responsabilità del progettista né della direzione lavori (perizia pag. 91,
no 51) la domanda è respinta.
n. Fr.
60'000.- per porre rimedio alla carente aerazione dei locali sotterranei,
all'origine della formazione di eccessiva umidità e muffe. La domanda è stata
aumentata a fr. 67'909.15 in sede di conclusioni. Il convenuto contesta una
propria responsabilità, ma anche l'esistenza di difetti, rilevando che la
situazione è da ricondurre al tasso di umidità di una costruzione nuova, che va
quindi diminuendo con il passare del tempo. Per quanto concerne il locale
fitness, l'eccessiva umidità sarebbe dovuta alla mancata apertura delle
finestre, che garantirebbe una sufficiente aerazione eliminando così il
fenomeno. Egli avrebbe comunque proposto, quale soluzione alternativa,
l'installazione di un impianto di climatizzazione, soluzione rifiutata dagli
attori perché troppo costosa.
In
relazione all'aerazione dei locali sauna, bagno turco e doccia non vi è stata
alcuna lacuna nella progettazione e nella direzione lavori (perizia pag. 69
seg., pag. 91, n° 53). La questione non necessita quindi di essere
approfondita.
Per
quanto concerne il locale fitness e locali adiacenti il perito ha riscontrato
un eccesso di umidità, dovuto alla mancanza di impianto di ventilazione o
condizionamento dell'aria, al quale propone di sopperire con l'installazione di
un impianto di estrazione dell'aria e la posa di un deumidificatore. Per quanto
concerne l'impianto di aspirazione dell'aria, ne indica il costo in fr.
49'000.- (perizia pag. 73), mentre il costo del deumidificatore è di fr.
4'000.-. Egli ha altresì ritenuto data una "responsabilità per l'idoneità
delle opzioni impiantistiche … rispetto alla progettazione degli impianti di
ventilazione" senza tuttavia indicare il responsabile (perizia pag. 91 n°
54). Dalla documentazione risulta che il progettista degli impianti
idrosanitari è lo Studio di ingegneria H__________A, il quale ha progettato
l'impianto "secondo le ultime indicazioni del signor AT 1" (doc. 42,
no 41, "H__________", lettera 2 luglio 1998). In mancanza di
ulteriori elementi l'errore di progettazione non può quindi essere messo a
carico dell'arch. CV 1. Di transenna si osserva che, comunque, l'installazione
di un impianto di aspirazione dell'aria costituirebbe una miglioria
(complemento di perizia pag. 23) sicché il suo costo non potrebbe essere messo
a carico, comunque non integralmente, del progettista. La domanda è respinta.
o. Fr.
10'000.- per il ripristino dell'acciottolato, la cui fugatura è difettosa. La
domanda è stata ridotta a fr. 4'000.- in sede di conclusioni. Il convenuto
rileva che l'impresa si è sempre dichiarata disposta a effettuare un intervento
di riparazione in garanzia.
Il
perito ha constatato l'esistenza di zone dell'acciottolato dove le fughe sono
danneggiate e qualche dado di porfido si è mosso. L'origine è stata
identificata in parte nell'assestamento del terreno e in parte in un difetto di
esecuzione. Non risulta una responsabilità del progettista né della direzione lavori
(perizia pag. 92 n° 56; delucidazione perizia pag. 17 ad 16). La domanda è
respinta.
p. Fr.
5'000.- per rimediare alla macchie di umidità nel locale vestiario al 1° piano,
dovute alla mancata ermeticità della doccia contigua. La domanda è stata ridotta
a fr. 1'500.- in sede di conclusioni.
Le
macchie di umidità sono state constatate dal perito il quale le riconduce a un
difetto di impermeabilità del rivestimento del pavimento e delle pareti della
doccia, dove una fuga non è stata sigillata correttamente. La perizia rileva
che non v'è responsabilità del progettista né della direzione lavori (perizia
pag. 91, n°52). La domanda è respinta.
La
pretesa degli attori risulta quindi giustificata per fr. 44'901.- (5.2 b fr.
8'000.-, 5.2 c fr. 12'000.-, 5.2 g fr. 9’501.-, 5.2 h fr. 9'400.-, 5.2 l fr. 6'000.-).
6.
Gli
attori chiedono fr. 100.- a titolo di risarcimento del torto morale, adducendo
di essere stati gravemente danneggiati nella loro immagine dall'emissione di
precetti esecutivi spiccati nei loro confronti da vari artigiani e dal
convenuto. La pretesa, contestata, è respinta, ritenuto che il solo fatto di
ricevere dei precetti esecutivi non può essere considerato gravemente lesivo
dell'immagine come sostengono apoditticamente gli attori, che neppure spiegano
in cosa il danno consista.
7.
Con la domanda riconvenzionale l'arch. CV 2 ha chiesto la condanna della parte attrice al pagamento dell'importo di fr. 582'889.- oltre
interessi al 5% dall'8 agosto 2002. Egli rileva di aver emesso una nota
d'onorario per le proprie prestazioni di fr. 837'764.85, a fronte dei quali
sono stati versati acconti per complessivi fr. 318'170.30. Da qui un residuo di
fr. 519'594.55, al quale è da aggiungere l'importo di fr. 63'294.45 quale
residuo della nota dell'ingegnere - da lui anticipata - ritenuto che a fronte
di una fattura di fr. 118'794.- i convenuti riconvenzionali hanno versato fr.
55'500.- di acconti.
I
convenuti riconvenzionali hanno chiesto la reiezione della domanda, contestando
la nota d'onorario di cui trattasi in considerazione dei danni loro causati da
una negligente conduzione del mandato da parte dell'architetto. A fronte di un
credito che venisse accertato a favore dell'architetto, sollevano l'eccezione
di compensazione con il danno da esso cagionato.
Per
quanto concerne il calcolo dell'onorario, il perito, ritenuto un costo
determinante di fr. 5'793'195.-, ha considerato corretto il calcolo dell'attore
riconvenzionale e l'onorario totale di fr. 837'764.85 (perizia 30 ottobre 2007
dell' arch. PE 1, pag. 6, 9). La congruità dell’onorario esposto dall’attore
riconvenzionale appare quindi provata. In merito alla domanda di azzeramento
dell'onorario a dipendenza dell'esistenza di difetti dovuti a errori di
progettazione e/o direzione lavori, si rileva che le relative spese sono già
poste a carico del progettista nella misura in cui rientrano nella sua
responsabilità e di conseguenza non si giustifica una riduzione dell'onorario.
Vero è che la riduzione della mercede dell'appaltatore in applicazione
dell'art. 368 cpv. 2 CO può di principio essere cumulata con il risarcimento
del danno. Nel caso concreto, in applicazione del principio dell'equivalenza,
la riduzione della mercede non appare tuttavia giustificata, considerato che a
seguito del risarcimento del danno di fatto i committenti vengono posti nella
situazione in cui si troverebbero qualora l'architetto avesse correttamente
svolto il proprio compito.
8.
Per
i motivi che precedono, la petizione è da accogliere per l’importo di fr.
44'901.- e la domanda riconvenzionale è invece da accogliere integralmente. Poiché
parte attrice ha dichiarato di compensare un eventuale credito del convenuto
con quello da essa vantato nei suoi confronti, la petizione dev'essere respinta
e la domanda riconvenzionale accolta limitatamente all'importo di fr. 537'988.-.
Spese
e ripetibili - queste ultime stabilite in applicazione della regolamentazione
previgente (art. 16 cpv. 2 del regolamento per la fissazione delle ripetibili -
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. La
petizione è respinta.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 60’000.-
b) spese fr.
1'850.-
c) spese
peritali fr. 63'089.-
Totale fr.
124'939.-
da
anticipare dagli attori, sono posti a loro carico, con l'obbligo rifondere al
convenuto fr. 150’000.- per ripetibili.
3. La
domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. AT 1condannati a versare all'arch.
CV 2l'importo di fr. 537'988.- oltre interessi al 5% dall'8 agosto 2002.
Per tale
importo è tolta l’opposizione interposta ai PE ni __________ e __________ dell'UE di __________.
4. Gli oneri processuali della domanda riconvenzionale, consistenti
in:
a)
tassa di giustizia fr. 6'000.-
b) spese fr.
360.-
c) spese
peritali fr. 5’589.-
Totale fr.
11'949.-
da
anticipare dall'arch. CV 1, sono posti a suo carico limitatamente a fr. 920.-
(1/13) e per il resto a carico di AT 1con l'obbligo di rifondere all'arch. CV 2fr.
20'000.- di ripetibili.
5. Intimazione:
- studio legale __________
-
avv. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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