10.2002.29
Contratto di appalto, garanzia per difetti, scelta di serramenti non adatti da parte del committente, mancato avviso da parte di appaltatore
4 giugno 2008Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.29
Data decisione, Autorità:
04.06.2008, IICCA
Ricorso:
TF,4A_343/2008, 05.05.2009
Titolo:
Contratto di appalto, garanzia per difetti, scelta di serramenti non adatti da parte del committente, mancato avviso da parte di appaltatore
GARANZIA PER DIFETTI
RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
art. 44 CO
art. 369 CO
Incarto n.
10.2002.29
Lugano
4 giugno 2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Cocchi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 8 ottobre 2002, da
AT 1
rappr. da RA 1
contro
CV 1
rappr. da RA 2
CV 2
rappr. da RA 3
con la quale si chiedeva la condanna delle convenute,
in solido, al pagamento dell'importo di fr. 235'305.90 oltre interessi di mora,
somma poi ridotta, in sede di conclusioni, a fr. 175'000.- con interessi al 5%
dal 23 novembre 2001, mentre le convenute hanno chiesto di respingere le domande
di petizione e di accogliere quelle loro riconvenzionali di fr. 157'840.25
oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2001 (CV 1) e di fr. 20'309.50 oltre
interessi al 5% dal 9 dicembre 2002 (CV 2), in materia di contratto d'appalto
(garanzia per i difetti dell'opera e saldo della mercede).
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto e in diritto:
1. AT
1 ha affidato allo studio d'architettura londinese S__________ la progettazione
di una casa d'abitazione sul fondo part.__________ RFD di L__________. La
direzione dei lavori è stata demandata a CV 2. L'esecuzione dei lavori per la
fornitura e la posa di finestre in acciaio è stata appaltata alla ditta CV 1.
2. L'attore
addebita alle due convenute, in solido, la responsabilità per la fornitura di
- una
porta scorrevole, 3 vetrate fisse, una porta laterale della facciata sud-ovest
della costruzione;
- due
finestre ad ante girevoli al piano superiore;
- una
finestra al piano inferiore
risultate
difettose perché in contrasto con le esigenze, di uso comune in quel campo
delle costruzioni, di isolamento termico, di impermeabilità all'acqua, di
ermeticità all'aria e di resistenza al vento e chiede loro il risarcimento per
le spese dell'effettuata sostituzione e riparazione dei serramenti in questione
(fr. 150'000.-), per i costi della perizia di parte e di quella a futura
memoria (fr. 20'000.-) e di quella giudiziaria (fr. 5'000.-).
La
convenuta CV 1 contesta ogni sua responsabilità poiché l'esecuzione delle opere
così come avvenuta è stata imposta, nonostante le sue espresse riserve, dal
progettista londinese che privilegiava l'aspetto estetico della costruzione
rispetto a quello funzionale. In via riconvenzionale chiede il pagamento del
saldo (fr. 157'840.25) delle sue prestazioni.
La
convenuta CV 2, a sua volta, contesta qualsiasi responsabilità perché ogni sua
richiesta di adeguamento dei piani esecutivi riguardanti i serramenti, per
renderli conformi alle norme SIA e alle norme generali dell'arte, è stata
sempre respinta dal progettista. In via riconvenzionale chiede il pagamento del
saldo (fr. 20'309.50) dei suoi onorari.
3. La
difettosità dei serramenti litigiosi è pacifica. Basta leggere le risultanze
della perizia a futura memoria dell'ing. P__________ (doc. M) e della perizia
giudiziaria del 30 ottobre 2006 del perito arch. M__________ (perizia, pag. 21)
che concludono come le opere così come progettate ed eseguite non
soddisfacevano pienamente le norme SIA 160 (azione sulle strutture portanti) e 180
(isolamento termico e protezione contro l'umidità degli edifici). Per
l'accertamento delle singole responsabilità - che l'attore addebita alle
convenute e che quest'ultime ribaltano esclusivamente sul committente o che, se
del caso, vanno ripartite tra tutti i protagonisti della vicenda - è opportuno,
in primis, esaminare la posizione di ogni singola parte convenuta in
quella che è la loro motivazione a discarico di principio e cioè di aver
eseguito le opere in contestazione perché così voluto dal progettista (e quindi
dal committente) nonostante le loro riserve e proposte, diverse e alternative,
di realizzazione e di messa in opera dei serramenti litigiosi.
4. Della
posizione di CV 1
Il
rapporto giuridico tra l'attore e CV 1 è retto dalle norme sul contratto
d'appalto e l'art. 369 CO prevede che il committente non può fare valere i
diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato causa
dei difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore
o in altra maniera.
Per
l’applicazione di questa norma in favore dell’appaltatore, che sopporta l’onere
della prova in proposito (Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art.
369), occorre, in primo luogo, che il difetto dell’opera si sia verificato per
una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, op. cit., n.
1917) ed evidentemente questi risponde anche per le persone ausiliarie, in
particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato
e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per
analogia, cfr. Gauch, op. cit., n. 1921).
L’appaltatore
non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del committente, del
progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli
impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di
pregiudizio per l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al
committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di
piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso
(Rep. 1983, pag. 308; II CCA 5 dicembre 1996 in re B./C. e llcc.). In tali casi,
tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso
sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o
facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori
macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più
elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; II CCA 25 novembre 1997 in re P. SA/S. SA; Gauch, op. cit.,
n. 1969 e segg.).
L'avviso
che l'appaltatore deve, al proposito, notificare al committente deve essere
particolarmente formale e rendere attento quest'ultimo dei rischi che possono
risultare dalle sue istruzioni e del fatto che declina ogni sua responsabilità
nel caso che risultasse un difetto a dipendenza delle istruzioni che il
committente insiste nel mantenere (DTF 116 II 305 consid. 2c/bb; 95 II 43
consid. 3c).
Negli
altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli
eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere
contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli
specialisti interpellati dal committente (II CCA 25 marzo 1994 in re B. SA e llcc./B.; Gauch, op. cit.,
n. 1958 e segg.).
E’ però
fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche
conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e
del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso
attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (II CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, op. cit.,
n. 1408).
In
secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve
essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF 52 II 78; II CCA 4
settembre 1996 in re B./C. SA,
Fatti
26 maggio 1993 in re A.G.
SA/W.; Gauch, op. cit., n. 1918).
4.1. La
convenuta CV 1 non può trincerarsi dietro al preteso fatto che le istruzioni
del committente, e meglio dello studio d'architettura londinese, non fossero
manifestamente riconoscibili come erronee perché provenienti da specialisti. La
sua esperienza (teste Q__________: "La CV 1 è stata fondata nel 1920 e
da allora si è sempre sviluppata contando attualmente un centinaio di
dipendenti tra impiegati, tecnici e operai....Circa il 20% dell'attività copre
la produzione della metalcostruzione e tra le attività usuali vi è quella di
progettazione, costruzione e messa in opera di serramenti metallici")
doveva permetterle evidentemente di riconoscere che il sistema delle finestre
eseguito con prevalenza di profili J__________ "viene utilizzato
normalmente per porte interne ed è sconsigliato in utilizzi per finestre
esterne (di facciata)" (doc. M, prova a futura memoria, pag. 10) e che
il sistema per la finestra scorrevole "non è adatto allo scopo. Si
doveva eseguire un sistema detto alza e scorri..." (doc. M, prova a
futura memoria, pag. 13), così come che l'impostazione del progetto era
contrario alle regole dell'arte (perizia giudiziaria, pag. 21). Del resto W__________
- che ha operato la sostituzione dei serramenti e che deve essere una ditta
simile alla convenuta - ha precisato che "Es ist ein falsches System
gewählt worden. Konstruktionsdetaile wurden konstruiert, welche nicht
ausführbar sind" (doc. P). Lo stesso avrebbe dovuto capire la
convenuta ma l'ha anche capito tanto è vero che il suo tecnico Q__________ ha
ammesso, nella sua testimonianza, che "Io più volte, durante le riunioni
per l'allestimento dei piani esecutivi e quelle di cantiere, ho riferito a T__________
(n.d.r. direttore dei lavori presso la convenuta CV 2) che determinati
serramenti così come concepiti io non gli avrei mai messi in opera...",
comprovando con ciò che il sistema adottato era contrario alle regole
dell'arte. E inoltre la concezione di fabbricazione e di posa dei serramenti
così come avvenuta ha completamente stravolto quelle che erano le descrizioni
delle relative posizioni nel capitolato d'appalto (doc. B; teste Q__________:
"Per l'esecuzione dell'opera gli architetti hanno messo a disposizione
altri e diversi piani rispetto a quelli che erano stati allegati al capitolato")
che prevedevano soluzioni conformi alle regole dell'arte e alle Norme SIA (cfr.
