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Decisione

10.2002.26

Contratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori

2 settembre 2010Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

A. AT 2 e AT 1 hanno acquistato, nel corso del mese di novembre del 1997,

la particella no __________ RFD di __________, di 4'250 mq, al prezzo di fr.

3'100'000.-. In precedenza, il 24 ottobre 1997 essi già avevano affidato

all'arch. CV 1 l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di una

villa da edificare sul fondo in questione. Il preventivo iniziale, basato su un

volume di costruzione di mc 3'733 e una superficie di 886 mq, indicava un costo

di costruzione di 3'824'000.-. A seguito di successive modifiche e ampliamenti,

la superficie è aumentata a mq 1'262 e il volume a mc 5’237, con un costo

finale di fr. 8'569'592.40.

B. Con

petizione 20 settembre 2002 AT 2 e AT 1 hanno chiesto la condanna dell'arch. CV

2 al pagamento della somma di fr. 4'138'100.20 oltre

interessi al 5% dal 10 marzo 2000. Gli attori sostengono che il superamento del

preventivo è riconducibile in gran parte a negligenza dell'architetto, al quale

rimproverano una carente esecuzione dell'incarico affidatogli. Preso atto

dell'aumento dei costi, essi avevano chiesto un preventivo di spesa aggiornato,

e il convenuto aveva assicurato loro che il costo totale finale sarebbe stato

di fr. 5'272'500.-, importo sul quale essi avevano fatto affidamento. In

realtà, l'aumento dei costi era continuato fino a raggiungere l'importo di fr.

8'569'592.40. Le cause di quest'aumento essendo imputabili al progettista,

responsabile altresì di numerosi difetti riscontrati nella costruzione e dei

vari costi generati da questa situazione, gli attori chiedono che il convenuto

sia tenuto a risarcire il danno, che risulta così composto:

- fr. 2'769'842.40

per il sorpasso del preventivo

- fr. 115'438.- per

le spese legali

- fr.

53'199.30 per gli onorari dei periti

- fr.

446'690.- per gli interessi su un ulteriore mutuo

- fr.

48'600.- per il ritardo nella consegna dell'opera

- fr.

19'157.30 costi supplementari dei controlli di qualità

-

fr. 704'230.50 per difetti da errata progettazione e negligente

direzione dei lavori

-

fr. 100.- per il danno morale

C. Con

risposta 25 novembre 2002, l’arch. CV 1 ha chiesto la reiezione della petizione e postulato, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento

dell'importo di fr. 582'889.- oltre accessori. Egli contesta una propria

responsabilità in relazione all'aumento dei costi, che è in realtà la

conseguenza di continue modifiche e nuovi desideri dei committenti, all'origine

di un massiccio aumento della quantità edificata, passata da iniziali 2'850 mc

a mc 5’237. Rileva poi che vi sono stati innumerevoli lavori supplementari,

commissionati direttamente dagli attori e di cui egli non può essere

considerato responsabile. Egli contesta che sia stato fissato un costo massimo

per la costruzione, negando di aver dato assicurazioni in tal senso e rilevando

che gli attori non si sono invero mai preoccupati dei costi - della cui

evoluzione erano comunque al corrente - chiedendo anzi in continuazione

l'esecuzione di nuovi e lussuosi lavori. Pure contestato è il costo finale

dell’opera indicato dagli attori, ai quali egli rimprovera di aver tenuto conto

anche dell'importo di fr. 907'837.- per spese d'arredamento, che non erano però

comprese nel preventivo della costruzione e quindi neppure possono essere

considerate nel calcolo del maggior costo. Inoltre, postula che dalla somma

finale sia dedotto l'importo di fr. 120'000.- versato a controparte

dall'assicurazione a titolo di risarcimento dei danni dovuti al crollo del

soffitto della camera padronale, importo questo da dedurre dai costi perché non

pagato dal committente. Il convenuto contesta poi singolarmente le varie poste

di danno fatte valere da controparte. Per quanto concerne invece i difetti, il

convenuto ne contesta l’esistenza, rilevando che le carenze lamentate non sono

imputabili al suo operato e non ne può essere ritenuto responsabile.

In via

riconvenzionale, ritenuto che il rapporto contrattuale in essere tra le parti è

retto dalle norme regolanti il contratto di mandato, l'arch. CV 1 chiede la

condanna degli attori al pagamento del saldo della propria nota d'onorario,

ancora scoperta in ragione di fr. 582'889.-, nonché il rigetto delle

opposizioni interposte dagli escussi ai PE ni __________ e __________ dell'UE

di __________.

D. Con la replica e risposta riconvenzionale la parte attrice ha

dapprima confermato le proprie domande e allegazioni, postulando in seguito la

reiezione della domanda riconvenzionale. Essa si è opposta alla domanda di

pagamento del residuo di mercede eccependo la cattiva esecuzione del mandato.

Subordinatamente rileva che un eventuale residuo di mercede sarebbe comunque

compensato con le proprie pretese risarcitorie.

Con la

duplica e replica riconvenzionale, e così con la duplica riconvenzionale, le

parti hanno confermato le rispettive domande.

E. Con

le conclusioni 23 settembre 2009 la parte attrice ha ridotto le proprie pretese

a fr. 3'558'128.- oltre interessi, postulando la reiezione della domanda

riconvenzionale.

Con le

conclusioni 17 agosto 2009 il convenuto ha confermato sia le proprie domande di

risposta, sia la domanda riconvenzionale.

Le parti

hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale.

Considerato

in diritto: 1. Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un

negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere

generalizzato oltre misura, giacché l’esito risulta differente a dipendenza

delle prestazioni affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56; Gauch, Vom

Architekturvertrag, seiner Qualification und SIA-Ordnung 102 in: Das

Architektenrecht, 3a

ed., Friburgo 1995, n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei

piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme

sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der

Werkvertrag, 4a ed.,

n. 49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5a ed., Berna 1999, p. 261). Altre,

come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori,

sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler

Kommentar, 4a ed.,

n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede per

l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione

dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto contratto globale (“Gesamtvertrag”),

configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell,

op. cit., p. 261; Weber, Basler Kommentar, 4a ed. n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 363

CO). La dottrina più recente, per motivi di praticabilità e in considerazione

del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritiene

invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità, in

ordine alla responsabilità dell’architetto, le norme relative al mandato (DTF

119 II 149, 122 III 61, 127 III 545 consid. 2a; NRCP 2003 pag. 416; RTiD I-2006

n. 62c consid. 7; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualification und SIA-Ordnung 102,

n. 42 e Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, n. 397 in: Das

Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995; Chaix, Commentaire Romand, n. 29 all’art.

363 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 4848).

1.1 A norma

dell’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito

assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante.

La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto

riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni

tecniche che il lavoro richiede, ciò per il rinvio all’art. 321e cpv. 2 CO.

Questo disposto riprende i principi enunciati all’art. 97 CO e per i quali il

mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare

cumulativamente la violazione del mandato, l’esistenza di un pregiudizio,

nonché la presenza di un nesso di causalità adeguato fra la violazione del

contratto e il danno. Compete per contro al mandatario discolparsi, provando di

aver agito diligentemente (Schumacher, op. cit., ni 419 segg.; Werro,

Commentaire Romand n. 37 all’art. 398; Weber,

op. cit., n. 30 all’art. 398; Tercier,

op. cit., n. 4862 e 4724 segg.).

