Lexipedia

Decisione

10.2003.393

ingiuria e lesioni semplici

10 dicembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2002 n. DAP 1060/2002 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--.

2. Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

ACCU

2 lesioni semplici

per avere, __________, a __________,

strattonando ripetutamente e sbattendo contro un muro CIVI 2, provocandogli per

il colpo subito dolori diffusi nella regione cervicale ed escoriazioni alle

braccia, intenzionalmente (dolo eventuale) cagionato un danno al corpo o alla

salute di una persona.

reato previsto dall'art. 123 CP;

fatti avvenuti a __________ l’__________;

perseguito con decreto d’accusa del 7 maggio

2002 n. DAP 1059/2002 del AINQ 1, Bellinzona, che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

2. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--;

viste le

opposizioni interposte tempestivamente in data 13 maggio 2002 dagli accusati;

indetto il

dibattimento 10 dicembre 2004, al quale sono comparsi gli accusati

personalmente con il loro difensore e il patrocinatore di parte civile;

accertate le

generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto

all'interrogatorio degli accusati;

sentita la teste __________;

sentito il

patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d'accusa

e il pagamento della somma di fr. 20'000 come torto morale e della somma di fr.

5'641.80 come risarcimento delle spese legali;

sentito il difensore, il quale chiede:

per l'accusata ACCU 1 in via principale il proscioglimento per

prescrizione

del reato di ingiuria e in via subordinata l'esenzione dalla pena,

per l'accusato ACCU 2 il proscioglimento dall'imputazione di

lesioni

semplici per non avere commesso il fatto e il proscioglimento

dall'imputazione

di vie di fatto, qualora vi fosse una derubricazione, poiché

il

reato è prescritto;

sentito in

replica il patrocinatore di parte civile;

sentito in

duplica il difensore;

sentiti da

ultimo gli accusati;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole

di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

Considerandi

2.

Se ACCU 2 è autore colpevole di

lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

3.

Sulla pena e sulle spese a

carico di ciascun accusato.

4.

Sulle pretese della parte

civile, la quale chiede la somma di fr. 20'000.-- per torto morale e la somma

di fr. 5'641.80 come risarcimento per spese legali;

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

la richiesta di motivazione scritta della sentenza e dichiarazione di ricorso

15.

dicembre 2004 della parte civile è stata ritirata con scritto 17 dicembre

2004.

e che nessun’altra parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2

CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di

ricorso;

visti gli art. 72, 178 cpv. 1 vCP;

177, 123 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 2,

dall'imputazione di lesioni

semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. DAP 1059/2002 del 7 maggio 2002;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di ingiuria

per avere, __________, a __________, apostrofando CIVI 1 con gli epiteti di

"lazzarona e sporcacciona" offeso con parole l'onore di una persona.

manda ACCU 1

esente da pena.

condanna ACCU 1,

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 240.--.

carica le spese del procedimento

concernente ACCU 2 allo Stato.

rinvia la

parte civile al competente foro civile per le sue pretese.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

1.

CIVI 1

2.

CIVI 2

tutti patr.ti da: PR 1

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 240.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster