10.2003.337
indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un istromento notarile di compra-vendita un valore non corrispondente al vero
20 ottobre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2003.337
Data decisione, Autorità:
20.10.2005, PRPEN
Titolo:
indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un istromento notarile di compra-vendita un valore non corrispondente al vero
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONE
LESA 1
Incarto
n.
10.2003.337, 10.2003.338/CEG
DA
1339/2003
Bellinzona
20
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
e
ACCU 2 ,
prevenuta colpevole I. ACCU 1, di
conseguimento fraudolento di
una falsa attestazione,
per avere, usando inganno,
indotto un pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto
di importanza giuridica contrario al vero;
e meglio,
per avere indotto il notaio __________
a rogare l’istromento notarile n. __________, datato __________, concernente la
compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD __________,
indicando, in urto con la verità, che il prezzo della compravendita era di Frs.
42'000.--, sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) che,
trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo complessivo pattuito per il
negozio giuridico ammontava, in realtà, a Frs. 430'000.--, così come peraltro
indicato nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti il medesimo giorno;
fatti avvenuti a __________, in
data __________;
reato previsto dall’art. 253
CP;
perseguita con decreto d’accusa
del 23 aprile 2003 n. DA 1339/2003 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1.
Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-- (cento);
prevenuto colpevole II. ACCU 2, di
conseguimento fraudolento di
una falsa attestazione,
per avere, usando inganno,
indotto un pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto
di importanza giuridica contrario al vero;
e meglio,
per avere indotto il notaio __________
a rogare l’istromento notarile n. __________, datato __________, concernente la
compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD __________,
indicando, in urto con la verità, che il prezzo della compravendita era di Frs.
35'000.--, sapendo invece che, trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo
complessivo pattuito per il negozio giuridico ammontava, in realtà, a Frs.
400'000.--, così come peraltro indicato nel contratto di appalto sottoscritto
dalle parti il medesimo giorno;
fatti avvenuti a __________, in
data __________;
reato previsto dall’art. 253
CP;
perseguito con decreto d’accusa
del 23 aprile 2003 n. DA 1336/2003 del AINQ 1, che propone la condanna:
1.
Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-- (cento);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente da entrambi gli accusati in data 6 maggio
2003;
indetto il dibattimento 20 ottobre 2005,
al quale sono comparsi entrambi gli accusati, assistiti dal difensore DI 1, __________, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 22 agosto 2005 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il difensore, il quale chiede che
entrambi gli accusati vengano prosciolti.
Alle parti è imputabile
un’ammessa negligenza, un’errore, che tuttavia non è passibile di punibilità
nell’ambito dell’art. 253 CP. Non v’è alcun dolo, nemmeno eventuale, di
ingannare una notaia, condannata con separato decreto d’accusa, che aveva
redatto una quindicina di rogiti riguardanti lo stesso fondo e che ne conosceva
lo stato di edificazione, come comprova peraltro il paragrafo (“si evidenzia
inoltre che trattasi di una PPP in fase di costruzione. Infatti il fondo base
particella no. __________ RFD __________ non è ancora stato interamente
edificato”) inserito nel precedente rogito di costituzione di diritto di
compera __________, che riguarda la stessa palazzina oggetto del rogito __________.
Nemmeno si può dire che ACCU 2
abbia mai trasmesso dati erronei alla notaia. Egli, come risulta dalla
documentazione prodotta, ma anche da quella già formante l’incarto, ha sempre
indicato che il prezzo era relativo al “costo del terreno” e che il “contratto
d’appalto per l’edificazione” sarebbe “stato firmato separatamente”,
come sempre nello studio della notaia dopo la firma del rogito. ACCU 2 non ha
fatto altro che, in tutta buona fede, effettuare un’operazione di “copia e
incolla” (come dimostrano i documenti) di quanto sempre fatto, senza alcuna
intenzione di trarre vantaggi di sorta o di ingannare la notaia, che, tranne
un’eccezione, aveva rogato tutti gli atti pubblici delle palazzine di __________.
Notasi poi che nessuna bozza dei rogiti è mai stata trasmessa dalla notaia alle
parti precedentemente alla firma, né la notaia ha chiesto alcunché agli
accusati. Del resto mai gli stessi hanno dichiarato per scritto o oralmente che
il fondo non fosse edificato, quando invece lo era: semplicemente ACCU 2 ha
proceduto come sempre aveva fatto, senza rendersi conto che in caso di
edificazione il prezzo da indicare nell’atto notarile era quello totale e non
solo quello del terreno;
sentiti per ultimi gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione, per avere, usando inganno, indotto un
pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto di
importanza giuridica contrario al vero; e meglio, per avere, a __________ in
data 25.03.2002, indotto il notaio __________ a rogare l’istromento notarile n.
__________, datato __________, concernente la compravendita della PPP n. __________
di cui al fondo base n. __________ RFD __________, indicando, in urto con la
verità, che il prezzo della compravendita era di Frs. 42'000.--, sapendo (o
dovendo comunque presumere dalle circostanze) che, trattandosi di una PPP già
edificata, il prezzo complessivo pattuito per il negozio giuridico ammontava,
in realtà, a Frs. 430'000.--, così come peraltro indicato nel contratto di
appalto sottoscritto dalle parti il medesimo giorno?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può ACCU 1 beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna di ACCU 1
va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
E’ ACCU 2 autore colpevole di conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione, per avere, usando inganno, indotto un
pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto di
importanza giuridica contrario al vero; e meglio, per avere, a __________ in data
__________, indotto il notaio __________ a rogare l’istromento notarile n. __________
datato __________, concernente la compravendita della PPP n. __________ di cui
al fondo base n. __________ RFD __________, indicando, in urto con la verità,
che il prezzo della compravendita era di Frs. 35'000.--, sapendo invece che,
trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo complessivo pattuito per il
negozio giuridico ammontava, in realtà, a Frs. 400'000.--, così come peraltro
indicato nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti il medesimo giorno?
6.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
7.
Può ACCU 2 beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
8.
L'eventuale condanna di ACCU 2
va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
9.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273.
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti sub
1.
e 5; decaduti gli altri,
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) per quanto avvenuto nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1339/2003 del 23 aprile 2003;
proscioglie ACCU 2
dall’accusa di conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) per quanto avvenuto nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1336/2003 del 23 aprile 2003;
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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