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Decisione

10.2003.674

Sottrazione di un portamonete dalla borsetta

19 agosto 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un perido di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

Considerandi

2.

Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio

svizzero per un periodo di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 55 CPS).

3.

Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo

di fr. 1'000.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.— e

delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

Ed

inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41

cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1./2 dicembre 2003 dal

difensore;

indetto il dibattimento

12.

agosto 2005 al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata a

lui intimata per il tramite del difensore in data 3 giugno 2005 (per l’elezione

di domicilio legale cfr. doc. 14, verbale di interrogatorio 26 agosto 2003

dell’imputato, e doc.12, ordine di scarcerazione 26 agosto 2003), non è

comparso, senza peraltro aver richiesto alcun rinvio o fornito una

giustificazione ai sensi dell’art. 229 CPP; dal canto suo il Procuratore

pubblico ha comunicato con lettera 6 giugno 2005 di rinunciare a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa, mentre la parte civile, citata

quale testimone con ordinanza del 5 agosto 2005, ha comunicato via fax in data

9.

agosto 2005 di non essere intenzionata a comparire al pubblico dibattimento,

trasmettendo poi ulteriori osservazioni circa lo svolgimento dei fatti in data

11.

agosto 2005;

preso atto che il

difensore dell’accusato confermava in aula di non opporsi alla rinuncia

dell’audizione testimoniale della signora __________;

proceduto nelle forme

contumaciali, nel senso di giudicare in base alle risultanze degli atti (cfr.

art. 277 cpv. 1 CPP), dacché l’accusato non faceva atto di comparsa, non ha

giustificato la sua assenza, sebbene la citazione al pubblico dibattimento gli fosse

stata notificata regolarmente;

data lettura del

decreto d'accusa;

acquisiti gli atti

formanti l’incarto DA 3773/2003, in particolare quelli dell’inc.2003.6483 del

MP, nonché quelli assunti d’ufficio dal Tribunale distrettuale di Einsiedeln (Einstellungsverfügung

29.12.2003

nei confronti di __________, 3 pp. - cfr. doc. dib. 1; verbale di

interrogatorio del signor __________ del 19.12.2003, 3 pp. - cfr. doc. dib. 2;

perizia dell’istituto di medicina legale dell’Uni-ZH del 16.12.2003, 5 pp. - cfr.

doc. dib. 3; Verfügung nei confronti di __________ 1.12.2003, 2 pp. - cfr. doc.

dib. 4; interrogaotorio come persona informata dei fatti di __________

1.12

, 6 pp. - cfr. doc. dib. 5; fax DFGP / Fremdenpolizei und Passbüro des

Kantons Schwyz 3.10.2003 - cfr. doc. dib. 6; scritto National Border Police Service

/ DFGP 23.9.2003 - cfr. doc. dib. 7; rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria 12 settembre 2003, 29 pp. - cfr. doc. dib. 8; verbale di

interrogatorio 3.8.2003 di __________ __________, 6 pp. - cfr. doc. dib. 9;

verbale di interrogatorio 3.8.2003 di __________ __________, 3 pp. - cfr. doc. dib.

10);

acquisite definitivamente

agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale

n. 10.2003.674;

sentito il difensore

dell’accusato, avv. DUF 1, il quale evidenzia in ingresso la difficoltà del

mandato assegnatogli vista l’impossibilità di incontrare il proprio assistito.

Considerato come lo stesso si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, è stata

sollevata opposizione cautelativa al decreto d’accusa. La teste __________ ha

confermato che il furto è stato commesso da due ragazze e non dall’accusato.

Questa dichiarazione permette già di per sé di assolvere ACCU 1 dall’accusa

imputatagli in virtù del principio in dubio pro reo. In via subordinata,

qualora fosse decretata la colpevolezza dell’imputato, chiede che sia

riconosciuta unicamente una complicità nell’esecuzione del reato con la

conseguente condanna alla pena dell’arresto di tre giorni, già espiata col

carcere preventivo. In ogni caso, con la documentazione acquisita in data

odierna, precisamente l’abbandono del procedimento penale nei confronti di __________,

sorella dell’accusato, si impone il proscioglimento di ACCU 1 dal reato di

furto per i fatti avvenuti a __________ il __________ ed il carico delle spese

allo Stato.

Posti a giudizio,

col consenso del difensore, i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di:

1.1

Furto, art. 139

cifra 1 CPS,

per

avere, a __________ il __________, in correità con la sorella (__________.) e

la cugina (__________) minorenni, a scopo di indebito profitto, sottratto al

fine di appropriarsene dalla borsetta di CIVI 1 un portamonete contenente una postcard,

una carta di credito __________, una carta di credito __________, una carta

d’identità, denaro per complessivi fr. 400.- ed una catenina d’oro del valore

di ca. fr. 600.-?

1.2

Complicità in

furto, art. 25 combinato con l’art. 139 cifra 1 CPS?

2.

In caso di

risposta affermativa a uno dei precedenti quesiti, quale pena deve essergli

comminata?

3.

In caso di

condanna ad una pena privativa della libertà deve essere concesso il beneficio

della sospensione condizionale della pena?

4.

Deve

essere decretata l’espulsione dal territorio svizzero?

4.1

Se sì, tale

pena deve essere sospesa condizionalmente?

5.

In caso di

condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

6.

Alla parte

civile deve essere riconosciuto un importo a titolo di risarcimento o deve

essere ordinato il rinvio al competente foro civile?

7.

A chi il

carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti formanti

l’incarto n. 10.2003.674;

preso atto che nessuna

parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 9

cpv. 2, 18, 25, 36, 41, 55, 63, 139 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39

LTG;

rispondendo positivamente ai

quesiti posti n. 1.1, 3, 4, 4.1, 5 e negativamente al quesito n. 1.2;

ordina l’audizione

testimoniale della signora CIVI 1, predisposta con ordinanza 5 agosto 2005, è

annullata;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

furto,

per

avere, a __________ il __________, in correità con la sorella (__________) e la

cugina (__________minorenni, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di

appropriarsene dalla borsetta di CIVI 1 un portamonete contenente una postcard,

una carta di credito __________, una carta di credito __________, una carta

d’identità, denaro per complessivi fr. 400.- ed una catenina d’oro del valore

di ca. fr. 600.-;

e condanna ACCU 1

1.

Alla pena di

9.

(nove) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.

Alla

pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3

(tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.

Al

pagamento alla parte civile CIVI 1 __________, dell’importo di fr. 1'000.- a

titolo di risarcimento.

4.

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

Ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

artt. 80 e 41 cifra 4 CPS.

Avverte il

condannato in contumacia della sua facoltà di presentare, nel termine di sei

mesi dall’emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio ritenuto che

in caso contrario il giudizio contumaciale di condanna diverrà definitivo dopo

sei mesi, a condizione che l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione

per il dibattimento. Per le tasse, le spese e per i risarcimenti il giudizio è

immediatamente esecutivo (cfr. art. 277 cpv. 3 e 5 CPP).

Le parti sono

state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice,

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il

termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine,

la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna.

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice supplente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1:

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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