10.2003.674
Sottrazione di un portamonete dalla borsetta
19 agosto 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2003.674
Data decisione, Autorità:
19.08.2005, PRPEN
Titolo:
Sottrazione di un portamonete dalla borsetta
FURTO
art. 139 cf. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2003.674/ANC
DA
3773/2003
Bellinzona
12
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con il
segretario Curzio Andreoli per giudicare
ACCU 1
difeso da: DUF 1
prevenuto colpevole di
furto,
art. 139 cifra 1 CPS,
per
avere, a __________ il __________, in correità con la sorella (__________.) e
la cugina __________) minorenni, a scopo di indebito profitto, sottratto al
fine di appropriarsene dalla borsetta di CIVI 1 un portamonete contenente una postcard,
una carta di credito __________, una carta di credito __________, una carta
d’identità, denaro per complessivi fr. 400.- ed una catenina d’oro del valore
di ca. fr. 600.-;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto
d’accusa del 17 novembre 2003 n. DA 3773/2003 del AINQ 1 che propone la
condanna:
Fatti
1. Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un perido di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
Considerandi
2.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio
svizzero per un periodo di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 55 CPS).
3.
Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo
di fr. 1'000.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.— e
delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
Ed
inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1./2 dicembre 2003 dal
difensore;
indetto il dibattimento
12.
agosto 2005 al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata a
lui intimata per il tramite del difensore in data 3 giugno 2005 (per l’elezione
di domicilio legale cfr. doc. 14, verbale di interrogatorio 26 agosto 2003
dell’imputato, e doc.12, ordine di scarcerazione 26 agosto 2003), non è
comparso, senza peraltro aver richiesto alcun rinvio o fornito una
giustificazione ai sensi dell’art. 229 CPP; dal canto suo il Procuratore
pubblico ha comunicato con lettera 6 giugno 2005 di rinunciare a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa, mentre la parte civile, citata
quale testimone con ordinanza del 5 agosto 2005, ha comunicato via fax in data
9.
agosto 2005 di non essere intenzionata a comparire al pubblico dibattimento,
trasmettendo poi ulteriori osservazioni circa lo svolgimento dei fatti in data
11.
agosto 2005;
preso atto che il
difensore dell’accusato confermava in aula di non opporsi alla rinuncia
dell’audizione testimoniale della signora __________;
proceduto nelle forme
contumaciali, nel senso di giudicare in base alle risultanze degli atti (cfr.
art. 277 cpv. 1 CPP), dacché l’accusato non faceva atto di comparsa, non ha
giustificato la sua assenza, sebbene la citazione al pubblico dibattimento gli fosse
stata notificata regolarmente;
data lettura del
decreto d'accusa;
acquisiti gli atti
formanti l’incarto DA 3773/2003, in particolare quelli dell’inc.2003.6483 del
MP, nonché quelli assunti d’ufficio dal Tribunale distrettuale di Einsiedeln (Einstellungsverfügung
29.12.2003
nei confronti di __________, 3 pp. - cfr. doc. dib. 1; verbale di
interrogatorio del signor __________ del 19.12.2003, 3 pp. - cfr. doc. dib. 2;
perizia dell’istituto di medicina legale dell’Uni-ZH del 16.12.2003, 5 pp. - cfr.
doc. dib. 3; Verfügung nei confronti di __________ 1.12.2003, 2 pp. - cfr. doc.
dib. 4; interrogaotorio come persona informata dei fatti di __________
1.12
, 6 pp. - cfr. doc. dib. 5; fax DFGP / Fremdenpolizei und Passbüro des
Kantons Schwyz 3.10.2003 - cfr. doc. dib. 6; scritto National Border Police Service
/ DFGP 23.9.2003 - cfr. doc. dib. 7; rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria 12 settembre 2003, 29 pp. - cfr. doc. dib. 8; verbale di
interrogatorio 3.8.2003 di __________ __________, 6 pp. - cfr. doc. dib. 9;
verbale di interrogatorio 3.8.2003 di __________ __________, 3 pp. - cfr. doc. dib.
