10.2003.651
circolazione in stato di ebrietà, perdita della padronanza del veicolo e abbandono del luogo dell'incidente
4 gennaio 2005Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.651
Data decisione, Autorità:
04.01.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà, perdita della padronanza del veicolo e abbandono del luogo dell'incidente
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cpv. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2003.651
3805/2003
Bellinzona,
4
gennaio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con Curzio
Andreoli in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ausiliaria di cure;
prevenuta colpevole di
1. circolazione
in stato di ebrietà,
per aver
condotto l’autovettura Fiat targata __________ essendo in stato di grave
ubriachezza (alcolemia: min. 2.63 – max. 3.14 grammi per mille);
fatti avvenuti a Magadino il
Fatti
22.09.2003;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCS,
2. infrazione
alle norme della circolazione,
per avere,
circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la
padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la vettura Fiat targata __________
di __________, ivi regolarmente posteggiata;
fatti avvenuti a Magadino il
22.09.2003;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34
cpv. 4 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
3. inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio,
per aver
abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri
impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato
o avvertire senza indugio la polizia;
fatti avvenuti a Magadino il
22.09.2003;
reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCS in
relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCS,
perseguita con decreto
d’accusa del 17 novembre 2003 no. 3805/2003 del AINQ 1 che proponeva la
condanna:
1.
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 novembre 2003;
richiamata la legge
concernente l’istituzione della Pretura penale del 25 marzo 2002 in vigore dal
1.
gennaio 2003;
indetto il dibattimento in data 4
gennaio 2005 alle ore 14.30, al quale hanno partecipato l’accusata e
l’interprete __________, Bellinzona, mentre il Procuratore pubblico con lettera
4.
febbraio 2004 aveva rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento
aggiornato al 13 febbraio 2004; per il processo del 4 gennaio 2005, egli non ha
giustificato la sua assenza, così come la parte lesa __________;
preso atto che, dopo
l’avvenuta lettura dell’art. 307 CPS all’interprete, il giudice le ha deferito
la formula del giuramento e la signora __________ ha promesso d’adempiere
fedelmente al proprio mandato (art. 26 CPP);
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa con susseguente traduzione dall’italiano al
tedesco ad opera dell’interprete,
acquisiti agli atti i
documenti formanti l'incarto DA 3805/2003, come pure quelli del relativo inc.
2003.8058
del Ministero pubblico, nonché quelli prodotti dall’accusata in data
9.
dicembre 2003;
proceduto all'interrogatorio dell'accusata,
dopo averla avvertita del suo diritto di non rispondere (art. 118 cpv. 2 CPP);
acquisite definitivamente
agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della pretura penale
no. 10.2003.651;
sentita da ultimo l'accusata, per la
sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP); la stessa non ha nulla da
aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È __________ autrice colpevole di:
1.1
circolazione in stato di ebrietà,
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS,
per aver condotto l’autovettura Fiat targata __________
essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.63 – max. 3.14 grammi
per mille),
a Magadino il 22.09.2003?
1.2
infrazione alle norme della
circolazione, reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS,
per avere, circolando in stato di
ebrietà, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente
contro la vettura Fiat targata __________ di __________, ivi regolarmente
posteggiata, a Magadino il 22.09.2003?
1.3
inosservanza dei doveri in caso
d'infortunio, reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCS,
per aver
abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri
impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato
o avvertire senza indugio la polizia, a Magadino il 22.09.2003?
2.
Ha agito in stato di scemata
responsabilità,
2.1
in relazione al reato di circolazione in
stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS)?
2.2
In relazione al reato di infrazione alle
norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS)?
2.3
In relazione al reato di inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio (art. 92 cpv. 1 LCS)?
3.
In caso di risposta affermativa ai
quesiti di cui al punto 1, quale pena le deve essere comminata?
4.
In caso di pena privativa della
libertà, può __________ beneficiare della sospensione condizionale della pena?
In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
5.
La pena deve essere iscritta a
casellario giudiziale?
6.
A chi il carico delle spese di
giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto penale
10.2003
;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt.
1.
e segg., 91 cpv. 1, 90 cifra 1, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv.
4, 92 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3 LCS, artt. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, artt.
11, 12, 13, 18, 41, 63, 66, 68 CPS; artt. 9 e segg., 273 e segg CPP; art. 39
LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti no. 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 4 e 5, e negativamente ai quesiti
posti no. 2.1 e 2.2;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole
di:
1.
circolazione
in stato di ebrietà,
per aver
condotto l’autovettura Fiat targata __________ essendo in stato di grave
ubriachezza (alcolemia: min. 2.63 – max. 3.14 grammi per mille),
2.
infrazione
alle norme della circolazione,
per avere,
circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la
padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la vettura Fiat targata __________
di __________, ivi regolarmente posteggiata,
3.
inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio,
per aver
abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri
impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato
o avvertire senza indugio la polizia,
per i fatti
compiuti a Magadino il 22 settembre 2003 nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa No. 3805/2003 del 17 novembre 2003;
e condanna ACCU 1
1.
alla pena
di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa
di fr. 600.- (seicento);
3.
al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-, in cui sono incluse
quelle del Ministero pubblico di complessivi fr. 500.-.
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo
fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
Assegna alla
condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 1 CPS).
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art.
276.
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice supplente: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 450.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster