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Decisione

10.2004.101

pretese d'indennità per espropriazione materiale

20 gennaio 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari del mappale in questione hanno presentato al Tribunale di

espropriazione una richiesta di indennità per espropriazione materiale di fr.

848'240.-- (fr. 230.-- il mq).

8.

Il 21 aprile 1997

è stata decretata dall'allora Presidente del Tribunale di espropriazioni della

giurisdizione sottocenerina la composizione completa del Tribunale, con la

nomina dei periti arch. Dario Medici e arch. Ferruccio Robbiani (arch. Luciano

Montorfani quale supplente).

9.

Il 30 aprile 1997

il Comune di __________ si è opposto alla richiesta considerandola irricevibile

(perché presentata prima dell'approvazione del PR), subordinatamente comunque

da negarsi nel merito.

10.

Il 24 ottobre 2003

il Presidente del Tribunale di espropriazioni ha trasmesso il presente incarto

al Presidente supplente avv. Stefano Camponovo.

11.

Il 26 gennaio 2004

si è svolta l'udienza preliminare. Durante la stessa il Presidente supplente

del Tribunale d'espropriazioni ha comunicato alle parti che effettivamente la

notifica degli istanti era intempestiva. Tuttavia, nel frattempo (e da tempo,

dal 27 agosto 1997) il nuovo PR era entrato in vigore: la reiezione

dell'istanza per intempestività ad anni di distanza dalla sua introduzione e

con la possibilità che essa fosse immediatamente reintrodotta, avrebbe

rappresentato un formalismo eccessivo (con violazione del principio di economia

procedurale), ritenuto comunque che un'eventuale indennità avrebbe potuto

essere riconosciuta solo a decorrere dalla data di approvazione del PR.

Agli atti è stata acquisita in quella sede una planimetria prodotta dagli

istanti.

12.

Il 27 gennaio 2004

è stata emessa dal Tribunale di espropriazione l'ordinanza sulle prove.

13.

Il 27 gennaio 2004

gli istanti hanno prodotto atti notarili, con le relative istanze, relativi ai

diritti di compera concessi e poi prorogati sulle superfici in esame.

14.

Il 5 febbraio 2004

il Comune di __________ ha prodotto gli atti pianificatori richiestigli.

15.

Il 16 febbraio

2004 è stato esperito il sopralluogo.

16.

Il 15 marzo 2004

gli istanti hanno prodotto uno schizzo planimetrico ed un rilievo di

canalizzazioni esistenti, allestiti da M__________ G__________ & Figlio di

B__________ M__________, comunicando nel contempo di volere rinunciare al teste

__________.

17.

Il Tribunale di

espropriazione ha richiesto al geometra revisore del Comune, a mezzo del

Municipio, un'attestazione relativa alla parte inedificabile ed eventualmente

edificabile del mappale n. 1369 secondo il PR del 1976: essa è stata acquisita

agli atti con scritto dell'8 novembre 2004 del geometra, confermante il fatto

che la superficie corrispondente all'attuale mappale n. 1369 non era inserita

in zona edificabile dal PR del 1976.

18.

Il 19 novembre

2004 si è svolta l'audizione testimoniale del teste __________ (indetta

d'ufficio, dopo che gli istanti vi avevano rinunciato).

19.

Alle parti è stato

di seguito assegnato un termine fino al 15 gennaio 2005 per prendere visione

della documentazione acquisita agli atti e per presentare un memoriale

conclusivo . A detta facoltà il Comune ha rinunciato già in sede di udienza,

mentre gli istanti con scritto 14 gennaio 2005 hanno pure dichiarato di

rinunciare all'inoltro di un memoriale conclusivo e all'indizione di un'udienza

per il dibattimento finale, riconfermandosi nelle tesi di fatto e di diritto

contenute nell'istanza.

considerato IN

DIRITTO

20.

La

proprietà è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione equivalente

della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere

un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da

pianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio

del 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad

espropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena

indennità.

La legislazione ticinese, all'art. 39 cpv. 1 Lespr, prevede in effetti che

pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione

materiale debbano essere fatte valere entro il termine di dieci anni dal giorno

in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono fare derivare

le suddette pretese.

21.

