10.2003.439
maresciallo capo dei Carabinieri che entra in Svizzera accompagnando un indagato al fine di ottenere la sua documentazione bancaria
18 ottobre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2003.439
Data decisione, Autorità:
18.10.2006, PRPEN
Titolo:
maresciallo capo dei Carabinieri che entra in Svizzera accompagnando un indagato al fine di ottenere la sua documentazione bancaria
ATTO COMPIUTO SENZA AUTORIZZAZIONE PER UNO STATO ESTERO
art. 271 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2003.439
DA
1097/2003
Bellinzona
18
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di atti compiuti senza autorizzazione
per conto di uno Stato estero, reato tentato,
per avere, il 5 luglio 2000, a
Chiasso, senza essere autorizzato, raggiunto il territorio svizzero al fine di
compiere, per conto dello Stato italiano, atti che spettano ai poteri pubblici
elvetici, e meglio,
per avere accompagnato il
cittadino italiano __________, oggetto all’epoca di un procedimento penale
condotta dalla Procura della Repubblica di __________, sino in Svizzera con l’intento
di recarsi presso una delle sedi della Banca __________ al fine di ottenere,
nell’interesse del procedimento penale in corso in Italia, la documentazione
bancaria della relazione __________ n. __________ intestata all’indagato __________,
documentazione ottenibile in via ufficiale soltanto attraverso una richiesta di
assistenza giudiziaria internazionale formulata alle competenti Autorità
elvetiche;
fatti avvenuti a Chiasso il 5
luglio 2000;
reato previsto dall’art. 271
cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 7 aprile
Fatti
2003 n. DA 1097/2003 del, che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 giugno 2003 dell’accusato;
indetto il dibattimento 18 ottobre 2006,
al quale ha partecipato solo il difensore, mentre l’accusato, regolarmente
citato a mezzo raccomandata del 28 giugno 2006, non è comparso, ed il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
respinte le richieste della difesa di
rinvio del dibattimento, di audizione di un teste, di esperire ulteriori
accertamenti, nonché quella concernente l’opposizione all’uso dibattimentale di
alcuni atti istruttori;
preso atto dell’impossibilità di un teste di
presenziare al dibattimento, rinunciato alla sua audizione e respinta la
conseguente opposizione della difesa;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento, in quanto fanno difetto sia gli elementi oggettivi sia quelli
soggettivi del reato addebitato al suo assistito. Il particolare, non ci sono
prove della sua volontà di compiere in Svizzera atti ufficiali per conto di uno
Stato estero. In ogni caso non si apprestava a compiere alcun atto che spettava
ad un autorità Svizzera o Italiana, necessitante perciò di una rogatoria
internazionale, ma solamente alla persona che ha accompagnato, che agiva dunque
a titolo privato. Protesta tasse, spese e ripetibili;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
L’imputato è autore
colpevole di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero,
reato tentato, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto
d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio ed assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 271 cifra 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
atti compiuti senza
autorizzazione per conto di uno Stato estero, reato tentato, art. 271 cifra 1
CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 1097/2003 del 7 aprile 2003;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
riconosce al signor ACCU 1 fr. 500.-- a
titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Dipartimento federale di
giustizia e polizia, Berna,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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