10.2003.393
ingiuria e lesioni semplici
10 dicembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2003.393
Data decisione, Autorità:
10.12.2004, PRPEN
Titolo:
ingiuria e lesioni semplici
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
art. 123 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2003.393, 10.2003.394
DAP
1060/2002
DAP
1059/2002
Bellinzona
10
dicembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
ACCU 2
(difesi
da: avv. __________ __________, Bellinzona)
prevenuti
colpevoli di:
ACCU
1 ingiuria
per avere, __________, a __________,
apostrofando CIVI 1 con gli epiteti di “puttana, lazzarona, sporcacciona” offeso
con parole l’onore di una persona;
reato previsto dall'art. 177 CP;
fatti avvenuti a __________ l’__________;
perseguita con decreto d’accusa del 7 maggio
Fatti
2002 n. DAP 1060/2002 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--.
2. Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
ACCU
2 lesioni semplici
per avere, __________, a __________,
strattonando ripetutamente e sbattendo contro un muro CIVI 2, provocandogli per
il colpo subito dolori diffusi nella regione cervicale ed escoriazioni alle
braccia, intenzionalmente (dolo eventuale) cagionato un danno al corpo o alla
salute di una persona.
reato previsto dall'art. 123 CP;
fatti avvenuti a __________ l’__________;
perseguito con decreto d’accusa del 7 maggio
2002 n. DAP 1059/2002 del AINQ 1, Bellinzona, che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--;
viste le
opposizioni interposte tempestivamente in data 13 maggio 2002 dagli accusati;
indetto il
dibattimento 10 dicembre 2004, al quale sono comparsi gli accusati
personalmente con il loro difensore e il patrocinatore di parte civile;
accertate le
generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto
all'interrogatorio degli accusati;
sentita la teste __________;
sentito il
patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d'accusa
e il pagamento della somma di fr. 20'000 come torto morale e della somma di fr.
5'641.80 come risarcimento delle spese legali;
sentito il difensore, il quale chiede:
–
per l'accusata ACCU 1 in via principale il proscioglimento per
prescrizione
del reato di ingiuria e in via subordinata l'esenzione dalla pena,
–
per l'accusato ACCU 2 il proscioglimento dall'imputazione di
lesioni
semplici per non avere commesso il fatto e il proscioglimento
dall'imputazione
di vie di fatto, qualora vi fosse una derubricazione, poiché
il
reato è prescritto;
sentito in
replica il patrocinatore di parte civile;
sentito in
duplica il difensore;
sentiti da
ultimo gli accusati;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole
di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Considerandi
2.
Se ACCU 2 è autore colpevole di
lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
3.
Sulla pena e sulle spese a
carico di ciascun accusato.
4.
Sulle pretese della parte
civile, la quale chiede la somma di fr. 20'000.-- per torto morale e la somma
di fr. 5'641.80 come risarcimento per spese legali;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
la richiesta di motivazione scritta della sentenza e dichiarazione di ricorso
15.
dicembre 2004 della parte civile è stata ritirata con scritto 17 dicembre
2004.
e che nessun’altra parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2
CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di
ricorso;
visti gli art. 72, 178 cpv. 1 vCP;
177, 123 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 2,
dall'imputazione di lesioni
semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. DAP 1059/2002 del 7 maggio 2002;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ingiuria
per avere, __________, a __________, apostrofando CIVI 1 con gli epiteti di
"lazzarona e sporcacciona" offeso con parole l'onore di una persona.
manda ACCU 1
esente da pena.
condanna ACCU 1,
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 240.--.
carica le spese del procedimento
concernente ACCU 2 allo Stato.
rinvia la
parte civile al competente foro civile per le sue pretese.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
1.
CIVI 1
2.
CIVI 2
tutti patr.ti da: PR 1
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 240.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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