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Decisione

10.2002.99

circolazione in stato d'ebrietà (min. 1.49 - max. 1.73 grammi per mille)

6 ottobre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

I

Dispositivo

dispositivi per i quali non è stata presentata opposizione,

ossia: "la

condanna di ACCU 1:

1. Alla

pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

[…]

3. Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di

fr. 300.–";

sono esecutivi e il periodo di

prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'intimazione del decreto d'accusa

avvenuta il 21 ottobre 2002.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, al

passaggio in giudicato della sentenza, a

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

giuridico della Circolazione, Camorino (80770),

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

Servizio

di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del GIAR, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta di

pagamento a carico del condannato:

fr. 800.– multa

fr.

200.– tassa di giustizia

fr. 300.– spese giudiziarie

fr. 1300.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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