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Decisione

10.2004.100

pretese di indennizzo per espropriazione materiale

24 febbraio 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I m² 1 fabbricato

E' gravato di due diritti di superficie per

sé stanti e permanenti n. 253 di mq 218 e n. 254 di mq 12.

Il mapp. 251 é un prato di mq 539.

I terreni in questione sono stati affittati

dal ISES 1 all'Unione sportiva M__________ quali campo sportivo per una durata

di 20 anni e per un prezzo di fr. 5.00 annui il 12 aprile 1958.

B. Il primo Piano Regolatore del Comune di COEP 1

é stato approvato dal Consiglio Comunale il 16 maggio 1977 e dal Consiglio di

Stato il 28 agosto 1979.

Secondo questo PR i mappali oggetto della procedura erano già inseriti nella

Zona delle attrezzature pubbliche - 3 campo sportivo.

Il Patriziato non aveva ricorso contro il PR.

C. Il 22 agosto 1980 il ISES 1 ha chiesto al Municipio di

avviare la procedura di esproprio dei terreni destinati a campo sportivo da

questo PR o di avviare trattative per il loro acquisto bonale.

L'11 agosto 1982 il Patriziato ha rinnovato il contratto con l'US M__________

fino al 30 giugno 2002, per il prezzo di fr. 5.00 annui.

Il 7 ottobre 1988 il ISES 1 ha costituito a favore dell'US __________ due

diritti di superficie per sé stante e permanenti per la costruzione degli

spogliatoi del campo sportivo.

D. Il nuovo PR é stato approvato dal Consiglio

Comunale il 19 giugno 1990 e dal Consiglio di Stato il 19 novembre 1991.

Anche il nuovo PR ha inserito i terreni in questione nella zona per

attrezzature pubbliche.

Nemmeno in questa occasione il ISES 1 ha inoltrato un ricorso contro la

destinazione dei terreni.

E. Il 15 novembre 2001 il Patriziato ha chiesto

al Municipio l'espropriazione materiale del terreno.

F. L'8 febbraio 2002 il Municipio ha

respinto l'istanza.

Sulla base di un parere del suo consulente giuridico il Municipio ha

negato il principio dell'esistenza di espropriazione materiale.

Il Municipio ha inoltre invocato la prescrizione delle pretese a

far tempo dal 6 maggio 1998.

Ha contestato la legittimazione del ISES 1 a chiedere l'espropriazione di bene

di uso pubblico la cui gestione rientra tra i suoi compiti legali.

Infine, per il Municipio, l'Ufficio p__________ non é legittimato a agire

senza il consenso dell'Assemblea p__________.

G. Il 17 febbraio 2003 il Patriziato ha chiesto

al Tribunale di espropriazione di avviare la procedura di stima.

H. Il 28 maggio 2003 il ISES 1 ha presentato

l'allegato introduttivo.

Il ISES 1 ha contestato l'asserita prescrizione delle pretese, poiché a suo

avviso il termine decennale di cui all'art. 39 Lespr. decorre dall'entrata in

vigore dell'ultimo PR il 19 novembre 2991.

Il ISES 1 ha ribadito la competenza dell'Ufficio p__________, il cui agire é

stato in ogni caso ratificato dall'Assemblea p__________ il 16 dicembre 2002.

Secondo l'istante i fondi in oggetto si trovano in un'area preponderantemente

urbanizzata e quindi il vincolo imposto dal PR é costitutivo di espropriazione

materiale.

Il ISES 1 ha chiesto in via principale un'indennità di fr. 405.00/mq pari

a complessivi fr. 9'724'860.00 oltre a interessi dal 19 novembre 1991.

In via subordinata ha un'indennità di fr. 135.00/mq pari a complessivi fr.

3'241'620.00 oltre a interessi dal 29 agosto 1979.

Il 24 luglio 2003 in sede di risposta il COEP 1 ha ribadito l’eccezione di

prescrizione delle pretese, mentre ha preso atto della ratifica da parte

dell'Assemblea patriziale.

Secondo il Municipio i fondo in questione sono oggetto di un inserimento

in zona edificabile, non suscettibile di espropriazione materiale.

Per il Municipio non si sarebbe nemmeno in presenza di una cosiddetta

Baulücke, che potrebbe giustificare a titolo eccezionale il pagamenti di

un'indennità.

In via principale il COEP 1 ha chiesto di respingere l'istanza.

Subordinatamente ha invocato la perenzione della pretesa.

In via ancor più subordinata ha chiesto il valore dei terreni sia stabilito al

28 agosto 1979.

I. Il 16 ottobre 2003 in replica il ISES 1 si é

riconfermato nelle sue pretese.

Così pure il Municipio il 23 novembre 2003 in duplica.

Il 23 marzo 2004 il Tribunale ha esperito un sopraluogo.

Nelle conclusioni le parti si sono riconfermate nelle loro pretese.

Per il calcolo dell'indennità il ISES 1 si é rimesso al giudizio del Tribunale.

considerato, in

diritto

1. L’espropriazione materiale, che è corollario

della garanzia costituzionale della proprietà, si avvera e conferisce il

diritto ad una piena indennità quando l’ente pubblico, attraverso un atto

pianificatorio, sancisce un divieto o una limitazione particolarmente grave

dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un bene - generalmente

riferibile al diritto di costruire - privando il proprietario colpito delle

prerogative essenziali insite nel diritto di proprietà.

Anche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale

quando colpisce un solo o pochi proprietari in maniera tale che, fosse loro

negato l’indennizzo, sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della

comunità, un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della

parità di trattamento.

Entrambe le ipotesi presuppongono una concreta possibilità di miglior uso del

fondo da parte del proprietario: è indispensabile, cioè, che il terreno sia

immediatamente edificabile o, quantomeno, che possa esserlo in un futuro

prossimo (DTF 121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 n. 67

e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Riva, Kommentar zum RPG, ad art. 5 n.

123-134).

La problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio

nella sfera protetta e sul potenziale edificatorio che soggiacciono ad una

ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla

legittimità di un eventuale risarcimento.

In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che qualificano il fondo

influenzandone le possibilità di sfruttamento e che si riscontrano tanto nella

legislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto nella locale

effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo e nella situazione del fondo

medesimo, al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo,

l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine

oltre che giuridicamente ammissibile.

L’esistenza di infrastrutture che potrebbero apparire sufficienti non basta, ad

avvalorare la pretesa di indennità (DTF 122 II 455 c. 5a) poiché

l’espropriazione materiale presuppone anche che all’entrata in vigore del

vincolo il proprietario fosse in grado di edificare il terreno in un prossimo

futuro (DTF 122 II 455 c. 4c; Riva, Kommentar, no. 125, 131 ss).

Ma il ragionamento di verosimiglianza dell’edificabilità di un terreno non si

riconduce, solo, a considerazioni oggettive, bensì anche ad elementi soggettivi

tesi a dimostrare la volontà concreta del proprietario di edificare.

Singolarmente questi elementi sembrano non avere valenza assoluta (Grisel,

Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 773; Riva Kommentar,

no. 133, 134 e 163) tuttavia la mancanza di indizi circa la volontà di meglio

sfruttare il fondo concorre, in una valutazione d’insieme, all’affievolimento

del diritto al risarcimento.

Il proprietario deve dimostrare, in particolare, di aver investito capitali

considerevoli per l’urbanizzazione e l’edificazione del terreno e di aver avuto

l’intenzione di concretizzare la facoltà sottrattagli dal vincolo.

Una tale intenzione è individuabile, secondo la giurisprudenza, nell’atto di

impugnazione del vincolo e nella richiesta di un’indennità per espropriazione

materiale; viceversa qualora il proprietario si astenga dall’intervenire

materialmente si reputa, sulla base del suo comportamento concludente, che non

avesse l’intenzione di modificare l’uso del fondo né di destinarlo ad uno

sfruttamento più intensivo (RDAT II-1996 no. 46 c. 3, 4b).

Nel giudizio appena citato l’indifferenza manifestata dal proprietario di

fronte all’imposizione del vincolo è assurta a criterio decisivo posto che

l’espropriazione materiale è stata negata nonostante i presupposti oggettivi ne

fossero adempiuti.

Considerandi

2.

