10.2003.672
per avere provocato lesioni semplci, danneggiamento, ingiuria e violazione di domicilio
28 gennaio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2003.672
Data decisione, Autorità:
28.01.2005, PRPEN
Titolo:
per avere provocato lesioni semplci, danneggiamento, ingiuria e violazione di domicilio
DANNEGGIAMENTO
INGIURIA
LESIONE COLPOSA
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 125 cpv. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
art. 186 CPS
Incarto
n.
10.2003.672
DA
3803/2003
Bellinzona,
28
gennaio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente
con il segretario Curzio Andreoli per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1.lesioni semplici colpose, art. 125 cpv.
1 CPS
per avere,
a __________, il __________,
nell’intento di aprire la porta dell’appartamento di __________ contro
la sua volontà, provocato il distacco e la caduta della medesima su __________
che riportava le lesioni semplici (contusione con escoriazioni alla spalla
sinistra, ematoma superficiale braccio sinistro, gamba destra, contusione
labbro inferiore sinistro), come risulta dal certificato medico dell’__________
di data __________;
2.danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per avere,
nelle circostanze di tempo e luogo descritte al punto 1,
intenzionalmente danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento di __________;
3.ingiuria, art. 177 CPS,
per avere,
nelle circostanze di tempo e luogo descritte al punto 1,
offeso l’onore di __________ avendo pronunciato le espressioni “figlio
di puttana” e “bastardo”;
4.violazione di domicilio, art. 186 CPS,
per essersi,
nelle circostanze di tempo e luogo descritte al punto 1,
introdotto indebitamente e contro la volontà di __________ all’interno
del suo appartamento;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e tempo;
perseguito con decreto
d’accusa del 17 novembre 2003 no. DA 3803/2003 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa
deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2.
Il rinvio alle parti civili __________ e __________ al competente foro
civile (art. 208 CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese
giudiziarie di fr. 100.00.
4.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione nei suoi confronti dal Ministero
pubblico di Lugano il 2 aprile 2001, ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra
3 cpv. 2 CP).
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.
49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 1 dicembre 2003 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 28 gennaio 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo
raccomandata del 3 dicembre 2004, a lui intimata il 7 dicembre 2004 e
notificatagli a __________ il giorno successivo (cfr. verifica postale
dell’invio raccomandato n. LSI 98.00.650051.00042334), non compariva, mentre il
AINQ 1, con lettera 2 dicembre 2003 rinunciava a comparire postulando la conferma
del decreto d'accusa. Per il dibattimento del 28 gennaio 2005, la pubblica
accusa non presentava alcuna giustificazione della sua assenza, come pure le
parti civili __________ e __________.
proceduto nelle forme
contumaciali, nel senso di giudicare in base alle risultanze degli atti (cfr.
art. 277 cpv. 1 CPP), dacché l’accusato non ha fatto atto di comparsa, non ha
giustificato la sua assenza, e la citazione al pubblico dibattimento gli è
stata notificata regolarmente;
data lettura del
decreto d'accusa;
acquisiti gli atti
formanti l'incarto DA 3803/2003, come pure quelli del relativo incarto
2003.6619 del Ministero pubblico, nonché il giustificativo del 28 gennaio 2005
concernente le informazioni inerenti al recapito dell’ordinanza di citazione 3
dicembre 2004 (cfr. copia della pagina web www.post.ch/trackandtrace n. LSI
98.00.650051.00042334, visitata il 28 gennaio 2005);
letti ed esaminati gli atti
formanti l’inc. 10.2003.672;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1. È ACCU 1
autore colpevole di:
1.1. lesioni
semplici colpose, reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CPS,
per avere,
a __________, il __________,
nell’intento di aprire la porta dell’appartamento di __________ contro
la sua volontà, provocato il distacco e la caduta della medesima su __________ che
riportava le lesioni semplici (contusione con escoriazioni alla spalla
sinistra, ematoma superficiale braccio sinistro, gamba destra, contusione labbro
inferiore sinistro), come risulta dal certificato medico dell’__________ di
data __________;
1.2. danneggiamento,
reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS,
per avere,
nelle circostanze di tempo e luogo descritte al
punto 1.1.,
intenzionalmente danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento di __________;
1.3. ingiuria,
reato previsto dall’art. 177 CPS,
per avere,
nelle circostanze di tempo e luogo descritte al
punto 1.1.,
offeso l’onore di __________ avendo pronunciato le espressioni “figlio
di puttana” e “bastardo”;
1.4. violazione
di domicilio, reato previsto dall’art. 186 CPS,
per essersi,
nelle circostanze di tempo e luogo descritte al
punto 1.1.,
introdotto indebitamente e contro la volontà di __________ all’interno
del suo appartamento;
2. In caso di
risposta affermativa al quesito di cui al punto 1, quale pena gli deve essere
comminata?
3. In caso di
condanna al pagamento di una multa, la stessa deve essere iscritta a casellario
giudiziale?
4. Deve essere
revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione nei suoi confronti dal Ministero pubblico di
Lugano il 2 aprile 2001?
5. A chi il
carico delle spese di giustizia?
Preso atto che nessuna
parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt.
1 e segg., 18, 41, 63 segg., 125 cpv. 1, 144 cpv. 1, 177, 186 CPS; 9 e segg.,
273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti n. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3 e negativamente al quesito n. 4;
dichiara ACCU
1
autore
colpevole di:
1.lesioni colpose,per avere, nell’intento di aprire
la porta dell’appartamento di __________ contro la sua volontà, provocato il
distacco e la caduta della medesima su __________ che riportava le lesioni
semplici (contusione con escoriazioni alla spalla sinistra, ematoma
superficiale braccio sinistro, gamba destra, contusione labbro inferiore
sinistro), come risulta dal certificato medico dell’__________ di data __________;
2.danneggiamento,
per avere, nelle circostanze di tempo e luogo
descritte al punto 1.1.,
intenzionalmente danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento di __________;
3.ingiuria,
per avere, nelle circostanze di tempo e luogo
descritte al punto 1.1.,
offeso l’onore di __________ avendo pronunciato le espressioni “figlio
di puttana” e “bastardo”;
4.violazione di domicilio,
per essersi, nelle circostanze di tempo e luogo
descritte al punto 1.1.,
introdotto indebitamente e contro la volontà di __________ all’interno
del suo appartamento;
Fatti
compiuti a __________ il __________nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa No. DA 3803/2003 del 17 novembre 2003;
e condanna ACCU 1
1. Alla multa
di fr. 500.- (cinquecento);
Considerandi
2.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
Assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di
detenzione nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 2 aprile
2001, ma l’ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
Conferma il rinvio
alle parti civili __________ e __________ al competente foro civile (cfr. art.
267.
cpv. 1 CPP).
Avverte il
condannato in contumacia della sua facoltà di presentare, nel termine di sei
mesi dall’emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio ritenuto che
in caso contrario il giudizio contumaciale di condanna diverrà definitivo dopo
sei mesi, a condizione che l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione
per il dibattimento. Per le tasse, le spese e per i risarcimenti il giudizio è
immediatamente esecutivo (cfr. art. 277 cpv. 3 e 5 CPP).
Le parti sono
state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine,
la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice supplente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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