10);
acquisite definitivamente
agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale
n. 10.2003.674;
sentito il difensore
dell’accusato, avv. DUF 1, il quale evidenzia in ingresso la difficoltà del
mandato assegnatogli vista l’impossibilità di incontrare il proprio assistito.
Considerato come lo stesso si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, è stata
sollevata opposizione cautelativa al decreto d’accusa. La teste __________ ha
confermato che il furto è stato commesso da due ragazze e non dall’accusato.
Questa dichiarazione permette già di per sé di assolvere ACCU 1 dall’accusa
imputatagli in virtù del principio in dubio pro reo. In via subordinata,
qualora fosse decretata la colpevolezza dell’imputato, chiede che sia
riconosciuta unicamente una complicità nell’esecuzione del reato con la
conseguente condanna alla pena dell’arresto di tre giorni, già espiata col
carcere preventivo. In ogni caso, con la documentazione acquisita in data
odierna, precisamente l’abbandono del procedimento penale nei confronti di __________,
sorella dell’accusato, si impone il proscioglimento di ACCU 1 dal reato di
furto per i fatti avvenuti a __________ il __________ ed il carico delle spese
allo Stato.
Posti a giudizio,
col consenso del difensore, i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di:
1.1
Furto, art. 139
cifra 1 CPS,
per
avere, a __________ il __________, in correità con la sorella (__________.) e
la cugina (__________) minorenni, a scopo di indebito profitto, sottratto al
fine di appropriarsene dalla borsetta di CIVI 1 un portamonete contenente una postcard,
una carta di credito __________, una carta di credito __________, una carta
d’identità, denaro per complessivi fr. 400.- ed una catenina d’oro del valore
di ca. fr. 600.-?
1.2
Complicità in
furto, art. 25 combinato con l’art. 139 cifra 1 CPS?
2.
In caso di
risposta affermativa a uno dei precedenti quesiti, quale pena deve essergli
comminata?
3.
In caso di
condanna ad una pena privativa della libertà deve essere concesso il beneficio
della sospensione condizionale della pena?
4.
Deve
essere decretata l’espulsione dal territorio svizzero?
4.1
Se sì, tale
pena deve essere sospesa condizionalmente?
5.
In caso di
condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
6.
Alla parte
civile deve essere riconosciuto un importo a titolo di risarcimento o deve
essere ordinato il rinvio al competente foro civile?
7.
A chi il
carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti
l’incarto n. 10.2003.674;
preso atto che nessuna
parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 9
cpv. 2, 18, 25, 36, 41, 55, 63, 139 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39
LTG;
rispondendo positivamente ai
quesiti posti n. 1.1, 3, 4, 4.1, 5 e negativamente al quesito n. 1.2;
ordina l’audizione
testimoniale della signora CIVI 1, predisposta con ordinanza 5 agosto 2005, è
annullata;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
furto,
per
avere, a __________ il __________, in correità con la sorella (__________) e la
cugina (__________minorenni, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di
appropriarsene dalla borsetta di CIVI 1 un portamonete contenente una postcard,
una carta di credito __________, una carta di credito __________, una carta
d’identità, denaro per complessivi fr. 400.- ed una catenina d’oro del valore
di ca. fr. 600.-;
e condanna ACCU 1
1.
Alla pena di
9.
(nove) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.
Alla
pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
(tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.
Al
pagamento alla parte civile CIVI 1 __________, dell’importo di fr. 1'000.- a
titolo di risarcimento.
4.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
Ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
artt. 80 e 41 cifra 4 CPS.
Avverte il
condannato in contumacia della sua facoltà di presentare, nel termine di sei
mesi dall’emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio ritenuto che
in caso contrario il giudizio contumaciale di condanna diverrà definitivo dopo
sei mesi, a condizione che l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione
per il dibattimento. Per le tasse, le spese e per i risarcimenti il giudizio è
immediatamente esecutivo (cfr. art. 277 cpv. 3 e 5 CPP).
Le parti sono
state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine,
la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna.
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice supplente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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