10.2003.677
incidente della circolazione tra automobilista e motociclista; lesioni gravi del motociclista (frattura multiple al braccio destro e lesioni al ginocchio sinistro); svolta a sinistra errata; negligenz
18 febbraio 2005Italiano58 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2003.677
Data decisione, Autorità:
18.02.2005, PRPEN
Titolo:
incidente della circolazione tra automobilista e motociclista; lesioni gravi del motociclista (frattura multiple al braccio destro e lesioni al ginocchio sinistro); svolta a sinistra errata; negligenza
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 2 CPS
art. 34 cpv. 3 LCSTR
Incarto
n.
10.2003.677
DA
3831/2003
Bellinzona,
18
febbraio 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia
Pontarolo
sedente con Curzio
Andreoli in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni colpose gravi,
per avere,
per imprevidenza colpevole, a Chiasso il 2 agosto 2002, cagionato lesioni gravi
al motociclista __________ __________ allorquando, alla guida della sua vettura
VW Golf targata __________, in fase di svolta a sinistra, omise di avvistare
per tempo il motociclista __________ sopraggiungente da tergo con il
motoveicolo Yamaha targato __________ il quale stava eseguendo la manovra di
sorpasso, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli. Per
l’incidente, il motociclista __________ ha riportato le gravi lesioni di cui al
certificato medico del 9.5.2003 del Dr. Med. __________ e de Dr. __________
dell’Ospedale Regionale di Lugano;
fatti avvenuti
nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 125 cpv. 2 CPS in relazione con gli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv.
1, 36 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 3 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto
d’accusa del 24.11.2003 no. DA 3831/2003 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e
delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e
sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente
dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta in data 9 dicembre 2003 dal patrocinatore
dell’accusato;
indetto il
dibattimento 18 febbraio 2005, al quale hanno partecipato, , , , e la parte civile,.
Per contro, il Procuratore pubblico con lettera 9 dicembre 2004 ha rinunciato
ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma
del decreto d'accusa impugnato, mentre la parte lesa __________ ha comunicato
in data 21 dicembre 2004 la sua intenzione di non presenziare al dibattimento
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
prospettate da parte del
giudice, in via subordinata ed in applicazione dell’art. 250 CPP, le
imputazioni di lesioni colpose semplici (art. 125 cpv. 1 CPS) e di grave infrazione
alla Legge sulla circolazione stradale (art. 90 cifra 2 combinato con gli artt.
26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 2 LCStr; art. 3 cpv. 1
ONC);
l’imputato
ed il difensore hanno dato il loro consenso a che venissero prospettate le due
imputazioni subordinate e suelencate e a che il pubblico dibattimento
concernesse pure l’accertamento dei fatti a fondamento delle imputazioni testé
indicate;
proceduto all’interrogatorio
della parte lesa, che ha dichiarato, prima della chiusura della fase
istruttoria, di volersi costituire parte civile nel presente procedimento
penale;
sentita la parte
civile, la quale si rivolge all’accusato e lo rende attento sul fatto che la
sua vita è stata rovinata dalla sua negligenza oggetto dell’odierno processo;
egli non ha peraltro alcuna richiesta particolare da avanzare, ad eccezione del
risarcimento del danno patito a seguito del danneggiamento della motocicletta.
Sentito il difensore
dell’accusato, avv. DI 1, per la sua arringa, il quale passa in rassegna le
lesioni subite dal signor __________ a seguito dell’incidente dell’agosto del
2002, risultanti dal rapporto medico 9.5.03 citato nel decreto d’accusa e dal
doc. 108 dell’incarto SUVA.
Alla luce dei criteri sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza
relativamente al reato di lesioni gravi, la fattispecie in esame non rientra in
tale categoria. Dalle risultanze dell’istruttoria è infatti emerso che la vita
del signor __________ non è mai stata messa in pericolo. Egli è stato degente
in ospedale per circa un mese e le operazioni chirurgiche alle quali è stato
sottoposto hanno avuto esito positivo. Le terapie seguite gli hanno permesso di
riacquistare una completa capacità lavorativa come attesta la decisione della
SUVA del 25 aprile 2003 (doc. 71).
Per quanto attiene ai danni subiti al viso, la parte civile, non
allacciando il casco, ha commesso una grave negligenza con la conseguente
interruzione del nesso di causalità adeguata.
Oltre quanto precede bisogna considerare che il signor __________ è un
fumatore regolare (1 pacchetto di Marlboro rosse al giorno) e che tale
dipendenza risulta atta ad ostacolare una normale guarigione. Inoltre, il dr. __________
intravedeva la possibilità di miglioramenti con l’esecuzione di due interventi
chirurgici distinti i quali però la parte civile non ha voluto sottoporsi.
Ne consegue che, seppur rappresentando un caso limite, le conseguenze
fisiche riportare dalla parte civile non configurano un caso di lesioni colpose
gravi giusta l’art. 125 cpv. 2 CPS bensì di lesioni semplici colpose, art. 125
cpv. 1 CPS. Considerato come quest’ultimo disposto richieda l’inoltro di una
querela, il signor deve essere prosciolto.
Comunque, nella denegata ipotesi in cui quanto sostenuto non trovasse
accoglimento, si rileva come i fatti avvenuti nella notte del 2 agosto del 2002
non possono essere ascritti ad una negligenza da parte dell’accusato, ai sensi
dell’art. 18 CPS.
Le parti al presente procedimento hanno fornito due versioni
contrastanti. Il signor __________ ha asserito che l’accusato aveva acceso la luce
di segnalazione destra e che si accingeva ad immettersi nel posteggio del bar __________.
Dal canto suo, il signor ha dichiarato di avere prontamente segnalato la sua
intenzione di svoltare a sinistra considerato come egli si era accorto che il
ritrovo pubblico era chiuso; le luci all’interno erano infatti spente così come
l’insegna luminosa. Egli era pertanto intenzionato ad entrare nel posteggio del
bar __________ al fine di invertire la direzione di marcia e rincasare.
L’esposizione illustrata dal signor in data odierna combacia con quella
fornita in occasione dell’interrogatorio dinnanzi alla Polizia cantonale il 3
agosto 2002 alle ore 00.35, a nemmeno un’ora di distanza dall’incidente.
Al contrario, circa il racconto della parte civile (casco allacciato,
velocità e posizione laterale all’auto del signor ACCU 1, forti dolori
persistenti) sorgono forti dubbi. Ne consegue che la versione da ritenere ai
fini del giudizio è quella dell’accusato.
Il signor ACCU 1 ha correttamente intrapreso la manovra di svolta a
sinistra senza aver commesso negligenza alcuna. Richiamato il principio
dell’affidamento, il signor __________ non doveva in ogni caso iniziare la
manovra di sorpasso sulla sinistra del veicolo che lo precedeva (cfr. artt. 35
cpv. 5, 26 LCStr; 3 ONC). Ogni eventuale negligenza dell’accusato deve essere
esclusa dal comportamento del signor __________ che porta alla rottura del
nesso di causalità adeguata. Si ricorda inoltre che il medesimo aveva un tasso
di alcoolemia dello 0.7 gr/kg, una licenza da allievo conducente e che
circolava ad una velocità, ammessa, di 50-60 km/h.
In punto alla prospettata violazione di norme della circolazione
stradale si rileva come gli artt. 26 LCStr e 3 ONC non entrano in linea di
conto visto che il signor ACCU 1 ha, come visto, effettuato correttamente la
manovra intesa a svoltare sulla sinistra. Di un’eventuale violazione dell’art.
27 LCStr non v’è traccia nel materiale agli atti mentre l’art. 36 cpv. 3 non
trova applicazione in quanto è stato accertato che non giungeva alcun veicolo
in senso inverso. Riguardo all’art. 39 cpv. 1 LCStr si ribadisce che il signor ACCU
1 ha prestato tutta l’attenzione e la prudenza imposta dalle circostanze.
Visto quanto precede è da escludere ogni e qualsiasi violazione delle
norme della circolazione stradale. L’art. 90 cpv. 2 LCStr non può pertanto
trovare concreta applicazione. E’ pure contestata ogni pretesa della parte
civile.
In via meramente sussidiaria, qualora le tesi della difesa non fossero
ritenute, si osserva come la pena inflitta al signor ACCU 1 deve ridursi ad una
pena pecuniaria in considerazione delle gravi negligenze commesse dal signor __________.
Sentita in replica la parte civile,
la quale precisa che l’ipotesi riabilitativa formulata dal dr. __________
consistente in un intervento chirurgico suddiviso in due fasi non ha potuto
essere intrapresa in quanto, proprio in quel periodo, è stato possibile
ritrovare un impiego. La consultazione medica prevista è stata unicamente
rinviata. Risulta altresì comprensibile, visti i lunghi tempi d’inattività
causati dall’incidente, come l’aspetto professionale abbia assunto
un’importanza specifica. Quanto al casco, la parte civile ribadisce che la
stessa lo aveva allacciato.
Sentito in duplica il difensore
dell’accusato, il quale puntualizza come il signor __________ abbia ricevuto
ben quattro convocazioni alle quali non ha dato seguito. La SUVA ha poi sospeso
la corresponsione delle indennità.
