Lexipedia

Decisione

10.2003.15

Contratto di appalto, interpretazione di clausole e posizioni del capitolato

18 luglio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i trovanti indipendentemente dalla loro frantumazione"). Inoltre per

superare l'"errore" e giustificare una diversa interpretazione del

testo, rispetto a quella piana e immediatamente comprensibile che anche il

Consorzio aveva seguito, si sono sfoderati argomenti complessi sviluppati a

posteriori come è quasi sempre possibile fare.

Sulla

base di tutte queste circostanze si può concludere che il senso che

ragionevolmente l'Impresa poteva dare alla posizione litigiosa, redatta dalla controparte,

era quello di considerare applicabile il supplemento di fr. 40.- al mc per

tutti i trovanti superiori a 0.25 mc indipendentemente dalla necessità di

doverli frantumare o meno per reimpiegarli nell'esecuzione dell'opera. Ma anche

volendo ritenere, sussidiariamente, che la proposizione descrittiva della

posizione litigiosa sia dotata di una pluralità di significati, come i due

evidenziati all'inizio di questo considerando, e quindi permanga un dubbio, la

scelta va nella direzione sfavorevole a chi l'ha redatta, secondo il principio

"in dubio contra stipulatorem", ossia, in concreto, nel

privilegiare la comprensione dell'Impresa.

6.2. La

seconda posizione litigiosa (CPN 237 Opere di prosciugamento, pos. R

549.101/102, muracca in blocchi) riguarda le opere di rinforzo e di drenaggio al piede del fronte armato del terrapieno e

meglio ogni fornitura, prestazione e onere per l'esecuzione dell'opera.

L'Impresa ha esposto in offerta un prezzo unitario di fr. 350.- al metro nel

quale non ritiene presa in considerazione e calcolata la fornitura del

materiale perché, a suo dire, già compresa nel prezzo esposto per la posizione

dei trovanti discussa al consid. precedente. Il Consorzio ritiene invece che

nel prezzo di fr. 350.- deve essere compresa la fornitura, indipendentemente da

dove provenga il materiale, come del resto esplicitamente indicato dal testo

della posizione. Uguale contestazione riguarda una posizione supplementare (R

549.103) per l'esecuzione di una muracca d'unghia al piede del fronte il cui prezzo

unitario al mc di fr. 160.- ha incontrato uguale riserva da parte del consorzio

nel senso di ritenere compreso anche in questo la fornitura del materiale.

All'Impresa è già stato riconosciuto il supplemento per la rimozione e la

frantumazione (a dipendenza della necessità) e lo sgombero dei trovanti per cui

la fornitura dei blocchi di muracca è compresa in questa precedente posizione

(CPN 211 Lavori di sterro, pos. 371.344, trovanti superiori a 0.25 mc).

Conformemente alla comprensione di questa posizione da parte dell'Impresa,

riconosciutagli attraverso l'esame interpretativo svolto in precedenza, essa

nel formulare il prezzo per la realizzazione delle opere della muracca avrebbe

dovuto, imperativamente, indicare, a fronte di un testo che precisava "ogni

fornitura" che il suo prezzo non comprendeva tale operazione. In buona

fede il Consorzio poteva considerare che i fr. 350.- al metro includessero

anche la fornitura e quindi, a ragione, ne chiede la deduzione del

corrispettivo. Questo ragionamento e questa conclusione non possono però valere

per il prezzo concordato di fr. 160.- al mc per l'offerta supplementare (vedi

punto 6 del protocollo 27.9.2002, doc. AA) poiché la questione riguardante

l'assenza della fornitura nell'analisi del prezzo era oramai arcinota e non si

può più addebitare all'Impresa una mancanza di dovuta comunicazione come al

momento della presentazione dell'offerta iniziale.