Secondo la vigente

giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che dà diritto ad una piena

indennità, quando l'uso attuale od il prevedibile uso futuro di una proprietà

immobiliare é vietato o ridotto in modo particolarmente grave così che il

proprietario colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal diritto

di proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente

costituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od

un numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato

l'indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della

comunità, un sacrificio per loro eccessivo ed incompatibile con il principio

della parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da

prendere in considerazione solo se, al momento determinante, esso appare come

molto probabile in un prossimo avvenire; un tale miglior uso del fondo va riferito,

di regola, alle concrete - in fatto e per legge - possibilità edificatorie del

terreno medesimo (DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119 Ib 124 c. 2b; RDAT

1990 n. 67 e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Grisel, Traité de droit

administratif, 1984, vol II, p. 769; Riva, Hauptfragen der materiellen

Enteignung, 1990, p. 113 ss).

La problematica verte dunque

sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul

potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva

ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di un

eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che

qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento –

riconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed

edilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle

qualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento

dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto

concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.

22.

Nel tema specifico

dell’espropriazione materiale assume importanza il concetto di dezonamento.

Esso si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo da una zona

già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla Legge sulla

pianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo ad una zona non

edificabile. Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del diritto di

proprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce automaticamente anche

in un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è comunque soggetta ad

un’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità della fattispecie

concreta ed in ogni caso è subordinata all’imprescindibile requisito di

verosimiglianza dell’edificabilità del fondo (Riva, op. cit., no. 140,

161-163).

Viceversa l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di

utilizzazione conforme alla LPT, omette di attribuire un terreno alla zona

edificabile attua non un dezonamento, bensì - come si dirà in seguito - una

cosiddetta non-attribuzione che secondo un’opinione diffusa non adempie ai

presupposti dell’espropriazione materiale e quindi nemmeno legittima un

risarcimento (Riva, op. cit., no. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c.

3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c. 3b; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b). E’

risaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del

territorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento

giuridico non riconosce al proprietario un generico diritto all’attribuzione

del fondo ad una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime

edilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF

122 II 326 c. 6a).

Una non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo solamente in

via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,

avrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Tale

ipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno

dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC

ed il proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua

urbanizzazione ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere

adempiuti cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un

territorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT; oppure

ancora qualora l’azzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto

quest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che

caratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso

un risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a

fronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente

pubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF

121 II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a).

23.

La misura

pianificatoria definitiva che sopprime o limita la componente edificabile sottrae

il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità

privata e, di riflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il giudizio

sull’espropriazione materiale e per l’estimo è, pertanto, la data di entrata in

vigore della misura stessa causa del pregiudizio (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT

II-1991 no. 68; Riva, op. cit., no. 194).

Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio definitivo che

programma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR

(art. 24 LALPT; cfr. inoltre art. 14 LPT), che entra in vigore con

l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 39 cpv. 1 LALPT), produce effetti

giuridicamente vincolanti e crea la presunzione di pubblica utilità per tutte

le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 40

LALPT). Ad esso si riconduce quindi l’esame retrospettivo del giudice

finalizzato ad accertare i presupposti dell’espropriazione materiale.

24.

Per valutare se vi è

espropriazione materiale occorre nella fattispecie avantutto rammentare che la

giurisprudenza considera la data dell'entrata in vigore della legge federale

sulla pianificazione del territorio (LPT), il 1. gennaio 1980, come momento

determinante: tutte le restrizioni della proprietà legate al primo adattamento

dei PR alla LPT, e quindi successive al 1. gennaio 1980, costituiscono, di

principio, dei casi di non inclusione ("Nichteinzonung") in zona

edificabile (DFT 123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, p. 597), e non dei casi di esclusione

stricto sensu.

In effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto l'egida dei

disposti procedurali della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio

unicamente un PR posteriore all'entrata in vigore della citata legge federale

risponde alle esigente formali della LPT.

Orbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da

parte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non

costituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.

25.

Nella fattispecie la

superficie corrispondente all'odierno mappale no 1369 non era edificabile già

sotto l'egida del PR del 1976.

Ciò risulta dalla lettura dei piani agli atti, e pure dai documenti prodotti

dagli istanti il 29 gennaio 2004 nei quali vi è l'atto notarile di proroga del

diritto di compera del 13 marzo 1991, che - per una svista - al suo punto n. 2

afferma che

"parte edificabile della vecchia Part. n. 649 (seicentoquarantanove)

determinata in circa mq 3'730 (tremilasettecentotrenta) è ora formata dalla

Part. n. 1369 (milletrecentosessantanove) - prato di mq 3688

(tremilaseicentoottantotto)";

in realtà, trattasi della superficie inedificabile, come ammesso dal teste __________

a specifica domanda del Presidente del Tribunale.