2. Le

regole del mandato trovano applicazione anche per quanto concerne in

particolare la responsabilità dell'architetto per il superamento dei costi di costruzione (DTF cit.; Zindel/ Pulver, op. cit., n. 18 ad art.

363 CO; Schumacher, op. cit., n.

743) ritenuto che egli deve allestire con diligenza il preventivo e verificare

costantemente se l'evoluzione dei costi rimane all'interno del medesimo. Presupposti

sostanziali per la responsabilità dell'architetto - la cui esistenza è da

dimostrare dal mandante - sono, oltre al superamento di un

preventivo nelle sue diverse forme (anche quindi in quella del superamento di

un limite massimo dei costi: cfr. Schumacher,

op. cit., n. 737) che può costituire inadempimento del contratto da parte

dell'architetto, un pregiudizio per il mandante definito come danno alla

fiducia (“Vertrauensschaden”), ossia dipendente dall'affidabilità attribuibile

dal mandante all'informazione sui costi della costruzione fornitagli

dall'architetto (DTF 122 III 64; Gauch/Tercier,

op. cit., n. 766; Schumacher, op.

cit., ni 764 e 765), rispettivamente l'esistenza di un nesso di causalità

adeguato fra il danno e la cattiva esecuzione del mandato. Responsabilità

che è data tanto in base alle norme di legge (art. 398 cpv. 2 CO), quanto - qualora

il contratto vi faccia riferimento esplicito - in virtù della norma SIA 102,

art. 1.6 (Hess, Der Architekten-

und Ingenieurvertrag, Zurigo, 1986, pag. 92). L'architetto non può però essere

tenuto responsabile per il superamento del preventivo qualora questo sia stato

causato da richieste supplementari del committente dopo l'allestimento del

preventivo stesso. In siffatta situazione una sua responsabilità può però

essere data qualora egli abbia violato il suo obbligo di informazione nei

confronti del cliente in merito alle conseguenze delle scelte da questi

operate.

2.1 Per quanto

concerne il danno, è da distinguere se il maggior costo è dovuto a costi

supplementari oppure a un'imprecisione nell'allestimento del preventivo,

rispettivamente a carente diligenza nel controllo dei costi (DTF 122 III 61).

La responsabilità per avere, in violazione del contratto, causato costi supplementari

che con una corretta esecuzione della costruzione sarebbero stati evitati

sussiste indipendentemente dall'allestimento di un preventivo. Tali costi

costituiscono un danno e devono essere rifusi dall'architetto qualora egli li

abbia cagionati in modo colpevole (segnatamente per carenze nella

pianificazione, per indicazioni errate o aggiudicazioni inopportune). Il

superamento dei costi dovuto a un'imprecisione nell'allestimento del preventivo

- da ricondurre segnatamente alla mancata considerazione di singole

prestazioni, a errori di calcolo, a carenti accertamenti del terreno o a errori

nella valutazione dei quantitativi (Gauch,

in BR 1989, pag. 79 seg.) - può anch'esso costituire inadempienza contrattuale

dell'architetto, il quale può essere obbligato a risarcire al committente il

danno per la fiducia che questi riponeva nell'attendibilità del preventivo. Il

committente è infatti danneggiato nella misura in cui, qualora fosse stato a

conoscenza dell'erroneità del preventivo, avrebbe disposto diversamente dei

suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il maggior valore della costruzione

derivante dall'aumento dei costi sia per lui inutile o gli investimenti

superino le sue possibilità economiche. In tal senso, considerato che un

maggior valore della costruzione è da imputare quale vantaggio al committente

nella misura in cui vi abbia un interesse personale, il danno non corrisponde

al maggior valore oggettivo della costruzione calcolato quale differenza tra

preventivo e costo finale, bensì alla differenza tra il valore oggettivo della

costruzione e l'utilità soggettiva che essa ha per il committente (DTF 122 III

61).

2.2 Con la

petizione gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di

fr. 2'769'842.40 quale danno per il sorpasso del preventivo, calcolato quale

differenza tra il costo effettivo della costruzione (fr. 8'569'592.40) e fr.

5'799'750.- corrispondente al preventivo da essi accettato (fr. 5'272'500.-)

maggiorato del margine di tolleranza del 10% (fr. 527'250).

In sede

di conclusioni il danno è poi stato ridotto a fr. 2'651'222.50, calcolato quale

differenza tra il costo finale della costruzione di fr. 8'560'760.-, da cui

viene dedotto l'importo di fr. 637'037.55 per parte dell'arredamento, e il

preventivo accettato di fr. 5'272'500.-, inferiore quest’ultimo di fr.

527'250.- rispetto a quello ammesso in petizione, ritenuto che, contrariamente

a quanto fatto in petizione, non viene più riconosciuto alcun margine di

tolleranza.

Dagli

atti risulta, ed è incontestato, che il preventivo originario indicava un costo

di costruzione di fr. 3'824'000.-, per un volume costruito di 3'733.691 mc e

una superficie di 886 mq. Successive modifiche e ampliamenti hanno fatto

aumentare la superficie a mq 1'262 (+ mq 376) e il volume a mc 5237.732 (+ mc

1'504.041) portando il costo finale a fr. 8'560'760.-, comprensivo di fr.

907'837.- per l'arredamento (doc. D). La perizia giudiziaria rileva che

molteplici modifiche hanno fatto aumentare in modo importante la volumetria

della costruzione e il suo assetto nel terreno: in un primo tempo è stata

aggiunta la piscina esterna con relativi locali di servizio (aggiornamento

06.03.1998). In seguito si è proceduto all'ampliamento della cucina, del

portico al PT e della lavanderia, alla modifica della sala giochi e

all'aggiunta del rifugio e di un vespaio al PC nonché all'integrazione

dell'impianto ascensore (aggiornamento 30.06.1998). Successivamente sono stati

aggiunti la piscina interna (in sostituzione di quella esterna) e gli adiacenti

servizi (sauna, doccia, ecc. ), sono stati ampliati il locale

fitness-guardaroba, i locali tecnici con il locale apparecchi d'irrigazione, il

locale filtri e il deposito sdraio, è stato formato un vespaio al primo e

secondo piano sotterraneo e sono stati adeguati gli impianti alle modifiche

spaziovolumetriche (aggiornamento 08.10.1998) (cfr. perizia 30 ottobre 2007,

pag. 15). Da settembre 1998 a fine agosto 1999 sono state apportate alla

costruzione ulteriori modifiche e sono state eseguite opere supplementari:

abbassamento della quota della zona antistante la scala della piscina, modifica

del tetto, copertura della volta della cantina, plafoni raffreddanti,

riscaldamento dell'autorimessa, rivestimenti in legno delle pareti,

abbassamento delle volte delle terrazze, demolizione dei fabbricati sul confine

a monte, soffitti e opere in cartongesso escluse dal contratto di base,

modifica serramento sala giochi, impianto dell'acqua gelata, predisposizione di

tutti i pavimenti, scelta delle maniglie ottonate, intonaco delle facciate

della ditta progetti & restauro, sistemazione del chiosco AIL, impianto

elettrico, lampade, tende parasole, cassaforte, rivestimento interno della

piscina, rifacimento dei plafoni ribassati, impianto di irrigazione esterna,

predisposizione della banda del sole (perizia pag. 18-19). Il costo totale

delle citate modifiche ammonta a fr. 3'035'763.- (perizia 30 ottobre 2007, pag.

21).

2.3 Considerato,

come già detto sopra, che l'architetto non può essere tenuto responsabile per

il superamento del preventivo qualora questo sia stato causato da richieste

supplementari del committente dopo l'allestimento del preventivo stesso, è

avantutto da esaminare quale sia il preventivo determinante da utilizzare quale

base di calcolo. È agli atti il preventivo originario, del 31 luglio 1987, che

prevedeva un costo di fr. 3'824'000.- (doc. C). Successivamente vi sono stati

vari aggiornamenti, a dipendenza delle modifiche del progetto, tra cui quello

basato sul progetto aggiornato a ottobre 1998 – quando la costruzione era

giunta a tetto - che prevedeva un costo di fr. 5'272'500.- (doc. I). Non vi

sono però elementi sufficienti a sostegno della tesi degli attori che

quest’importo costituiva il limite massimo di costo vincolante, ma neppure non

vi sono sufficienti elementi per dedurne che ciò costituisse un preventivo

vincolante. Di conseguenza ci si deve basare sul preventivo del 31 luglio 1987. In applicazione dei principi illustrati ai considerandi precedenti, è da tenere conto, oltre

che del preventivo originale di fr. 3'824'000.-, della somma di fr. 3'035’763.-

pari al costo totale delle modifiche apportate al progetto (perizia pag. 21).

Non risultando particolari accordi tra le parti in merito al grado di

precisione del preventivo, in applicazione dei principi elaborati da

giurisprudenza e dottrina va riconosciuto un margine di tolleranza del 10 %

(DTF 4C.287/1991 del 22 dicembre 1992; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, n.

760) sul primo preventivo. Ne risulta un importo di fr. 7'242'163.- (fr. fr.

3'824'000.- + fr. 3'035’763.- + 10% di fr. 3'824'000.-).

Per

quanto concerne il costo finale dell'opera, lo stesso ammonta incontestatamente

a fr. 8'560'760.-. Parte convenuta sostiene che se ne deve dedurre il costo

dell'arredo, compresi i mobili e gli arredi fissi, pari a fr. 907'837.- perché

il medesimo non era compreso nel preventivo. L'argomento appare fondato: dalla

perizia giudiziaria risulta che, in effetti, tale costo non era compreso nel

preventivo (perizia 30 ottobre 2007, pag. 30 n° 23, pag. 31 n° 24, 25). Il

fatto che, successivamente, le spese per gli arredi sono state inserite negli

aggiornamenti dei costi non porta a diversa conclusione, non potendosi ritenere

che per questo solo fatto l'architetto debba esserne ritenuto responsabile

nell'ambito del superamento del preventivo. Il costo finale determinante

dell'opera è quindi di fr. 7'652'923.-.

Di

conseguenza, il sorpasso di preventivo risulta essere di fr. 410'760.- (fr.

7'652'923 - fr. 7'242'163.-). Va qui però ancora tenuto conto che di

quest'importo gli attori hanno già ricevuto fr. 120'000.- dall'assicurazione

quale risarcimento per il crollo del soffitto raffreddante, che ha dovuto

essere rifatto. In effetti, la spesa di rifacimento è compresa nel costo

globale, ma è stata neutralizzata dall'intervento dell'assicurazione nella

misura di fr. 120'000.-. Il danno massimo per superamento del preventivo

ammonta quindi in realtà a fr. 290'760.-.

2.4 La

responsabilità dell'architetto potrebbe invero sussistere anche qualora egli

avesse omesso di rendere attenti i committenti delle conseguenze economiche dei

loro desideri speciali e delle richieste di modifiche. Dagli atti risulta però

che le modifiche e i lavori supplementari erano oggetto di discussione con i

clienti, e che, prima di eseguire i lavori, per le stesse venivano richiesti i

preventivi agli artigiani (doc. 55, verbali TE 24, TE 6, TE 15, TE 7 e TE 11).

Inoltre l'architetto ha regolarmente informato i clienti in merito ai costi

delle modifiche, inviando loro prima i preventivi relativi ai vari lavori

supplementari e poi i giustificativi per i pagamenti dei medesimi (testi TE 10,

verbale 13 luglio 2005, pag. 11, e TE 13, verbale 16 novembre 2005, pag. 2;

doc. 55, verbale TE 9). I committenti erano poi stati resi attenti che un

aggiornamento completo e dettagliato del preventivo che tenesse conto anche

dell'aggiornamento dei prezzi non era possibile (teste TE 8, verbale 13 luglio

2005, pag. 2), cosa di cui peraltro essi non sembrano essersi preoccupati più

di tanto, invitando l'architetto a non sommergerli di carta (testi TE 8,

verbale 14 luglio 2005, pag. 5, e TE 13, verbale 16 novembre 2005. pag. 2). Non

da ultimo è ancora da considerare che AT 1 medesimo firmava gli ordini di

bonifico per la banca per il pagamento dei lavori, ordini che riceveva tramite

l'arch. CV 1 con la relativa documentazione d'appoggio (teste TE 13, verbale 16

novembre 2005. pag. 2). Considerato che l'evoluzione del conto bancario non

poteva sfuggire agli attori, essi avevano a disposizione sufficienti elementi

per rendersi conto dell'evolversi della situazione. Il fatto che non ne abbiano

asseritamente preso coscienza non può però essere imputato all'architetto,

quanto piuttosto al loro - di per sé sicuramente legittimo - desiderio di avere

una casa corrispondente ai loro desideri, aspetto che sembra aver prevalso sui

costi.

2.5 Comunque

sia, indipendentemente dall'importo di cui il preventivo è stato superato e da

un'eventuale responsabilità dell'architetto per mancata informazione dei

clienti, la pretesa degli attori dev'essere respinta perché non è dimostrato il

danno. Già si è detto (consid 2.1) che il danno alla fiducia (“Vertrauensschaden”)

è pari alla differenza tra il valore oggettivo della costruzione e l'utilità

soggettiva di questa per il committente. Nel caso concreto il valore oggettivo

della costruzione è stato valutato dal perito in fr. 8'560'760.-, pari al

valore di produzione dell'immobile (comprensivo del costo dell'arredamento di

fr. 907'837.-), dedotti fr. 187'300.- per danni e difetti (perizia 30 ottobre

2007, pag. 81). Per quel che ne è dell’utilità soggettiva della costruzione,

non risulta che essa sia in qualche modo inferiore al valore oggettivo della

costruzione, circostanza questa neppure mai addotta dagli attori.

Di

transenna si osserva che i maggiori costi sono dovuti in misura preponderante a

modifiche e aggiunte volute dagli stessi committenti, tanto che essi

rimproverano all'architetto di averli assecondati in ogni loro scelte, ma senza

mai avvisarli delle conseguenze dei costi di queste loro scelte. Neppure

risulta, non essendovi alcuna indicazione circa la situazione economica degli

attori, che il costo complessivo della costruzione li abbia in qualche modo

messi in difficoltà finanziarie. Di conseguenza, non risultando una differenza

tra valore oggettivo della costruzione e utilità soggettiva dei committenti,

neppure vi è un danno. La relativa pretesa è quindi respinta. Si può quindi

pure prescindere dall'esaminare la proponibilità di fatti nuovi relativi

all'eventuale rinuncia a determinate prestazioni e a modifiche dell'opera per

ridurre i costi - senza peraltro fornire precisazioni in merito - sollevati per

la prima volta in sede di conclusioni in violazione dell'art. 78 CPC.