Si riconduce a tali considerazioni l’istituto

della cosiddetta non-attribuzione che l’autorità pianificatoria attua quando, adottando

il suo primo piano di utilizzazione conforme alla LPT entrata in vigore

l’1.1.1980, si astiene dall’attribuire un terreno alla zona edificabile (Riva,

Kommentar, no. 141).

Secondo un’opinione diffusa in tale evenienza la privazione della possibilità

di edificare non spoglia la proprietà di un suo attributo fondamentale posto

che l’edificabilità del fondo è subordinata alla sua appartenenza ad una zona

edificabile conforme alla legge.

Fa da corollario a tale enunciato la considerazione che il privato non ha

diritto all’attribuzione del suo fondo alla zona edificabile né al mantenimento

di uno specifico regime ritenuto che la legislazione in materia di

pianificazione del territorio è, per sua stessa essenza, dinamica per cui

occorre sempre contare con l’eventualità di una sua modifica.

Perciò, di regola, la non-attribuzione non adempie i presupposti di

un’espropriazione materiale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva,

Kommentar, no. 114 e 145; DTF 122 II 326 c. 4).

D’altronde, poiché il Comune è tenuto ad ispirarsi al concetto di razionale ed

ordinata utilizzazione del suolo senza trascurare la sua disponibilità

finanziaria, è fatale che la pianificazione del suolo comunale attraverso una

suddivisione in zone comporti anche conseguenze discriminanti per talune

proprietà, specialmente quando uno specifico azzonamento è finalizzato ad

avvantaggiare la collettività ed è quindi legittimato da un interesse pubblico

prevalente rispetto al diritto del privato di costruire che non è né reale né soggettivo

bensì soggetto a concessione da parte dell’ente pubblico (cfr. Catenazzi,

Ancora sull’espropriazione materiale, in RDAT 1980 p. 304).

3.

Un obbligo di indennizzo potrebbe imporsi,

solamente in via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed

oggettive, avrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona

edificabile.

Gli autori e la giurisprudenza ammettono una tale ipotesi quando il fondo è

edificabile o quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione

primaria, è compreso nel piano generale delle canalizzazioni (PGC) ed il

proprietario già ha investito somme considerevoli in vista della sua

urbanizzazione ed edificazione.

Oppure quando il fondo è situato in un territorio già largamente edificato ai

sensi dell’art. 15 lit. a LPT.

La giurisprudenza interpreta restrittivamente il concetto di territorio

largamente edificato assimilandovi solo quello edificato in senso stretto e gli

spazi vuoti tra costruzioni (cosiddette “Baulücken”) talmente segnati

dall’impronta edificabile dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti

ad altra destinazione (DTF 121 II 417 c. 5a, 122 II 455 c. 6a; RDAT

II-1998 c. 5b; Riva, Kommentar, no. 159).

Oppure ancora quando l’azzonamento è legittimato dalla buona fede, istituto

quest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che

caratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso

un risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a

fronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente

pubblico e che questi ha deluso (Riva, Kommentar, no. 114, 146-160; DTF

121.

II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a).

4.

La soppressione o la limitazione della

componente edificabile di un fondo ne riduce il valore traducendosi in un

pregiudizio economico.

Poiché il danno si manifesta con l’entrata in vigore del vincolo pianificatorio

che ne è alla base, quella data è decisiva ai fini del giudizio

sull’espropriazione materiale e sulla quantificazione dell’eventuale indennità

(DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68; Riva,

Kommentar, no. 194).

5.

Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto

che disciplina l’organizzazione e l’utilizzazione del territorio comunale è il

PR.

L’entrata in vigore e la pubblica utilità delle opere che vi sono contemplate

sono sancite con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 39 e 40 LALPT).

6.

La giurisprudenza ammette che l’istituzione

di un vincolo con destinazione attrezzature ed edifici pubblici possa avere

effetti equivalenti ad un’espropriazione (DTF 112 Ib 496 c. e3 p. 509),

ma non incondizionatamente. Visto l’imprescindibile requisito

dell’edificabilità preesistente, l’assegnazione ad un comprensorio AEP non dà

luogo sic et sempliciter ad un’espropriazione materiale, bensì può configurarsi

come non-attribuzione qualora fosse sancita nell’ambito di una prima

pianificazione conforme (Catenazzi, Rinuncia al vincolo pianificatorio e

retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il diritto, CFPG 1997, N.

