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Decisione

10.2002.29

Contratto di appalto, garanzia per difetti, scelta di serramenti non adatti da parte del committente, mancato avviso da parte di appaltatore

4 giugno 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

26 maggio 1993 in re A.G.

SA/W.; Gauch, op. cit., n. 1918).

4.1. La

convenuta CV 1 non può trincerarsi dietro al preteso fatto che le istruzioni

del committente, e meglio dello studio d'architettura londinese, non fossero

manifestamente riconoscibili come erronee perché provenienti da specialisti. La

sua esperienza (teste Q__________: "La CV 1 è stata fondata nel 1920 e

da allora si è sempre sviluppata contando attualmente un centinaio di

dipendenti tra impiegati, tecnici e operai....Circa il 20% dell'attività copre

la produzione della metalcostruzione e tra le attività usuali vi è quella di

progettazione, costruzione e messa in opera di serramenti metallici")

doveva permetterle evidentemente di riconoscere che il sistema delle finestre

eseguito con prevalenza di profili J__________ "viene utilizzato

normalmente per porte interne ed è sconsigliato in utilizzi per finestre

esterne (di facciata)" (doc. M, prova a futura memoria, pag. 10) e che

il sistema per la finestra scorrevole "non è adatto allo scopo. Si

doveva eseguire un sistema detto alza e scorri..." (doc. M, prova a

futura memoria, pag. 13), così come che l'impostazione del progetto era

contrario alle regole dell'arte (perizia giudiziaria, pag. 21). Del resto W__________

- che ha operato la sostituzione dei serramenti e che deve essere una ditta

simile alla convenuta - ha precisato che "Es ist ein falsches System

gewählt worden. Konstruktionsdetaile wurden konstruiert, welche nicht

ausführbar sind" (doc. P). Lo stesso avrebbe dovuto capire la

convenuta ma l'ha anche capito tanto è vero che il suo tecnico Q__________ ha

ammesso, nella sua testimonianza, che "Io più volte, durante le riunioni

per l'allestimento dei piani esecutivi e quelle di cantiere, ho riferito a T__________

(n.d.r. direttore dei lavori presso la convenuta CV 2) che determinati

serramenti così come concepiti io non gli avrei mai messi in opera...",

comprovando con ciò che il sistema adottato era contrario alle regole

dell'arte. E inoltre la concezione di fabbricazione e di posa dei serramenti

così come avvenuta ha completamente stravolto quelle che erano le descrizioni

delle relative posizioni nel capitolato d'appalto (doc. B; teste Q__________:

"Per l'esecuzione dell'opera gli architetti hanno messo a disposizione

altri e diversi piani rispetto a quelli che erano stati allegati al capitolato")

che prevedevano soluzioni conformi alle regole dell'arte e alle Norme SIA (cfr.

perizia giudiziaria, pag. 10, cpv. 6).

4.2. Ne segue che, per sottrarsi a qualsiasi responsabilità, la convenuta

CV 1 avrebbe dovuto formalmente notificare, ai sensi dell'art. 369 CO, al

committente il proprio contrario parere e l'esclusione di qualsiasi sua

responsabilità nel caso si confermassero le esecuzioni dei singoli serramenti,

così come voluti dall'architetto londinese. Ma un avviso formale, come voluto

dalla norma di legge, non è mai stato notificato all'attore (teste Q__________:

"Al proposito io non ho mai formalizzato con uno scritto queste mie

impressioni..." riferendosi al fatto che lui non avrebbe mai messo in

opera i serramenti cosi come concepiti).

Non può

essere, evidentemente, parificato alla formale notifica il fatto che la

convenuta sottoponesse al progettista, che non le accettava, delle soluzioni

idonee e usuali per il tipo di serramento in questione.

La

convenuta CV 1 ha eseguito le opere così come le era imposto dal progettista,

anche dopo aver invano consigliato delle modifiche ed altre più consone

soluzioni, consapevole del rischio dei difetti che avrebbero potuto insorgere

senza mai notificare formalmente il suo dissenso e declinare la sua

responsabilità. Ne segue che, quando l'art. 369 CO non è applicabile, il

giudice deve basarsi per analogia sull'art. 44 cpv. 1 CO per la ripartizione

del danno insito nei difetti dell'opera (Gauch, op. cit., n.