3. Oltre

al danno per il sorpasso del preventivo, gli attori chiedono anche il

risarcimento delle spese supplementari generate dal sorpasso medesimo, spese

che vanno esaminate singolarmente qui appresso.

3.1 Gli attori

espongono quale danno la somma di fr. 115'438.20 relativa a spese legali

generate da 6 procedure avviate nei confronti degli attori da vari

imprenditori, i quali hanno rivendicato il pagamento di opere supplementari.

La

pretesa, contestata dal convenuto, non è stata dimostrata. Nulla è infatti dato

a sapere in merito alle procedure giudiziarie di cui trattasi. In particolare

non risulta l'esistenza di un nesso di causa tra le procedure in oggetto – di

cui peraltro nulla si conosce - e l'agire dell'architetto. Il solo fatto che il

committente sta in causa con alcuni artigiani perché asseritamente la fattura

da essi emessa è superiore al preventivo non è evidentemente sufficiente per

dedurne una responsabilità dell’architetto. La pretesa dev’essere respinta.

3.2 Gli attori

chiedono la rifusione di fr. 53'199.30 quali onorari pagati per le perizie

allestite dagli architetti __________ C__________ (fr. 28'199.30) e TE 3 (fr.

25'000.-).

I

committenti sono ovviamente liberi di far eseguire gli accertamenti che

ritengono opportuni da periti di loro fiducia. Per poterne chiedere la

rifusione è però ancora necessario che le perizie siano di qualche utilità

nell’ambito del contenzioso che ne segue, ciò che in concreto non è però il

caso: non per la valutazione del valore della costruzione, risultata

inutilizzabile, e non per l'accertamento dei difetti, lavoro che è stato

comunque oggetto della perizia dell'ing. TE 2, rispettivamente della perizia

giudiziaria. La pretesa è quindi respinta.

3.3 Parte

attrice chiede il risarcimento della somma di fr. 446'690.- quali costi del

mutuo supplementare da essa acceso per far fronte ai maggiori costi della

costruzione. Rilevato che non v'è stato danno per l'attrice, la domanda di

risarcimento appare infondata.

4. Gli

attori chiedono la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr.

48'600.- per ritardata consegna dell'opera. Essi affermano che la consegna

dell'abitazione era stata prevista per il 31 maggio 1999 ma è avvenuta solo il

1° marzo 2000. Il ritardo essendo dovuto a negligenza del convenuto, questi

sarebbe tenuto a rifondere il costo della locazione della villa di __________

per 9 mesi. Con le conclusioni l'importo è stato ridotto a fr. 21'600.-.

Di

principio le parti sono libere di fissare un termine per la consegna (art. 108

n. 3 CO), oppure di convenire un termine di scadenza entro il quale la consegna

diventa esigibile. Se il termine per la consegna non è stato fissato

convenzionalmente, il contratto contiene una lacuna che deve essere colmata in

funzione della natura dell’affare. Occorrerà fondarsi sulla volontà ipotetica

delle parti, ossia occorre dare modo ad un appaltatore diligente e competente

di iniziare per tempo i lavori facendo capo alle risorse umane e ai materiali

usuali, nonché di continuarli normalmente (sentenza TF 1 aprile 2004 4C.347/2003 consid. 4.1.1; DTF 113 II 513 consid. 4b; Gauch, op. cit., N. 649; Bühler,

Considerandi

Zürcher Kommentar, N. 5 ad art. 366). Nel caso in esame

il contratto per le prestazioni degli architetti (doc. B) indicava quale data

per la consegna dell'opera il 30 giugno 1999. In un successivo documento elaborato dal convenuto, è stato indicato il termine dei lavori per

la prima settimana di novembre 1999 (doc. F, verbale di cantiere n. 28 del 20

luglio 1999; perizia pag. 35). La prima data di consegna dell'opera era però

connessa al progetto originario e quindi, tenuto conto delle importanti

modifiche intervenute successivamente, non entra più in considerazione. A

prescindere da quanto precede, neppure risulta che le parti avessero stabilito

in modo vincolante un preciso termine di consegna. Il programma dei lavori non

ha infatti questa valenza e neppure l'aggiornamento del programma, allestito

dal convenuto come previsto dall'art. 4.4.4 della norma SIA 102, ha necessariamente tale carattere (perizia 30 ottobre 2007, pag. 35 n° 31.1). Certo, dai verbali

di cantiere e dalla corrispondenza con i vari artigiani risulta che il

convenuto ha spesso fatto riferimento alla scadenza di novembre 1999 per

l'ultimazione dei lavori, ma trattasi di circostanza insufficiente per ritenere

l'esistenza di una scadenza precisa per la consegna dell'opera, considerato

altresì che non risulta che vi sia stata una messa in mora da parte dei

committenti. In siffatta situazione non è dimostrato che la consegna dell'opera

nel corso del mese di marzo 2000 costituisca una violazione contrattuale.

5.

Con

la petizione gli attori hanno chiesto il pagamento della somma di fr.

704'230.50 per difetti dovuti a errata progettazione o carente direzione

lavori. Con le conclusioni di causa l'importo è stato ridotto a fr. 225'710.15,

alcune posizioni essendo state abbandonate, altre ridotte, altre ancora

aumentate. Gli attori hanno rinunciato totalmente ai seguenti importi, che non

saranno quindi più oggetto di esame:

- fr. 6'000.- per la porta

d'accesso di servizio che non chiude perfettamente perché deformata;

- fr. 4'856.45 per

rimediare all'eccessiva rumorosità dell'impianto di condizionamento della

cantina dei vini;

- fr.

5'000.- per la rumorosità dell'impianto di irrigazione;

- fr. 8'000.- per

l'inadeguatezza della fontana, difettosa in quanto di dimensioni inadeguate con

la conseguenza che non riesce a raccogliere tutta l'acqua, che bagna il

piazzale principale;

- fr. 20'000.- per

rimediare all'errato posizionamento dell'illuminazione della sala da pranzo;

- fr. 5'000.- per rimediare

all'errato posizionamento dell'impianto di irrigazione;

- fr. 19'157.30 per costi supplementari dei controlli di qualità.

5.1

Per

quanto concerne la responsabilità dell'architetto per la direzione dei lavori,

si rileva che esso non è tenuto a controllare e verificare ogni singola

prestazione dell’impresa. Lavori semplici non necessitano di sorveglianza.

Quando sono eseguiti lavori importanti egli deve invece prestarvi particolare

attenzione, sorvegliando le fasi più importanti dell’opera e, dopo la loro

esecuzione, sincerarsi che gli stessi sono stati eseguiti correttamente (II CCA

3.

agosto 2005 inc. n. 12.2004.95; Schumacher, op. cit., n. 506). Parimenti, da

tempo dottrina e giurisprudenza hanno ammesso una responsabilità solidale

imperfetta dell’impresario costruttore e dell’architetto nei confronti del

proprietario dell’opera (DTF 93 II 321 consid. 2; 114 III 342 consid. 2b; II

CCA 15 aprile 2003 inc. 12.2002.106; Schumacher, op. cit. n. 684; Gauch; Der

Werkvertrag, n. 2741 segg.), a condizione che sussista un rapporto di causalità

adeguato fra il comportamento dell’architetto e il pregiudizio (DTF 127 III 257

consid. 5a; 133 III 22 consid. 5.3.2).

5.2

Ciò premesso, sono qui di seguito da verificare le singole

posizioni di danno:

a. Fr.

2'000.- per la porta della cantina dei vini, che l'attore considera inadeguata

alle esigenze del locale.