6.3. La

terza posizione litigiosa (CPN 113 Impianto di cantiere, pos. 611.003,

esercizio impianto di frantumazione) riguarda l'installazione e l'esercizio di

un impianto mobile di frantumazione per il quale l'Impresa, poiché

l'installazione sarebbe stata chiesta solo su esplicita domanda della direzione

lavori, ha esposto un importo forfetario di fr. 5'000.- senza indicazione del

costo orario di esercizio dell'impianto. Una volta installato l'impianto, le

parti non hanno potuto accordarsi su tale costo orario: l'Impresa chiede fr.

450.-/h mentre il consorzio offre fr. 350.-/h. Il minor importo offerto viene

giustificato con il fatto che i costi fissi sono già compresi nell'importo

forfetario di fr. 5'000.- e che la tariffa oraria della frantumazione deve

essere quella di tipo EsN e non EcN perché il noleggio degli impianti dovrebbe

essere compreso nello stesso importo fisso. L'esposizione delle parti al

proposito di questa divergenza non è molto chiara: l'attrice ritiene che i

100.- franchi di differenza rappresentino il costo di ammortamento mentre per

il convenuto la differenza è data dalle tariffe senza noleggio. L'ing. TE 3,

nella sua deposizione testimoniale, ha affermato di non aver tenuto conto del

noleggio (e quindi della superiore tariffa) perché lo riteneva compreso

nell'importo forfetario di fr. 5'000.- premurandosi però di precisare, oltre al

fatto che l'impianto di frantumazione non era nuovo, che quest'ultimo importo

non copriva nemmeno i costi dal e al cantiere e che per la stessa posizione

altri concorrenti avevano esposto un importo di fr. 200'000.-. Ne segue per

queste considerazioni del teste che danno atto all'Impresa di aver esposto un

prezzo irrisorio, pur dovendo però quest'ultima sapere che lo stesso

comprendeva anche la messa a disposizione dell'impianto e quindi,

necessariamente il suo ammortamento ed il suo noleggio, il riconoscimento della

metà della pretesa fatta valere a tale titolo; in totale fr. 77'000.-.

7. L'importo

da riconoscere in più all'Impresa per la posizione CPN 211 Lavori di sterro,

pos. 371.344, trovanti superiori a 0.25 mc (consid. 6.1) è di fr. 511'030.15

come riconosciuto, per l'entità dell'importo, anche dal Consorzio (doc. EEE). Da

questo importo va dedotto il costo della fornitura dei massi e del materiale

necessario alla formazione della muracca già compreso nella posizione indicata

(consid. 6.2). Il costo totale, per questa posizione, è di fr. 60'690.-, per

complessi ml 173,4, come appare dalla fattura al 31 luglio 2005, situazione 17

che, prodotta dall'attore, con l'istanza per l'ammissione di nuovi mezzi di

prova del 7 ottobre 2005, non era stata ammessa perché la richiesta al

proposito considerata tardiva (cfr. decreto 16 gennaio 2006) e che ora viene

invece considerata, tenuto conto che era stata presentata prima della chiusura

dell'istruttoria, potendo il giudice ordinarne l'ispezione (art. 88 CPC). Del

resto la conoscenza di questo documento va a vantaggio del Consorzio, che si

era opposto alla sua produzione, perché senza la conoscenza dell'importo totale

fatturato per la formazione della muracca non si potrebbe ipotizzare nessuna

deduzione per la fornitura del materiale non avendo la stessa parte convenuta

mai dato alcuna indicazione atta a determinarla. L'importo da sottrarre è

quello di fr. 40.- al mc che l'impresa ritiene essere quello già inserito nella

prima posizione litigiosa e per il quale motivo non l'aveva calcolato nel

prezzo unitario per la muracca. Ora, ipotizzando con buona approssimazione che

1 ml di muracca corrisponda a 2 mc di materiale si hanno 346,8 mc per un

importo complessivo di fr. 13'872.20, arrotondato a fr. 14'000.-.

8. È

quindi riconosciuto all'Impresa, per le posizioni litigiose, l'importo di fr.