2061 segg; DTF 116 II 311, 116 II 458 consid. 3b), ossia se i difetti sono

dovuti anche o esclusivamente a mancanze dell'appaltatore, la sua liberazione

sarà esclusa o solo parziale (Gauch, op. cit., n. 2050 e 2061).

5. Della

posizione di CV 2

La

relazione contrattuale tra l'attore e la convenuta CV 2, così come definita nel

contratto 18 febbraio 1999 (doc. BB), si fonda, per le prestazioni caratteristiche

ivi contenute dominante dalla componente di direzione dei lavori, sulle norme

del mandato (Gauch, op. cit., n. 53 e seg.).

Con

riferimento alle istruzioni del mandante, invocando le quali la convenuta CV 2,

ritiene di non avere responsabilità per i difetti di costruzione dei

serramenti, l'art. 397 CO fa obbligo al mandatario di eseguire le istruzioni

del mandante. Ma in presenza di istruzioni contrarie alle regole dell'arte che

rendono irraggiungibile lo scopo del mandato di direzione dei lavori, e meglio

di ottenere una costruzione senza difetti, il mandatario deve avvertire il

mandante in modo chiaro e preciso, in modo analogo a quanto prescritto

dall'art. 369 CO nel rapporto d'appalto (OR-Weber, art. 397 n. 8)

e con le stesse conseguenze.

5.1. La

convenuta CV 2 riconosce che tutte le richieste di modifiche da lei apportate

al progetto, sia nell'interesse del committente sia perché necessarie per

ossequiare le Norme SIA o le regole dell'arte, non sono state accettate dal

progettista. In questa situazione di consapevole conoscenza che le istruzioni

del progettista e quindi del committente potevano portare, come hanno portato,

alla difettosità delle opere era indispensabile che la convenuta notificasse

formalmente al committente il dissenso per l'esecuzione delle opere come

imposta declinando ogni sua responsabilità in merito. Non appare dagli atti che

una tale riserva sia stata espressa. Il teste T__________ (impiegato della

convenuta) si limita a riferire delle moltissime osservazioni e dei dubbi sulla

conformità delle opere espresse al progettista senza però che mai appaia

l'espressione di una dichiarazione intesa a declinare qualsiasi responsabilità,

come invece, riferisce il teste, aveva fatto la ditta V__________ per i

serramenti in legno. Nemmeno la lettera 2 ottobre 2000 (allegato al doc. 4) può

valere quale formale e valida notifica perché l'espressione finale di non

ritenersi "in alcun senso responsabili" si riferisce a quanto

affermato nello scritto 27 settembre 2000 dello studio S__________ (allegato al

doc. 4) in punto al fatto di non essere stati informati sulla non conformità

con le Norme SIA e non alla eventuale futura responsabilità per difetti

dell'opera.

Se non vi

era alcuno spazio per modificare qualche cosa rispetto alle loro idee vi era,

oltre alla possibilità di formale notifica, anche quella di rinunciare al

mandato per non ritrovarsi poi, come è stato, implicati nelle responsabilità

per i difetti che sono apparsi e che erano assolutamente prevedibili.

5.3. Quindi,

come per l'altra convenuta CV 1, non vi è possibilità di completa liberazione

dalla responsabilità per i difetti ma si dovrà valutare quale possa essere,

sulla base dell'art. 44 cpv. 1 CO, la ripartizione delle responsabilità tra le

parti al processo.

6. Nell'esecuzione

delle opere ci si è discostati, in modo importante e determinante, dalla

precisa descrizione delle stesse nel capitolato d'offerta, in particolare per

quanto riguarda le caratteristiche che sono all'origine dei difetti, cioè il

tipo di profili con o senza rotture di ponte termico, la determinazione dello

spessore dei vetri in base alle dimensioni delle lastre e alle corrispondenti

Norme SIA e il meccanismo di apertura della porta scorrevole (cfr perizia

giudiziaria, pag. 21). Ciò è avvenuto per volontà unica del progettista S__________

che ha stravolto i piani originali, che ha insistito, anche a fronte delle

proposte di modifiche della DL e dell'esecutrice delle opere, per il rispetto

delle sue indicazioni senza possibilità di spazio per poter modificare qualcosa

rispetto alle istruzioni (cfr. testi Q__________, P__________ e T__________).