Il

convenuto contesta l'importo, rilevando che non v'è difetto e che comunque,

nell'ambito della transazione con l'artigiano la questione neppure è stata sollevata.

Il

perito ha rilevato che non v'è stato alcun errore di progettazione né lacuna

nella direzione lavori (perizia pag. 83, 89). La pretesa non è ammessa.

b. Fr.

30'000.- per l'esecuzione difettosa del muro di sostegno in prossimità della

fontana, dalla quale fuoriesce acqua. La domanda è stata ridotta a fr. 8'000.-

in sede di conclusioni. Il convenuto contesta una propria responsabilità,

rilevando che è stato eseguito un drenaggio con un'impermeabilizzazione

chimica.

Il

perito ha ritenuto che la fuoriuscita di acqua dai muri in sasso posti ai lati

della fontana è originata dall'interruzione del retrostante muro di sostegno in

calcestruzzo in corrispondenza della fontana e delle nicchie laterali (perizia

pag. 40), ciò che costituisce vizio di progettazione (perizia pag. 89 n° 34).

Per quanto concerne i possibili rimedi, egli ha altresì ritenuto che

l'esecuzione - o il potenziamento - dei drenaggi dietro il muro causerebbe

costi sproporzionati, proponendo di ovviare al difetto con la posa di uno

strato di resina trasparente su parte dei muri e di griglie di raccolta

dell'acqua sul fondo delle nicchie medesime, da collegare alla griglia di

raccolta sita al centro del piazzale. Il costo di tali interventi è indicato in

fr. 8'000.- (perizia pag. 41-43). Trattandosi di vizio di progettazione, è data

la responsabilità del convenuto. L'importo di fr. 8'000.- è ammesso.

c. Fr.

50'000.- per la difettosità dei muri in pietra naturale che presentano macchie

di salnitro dovute all'uso di malta inadatta per le fughe. La domanda è stata

ridotta a fr. 31'000.- in sede di conclusioni. Il convenuto ha contestato che

il fenomeno costituisca difetto, ritenuto che, comunque, con il passare del

tempo esso andrà scomparendo. Egli rileva poi di aver proposto già in fase

esecutiva la posa di una copertina in pietra sul muro, soluzione questa atta a

evitare il fenomeno, proposta che però era stata rifiutata dal committente.

Inoltre, la responsabilità non sarebbe dell'architetto, la scelta della malta

essendo di competenza dell'artigiano (perizia pag. 41 segg.).

Il

perito ha ritenuto che per quanto riguarda i muri a monte della casa, vi è un

vizio di progettazione - di cui già si è detto al precedente considerando 5.2 b

- rispettivamente una lacuna nella direzione lavori, che avrebbe dovuto

accertarsi che i giunti fossero eseguiti con malta bonificata (perizia pag. 90

n° 36). Il costo per la pulizia e il risanamento delle fughe del muro ai lati

della fontana è stato quantificato in fr. 3'000.-. Per quanto riguarda le nicchie

laterali, non essendo ipotizzabile, per una questione di costi, l'eliminazione

delle infiltrazioni, oltre all'importo di fr. 3'000.- per la pulizia iniziale e

il risanamento delle fughe, è stata ritenuta necessaria una pulizia ogni 2 anni

per 10 anni, del costo complessivo di fr. 6'000.-. L'importo di fr. 12'000.- è

quindi ammesso.

Per

quanto concerne invece il muro esterno della piscina, il perito ha ritenuto che

il modo più idoneo per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana all'origine

delle colate consiste nell'esecuzione di una copertina in pietra naturale con

giunti debitamente sigillati e con una guaina impermeabilizzante, rilevando che

tale intervento costituisce comunque una miglioria (perizia pag. 45). Il perito

ha però anche rilevato che non v'è errore di progettazione, perché il progetto

prevedeva l'esecuzione di una copertina (perizia pag. 47 e pag. 90 n° 36).

Poiché la mancata posa delle copertine è stata una scelta degli attori, che non

le hanno volute (teste __________, verbale 13 luglio 2005, pag. 5), essi devono

pure assumersi le conseguenze di questa loro decisione. Le pretese risarcitorie

relative ai muri esterni della piscina, compresa quella per la pulizia degli

infissi, sono pertanto respinte.

d. Fr.

20'000.- per rimediare alle macchie formatesi sulla banda del sole in inox,

posata in modo difettoso in corrispondenza degli angoli. La domanda è stata

ridotta a fr. 1'000.- in sede di conclusioni. Il convenuto si oppone rilevando

che, semmai, si tratterebbe di un difetto riconducibile all'artigiano.

Il

perito ha rilevato che l'esecuzione della banda del sole non è difettosa e che

la causa più probabile delle macchie è da ricondurre ai lavori di messa in

opera del materiale (perizia pag. 49). Non risultando una responsabilità

dell'architetto né della direzione lavori (perizia pag. 90) la domanda di

risarcimento è da respingere.

e. Fr.

10'000.- perché la strada di accesso, il parcheggio esterno e il giardino sono

stati costruiti su un fondo di proprietà di terzi, ciò che ha costretto gli

attori ad acquistare dai proprietari vicini una striscia di terreno. La domanda

è stata aumentata a fr. 15'000.- in sede di conclusioni.

Il

convenuto si oppone alla pretesa, rilevando che è stato l'attore medesimo a

definire il tracciato della strada e l'ubicazione dei posteggi e a chiedere il

taglio degli alberi sul terreno altrui, sicché egli non ne è responsabile.

Dalla

testimonianza di TE 16 risulta che gli attori sapevano che il tracciato della

strada invadeva un altro fondo, tanto che il suo legale aveva precedentemente

preso contatto con il proprietario per la cessione del terreno (teste TE 16,

verbale 16 novembre 2005, pag. 4). Avendo proceduto conoscendo la situazione,

essi non possono quindi imputare ora un errore al progettista, ciò a

prescindere dal fatto che il danno, contestato, non è neppure dimostrato.

f. Fr.

2'500.- pari alla franchigia rimasta a carico degli attori nell'ambito

dell'intervento dell'assicurazione che aveva preso a carico il danno derivante

dal crollo del soffitto della camera padronale. Il convenuto contesta una

propria responsabilità in merito, rilevando che il crollo del soffitto è

conseguenza di un errore dello specialista, che ha ordinato la posa di

materiali non adatti.

Per

quanto concerne i fatti, si rileva che la notte di martedì 25 maggio 1999 è

crollato il soffitto ribassato della camera padronale sita al primo piano della

costruzione. Trattasi di un particolare soffitto in cartongesso, che contiene

un sistema di raffreddamento a serpentina (doc. AV1). Dagli accertamenti

risulta che le lastre di cartongesso si sono staccate dalla struttura portante

perché l'acqua di condensa formatasi tra il soffitto ribassato e il tetto ha

bagnato le lastre di cartongesso, causandone il deterioramento con conseguente

diminuzione della resistenza meccanica. I soffitti sono quindi stati rifatti. A

seguito di questo evento, l'assicurazione L__________ __________ ha versato

all'attore un importo di fr. 120'000.- "al netto della franchigia di fr.

2'500.-" (doc. AV3), oggetto della richiesta di risarcimento.

Dagli

atti risulta che l'esecuzione dei soffitti era di competenza dell'impresa TE 10,

che l'aveva subappaltata alla P__________ SA, la quale, vista la particolarità

dell'oggetto, si era rivolta per la consulenza al fornitore del materiale che a

sua volta era in contatto con la fornitrice delle stuoie raffreddanti (doc.

