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Decisione

10.2003.26

sottrazione alla prova del sangue

14 aprile 2005Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con sentenza 7 luglio 2004 la

CCRP ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il dispositivo di condanna

per guida in stato di ebrietà e rinviando gli atti ad altro giudice della

Pretura penale per un nuovo giudizio. Nel contempo, reputando che ACCU 1, a

seguito dei fatti, avrebbe dovuto attendersi un esame dell’alcolemia, la CCRP

ha “invitato” il nuovo giudice della Pretura penale, al quale ha rinviato gli

atti, a prospettare all’accusata, in applicazione dell’art. 250 cpv. 4 CPP, il

reato di sottrazione alla prova del sangue. Con decisione 25 ottobre 2004 lo

scrivente giudice ha quindi notificato all’accusata una nuova imputazione per

il reato di circolazione in stato di ebrietà, per essersi, ad __________, il

21.08.2002, abbandonando il luogo dell’incidente senza ossequiare l’obbligo che

le incombeva per legge di avvisare la polizia, sottratta intenzionalmente alla

prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia, che nelle circostanze

concrete sarebbe stata assai verosimilmente ordinata.

Considerato in diritto:

1. Come rilevato nella sentenza 7

luglio 2004 della CCRP, i dispositivi con i quali il primo giudice ha

condannato ACCU 1 per i reati di ripetuta infrazione alle norme della

circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio non hanno formato

oggetto di impugnativa. Essi sono cresciuti in giudicato e sfuggono quindi a

ulteriori disamine, fatta eccezione per quanto attiene alla commisurazione

della pena.

Considerandi

2.

Con riguardo all’imputazione di

guida in stato di ebrietà, il primo giudice aveva premesso che in concreto

l’analisi del sangue non poteva sorreggere una condanna per questo reato, sia

perché il prelievo era avvenuto troppe ore dopo i fatti, sia perché le

dichiarazioni dell’accusata sulla quantità di cognac ingerito erano

inaffidabili, __________ avendo dichiarato che nel solo intervallo tra le ore

10:00 e le 11:15 costei aveva bevuto molto di più di quanto il perito aveva

avuto modo di computare nella determinazione del tasso alcolemico al momento

critico. Egli aveva nondimeno riconosciuto ACCU 1 autrice colpevole di

circolazione in stato di ebrietà fondando il suo convincimento su indizi,

segnatamente l’incredibile sequela di urti in cui era incorsa la Mercedes nel

breve volgere di un chilometro, la “vacillante” credibilità

dell’accusata, la fuga dopo lo scontro finale contro la siepe di un’abitazione

e la circostanza che costei non si sia fatta trovare dalla polizia (recatasi

più volte in mattinata presso l’abitazione dell’accusata). Di diverso avviso,

la CCRP ha considerato che, pur correlati tra loro, gli indizi predetti non

bastano per trarre senza arbitrio la conclusione logica e rigorosa, secondo la

comune esperienza e il normale andamento delle cose, che l’accusata fosse ebbra

alle ore 03:45 di quel 21 agosto 2002. Sempre stando alla CCRP, che essa si

trovasse in uno stato d’animo gravemente alterato è fuori dubbio; tuttavia che

ciò si riconducesse a ebbrezza etilica anziché a furente e cieca gelosia o a un

rabbioso sconvolgimento interiore non può dirsi senza interpretare

unilateralmente o soggettivamente le risultanze istruttorie. In questa sede non

sussistono ragioni specifiche per discostarsi dalle conlcusioni della CCRP, non

essendo emersi nel corso del (secondo) dibattimento nuovi indizi di

colpevolezza, né elementi atti a conferire agli indizi esistenti quel carattere

di circostanza certa dalla quale, attraverso una massima di esperienza, si può

dedurre logicamente una conclusione circa la sussistenza di un atto oggetto di

accertamento processuale, in particolare l’accertamento, o meno, del fatto da

provarsi, concretamente l’ebrietà di ACCU 1 al momento critico. Al dibattimento

anche l’accusa, del resto, ha tralasciato ogni commento sul tema della

circolazione in stato di ebrietà, fatto salvo un timido accenno contestualmente

alla richiesta di conferma del decreto d’accusa. L’accusata deve quindi essere

prosciolta da questo capo d’imputazione.