574'030.15.- (fr. 511'030.15 + fr. 77'000.- ./. fr.14'000.-).

L'impresa

chiede, in applicazione del disposto contrattuale di cui al CPN 102/375.100 (doc.

F) un aumento dei prezzi di fr. 8'926.65 per la posizione trovanti e di fr.

6'530.80 per l'impianto di frantumazione. Riporta i singoli aumenti che vanno a

formare gli importi totali richiesti in una tabella, senza dare alcuna pratica

spiegazione per capire il meccanismo dell'aumento. La norma parla di

"metodo dell'indice dei costi produzione ICP, categoria secondo

capitolato" ma tale indice e le sue particolarità non sono provate per cui

risulta impossibile verificare la bontà del calcolo dell'Impresa e, di

conseguenza, questa pretesa non può essere riconosciuta.

L'impresa

chiede inoltre sugli importi da lei pretesi, e quindi su quelli qui

riconosciuti, un'indennità pari all'1% per intemperie. La norma che sottende

tale richiesta è la CPN 102/378.100/120 che, per tale titolo, riconosce l'1%

dell'importo della liquidazione ma solo per i lavori a misura mentre per quelli

a regia, come le ore di frantumazione, vanno applicate tariffe orarie

comprensive dell'indennità intemperie per cui nell'importo riconosciuto al

consid. 6.3. tale supplemento è già compreso. Per i lavori della posizione CPN

211 Lavori di sterro, pos. 371.344, trovanti superiori a 0.25 mc, qui

riconosciuti in fr. 511'030.15, l'indennità intemperie è così di fr. 5'110.30.

Il

capitale finale dovuto dal Consorzio all'Impresa è quindi di

fr.

579'140.45.

8.1. L'Impresa

chiede pure fr. 75'206.55 per interessi di mora

pregressi dal 30 novembre 2002 al 15 settembre 2005 e l'interesse di mora al 5%

dal 16 settembre 2005. Il momento di partenza della mora si determina con l'interpellazione

che, agli atti di causa, è evidenziata, senza che altri momenti siano stati

evocati e provati dall'Impresa, dal PE 308200 (doc. OO) del 25 marzo 2003 per fr.

400'603.40, dalla petizione 5 maggio 2003 per ulteriori fr. 45'786.60 e dalla

domanda di mutazione dell'azione 7 ottobre 2005 per il rimanente, ossia per fr.

132'750.45.

9. Le

tassa e le spese di giustizia, così come le ripetibili sono ripartite tra le

parti, secondo le reciproche soccombenze e tenuto conto del ritiro delle azioni

di accertamento (la cui influenza è minima non avendo provocato al Consorzio

particolari disborsi), nella misura di 1/5 a carico dell'Impresa e di 4/5 a

carico del Consorzio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 18 CO, 363 e seg. CO

e, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

1. La petizione 5 maggio 2003 di AT 1, __________ è parzialmente

accolta e di conseguenza il CV 1,__________ è condannato a versargli l'importo

di fr. 579'140.45 oltre interessi al 5% dal 25 marzo 2003 su fr. 400'603.40, dal 5 maggio 2003 su fr. 45'786.- e dal 7 ottobre 2005 su fr. 132'750.45.

§

È respinta, in via definitiva, l'opposizione interposta al PE n. __________

dell'UEF di__________ per l'importo capitale indicato con interessi al 5% dal

25 marzo 2003.

Considerandi

2.

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 13'300.-

b) testi fr.

320.

-

c)

sopralluogo fr. 135.-

d) spese fr.

245.

-

Totale fr.

14'000.-

già

anticipate dalla parte attrice rimangono a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a

carico della parte convenuta.

3.

La

parte convenuta CV 1, __________ verserà alla parte attrice AT 1, __________

l'importo di fr. 21'000.- per parte di ripetibili.

4.

Intimazione:

-

-

terzi implicati

1.

TE

1.

2.

TE

2.

3.

TE

3.

4.

TE

4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster