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Decisione

10.2003.406

mancato versamento dei contributi alimentari alla moglie

25 febbraio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto

d’accusa del 4.6.2003 no. DA 1885/2003 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte civile Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento dell’importo di fr. 29'500.-, a titolo di

risarcimento (art. 208 cpv. 1 let. b CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e

delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

E inoltre La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l'opposizione al decreto di

accusa interposta tempestivamente in data 11 giugno 2003 dal difensore;

indetto il dibattimento 25 febbraio

2005, al quale hanno partecipato il difensore, avv. DI 1, __________; la parte

civile, Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona,

rappresentata dal signor __________; mentre il Procuratore pubblico AINQ 1,

Lugano, con lettera 23 dicembre 2004/11 gennaio 2005 rinunciava ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

preso atto che l’accusato

non ha fatto atto di comparsa, né ha giustificato la sua assenza, quantunque il

medesimo fosse stato citato al pubblico dibattimento mediante notifica di

citazione nella forma degli assenti, pubblicata sul FU in data 20 dicembre

2004.

Peraltro, secondo quanto dichiarato dal suo difensore in aula, l’accusato

era a conoscenza dell’aggiornamento in data odierna del pubblico dibattimento;

proceduto pertanto nei

suoi confronti nelle forme contumaciali (art. 277 CPP), nel senso di basare il

giudizio sulle risultanze degli atti;

data lettura del decreto d'accusa;

acquisiti agli atti i documenti formanti

l’incarto del Ministero pubblico dipendenti dal DA 1885/2003, come pure quelli

prodotti in data odierna dal difensore (doc. 1-6) e dalla parte civile (doc. A,

B);

acquisite definitivamente agli atti e

assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale no.

10.2003.406

Viene data la parola alla

parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa no.

1885/2003.

Viene data la parola al

difensore, il quale sostiene che l’elemento oggettivo del reato di cui all’art.

217.

CPS non è realizzato. Il signor ACCU 1 non aveva e nemmeno poteva avere i

mezzi per far fronte agli impegni finanziari scaturenti dai decreti della Pretura

di __________. Vengono citate le sentenze dell’Alta Corte 116 IV 386, 101 IV

52, 114 IV 124, 121 IV 272 e fatto riferimento all’opinione di TRECHSEL, nri.

14.

e 15 ad art. 217 CPS.

La difesa ricorda che nell’estate del 1999 l’accusato ha lasciato il

posto di lavoro alla luce delle difficoltà incontrate dal datore di lavoro dovute

alla crisi del settore. Qualora non se ne fosse andato spontaneamente, il

signor ACCU 1 sarebbe comunque stato licenziato per i motivi testé indicati. Il

fatto di avere intrapreso un’attività quale indipendente non ha purtroppo

portato i risultati sperati e l’accusato si è presto dovuto confrontare con

delle difficoltà finanziarie che gli hanno impedito di onorare quanto dovuto

alla moglie a titolo di contributo alimentare. I documenti prodotti in questa

sede, seppur relativi al 2002, sono indicativi delle difficoltà conosciute dal

ramo professionale in cui era attivo l’accusato. Si richiama pure a tal

proposito la dichiarazione del 28.4.2000 del precedente datore di lavoro, __________,

agli atti.

Visto quanto precede il signor ACCU 1 deve essere prosciolto dal reato

imputatogli mediante il decreto d’accusa del 4 giugno 2003.

La parte civile in replica,

sottolinea come l’accusato, proprio in considerazione delle accennate

difficoltà del settore, al posto di lanciarsi subito allo sbaraglio come

indipendente avrebbe potuto far capo in primo luogo alle indennità di

disoccupazione. Così facendo egli sarebbe stato in grado di corrispondere

qualcosa alla moglie.

La difesa in duplica,

precisa che l’accusato, dall’interruzione del lavoro presso la __________, si è

immediatamente registrato quale indipendente; da ciò deriva l’impossibilità di

poter usufruire delle prestazioni erogate sulla base della LF sulla

disoccupazione.

Posti a giudizio, con il consenso

delle parti, i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto

dall’art. 217 cpv. 1 CPS,

per avere,

a __________, tra ottobre 1999 e gennaio 2001, omesso, benché avesse o potesse

avere i mezzi per farlo, di prestare in favore della moglie __________ e per

essa all’Ufficio sostegno sociale che li anticipa, i contributi alimentari

fissati dal Pretore di __________ con decisioni del 22.9.1999 e 6.12.1999, in

fr. 1'450.- mensili dal 1.10.1999 al 30.11.1999, rispettivamente in fr. 1'900.-

mensili dal 1.12.1999, accumulando arretrati ammontanti al 17 gennaio 2001 a

complessivi fr. 29'500.-?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale pena gli deve essere comminata?

3.

In caso di

una pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della sospensione

condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4.

La pena

deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

Devono

essere riconosciute le pretese della parte civile e se sì in quale misura? O

deve essere decretato il rinvio al competente foro civile?

6.

A chi il

carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto penale

n. 10.2003.406;

preso atto che il difensore dell’accusato ha

comunicato in data 2/3 marzo 2005 di rinunciare alla motivazione della

sentenza;

che nessun’altra parte ha

chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della

sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt.

18, 28 e segg., 36, 41, 63, 69, 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39

LTG;

rispondendo positivamente ai

quesiti posti n. 1, 3 e 4; ritenuto superato il quesito n. 5 in quanto le

pretese avanzate dalla parte civile sono già stato oggetto di giudizio da parte

del giudice civile;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto dall’art. 217 cpv. 1

CPS,

per i fatti

compiuti a Bellinzona nelle circostanze di fatto e di tempo descritte nel

decreto di accusa No. DA 1885/2003 del 04.06.2003.

E condanna ACCU 1

1.

Alla pena

di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni.

2.

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00, di cui fr.

200.

- per spese del Ministero pubblico.

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli artt. 80 e 41 cifra 4 CPS.

Rinvia la

parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona, al

competente foro civile per ogni sua pretesa nei confronti del signor ACCU 1.

Avverte il condannato in contumacia

della sua facoltà di presentare, nel termine di sei mesi dall’emanazione della

sentenza, istanza per un nuovo giudizio ritenuto che in caso contrario il

giudizio contumaciale di condanna diverrà definitivo, a condizione che

l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento. Per le

spese e per i risarcimenti il giudizio è immediatamente esecutivo (cfr. art.

277.

cpv. 3 e 5 CPP).

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice supplente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1:

fr. 350.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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