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Decisione

10.2003.16

protezione dei marchi - originalità - preuso

26 settembre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di chiarire in astratto un possibile conflitto fra marchi (Willi,

op. cit., vor Art. 31, N. 2, 3 e 5). Inoltre, la procedura di opposizione e una

vertenza civile hanno ben poco in comune, sia per quanto riguarda le prove, sia

in merito agli argomenti di cui le parti possono avvalersi (Willi,

op. cit., art. 31, N. 16 e art. 33, N. 7). Non v'è pertanto nessun ostacolo

alla difesa posta in causa dai convenuti.

5. I

convenuti negano che il marchio dell'attore possa essere tutelato dalla legge,

in particolare poiché contiene segni di dominio pubblico, segnatamente elementi

descrittivi del servizio offerto -così le parole grotto e cucina

nostrana- ed indicazioni geografiche, come __________ (riferita a una zona

del comprensorio di __________ dove si trova l'esercizio pubblico in questione)

e __________; ma anche il disegno di un tralcio di vite. Affermano che,

anche considerando l'insieme delle sue diverse componenti, i segni di dominio

pubblico che caratterizzano il marchio controverso appaiono dominanti.

L'art.

2 LPM esclude dalla protezione come marchi (motivi assoluti d'esclusione), tra

gli altri e in particolare, i segni di dominio pubblico, salvo che si siano

imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono (lett.

a). Per segni di dominio pubblico s'intendono elementi figurativi o verbali che

-con riferimento alla definizione legale del marchio (art. 1 cpv. 1 LPM)- non

hanno forza distintiva e quindi sono esclusi dall'ambito di protezione in

quanto marchi; non hanno forza distintiva segni il cui contenuto si esaurisce in

una definizione (o espressione, o asserzione: Aussage) -diretta o

indiretta- dell'oggetto (prodotto o servizio) che si intende distinguere (Willi,

op. cit., art. 2 LPM, N. 36; David, in Comm. di Basilea,

Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, ed. 2, art. 2 LPM, N. 5 e 6). Di

questa categoria fanno parte anzitutto (e fra l'altro) le indicazioni

descrittive, ossia segni -riferiti inequivocabilmente all'oggetto

dell'identificazione- che esprimono direttamente determinate caratteristiche

del prodotto o del servizio in questione: può trattarsi di indicazioni sul tipo

di oggetto, sulla sua composizione, sulle sue qualità, sulla quantità, sulla

destinazione, sull'uso, sul valore, sul luogo di provenienza, ecc. (Willi, op. cit., ibidem, N. 45; David, op. cit.,

ibidem, N. 10). Sono indicazioni descrittive anche dati

sulla composizione, rispettivamente sul contenuto o sulle caratteristiche del

prodotto o del servizio, segnatamente anche sotto forma di rappresentazioni

figurative; alle stesse viene a mancare forza distintiva se non comprendono

elementi che si scostino da ciò che è abituale o usuale (Willi,

op. cit., ibidem, N. 62). Sempre dello stesso concetto fanno parte indicazioni

di carattere promozionale o pubblicitario, anche sotto forma di

"slogan" (Willi, op. cit., ibidem, N. 79; David, op. cit.,

ibidem, N. 14 e 17), così come indicazioni geografiche, segnatamente quando

riguardano l'origine effettiva di un prodotto o hanno una relazione diretta con

la realtà dell'oggetto (Willi, op. cit., ibidem, N. 71; David, op. cit.,

ibidem, N. 22). Elementi grafici possono conferire forza distintiva a un

marchio, in particolare considerato come combinazione di elementi verbali e

figurativi: è tuttavia necessario che gli elementi grafici non siano comuni e

corrispondano all'esigenza funzionale (distintiva) del marchio (Willi,

op. cit., ibidem, N. 99).

Per

decidere se un segno ricada nell'ambito di protezione della legge è

determinante l'impressione generale, nel senso che non basta la presenza di un

elemento di dominio pubblico per escludere il marchio dalla protezione della

legge; non devono essere di dominio pubblico i suoi elementi caratteristici. Al

limite, anche la combinazione di elementi esclusivamente di dominio pubblico

può avere forza distintiva, purché tale combinazione costituisca un risultato

grafico originale nel suo complesso (Willi, op. cit., ibidem, N. 19; David, op. cit., ibidem, N. 8).

6. Nel caso concreto, appare in modo quanto mai evidente che il

marchio controverso è composto esclusivamente di elementi, in sé e per sé, di

dominio pubblico. Come osservano i convenuti, non hanno forza distintiva i nomi

geografici contenuti nel marchio controverso: in particolare, __________, è il

nome di un comprensorio comunale dove si trova effettivamente l'oggetto

-concretamente l'esercizio pubblico- cui si riferisce il marchio ed ha quindi

un rapporto diretto con il medesimo. Analoga considerazione può essere fatta

per l'indicazione __________ che i convenuti affermano (e l'attore non

contesta) essere il nome locale dell'ubicazione del grotto, sulla strada che

collega __________ __________. E' descrittivo poi il vocabolo Grotto che

indica un certo genere di esercizio pubblico, tipico del Canton Ticino,

evocandone le caratteristiche; l'aggiunta Cucina nostrana ha

ulteriore carattere descrittivo e anche promozionale, alludendo concretamente al

genere dell'offerta gastronomica dell'esercizio pubblico. Ma non solo questi

elementi verbali sono, singolarmente, segni di dominio pubblico; lo è anche

l'elemento figurativo rappresentante un tralcio di vite, sia perché inequivocabilmente

concorre a descrivere il genere dell'offerta (spesso quel segno è accomunato

all'idea del grotto: e per l'offerta di vino come bibita tipica dei grotti, e fors'anche

per i pergolati di vite che frequentemente li circondano), sia perché -in

relazione a un grotto- sicuramente il segno figurativo in esame non si scosta

da ciò che è abituale o usuale, osservando inoltre che il tralcio di vite è

disegnato secondo i canoni più tradizionali del genere.

L'attore

afferma che determinante per la protezione del marchio è la combinazione delle

sue componenti caratteristiche che individua negli elementi verbali __________

e nell'elemento figurativo testé descritto. Sennonché, questa combinazione di

elementi di dominio pubblico non è tale -nel suo complesso- da avere una

qualsiasi forza distintiva, il risultato grafico non palesando nessun tratto

originale che comunque l'attore nemmeno pretende.

Ne

consegue che l'azione d'accertamento positivo proposta dall'attore dev'essere

respinta, senza che venga dichiarata nulla la registrazione del marchio, come

invece avviene in accoglimento di un'azione d'accertamento negativo. La domanda

in esame costituisce infatti una subordinata rispetto all'azione d'esecuzione

di cui all'art. 55 LPM (Willi, op. cit.,

art. 52 LPM, N. 2 e 3; David, op. cit., art. 52 LPM, N. 3 e 5).

7. In secondo luogo, i convenuti contrappongono

alla petizione il preuso del segno alla registrazione come marchio da parte

dell'attore. Orbene, l'accertamento di cui ai considerandi precedenti, nel

senso che il marchio in discussione non gode della protezione della LPM, toglie

di per sé un presupposto fondamentale alla richiesta -fondata sull'art. 55 cpv.

1 lett. b LPM- di vietare ai convenuti l'utilizzo del marchio. Ogni successiva

considerazione assume pertanto carattere aggiuntivo. In tal senso può essere

osservato che l'art. 14 cpv. 1 LPM prevede che il titolare di un marchio non

può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che

questi aveva già usato prima del deposito. Si tratta evidentemente di

un'eccezione alle regole riguardanti i diritti esclusivi riservati al titolare

del marchio dall'art. 13 LPM.

In

concreto, è pacifico che il preteso marchio è stato usato come logo del __________

già nei primi anni ottanta dall'attore, poi da __________ e da ultimo -ossia

dal 1994- da CV 1 Contrariamente a quanto sostiene l'attore, l'uso del segno è

sempre avvenuto nella stessa misura, ossia in particolare nel medesimo

territorio e con riferimento al medesimo servizio, segnatamente sia come logo,

sia nell'ambito della pubblicità del grotto, mentre è irrilevante il fatto -per

il quale l'attore ha prodotto copiosa documentazione (doc. X, Y1 - Z4)- che

l'attività pubblicitaria sia stata più intensa di prima negli ultimi anni (David,

op. cit., art. 14 LPM, N. 3), dal momento che le prove addotte sono successive

al deposito del marchio ed esulano quindi dal discorso del preuso. Infine, è

vero che prima dei convenuti l'uso era stato effettuato anche dall'attore, ma

l'applicabilità della norma in esame sarebbe comunque data poiché, prima del

deposito presso l'IPI (avvenuto solo nell'ottobre 2000), l'attore -da quando

aveva ceduto la gestione dell'esercizio pubblico- non disponeva di nessun diritto

sulla base del quale poter vietare a terzi l'uso del marchio: infatti, tra le

parti della presente vertenza non esisteva a quel momento, in particolare,

nessun rapporto di concorrenza (David, op. cit., ibidem, N. 2). E'

questa una considerazione analoga a quella evocata dai convenuti, secondo cui la

LPM (come peraltro anche la LCSl) non può proteggere atti commessi in mala

fede, come il deposito di un marchio, già utilizzato da tempo da parte di terzi

come segno distintivo relativamente allo stesso identico servizio.

8. Mancando

il presupposto della validità del marchio e vista la conseguente, carente

tutela da parte della LPM, non sono date le premesse affinché l'attore possa vietare

alle controparti l'uso del logo litigioso e possa ottenere un risarcimento

danni o la restituzione dell'utile sulla base dell'art. 55 cpv. 2 LPM.

La

petizione dev'essere così respinta in ogni sua domanda, con il carico di spese,

tassa di giustizia e ripetibili alla parte attrice.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e

la TOA,

pronuncia:

1. La

petizione 9 maggio 2003 di AT 1, è respinta.

Considerandi

2.

Le

spese fr. 200.-

e la

tassa di giustizia fr. 1'500.-

totale fr.

1'700.-

anticipati

dall'attore, restano interamente a suo carico.

Egli

verserà inoltre a CV 1 e a CV 2 la somma di fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

TE

1.

2.

TE

2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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