3.

Occorre stabilire ora se ACCU 1

si sia resa colpevole di sottrazione alla prova del sangue. Al riguardo è bene

premettere che sino al 31 dicembre 2004 il reato di sottrazione alla prova del

sangue era contemplato all’art. 91 cpv. 3 LCStr con marginale “conducenti

ebbri”. Detta norma puniva, al cpv. 1, con la detenzione o la multa

chiunque avesse condotto un veicolo a motore in stato di ebrietà, riservando la

stessa pena, al cpv. 3, a “chiunque intenzionalmente si oppone o si sottrae

alla prova del sangue, che è stata ordinata o che egli deve presumere che lo

sia, o a un esame sanitario completivo oppure ne elude lo scopo”. Con la

revisione della LCStr del 14 dicembre 2001, in vigore dal 1. gennaio 2005, il

reato di sottrazione alla prova del sangue è ora contemplato all’art. 91a cpv.

1.

LCStr con marginale “elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità

alla guida”. Per quanto attiene in modo specifico all’opposizione o alla

sottrazione alla prova del sangue (a differenza ad esempio dell’esame

dell’alito) nulla è mutato con il 1. gennaio 2005, né sotto l’aspetto degli

elementi oggettivi e soggettivi del reato, né dal profilo della pena

(detenzione o multa). Non v’è luogo quindi di addentrarsi in un esame di “lex

mitior” in applicazione dei principi derivanti dall’art. 2 cpv. 2 CP.

Parimenti, per quanto attiene all’indicazione della disposizione violata (art.

91.

cpv. 3 LCStr), rispettivamente alla terminologia usata per la definizione

del reato (“sottrazione alla prova del sangue”) si farà capo alla legge

in vigore al momento dei fatti, conformemente al principio di non retroattività

sancito all’art. 2 cpv. 1 CP.

4.

Secondo la giurisprudenza il

fatto di non annunciare immediatamente un incidente alla polizia adempie i

requisiti oggettivi del reato di sottrazione alla prova del sangue quando (1)

il conducente aveva l’obbligo in base all’art. 51 LCStr di avvertire senza

indugio la polizia, (2) l’avvertimento in questione era possibile e, (3) tenuto

conto delle circostanze concrete del caso, la polizia avrebbe molto

verosimilmente ordinato una prova del sangue al momento dell’avvertimento. Fra

le circostanze concrete da esaminare figurano da un lato l’incidente in quanto

tale (genere, gravità, dinamica) e dall’altro lo stato ed il comportamento del

conducente prima e dopo l’incidente fino al momento entro il quale avrebbe

potuto avvertire la polizia. Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo

eventuale, che è da considerarsi dato quando il conducente conosceva i fatti da

cui scaturiva l’obbligo di avvertire la polizia nonché l’alta verosimiglianza

dell’ordine di prova del sangue. Richiesto è altresì che l’omissione

dell’avvertimento prescritto in base all’art. 51 LCStr non possa

ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che il conducente abbia preso in

considerazione una sottrazione alla prova del sangue (Sentenze del Tribunale

federale 6S.346/2003 del 27 novembre 2003, consid. 5.3 e 6S.58/2004 del 22

dicembre 2004, consid 2.2; DTF 114 IV 156-157).

5.

II conducente che abbandona il

luogo dell’incidente prima dell’arrivo della polizia, in effetti, si sottrae

alla prova del sangue se viola l’obbligo di avvisare le forze dell’ordine (art.

91.

cpv. 3 LCStr). E tale obbligo sussiste allorché si verifichi un sinistro con

danni materiali o corporali e la prova del sangue o un esame sanitario completivo

appaiano molto verosimili alla luce delle circostanze concrete. Ora, per

valutare se il conducente sarebbe stato sottoposto alla prova del sangue o a un

esame sanitario completivo occorre apprezzare l’insieme delle circostanze

suscettibili di indurre un agente di polizia coscienzioso a sospettare un caso

di ebrietà. Indizi in tal senso possono risultare dalle circostanze del

sinistro. Più esse appaiono insolite, più vi è motivo per sospettare uno stato

di inidoneità alla guida (Sentenza 7 luglio 2004 CCRP nel caso che ci occupa, consid.

6.

e riferimenti)

6.

L’accusa ritiene che siamo in

presenza di una chiara e perfezionata sottrazione alla prova del sangue. ACCU 1

doveva attendersi che nelle concrete circostanze sarebbe stata sottoposta alla

prova del sangue, o perlomeno che questa possibilità era altamente verosimile.

L’aver causato ben cinque incidenti, uno ogni 200 m, sull’arco un chilometro

percorso, costituisce infatti un indizio evidente di inabilità alla guida, tale

da indurre un qualsiasi agente della polizia coscienzioso a prendere in

considerazione l’esame del sangue. ACCU 1 era comunque in grado di comprendere

quanto accaduto: ha pensato al marito, alle conseguenze e per di più era già

stata oggetto di una condanna simile. Per l’accusa, quindi, ella si è

allontanata scientemente dal luogo dell’incidente, nascondendosi dapprima in

giardino, quindi nella propria abitazione, rimanendovi dalle 04:00 sino alle

14:30, allo scopo di sottrarsi alla prova del sangue ed alle possibili

conseguenze che aveva già avuto modo di patire in passato.

7.

Per la difesa ACCU 1, quella

notte, a seguito del litigio con il marito si trovava in uno stato di furente

agitazione; irretita e sconvolta, ella non era in grado di comprendere e

valutare i suoi obblighi derivanti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr. Quanto poi alla

possibilità oggettiva di avvertire la polizia, la difesa distingue due fasi:

quella immediatamente successiva all’incidente (o meglio incidenti) e quella

dopo il rientro a casa, una volta lasciata l’abitazione il marito. Nella prima

fase, ACCU 1 non aveva la possibilità di avvisare la polizia: ella si trovava

nel giardino dell’abitazione, senza telefonino e terrorizzata al pensiero di

entrare in casa. Nella seconda fase, invece, partito il marito e rientrata in

casa ella si è messa a bere. E questo non già per crearsi il cosiddetto “cognac

alibi”, bensì per sedare il suo sconvolgimento. Allo choc si è aggiunto

quindi l’alcol, aggravando il suo stato di alterazione al punto di renderla

incapace di avvedersi dei danni commessi e, di riflesso, dell’obbligo di

avvertire la polizia. Date queste circostanze, nel comportamento dell’accusata

non sarebbe ravvisabile alcuna intenzionalità ma al più una negligenza, in ispecie

non punibile per effetto dei combinati art. 18 cpv. 1 CP e 91 cpv. 3 LCStr. A

mente della difesa, infine, la condanna di ACCU 1 per sottrazione alla prova

del sangue si porrebbe in conflitto con l’art. 14 cifra 2 lett. g del Patto-ONU

del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civici e politici, ovvero alla

garanzia, per ogni individuo accusato di un reato, di “non essere costretto

a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole”, nonché con le

garanzie di equo processo sancite all’art. 6 cifra 1 e 2 CEDU ed il principio

della presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost): norme, queste, che

concretizzano il principio “nemo tenetur se ipse accusare”.

8.

In concreto non occorre

spendere troppe parole per dare siccome chiaramente assodato l’obbligo dell’accusata

di avvisare immediatamente la polizia, obbligo che le incombeva in virtù dell’ art.

51.