perizia giudiziaria, pag. 10, cpv. 6).
4.2. Ne segue che, per sottrarsi a qualsiasi responsabilità, la convenuta
CV 1 avrebbe dovuto formalmente notificare, ai sensi dell'art. 369 CO, al
committente il proprio contrario parere e l'esclusione di qualsiasi sua
responsabilità nel caso si confermassero le esecuzioni dei singoli serramenti,
così come voluti dall'architetto londinese. Ma un avviso formale, come voluto
dalla norma di legge, non è mai stato notificato all'attore (teste Q__________:
"Al proposito io non ho mai formalizzato con uno scritto queste mie
impressioni..." riferendosi al fatto che lui non avrebbe mai messo in
opera i serramenti cosi come concepiti).
Non può
essere, evidentemente, parificato alla formale notifica il fatto che la
convenuta sottoponesse al progettista, che non le accettava, delle soluzioni
idonee e usuali per il tipo di serramento in questione.
La
convenuta CV 1 ha eseguito le opere così come le era imposto dal progettista,
anche dopo aver invano consigliato delle modifiche ed altre più consone
soluzioni, consapevole del rischio dei difetti che avrebbero potuto insorgere
senza mai notificare formalmente il suo dissenso e declinare la sua
responsabilità. Ne segue che, quando l'art. 369 CO non è applicabile, il
giudice deve basarsi per analogia sull'art. 44 cpv. 1 CO per la ripartizione
del danno insito nei difetti dell'opera (Gauch, op. cit., n.
2061 segg; DTF 116 II 311, 116 II 458 consid. 3b), ossia se i difetti sono
dovuti anche o esclusivamente a mancanze dell'appaltatore, la sua liberazione
sarà esclusa o solo parziale (Gauch, op. cit., n. 2050 e 2061).
5. Della
posizione di CV 2
La
relazione contrattuale tra l'attore e la convenuta CV 2, così come definita nel
contratto 18 febbraio 1999 (doc. BB), si fonda, per le prestazioni caratteristiche
ivi contenute dominante dalla componente di direzione dei lavori, sulle norme
del mandato (Gauch, op. cit., n. 53 e seg.).
Con
riferimento alle istruzioni del mandante, invocando le quali la convenuta CV 2,
ritiene di non avere responsabilità per i difetti di costruzione dei
serramenti, l'art. 397 CO fa obbligo al mandatario di eseguire le istruzioni
del mandante. Ma in presenza di istruzioni contrarie alle regole dell'arte che
rendono irraggiungibile lo scopo del mandato di direzione dei lavori, e meglio
di ottenere una costruzione senza difetti, il mandatario deve avvertire il
mandante in modo chiaro e preciso, in modo analogo a quanto prescritto
dall'art. 369 CO nel rapporto d'appalto (OR-Weber, art. 397 n. 8)
e con le stesse conseguenze.
5.1. La
convenuta CV 2 riconosce che tutte le richieste di modifiche da lei apportate
al progetto, sia nell'interesse del committente sia perché necessarie per
ossequiare le Norme SIA o le regole dell'arte, non sono state accettate dal
progettista. In questa situazione di consapevole conoscenza che le istruzioni
del progettista e quindi del committente potevano portare, come hanno portato,
alla difettosità delle opere era indispensabile che la convenuta notificasse
formalmente al committente il dissenso per l'esecuzione delle opere come
imposta declinando ogni sua responsabilità in merito. Non appare dagli atti che
una tale riserva sia stata espressa. Il teste T__________ (impiegato della
convenuta) si limita a riferire delle moltissime osservazioni e dei dubbi sulla
conformità delle opere espresse al progettista senza però che mai appaia
l'espressione di una dichiarazione intesa a declinare qualsiasi responsabilità,
come invece, riferisce il teste, aveva fatto la ditta V__________ per i
serramenti in legno. Nemmeno la lettera 2 ottobre 2000 (allegato al doc. 4) può
valere quale formale e valida notifica perché l'espressione finale di non
ritenersi "in alcun senso responsabili" si riferisce a quanto
affermato nello scritto 27 settembre 2000 dello studio S__________ (allegato al
doc. 4) in punto al fatto di non essere stati informati sulla non conformità
con le Norme SIA e non alla eventuale futura responsabilità per difetti
dell'opera.
Se non vi
era alcuno spazio per modificare qualche cosa rispetto alle loro idee vi era,
oltre alla possibilità di formale notifica, anche quella di rinunciare al
mandato per non ritrovarsi poi, come è stato, implicati nelle responsabilità
per i difetti che sono apparsi e che erano assolutamente prevedibili.
5.3. Quindi,
come per l'altra convenuta CV 1, non vi è possibilità di completa liberazione
dalla responsabilità per i difetti ma si dovrà valutare quale possa essere,
sulla base dell'art. 44 cpv. 1 CO, la ripartizione delle responsabilità tra le
parti al processo.
6. Nell'esecuzione
delle opere ci si è discostati, in modo importante e determinante, dalla
precisa descrizione delle stesse nel capitolato d'offerta, in particolare per
quanto riguarda le caratteristiche che sono all'origine dei difetti, cioè il
tipo di profili con o senza rotture di ponte termico, la determinazione dello
spessore dei vetri in base alle dimensioni delle lastre e alle corrispondenti
Norme SIA e il meccanismo di apertura della porta scorrevole (cfr perizia
giudiziaria, pag. 21). Ciò è avvenuto per volontà unica del progettista S__________
che ha stravolto i piani originali, che ha insistito, anche a fronte delle
proposte di modifiche della DL e dell'esecutrice delle opere, per il rispetto
delle sue indicazioni senza possibilità di spazio per poter modificare qualcosa
rispetto alle istruzioni (cfr. testi Q__________, P__________ e T__________).
Tanto è vero che il perito giudiziario osserva che "i piani di officina di
CV 1 relativi ai serramenti litigiosi, seppur corretti dal punto di vista della
costruzione metallica, presentano difetto nella misura in cui hanno ripreso e
confermato con dettagli precisi quanto espresso in modo indicativo nei piani S__________
(perizia, pag. 10).
Ma anche
l'esecuzione concreta delle opere, secondo il concetto (sbagliato) del
progettista, non è scevra di qualche difetto opponibile all'esecutrice CV 1 e a
CV 2 che, quale direttrice dei lavori, avrebbe dovuto sorvegliare l'esecuzione
in loco ed imporre le pur minime correzioni che si imponevano. Il perito
giudiziario evidenzia infatti:
- che,
per la finestra dei servizi ai piani inferiori, "l'isolazione all'interno
del profilo non porta alcuna miglioria ai problemi del ponte termico"
(perizia, pag. 7);
- che,
per la porta scorrevole al piano terreno, "i problemi di ermeticità dei
profili di chiusura avrebbero meritato un maggior approfondimento nel passaggio
dai piani di dettaglio dell'architetto ai piani di officina" (perizia,
pag. 7) e che l'ermeticità insufficiente è dovuta anche a un difetto di posa
(doc. M, perizia a futura memoria, pag. 13; perizia giudiziaria, pag. 16);
- che,
per le tre vetrate fisse al piano terreno, le carenze strutturali del vetro
sono addebitabili alle convenute anche perché le caratteristiche e lo spessore
del vetro non erano indicati (imposti) nei piani dell'architetto (perizia, pag.
8);
- che,
per la porta laterale ad anta girevole, si potevano mettere in opera
guarnizioni e profili supplementari (perizia, pag. 8);
- che,
per le finestre su tutta l'altezza su perno girevole al primo piano, "i
disegni di officina lasciano delle perplessità nella misura in cui non vi sono
rappresentati dei dettagli importanti per l'efficacia della chiusura.."
(perizia, pag. 9);
- che,
in generale, i piani di officina di CV 1 sono conformi alle regole dell'arte dal
punto di vista tecnico della metalcostruzione ma i dettagli delle guarnizioni e
delle battute avrebbero dovuto essere maggiormente approfonditi e, per quanto
possibile, migliorati, senza, con ciò compromettere l'estetica dell'edificio e quindi
lo scopo primo di tutte le istruzioni imposte dal progettista (perizia, pag.
16).
In una
simile situazione - tenuto anche conto che, se le due convenute avessero
notificato formalmente il loro dissenso, il progettista avrebbe comunque
insistito e imposto il proprio punto di vista e ancora che avevano riconosciuto
il rischio di difetti insito nella concezione costruttiva del progettista - non
si può loro addebitare una responsabilità superiore al 25%. Quella del
progettista, e quindi del committente AT 1 (art. 101 cpv. 1 CO), risulta
infatti principale e con causalità adeguata ben maggiore e determinante per
l'insorgere dei difetti.
7. I
convenuti rispondono in solido, con vincolo di solidarietà imperfetta, come è
il caso normalmente per l'esecuzione difettosa di lavori di costruzione (art.
51 cpv. 1 CO; DTF 130 III 591 consid. 5.5.1) e nell'ambito di pretese di
regresso tra di loro, potendo il giudice determinarlo (art. 50 cpv. 1 CO), va
riconosciuta una loro uguale responsabilità così che chi, fra le convenute,
sopporterà l'intero risarcimento risultante dall'accoglimento parziale delle
pretese di petizione, potrà rivalersi verso l'altra per la metà.
8. Per
la determinazione del danno bisogna far capo alla perizia giudiziaria, e in tal
senso si è adeguato l'attore, che ha preso in considerazione il preventivo di
spesa per la sostituzione e riparazione dei serramenti della ditta W__________
(doc. P) e l'ha corretta con indicazioni di prezzo più conformi alla realtà
(perizia, pag. 22-24). Viene qui considerata anche la sostituzione della
vetrata est al piano terreno che l'attore non ha invocato, nei suoi allegati
introduttivi scritti dell'azione principale ma ha contrapposto nella difesa
riconvenzionale alle pretese di saldo della mercede e dell'onorario delle
convenute, quale opera tra quelle difettose per le quali pretendeva un
risarcimento.
Tenuto
conto degli importi superiori previsti dal perito, proprio perché già ha
ridotto le spese preventivate dalla ditta che ha poi eseguito le sostituzioni e
le riparazioni, si ha allora una somma totale complessiva di fr. 150'000.- che,
per ¼, ossia per fr. 37'500.-, va caricata alle convenute in solido.
Le spese
della perizia giudiziaria seguono l'esito del merito e quindi la ripartizione
tra le parti secondo la loro reciproca soccombenza in causa (art. 148 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148 n. 495) e altrettanto vale per le spese della
perizia a futura memoria.
9. La
petizione può così essere accolta per fr. 37'500.- con interessi al 5 % dal 23
novembre 2001.