Sentito da ultimo l’accusato per la
sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP); egli ribadisce di non accettare la
condanna proposta e sottolinea come la presenza dello spartitraffico all’uscita
della rotonda costituisca un elemento importante al fine della valutazione
della fattispecie.
Posti a giudizio,
con il consenso delle parti, i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1
autore colpevole di:
1.1. lesioni
colpose gravi, reato previsto dall’art. 125 cpv. 2 CPS,
per avere,
per imprevidenza colpevole, a Chiasso il 2 agosto 2002, cagionato lesioni gravi
al motociclista __________ __________ allorquando, alla guida della sua vettura
VW Golf targata __________, in fase di svolta a sinistra, omise di avvistare
per tempo il motociclista __________ __________ sopraggiungente da tergo con il
motoveicolo Yamaha targato __________ il quale stava eseguendo la manovra di
sorpasso, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli?
1.2. Lesioni
colpose semplici, reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CPS?
1.3. Infrazione
alla Legge federale sulla circolazione stradale, reato previsto dall’art.
90 cifra 2 combinato con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 36 cpv. 3,
39 cpv. 1 e 2 LCStr; 3 cpv. 1 ONC?
2. In caso di
risposta affermativa a uno dei quesiti di cui al punto 1, quale pena gli deve
essere comminata?
3. In caso di
pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della
sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4. La pena
deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. La parte
civile deve essere risarcita per il danno relativo al danneggiamento della
motocicletta?
6. A chi il
carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti
l’incarto no. 10.2003.677 della Pretura penale;
preso atto che il
patrocinatore dell'accusato, con scritto 21/22 febbraio 2005 ha formulato
dichiarazione di ricorso e chiesto la motivazione della sentenza.
Ritenuto in fatto
A. ACCU 1, nato il __________ a __________, è
cresciuto a __________, dove ha trascorso la sua infanzia e vive tuttora con i
suoi genitori. Egli ha frequentato le scuole dell’obbligo a __________, poi a __________
e infine a __________.
Nel 1981 ha conseguito il diploma di
disegnatore edile, dopo aver svolto l’apprendistato presso uno studio di
architettura di __________. Da autodidatta, si è ulteriormente formato come
architetto; finora non ha però conseguito alcun diploma. Attualmente lavora
presso lo studio di architettura dello zio a __________, dove si occupa di
design e, più in generale, è attivo quale disegnatore-architetto di interni e di
abitazioni.
La situazione finanziaria del prevenuto non
desta alcuna preoccupazione: a fronte di spese mensili complessive nell’ordine
di ca. 2'000.-/2'500.- (minimo vitale compreso), il signor ACCU 1 percepisce un
reddito netto di ca. 5'000.- al mese. Egli, quale membro di una comunione
ereditaria, è proprietario in comune dell’abitazione in cui abita con i suoi
genitori.
Il signor ACCU 1 è celibe, si interessa di
arte moderna (possiede delle tele), e coltiva l’hobby della pittura (ha già
partecipato a delle esposizioni collettive con altri artisti). Al dibattimento,
egli ha soggiunto di godere di buona salute e di essere astemio.
B. Il 2 agosto 2002, dopo cena e come di
“routine”, il signor ACCU 1 usciva di casa per andare a bere un caffè al __________
di __________, in Piazza __________. Alle 23.30 ca., egli lasciava questo
esercizio pubblico per recarsi con la propria autovettura VW Golf (del settembre
2000), targata __________, al ristorante bar __________, sito in via __________
a __________, nelle vicinanze dello stadio Comunale. Al dibattimento,
l’accusato ha detto che era solito trascorrere in questo modo il venerdì sera;
inoltre conosceva il gerente del bar __________.
Così, dopo aver percorso via __________ (sulla quale non era seguito da
alcun veicolo), e attraversato il cavalcavia della ferrovia in prossimità dello
stadio della città di confine, egli raggiungeva la rotonda all’incrocio tra via
__________ e via __________. Quindi, entrato nella rotatoria, inseriva la
freccia sinistra e dopo aver girato per ¾ all’interno della stessa, imboccava
via __________ in direzione del bar __________. A quell’ora, il traffico era ridotto;
al dibattimento, l’accusato dichiarava di non aver notato veicoli provenienti
da via __________ e di non ricordare se dallo stadio lungo via __________
stavano arrivando altri veicoli.
Uscito dalla rotatoria, dopo aver percorso pochi metri su via __________,
egli controllava se il locale presso il quale intendeva dirigersi era aperto. Notava
indi che lo stesso era chiuso, siccome le luci del gazebo e l’insegna luminosa
non erano in funzione. Decideva quindi di rientrare a casa. Per tale motivo,
azionava l’indicatore di direzione sinistro, per mostrare l’intenzione di
svoltare verso il posteggio del Bar __________, che si trova dirimpetto al __________.
Quando giungeva
ormai all’altezza dei posteggi del Bar __________, notava nello specchietto
retrovisore sinistro la luce di una motocicletta e una frazione di secondo dopo
udiva un forte colpo contro lo specchio retrovisore e poi contro la parte
anteriore sinistra della sua autovettura. L’impatto avveniva fra l’automobile
del prevenuto e la motocicletta Yamaha TYR, targata TI __________, di proprietà
del signor __________ e condotta dal signor __________.
C. Il centauro, a seguito dell’incidente, perdeva
il controllo del motoveicolo, rovinava a terra, terminando la sua caduta a
ridosso di un muretto di cinta. Dopo l’urto, il prevenuto usciva dalla sua
vettura si accertava dello stato di salute del motociclista e poi spostava il
suo mezzo poco più avanti sul ciglio destro della carreggiata. Gli agenti di
polizia intervenuti sul luogo dell’incidente costatavano che il centauro, al
momento del loro arrivo, non indossava il casco, che l’auto dell’accusato era
già spostata a lato della strada e che la posizione finale assunta dall’auto dopo
l’urto non era stata demarcata.
Accorreva altra gente, in particolari gli
avventori del Bar __________. Indi, arrivavano anche i soccorsi sanitari e il
motociclista veniva trasferito all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio per le
cure necessarie. Altri accertamenti permettevano di stabilire che il signor __________
aveva un tasso alcoolemico tra lo 0.66 g/kg e lo 0.76 g/kg. Dei soggiorni della
vittima all’ospedale e alla clinica di __________ e delle terapie da lei seguite
dopo l’incidente, si dirà laddove necessario tra breve.
D. Con decreto 24 novembre 2003, il Procuratore
pubblico proponeva la condanna di ACCU 1 alla pena di 10 giorni di detenzione
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al
pagamento di tassa di giustizia e spese giudiziarie. L’imputazione contestata
al prevenuto era quella di lesione colpose gravi.
In data 10 dicembre 2003, il patrocinatore
dell’accusato interponeva opposizione contro il predetto decreto. Il medesimo
esibiva nelle more della procedura dei documenti quali copie di fotografie e
planimetrie (cfr. doc. A-E). Il 16 febbraio 2005 veniva richiamato d’ufficio dalla
SUVA l’intero incarto concernente la vittima __________. Al dibattimento, il
patrocinatore produceva una mappa e altre fotografie raffiguranti il luogo
dell’incidente da differenti angolazioni (cfr. doc. F-I). Da ultimo, veniva assunta
agli atti d’ufficio anche una mappa relativa alla zona del sinistro, reperita
su un sito internet (doc. 1).
Durante la fase istruttoria del pubblico
dibattimento, la parte lesa __________ si costituiva parte civile e postulava
il risarcimento delle spese di riparazione della moto danneggiata. L’accusato
sosteneva la sua innocenza e postulava il proscioglimento dall’imputazione di
lesioni colpose gravi, rispettivamente lesioni colpose semplici e infrazione
alla Legge sulla circolazione stradale.
E. In data 21/22 febbraio 2005, l’accusato, per
il tramite del suo patrocinatore presentava la dichiarazione di ricorso e chiedeva
parimenti la motivazione della decisione.
Considerando in diritto
1. Prima di
verificare se la condotta dell’accusato è stata negligente, occorre stabilire
se le lesioni riportate dal signor __________ in occasione dell’incidente del 2
agosto 2002 integrassero gli estremi di lesioni gravi ai sensi dell’art. 125
cpv. 2 CPS.
1.1. Il prevenuto arguisce che le lesioni patite
dalla vittima non fossero tali da essere giudicate siccome lesioni gravi. Egli sostiene
che il signor __________ sarebbe rimasto ca. un mese all’ospedale, che
l’impatto funzionale delle lesioni subite sarebbe lieve (cfr. doc. 108
dell’incarto SUVA), e che la nozione di lesione grave debba essere interpretata
in modo restrittivo in virtù del principio in dubio pro reo. Soggiunge
in ultima analisi che, in concreto, le ferite riportate dal
signor __________ possano costituire un caso discutibile.
1.2. Per determinare se delle lesioni colpose costituiscano
delle lesioni gravi, ci si deve riferire ai presupposti oggettivi previsti dall’art.
122 CPS (cfr. Stefan Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch – Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, ad art.
125 N 3).
a) Giusta l’art. 122 CPS, chiunque
intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque
intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o
le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona
permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le
sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona
un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è
punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a
cinque anni.
Tale infrazione presuppone l’adempimento di
tre condizioni: un comportamento pericoloso (sia esso un’azione o un’omissione),
che è definito unicamente dal suo risultato; delle lesione gravi al corpo o
alla salute di una persona; e un nesso di causalità. Per stabilire se le
lesioni sono gravi oppure no, occorre basarsi su punti di vista oggettivi e non
soggettivi (cfr. DTF inedita del 16 ottobre 2003 di cui agli inc.6P.94/2003 e
6S.246/2003, consid. 8.1).
Nel caso concreto, i presupposti oggettivi
che qui interessano sono due (visto che non si è confrontati con un danno che ha
creato un pericolo immediato di morte, o che ha provocato incapacità di lavoro,
infermità o malattia permanenti, né con uno sfregio grave e permanente al volto
o altra parte del corpo, né con una mutilazione del corpo di una persona, di un
organo o membri importanti):
i) un’azione qualsiasi pericolosa,
ii) un danno grave al corpo o alla salute
di una persona, segnatamente nella forma di altre lesioni gravi al corpo o alla
salute fisica o mentale.
Del nesso di causalità si dirà più sotto al
successivo considerando 3.
b) Per
determinare se la fattispecie legale di altre lesioni gravi al corpo o alla
salute fisica o mentale ai sensi dell’art. 122 CPS è data, bisogna considerare
la durata della degenza all’ospedale, l’incapacità lavorativa piena ovvero
parziale, il grado e la durata dell’invalidità e la sofferenza lamentata (cfr.
DTF 124 IV 53, 57 consid. 2; Trechsel,
op. cit., ad art. 122 N 9; BSK StGB II-Roth,
ad art. 122 N 19; Bernard Corboz, Les infractions en droit
suisse, Vol. I, Berna 2002, ad art. 122 N 12, il quale illustra che una simile
fattispecie è data, quando vi è una degenza di più mesi, delle lunghe e gravi
sofferenze o numerosi mesi di incapacità di lavoro). In simili evenienze, è opportuno
procedere ad un apprezzamento globale e più offese, le quali prese singolarmente
sono di per sé insufficienti per configurare una grave lesione, possono formare
un tutto che adombra una grave lesione ai sensi dell’art. 122 CPS (cfr. DTF 101
IV 381, 383 consid. 1b).
1.3. Nel caso di specie, pericolosa è stata la
manovra di svolta eseguita il 2 agosto 2002 in via __________ dal signor ACCU 1
con la sua autovettura VW Golf. Infatti, a seguito dello scontro tra la
motocicletta e il veicolo dell’accusato, il signor __________ subiva diverse
lesioni.
Le conseguenze del sinistro di cui è stato
vittima quest’ultimo (lesioni sofferte, decorso clinico, cure e terapie seguite
dal medesimo, il quale, all’epoca dell’incidente, aveva 26 anni, fino ad allora
non si era mai sottoposto ad intervento chirurgico e il 23 aprile 2003 era “in
condizioni generali ben accettabili”, cfr. doc. 68, pag. 2-3 dell’inc. SUVA) sono
state le seguenti:
§ frattura traversa alla
giunzione dal III. medio al III. distale dell’omero destro; frattura/lussazione
esposta I. con frattura scomposta dell’ulna del gomito destro; frattura con
lussazione dorsale della 2a filiera del carpo; frattura del trapezio e del III
prossimale del capitato; frattura pluriframmentaria a decorso intraarticolare
della base del IV e V metacarpo della mano destra; lussazione laterale del
ginocchio sinistro; frattura seno maxillare sinistro e destro complesse (Le
Fort II); frattura spostata dell’osso nasale (cfr. certificato medico del 9
maggio 2003 del doc. 6 dell’inc. __________ del Ministero pubblico);
§ possibilità di una
persistenza di un’ipoestesia completa al mignolo destro su probabile lesione di
un piccolo ramo cutaneo del nervo ulnare destro (al dibattimento, la parte
civile ha dichiarato di avere poca sensibilità sulla parte superiore della mano
destra) e conseguenze funzionali a livello delle articolazioni del gomito
destro, del ginocchio e del carpo (cfr. certificato medico del 9 maggio 2003 del
doc. 6 dell’inc. __________ del Ministero pubblico; doc. 108 dell’inc. SUVA,
dal quale si evince che il deficit sensitivo è limitato al V dito);
§ degenza presso l’Ospedale
Regionale di Lugano dal 3 agosto 2002 al 12 settembre 2002 (cfr. certificato
medico del 9 maggio 2003 del doc. 6 dell’inc. __________ del Ministero pubblico);
§ cinque operazioni, per
guarire le fratture multiple subite a seguito dell’incidente (cfr. certificato
medico del 9 maggio 2003 del doc. 6 dell’inc. __________ del Ministero
pubblico; e doc. 7 e 8 dell’inc. SUVA);
- il 3 agosto 2002, riposizione cruenta ed
osteosintesi tramite placca LC DCP larga dell’omero destro con esplorazione del
nervo radiale;
- il 3 agosto 2002, riposizione cruenta della
lussazione del gomito destro ed osteosintesi dell’ulna prossimale destra;
- il 3 agosto 2002, riposizione chiusa della
lussazione del ginocchio sinistro ed immobilizzazione tramite stecca jeans;
- il 14 agosto 2002, osteosintesi del trapezio,
trapezoide, capitato, base del IV e V metacarpo a destra (durata: 4 ore);
- il 29 agosto 2002, plastica al legamento crociato
anteriore sinistro;
- per le fratture seno maxillare sinistro e
destro complesse (Le Fort II) e dell’osso nasale veniva previsto un trattamento
conservativo per la prima e una riposizione per la seconda (avvenuta il 14
agosto 2002, cfr. doc. 64 dell’inc. SUVA) – in relazione a tali lesioni cfr.
però infra il considerando 3.3;
§ ricovero presso la
Clinica __________ di __________ dal 12 settembre 2002 al 9 novembre 2002 (cfr.
doc. 25, 26 e 27 dell’inc. SUVA);
§ incapacità lavorativa al
100% dal 3 agosto 2002 al 27 aprile 2003 (cfr. doc. 69, 71 e 82 dell’inc. SUVA;
per i certificati medici durante questo lasso di tempo cfr. doc. 30, 37, 44, 68
dell’inc. SUVA);
§ un periodo di alcuni
mesi di deambulazione con le stampelle e, per lunghe distanze, con la sedie a
rotelle (cfr. doc. 26 dell’inc. SUVA, dove si specifica, a pag. 1 e 2, che
“durante il soggiorno il signor __________ ha presentato un miglioramento
essenziale, soprattutto al ginocchio sx, riscontrando una diminuzione dei
dolori, un aumento del raggio e la possibilità di deambulare senza le
stampelle”);
§ ripetute sedute di
fisioterapia e ergoterapia durante il periodo di convalescenza a seguito del
rilascio dalla clinica di __________ e fino al 27 aprile 2002 (cfr. ad es. doc.
68, 70, 85, 86 dell’inc. SUVA); e
§ deficit non più
migliorabili in modo importante alla mano destra, e meglio chiusura incompleta
della mano e deficit di flessione a livello metacarpale fra 20° e 45° (cfr.
doc. 68, pag. 5 dell’inc. SUVA).
1.4. Alla luce
di tutte queste contingenze, questo giudice reputa unite le condizioni per
ammettere l’esistenza di lesioni gravi, e ciò in base alla degenza di oltre tre
mesi, prima in ospedale e poi in clinica di riabilitazione, e al lungo periodo
di inabilità lavorativa. Anche il fatto che il signor __________ si sia
sottoposto a più operazioni, alcune delle quali piuttosto complesse (cfr.
operazione del 14 agosto 2002 alla mano), comprova che egli abbia patito delle
sofferenze di seria entità; tribolazioni, queste, che si sono protratte nel
tempo e che hanno comportato per la vittima un’inabilità lavorativa per quasi
nove mesi – quantunque egli volesse riprendere prima il lavoro, cfr. doc. 24,
pag. 1 dell’inc. SUVA –, durature terapie e regolari controlli presso diversi
medici specializzati anche dopo il rilascio dalla clinica di __________ (cfr.
doc. 29, 30, 37, 38, 41, 61, 62, 66, 68, 88 e 108 di cui all’incarto SUVA). La
guarigione da tutte le lesioni, ancorché giudicata soddisfacente dai dottori
che l’avevano in cura, almeno per la mano e per il gomito, non sembra
definitiva. Prova ne sia che, in occasione della visita medica circondariale
del 23 aprile 2003, anche il dott. __________, a condizione dell’abbandono
dell’importante tabagismo (1 pacchetto al giorno) e di un esame ENMG di
controllo del nervo ulnare destro, aveva prospettato la possibilità di nuovi
interventi “per chiarire l’indicazione di un’ev. artrolisi a livello del gomito
destro, del metacarpo ed ev. nuova stabilizzazione del capitato del polso
destro” (cfr. doc. 68, pag. 6 dell’inc. SUVA). In ultima analisi, le restrizioni
funzionali (impossibilità di chiudere completamente la mano e mobilità del
polso) alla mano destra di cui è rimasto vittima il signor __________ e che
appaiono definitive (cfr. doc. 68, pag. 5 dell’inc. SUVA), sono state da lui
mostrate al dibattimento e costatate dalle parti e dal giudice.
Il signor __________
è stato in seguito licenziato dal suo datore di lavoro ed ha percepito
prestazioni dall’assicurazione disoccupazione (cfr. doc. 103 dell’inc. SUVA). A
tale riguardo, in aula, egli ha aggiunto che, all’inizio del mese di marzo del 2004,
ha trovato un’occupazione e, da allora, lavora per una ditta di spedizionieri
del Mendrisiotto.
1.5. L’accusato
ha sostenuto che la vittima avrebbe intralciato una più celere e migliore
guarigione, essendo dedito al tabagismo e non avendo dato seguito alle
sollecitazioni dei dottori e dell’assicurazione infortuni.
Tali
argomentazioni non possono essere condivise per tre ordini di ragioni: innanzitutto,
nel caso concreto, non vi sono riscontri (es. certificati medici, rendiconto
clinico, …) tali da poter sostenere che il comportamento della vittima, fino al
28 aprile 2003 avesse ostacolato il recupero fisico a causa del suo tabagismo;
secondariamente, almeno fino al 28 aprile 2003 (per quasi nove mesi), la
vittima, un giovane di ventisei anni (la cui velocità di guarigione è
notoriamente maggiore rispetto a quella di un persona in età più avanzata), ha
collaborato con i sanitari in modo apprezzabile; in terzo luogo, l’obbligo di
abbandonare il tabacco è stato sostenuto solo dal dott. __________, il quale si
esprimeva, il 23 aprile 2003, nelle vesti di medico di circondario per l’assicurazione
SUVA (cfr. doc. 68 dell’inc. SUVA). D’altronde, si ribadisce che il signor __________
ha partecipato a numerose visite mediche (cfr. supra) e si è prodigato
per migliorare il suo stato di salute (cfr. ad es. doc. 26, pag. 2 dell’inc.
SUVA, dove si evidenzia che “il paziente si è impegnato con motivazione nel
programma riabilitativo propostogli e la degenza non ha presentato
particolarità degne di rilievo per quanto concerne la gestione clinica”).
Non vi
sono dunque motivi per attribuire alla vittima una responsabilità per la durata
della sua inattività lavorativa o della degenza in clinica e in ospedale.
1.6. In
conclusione, questo giudice ritiene le lesioni patite dalla vittima siccome
lesioni gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS e le stesse sono da ricondurre
all’incidente di cui il signor ACCU 1 è stato protagonista colpevole per
negligenza (cfr. infra, ad eccezione delle lesioni al volto).
2. Occorre
ora stabilire se, nel caso in esame, è ravvisabile una negligenza perpetrata dal
prevenuto durante la sua manovra di svolta a sinistra.
2.1. L’art. 125
cpv. 1 CPS punisce, a querela di parte, con la detenzione o con la multa chi
per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona. Se la
lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio (cpv. 2).
a) Giusta
l'art. 18 cpv. 3 CPS, commette un crimine o un delitto per negligenza colui
che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua
azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa
stessa disposizione, se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era
tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento
viola i doveri di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe
potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto
della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti
del rischio ammissibile (cfr. DTF 127 IV 62, 64-65 consid. 2d; 126 IV 13,
16-17 consid. 7a/bb; Trechsel, op.
cit., ad art. 18 N 28a e 33). Per determinare quali sono i doveri imposti dalla
prudenza, ci si può riferire alle disposizioni legali emanate a salvaguardia
della sicurezza e per evitare gli incidenti. Nella fattispecie vanno
considerate innanzitutto le norme sulla circolazione stradale (cfr. DTF inedita
del 14 ottobre 2003 dell’inc.6S.297/2003, consid. 3.1; Trechsel, op. cit., ad art. 18 N 29).
b) Secondo
l'art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia,
ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una
corsia ad un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a
quelli che seguono.
D'altra
parte, secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella
circolazione ogni utente della strada può – premesso che ne abbia rispettato i
canoni – confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura
in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (cfr. art. 26 cpv. 2
LCStr; Trechsel, op. cit., ad
art. 18 N 32). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, ove, per decidere se
un utente della strada abbia violato una norma della circolazione, occorre
stabilire se egli avesse potuto aspettarsi un comportamento conforme alla legge
di un altro utente della strada, non può essergli negato il diritto di invocare
il principio dell'affidamento per il motivo che egli stesso non si è comportato
conformemente alle norme della circolazione. Così, anche chi è tenuto a dare la
precedenza può invocare il principio dell'affidamento quando chi gode del
diritto di precedenza violi le norme della circolazione in modo imprevedibile
per il debitore della precedenza (cfr. DTF inedita del 14 ottobre 2003 dell’inc.
6S.297/2003, consid. 3.2; Bussy,
Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, ad art.
26 N 4.1).
aa) L'obbligo
di badare ai veicoli che seguono deve essere inteso nel senso di "non
metterli in pericolo", specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr.
DTF 125 IV 83, 84 consid. 1a; Bussy, Rusconi,
op. cit., ad art. 34 N 3.1 e 3.2). Il conducente di un veicolo che intende voltare
a sinistra non ha soltanto l'obbligo di segnalare con l'apposito dispositivo la
sua intenzione di effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in
principio, a dare la precedenza all'altro veicolo che, sopraggiungendo da
tergo, si prepari al sorpasso o abbia già iniziato la manovra di sorpasso per
proseguire nella stessa direzione. In questa evenienza, egli deve arrestarsi,
o, se del caso, rimanere fermo, per non intralciare la manovra di sorpasso
dell'altro conducente che beneficia della precedenza (v. Bussy, Rusconi, op. cit., ad art. 35 N
2.24). Una corretta manovra di svolta presuppone l’osservanza di condizioni
molto severe (cfr. BUSSY, RUSCONI,
op. cit., ad art. 35 N 2.6), va valutata a dipendenza delle circostanze di
luogo e di visibilità (cfr. DTF 125 IV 83, 84-85 consid. 1a; 100 IV 186, 188
consid. 2a; 91 IV 10, 12 consid. 4) e si articola in tal guisa:
i) indicazione del cambiamento di direzione
precedente alla posizione di preselezione. L’indicazione deve essere fatta per
tempo (art. 39 cpv. 1 LCStr), affinché gli altri utenti della circolazione siano
in grado di comportarsi in modo adeguato (cfr. Bussy, Rusconi, op. cit., ad art. 35 N 2.6 e ad art. 36 N
2.3.3). Ad ogni buon conto, la segnalazione non svincola il conducente
dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (cfr. art. 39 cpv. 2 LCStr; Bussy, Rusconi, op. cit., ad art. 39 N 2.2 lett. c, dove si
sostiene che voltare a sinistra fuori da un’intersezione richiede “la plus
grande prudence”);
ii) presa di
posizione della preselezione e mantenimento di un tempo sufficiente per
costituire un avvertimento. Nelle strade non a tre corsie, l’utente si terrà
presso l’asse della carreggiata: questa regola deve essere osservata rigorosamente
(cfr. art. 36 cpv. 1 LCStr; Bussy, Rusconi, op. cit., ad art. 36 N 1.2 lett. d);
iii) segnale di cambiamento di direzione
precedente all’inizio di cambiamento di svolta a sinistra;
iv) priorità
dei veicoli in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr); e
v) aver
riguardo per i veicoli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr), condizione che si
impone anche se i predenti doveri sono stati osservati. Tale precetto si
concretizza così: colui che intende voltare a sinistra deve guardare indietro,
attraverso gli specchietti retrovisori, e anche, secondo le circostanze,
accertarsi che un altro veicolo non lo segua nella parte della carreggiata che
gli è nascosta (cosiddetto angolo morto; cfr. DTF 91 IV 10, 12 consid. 1).
bb) Si osserva ancora, che in caso di
manovra di svolta a sinistra, la dottrina ha evidenziato come tale manovra non debba
mettere in pericolo e ostacolare il traffico longitudinale che beneficia della
priorità (cfr. Bussy, Rusconi,
op. cit., ad art. 39 N 2.2 lett. a e ad art. 36 N 1.2 lett. d: la preselezione
è un pericolo accresciuto per il traffico longitudinale). Se la strada è a due
corsie, allora chi vuole svoltare a sinistra deve rallentare e, se è seguito,
deve attendersi di essere sorpassato; pertanto, il conducente deve prendere
delle precauzioni prima di chiudere verso l’asse mediano (Bussy, Rusconi, ad art. 36 N 1.2. lett.
g). La subordinazione di chi vuole voltare a sinistra rispetto a chi segue è
più accentuata se non ci sono incroci, se il luogo è fuori della località o se
la strada consente una rapida circolazione (cfr. Bussy, Rusconi, ad art. 36 N
2.3.1 e ad art. 39 N 2.2 lett. c, dove si sostiene che voltare a sinistra fuori
da un’intersezione richiede “la plus grande prudence”).