cpv. 3 LCStr: nottetempo, ella infatti ha divelto diversi paletti che

delimitavano la careggiata sradicando i blocchi di cemento che li sostenevano,

ha in seguito cozzato contro tre vetture parcheggiate, urtato contro un muro,

danneggiato una siepe ed infine resa inutilizzabile la Mercedes da lei condotta

e intestata alla ditta LESA 4 di __________. Allo stesso modo non può esservi

dubbio che, proprio alla luce di simile comportamento alla guida di un veicolo

a motore, la polizia avrebbe, con una verosimiglianza che in realtà è certezza,

ordinato la prova del sangue o un’esame sanitario completivo. Contrariamente

all’opinione della difesa, poi, la possibilità di avvisare la polizia era

certamente data nella circostanza: l’accusata ha terminato la sua corsa in un

quartiere residenziale a lei perfettamente noto; nonostante l’ora tarda ed il

fatto che fosse scalza, era per lei oggettivamente possibile interrompere il

sonno di qualche abitante della zona per accedere ad un telefono o raggiungere

un telefono pubblico e formare il numero gratuito 117, oppure ancora, una volta

raggiunta la propria abitazione, vincere la paura del marito, entrarvi ed

avvertire la polizia. Questo per la prima fase; ma non ne va diversamente per

la seconda, e meglio a partire dal momento in cui, lasciata l’abitazione il

marito, ACCU 1 è entrata in casa. Da qui poteva immediatamente quanto

agevolmente avvertire la polizia. La tesi dell’impedimento dovuto allo stato di

choc ed all’ingestione di alcol non è credibile, se solo si pensa che ancora

verso le 10:00 ella ha avuto modo di discutere con __________ (che l’ha vista stravolta

e molto agitata ma non ubriaca) del litigio con il marito e dell’incidente. Sebbene

sconvolta ed irretita, ha invece bevuto e fumato, attendendo fino alle 14:30

per rivolgersi alla polizia, rendendo vano, o quanto meno inefficace, l’accertamento

dell’ebrietà al momento critico.

9.

E neppure può essere seguita la

tesi difensiva, secondo cui la forte alterazione dello stato dell’accusata non

le avrebbe permesso di rendersi conto dei danni causati e dell’obbligo di

avvertire la polizia. Al termine del suo rocambolesco “inseguimento” terminato

contro una siepe, con la Mercedes malridotta e non più funzionante, ella non ha

chiamato soccorso, non si è premurata di avvertire la polizia, affrettandosi

bensì ad abbandonare i luoghi e a raggiungere a piedi la sua abitazione, consapevole

delle conseguenze in cui sarebbe potuta incorrere diversamente. Una volta

raggiunto il giardino di casa, ella vi si è nascosta in attesa che il marito

partisse alla 05:00 per un viaggio d’affari. L’accusata giustifica questa

attesa con la paura del marito, sia per il litigio, sia a seguito dei guai che

aveva combinato con e alla Mercedes, come dichiarato al dibattimento. Ella era

dunque consapevole dei danni cagionati e questa consapevolezza era intatta

anche alle 10:00 quando si è intrattenuta con __________ spiegandole cosa era

successo. Su questo aspetto non ha buon gioco la difesa richiamandosi al primo

verbale di polizia rilasciato dall’accusata nel tentativo di dimostrare

l’inconsapevolezza della portata dell’accaduto. Infatti, proprio nel verbale

del 21 agosto 2002 (ore 14:29), a pag. 1, ACCU 1 ha avuto modo di ricordare nel

dettaglio, con tanto di indicazione delle vie percorse, il tragitto effettuato

con la Mercedes, la fuoriuscita di strada finale, soggiungendo inoltre: “mi

sembra di aver picchiato contro una macchina posteggiata ed inoltre, su via __________,

ho urtato dei paletti stradali”. Non si può quindi credere che ella, subito

dopo l’accaduto, senza l’effetto dell’alcol sorbito successivamente, non si

fosse resa conto di aver cagionato dei danni.

10.

In concreto non può inoltre essere

dimenticato che l’accusata, condannata nel 1995 per infrazione alle norme della

circolazione, guida in stato di ebrietà e infrazione alla legge federale sugli

stupefacenti, conosceva i pericoli cui sarebbe andata incontro, a livello

penale e amministrativo, ove avesse recidivato. Anche questo elemento, che viene

ad aggiungersi agli altri già menzionati, contribuisce a formare il

convincimento che l’accusata conoscesse i fatti da cui scaturiva l’obbligo di

avvertire la polizia, nonché l’alta verosimiglianza dell’ordine di prova del

sangue. Per finire, ACCU 1 ha tentato di giustificare l’omissione

dell’avvertimento prescritto in base all’art. 51 LCStr con argomenti che non

reggono ad un esame di credibilità. La paura della reazione del marito, ad

esempio, non può essere presa sul serio, se solo si pensa che ACCU 1 (come

dichiarato a verbale 21 agosto 2002, pag. 1), era avvezza ai litigi con il con

il coniuge (“ieri … ho nuovamente litigato con mio marito”), il quale a

sua volta non era nuovo a confrontarsi con infrazioni alle norme della

circolazione - anche gravi - commesse dalla moglie. Una paura, inoltre, che se

fosse stata veramente tale, avrebbe in un qualche modo trattenuto ACCU 1 dal

lanciarsi rocambolescamente all’inseguimento del “temuto” consorte.