Le spese
dell'azione principale e della prova a futura memoria (fr. 200.- per il decreto
e fr. 15'435.20 per la perizia), tenuto conto che la domanda iniziale mantenuta
sino all'inoltro delle conclusioni era di fr. 235'000.-, sono a carico
dell'attore per 7/8 e dei convenuti in solido per 1/8. Le ripetibili sono addebitate all'attore secondo la sua
soccombenza e in misura minore a favore di Otto & Associati SA che non ha
presentato l'allegato di conclusioni.
10. Con
le rispettive azioni riconvenzionali le convenute chiedono il saldo
delle loro prestazioni.
10.1. CV 1
chiede il saldo di tutte le sue fatture relative alle opere in contestazione e
alle altre che ha eseguito per il committente. Il totale è di fr. 233'787.75,
compresi gli sconti per fr. 33'320.16 (+ IVA) che, per il tardivo pagamento non
vengono più riconosciuti, mentre l'attore ha corrisposto fr. 111'800.-. La
pretesa riconvenzionale è così di fr. 157'840.25.
L'attore
e convenuto riconvenzionale ritiene di non dovere versare nulla perché la
controparte si rifiuta di eseguire i lavori in garanzia e in ogni modo ogni sua
asserita pretesa va compensata con il danno subito per i difetti ai serramenti.
Inoltre ritiene dovuti gli sconti contrattuali previsti.
Per
quanto riguarda i lavori in garanzia ne elenca diversi (cfr. risposta
riconvenzionale, pag. 5) ma, a eccezione della sostituzione della vetrata est
già considerata nel risarcimento di cui all'azione principale, non vi è prova
di un atteggiamento anticontrattuale di CV 1 e l'attore non si è peritato di
addurre prova delle sue affermazioni o controprova di quelle, specifiche e
puntuali della controparte (cfr. replica riconvenzionale 28 aprile 2003).
Nemmeno le lamentate mancanze (tinteggio porta piscina, mancanza pomelli
rotondi, isolazione copertura metallica, sostituzione motore elettrico) hanno
trovato riscontro probatorio in un loro minor valore.
Con
riferimento al problema degli sconti che l'attrice riconvenzionale non vuole
più riconoscere è opportuno considerare che lo sconto è la riduzione
percentuale della retribuzione che l'appaltatore concede al committente per
incentivarlo a un rapido pagamento mentre il ribasso è una semplice riduzione
della mercede non connessa a un pagamento immediato o a breve termine della
mercede (II CCA 11 marzo 1998 in re R. c. F.) e il non tempestivo pagamento della liquidazione
finale non compromette l'applicazione dello sconto per gli acconti versati
tempestivamente in corso d'opera (II CCA 17 settembre 2002 in re P. SA c. W.).
Il
convenuto riconvenzionale non contesta che si tratti di un vero e proprio
sconto e, di conseguenza, per i pagamenti non avvenuti nei termini, ossia
quelli pretesi con la domanda riconvenzionale, lo sconto non è applicabile.
Considerato che, con il pagamento degli acconti, si coprono le fatture fino e
compresa la 01-3299 (doc. 29) e rimangono ancora più di 13'000.- franchi già
pagati, si può equamente considerare in fr. 19'000.-, comprensivi di IVA, gli
sconti non più dovuti.
Ne segue
che l'azione riconvenzionale di CV 1 va accolta per fr. 140'987.75 (fr.
121'987.75 + fr. 19'000.-) oltre interessi di mora al 5% dall'8 gennaio 2003,
data della domanda riconvenzionale, prima riconoscibile messa in mora.
Le spese
e le ripetibili dell'azione riconvenzionale di CV 1 sono suddivise tra le parti
in ragione della loro reciproca soccombenza, ossia 1/8 a carico dell'attrice riconvenzionale e 7/8 a carico del convenuto riconvenzionale AT 1.
10.2. L'attrice
riconvenzionale CV 2 chiede il pagamento del saldo del proprio onorario per fr.