1-3 e rinvii).

7.

Un'indennità per espropriazione materiale,

così come é stata definita dalla giurisprudenza e dalla dottrina, può essere

richiesta in Ticino, ai sensi dell'art. 39 LEspr entro 10 anni dall'entrata in

vigore del vincolo.

Per vincoli entrati in vigore prima dalla modifica della LEspr del 6 maggio

1988, il termine di 10 anni decorre da questa data e é dunque scaduto il 6

maggio 1998.

La notificazione delle pretese deve essere trasmessa all’ente a favore del

quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita.

Nel caso tale richiesta fosse respinta la legge non prevede alcun termine per

l'avvio della procedura di stima.

8.

Nella fattispecie il vincolo é entrato in

vigore il 28 agosto 1979 e in conformità all'art. 39 Lespr, allora in vigore,

nel termine di un anno, il 22 agosto 1980, il ISES 1 ha chiesto un'indennità

per espropriazione materiale.

Successivamente non ha però chiesto l'avvio delle procedura di stima.

Tuttavia un termine di perenzione, a differenza di uno di prescrizione, una

volta rispettato non fa decorrere un nuovo termine che deve essere rispettato.

Rispetto al PR del 1979 le pretese del ISES 1 non sono dunque perente.

Tuttavia il PR del 1979 è precedente all’entrata in vigore della LPT il 1°

gennaio 1980.

Giusta l'art. 35 cpv. 1 lett. b LPT, i Cantoni provvedono affinché i piani

d'utilizzazione siano elaborati in tempo utile o siano comunque presenti otto

anni dopo l'entrata in vigore della legge (1. gennaio 1980). I piani

d'utilizzazione vigenti al momento dell'entrata in vigore della LPT rimangono

validi secondo il diritto cantonale fintanto che non saranno approvati

dall'autorità competente (cpv. 3).

Il Tribunale federale ne ha dedotto che i piani d'utilizzazione allestititi

secondo il vecchio diritto, non approvati conformemente all'art. 35 cpv. 3 LPT

e contrari alla LPT, perdono la loro validità in ogni caso a partire dal 1.

gennaio 1988 per quanto concerne la delimitazione del territorio destinato

all'edificazione (art. 35 cpv. 1 lett. b LPT).

A partire da questa data la zona edificabile comprende il "comprensorio

già largamente edificato", fino a che non sia allestito un piano di

utilizzazione rispettoso dei principi della LPT (art. 36 cpv. 3 LPT; DTF 118 Ib

38.

seg. consid. 4). All’interno di tale comprensorio, l’edificazione può essere

ulteriormente autorizzata nei limiti stabiliti dall’ordinamento edilizio

vigente sino a quel momento.

La funzione che era stata assegnata alla zona di utilizzazione ed i parametri

edilizi fissati dal piano decaduto in ordine alla delimitazione della zona

edificabile rimangono ulteriormente applicabili nella misura in cui non si

pongono in contrasto con il diritto federale.

Il comprensorio già largamente edificato include la zona edificata in senso

stretto, ovvero la zona già edificata in larga misura secondo l'art. 15 lett. a

LPT, alla quale appartengono gli insediamenti compatti ed i terreni ancora

liberi al loro interno (DTF 121 II 417 seg. consid. 5a; DFGP, Commento alla

LPT, ad art. 36 n. 27).

9.

Ne consegue che dal 1° gennaio 1988 al 18 novembre

1991.

non vi era alcun PR valido per quanto concerne la delimitazione del

territorio destinato all'edificazione (DTF 121 II 417 seg. consid. 5a). Per

quanto riguarda la validità dei vincoli invece dottrina e giurisprudenza ne

hanno discusso ampiamente (Scolari, Commentario della LE, ad art. 23, n. 2 seg;

Bianchi in RDAT 1986, p. 239 seg.; RDAT 1997,II,53; 1996,II, 23; 1995,II,44).

Sembra oggi prevalente la tesi secondo cui il vincolo rimane valido anche dopo

la scadenza del PR. Tuttavia rimane aperto un dubbio se tra la decadenza del PR

e l'adozione di quello nuovo é trascorso molto tempo. La questione non

necessita però un ulteriore approfondimento perché la pretesa del ISES 1 non é

prescritta né in un caso né nell'altro.

10.

Il nuovo PR del 19 novembre

1991.

ha reintrodotto un vincolo del tutto analogo a quello vigente con il

precedente PR e decaduto oltre tre anni prima e, in conformità alla nuova

versione dell'art. 39 Lespr, il ISES 1 ha nuovamente chiesto un'indennità per

espropriazione materiale il 15 novembre 2001.

11.

La notifica di pretese

del 22 agosto 1980 era dunque tempestiva per rapporto al termine di anno dal 28

agosto 1979.

12.

Analogamente la richiesta

del 15 novembre 2001 è tempestiva per rapporto al termine di dieci anni dal 19

novembre 1991.

13.

I fondi in questione sono

utilizzati come campo da calcio almeno dal 1958.

Il ISES 1 non ha mai pensato di utilizzarli in altro modo né ha concretamente

intrapreso alcunché per utilizzarli diversamente.

Dopo il primo contratto con l'US M__________ del 1958, il ISES 1 ne ha

concluso, con lo stesso partner, uno sostanzialmente analogo nel 1982.

Non solo, ma nel 1988 il ISES 1 ha concesso all'US M__________ un diritto di

superficie per sé stante e permanente per la costruzione degli spogliatoi.

14.

Siamo dunque in presenza

di un caso di non attribuzione di un fondo alla zona edificabile, che di regola

non dà perciò diritto a un’indennità per espropriazione materiale. In effetti

il fondo non é mai stato inserito in zona edificabile.

15.

Il proprietario non ha

nemmeno investito alcunché per l’urbanizzazione e l’edificazione del fondo. Al

contrario tutti gli investimenti sono stati finalizzati al mantenimento e al

miglioramento della destinazione attuale, sempre confermata dal 1958, di campo

sportivo, anzi con il rinnovo del contratto di locazione e la concessione dei

diritti di superficie ha confermato di voler mantenere tale destinazione. Il

proprietario non ha neppure contestato la destinazione pianificatoria

ricorrendo contro il PR del 1990.

16.

Nemmeno ricorrono le

condizioni per un obbligo di indennizzo a titolo eccezionale. Già per loro

dimensione infatti i fondi in questione non rientrano certamente nel concetto

di Baulücken. Essi sono situati a valle del paese a ridosso dell’autostrada,

dietro agli esistenti ripari fonici di notevoli dimensioni. Nemmeno oggi,

nonostante sia pianificatoriamente possibile vi è un’ampia edificazione della

zona a sudovest dei fondi in questione. Per altro l’eccezione avrebbe dovuto

essere sollevata prima, nella procedura pianificatoria, e in ogni caso deve

essere giudicata sulla base della situazione al momento dell’entrata in vigore

del vincolo, senza quindi considerare l’eventuale successiva edificazione. Il

PR deve infatti essere dimensionato correttamente per il fabbisogno al momento

dell’entrata in vigore e per quello prevedibile per i quindici anni successivi.

17.

Poiché il PR del 1991 non ha in nessun modo

sancito una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del

prevedibile uso futuro dei fondi oggetto della domanda di indennità, né

ricorrono circostanze che giustifichino un’indennità a titolo eccezionale la

domanda del ISES 1 deve dunque essere respinta.

18.

L’addebito della tassa di giustizia e delle

spese segue la soccombenza (art. 28 e 31 LPamm) in applicazione del principio

secondo cui, quando l’espropriazione materiale è contestata, l’istante assume

tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali come è consuetudine

nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 n. 48).

in applicazione della

Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971

dichiara e pronuncia:

1.

L'istanza

é respinta.

2.

La

tassa di giustizia e le spese di fr. 1'500.00 sono a carico dell'istante. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Contro

la presente decisione é data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo, Lugano, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione

a:

-

avv. M__________ C__________, B__________

-

dott. __________ A__________ S__________, C__________

Per il Tribunale di

espropriazione,

il Presidente supplente il

Segretario giudiziario

Fulvio Pezzati Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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