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Decisione

10.2004.10

riconoscimento di decisione italiana di interdizione

15 novembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

2 luglio 2004 presentata da

IS 1 e

IS 1,

riguardante la sentenza del 20 gennaio 1999

con cui il Tribunale di Como ha sottoposto a tutela

PI 1, __________

e il decreto del 17 aprile 1999 con cui il

Giudice tutelare della Pretura di Como ha designato IS 1 in qualità di tutrice

e IS 1 in qualità di protutore;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta

l'istanza di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

il 22 maggio 1998 IS 1 e IS 1 hanno postulato l'interdizione della figlia A__________

(1965), affetta da grave cerebropatia prenatale, siccome incapace di provvedere

ai propri interessi;

che il

Tribunale di Como ha esaminato PI 1 e ne ha pronunciato l'interdizione con

sentenza del 20 gennaio 1999;

che in

esecuzione della sentenza il giudice tutelare della Pretura di Como ha designato

IS 1 in qualità di tutrice e IS 1 in qualità di protutore con decreto del 17

aprile 1999;

che IS 1

e IS 1IS 1 hanno chiesto il 2 luglio 2004, per il tramite della Commissione

tutoria regionale 1, la delibazione della sentenza di interdizione nel Cantone

Ticino e il conseguente ripristino della loro autorità parentale;

che

questa Camera ha rinunciato a intimare l'istanza ad PI 1, la notifica apparendo

già di primo acchito impossibile;

che

all'udienza del 14 ottobre 2004, indetta per il contraddittorio, gli istanti

hanno precisato di instare per la delibazione della sen­tenza di interdizione e

del decreto del giudice tutelare con cui IS 1 è stata designata tutrice della

figlia, rinunciando a insistere per il ripristino della loro autorità parentale;

che nelle

circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che

in materia di “tutela e altri provvedimenti protettivi” sul piano

internazionale l'art. 85 cpv. 1 LDIP dichiara applicabile – sia per quanto

riguarda la competenza e il diritto applicabile, sia per quanto attiene al

riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri – la convenzione dell'Aia

del 5 ottobre 1961 concernen­te la competenza delle autorità e la legge

applicabile in materia di protezione dei minori (RS 0.211.231.01), cui si fa

capo per analogia nel caso di maggiorenni (art. 85 cpv. 2 LDIP);

che i trattati

internazionali stipulati dalla Svizzera prevalgono nondimeno su tale norma di

collegamento sancita dal diritto interno (art. 1 cpv. 2 LDIP);

che tra la Svizzera e

l'Italia vige, per quanto riguarda la delibazione di sentenze civili e

commerciali, la convenzione del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione

delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), applicabile a tutte le materie

che – come le tutele e le curatele – non formano oggetto di una rego­lamentazione

particolare in altri trattati internazionali (art. 13 del­la convenzione

citata);

che il primo requisito

posto da tale convenzione è quello per cui la sentenza da delibare deve emanare

da un tribunale competente giusta l'art. 2 della convenzione medesima o, in

mancanza di norme convenzionali, giusta le norme di competenza giudiziaria

internazionale ammesse dal diritto dello Stato nel quale la de­cisione è invocata

(art. 1 n. 1 della convenzione);

che in conformità

all'art. 2 della convenzione stessa, la competenza dei tribunali dello Stato

nel quale la decisione è stata emessa sussiste ove sia prevista da una convenzione

internazionale oppure – segnatamente – ove “si tratti di questioni di stato, di

capacità civile o di diritto di famiglia di attinenti dello Stato nel quale è

stata emanata la decisione” (art. 2 n. 5);

che sentenze di

interdizione riguardano in effetti “que­stioni di capacità civile”, tanto più

Considerandi

che l'art. 2 n. 5 della convenzione va interpretato largamente (Acocella, Internationale Zuständigkeit

sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen

im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 246 in alto;

v. anche Cattaneo, La convenzione

tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle

decisioni giudiziarie, Lugano 1939, pag. 52 nel mezzo);

che quindi la

competenza del Tribunale di Como può ritenersi data nel senso dell'art. 1 n. 1

della convenzione;

che il secondo

requisito posto dalla convenzione italo-svizzera consiste nella compatibilità

della decisione da delibare con l'ordine pubblico dello Stato in cui essa è

invocata: la decisione in particolare non deve “essere in contraddizione con

una decisione già emanata nella medesima contestazione da un tribunale di detto

Stato” (art. 1 n. 2);

che, non vi è ragione

per intravedere nella sentenza in esame una qualsivoglia contrarietà con

l'ordine pubblico svizzero, la procedura italiana di interdizione non scostandosi

essenzialmente da quella vigente nel Cantone Ticino (art. 23 segg. e 37 segg.

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

dell'8 marzo 1999; cfr. anche l'art. 11 della convenzione);

che il terzo requisito

posto dalla nota convenzione (“la decisione deve avere acquistato forza di cosa

giudicata giusta la legge del­lo Stato ove è stata pronunciata”: art. 1 n. 3) è

esso pure adempiuto, come conferma la circostanza che in concreto il giudice tutelare

ha proceduto alla nomina della tutrice e del protutore in esecuzione della

sentenza;

che il quarto – e

ultimo – requisito posto dalla convenzione si riferisce alle sentenze

contumaciali, la cui delibazione è possibile solo qualora la citazione che ha

introdotto la causa sia stata rimessa in tempo utile alla parte contumace o al

suo mandatario autorizzato a riceverla (art. 1 n. 4);

che la sentenza in

rassegna è una sentenza contumaciale, PI 1 non essendo stata in grado di

costituirsi in giudizio – sebbene condotta davanti al giudice – a causa delle

menomate condizioni di salute psichica;

che tuttavia, essendo

l'interessata comparsa in tribunale, non ha senso esigere oggi “l'originale o

una copia conforme della citazione alla parte contumace” come stabilisce l'art.

5.

n. 3 della convenzione;

che per il resto la

legge italiana non prescrive la nomina di un patrocinatore d'ufficio

all'interdicendo, la relativa procedura comportando già l'intervento del

Pubblico Ministero, mentre il giudice deve esaminare egli stesso la persona in

causa facendosi assistere da un consulente tecnico e disponendo l'assunzione di

tutti i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio (art. 419 comma 1 e 2 del

Codice civile italiano, art. 714 in fine del Codice di procedura civile

italiano);

che da questo profilo l'ordinamento

italiano non assicura all'inter­dicendo minori garanzie processuali di quello

ticinese (art. 22 segg. della citata legge sull'organizzazione e la procedura

in ma­teria di tutele e curatele);

che, in ultima analisi,

l'interdizione decisa il 20 gennaio 1999 dal Tribunale di Como può essere

riconosciuta e dichiarata esecutiva come decisione di tutela a norma dell'art.

369.

cpv. 1 CC;

che per quanto riguarda

il decreto del giudice tutelare, la designazione di IS 1 come tutrice può

essere riconosciuta e dichiarata esecutiva come nomina di tutore a norma

dell'art. 379 cpv. 1 CC, mentre non vi è spazio per riconoscere la figura

giuridica del “protutore”, ignota come tale al diritto svizzero;

che le spese del

giudizio odierno andrebbero a carico degli istanti, nessuno potendosi reputare

“soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC in mancanza di qualsiasi

opposizione alla domanda;

che gli

istanti tuttavia non chiedono la delibazione dei due provvedimenti a loro esclusivo

vantaggio, ma anche nell'interesse pubblico, per evitare l'avvio di una nuova

procedura nel Cantone Ticino avente il medesimo scopo;

che in

tali circostanze si giustifica equitativamente di rinunciare al prelievo di oneri;

pronuncia: 1. L'istanza

è parzialmente accolta, nel senso che:

a) l'interdizione

di PI 1 pronunciata il 20 gennaio 1999 dal Tribunale di Como è riconosciuta e

dichiarata esecutiva come decisione di tutela a norma dell'art. 369 cpv. 1 CC;

b) la

designazione di IS 1 come tutrice decisa il 17 aprile 1999 dal Giudice tutelare

della Pretura di Como è riconosciuta e dichiarata esecutiva come nomina di tutore

a norma dell'art. 379 cpv. 1 CC.

2.

Non

si riscuotono tasse né spese.

3.

Intimazione

a .

Comunicazione alla Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.

Terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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