10.2003.15
Contratto di appalto, interpretazione di clausole e posizioni del capitolato
18 luglio 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
10.2003.15
Data decisione, Autorità:
18.07.2007, IICCA
Titolo:
Contratto di appalto, interpretazione di clausole e posizioni del capitolato
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
MERCEDE
art. 18 cpv. 1 CO
Incarto n.
10.2003.15
Lugano
18 luglio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Cocchi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 5 maggio 2003, da
AT 1
rappr. dall’ RA
1
contro
CV 1
rappr. dall’ RA
3
con la quale la parte attrice - così precisato in sede
di conclusioni 10 maggio 2006
a seguito del decreto 16
gennaio 2006 del Presidente della II CCA che accoglieva un'istanza di mutazione
dell'azione - chiede la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo
di fr. 687'062.15 oltre interessi di mora al 5% dal 15 settembre 2005 oltre a fr.
75'206.55 per interessi di mora pregressi dal 30 novembre 2002 al 15 settembre
2005, mentre quella convenuta chiede che la domanda sia respinta in ogni suo
punto nella misura in cui è ricevibile.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto e in diritto:
1. A
seguito di pubblico concorso, il CV 1 (in seguito Consorzio) ha stipulato, il
10 settembre 2001, con l'Impresa costruzioni AT 1 (in seguito Impresa AT 1 o
Impresa) un contratto d'appalto riguardante le opere da impresario costruttore
riguardanti l'esecuzione del terrapieno contro le valanghe e la caduta sassi in
località __________, nel comune di __________ per una mercede, come
all'offerta, di fr. 3'145'263.70. I lavori sono iniziati nel
settembre 2001 e sono terminati nella primavera 2005.
2. Già
nel corso dell'anno 2002 il Consorzio e l'Impresa AT 1 sono state confrontate
da divergenti e contrastanti interpretazioni e prese di posizione al riguardo
di alcune posizioni del capitolato d'appalto (CPN 211 Lavori di sterro, pos.
371.344, trovanti superiori a 0.25 mc; CPN 237 Opere di prosciugamento, pos. R
549.101/102, muracca in blocchi; CPN 113 Impianto di cantiere, pos. 611.003,
esercizio impianto di frantumazione) e delle valutazioni economiche dei
relativi lavori eseguiti e da eseguirsi dall'Impresa. Non essendo stata
raggiunta un'intesa al proposito, l'Impresa AT 1 ha presentato, direttamente in
appello, la causa giudiziaria che ci occupa chiedendo, con petizione 5 maggio 2003, l'accertamento degli importi unitari
e orari dovutile per quelle posizioni contrattuali e la condanna del Consorzio
al pagamento dell'importo complessivo, fino a quel momento, di fr. 446'390.05
oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2002. A lavori terminati, l'Impresa AT 1
ha abbandonato i petita di accertamento e precisato il suo preteso
credito in fr. 687'062.15 oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2005 e in fr.
75'206.65 per interessi di mora pregressi dal 30 novembre 2002 al 15 settembre
2005 (cfr. istanza di restituzione in intero con mutazione dell'azione 7
ottobre 2005 e decreto 16 gennaio 2006 del Presidente della II Camera civile).
Il
Consorzio, oltre ad eccepire l'assenza di capacità di parte dell' "Impresa
di costruzione AT 1 " e l'ammissibilità delle domande di accertamento
chiedendo con ciò la reiezione in ordine della petizione, ha contestato ogni
suo altro debito rispetto alla liquidazione basata sulla sua valutazione delle
posizioni litigiose, contraria a quella sostenuta dalla controparte.
3. Terminata
l'istruttoria, le parti, con le rispettive conclusioni, hanno ribadito le loro
posizioni contestando quelle avversarie.
4. Non
è più necessario pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande di accertamento
proposte con la petizione poiché con la domanda di mutazione dell'azione e con
le conclusioni l'attrice vi ha rinunciato. Se del caso la questione sarà
ripresa in sede di determinazione ed aggiudicazione delle spese e delle
indennità ripetibili.
5. L'eccezione
di carenza di capacità di parte dell'Impresa costruzioni AT 1, che la parte
convenuta ha voluto reiterare nonostante sia chiaro e provato che attore è,
senza equivoco possibile, AT 1, titolare della ditta individuale di
costruzioni, è respinta. Anche se, negli allegati successivi alla petizione e
nelle intestazioni dei verbali di causa e delle decisioni processuali, si ha
sempre questa dicitura, ciò non toglie la qualifica di erronea designazione
della parte che non può avere conseguenze di carattere procedurale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 165 m. 17). Ed al proposito la stessa parte convenuta non può aver avuto
alcun motivo di dubbio, tanto è vero che il contratto d'appalto indica "AT
1 " e il Consorzio corrisponde con la "ditta P__________ impresa
costruzioni" (come ad esempio nel doc. GG).
6. Come
già indicato, le contrapposte posizioni delle parti riguardano
l'interpretazione da dare a tre diverse posizioni del capitolato d'appalto e
quindi degli accordi contrattuali tra le parti con puntuale conseguenza, a
dipendenza di quale sia la corretta applicazione di quelle stesse posizioni,
sulla rimunerazione dovuta all'Impresa per i lavori eseguiti.
In base ai criteri abituali d'interpretazione il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo
luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei
contraenti (art. 18 cpv. 1 CO); solamente quando non esistono accertamenti di
fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice
constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta
volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il
principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva
e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro
nella situazione concreta (DTF
127 III 444 consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123
III 165 consid. 3a; II CCA 2 aprile 2003 inc. n. 12.2002.105 pubblicata in:
NRCP 2003 458, 13 gennaio 2004 inc. n. 10.2000.35). Quando il tenore letterale
di un contratto è sufficientemente chiaro e riporta fedelmente la reale volontà
delle parti, il giudice non deve fare capo
ad altri mezzi interpretativi per stabilire tale volontà (Gauch/ Aepli/Stöckli, Präjudizienbuch
zum OR, 5a ed., Zurigo 2002, n. 3-6 ad art. 18 CO; Girsberger, Obligationenrecht I, Basler
Kommentar, 3a ed., Basilea 2003,
n. 36-39 ad art. 18 CO; Gauch/
Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht AT, 7a
ed., Zurigo 1998, n. 1001 ss.). La giurisprudenza ha sfumato il principio
secondo cui il tenore di una clausola contrattuale chiaro esclude ogni
possibilità di interpretazione (cfr.
DTF 127 III 444 consid. b);
essa ha tuttavia precisato che ci si scosta dal testo adottato dagli
interessati solamente in presenza di un serio motivo che induca a ritenere
ch'esso non corrisponde alla loro volontà. Infine, va rammentato che il
principio dell'affidamento permette d'imputare a una parte il senso oggettivo
della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se questo non
corrisponde alla sua intima volontà (DTF 129 III 218 consid. 2.5 pag. 122 con rinvii).
6.1. La
prima posizione litigiosa (CPN 211 Lavori di sterro, pos. 371.344, trovanti
superiori a 0.25 mc; doc. B pag. 44) riguarda un supplemento allo scavo
eseguito a macchina di fr. 40.- al mc nell'ipotesi in cui trovanti (sassi) con
volume superiore a 0.25 mc devono essere rimossi, frantumati secondo fabbisogno
(classi Z1 a Z4) e sgomberati con il materiale di scavo. La divergenza di
interpretazione risiede nel fatto che l'Impresa AT 1 ritiene che tutti i
trovanti superiori a 0.25 mc che devono essere rimossi sono da retribuire al
prezzo unitario supplementare di fr. 40.- al mc, indipendentemente dalla loro
frantumazione, mentre, invece, il Consorzio sostiene che il diritto al
supplemento di prezzo è subordinato all'effettiva lavorazione comprensiva di
rimozione, frantumazione e sgombero, dove la frantumazione è una prestazione indispensabile
al riconoscimento del prezzo maggiorato. L'aggiunta "secondo
fabbisogno", che significa "per quanto occorre", alla prevista
operazione di frantumazione, sembra indicare che l'esigenza della frantumazione
fosse limitata alla necessità di reimpiego di questi massi nelle varie zone
dell'opera a dipendenza delle classi di granulometria specificatamente
previste. Quindi la frantumazione, che andava eseguita, secondo il senso
letterale dell'espressione, solo se necessaria alle esigenze dell'opera, non
sarebbe un elemento in se determinante ed esclusivo per l'applicazione del
supplemento di prezzo. È difficile poter dare altro significato letterale a
