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Decisione

10.2003.563

tentato di compiere rispettivamente coinvolto in un atto sessuale il minore di sedici anni

26 ottobre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 60

(sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte

civile A.M., __________ è rinviata al competente foro civile.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 700.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 23 settembre 2003 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 26 ottobre 2004, al quale sono comparsi l'accusato, il suo

difensore, il Procuratore pubblico, la parte civile ed il patrocinatore di

parte civile;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i

testi __________ , __________ e __________;

sentito il Procuratore pubblico, il quale

chiede la conferma del decreto di accusa;

sentito il

patrocinatore della parte civile avv. __________, il quale chiede la conferma

del decreto di accusa e chiede il versamento di complessivi fr. 15'590.85 come

rifusione delle spese di patrocinio e di fr. 3'000.- come torto morale;

sentito il

difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento del suo cliente

e in via subordinata la derubricazione a molestie sessuali, reato per il quale

l'accusato tuttavia non può essere perseguito in assenza di tempestiva querela;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di atti sessuali con fanciulli per i fatti descritti

nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di molestie sessuali per i fatti descritti nel DA a

suo carico.

2.1

Se

tale reato è perento.

3.

Sulla

pena e sulle spese.

4.

Se

devono essere accolte le pretese della parte civile __________, la quale chiede

il versamento di complessivi fr. 15'590.85 come rifusione delle spese di

patrocinio e di fr. 3'000.- come torto morale;

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 187 cifra 1 CP; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di atti

sessuali con fanciulli per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. DA 3111/2003 del 22 settembre 2003;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'470.--;

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le sue pretese;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il

presidente: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 tassa

di giustizia

fr. 800.00 spese

giudiziarie

fr. 170.00 testi

fr. 1'470.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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