Lexipedia

Decisione

10.2003.337

indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un istromento notarile di compra-vendita un valore non corrispondente al vero

20 ottobre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

prevenuto colpevole II. ACCU 2, di

conseguimento fraudolento di

una falsa attestazione,

per avere, usando inganno,

indotto un pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto

di importanza giuridica contrario al vero;

e meglio,

per avere indotto il notaio __________

a rogare l’istromento notarile n. __________, datato __________, concernente la

compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD __________,

indicando, in urto con la verità, che il prezzo della compravendita era di Frs.

35'000.--, sapendo invece che, trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo

complessivo pattuito per il negozio giuridico ammontava, in realtà, a Frs.

400'000.--, così come peraltro indicato nel contratto di appalto sottoscritto

dalle parti il medesimo giorno;

fatti avvenuti a __________, in

data __________;

reato previsto dall’art. 253

CP;

perseguito con decreto d’accusa

del 23 aprile 2003 n. DA 1336/2003 del AINQ 1, che propone la condanna:

1.

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente da entrambi gli accusati in data 6 maggio

2003;

indetto il dibattimento 20 ottobre 2005,

al quale sono comparsi entrambi gli accusati, assistiti dal difensore DI 1, __________, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 22 agosto 2005 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità degli accusati, data

lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito il difensore, il quale chiede che

entrambi gli accusati vengano prosciolti.

Alle parti è imputabile

un’ammessa negligenza, un’errore, che tuttavia non è passibile di punibilità

nell’ambito dell’art. 253 CP. Non v’è alcun dolo, nemmeno eventuale, di

ingannare una notaia, condannata con separato decreto d’accusa, che aveva

redatto una quindicina di rogiti riguardanti lo stesso fondo e che ne conosceva

lo stato di edificazione, come comprova peraltro il paragrafo (“si evidenzia

inoltre che trattasi di una PPP in fase di costruzione. Infatti il fondo base

particella no. __________ RFD __________ non è ancora stato interamente

edificato”) inserito nel precedente rogito di costituzione di diritto di

compera __________, che riguarda la stessa palazzina oggetto del rogito __________.

Nemmeno si può dire che ACCU 2

abbia mai trasmesso dati erronei alla notaia. Egli, come risulta dalla

documentazione prodotta, ma anche da quella già formante l’incarto, ha sempre

indicato che il prezzo era relativo al “costo del terreno” e che il “contratto

d’appalto per l’edificazione” sarebbe “stato firmato separatamente”,

come sempre nello studio della notaia dopo la firma del rogito. ACCU 2 non ha

fatto altro che, in tutta buona fede, effettuare un’operazione di “copia e

incolla” (come dimostrano i documenti) di quanto sempre fatto, senza alcuna

intenzione di trarre vantaggi di sorta o di ingannare la notaia, che, tranne

un’eccezione, aveva rogato tutti gli atti pubblici delle palazzine di __________.

Notasi poi che nessuna bozza dei rogiti è mai stata trasmessa dalla notaia alle

parti precedentemente alla firma, né la notaia ha chiesto alcunché agli

accusati. Del resto mai gli stessi hanno dichiarato per scritto o oralmente che

il fondo non fosse edificato, quando invece lo era: semplicemente ACCU 2 ha

proceduto come sempre aveva fatto, senza rendersi conto che in caso di

edificazione il prezzo da indicare nell’atto notarile era quello totale e non

solo quello del terreno;

sentiti per ultimi gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione, per avere, usando inganno, indotto un

pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto di

importanza giuridica contrario al vero; e meglio, per avere, a __________ in

data 25.03.2002, indotto il notaio __________ a rogare l’istromento notarile n.

__________, datato __________, concernente la compravendita della PPP n. __________

di cui al fondo base n. __________ RFD __________, indicando, in urto con la

verità, che il prezzo della compravendita era di Frs. 42'000.--, sapendo (o

dovendo comunque presumere dalle circostanze) che, trattandosi di una PPP già

edificata, il prezzo complessivo pattuito per il negozio giuridico ammontava,

in realtà, a Frs. 430'000.--, così come peraltro indicato nel contratto di

appalto sottoscritto dalle parti il medesimo giorno?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può ACCU 1 beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna di ACCU 1

va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

E’ ACCU 2 autore colpevole di conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione, per avere, usando inganno, indotto un

pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto di

importanza giuridica contrario al vero; e meglio, per avere, a __________ in data

__________, indotto il notaio __________ a rogare l’istromento notarile n. __________

datato __________, concernente la compravendita della PPP n. __________ di cui

al fondo base n. __________ RFD __________, indicando, in urto con la verità,

che il prezzo della compravendita era di Frs. 35'000.--, sapendo invece che,

trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo complessivo pattuito per il

negozio giuridico ammontava, in realtà, a Frs. 400'000.--, così come peraltro

indicato nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti il medesimo giorno?

6.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

7.

Può ACCU 2 beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

8.

L'eventuale condanna di ACCU 2

va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

9.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub

1.

e 5; decaduti gli altri,

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) per quanto avvenuto nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1339/2003 del 23 aprile 2003;

proscioglie ACCU 2

dall’accusa di conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) per quanto avvenuto nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1336/2003 del 23 aprile 2003;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster