10.2003.563
tentato di compiere rispettivamente coinvolto in un atto sessuale il minore di sedici anni
26 ottobre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2003.563
Data decisione, Autorità:
26.10.2004, PRPEN
Titolo:
tentato di compiere rispettivamente coinvolto in un atto sessuale il minore di sedici anni
ATTI SESSUALI CON FANCIULLI
art. 187 cpv. 1 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2003.563/bep
DA
3111/2003
Bellinzona
26
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 contabile
difeso da: avv. __________, Locarno
prevenuto
colpevole di atti sessuali con fanciulli
per
avere, a __________, nel primo pomeriggio del __________ tentato di compiere
rispettivamente coinvolto in un atto sessuale il minore di sedici anni __________.
__________ in particolare, nel mentre che entrambi erano seduti su un divano
del salotto, essersi inginocchiato dinanzi a lui e aver tentato a più riprese
di baciarlo sulla bocca non riuscendo nel suo intento visto il rifiuto verbale
e il suo respingimento con entrambe le mani da parte del giovane che si alzò
per dirigersi verso il balcone, mentre l’accusato, sedutosi sul divano, si
tolse dai pantaloncini il proprio pene che era parzialmente eretto, invitando
A.M., nel mentre che si toccava il membro con entrambe le mani, a guardarlo e
dicendogli “guarda com’è umido” ;
reato previsto dall'art. 187 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 3111/2003 di data 22 settembre 2003 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena di 60
(sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte
civile A.M., __________ è rinviata al competente foro civile.
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 700.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 23 settembre 2003 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 26 ottobre 2004, al quale sono comparsi l'accusato, il suo
difensore, il Procuratore pubblico, la parte civile ed il patrocinatore di
parte civile;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i
testi __________ , __________ e __________;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il
patrocinatore della parte civile avv. __________, il quale chiede la conferma
del decreto di accusa e chiede il versamento di complessivi fr. 15'590.85 come
rifusione delle spese di patrocinio e di fr. 3'000.- come torto morale;
sentito il
difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento del suo cliente
e in via subordinata la derubricazione a molestie sessuali, reato per il quale
l'accusato tuttavia non può essere perseguito in assenza di tempestiva querela;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di atti sessuali con fanciulli per i fatti descritti
nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di molestie sessuali per i fatti descritti nel DA a
suo carico.
2.1
Se
tale reato è perento.
3.
Sulla
pena e sulle spese.
4.
Se
devono essere accolte le pretese della parte civile __________, la quale chiede
il versamento di complessivi fr. 15'590.85 come rifusione delle spese di
patrocinio e di fr. 3'000.- come torto morale;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 187 cifra 1 CP; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di atti
sessuali con fanciulli per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. DA 3111/2003 del 22 settembre 2003;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'470.--;
rinvia la parte civile al
competente foro civile per le sue pretese;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 tassa
di giustizia
fr. 800.00 spese
giudiziarie
fr. 170.00 testi
fr. 1'470.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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