20'309.50. L'esattezza aritmetica dell'importo come alle pattuizioni
contrattuali non è contestata mentre, invece, il convenuto riconvenzionale
addebita alla direzione dei lavori molte negligenze nell'espletamento del proprio
lavoro come indicato a pag. 4 e 5 della risposta riconvenzionale del 26
febbraio 2003. Per tutti gli addebiti riguardanti i serramenti metallici
difettosi, le conseguenze a carico della direzione dei lavori sono già state
giudicate nell'ambito dell'azione principale. Per le altre rimostranze non
appare agli atti di causa alcuna prova specifica che possa corroborare gli
assunti del convenuto riconvenzionale riguardo ai mancati interventi per le manchevolezze
di vari artigiani e le rimostranze riguardanti il superamento del preventivo,
il ritardo nella costruzione e nel non aver seguito in gran parte le istruzioni
del progettista dove quest'ultimo appunto, per quanto evidenziato in causa, non
può essere considerato negativamente.
L'azione
riconvenzionale deve così essere accolta integralmente per fr. 20'309.50 oltre
interessi al 5% dal 9 dicembre 2002. Le tasse, le spese e le ripetibili di
quest'azione riconvenzionale sono tutte a carico del convenuto riconvenzionale.
Per i quali motivi,
vista, per le spese, la vigente LTG
dichiara e pronuncia
1. La petizione 8 ottobre 2002 è parzialmente accolta e di conseguenza CV
1, B__________ e CV 2, L__________ sono condannate, in solido, a versare a AT 1,
O__________ l'importo di fr. fr. 37'500.- con interessi al 5 % dal 23 novembre
2001.
§ Limitatamente
a questo importo sono respinte, in via definitiva, le opposizioni interposte ai
PE n. __________ e __________ dell'UE di L__________.
Considerandi
2.
Nell'ambito
del regresso tra le due convenute la parte di ognuna è della metà dell'importo
della condanna solidale di cui al dispositivo 1.
3.
Le spese dell'azione principale consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 7'500.00
b) spese
per perizia fr. 10'676.65
c) spese
per testimoni fr. 271.00
d) spese
varie fr. 302.35
Totale fr. 18'750.00
===========
e le
spese della perizia a futura memoria di fr. 15'435.20, già anticipate o da
anticiparsi dall'attore e anticipate (per la perizia) anche dalla convenuta CV
1, sono a carico dell'attore per 7/8 ed a
carico delle convenute, in solido, per 1/8. L'attore
verserà inoltre alla convenuta CV 1 l'importo di fr. 15'000.- e alla convenuta CV
2.
l'importo di fr. 10'000.- per parte di ripetibili.
4.
La
domanda riconvenzionale 8 gennaio 2003 di CV 1 è parzialmente accolta e di
conseguenza AT 1 è condannato a versarle l'importo di fr. 140'987.75 oltre
interessi al 5% dall'8 gennaio 2003.
5.
Le
spese dell'azione riconvenzionale di CV 1 consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3'000.00
b) spese fr.
150.00
Totale fr. 3'150.00
===========
già
anticipate o da anticipare dall'attrice riconvenzionale, rimangono a suo carico
per 1/8 mentre per i rimanenti 7/8 è a carico di AT 1 che rifonderà, inoltre, alla controparte fr.
7'200.- per parte di ripetibili.
6.
La
domanda riconvenzionale di CV 2 è accolta e di conseguenza AT 1 è condannato a
versarle l'importo di fr. 20'309.50 oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2002.
7.
Le
spese dell'azione riconvenzionale di CV 2 consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 800.00
b) spese fr.
100.00
Totale fr. 900.00
===========
già
anticipate o da anticipare dall'attrice riconvenzionale, sono a carico del
convenuto riconvenzionale AT 1 che rifonderà, inoltre, alla controparte fr.
2'500.- per ripetibili.
8.
Intimazione:
-
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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