questa locuzione se non ritenere, con una certa forzatura, che "secondo
fabbisogno" si dovesse riferire al modo di frantumare, ossia quale
granulometria ottenere a dipendenza della zona di impiego. Ma il primo
significato è quello primario. Il tenore letterale della descrizione di questa
particolare posizione è così sufficientemente chiaro, mentre non esistono
accertamenti tali da poter dedurre la reale volontà delle parti, ossia la loro
comune intenzione, attorno al significato complessivo della descrizione della
posizione contrattuale. Ed è inevitabile che sia così, pur di fronte ad una
parola con significato letterale e primario, quando quella parola è ritenuta
"vocabolo inelegante del linguaggio amministrativo" (Panzini, Dizionario moderno delle
parole che non si trovano nei dizionari comuni) usata per di più, nella
fattispecie concreta, da tecnici e non da letterati. Ne discende che
l'interpretazione va fatta secondo il principio dell'affidamento.
Tutto
quanto il Consorzio afferma con riferimento alla corretta lettura del contesto
delle varie posizioni descritte nell'elenco prezzi per i lavori di scavo (punti
4.3.3. e seguenti delle conclusioni, pag. 12 e seg.) non serve a determinare
quale doveva essere oggettivamente il senso che l'Impresa avrebbe dovuto dare
alla posizione litigiosa. Infatti, il Consorzio si lancia in tentativi di
interpretazione assai complessi che non possono essere ritenuti per
giustificare una comprensione immediata diversa da quella che la lettura del
testo della posizione 211/371.344 permette, ossia un prezzo supplementare per
la rimozione dei trovanti superiori a 0.25 mc. Le precisazioni dell'Impresa al
proposito contenute nella lettera 20 giugno 2002 al Consorzio (doc. M) sono ben
più convincenti, siccome logiche e dirette, dei tentativi di interpretazione ad
incastro della controparte. Diverse le possibili conclusioni con riferimento
all'analisi del prezzo offerto per la posizione litigiosa, nel quale l'attività
di frantumazione incide nella misura di circa il 70% (fr. 28.- sul totale di
fr. 40.-; cfr. doc. K pag. 4 punto 5) ed al quantitativo di 10'000 mc, indicato
dal Consorzio nel formulario d'offerta nella posizione in questione, pari a
circa la metà del volume dei presumibili trovanti superiori a 0.25 mc che
sarebbero stati scavati come alle stime derivanti dagli accertamenti
geognostici (testi TE 3 e TE 4. Ma l'Impresa, con riferimento all'analisi del
prezzo, ben spiega le difficoltà di una valutazione al proposito non disponendo
di certezze attorno ai quantitativi da frantumare (cfr. M, punto 5 a pag. 2). Il fatto poi, per l'Impresa,
di non aver segnalato che i 10'000 mc previsti nella posizione era un
quantitativo ben inferiore di quelli che sarebbero stati trovati (teste TE 1)
non permette di concludere che l'Impresa aveva inteso che il supplemento
sarebbe stato riconosciuto solo nel caso di frantumazione. Seguendo questo
ragionamento del Consorzio, gli si potrebbe allora contrapporre di non aver
specificato e precisato, quando ha chiesto l'analisi del prezzo, che il
supplemento era inteso per la frantumazione. Questo comportamento delle parti,
pregresso alla conclusione del contratto, deve essere integrato
complessivamente con quello posteriore, in sede di esecuzione del contratto, e
qui è rilevante il fatto che lo stesso Consorzio, in un primo tempo per le
opere eseguite nel 2001, ha
allestito delle situazioni ai fini della liquidazione (doc. RR) comprendenti il
supplemento di fr. 40.- al mc per tutti i trovanti superiori a 0.25 mc
indipendentemente dall'avvenuta o meno frantumazione, situazioni approvate
dall'ing. TE 3, direttore locale dei lavori e redattore del testo della
posizione litigiosa, e regolarmente riconosciute e pagate all'Impresa (testeTE
1). L'ing. TE 3, in occasione della sua audizione testimoniale, ha poi
dichiarato di aver commesso un errore. Ciò sta a significare, almeno, che il
tenore della posizione poteva oggettivamente apparire all'Impresa come quello
da lei inteso e così l'aveva anche inteso il signor TE 1, assistente del
Consorzio con funzione di direzione lavori sul cantiere (teste TE 1 "Io
pensavo che la posizione di supplemento per i trovanti doveva riguardare tutti
Fatti
i trovanti indipendentemente dalla loro frantumazione"). Inoltre per
superare l'"errore" e giustificare una diversa interpretazione del
testo, rispetto a quella piana e immediatamente comprensibile che anche il
Consorzio aveva seguito, si sono sfoderati argomenti complessi sviluppati a
posteriori come è quasi sempre possibile fare.
Sulla
base di tutte queste circostanze si può concludere che il senso che
ragionevolmente l'Impresa poteva dare alla posizione litigiosa, redatta dalla controparte,
era quello di considerare applicabile il supplemento di fr. 40.- al mc per
tutti i trovanti superiori a 0.25 mc indipendentemente dalla necessità di
doverli frantumare o meno per reimpiegarli nell'esecuzione dell'opera. Ma anche
volendo ritenere, sussidiariamente, che la proposizione descrittiva della
posizione litigiosa sia dotata di una pluralità di significati, come i due
evidenziati all'inizio di questo considerando, e quindi permanga un dubbio, la
scelta va nella direzione sfavorevole a chi l'ha redatta, secondo il principio
"in dubio contra stipulatorem", ossia, in concreto, nel
privilegiare la comprensione dell'Impresa.
6.2. La
seconda posizione litigiosa (CPN 237 Opere di prosciugamento, pos. R
549.101/102, muracca in blocchi) riguarda le opere di rinforzo e di drenaggio al piede del fronte armato del terrapieno e
meglio ogni fornitura, prestazione e onere per l'esecuzione dell'opera.
L'Impresa ha esposto in offerta un prezzo unitario di fr. 350.- al metro nel
quale non ritiene presa in considerazione e calcolata la fornitura del
materiale perché, a suo dire, già compresa nel prezzo esposto per la posizione
dei trovanti discussa al consid. precedente. Il Consorzio ritiene invece che
nel prezzo di fr. 350.- deve essere compresa la fornitura, indipendentemente da
dove provenga il materiale, come del resto esplicitamente indicato dal testo
della posizione. Uguale contestazione riguarda una posizione supplementare (R
549.103) per l'esecuzione di una muracca d'unghia al piede del fronte il cui prezzo
unitario al mc di fr. 160.- ha incontrato uguale riserva da parte del consorzio
nel senso di ritenere compreso anche in questo la fornitura del materiale.
All'Impresa è già stato riconosciuto il supplemento per la rimozione e la
frantumazione (a dipendenza della necessità) e lo sgombero dei trovanti per cui
la fornitura dei blocchi di muracca è compresa in questa precedente posizione
(CPN 211 Lavori di sterro, pos. 371.344, trovanti superiori a 0.25 mc).
Conformemente alla comprensione di questa posizione da parte dell'Impresa,
riconosciutagli attraverso l'esame interpretativo svolto in precedenza, essa
nel formulare il prezzo per la realizzazione delle opere della muracca avrebbe
dovuto, imperativamente, indicare, a fronte di un testo che precisava "ogni
fornitura" che il suo prezzo non comprendeva tale operazione. In buona
fede il Consorzio poteva considerare che i fr. 350.- al metro includessero
anche la fornitura e quindi, a ragione, ne chiede la deduzione del
corrispettivo. Questo ragionamento e questa conclusione non possono però valere
per il prezzo concordato di fr. 160.- al mc per l'offerta supplementare (vedi
punto 6 del protocollo 27.9.2002, doc. AA) poiché la questione riguardante
l'assenza della fornitura nell'analisi del prezzo era oramai arcinota e non si
può più addebitare all'Impresa una mancanza di dovuta comunicazione come al
momento della presentazione dell'offerta iniziale.
6.3. La
terza posizione litigiosa (CPN 113 Impianto di cantiere, pos. 611.003,
esercizio impianto di frantumazione) riguarda l'installazione e l'esercizio di
un impianto mobile di frantumazione per il quale l'Impresa, poiché
l'installazione sarebbe stata chiesta solo su esplicita domanda della direzione
lavori, ha esposto un importo forfetario di fr. 5'000.- senza indicazione del
costo orario di esercizio dell'impianto. Una volta installato l'impianto, le
parti non hanno potuto accordarsi su tale costo orario: l'Impresa chiede fr.
450.-/h mentre il consorzio offre fr. 350.-/h. Il minor importo offerto viene
giustificato con il fatto che i costi fissi sono già compresi nell'importo
forfetario di fr. 5'000.- e che la tariffa oraria della frantumazione deve
essere quella di tipo EsN e non EcN perché il noleggio degli impianti dovrebbe
essere compreso nello stesso importo fisso. L'esposizione delle parti al
proposito di questa divergenza non è molto chiara: l'attrice ritiene che i
100.- franchi di differenza rappresentino il costo di ammortamento mentre per
il convenuto la differenza è data dalle tariffe senza noleggio. L'ing. TE 3,
nella sua deposizione testimoniale, ha affermato di non aver tenuto conto del
noleggio (e quindi della superiore tariffa) perché lo riteneva compreso
nell'importo forfetario di fr. 5'000.- premurandosi però di precisare, oltre al
fatto che l'impianto di frantumazione non era nuovo, che quest'ultimo importo
non copriva nemmeno i costi dal e al cantiere e che per la stessa posizione
altri concorrenti avevano esposto un importo di fr. 200'000.-. Ne segue per
queste considerazioni del teste che danno atto all'Impresa di aver esposto un
prezzo irrisorio, pur dovendo però quest'ultima sapere che lo stesso
comprendeva anche la messa a disposizione dell'impianto e quindi,
necessariamente il suo ammortamento ed il suo noleggio, il riconoscimento della
metà della pretesa fatta valere a tale titolo; in totale fr. 77'000.-.
7. L'importo
da riconoscere in più all'Impresa per la posizione CPN 211 Lavori di sterro,
pos. 371.344, trovanti superiori a 0.25 mc (consid. 6.1) è di fr. 511'030.15
come riconosciuto, per l'entità dell'importo, anche dal Consorzio (doc. EEE). Da
questo importo va dedotto il costo della fornitura dei massi e del materiale
necessario alla formazione della muracca già compreso nella posizione indicata
(consid. 6.2). Il costo totale, per questa posizione, è di fr. 60'690.-, per
complessi ml 173,4, come appare dalla fattura al 31 luglio 2005, situazione 17
che, prodotta dall'attore, con l'istanza per l'ammissione di nuovi mezzi di
prova del 7 ottobre 2005, non era stata ammessa perché la richiesta al
proposito considerata tardiva (cfr. decreto 16 gennaio 2006) e che ora viene
invece considerata, tenuto conto che era stata presentata prima della chiusura
dell'istruttoria, potendo il giudice ordinarne l'ispezione (art. 88 CPC). Del
resto la conoscenza di questo documento va a vantaggio del Consorzio, che si
era opposto alla sua produzione, perché senza la conoscenza dell'importo totale
fatturato per la formazione della muracca non si potrebbe ipotizzare nessuna
deduzione per la fornitura del materiale non avendo la stessa parte convenuta
mai dato alcuna indicazione atta a determinarla. L'importo da sottrarre è
quello di fr. 40.- al mc che l'impresa ritiene essere quello già inserito nella
prima posizione litigiosa e per il quale motivo non l'aveva calcolato nel
prezzo unitario per la muracca. Ora, ipotizzando con buona approssimazione che
1 ml di muracca corrisponda a 2 mc di materiale si hanno 346,8 mc per un
importo complessivo di fr. 13'872.20, arrotondato a fr. 14'000.-.
8. È
quindi riconosciuto all'Impresa, per le posizioni litigiose, l'importo di fr.
574'030.15.- (fr. 511'030.15 + fr. 77'000.- ./. fr.14'000.-).
L'impresa
chiede, in applicazione del disposto contrattuale di cui al CPN 102/375.100 (doc.
F) un aumento dei prezzi di fr. 8'926.65 per la posizione trovanti e di fr.
6'530.80 per l'impianto di frantumazione. Riporta i singoli aumenti che vanno a
formare gli importi totali richiesti in una tabella, senza dare alcuna pratica
spiegazione per capire il meccanismo dell'aumento. La norma parla di
"metodo dell'indice dei costi produzione ICP, categoria secondo
capitolato" ma tale indice e le sue particolarità non sono provate per cui
risulta impossibile verificare la bontà del calcolo dell'Impresa e, di
conseguenza, questa pretesa non può essere riconosciuta.
L'impresa
chiede inoltre sugli importi da lei pretesi, e quindi su quelli qui
riconosciuti, un'indennità pari all'1% per intemperie. La norma che sottende
tale richiesta è la CPN 102/378.100/120 che, per tale titolo, riconosce l'1%
dell'importo della liquidazione ma solo per i lavori a misura mentre per quelli
a regia, come le ore di frantumazione, vanno applicate tariffe orarie
comprensive dell'indennità intemperie per cui nell'importo riconosciuto al
consid. 6.3. tale supplemento è già compreso. Per i lavori della posizione CPN
211 Lavori di sterro, pos. 371.344, trovanti superiori a 0.25 mc, qui
riconosciuti in fr. 511'030.15, l'indennità intemperie è così di fr. 5'110.30.
Il
capitale finale dovuto dal Consorzio all'Impresa è quindi di
fr.
579'140.45.
8.1. L'Impresa
chiede pure fr. 75'206.55 per interessi di mora
pregressi dal 30 novembre 2002 al 15 settembre 2005 e l'interesse di mora al 5%
dal 16 settembre 2005. Il momento di partenza della mora si determina con l'interpellazione
che, agli atti di causa, è evidenziata, senza che altri momenti siano stati
evocati e provati dall'Impresa, dal PE 308200 (doc. OO) del 25 marzo 2003 per fr.
400'603.40, dalla petizione 5 maggio 2003 per ulteriori fr. 45'786.60 e dalla
domanda di mutazione dell'azione 7 ottobre 2005 per il rimanente, ossia per fr.
132'750.45.
9. Le
tassa e le spese di giustizia, così come le ripetibili sono ripartite tra le
parti, secondo le reciproche soccombenze e tenuto conto del ritiro delle azioni
di accertamento (la cui influenza è minima non avendo provocato al Consorzio
particolari disborsi), nella misura di 1/5 a carico dell'Impresa e di 4/5 a
carico del Consorzio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 18 CO, 363 e seg. CO
e, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. La petizione 5 maggio 2003 di AT 1, __________ è parzialmente
accolta e di conseguenza il CV 1,__________ è condannato a versargli l'importo
di fr. 579'140.45 oltre interessi al 5% dal 25 marzo 2003 su fr. 400'603.40, dal 5 maggio 2003 su fr. 45'786.- e dal 7 ottobre 2005 su fr. 132'750.45.
§
È respinta, in via definitiva, l'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UEF di__________ per l'importo capitale indicato con interessi al 5% dal
25 marzo 2003.
Considerandi
2.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 13'300.-
b) testi fr.
320.
-
c)
sopralluogo fr. 135.-
d) spese fr.
245.
-
Totale fr.
14'000.-
già
anticipate dalla parte attrice rimangono a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a
carico della parte convenuta.
3.
La
parte convenuta CV 1, __________ verserà alla parte attrice AT 1, __________
l'importo di fr. 21'000.- per parte di ripetibili.
4.
Intimazione:
-
-
terzi implicati
1.
TE
1.
2.
TE
2.
3.
TE
3.
4.
TE
4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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