11.

Vi è un’altra contraddizione:

l’accusata non ha impugnato la decisione di condanna per inosservanza dei

doveri in caso di infortunio, la quale è pertanto divenuta definitiva. Essa

contesta ora la commissione del reato di sottrazione alla prova del sangue, non

avvedendosi, però, che il substrato fattuale così come l’elemento soggettivo

che connotano l’uno e l’altro reato sono praticamente identici.

12.

Infine, nemmeno può essere ritenuta

la prospettata violazione delle garanzie in materia di equo processo (“fair

trial”) nel senso dell’art. 6 CEDU, invocata dalla difesa. In

effetti il Tribunale federale si è già espresso negativamente al riguardo con

sentenza 6S.58/2004 del 22 dicembre 2004, ove ha ribadito il principio secondo

cui un contravventore non è obbligato a mettersi a disposizione dell’autorità,

anche se dovesse attendersi un controllo di polizia. Tuttavia, nel caso

dell’art. 51 LCStr l’interesse pubblico all’accertamento dei fatti deve

prevalere sull’interesse del conducente a sottrarsi ad un procedimento a suo

carico (consid. 3.1 e 3.2). Inoltre, proprio con riferimento all’art. 91 cpv. 3

LCStr, l’Alta Corte ha ritenuto che trattasi di una norma connessa con un

obbligo di mettersi a disposizione e non di autodenuncia.

13.

Per tutti i motivi suesposti, ACCU

1.

dev’essere dichiarata autrice colpevole di sottrazione alla prova del sangue

e condannata per questo reato in concorso con i reati, frattanto cresciuti in

giudicato, di ripetuta infrazione alle norme della circolazione e inosservanza

dei doveri in caso di infortunio; prosciolta per contro dall’accusa di

circolazione in stato di ebrietà.

14.

Giusta l’art. 63 CP il giudice

commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere,

della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Nel caso di specie la

pena proposta dall’accusa appare indubbiamente eccessiva, se si pon conto al

fatto che il reato principale, o per meglio dire più grave (circolazione in stato

di ebrietà), è venuto a cadere. Pur comminando l’art. 91 cpv. 3 LCStr

(sottrazione alla prova del sangue) la stessa pena, le due fattispecie non

meritano ugual trattamento, dovendo beneficiare di un’attenuazione chi si

sottrae alla prova del sangue rispetto a chi, conducendo in stato di ebrietà,

ha messo in pericolo la propria vita e soprattutto quella altrui. Ciò premesso

si ritiene che una pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per

3.

anni sia congruamente commisurata alle colpe dell’accusata. Per contro non

sussistono ragioni specifiche per ridurre la multa di fr. 2'000.-- proposta

dall’accusa. ACCU 1 è si casalinga, ma in concreto difetta ogni elemento per

concludere che ella non goda di una situazione economica tale da non

consentirle il pagamento di una multa di tale entità.

visti gli art. 91 cpv. 3 LCS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.2.,

3.

e 4; negativamente al quesito posto sub 1.1., come segue al quesito

posto sub 2;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di sottrazione

alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCS) per essersi, ad __________ il

21.08

, abbandonando il luogo dell’incidente senza ossequiare l’obbligo che

le incombeva per legge di avvisare la polizia, sottratta intenzionalmente alla

prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia, che nelle circostanze

concrete sarebbe stata assai verosimilmente ordinata;

dà atto che la condanna per ripetute

infrazioni alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS) e per inosservanza

dei doveri in caso d’infortunio (92 cpv.1 LCS) è regolarmente cresciuta in

giudicato;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 2'000.—

(duemila);

3.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 700.-- e delle spese giudiziarie di fr. 420.-- per

complessivi fr. 1’120.-- ;

ordina l'iscrizione della condanna a

casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna alla condannata il termine di tre

mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento

entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di

circolazione in stato di ebrietà;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione dela sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP);

osserva che l’accusata ha formulato

dichiarazione di ricorso il 15 aprile 2005; da qui le presenti motivazioni

scritte (art. 260 cpv. 5 e 276 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino.

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2000.00 multa

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 70.00 testi

fr. 3120.00 totale

Il giudice

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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