35). Non risulta invece una responsabilità del progettista o della direzione

lavori. La pretesa deve quindi essere respinta.

g. Fr.

10'000.- per rimediare alle infiltrazioni d'acqua nel vespaio al secondo piano

sotterraneo. La domanda è stata aumentata a fr. 10'701.- in sede di

conclusioni, importo che comprende, oltre alle spese già affrontate (fr.

1'883.- per la perizia dell'ing. TE 5, fr. 1'700.- per il coperchio di una

vasca, fr. 1'200.- per la sostituzione dell'isolazione delle condotte), fr.

3'228.- per l'isolazione termica delle condotte e fr. 2'900.- per la chiusura

della vasca di compenso.

Il

convenuto contesta l'esistenza di un difetto, rilevando che il vespaio non è un

locale che dev'essere isolato. Comunque la situazione non gli è imputabile,

considerato che la vasca in questione è stata isolata da una ditta specialista

del settore.

A

mente del perito la presenza di acqua nel vespaio è da attribuire a un errore

di progettazione, ritenuto che, dotando il vespaio di installazioni tecniche lo

si è trasformato in locale tecnico, ciò che imponeva l'adozione di accorgimenti

per evitare la formazione di umidità (perizia pag. 74 segg., 88, 91 n° 55;

complemento di perizia pag. 25 n° 3). Quali costi per rimediare al difetto ha

indicato la necessità di chiudere anche la vasca di compenso (fr. 2'690.-) e di

procedere all'isolamento termico delle condotte (fr. 3'228.-). A questi importi

sono da aggiungere fr. 1'700.- per la copertura della prima vasca e fr. 1'883.-

per la perizia dell'ing. TE 5. La pretesa va pertanto ammessa limitatamente

all'importo di fr. 9'501.- non essendo dimostrato che l'isolazione delle

condotte sia stata sostituita (perizia pag. 75, n° 55.2),

h. Fr.

365'974.05 per rimediare alle macchie di umidità, alle fessure e alla

corrosione della facciata. In sede di conclusioni l'attore chiede fr. 53'400.-,

di cui fr. 2'000.- per lo spostamento del tracciato dell'impianto di irrigazione,

fr. 12'000.- per la sostituzione del doccione con una colonna pluviale, fr.

5'000.- per la modifica dell'impianto di irrigazione e fr. 34'400.- per gli

interventi di ripristino dei balconi e del portico (fr. 12'000.-), per minor

valore delle facciate (fr. 18'000.-) e per sigillare le crepe sotto i davanzali

(fr. 4'400.-). Il convenuto contesta che i fenomeni riscontrati costituiscano

difetti, rilevando che comunque il materiale, posato da uno specialista, è

stato scelto di comune accordo tra committente e architetto.

- Il perito ha accertato

l'esistenza di macchie sull'intonaco della facciata est, in corrispondenza

della cappella. Le macchie nella parte bassa sono originate da umidità

ascendente, la cui causa principale è costituita dall'impianto di irrigazione

del giardino che proietta una notevole quantità d'acqua sulla base delle

facciate. Quale rimedio propone la regolazione/sostituzione delle bocchette

(fr. 500.-) o, eventualmente, lo spostamento del tracciato della tubazione

dell'impianto di irrigazione (fr. 2'000.-). Oltre a ciò, l'intonaco nella parte

bassa dev'essere rifatto (fr. 6'000.- ) perché tanto danneggiato da non poter

essere riparato e dev'essere eseguito uno zoccolo per lo stacco dell'intonaco

(fr. 1'000.-).

Per quanto concerne le

macchie riscontrate nella parte alta, il perito ha stabilito che le stesse sono

invece dovute al doccione di scarico del tettuccio, dal quale l'acqua esce

andando a rimbalzare sulla sottostante lampada sporgente e quindi a bagnare la

facciata. Quale rimedio propone la sostituzione del doccione con un pluviale

(fr. 2'000.-), l'eliminazione del gocciolamento della lampada (fr. 500.-), a

cui sono da aggiungere rappezzi e ritocchi dell'intonaco (fr. 2'500.-) (perizia

pag. 56). Per quel che ne è delle responsabilità, il perito ha rilevato un

difetto di progettazione in relazione al tettuccio e un errore della direzione

lavori per il posizionamento della lampada (perizia pag. 90 n° 44).

- Il perito ha pure

constatato macchie in alcune zone perimetrali della costruzione a livello del

terreno. Anche qui ha ritenuto che il fenomeno sia originato dall'acqua

spruzzata alla base dei muri dall'impianto di irrigazione le cui bocchette sono

troppo vicine alle facciate e regolate in modo da proiettarvi un’importante

quantità d'acqua. Quale rimedio propone una modifica dell'impianto di

irrigazione, il cui costo varia da fr. 1'000.- se è sufficiente

regolare/sostituire le bocchette, a fr. 5'000.- se occorre spostare il

tracciato della tubazione (perizia pag. 57/58). Egli non è però stato in grado

di attribuire una responsabilità al convenuto, non risultando chi abbia curato

l'esecuzione del tracciato dell'impianto di irrigazione e la scelta delle

bocchette e la loro orientazione (perizia pag. 90 n° 44, 45).

Gioverà qui rilevare

in proposito che l'impianto di irrigazione era originariamente di competenza

dello studio d'ingegneria H__________ & __________ (doc. 42 no 41, lettere

17.

febbraio 1998 e 28 ottobre 1998; verbale di cantiere no 21 del 30 marzo

1999), ma è in seguito stato allestito dall'impresa TE 14, che ha pure

progettato la sistemazione esterna (doc. 42, no 8, verbale di cantiere no 11

del 6 luglio 1999 e progetto sistemazione esterna 20 aprile 1999 nella parte

"B__________", teste TE 14, verbale 15 marzo 2006, pag. 2) poi

rivisto su indicazioni del committente (verbale di cantiere 28 settembre 1999).

Nella misura in cui l'umidità della facciata è originata dall'impianto di

irrigazione, non è dimostrata la responsabilità del convenuto e la pretesa è

respinta. Ritenuta invece la responsabilità per l'errata progettazione in

relazione al doccione e alla lampada, la pretesa è accolta limitatamente a fr.

5'000.- (sostituzione del doccione con un pluviale fr. 2'000.-, eliminazione

del gocciolamento della lampada fr. 500.-, rappezzi e ritocchi dell'intonaco

fr. 2'500.-.

- Il

perito ha constatato l'esistenza di fessure, macchie di umidità e segni di

deterioramento nelle pareti esterne e in quelle interne dei balconi. Vi sono

delle fessure di movimento, dovute al ritiro naturale del calcestruzzo, a

movimenti differenziati tra calcestruzzo armato e cotto, a sollecitazioni

diverse tra parti piene e vuote, a eccessive sollecitazioni della muratura e

dilatazioni differenziate di diversi tipi di materiale. La causa delle fessure

più visibili è dovuta all'insufficienza dei giunti di dilatazione riconducibile

al fatto che alle ragioni tecniche sono state anteposte scelte di natura

estetica (perizia pag. 59). La maggior parte delle fessure capillari rientrano

comunque nelle tolleranze ammesse dalle norme vigenti nel settore. Per il

ripristino generale dei difetti dell'intonaco del corpo balconi e portico il

perito indica una spesa di fr. 12'000.-, a cui è da aggiungere un minor valore

dell'opera pari a fr. 18'000.- (perizia pag. 60). Il perito non ha però

constatato alcuna responsabilità del progettista o della direzione lavori

(complemento di perizia pag. 9-15). La pretesa va quindi respinta.

