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Decisione

10.2002.98

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 settembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1

dalle

accuse di falsità in certificati, art. 252 CP, e di entrata illegale

(in relazione con i fatti di Chiasso dell'8 agosto 2002), art. 23 cpv. 1 LDDS,

per gli eventi descritti nel medesimo decreto d'accusa;

condanna ACCU

1

1. alla

pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni,

Considerandi

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

L'indicazione

dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e

dell'emigrazione, Berna,

e, al

passaggio in giudicato della sentenza, a

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del GIAR, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta di

pagamento a carico di ACCU 1:

fr.

150.

– tassa di giustizia

fr. 250.– spese giudiziarie

./. fr. 400.– cauzione

versata

fr. –.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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