In ogni caso, lo scritto dell'8 novembre 2004 del geometra revisore, acquisito

agli atti d'ufficio, ciò ha inequivocabilmente confermato.

26.

Nella fattispecie non v'è

dunque stata alcuna diminuzione delle capacità edificatorie del fondo in

oggetto con l'approvazione del nuovo PR. Esso era in effetti già inedificabile,

e lo era da più di un ventennio. Il semplice fatto che le parti ne prevedessero

una futura edificabilità, come emerge dalla lettura degli atti notarili di

concessione e di proroga di diritto di compera, non inficia tale

considerazione. Ne consegue che i proprietari non hanno né mai hanno avuto un

diritto all'inserimento del loro fondo in zona edificabile, né possono ritenere

che il loro fondo sia stato in qualsivoglia modo limitato nelle proprie

potenzialità edificatorie dal nuovo PR, proprio perché dette potenzialità

edificatorie non sono mai sussistite.

Ci si potrebbe dunque fermare qui, non trattandosi nella fattispecie di

dezonamento, ma neppure di non attribuzione, bensì semplicemente di conferma di

non attribuzione.

In sostanza non v'è che da prendere atto della - attualmente - definitiva

esclusione del fondo dalla zona edificabile, a seguito della citata sentenza

del Tribunale della Pianificazione del Territorio, e constatare che detta

esclusione non fa che riprendere una precedente identica scelta pianificatoria

operata con il PR del 1976.

27.

Abbondanzialmente, si rileva

che se anche il mappale in oggetto fosse stato edificabile secondo il PR

precedente, la scelta pianificatoria del nuovo PR non avrebbe comportato

espropriazione materiale. In effetti nella fattispecie la normativa comunale

precedente risaliva al 1976, ed era di conseguenza stata emanata precedentemente

all'entrata in vigore della LPT, così che il nuovo PR comporta comunque un caso

di non inclusione in zona edificabile, e non di esclusione.

Invero ciò non sarebbe però sufficiente per negare a priori qualsivoglia

conformità alla predetta LPT, giacché criterio determinante è la conformità

materiale della normativa pianificatoria comunale con la legge federale, e non

quella formale (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 598).

E' ben vero che la giurisprudenza avalla questo criterio essenzialmente nel

senso di limitarsi a presumere che un PR adottato dopo l'entrata in vigore di

quest'ultima le sia conforme, senza che ciò assurga ad assioma, né tantomeno

che leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid. 3c, non pubblicato); essa non

prevede esplicitamente invece che un PR adottato precedentemente possa essere

conforme alla medesima legge federale.

Non v'è tuttavia motivo di negligere questa seconda possibilità.

E' quindi necessario chinarsi pure su detto quesito, in un'ottica - come detto

- comunque abbondanziale.

28.

Al suddetto quesito si

risponde negativamente: il PR del 1976 non soddisfa i requisiti successivamente

imposti dalla LPT.

In effetti non risulta esservi stato particolare coinvolgimento popolare ai

sensi dell'art. 4 cpv.2 LPT, né uno studio di contenibilità approfondito. Ma

soprattutto, e ciò è decisivo, il PR del 1976 appare dimentico del principio

generale di un uso parsimonioso e misurato del suolo (art. 1 cpv. 1 LPT), e di

quello (equipollente con gli altri) del mantenimento di sufficienti superfici

coltive idonee all'agricoltura (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT). Basti dire in

merito che il Consiglio di Stato nella propria risoluzione di approvazione del

PR ha stralciato completamente la seconda tappa di sviluppo voluta dal Comune

(località "__________" e __________ ").

Ne discende in conclusione che il primo PR conforme alla LPT è quello approvato

con risoluzione no. 4207 del 27 agosto 1997; non può dunque di principio

esservi spazio per un indennizzo a carattere espropriativo. E ciò poiché la riduzione,

anche a tappe, di una zona edificabile sovradimensionata rispetto ai bisogni

regionali e comunali costituisce per l'appunto un caso di

"Nichteinzonung" (cfr. infra, consid 14), cioè di mancata inclusione

di fondi in zona edificabile (DTF 119 Ib 130 consid. 3) e non di esclusione

stricto sensu, giacché dette zone edificabili non rispettano le esigenze

dell'art. 15 lett. b LPT. Si tratta d'altronde di riduzione conforme agli scopi

e ai principi della pianificazione del territorio (art. 1 e 3 LPT) nonché alla

definizione di zona edificabile (art. 15 LPT), e come tale rispondente ad un

interesse pubblico importante; in effetti le zone edificabili sovradimensionate

sono non solo inappropriate, ma addirittura contrarie alla legge (DTF 117 Ia

307 consid. 4b). Analogo discorso vale per la soppressione di una zona

edificabile provvisoria, giacché quest'ultima non è stata adottata secondo una

procedura democratica (art. 4 cpv. 2 LPT) né emanata dall'autorità competente

in materia di adozione di PR, e quindi non è catalogabile quale zona

edificabile ai sensi della LPT.

Il concetto di zona edificabile è d'altronde nozione di diritto federale

(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 597), e come tale estranea a

qualsivoglia influenza interpretativa di diritto cantonale.

29.

Eccezionalmente la mancata

inclusione in zona edificabile nel senso sopra descritto può costituire invece

un caso di espropriazione materiale, e quindi fondare un diritto

all'indennizzo, se la destinazione di un terreno alla zona edificabile si impone

in ragione di circostanze speciali.

In particolare, un diritto all'inclusione in zona edificabile (e quindi un

diritto all'indennizzo) esiste se il proprietario possiede un terreno pronto

alla costruzione ("baureif"), cioè se il fondo è dotato di un'urbanizzazione

di base, è situato nel perimetro di un piano delle canalizzazioni conforme alla

legislazione della protezione delle acque, e se il proprietario ha investito

somme importanti per gli allacciamenti e per il progetto di costruzione: si

tratta di condizioni cumulative (DTF 125 II 434 consid. 4a e 5b), l'ultima

delle quali invero criticata da parte della dottrina, che la ritiene eccessiva

e financo estranea alla problematica dell'espropriazione materiale

(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 604).

30.

Nella

fattispecie tali presupposti di eccezionalità non sono adempiuti.

Il fondo si presenta di principio come solo parzialmente urbanizzato. In

effetti esso è dotato di accesso, ma non era e non é compreso dal Piano

Generale delle Canalizzazioni (PGC).

Esso non risultava nel precedente PR inserito nel comprensorio soggetto ai

contributi ai sensi della LALIA (v. piano datato aprile 1983), era situato

all'esterno del limiti del PGC (v. Piano Generale delle Canalizzazioni del

marzo/giugno 1978), e non era toccato dall'acquedotto comunale e dal progetto

generale di fognature.

Pure il nuovo PGS (Piano Generale di smaltimento delle acque), approvato dalla

Sezione protezione acque il 7 settembre 2002, così come con il nuovo

regolamento delle canalizzazioni (approvato dalla Sezione enti locali il 25

luglio 2002), escludono il mappale in oggetto dal comprensorio da essi

interessato.

Non è dunque dato il requisito dell'urbanizzazione del fondo. E ciò malgrado

esso sia stato dotato di canalizzazioni e allacciamenti elettrici (teste __________,

in relazione agli atti prodotti dagli istanti con scritto del 15 marzo 2004 del

loro patrocinatore); in effetti tale dotazione è avvenuta in un secondo tempo

rispetto alla domanda di costruzione oggetto del fascicolo indicato come

"G" nei piani trasmessi dal Comune al Tribunale.

Neppure gli istanti hanno sostanziato particolari spese da essi sostenute in

relazione all'urbanizzazione del mappale n. 1369 (d'altronde, dette spese

avrebbero interessato di principio avantutto la superficie edificabile oggetto

di parcellazione, e la parte di spesa relativa al mappale n. 1369 sarebbe stata

comunque esigua, se anche fosse sussistita).

31.

Un'altra eccezione al

principio del mancato indennizzo è data qualora il fondo in oggetto si situi in

zona già largamente edificata e che dovrebbe quindi essere inserita in zona

edificabile conformemente all'art. 15 lett. a LPT. E ciò perché i proprietari

hanno in tal caso un'aspettativa legittima in relazione al fatto che i loro

fondi restino edificabili, soprattutto se inseriti in zona edificabile

provvisoria ai sensi dell'art. 36 cpv. 3 LPT (DTF 121 II 426 consid. 6a). La

nozione di comprensorio già largamente edificato deve però essere interpretata

strettamente. Essa non comprende infatti essenzialmente che la parte

urbanizzata di un'agglomerazione e le brecce nel tessuto edificato (DTF 125 II

434 consid. 4a).

32.

Nel caso in esame neppure

questo requisito appare adempiuto.

In effetti il mappale n. 1369 è prospiciente ad un'ampia superficie inedificata

e inedificabile, mentre la vicinanza con la zona edificabile è relativa solo ad

una sua limitata parte di perimetro.

Ne consegue che non può essere sostenuto che il mappale n. 1369 appartenga ad

un comprensorio già largamente edificato, anche se parzialmente esso lambisce

effettivamente un tale comprensorio.

33.

Eccezionalmente, il diritto

all'indennizzo può infine pure derivare dal principio della buona fede,

segnatamente in caso d'assicurazioni date dall'autorità competente nell'ottica

della modifica di un piano o dell'impegno a spese importanti per preparare il

terreno alla costruzione. Tuttavia detta protezione della buona fede è limitata

ad una certa durata, che si valuta secondo la singola situazione giuridica (DTF

125 II, 434 consid. 4a, 119 Ib 144, consid. 4e). Perché un'indicazione anche

erronea o un'assicurazione vincoli l'autorità, occorre che sia stata espressa

da quest'ultima in un caso concreto relativo ad una persona determinata, che

detta autorità sia stata competente ad esprimerla, che l'interessato non abbia

potuto rendersi conto del carattere erroneo dell'indicazione o

dell'assicurazione ricevuti, che detto interessato abbia preso a tale fine

delle disposizioni irrevocabili e che l'ordinamento giuridico non sia stato

modificato nel frattempo (DTF 117 Ia 287 consid. 2b, 116 Ib 187 consid. 3c, 115

Ia 18 consid. 4a).

34.

Nulla di tutto ciò risulta

agli atti.

Lo scrivente Tribunale ha sì reperito, tra gli atti relativi al precedente PR,

nel fascicolo con la dicitura "Ricorsi" copia della Relazione e preavviso

sui ricorsi della Commissione di Piano Regolatore del COEP 1 (non datata), che

alla sua pagina n. 126 propone di assegnare interamente l'allora mappale n. 649

(quindi compresa la superficie dell'attuale mappale n. 1369) alla zona R2 "dietro

presentazione di un piano valido di urbanizzazione, da parte del ricorrente, a

giudizio del Municipio. Detto piano deve risolvere anche il problema del

servizio acqua potabile". Tuttavia, si tratta unicamente di un

preavviso (Relazione, pag. 1), emanato oltretutto da un'autorità non certo atta

a soddisfare le severe esigenze giurisprudenziali in materia.

Inoltre, di detto preavviso gli istanti hanno beneficiato per quanto attiene

alla superficie effettivamente riconosciuta edificabile.

35.

Infine, é ben vero che l'enumerazione

delle suddette tre tipologie di condizioni di eccezione (giustificanti un

indennizzo) non è esaustiva (DTF 125 II 434 consid. 4a, 122 II 428 consid. 4c).

E' necessario esaminare sempre, secondo l'insieme delle circostanze ed in

particolare il principio della buona fede, se un'inclusione di un fondo in zona

edificabile sembri imporsi, così che si può assumere che il proprietario possa

ritenere di disporre di un terreno molto verosimilmente edificabile per propria

sola iniziativa (DTF 125 II 434 consid. 4a e 6, 122 II 457 consid. 4a, 121 II

423 consid. 4b). D'altra parte non è sufficiente soddisfare una delle suddette

tipologie di condizioni per concludere per l'esistenza di un caso di

espropriazione (DTF 122 II 457 consid. 4a); in effetti, è necessario valutare

l'insieme delle circostanze di fatto e di diritto, ritenuto che la situazione

giuridica è comunque prioritaria (DTF 122 II 458 consid. 4c).

36.

Neppure tenendo conto del più

ampio respiro concesso dalla suddetta giurisprudenza si giunge a conclusioni

differenti dalle precedenti.

In effetti la mancata inclusione della superficie in esame alla zona

edificabile, foss'anche solo parzialmente, non si appalesa quale atto

suscettibile di fondare alcun indennizzo espropriativo, né gli istanti hanno

portato qualsivoglia elemento in merito.

37.

Le tasse e le spese di

complessivi fr. 600.-- seguono la soccombenza: esse sono dunque a carico degli

istanti.

Al Comune di __________, convenuto in causa senza un patrocinatore, non sono

assegnate ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamata la Legge di espropriazione dell'8 marzo

1971,

dichiara e pronuncia:

1.

L'istanza di pretese

d'indennità per espropriazione materiale del 16 aprile 1997 di MIST 1 e MIST 2,

__________, è respinta.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese,

di complessivi di fr. 600.--, sono a carico delle istanti in solido. Non si

attribuiscono ripetibili.

3.

Contro la presente pronuncia è

data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel

termine di trenta giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione,

il

Presidente supplente La

segretaria giurista

Stefano

Camponovo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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