- Per

quanto concerne le fessure dell'intonaco in prossimità dei davanzali e dei

parapetti al primo piano della costruzione, il perito ha individuato una

responsabilità della direzione lavori per aver fatto eseguire l'intonaco di

fondo prima della posa delle copertine e dei davanzali. Di transenna si osserva

che il progettista era stato reso attento da chi doveva eseguire l'intonaco che

i davanzali dovevano essere posati prima dell'esecuzione dell'intonaco (doc.

AY). L'assenza di tagli sotto i davanzali costituisce invece un difetto di

esecuzione (perizia pag. 91 n° 47). Quale rimedio ha proposto la sigillatura

delle crepe previa formazione di un taglio sotto il davanzale. Il costo è stato

stimato in fr. 4'400.- (perizia pag. 61). Essendo accertata la responsabilità

del convenuto, quest'importo va riconosciuto.

i. Fr.

47'900.- per i difetti del rivestimento attorno alla piscina, che presenta

fessure dovute alla mancanza di giunti di dilatazione. La domanda è stata

ridotta a fr. 17'600.- in sede di conclusioni.

Il

convenuto contesta una propria responsabilità, rilevando che i giunti di

dilatazione sono stati eseguiti, ma è stato proprio l'attore a non averne

voluti altri per questioni estetiche.

Il

perito ha rilevato la presenza di fessure nelle lastre di pietra naturale sui

lati lunghi della piscina, dovuti alla mancanza di sufficienti giunti di

dilatazione. Quale rimedio ha indicato la sostituzione delle lastre danneggiate

e la formazione di un giunto ogni 1.50 m. Il costo per tali lavori è stato indicato in fr. 17'600.-. Per quanto concerne le conseguenze della sostituzione

delle lastre danneggiate, l'intervento non comporta un minor valore dell'opera,

salvo nel caso in cui non sia possibile reperire delle lastre con

caratteristiche simili di colore e venatura, cosa alla quale il perito ritiene

si possa comunque rimediare con un'adeguata scelta dei materiali presso il

fornitore (perizia, pag. 63-65). Per quanto concerne la responsabilità per

l'insufficienza dei giunti di dilatazione, il perito ha ritenuto che la stessa

sia comunque limitata e potrebbe essere considerata solo se fosse dimostrato

che il progettista o la direzione lavori non avessero o avessero male informato

il committente riguardo ai rischi di un'esecuzione senza giunti (perizia pag.

91.

n° 48 e n° 49). Il convenuto ha sostenuto che è stato l'attore medesimo a non

volere giunti, per ragioni estetiche, affermazione questa rimasta incontestata.

Né l'attore ha mai sostenuto - se non tardivamente in sede di conclusioni - di

non essere stato informato circa i problemi derivanti dall'esecuzione del

pavimento senza giunti. Abbondanzialmente va rilevato che il teste TE 22 ha riferito che l'attore non voleva giunti di dilatazione nel pavimento ma fu poi convinto ad

accettare almeno i giunti sui quattro angoli della piscina (verbale 15 marzo

2006). Seppure queste circostanze gli sono state riferite da terzi - e meglio

dal collaboratore Lozzi, nel frattempo deceduto - esse s’inseriscono in modo

coerente nella fattispecie accertata. Le conseguenze di questa scelta devono

quindi essere sopportate dal committente. La pretesa è respinta.

l. Fr.

10'000.- per la riparazione delle fessure del rivestimento in cotto dei portici

e delle terrazze al piano terreno, dovute alla mancanza di giunti di

dilatazione. La domanda è stata ridotta a fr. 6'100.- in sede di conclusioni.

Il

convenuto contesta l'esistenza delle fessure, minimizzandone comunque la

gravità.

L'esistenza

di fessure nel pavimento in cotto è stata accertata dal perito, il quale ha

indicato che le stesse sono la conseguenza della mancanza di sufficienti giunti

di dilatazione. Quale rimedio ha proposto la sostituzione delle piastrelle

danneggiate e la formazione di giunti elastici, con un costo totale di fr.

6'100.-.

Il

perito ha rilevato che un’eventuale responsabilità per l'insufficienza dei

giunti di dilatazione appare limitata e potrebbe essere considerata solo se

fosse dimostrato che il progettista o la direzione lavori non avessero o

avessero male informato il committente riguardo ai rischi di un'esecuzione

senza giunti (perizia pag. 91 n° 50). Diversamente da quanto accaduto in merito

al pavimento della piscina, il convenuto neppure ha sostenuto che l'esecuzione

senza giunti è stata una scelta del committente, il quale di conseguenza

neppure aveva motivo di sostenere che non era stato informato delle conseguenze.

L'esistenza di una responsabilità del progettista va quindi ammessa, così come

la richiesta di risarcimento di fr. 6'000.-.

m. Fr.

30'000.- per rimediare al cedimento del pavimento della terrazza in prossimità

della biblioteca. La domanda è stata ridotta a fr. 5'000.- in sede di

conclusioni. Il convenuto contesta il difetto e sostiene che neppure gli è

imputabile, rientrando nella responsabilità dell'ingegnere. Inoltre l'impresa TE

10, esecutrice dei lavori, era disposta a porvi rimedio.

Il

perito ha constatato il cedimento di cui trattasi, dovuto a un - prevedibile -

assestamento del terreno, combinato con un insufficiente ancoraggio della

mensola di supporto in calcestruzzo alla struttura interrata della casa. Il

costo della riparazione è stato valutato in fr. 5'000.-. A mente del perito la

responsabilità è da attribuire all'impresa di costruzioni, la quale avrebbe

dovuto chiedere l'intervento dell'ingegnere tramite la direzione lavori. Non

facendolo essa si è assunta la responsabilità del danno (perizia pag. 67 seg.;

complemento di perizia, pag. 16). Risulta inoltre che l'impresa si era assunta

la responsabilità ed era disposta a riparare il difetto in garanzia (teste TE 8,

verbale 13 luglio 2005, pag. 7, TE 9, verbale 13 luglio 2005 pag. 10). Non risultando

una responsabilità del progettista né della direzione lavori (perizia pag. 91,

no 51) la domanda è respinta.

n. Fr.

60'000.- per porre rimedio alla carente aerazione dei locali sotterranei,

all'origine della formazione di eccessiva umidità e muffe. La domanda è stata

aumentata a fr. 67'909.15 in sede di conclusioni. Il convenuto contesta una

propria responsabilità, ma anche l'esistenza di difetti, rilevando che la

situazione è da ricondurre al tasso di umidità di una costruzione nuova, che va

quindi diminuendo con il passare del tempo. Per quanto concerne il locale

fitness, l'eccessiva umidità sarebbe dovuta alla mancata apertura delle

finestre, che garantirebbe una sufficiente aerazione eliminando così il

fenomeno. Egli avrebbe comunque proposto, quale soluzione alternativa,

l'installazione di un impianto di climatizzazione, soluzione rifiutata dagli

attori perché troppo costosa.

In

relazione all'aerazione dei locali sauna, bagno turco e doccia non vi è stata

alcuna lacuna nella progettazione e nella direzione lavori (perizia pag. 69

seg., pag. 91, n° 53). La questione non necessita quindi di essere

approfondita.