2.2. Nel caso di specie, la manovra di
svolta a sinistra eseguita dal signor ACCU 1 è stata descritta in modo differente
dai due protagonisti del sinistro. Incidentalmente, si rileva che gli agenti
della polizia non hanno potuto constatare la posizione finale della vettura VW
Golf, siccome l’accusato aveva già spostato la sua vettura a lato della
carreggiata, senza demarcarne la posizione finale dopo l’incidente; i medesimi non
hanno neanche potuto procedere ad un’analisi della fanaleria (cfr. rapporto di
constatazione incidente della circolazione del 18 settembre 2002, pag. 4). Dati
rilevanti, questi, la cui assenza ha anche reso più difficile la ricostruzione dell’incidente.
a) Il prevenuto ha dichiarato che,
dopo aver percorso pochi metri di via __________ ed aver notato che il locale
era chiuso, avrebbe deciso di far rientro al domicilio. Aggiungeva che, dopo
aver percorso la rotonda, egli avrebbe controllato negli specchi retrovisori se
vi erano veicoli a tergo e che non avrebbe notato alcun utente della
circolazione. Poi avrebbe inserito l’indicatore di direzione sinistro per poter
entrare nei parcheggi del bar __________ sito di fronte al __________. Al
dibattimento, il signor ACCU 1 precisava che, al momento di azionare la freccia
sinistra, si sarebbe trovato poco prima dell’isola stradale illustrata sulle
fotografie di cui ai doc. G, H e I. Subito dopo aver inserito la freccia, egli avrebbe
nuovamente controllato negli specchietti retrovisori. Quando orami si trovava
all’altezza dei parcheggi del bar __________, avrebbe notato nello specchietto
retrovisore sinistro la luce di una motocicletta e una frazione di secondo dopo
avrebbe udito un forte colpo contro lo specchio retrovisore e poi contro la
parte anteriore sinistra (spigolo) della sua autovettura. Al momento dell’urto,
la sua autovettura sarebbe stata leggermente in diagonale, di pochi gradi, per
poter accedere al posteggio, con la parte anteriore del suo veicolo sporgente
leggermente dalla linea di direzione al centro della carreggiata.
In data 29 dicembre 2003,
l’accusato produceva una cartina da lui stesso allestita, nella quale
raffigurava la dinamica dell’incidente. In tale ricostruzione, è illustrata
l’isola dello spartitraffico – che si trova su via __________ poco prima del
Bar __________ – e la zona dell’impatto tra la VW Golf e la motocicletta del
signor __________. Al dibattimento, il signor ACCU 1, ad esplicita domanda del
giudice, ha confermato la correttezza di tale mappa e della posizione della sua
auto al momento dell’impatto tra la moto e il suo finestrino sinistro e poi tra
la moto e la parte anteriore sinistra. Parimenti, egli ha segnalato di aver
frenato prima di svoltare a sinistra e che al momento dello scontro sarebbe
stato quasi fermo. Alla domanda: “Come ha fatto a non notare il motociclista
che arrivava da dietro prima di iniziare la manovra di svolta”, l’accusato non
ha saputo spiegarsi ed ha aggiunto di aver sentito un’accelerazione. In sede
dibattimentale, egli ha altresì ammesso, dopo aver inizialmente sostenuto di
non ricordare, di non aver guardato nell’angolo morto per accertarsi se da
tergo arrivassero altri utenti della circolazione sia prima
dell’isola-spartitraffico, sia prima di iniziare la manovra di svolta.
In conclusione,
l’accusato si duole di una violazione degli art. 18 cpv. 3 e 125 CPS, nonché
delle nozioni di diritto federale di causalità adeguata e di interruzione del
nesso causale. Egli contesta la materialità dell'infrazione; afferma infatti di
aver effettuato una regolare preselezione prima di svoltare a sinistra,
esponendo per tempo il segnale di direzione e accertandosi che sia in senso
contrario sia da tergo non giungessero altri veicoli. Asserisce che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla vittima, la collisione è dovuta al fatto
che il coprotagonista, in possesso solo del patentino, ha effettuato un'errata
manovra di sorpasso, senza avvedersi delle evidenti intenzioni di svoltare a
sinistra del prevenuto. Pertanto, non gli si potrebbe imputare una violazione
dell'art. 34 cpv. 3 LCStr; anzi, la sua condotta era regolare anche in virtù
del principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, secondo cui egli
poteva attendersi un guida corretta da parte del motociclista il quale, per
eseguire correttamente la manovra di sorpasso, avrebbe dovuto attendere che il
prevenuto portasse a compimento la sua manovra di svolta a sinistra.
b) Il signor ACCU 1 ha per contro affermato
di essersi immesso nella rotonda e di essere uscito su via __________. Sortito
dalla rotonda, egli avrebbe notato davanti a sé una VW Golf con l’indicatore di
direzione destro acceso e intenta a procedere alla manovra di svolta a destra per
accedere al posteggio ivi presente. Con la ruota anteriore, tale vettura si sarebbe
trovata già sul marciapiede. Dato che non arrivavano veicoli nell’altro senso,
il signor __________ si sarebbe spostato al centro della carreggiata, e
all’ultimo istante, quando era a pari con l’automobile, quest’ultima si sarebbe
spostata a sinistra. Dopo una frazione di secondo, egli avrebbe udito un colpo
alla parte posteriore della moto, avrebbe perso il controllo della
motocicletta, iniziando poi a sbandare e infine sarebbe caduto a terra. Al
dibattimento, la vittima ribadiva tale versione dei fatti, la quale, in
sostanza, emergeva pure dalla dichiarazione di infortunio trasmessa alla SUVA
(cfr. doc. 10 dell’inc. SUVA, dove la vittima sosteneva che l’accusato non
avrebbe segnalato il cambiamento di marcia a sinistra).
2.3. A mente di questo giudice,
l’incidente si è verificato siccome il prevenuto non ha eseguito una corretta
manovra di svolta a sinistra ed ha contravvenuto alle doverose cautele che
avrebbe dovuto rispettare nel caso specifico. Per un verso, egli non ha
eseguito correttamente la preselezione, di talché prima di iniziare la manovra
di svolta a sinistra, la vettura non era correttamente presso l’asse centrale
della carreggiata; per un altro, l’accusato non ha prestato sufficiente
attenzione al traffico proveniente da tergo, sebbene ciò potesse essere da lui
preteso. Per la precisione, al prevenuto devono essere imputate le seguenti negligenze.
a) La prima negligenza consiste nel
non aver preso adeguatamente una chiara posizione della preselezione ed essersi
tenuto presso il centro della stessa (art. 36 cpv. 1 LCStr). In altre parole, l’approccio
alla linea di direzione da parte del conducente non è stato preceduto da una
corretta preselezione ed ha creato una situazione confusa per i successivi
utenti della circolazione. Secondo la sua ricostruzione, nella fase di
preselezione, il prevenuto non si è accostato alla linea di direzione della
carreggiata (cfr. art. 73 cpv. 3 OSStr), bensì ha iniziato la manovra di svolta
quando l’auto si trovava ancora all’interno della sua corsia di marcia e non
presso l’asse della carreggiata. Questa circostanza è attestata dall’accusato medesimo,
il quale ha dichiarato che, al momento dell’impatto, la sua auto si trovava
leggermente in diagonale, di pochi gradi (cfr. verbale ACCU 1 del 3 agosto
2002, pag. 2), e, soprattutto, dalla sua personale ricostruzione prodotta agli
atti dal suo patrocinatore (cfr. doc. E). Da questa planimetria, si evince da
una parte che l’approccio all’asse centrale della carreggiata non è stato regolare,
poiché il prevenuto non si è accostato alla linea mediana della carreggiata già
a partire dall’isola spartitraffico (cfr. DTF 125 IV 83, 89 consid. 2d, dove si
illustra che, contrariamente al caso di specie, in quella costellazione il
conducente si era tenuto verso la linea mediana della strada); dall’altra che
la manovra di svolta a sinistra è iniziata quando la parte posteriore della VW
Golf si trovava a una distanza dall’asse centrale della carreggiata tale da non
escludere un sorpasso con una motocicletta alla sua sinistra (cfr. doc. E, in
special modo lo spazio esistente tra la parte posteriore della VW Golf
raffigurata dall’accusato, disegnatore di professione e attivo presso lo studio
di architettura dello zio, e la linea di direzione). E ciò malgrado il
prevenuto, dopo l’isola (spartitraffico) indicata ai doc. H e I, avesse avuto uno
spazio sufficiente a disposizione per tenersi verso la linea tratteggiata con
la sua VW Golf, cosicché la sua auto fosse presso la linea di direzione. Certo,
una simile manovra esigeva che l’imputato riducesse sensibilmente la sua
velocità e che la preselezione iniziasse già dall’isola spartitraffico
menzionata. Da dove l’accusato, con il suo mezzo, doveva già tenersi a sinistra
della carreggiata, affinché la sua preselezione fosse fatta per tempo (cfr.
doc. H e I). Invece, proseguendo diritto ed iniziando la preselezione solo
nell’immediata prossimità del Bar __________, il conducente della VW Golf incorreva
in una violazione dell’art. 36 cpv. 1 LCStr (cfr. doc. E). Tale ricostruzione appare
peraltro compatibile con la descrizione della vittima dell’incidente, nella
misura in cui l’auto dell’accusato non si trovava a sinistra della corsia di
marcia presso la linea di direzione e “all’ultimo istante … si è spostata a
sinistra e dopo una frazione ho udito un colpo ed ho perso il controllo della
motocicletta” (cfr. verbale __________ 21.8.2002, pag. 2).
Il tenersi presso l’asse
centrale della strada appariva in concreto obbligatorio per la manovra di accesso
ai posteggi del Bar __________. Invece, una preselezione tardiva e inappropriata,
come quella praticata dall’accusato, avrebbe pure potuto destare nel motoveicolo
proveniente da tergo, l’impressione che l’automobilista intendesse svoltare non
all’altezza del Bar __________, ma più avanti, segnatamente per entrare nel posteggio
di un altro stabile (cfr. doc. H). D’altro canto, affiora chiaramente che il
centauro urtava prima il finestrino a sinistra e poi la parte anteriore
dell’automobile del signor ACCU 1. Tali urti sono compatibili con la posizione
leggermente in diagonale dell’auto dell’accusato al momento dell’impatto (una
posizione assai imprudente, questa, ove si pensa che, in caso di tamponamento da
tergo ad opera di un altro veicolo, l’auto urtata potrebbe invadere la corsia
opposta e scontrarsi con il traffico in direzione opposta). Per la precisione,
l’auto del prevenuto al primo impatto si trovava di traverso all’interno della
corsia di marcia, mentre, al momento del secondo scontro tra la moto (parte
posteriore) e la parte anteriore della vettura, la sua parte anteriore sporgeva
leggermente dalla linea di direzione al centro della carreggiata (cfr. verbale ACCU
1 3 agosto 2002, pag. 2 e doc. E, planimetria con zona d’impatto). Ciò è conciliabile
sia con la dichiarazione dell’accusato, secondo cui la sua auto al momento del
primo impatto era quasi (ma non) ferma; sia con il fatto che la parte anteriore
sinistra della VW Golf si trovasse, dopo l’incidente, sulla corsia opposta (cfr.
doc. E e verbale ACCU 1 3.8.2002, pag. 2). Anche le tracce di sfregamento
rinvenute dalla polizia sulla corsia in senso opposto e indicate sul disegno
non in scala annesso al rapporto di polizia 18.9.2002 appaiono compatibili con
la dinamica dell’incidente illustrata dall’accusato e dalla vittima (zona
d’impatto presso la linea di direzione), nella misura in cui la caduta del
centauro si è protratta lungo la corsia opposta per oltre dieci metri, ben
oltre il piazzale del Bar __________.
Si osserva infine, che la
ricostruzione offerta dal prevenuto evidenzia come la posizione leggermente in
diagonale della sua vettura, oltre che suscitare nell’utente proveniente da tergo
incertezza sulla manovra che l’automobilista intendeva svolgere, non costituiva
per il susseguente motociclista un chiaro segnale di poter sorpassare la
vettura a destra. In ultima analisi, la carreggiata in via __________, una strada
comunale e secondaria (cfr. rapporto di polizia 18.9.2002, pag. 1), è larga 7.50
metri (una corsia 3.70 metri) e, proprio sulla base della ricostruzione
dell’accusato, emerge che lo spazio a destra della sua vettura, per
eventualmente sorpassarla, non risultava abbondante (cfr. per le dimensione
della carreggiata il disegno non in scala annesso al rapporto di polizia del
18.9.2002 e le fotografie di cui ai doc. G e H, dove si possono notare delle
vetture sul bordo della strada).
Così facendo, il prevenuto è
incorso in una negligenza (errata e tardiva preselezione rispettivamente
approccio alla linea di direzione) per cui deve essere tenuto responsabile.
b) La seconda negligenza da
rimproverare all’accusato sta nel non aver prestato le dovute precauzioni,
prima di procedere alla manovra di svolta a sinistra. Nella fattispecie, egli
si è reso protagonista di una condotta imprudente, che non può essere giudicata
trascurabile o ininfluente. Innanzitutto, si rileva che la svolta che il
prevenuto si accingeva ad effettuare era particolare, siccome consentiva di accedere
ad un posteggio di un esercizio pubblico (cfr. rapporto di polizia 18.9.2002,
pag. 1, dove si parla di “sbocco”) – ciò che affiora anche dal doc. H. In tale
fotografia, si osserva che l’accesso al Bar __________ si trova a circa quindici
metri dallo spartitraffico ed è separato dalla strada mediante un marciapiede;
inoltre, lo spazio di entrata tra il muretto, nel quale è infissa l’insegna
“Bar __________”, e il primo posteggio (che confina con il marciapiede e che,
nella fotografia del doc. H è occupato da una VW monovolume) risulta stretto. L’incidente
è avvenuto di sera, e benché la zona fosse illuminata artificialmente in modo
continuo (cfr. rapporto di polizia 18.9.2002, pag. 1), l’accusato era chiamato
ad osservare la massima prudenza; anche perché egli non si trovava ad un
incrocio (cfr. art. 1 cpv. 8 ONC) e nemmeno doveva immettersi su una strada
laterale, bensì stava per voltare a sinistra verso il posteggio d’un locale
pubblico, separato mediante un marciapiede dalla strada principale. Per
eseguire una regolare manovra di svolta, l’accusato avrebbe dovuto non solo
segnalare con l’indicatore e tempestivamente la sua intenzione di svoltare,
frenare e rallentare l’andatura della propria autovettura, ma avrebbe dovuto
anche fermarsi proprio all’altezza del Bar __________, in modo tale da
segnalare chiaramente la sua volontà di immettersi nello sbocco che porta al
posteggio di tale esercizio pubblico: ciò era doveroso, giacché, in quella
zona, vi sono diversi accessi a palazzi e ad altri locali commerciali. Particolare
cautela era pure necessaria, siccome questa manovra non era abituale per
l’accusato: secondo le affermazioni del convenuto al dibattimento, in
precedenza e in analoghe circostanze (chiusura serale del Bar __________), egli
aveva deciso di far ritorno a casa continuando diritto su via __________ e
ritornando poi verso __________ da Corso __________ __________ oppure svoltando
a destra dopo il Bar __________.
Dal momento che l’auto non era correttamente
tenuta verso il centro della carreggiata, ma era in diagonale, il motociclista
proveniente da tergo poteva pure immaginare che il prevenuto segnalasse
l’intenzione di piegare a sinistra non per accedere al posteggio del Bar __________,
bensì ad uno successivo, che dà accesso ad un parcheggio di un palazzo, o al piazzale
ancora più distante del negozio __________ (cfr. doc. H e I). Per il centauro
in fase di sorpasso, la situazione non era così chiara come quella che si
presenta ad un incrocio, dove il motociclista può e deve attendersi dal
conducente che segnala il cambiamento di direzione a sinistra, una svolta
proprio su un’altra strada in tale direzione (cfr. DTF 100 IV 186, 188 consid.
2c).
Anche per queste ragioni, la
prudenza del conducente doveva essere accresciuta e, in tali circostanze, il
riguardo per gli utenti provenienti da tergo, che godevano della priorità e il
cui sopraggiungere non poteva essere escluso a priori, doveva essere elevato.
L’accusato non ha invece
osservato queste prescrizioni della circolazione.
c) In terzo luogo, si osserva che
la distanza fra la rotonda (all’incrocio tra via __________ e via __________) e
l’isola-spartitraffico (all’altezza di via __________, e prima della quale
l’accusato ha dichiarato di aver guardato, per la prima volta, negli
specchietti retrovisori e di non aver visto nessuno) era di ca. 60-70 metri (cfr.
doc. F, I e doc. 1, riproduzioni in scala della zona del sinistro). In fase di
frenata, egli poteva dunque attendersi, all’altezza del Bar __________
(distante circa una quindicina di metri dallo spartitraffico), l’arrivo da
tergo di un altro utente della circolazione, che l’accusato, prima di giungere
all’isola spartitraffico, non avrebbe ancora scorto (cfr. doc. I). Quando il
signor ACCU 1 ha visto nello specchietto il fascio di luce, la motocicletta si
trovava molto vicino alla sua auto ed era già in fase di sorpasso (cfr. verbale
ACCU 1 3 agosto 2002, pag. 2: “ho notato nello specchietto retrovisore sinistro
la luce di una motocicletta”), o quantomeno stava per procedere al superamento.
Infatti, avendola vista nello specchietto sinistro e non in quello centrale, la
motocicletta era già sul fianco sinistro della corsia per sorpassare. La
vettura dell’accusato, per contro, non aveva eseguito una corretta manovra di
preselezione e quest’ultimo non aveva prestato la necessaria attenzione al
traffico susseguente, giacché non aveva guardato nell’angolo morto. In ultima
analisi, il prevenuto stesso ha dichiarato di avere udito “una frazione di
secondo” dopo aver notato nello specchietto retrovisore sinistro la luce di una
motocicletta, un forte colpo contro lo specchio retrovisore e poi contro la
parte anteriore sinistra della sua vettura (cfr. verbale ACCU 1 3 agosto 2002,
pag. 2). In tali circostanze, se l’accusato avesse preso le cautele necessarie,
avrebbe dovuto scorgere il motociclista che si apprestava a sorpassarlo, e
mantenere la sua automobile ferma e parallela alla linea di direzione
(all’interno della corsia di marcia), per permettere il sorpasso da parte del
motociclista.
Avesse guardato nell’angolo morto
prima di iniziare (e non durante) la manovra di svolta a sinistra quando l’auto
era già in diagonale, il signor ACCU 1 avrebbe verosimilmente visto il centauro
sopraggiungente da dietro e l’incidente avrebbe potuto essere evitato.
In ossequio al principio in dubio pro reo,
si può assumere che l’accusato avesse esposto tempestivamente l'indicatore di
direzione sinistro e guardato negli specchietti. Tuttavia, dalle sue stesse
dichiarazioni si deduce che egli non aveva controllato rigorosamente il
traffico da tergo immediatamente prima di effettuare la manovra di sorpasso,
visto che aveva omesso di guardare sopra la propria spalla per assicurarsi che
nessun veicolo si trovasse nell’angolo morto (cfr. JdT 1984 I, pag. 408, 409
consid. 1c). Tale cautela era necessaria in considerazione delle particolari
circostanze: la manovra del prevenuto, ancorché effettuata allorquando non
v’era molto traffico (ma ciò avrebbe dovuto ugualmente mantenere vigile il
conducente, siccome l’arrivo di una motocicletta, in un contesto cittadino e a
tarda sera di un venerdì, non era così imprevedibile), era tale da creare un
pericolo accresciuto per gli altri utenti della circolazione circolanti più
veloce di lui (notte, svolta a sinistra su un parcheggio di un esercizio
pubblico separato con il marciapiede dalla strada, presenza di altri vicini parcheggi
proprio lungo il fianco sinistro della carreggiata dove stava per svoltare
l’accusato, breve distanza tra rotonda e spartitraffico rispettivamente imbocco
al Bar __________; cfr. DTF 100 IV 186, 188 consid. 2a; DTF
inedita del 15 dicembre 2004 dell’inc.6S.376/2004, consid. 1; DTF inedita del
7 gennaio 2004 di cui agli inc.6P.137/2003 e 6S.393/2003, consid. 2.5 e 4.3,
dove si specifica, per la manovra di svolta a sinistra, che di regola – ciò che
non è il caso in concreto – è sufficiente uno sguardo nello specchietto
retrovisore; René Schaffauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts – Vol. I, 2. ed., Berna 2002, N 757). È questo insieme di circostanze ad
essere rilevante alla luce di quanto prescritto all'art. 34 cpv. 3 LCStr, a
prescindere dal comportamento più o meno scorretto di eventuali altri utenti
della strada.
2.4. In conclusione, il prevenuto si è
reso colpevole di più comportamenti negligenti per aver violato gli art. 34
cpv. 3, 36 cpv. 1 e 39 cpv. 2 LCStr.
Assodata la sua negligenza nella
fattispecie, l'insorgente non può essere prosciolto dall'addebito di aver
violato i doveri di prudenza imposti dalle circostanze e dalla legge.
2.5. Nella misura in cui il ricorrente rimprovera al
coprotagonista di essersi reso autore di violazioni alla LCStr (sorpasso
azzardato e pericoloso, non lecito, e non tempestivo rispettivamente non a
destra), giova inoltre ricordare che in materia penale ognuno risponde delle
proprie azioni ed omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non
discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni
imputabili a propria colpa. Di conseguenza, le deduzioni intese a mettere in evidenza
le colpe del motociclista non sono liberatorie. Non esiste infatti in questo
ambito compensazione delle colpe (cfr. DTF inedita del 14 ottobre 2003 dell’inc.
6S.297/2003, consid. 3.3). Alla luce di tali circostanze, l’invocazione del
principio dell’affidamento non può essere tutelata davanti alle negligenze in
cui è incorso l’accusato.
In ultima analisi, alla vittima non si può rimproverare di
aver commesso una manovra scorretta, dal momento che, nel tratto di strada
all’altezza del Bar __________, le corsie sono separate da una linea di
direzione, e un sorpasso era di conseguenza lecito, e siccome la velocità del
motociclista era di 40-50 km/h, non 50-60 km/h (diversamente da quanto
affermato dal difensore dell’accusato nella sua arringa; cfr. verbale __________
21.8.2002, pag. 2 e rapporto di polizia 18.9.2002, pag. 1, dove si attesta che
la velocità segnalata massima era di 50 km/h).
3. Stabilire l'esistenza di un comportamento colpevole
contrario a un dovere di prudenza e le lesioni gravi riportate da una persona
tuttavia non basta. Il comportamento e la lesioni gravi della vittima devono
trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (cfr. DTF 122 IV 17, 22
consid. 2c).
3.1. Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un
comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine
qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento
verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la
causa unica dell'evento (cfr. 122 IV 17, 22 consid. 2c/aa; 115 IV 199, 206
consid. 5b). Il rapporto di causalità così delimitato non deve essere provato
con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (cfr. DTF 115 IV
199, 206 consid. 5b).
Data la causalità naturale, è necessario ancora esaminare se sussiste
un nesso causale adeguato tra comportamento dell’accusato e le lesioni gravi
riportate dalla vittima. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il
nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di
prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza
generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in
concreto realizzatosi. Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il
concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica,
allorché un'altra causa concomitante, quale ad esempio l'atteggiamento della
vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un
comportamento talmente straordinario, insensato o stravagante che i fatti non
potevano essere previsti. L'imprevedibilità dell'atto concomitante non è
sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata. Occorre piuttosto
che quest'atto sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed
immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri
fattori, segnatamente il comportamento del prevenuto, che hanno contribuito a
provocarlo (cfr. DTF 122 IV 17, 23
consid. 2c/bb; 121 IV 207, 212-213
consid. 2a; 115 IV 199, 207 consid. 5c).
3.2. Sulla
scorta degli atti istruttori e dell’interrogatorio dell’accusato e della parte
civile in occasione del dibattimento, pare lecito concludere che alla condotta
della vittima non può essere ascritto un ruolo così determinate per l’infortunio
verificatosi il 2 agosto 2002 da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento
considerato, relegando in secondo piano il comportamento dell'imputato.
a) Per
un canto, le errate e negligenti preselezione e manovra di svolta a sinistra
dell’accusato hanno avuto quale conseguenza lo scontro tra la sua auto e la
motocicletta guidata dal signor __________, di talché il comportamento
dell’automobilista è venuto a costituire una condizione indispensabile per
l’avverarsi dell’incidente e delle conseguenti ferite patite dal signor __________.
b) D’altro
canto, si rileva che il
comportamento del prevenuto, contrario ai doveri di prudenza imposti dalle
circostanze, era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché
l'esperienza generale della vita, a favorire il sinistro del 2 agosto 2002. E ciò almeno per quanto riguarda le lesioni riportate
al braccio destro e alla gamba sinistra. In effetti, la vittima ha dichiarato
di circolare ad una velocità di 40-50 km/h, presentava un tasso alcoolemico medio
dello 0.71 gr/kg (cfr. esami del Laboratorio __________ SA e rapporto medico
del 3.8.2002 alle ore 0.50, in particolare i riscontri oggettivi; tali dati,
all’epoca dei fatti, non sono ancora tali per imputare alla vittima un colpa
grave tale da escludere la responsabilità dell’accusato) e stava effettuando un
sorpasso permesso, visto che la linea, sul luogo dell’incidente, è tratteggiata
(cfr. art. 73 cpv. 3 e 6 lett. b OSStr).
Se il prevenuto avesse correttamente controllato il traffico
proveniente da tergo prima della sua (tardiva) preselezione verso la linea
mediana e poi di svolta all’altezza del Bar __________, egli avrebbe avuto
chiari indizi per non svoltare a sinistra e per capire che stava per essere
superato da un motociclista, che non poteva non scorgere. Il comportamento del
signor __________ non appariva insensato; anzi, risultava legittimo e favorito
anche dalla posizione imprecisa (poiché non verso la linea di direzione) della
vettura dell’accusato sulla corsia di marcia. Fosse stato rispettoso di tutte
le cautele testé dibattute – come richiesto nel caso concreto –, l’accusato
avrebbe potuto avvedersi dell’arrivo del motociclista guardando nell’angolo
morto prima di iniziare la manovra di svolta. Ad ogni buon conto, in simili
circostanze, il comportamento del coprotagonista non appariva suscettibile di relegare
in secondo piano la colpa del conducente dell'automobile. Ne deriva che il
nesso di causalità adeguato non è stato interrotto da un’eventuale colpa
concomitante della vittima.
3.3. Occorre tuttavia formulare una riserva. Al momento delle
constatazioni da parte della polizia, la vittima giaceva a terra nelle
immediate vicinanze del mezzo meccanico e a circa un metro di distanza si
rinveniva il casco di protezione con il cinturino slacciato ed integro (cfr.
rapporto di polizia 18.9.2002, pag. 4). La vittima, sia in data 21 agosto 2002
sia al pubblico dibattimento, ha dichiarato che il casco (con visiera) era
regolarmente allacciato. Questo giudice ritiene tuttavia di dar credito, in
ossequio al principio “in dubio pro reo” (cfr. DTF 124 IV 86, 88 consid. 2a),
all’ipotesi dell’accusato secondo cui il casco indossato dalla vittima non era
allacciato e che, a seguito della caduta, la vittima lo avesse perso. Non vi
sono peraltro riscontri oggettivi che permettano di confortare la tesi dell’uno
o dell’altro (ad es. un testimone che avrebbe visto la vittima partire con il
casco regolarmente allacciato o cadere con il casco sempre sul capo; fotografie
del casco e della visiera subito dopo l’incidente; esame approfondito del casco
con eventuali residui di sangue al suo interno; …). Pertanto, in ossequio al
principio in dubio pro reo, giova ritenere una colpa grave della vittima per
non aver allacciato il casco; essa è tale da interrompere il nesso causale tra
la condotta dell’accusato e le lesioni patite al volto (naso e mascella) dal
signor __________.
3.4. In relazione a tutte le altri ferite, fra il comportamento
negligente dell’accusato e le lesioni gravi sofferte dalla vittima, il nesso di
causalità adeguato merita per contro conferma. Le lesioni riportate al braccio
destro e alla gamba sinistra appaiono compatibili con lo scontro e la
successiva perdita di padronanza del veicolo da parte della vittima, che è
rovinata a terra ed ha strisciato sul manto stradale. Di conseguenza,
l’accusato deve essere ritenuto colpevole di lesioni colpose gravi
conformemente all’art. 125 cpv. 2 CPS.
Alla luce della condanna per lesioni colpose gravi, non mette
conto di decidere sulle imputazioni subordinate di lesioni colpose semplici e
di infrazione alla Legge sulla circolazione stradale prospettate al prevenuto in
occasione del dibattimento.
4. Si rileva infine che il risultato provocato dall’accusato poteva
essere per lui prevedibile. Autista in possesso di valida licenza dal 1981 e in
perfette condizioni di salute, l’accusato, al momento del sinistro, era
sicuramente lucido e poteva senz’altro immaginare che la sua errata condotta di
guida poteva mettere in pericolo altri utenti della circolazione provenienti da
tergo, segnatamente provocando un incidente come quello che si è verificato.
In ultima analisi, attraverso la dovuta diligenza, l’accusato
avrebbe potuto evitare l’accaduto con alta verosimiglianza. In effetti, una
corretta circolazione avrebbe implicato per il conducente l’ossequio di tali
prescrizioni: l’indicazione per tempo del cambiamento di direzione precedente
alla posizione di preselezione; la regolare e tempestiva preselezione e il mantenimento
dell’auto in preselezione durante un lasso di tempo sufficiente per costituire
un avvertimento, con contestuale posizionamento dell’auto verso l’asse della
carreggiata già a partire dall’isola-spartitraffico e seguendo la linea di
direzione fino all’altezza del Bar __________; il segnale di cambiamento di
direzione precedente all’inizio di cambiamento di svolta a sinistra;
l’osservanza del traffico in senso inverso precedente all’inizio della svolta a
sinistra; e, prima di voltare a sinistra, il rispetto verso i veicoli che seguono,
guardando indietro, attraverso gli specchietti retrovisori e nel cosiddetto
angolo morto.
In questo modo, con alta verosimiglianza l’impatto non avrebbe
avuto luogo.
5. In relazione alla commisurazione della pena, l’accusato ha
chiesto in via subordinata, la condanna al pagamento di una multa in luogo di
una pena detentiva.
5.1. Nell'ambito della commisurazione della pena il giudice del merito
fruisce di ampia autonomia (cfr. DTF 127 IV 10, 19 consid. 2).
Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione
svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il
movente, intensità del proposito (determinazione) o la gravità della
negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di
esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la
durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la
recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo
il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre
considerare la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione
da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali
precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 127 IV 101, 103 consid. 2a;
117 IV 112, 113-114 consid. 1).
Il giudice di merito deve esporre gli elementi essenziali
relativi all'atto o all'autore da egli considerati. Questi può passare sotto
silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli paiono
senza importanza o di peso trascurabile. Egli non è tenuto nemmeno ad esprimere
in cifre o in percentuali l'importanza accordata a ogni elemento considerato.
Deve giustificare tuttavia la pena inflitta, permettendo di seguire il ragionamento
adottato (cfr. DTF 127 IV 101, 104 consid. 2c; 117 IV 112, 114-115 consid. 1).
5.2. Nel caso in
esame, ai fini della commisurazione della pena, giova considerare che
l’accusato è andato, il giorno successivo al sinistro, a visitare la vittima,
che è incensurato e che ha destato al dibattimento una buona impressione. Egli
ha pure collaborato con la pubblica sicurezza fin dall’inizio e la sua
reputazione personale e professionale (disegnatore attivo da anni prima presso
uno studio di architettura a Mendrisio, poi presso uno a Lugano) non dà adito
ad alcuna critica. Infine, si rileva che per l’accusato si tratta del primo
incidente, provocato per negligenza, da quando egli dispone della patente di
guida. A suo sfavore depone invece il fatto di essersi reso colpevole di un’infrazione
commessa per negligenza con gravi conseguenze per la il signor __________: egli
non ha rispettato le precise prescrizioni dettate dalla LCStr in caso di manovra
di svolta a sinistra, ed ha causato le molteplici lesioni riportate dalla
vittima. Anche l’aver spostato la propria autovettura senza prima demarcare la
posizione finale della stessa subito dopo l’incidente, non gioca a favore
dell’imputato (cfr. art. 51 LCStr e 56 cpv. 1 ONC). Appare peraltro notorio l’obbligo,
in caso di incidente con conseguenti danni materiali o corporali, di mantenere
intatto lo stato di fatto dei luoghi. Al dibattimento, il signor ACCU 1
(conducente dal 1981) ha sostenuto di aver spostato il suo veicolo per
reazione, che era spaventato e di non comprendere perché si fosse comportato
così. Pur riconoscendo la particolare situazione in cui egli si trovava e lo
stato di spavento e shock cui era sottoposto il prevenuto nei frangenti
immediatamente successivi al sinistro, lo spostamento della vettura, ancorché
non intenzionale, non gli reca beneficio nella commisurazione della pena,
avendo ciò complicato e reso difficoltoso la ricostruzione dei fatti
(segnatamente tramite un’eventuale perizia).
5.3. Sulla
scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene adeguata la pena della
multa a fr. 1'000.- (cfr. art. 125 CPS). La condanna al pagamento della multa
sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l'imputato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (cfr. art. 49 cifra 4 CPS). Per il
pagamento di tale ammenda, al condannato verrà assegnato un termine di tre mesi,
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine, la pena
sarà commutata in arresto (cfr. art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
6. La parte
civile, al dibattimento, ha postulato il risarcimento del danno patito a
seguito del danneggiamento della motocicletta. La stessa non ha tuttavia
offerto alcun oggettivo riscontro per sostanziare la titolarità del credito
insinuato (al momento dei fatti la motocicletta era del signor __________, __________)
e l’entità della sua pretesa. Pertanto, apparendo insufficienti i dati per
giudicare tale pretesa, pare giustificato rinviare la parte civile, per ogni
sua domanda, al competente foro civile (cfr. art. 267 cpv. 1 combinato con
l’art. 273 CPP).
Per tutti questi motivi,
visti gli art.
18 cpv. 3, 36, 48, 49, 63, 122, 125 cpv. 2 CPS; 26 cpv. 1, 34 cpv. 3, 35, 36
cpv. 3, 39 cpv. 1 e 2 LCStr; 1 cpv. 8 e 3 cpv. 1 ONC; 73 OSStr; 9 e segg., 267,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti n. 1.1 e 4 e negativamente al quesito n. 5, ritenuti superati
Fatti
i quesiti n. 1.2, 1.3 e 3;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
lesioni colpose gravi, reato previsto dall’art. 125 cpv. 2 CPS,
per avere,
per imprevidenza colpevole, a Chiasso il 2 agosto 2002, cagionato lesioni gravi
al motociclista __________ allorquando, alla guida della sua vettura VW Golf
targata __________, in fase di svolta a sinistra, omise di avvistare per tempo
il motociclista __________ sopraggiungente da tergo con il motoveicolo Yamaha
targato __________ il quale stava eseguendo la manovra di sorpasso, cagionando
così la collisione fra i rispettivi veicoli.
E condanna ACCU 1,
1. alla multa
di fr. 1'000.- (mille).
Considerandi
2.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- (mille),
di cui fr. 300.- per spese del Ministero pubblico.
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno, se
l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).
Assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
Rinvia la
parte civile per tutte le sue pretese fatte valere in questa sede al competente
foro civile.
Le parti sono state
avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice supplente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 750.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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