10.2002.98
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16 settembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2002.98
Data decisione, Autorità:
16.09.2004, PRPEN
Titolo:
entrato illegalmente in Svizzera sprovvisto di validi certificati d'identità e di visto d'ingresso, rispettivamente munito di falso passaporto jugoslavo e usato passaporto falso per contrarre matrimonio e ottenere il permesso di dimora, ottenere l'apposizione del visto di Schengen.
FALSITÀ IN DOCUMENTI
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2002.98/AMM
DAP
2431/2002
Bellinzona
16
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
Burim ACCU 1
accusato di 1. ripetuta
entrata illegale
per
essere entrato illegalmente in Svizzera a un valico imprecisato del Cantone di
Ginevra il 10 maggio 2002 e a Chiasso l'8 agosto 2002 siccome sprovvisto di
validi certificati d'identità e di visto d'ingresso, rispettivamente munito di
falso passaporto jugoslavo;
reato
previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;
2. falsità
in certificati
per
avere, al fine di migliorare la propria situazione, a Losanna e Ginevra, nel
periodo dal 10 maggio all'8 agosto 2002, in particolare per contrarre matrimonio
e ottenere il permesso di dimora, rispettivamente ottenere l'apposizione del
visto di Schengen, fatto uso, a scopo d'inganno, del passaporto jugoslavo contraffatto
sequestrato dalla Polizia al momento del controllo;
reato
previsto dall'art. 252 CP;
perseguito con
decreto d’accusa DAP 2431/2002 del 7 ottobre 2002 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese giudiziarie di
fr. 250.–;
e inoltre ordina
la confisca del passaporto jugoslavo contraffatto n. 000547866;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 14 ottobre 2002;
indetto il
dibattimento 16 settembre 2004, al quale l'accusato – regolarmente citato
a mezzo raccomandata non ritirata del 10 maggio 2004 – non è comparso;
proceduto nelle
forme contumaciali;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
1. se
l'imputato è autore colpevole di:
1.1 ripetuta
entrata illegale, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.2 falsità
in certificati, commessa nelle circostanze di cui sopra;
2. in
caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova;
3. se
dev'essere ordinata la confisca del passaporto jugoslavo n. 000547866;
4. il
giudizio sugli oneri processuali;
visti gli
art. 41, 63 e 252 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
1
autore
colpevole di entrata illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti
a Ginevra il 10 maggio 2002 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa
DAP 2431/2002 del 7 ottobre 2002;
proscioglie ACCU
Fatti
1
dalle
accuse di falsità in certificati, art. 252 CP, e di entrata illegale
(in relazione con i fatti di Chiasso dell'8 agosto 2002), art. 23 cpv. 1 LDDS,
per gli eventi descritti nel medesimo decreto d'accusa;
condanna ACCU
1
1. alla
pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni,
Considerandi
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
L'indicazione
dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e
dell'emigrazione, Berna,
e, al
passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del GIAR, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico di ACCU 1:
fr.
150.
– tassa di giustizia
fr. 250.– spese giudiziarie
./. fr. 400.– cauzione
versata
fr. –.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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