Per

quanto concerne il locale fitness e locali adiacenti il perito ha riscontrato

un eccesso di umidità, dovuto alla mancanza di impianto di ventilazione o

condizionamento dell'aria, al quale propone di sopperire con l'installazione di

un impianto di estrazione dell'aria e la posa di un deumidificatore. Per quanto

concerne l'impianto di aspirazione dell'aria, ne indica il costo in fr.

49'000.- (perizia pag. 73), mentre il costo del deumidificatore è di fr.

4'000.-. Egli ha altresì ritenuto data una "responsabilità per l'idoneità

delle opzioni impiantistiche … rispetto alla progettazione degli impianti di

ventilazione" senza tuttavia indicare il responsabile (perizia pag. 91 n°

54). Dalla documentazione risulta che il progettista degli impianti

idrosanitari è lo Studio di ingegneria H__________A, il quale ha progettato

l'impianto "secondo le ultime indicazioni del signor AT 1" (doc. 42,

no 41, "H__________", lettera 2 luglio 1998). In mancanza di

ulteriori elementi l'errore di progettazione non può quindi essere messo a

carico dell'arch. CV 1. Di transenna si osserva che, comunque, l'installazione

di un impianto di aspirazione dell'aria costituirebbe una miglioria

(complemento di perizia pag. 23) sicché il suo costo non potrebbe essere messo

a carico, comunque non integralmente, del progettista. La domanda è respinta.

o. Fr.

10'000.- per il ripristino dell'acciottolato, la cui fugatura è difettosa. La

domanda è stata ridotta a fr. 4'000.- in sede di conclusioni. Il convenuto

rileva che l'impresa si è sempre dichiarata disposta a effettuare un intervento

di riparazione in garanzia.

Il

perito ha constatato l'esistenza di zone dell'acciottolato dove le fughe sono

danneggiate e qualche dado di porfido si è mosso. L'origine è stata

identificata in parte nell'assestamento del terreno e in parte in un difetto di

esecuzione. Non risulta una responsabilità del progettista né della direzione lavori

(perizia pag. 92 n° 56; delucidazione perizia pag. 17 ad 16). La domanda è

respinta.

p. Fr.

5'000.- per rimediare alla macchie di umidità nel locale vestiario al 1° piano,

dovute alla mancata ermeticità della doccia contigua. La domanda è stata ridotta

a fr. 1'500.- in sede di conclusioni.

Le

macchie di umidità sono state constatate dal perito il quale le riconduce a un

difetto di impermeabilità del rivestimento del pavimento e delle pareti della

doccia, dove una fuga non è stata sigillata correttamente. La perizia rileva

che non v'è responsabilità del progettista né della direzione lavori (perizia

pag. 91, n°52). La domanda è respinta.

La

pretesa degli attori risulta quindi giustificata per fr. 44'901.- (5.2 b fr.

8'000.-, 5.2 c fr. 12'000.-, 5.2 g fr. 9’501.-, 5.2 h fr. 9'400.-, 5.2 l fr. 6'000.-).

6.

Gli

attori chiedono fr. 100.- a titolo di risarcimento del torto morale, adducendo

di essere stati gravemente danneggiati nella loro immagine dall'emissione di

precetti esecutivi spiccati nei loro confronti da vari artigiani e dal

convenuto. La pretesa, contestata, è respinta, ritenuto che il solo fatto di

ricevere dei precetti esecutivi non può essere considerato gravemente lesivo

dell'immagine come sostengono apoditticamente gli attori, che neppure spiegano

in cosa il danno consista.

7.

Con la domanda riconvenzionale l'arch. CV 2 ha chiesto la condanna della parte attrice al pagamento dell'importo di fr. 582'889.- oltre

interessi al 5% dall'8 agosto 2002. Egli rileva di aver emesso una nota

d'onorario per le proprie prestazioni di fr. 837'764.85, a fronte dei quali

sono stati versati acconti per complessivi fr. 318'170.30. Da qui un residuo di

fr. 519'594.55, al quale è da aggiungere l'importo di fr. 63'294.45 quale

residuo della nota dell'ingegnere - da lui anticipata - ritenuto che a fronte

di una fattura di fr. 118'794.- i convenuti riconvenzionali hanno versato fr.

55'500.- di acconti.

I

convenuti riconvenzionali hanno chiesto la reiezione della domanda, contestando

la nota d'onorario di cui trattasi in considerazione dei danni loro causati da

una negligente conduzione del mandato da parte dell'architetto. A fronte di un

credito che venisse accertato a favore dell'architetto, sollevano l'eccezione

di compensazione con il danno da esso cagionato.

Per

quanto concerne il calcolo dell'onorario, il perito, ritenuto un costo

determinante di fr. 5'793'195.-, ha considerato corretto il calcolo dell'attore

riconvenzionale e l'onorario totale di fr. 837'764.85 (perizia 30 ottobre 2007

dell' arch. PE 1, pag. 6, 9). La congruità dell’onorario esposto dall’attore

riconvenzionale appare quindi provata. In merito alla domanda di azzeramento

dell'onorario a dipendenza dell'esistenza di difetti dovuti a errori di

progettazione e/o direzione lavori, si rileva che le relative spese sono già

poste a carico del progettista nella misura in cui rientrano nella sua

responsabilità e di conseguenza non si giustifica una riduzione dell'onorario.

Vero è che la riduzione della mercede dell'appaltatore in applicazione

dell'art. 368 cpv. 2 CO può di principio essere cumulata con il risarcimento

del danno. Nel caso concreto, in applicazione del principio dell'equivalenza,

la riduzione della mercede non appare tuttavia giustificata, considerato che a

seguito del risarcimento del danno di fatto i committenti vengono posti nella

situazione in cui si troverebbero qualora l'architetto avesse correttamente

svolto il proprio compito.

8.

Per

i motivi che precedono, la petizione è da accogliere per l’importo di fr.

44'901.- e la domanda riconvenzionale è invece da accogliere integralmente. Poiché

parte attrice ha dichiarato di compensare un eventuale credito del convenuto

con quello da essa vantato nei suoi confronti, la petizione dev'essere respinta

e la domanda riconvenzionale accolta limitatamente all'importo di fr. 537'988.-.

Spese

e ripetibili - queste ultime stabilite in applicazione della regolamentazione

previgente (art. 16 cpv. 2 del regolamento per la fissazione delle ripetibili -

seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. La

petizione è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 60’000.-

b) spese fr.

1'850.-

c) spese

peritali fr. 63'089.-

Totale fr.

124'939.-

da

anticipare dagli attori, sono posti a loro carico, con l'obbligo rifondere al

convenuto fr. 150’000.- per ripetibili.

3. La

domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. AT 1condannati a versare all'arch.

CV 2l'importo di fr. 537'988.- oltre interessi al 5% dall'8 agosto 2002.

Per tale

importo è tolta l’opposizione interposta ai PE ni __________ e __________ dell'UE di __________.

4. Gli oneri processuali della domanda riconvenzionale, consistenti

in:

a)

tassa di giustizia fr. 6'000.-

b) spese fr.

360.-

c) spese

peritali fr. 5’589.-

Totale fr.

11'949.-

da

anticipare dall'arch. CV 1, sono posti a suo carico limitatamente a fr. 920.-

(1/13) e per il resto a carico di AT 1con l'obbligo di rifondere all'arch. CV 2fr.

20'000.- di ripetibili.

5. Intimazione:

- studio legale __________

-

avv. __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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