Tanto è vero che il perito giudiziario osserva che "i piani di officina di

CV 1 relativi ai serramenti litigiosi, seppur corretti dal punto di vista della

costruzione metallica, presentano difetto nella misura in cui hanno ripreso e

confermato con dettagli precisi quanto espresso in modo indicativo nei piani S__________

(perizia, pag. 10).

Ma anche

l'esecuzione concreta delle opere, secondo il concetto (sbagliato) del

progettista, non è scevra di qualche difetto opponibile all'esecutrice CV 1 e a

CV 2 che, quale direttrice dei lavori, avrebbe dovuto sorvegliare l'esecuzione

in loco ed imporre le pur minime correzioni che si imponevano. Il perito

giudiziario evidenzia infatti:

- che,

per la finestra dei servizi ai piani inferiori, "l'isolazione all'interno

del profilo non porta alcuna miglioria ai problemi del ponte termico"

(perizia, pag. 7);

- che,

per la porta scorrevole al piano terreno, "i problemi di ermeticità dei

profili di chiusura avrebbero meritato un maggior approfondimento nel passaggio

dai piani di dettaglio dell'architetto ai piani di officina" (perizia,

pag. 7) e che l'ermeticità insufficiente è dovuta anche a un difetto di posa

(doc. M, perizia a futura memoria, pag. 13; perizia giudiziaria, pag. 16);

- che,

per le tre vetrate fisse al piano terreno, le carenze strutturali del vetro

sono addebitabili alle convenute anche perché le caratteristiche e lo spessore

del vetro non erano indicati (imposti) nei piani dell'architetto (perizia, pag.

8);

- che,

per la porta laterale ad anta girevole, si potevano mettere in opera

guarnizioni e profili supplementari (perizia, pag. 8);

- che,

per le finestre su tutta l'altezza su perno girevole al primo piano, "i

disegni di officina lasciano delle perplessità nella misura in cui non vi sono

rappresentati dei dettagli importanti per l'efficacia della chiusura.."

(perizia, pag. 9);

- che,

in generale, i piani di officina di CV 1 sono conformi alle regole dell'arte dal

punto di vista tecnico della metalcostruzione ma i dettagli delle guarnizioni e

delle battute avrebbero dovuto essere maggiormente approfonditi e, per quanto

possibile, migliorati, senza, con ciò compromettere l'estetica dell'edificio e quindi

lo scopo primo di tutte le istruzioni imposte dal progettista (perizia, pag.

16).

In una

simile situazione - tenuto anche conto che, se le due convenute avessero

notificato formalmente il loro dissenso, il progettista avrebbe comunque

insistito e imposto il proprio punto di vista e ancora che avevano riconosciuto

il rischio di difetti insito nella concezione costruttiva del progettista - non

si può loro addebitare una responsabilità superiore al 25%. Quella del

progettista, e quindi del committente AT 1 (art. 101 cpv. 1 CO), risulta

infatti principale e con causalità adeguata ben maggiore e determinante per

l'insorgere dei difetti.

7. I

convenuti rispondono in solido, con vincolo di solidarietà imperfetta, come è

il caso normalmente per l'esecuzione difettosa di lavori di costruzione (art.

51 cpv. 1 CO; DTF 130 III 591 consid. 5.5.1) e nell'ambito di pretese di

regresso tra di loro, potendo il giudice determinarlo (art. 50 cpv. 1 CO), va

riconosciuta una loro uguale responsabilità così che chi, fra le convenute,

sopporterà l'intero risarcimento risultante dall'accoglimento parziale delle

pretese di petizione, potrà rivalersi verso l'altra per la metà.

8. Per

la determinazione del danno bisogna far capo alla perizia giudiziaria, e in tal

senso si è adeguato l'attore, che ha preso in considerazione il preventivo di

spesa per la sostituzione e riparazione dei serramenti della ditta W__________

(doc. P) e l'ha corretta con indicazioni di prezzo più conformi alla realtà

(perizia, pag. 22-24). Viene qui considerata anche la sostituzione della

vetrata est al piano terreno che l'attore non ha invocato, nei suoi allegati

introduttivi scritti dell'azione principale ma ha contrapposto nella difesa

riconvenzionale alle pretese di saldo della mercede e dell'onorario delle

convenute, quale opera tra quelle difettose per le quali pretendeva un

risarcimento.

