10.2003.406
mancato versamento dei contributi alimentari alla moglie
25 febbraio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2003.406
Data decisione, Autorità:
25.02.2005, PRPEN
Titolo:
mancato versamento dei contributi alimentari alla moglie
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2003.406/ANC
DA
1885/2003
Bellinzona,
25
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia
Pontarolo
sedente con Curzio Andreoli in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di
trascuranza degli obblighi
di mantenimento,
per avere,
__________, tra ottobre 1999 e gennaio 2001, omesso, benché avesse o potesse
avere i mezzi per farlo, di prestare in favore della moglie __________ e per
essa all’Ufficio sostegno sociale che li anticipa, i contributi alimentari
fissati dal Pretore di __________ con decisioni del 22.9.1999 e 6.12.1999, in
fr. 1'450.- mensili dal 1.10.1999 al 30.11.1999, rispettivamente in fr. 1'900.-
mensili dal 1.12.1999, accumulando arretrati ammontanti al 17 gennaio 2001 a
complessivi fr. 29'500.-;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del 4.6.2003 no. DA 1885/2003 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte civile Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento dell’importo di fr. 29'500.-, a titolo di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 let. b CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e
delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
E inoltre La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l'opposizione al decreto di
accusa interposta tempestivamente in data 11 giugno 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento 25 febbraio
2005, al quale hanno partecipato il difensore, avv. DI 1, __________; la parte
civile, Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona,
rappresentata dal signor __________; mentre il Procuratore pubblico AINQ 1,
Lugano, con lettera 23 dicembre 2004/11 gennaio 2005 rinunciava ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
preso atto che l’accusato
non ha fatto atto di comparsa, né ha giustificato la sua assenza, quantunque il
medesimo fosse stato citato al pubblico dibattimento mediante notifica di
citazione nella forma degli assenti, pubblicata sul FU in data 20 dicembre
2004.
Peraltro, secondo quanto dichiarato dal suo difensore in aula, l’accusato
era a conoscenza dell’aggiornamento in data odierna del pubblico dibattimento;
proceduto pertanto nei
suoi confronti nelle forme contumaciali (art. 277 CPP), nel senso di basare il
giudizio sulle risultanze degli atti;
data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli atti i documenti formanti
l’incarto del Ministero pubblico dipendenti dal DA 1885/2003, come pure quelli
prodotti in data odierna dal difensore (doc. 1-6) e dalla parte civile (doc. A,
B);
acquisite definitivamente agli atti e
assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale no.
10.2003.406
Viene data la parola alla
parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa no.
1885/2003.
Viene data la parola al
difensore, il quale sostiene che l’elemento oggettivo del reato di cui all’art.
217.
CPS non è realizzato. Il signor ACCU 1 non aveva e nemmeno poteva avere i
mezzi per far fronte agli impegni finanziari scaturenti dai decreti della Pretura
di __________. Vengono citate le sentenze dell’Alta Corte 116 IV 386, 101 IV
52, 114 IV 124, 121 IV 272 e fatto riferimento all’opinione di TRECHSEL, nri.
14.
e 15 ad art. 217 CPS.
La difesa ricorda che nell’estate del 1999 l’accusato ha lasciato il
posto di lavoro alla luce delle difficoltà incontrate dal datore di lavoro dovute
alla crisi del settore. Qualora non se ne fosse andato spontaneamente, il
signor ACCU 1 sarebbe comunque stato licenziato per i motivi testé indicati. Il
fatto di avere intrapreso un’attività quale indipendente non ha purtroppo
portato i risultati sperati e l’accusato si è presto dovuto confrontare con
delle difficoltà finanziarie che gli hanno impedito di onorare quanto dovuto
alla moglie a titolo di contributo alimentare. I documenti prodotti in questa
sede, seppur relativi al 2002, sono indicativi delle difficoltà conosciute dal
ramo professionale in cui era attivo l’accusato. Si richiama pure a tal
proposito la dichiarazione del 28.4.2000 del precedente datore di lavoro, __________,
agli atti.
Visto quanto precede il signor ACCU 1 deve essere prosciolto dal reato
imputatogli mediante il decreto d’accusa del 4 giugno 2003.
La parte civile in replica,
sottolinea come l’accusato, proprio in considerazione delle accennate
difficoltà del settore, al posto di lanciarsi subito allo sbaraglio come
indipendente avrebbe potuto far capo in primo luogo alle indennità di
disoccupazione. Così facendo egli sarebbe stato in grado di corrispondere
qualcosa alla moglie.
La difesa in duplica,
precisa che l’accusato, dall’interruzione del lavoro presso la __________, si è
immediatamente registrato quale indipendente; da ciò deriva l’impossibilità di
poter usufruire delle prestazioni erogate sulla base della LF sulla
disoccupazione.
Posti a giudizio, con il consenso
delle parti, i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto
dall’art. 217 cpv. 1 CPS,
per avere,
a __________, tra ottobre 1999 e gennaio 2001, omesso, benché avesse o potesse
avere i mezzi per farlo, di prestare in favore della moglie __________ e per
essa all’Ufficio sostegno sociale che li anticipa, i contributi alimentari
fissati dal Pretore di __________ con decisioni del 22.9.1999 e 6.12.1999, in
fr. 1'450.- mensili dal 1.10.1999 al 30.11.1999, rispettivamente in fr. 1'900.-
mensili dal 1.12.1999, accumulando arretrati ammontanti al 17 gennaio 2001 a
complessivi fr. 29'500.-?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale pena gli deve essere comminata?
3.
In caso di
una pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della sospensione
condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4.
La pena
deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Devono
essere riconosciute le pretese della parte civile e se sì in quale misura? O
deve essere decretato il rinvio al competente foro civile?
6.
A chi il
carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto penale
n. 10.2003.406;
preso atto che il difensore dell’accusato ha
comunicato in data 2/3 marzo 2005 di rinunciare alla motivazione della
sentenza;
che nessun’altra parte ha
chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della
sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt.
18, 28 e segg., 36, 41, 63, 69, 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39
LTG;
rispondendo positivamente ai
quesiti posti n. 1, 3 e 4; ritenuto superato il quesito n. 5 in quanto le
pretese avanzate dalla parte civile sono già stato oggetto di giudizio da parte
del giudice civile;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto dall’art. 217 cpv. 1
CPS,
per i fatti
compiuti a Bellinzona nelle circostanze di fatto e di tempo descritte nel
decreto di accusa No. DA 1885/2003 del 04.06.2003.
E condanna ACCU 1
1.
Alla pena
di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
2.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00, di cui fr.
200.
- per spese del Ministero pubblico.
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli artt. 80 e 41 cifra 4 CPS.
Rinvia la
parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona, al
competente foro civile per ogni sua pretesa nei confronti del signor ACCU 1.
Avverte il condannato in contumacia
della sua facoltà di presentare, nel termine di sei mesi dall’emanazione della
sentenza, istanza per un nuovo giudizio ritenuto che in caso contrario il
giudizio contumaciale di condanna diverrà definitivo, a condizione che
l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento. Per le
spese e per i risarcimenti il giudizio è immediatamente esecutivo (cfr. art.
277.
cpv. 3 e 5 CPP).
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice supplente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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