10.2004.10
riconoscimento di decisione italiana di interdizione
15 novembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2004.10
Data decisione, Autorità:
15.11.2004, ICCA
Titolo:
riconoscimento di decisione italiana di interdizione
art. 511 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
10.2004.10
Lugano
15 novembre 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Fatti
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
2 luglio 2004 presentata da
IS 1 e
IS 1,
riguardante la sentenza del 20 gennaio 1999
con cui il Tribunale di Como ha sottoposto a tutela
PI 1, __________
e il decreto del 17 aprile 1999 con cui il
Giudice tutelare della Pretura di Como ha designato IS 1 in qualità di tutrice
e IS 1 in qualità di protutore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 22 maggio 1998 IS 1 e IS 1 hanno postulato l'interdizione della figlia A__________
(1965), affetta da grave cerebropatia prenatale, siccome incapace di provvedere
ai propri interessi;
che il
Tribunale di Como ha esaminato PI 1 e ne ha pronunciato l'interdizione con
sentenza del 20 gennaio 1999;
che in
esecuzione della sentenza il giudice tutelare della Pretura di Como ha designato
IS 1 in qualità di tutrice e IS 1 in qualità di protutore con decreto del 17
aprile 1999;
che IS 1
e IS 1IS 1 hanno chiesto il 2 luglio 2004, per il tramite della Commissione
tutoria regionale 1, la delibazione della sentenza di interdizione nel Cantone
Ticino e il conseguente ripristino della loro autorità parentale;
che
questa Camera ha rinunciato a intimare l'istanza ad PI 1, la notifica apparendo
già di primo acchito impossibile;
che
all'udienza del 14 ottobre 2004, indetta per il contraddittorio, gli istanti
hanno precisato di instare per la delibazione della sentenza di interdizione e
del decreto del giudice tutelare con cui IS 1 è stata designata tutrice della
figlia, rinunciando a insistere per il ripristino della loro autorità parentale;
che nelle
circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
in materia di “tutela e altri provvedimenti protettivi” sul piano
internazionale l'art. 85 cpv. 1 LDIP dichiara applicabile – sia per quanto
riguarda la competenza e il diritto applicabile, sia per quanto attiene al
riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri – la convenzione dell'Aia
del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge
applicabile in materia di protezione dei minori (RS 0.211.231.01), cui si fa
capo per analogia nel caso di maggiorenni (art. 85 cpv. 2 LDIP);
che i trattati
internazionali stipulati dalla Svizzera prevalgono nondimeno su tale norma di
collegamento sancita dal diritto interno (art. 1 cpv. 2 LDIP);
che tra la Svizzera e
l'Italia vige, per quanto riguarda la delibazione di sentenze civili e
commerciali, la convenzione del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), applicabile a tutte le materie
che – come le tutele e le curatele – non formano oggetto di una regolamentazione
particolare in altri trattati internazionali (art. 13 della convenzione
citata);
che il primo requisito
posto da tale convenzione è quello per cui la sentenza da delibare deve emanare
da un tribunale competente giusta l'art. 2 della convenzione medesima o, in
mancanza di norme convenzionali, giusta le norme di competenza giudiziaria
internazionale ammesse dal diritto dello Stato nel quale la decisione è invocata
(art. 1 n. 1 della convenzione);
che in conformità
all'art. 2 della convenzione stessa, la competenza dei tribunali dello Stato
nel quale la decisione è stata emessa sussiste ove sia prevista da una convenzione
internazionale oppure – segnatamente – ove “si tratti di questioni di stato, di
capacità civile o di diritto di famiglia di attinenti dello Stato nel quale è
stata emanata la decisione” (art. 2 n. 5);
che sentenze di
interdizione riguardano in effetti “questioni di capacità civile”, tanto più
Considerandi
che l'art. 2 n. 5 della convenzione va interpretato largamente (Acocella, Internationale Zuständigkeit
sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen
im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 246 in alto;
v. anche Cattaneo, La convenzione
tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni giudiziarie, Lugano 1939, pag. 52 nel mezzo);
che quindi la
competenza del Tribunale di Como può ritenersi data nel senso dell'art. 1 n. 1
della convenzione;
che il secondo
requisito posto dalla convenzione italo-svizzera consiste nella compatibilità
della decisione da delibare con l'ordine pubblico dello Stato in cui essa è
invocata: la decisione in particolare non deve “essere in contraddizione con
una decisione già emanata nella medesima contestazione da un tribunale di detto
Stato” (art. 1 n. 2);
che, non vi è ragione
per intravedere nella sentenza in esame una qualsivoglia contrarietà con
l'ordine pubblico svizzero, la procedura italiana di interdizione non scostandosi
essenzialmente da quella vigente nel Cantone Ticino (art. 23 segg. e 37 segg.
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele
dell'8 marzo 1999; cfr. anche l'art. 11 della convenzione);
che il terzo requisito
posto dalla nota convenzione (“la decisione deve avere acquistato forza di cosa
giudicata giusta la legge dello Stato ove è stata pronunciata”: art. 1 n. 3) è
esso pure adempiuto, come conferma la circostanza che in concreto il giudice tutelare
ha proceduto alla nomina della tutrice e del protutore in esecuzione della
sentenza;
che il quarto – e
ultimo – requisito posto dalla convenzione si riferisce alle sentenze
contumaciali, la cui delibazione è possibile solo qualora la citazione che ha
introdotto la causa sia stata rimessa in tempo utile alla parte contumace o al
suo mandatario autorizzato a riceverla (art. 1 n. 4);
che la sentenza in
rassegna è una sentenza contumaciale, PI 1 non essendo stata in grado di
costituirsi in giudizio – sebbene condotta davanti al giudice – a causa delle
menomate condizioni di salute psichica;
che tuttavia, essendo
l'interessata comparsa in tribunale, non ha senso esigere oggi “l'originale o
una copia conforme della citazione alla parte contumace” come stabilisce l'art.
5.
n. 3 della convenzione;
che per il resto la
legge italiana non prescrive la nomina di un patrocinatore d'ufficio
all'interdicendo, la relativa procedura comportando già l'intervento del
Pubblico Ministero, mentre il giudice deve esaminare egli stesso la persona in
causa facendosi assistere da un consulente tecnico e disponendo l'assunzione di
tutti i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio (art. 419 comma 1 e 2 del
Codice civile italiano, art. 714 in fine del Codice di procedura civile
italiano);
che da questo profilo l'ordinamento
italiano non assicura all'interdicendo minori garanzie processuali di quello
ticinese (art. 22 segg. della citata legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele);
che, in ultima analisi,
l'interdizione decisa il 20 gennaio 1999 dal Tribunale di Como può essere
riconosciuta e dichiarata esecutiva come decisione di tutela a norma dell'art.
369.
cpv. 1 CC;
che per quanto riguarda
il decreto del giudice tutelare, la designazione di IS 1 come tutrice può
essere riconosciuta e dichiarata esecutiva come nomina di tutore a norma
dell'art. 379 cpv. 1 CC, mentre non vi è spazio per riconoscere la figura
giuridica del “protutore”, ignota come tale al diritto svizzero;
che le spese del
giudizio odierno andrebbero a carico degli istanti, nessuno potendosi reputare
“soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC in mancanza di qualsiasi
opposizione alla domanda;
che gli
istanti tuttavia non chiedono la delibazione dei due provvedimenti a loro esclusivo
vantaggio, ma anche nell'interesse pubblico, per evitare l'avvio di una nuova
procedura nel Cantone Ticino avente il medesimo scopo;
che in
tali circostanze si giustifica equitativamente di rinunciare al prelievo di oneri;
pronuncia: 1. L'istanza
è parzialmente accolta, nel senso che:
a) l'interdizione
di PI 1 pronunciata il 20 gennaio 1999 dal Tribunale di Como è riconosciuta e
dichiarata esecutiva come decisione di tutela a norma dell'art. 369 cpv. 1 CC;
b) la
designazione di IS 1 come tutrice decisa il 17 aprile 1999 dal Giudice tutelare
della Pretura di Como è riconosciuta e dichiarata esecutiva come nomina di tutore
a norma dell'art. 379 cpv. 1 CC.
2.
Non
si riscuotono tasse né spese.
3.
Intimazione
a .
Comunicazione alla Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.
Terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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