Tenuto

conto degli importi superiori previsti dal perito, proprio perché già ha

ridotto le spese preventivate dalla ditta che ha poi eseguito le sostituzioni e

le riparazioni, si ha allora una somma totale complessiva di fr. 150'000.- che,

per ¼, ossia per fr. 37'500.-, va caricata alle convenute in solido.

Le spese

della perizia giudiziaria seguono l'esito del merito e quindi la ripartizione

tra le parti secondo la loro reciproca soccombenza in causa (art. 148 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148 n. 495) e altrettanto vale per le spese della

perizia a futura memoria.

9. La

petizione può così essere accolta per fr. 37'500.- con interessi al 5 % dal 23

novembre 2001.

Le spese

dell'azione principale e della prova a futura memoria (fr. 200.- per il decreto

e fr. 15'435.20 per la perizia), tenuto conto che la domanda iniziale mantenuta

sino all'inoltro delle conclusioni era di fr. 235'000.-, sono a carico

dell'attore per 7/8 e dei convenuti in solido per 1/8. Le ripetibili sono addebitate all'attore secondo la sua

soccombenza e in misura minore a favore di Otto & Associati SA che non ha

presentato l'allegato di conclusioni.

10. Con

le rispettive azioni riconvenzionali le convenute chiedono il saldo

delle loro prestazioni.

10.1. CV 1

chiede il saldo di tutte le sue fatture relative alle opere in contestazione e

alle altre che ha eseguito per il committente. Il totale è di fr. 233'787.75,

compresi gli sconti per fr. 33'320.16 (+ IVA) che, per il tardivo pagamento non

vengono più riconosciuti, mentre l'attore ha corrisposto fr. 111'800.-. La

pretesa riconvenzionale è così di fr. 157'840.25.

L'attore

e convenuto riconvenzionale ritiene di non dovere versare nulla perché la

controparte si rifiuta di eseguire i lavori in garanzia e in ogni modo ogni sua

asserita pretesa va compensata con il danno subito per i difetti ai serramenti.

Inoltre ritiene dovuti gli sconti contrattuali previsti.

Per

quanto riguarda i lavori in garanzia ne elenca diversi (cfr. risposta

riconvenzionale, pag. 5) ma, a eccezione della sostituzione della vetrata est

già considerata nel risarcimento di cui all'azione principale, non vi è prova

di un atteggiamento anticontrattuale di CV 1 e l'attore non si è peritato di

addurre prova delle sue affermazioni o controprova di quelle, specifiche e

puntuali della controparte (cfr. replica riconvenzionale 28 aprile 2003).

Nemmeno le lamentate mancanze (tinteggio porta piscina, mancanza pomelli

rotondi, isolazione copertura metallica, sostituzione motore elettrico) hanno

trovato riscontro probatorio in un loro minor valore.

Con

riferimento al problema degli sconti che l'attrice riconvenzionale non vuole

più riconoscere è opportuno considerare che lo sconto è la riduzione

percentuale della retribuzione che l'appaltatore concede al committente per

incentivarlo a un rapido pagamento mentre il ribasso è una semplice riduzione

della mercede non connessa a un pagamento immediato o a breve termine della

mercede (II CCA 11 marzo 1998 in re R. c. F.) e il non tempestivo pagamento della liquidazione

finale non compromette l'applicazione dello sconto per gli acconti versati

tempestivamente in corso d'opera (II CCA 17 settembre 2002 in re P. SA c. W.).

Il

convenuto riconvenzionale non contesta che si tratti di un vero e proprio

sconto e, di conseguenza, per i pagamenti non avvenuti nei termini, ossia

quelli pretesi con la domanda riconvenzionale, lo sconto non è applicabile.

Considerato che, con il pagamento degli acconti, si coprono le fatture fino e

compresa la 01-3299 (doc. 29) e rimangono ancora più di 13'000.- franchi già

pagati, si può equamente considerare in fr. 19'000.-, comprensivi di IVA, gli

sconti non più dovuti.

Ne segue

che l'azione riconvenzionale di CV 1 va accolta per fr. 140'987.75 (fr.

121'987.75 + fr. 19'000.-) oltre interessi di mora al 5% dall'8 gennaio 2003,

data della domanda riconvenzionale, prima riconoscibile messa in mora.

Le spese

e le ripetibili dell'azione riconvenzionale di CV 1 sono suddivise tra le parti

in ragione della loro reciproca soccombenza, ossia 1/8 a carico dell'attrice riconvenzionale e 7/8 a carico del convenuto riconvenzionale AT 1.

10.2. L'attrice

riconvenzionale CV 2 chiede il pagamento del saldo del proprio onorario per fr.

20'309.50. L'esattezza aritmetica dell'importo come alle pattuizioni

contrattuali non è contestata mentre, invece, il convenuto riconvenzionale

addebita alla direzione dei lavori molte negligenze nell'espletamento del proprio

lavoro come indicato a pag. 4 e 5 della risposta riconvenzionale del 26

febbraio 2003. Per tutti gli addebiti riguardanti i serramenti metallici

difettosi, le conseguenze a carico della direzione dei lavori sono già state

giudicate nell'ambito dell'azione principale. Per le altre rimostranze non

appare agli atti di causa alcuna prova specifica che possa corroborare gli

assunti del convenuto riconvenzionale riguardo ai mancati interventi per le manchevolezze

di vari artigiani e le rimostranze riguardanti il superamento del preventivo,

il ritardo nella costruzione e nel non aver seguito in gran parte le istruzioni

del progettista dove quest'ultimo appunto, per quanto evidenziato in causa, non

può essere considerato negativamente.

L'azione

riconvenzionale deve così essere accolta integralmente per fr. 20'309.50 oltre

interessi al 5% dal 9 dicembre 2002. Le tasse, le spese e le ripetibili di

quest'azione riconvenzionale sono tutte a carico del convenuto riconvenzionale.

Per i quali motivi,

vista, per le spese, la vigente LTG

dichiara e pronuncia

1. La petizione 8 ottobre 2002 è parzialmente accolta e di conseguenza CV

1, B__________ e CV 2, L__________ sono condannate, in solido, a versare a AT 1,

O__________ l'importo di fr. fr. 37'500.- con interessi al 5 % dal 23 novembre

2001.

§ Limitatamente

a questo importo sono respinte, in via definitiva, le opposizioni interposte ai

PE n. __________ e __________ dell'UE di L__________.

Considerandi

2.

Nell'ambito

del regresso tra le due convenute la parte di ognuna è della metà dell'importo

della condanna solidale di cui al dispositivo 1.

3.

Le spese dell'azione principale consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 7'500.00

b) spese

per perizia fr. 10'676.65

c) spese

per testimoni fr. 271.00

d) spese

varie fr. 302.35

Totale fr. 18'750.00

===========

e le

spese della perizia a futura memoria di fr. 15'435.20, già anticipate o da

anticiparsi dall'attore e anticipate (per la perizia) anche dalla convenuta CV

1, sono a carico dell'attore per 7/8 ed a

carico delle convenute, in solido, per 1/8. L'attore

verserà inoltre alla convenuta CV 1 l'importo di fr. 15'000.- e alla convenuta CV

2.

l'importo di fr. 10'000.- per parte di ripetibili.

4.

La

domanda riconvenzionale 8 gennaio 2003 di CV 1 è parzialmente accolta e di

conseguenza AT 1 è condannato a versarle l'importo di fr. 140'987.75 oltre

interessi al 5% dall'8 gennaio 2003.

5.

Le

spese dell'azione riconvenzionale di CV 1 consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 3'000.00

b) spese fr.

150.00

Totale fr. 3'150.00

===========

già

anticipate o da anticipare dall'attrice riconvenzionale, rimangono a suo carico

per 1/8 mentre per i rimanenti 7/8 è a carico di AT 1 che rifonderà, inoltre, alla controparte fr.

7'200.- per parte di ripetibili.

6.

La

domanda riconvenzionale di CV 2 è accolta e di conseguenza AT 1 è condannato a

versarle l'importo di fr. 20'309.50 oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2002.

7.

Le

spese dell'azione riconvenzionale di CV 2 consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 800.00

b) spese fr.

100.00

Totale fr. 900.00

===========

già

anticipate o da anticipare dall'attrice riconvenzionale, sono a carico del

convenuto riconvenzionale AT 1 che rifonderà, inoltre, alla controparte fr.

2'500.- per ripetibili.

8.

Intimazione:

-

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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