10.2004.104
indennizzo per espropriazione materiale parzialmente riconosciuta per l'inserimento di un fonto in zona AP/EP
29 marzo 2007Italiano24 min
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Numero d'incarto:
10.2004.104
Data decisione, Autorità:
29.03.2007, TE
Titolo:
indennizzo per espropriazione materiale parzialmente riconosciuta per l'inserimento di un fonto in zona AP/EP
ESPROPRIAZIONE MATERIALE
INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
art. 39segg LESPR
Incarto n.
10.2004.104-
18/04
Lugano
29 marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dal Presidente supplente
Stefano Camponovo
e
dai membri
arch.
Dario Medici
arch. Ferruccio Robbiani
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 30 giugno 2004
da
ISCC
1 composta da:
1.
MIST 1
2.
MIST 2
3.
MIST 3
4.
MIST 4
5.
MIST 5
6.
MIST 6
7.
MIST 7
tutti
rappr. dallo RA 1
contro
COEP
1
RA
2
relativamente
al mapp. n. 900 RFD __________
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in
fatto
1.ISCC
1 sono comproprietari del mappale n. 900 RFD di __________, così censito:
e mq 380 corte
f mq 6361 campo-prato
A mq 200 Abitazione
B mq 69 Rustico
C mq 11 pollaio
totale mq 7021
2.Come constatato in sede di sopralluogo, il mappale é
prativo e pianeggiante. Vi é una costruzione articolata lungo Via __________,
in prossimità della quale vi sono alcuni alberi. A nord-ovest di essa, laddove
il confine del mappale segue l’alveo del riale __________, vi é un angolo
boschivo (essenzialmente frassini e robinie), di superficie molto limitata ed
ad una quota inferiore di alcuni metri rispetto al resto del mappale.
Sull’altro lato rispetto all’alveo del riale __________ vi sono delle
abitazioni.
3.Il precedente Piano Regolatore (PR) di __________ é
stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 8583 del 5 ottobre
1976.
Con esso una superficie non edificata del mappale n. 900 RFD __________ (circa
mq 6361 su un totale di mq 7021) é stata attribuita ad una zona AP-EP riservata
alla realizzazione di costruzioni scolastiche ai sensi dell’art. 63 NAPR
(1976), che recitava (marginale: “edifici ed attrezzature pubbliche Ap – Ep”):
“La zona definita per attrezzature ed edifici pubblici comprende tutte le
aree segnate sul piano con la lettera Ap ed Ep.
Sono
ammesse solo le costruzioni a carattere pubblico quali scuole, case dei
bambini, uffici amministrativi case d’abitazione economiche, attrezzature
sportive, piazze pubbliche.
In
queste zone non sono prescritti indici d’occupazione e di sfruttamento. Per
contro l’altezza massima sarà di ml. 13.00. Le
distanze dal confine sono quelle prescritte all’art. 19.”.
Nell’estratto del Piano delle attrezzature pubbliche del PR (1976), prodotto
dal Comune il 19 aprile 2006, è indicata la destinazione del mappale (di tutto
il mappale) a “costruzione scolastica”.
Curiosamente, ma ciò è il frutto
senz’altro di una svista grafica perché in nessun altro atto si trova detta
particolarità, nell’estratto del piano delle zone del medesimo PR, oggetto
della medesima risoluzione d’op-posizione, il mappale no. 900 è indicato essere
incluso in zona “Ab1” (Abitazioni). Ciò risulta con ogni probabilità da un
originale intendimento pianificatorio comunale, poi rimasto nella sua
connotazione grafica senza gli adattamenti imposti dal definitivo azzonamento
del mappale.
4.Successive approvazioni di varianti di PR non hanno
modificato l’azzonamento del mappale in oggetto, che ha visto confermata la
propria destinazione. In particolare, con risoluzione governativa no. 1759 del
marzo 1978 è stata confermata la destinazione a costruzioni scolastiche.
5.Con risoluzione n. 2120 del 7 maggio 2002 il Consiglio
di Stato ha approvato il nuovo PR di __________ (revisione di quello
precedente).
Il fondo in esame ha vista confermata la propria destinazione AP/EP, quale
riserva di ampliamento per i prossimi anni per le scuole elementari
(Sentenza Consiglio di Stato, pag. 84-87).
Detto vincolo é stato oggetto di impugnativa al Tribunale della Pianificazione
del Territorio (TPT); la procedura é tuttora pendente.
6.I proprietari avevano presentato una prima domanda di
indennizzo il 6 maggio 1998, riferita al primo vincolo pianificatorio (cioè a
quello del 5 ottobre 1976).
Quella procedura é rimasta sino ad oggi inattiva, nel
senso che su di essa si è innestata l’ulteriore procedura indicata in seguito.
7.I proprietari avevano pure presentato, il 10 maggio
1994, un’opposizione alla procedura di espropriazione formale del loro mappale,
avviata in conseguenza di una decisione del Consiglio Comunale di __________
che il 2 ottobre 1991 aveva approvato i crediti necessari agli indennizzi per
esproprio di più fondi, tra i quali quello in esame.
Con decisione del 14 dicembre 1995 l’allora Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina aveva accolto l’opposizione. Esso aveva rilevato
che mentre il PR allora in vigore prevedeva in loco una zona AP/EP per la
realizzazione di costruzioni scolastiche, gli atti relativi a quella
espropriazione erano riferiti sì ad un ampliamento delle strutture legate
all’attività scolastica, ma riferito in particolare alla realizzazione di
un’area di svago e di gioco per i bambini.
8.Il 23 febbraio 2004 i comproprietari hanno inoltrato
al Tribunale di espropriazione una succinta istanza per richiesta di indennità
per espropriazione materiale a seguito del nuovo PR (cioè quello del 7 maggio
2002).
La procedura, dapprima sospesa l’8 marzo 2004 per permettere un tentativo tra
le parti di intesa bonale, é stata riattivata il 18 maggio 2004.
Gli istanti hanno quindi presentato un allegato introduttivo il 30 giugno 2004.
Con esso hanno chiesto in via principale un’indennità per espropriazione
materiale di mq 6361 della part. 900 RFD __________ (pari a fr. 290.--/mq),
oltre ad interessi dal 7 maggio 2002, nonché – per riattivazione della
procedura avviata il 6 maggio 1998 – un indennità per espropriazione materiale
(a seguito del primo vincolo AP/EP) di fr. 90.--/mq, oltre ad interessi dal 5
ottobre 1976. In via subordinata essi hanno chiesto un indennizzo per
espropriazione materiale di mq 6361 del loro mappale pari a fr. 90.--/mq, oltre
ad interessi dal 5 ottobre 1976.
9.Con
risposta del 2 settembre 2004 il Comune di __________ ha chiesto in via
principale la reiezione dell’istanza per intervenuta prescrizione, in via
subordinata il riconoscimento agli istanti di un indennizzo di fr. 60.--/mq,
dedotto il residuo valore agricolo, oltre ad interessi dal 6 maggio 1998.
10. Il 18 gennaio 2005 la Presidente del Tribunale di
espropriazioni ha trasmesso l’incarto all’avv. Stefano Camponovo, Lugano, quale
presidente supplente.
11. Il 16 marzo 2005 ha avuto luogo l’udienza di
conciliazione e notifica delle prove.
In quella sede il Comune di __________ ha riconosciuto la tempestività
dell’istanza del 6 maggio 1998; é così implicitamente caduta la domanda
principale del suddetto Comune.
Gli istanti hanno invece prodotto della documentazione, sulla quale il Comune
ha preso posizione (con propria produzione di altri) il 24 marzo 2005.
12. Il 4 maggio 2005, alla presenza delle parti, si é
svolto il sopralluogo.
13. Il Tribunale di espropriazione ha chiesto al Comune di
__________ ed al Dipartimento del Territorio, Sezione pianificazione
urbanistica, la documentazione relativa al PR precedente (1976) ed attuale
(2002), che é
stata acquisita agli atti.
14.
Alle parti é stata data facoltà di
esprimersi in merito a tutti i documenti
richiamati ed acquisiti agli atti.
in diritto 15. Avantutto, va rilevato che il Comune, con il proprio allegato di risposta, ha
contestato la tempestività dell’istanza del 23 febbraio 2004 e, prudenzialmente,
pure di quella del 6 maggio 1998. Detta contestazione é stata ritirata
all’udienza del 16 marzo 2005.
16. In effetti, la
giurisprudenza ha modificato l'interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e
75 cpv. 2 Lespr, nelle loro versioni entrate in vigore il 6 maggio 1988, e ha
così sancito quanto aveva in precedenza esplicitamente escluso (cfr. RDAT
I-1992 no. 49 consid. 2.2), e cioè una sorta di generale restituzione dei
termini utili per insinuare pretese a titolo di espropriazione materiale (TRAM
2.5.1994 in re C./Comune di __________ pubblicata in RDAT II-1994 no.
64, confermata in una successiva sentenza del 15.3.1996 in re P. di O./ Comune
di __________ ).
Ciò significa che la decorrenza del termine utile di 10 anni coincide non con
la data d'imposizione del vincolo, bensì con la data in cui è entrata in vigore
la modifica legislativa che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1 e
cpv. 5 e 75 cpv. 2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le
restrizioni preesistenti a quella novella legislativa.
Pertanto, in applicazione di tale regola, la pretesa d'indennizzo notificata
il 6 maggio 1998 dagli istanti è da
ritenersi tempestiva, come da quest'ultimi sostenuto.
Si può dunque entrare nel merito della richiesta di un eventuale indennizzo per
espropriazione materiale.
17. La proprietà
è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione equivalente della
proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere
un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da
pianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio
del 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad
espropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena
indennità.
La legislazione ticinese, all'art. 42 LALPT, ha espressamente indicato che
per le
limitazioni dei diritti previsti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno,
eccettuato quando esse equivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a
questo riguardo la legge cantonale d'espropriazione.
L'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che
configurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte valere
- come detto - entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è entrato in
vigore il provvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette
pretese.
18. Secondo la
vigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che dà diritto ad una
piena indennità, quando l'uso attuale od il prevedibile uso futuro di una
proprietà immobiliare é vietato o ridotto in modo particolarmente grave, così
che il proprietario colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal
diritto di proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente
costituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od
un numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato
l'indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della
comunità, un sacrificio per loro eccessivo ed incompatibile con il principio
della parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da
prendere in considerazione solo se, al momento determinante, esso appare come
molto probabile in un prossimo avvenire; un tale miglior uso del fondo va
riferito, di regola, alle concrete - in fatto e per legge - possibilità
edificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119
Ib 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, vol II, p. 769; Riva, Hauptfragen
der materiellen Enteignung, 1990, p. 113 ss).
La problematica verte dunque
sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul
potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione
oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di
un eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi
che qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento –
riconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed
edilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle
qualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento
dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto
concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.
19. Sulla base di
tali principi dottrina e giurisprudenza ritengono, in particolare, che l'attribuzione
di un terreno di natura edilizia ad una zona riservata alle costruzioni ed agli
impianti pubblici provochi una lesione grave al punto da poter essere
assimilata ad una espropriazione materiale. In effetti, in questo caso, il
fondo gravato viene privato per l'appunto delle facoltà edificatorie perdendo
quindi quello che, sino ad allora, era il suo valore di terreno edificabile,
per conservare solo un valore residuo corrispondente di regola a quello
agricolo e, di conseguenza, cessa contemporaneamente di essere oggetto di
mercato per edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei relativi
prezzi (RDAT II-1999 n. 39, 1994 n. 64; Zimmerli,
Raumplanungsgesetz und Enteignung, in: Das Bundesgesetz über die
Raumplanung, p. 62-63; DTF 114 Ib).
Il pregiudizio patrimoniale che risulta per il proprietario nasce al momento
dell'entrata in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base; ciò
significa che quel momento fa stato per determinare le caratteristiche del
fondo e lo statuto giuridico al quale esso soggiace come pure l'ammontare
dell'indennità (DTF 112 Ib 509, 114 Ib 287; RDAT II-1991 n. 68).
20. Nella
fattispecie è pacifico che il mappale n. 900 RFD __________ sia stato inserito
in zona AP/EP. Di principio si è dunque confrontati con un caso di
espropriazione materiale, così che un diritto all'indennizzo è teoricamente
ammissibile.
21. Per
determinare se concretamente, e non solo teoricamente, vi sia o meno un diritto
all'indennizzo occorre avantutto accertare il momento dell'entrata in vigore
del vincolo AP/EP, ritenuto che i PR entrano in vigore con l'approvazione del
Consiglio di Stato (art. 39 cpv 1 LALPT).
Secondo gli istanti, il vincolo di PR istituito con il PR 5 ottobre 1976 era un
vincolo EP, mentre quello attuale é AP/EP: la diversità evidenzierebbe la
diversa natura dei vincoli, che risulterebbe pure dal fatto che il suddetto PR
aveva durata decennale, con una proroga di un lustro (e cioé fino al 5 ottobre
1991). In altre parole, il vincolo (EP) sarebbe decaduto, per lasciare spazio –
11 anni più tardi – ad uno nuovo (AP/EP).
Secondo il Comune, vi sarebbe invece continuità tra i due vincoli, e non
sussisterebbe nessun vuoto pianificatorio tra un PR e l’altro.
22. Attualmente,
un PR ha durata indeterminata (art. 21 LPT e 41 LALPT). L’art. 23 LE 1973
prevedeva invece effettivamente una durata dei PR di 10 anni, prorogabile per
ulteriori 5 anni.
Tuttavia, anche nei Comuni nei quali la
proroga della durata di un PR é scaduta prima dell’entrata in vigore del nuovo
PR, il dies aestimandi é quello dell’entrata in vigore del primo (il
precedente) PR (RDAT II 1996 n. 23, RDAT II 1997 n. 53 pag. 199).
V’era insomma comunque continuità tra un
PR e l’altro.
Inoltre, a comprova della continuità esistita, vi é pure il fatto che il
dispositivo n. 2 della risoluzione governativa istituente il nuovo PR ha
abrogato il PR del 1976.
23. La continuità
giuridica dei due vincoli risulta anche materialmente. In ef-fetti, sia il PR
precedente che quello attuale hanno istituito un vincolo sostanzialmente
analogo.
In effetti, entrambi i vincoli erano,
rispettivamente sono destinati a supportare le necessità di ampliamento della
sede scolastica. E meglio come risulta dagli atti prodotti dal Comune di __________
il 19 aprile 2006, rispettivamente dalle citate pagine dalle risoluzione
governativa istituente il nuovo PR.
Nè scalfisce tale fatto la richiesta del Comune - avversata a suo tempo con
successo dai ricorrenti di fronte a questo Tribunale - di esproprio per creare
un’area di svago e gioco per bambini (cf. inc. 7 / 94 -22, richia-mato),
giacché proprio per la sua difformità dal PR detta richiesta era stata
respinta.
24. D’altronde,
se fosse davvero decaduto il primo vincolo gli istanti non avrebbero presentato
un’istanza di indennizzo per espropriazione materiale a far tempo dal 5 ottobre
1976, bensì un’istanza per espropriazione materiale temporanea. Sennonché di
quest’ultima non v’é traccia negli allegati degli istanti, che chiaramente
formulano unicamente richiesta di espropriazione materiale, ed anzi precisano
(istanza, pag. 7, p.to 18) che all’indennizzo fondato sul valore venale del
terreno al 7 maggio 2002 dev’esserne aggiunto uno supplementare pari al valore
del fondo al momento dell’entrata in vigore del primo vincolo; ciò
manifestamente non può essere considerato né interpretato come riferito ad un
indennizzo per espropriazione materiale temporanea (per la quale d’altronde gli
espropriati, coerentemente con la loro pretesa, neppure hanno minimamente
sostanziato un qualsivoglia danno), bensì come riferito ad un primo vincolo
pianificatorio che non si è esaurito (se non al momento dell’introduzione del
secondo).
25. Si può dunque
procedere alla valutazione del valore del fondo al 5 ottobre 1976, stabilendo
avantutto quale sarebbe stata la sua situazione pianificatoria se non fosse
stato adottato e approvato il vincolo in oggetto (TRAM 26.02.2001 in re Comune
di C./ R.M., consid. 4.1). Di conseguenza si potrà stabilire l'estimo ex tunc (5
ottobre 1976), e lo si confronterà con il valore del fondo gravato dal vincolo
di inedificabilità (DTF 122 II 326 consid. 6c/bb). In altre parole,
l'indennizzo è da calcolarsi deducendo dal valore edilizio pieno del terreno
alla data dell'estimo il suo valore residuo, corrispondente di norma a quello
di un buon fondo agricolo (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C. / R.M., consid.
4). L'eventuale differenza rappresenterà, se sussiste, l'indennizzo dovuto per
esproprio materiale.
26. Per
determinare la situazione pianificatoria presumibile del fondo al 5 ottobre 1976,
in assenza di vincolo AP/EP, occorre rifarsi alla situazione di allora.
Il Comune di __________ era un comune in
espansione: l’espansione era senz’altro abitativa (decisione governativa, punto
n. 8), ma anche - e soprattutto – industriale ( decisione governativa, punto n.
9).
Di qui, tra l’altro, il fatto di
prevedere superfici per l’ampliamento della sede scolastica.
27. Queste
indicazioni trovano speculare conferma negli atti pianificatori elaborati dal
Comune negli anni precedenti all’adozione del PR.
Già nel
1965 il geometra P__________ aveva elaborato un piano delle zone per l’Ufficio
cantonale delle bonifiche e del catasto, Bellinzona, che inseriva il mappale
degli istanti in zona AP/EP, circondandolo però di una zona “Ab 1”
(Abitazioni), come risultato dall’allegato n. 8 alla lettera del 19 aprile 2006
della Sezione dello sviluppo territoriale, Bellinzona, allo scrivente
Tribunale.
Il piano
pubblicato dal Comune di __________ dal 7 dicembre 1973 al 7 gennaio 1974
(allegato n. 5 al suddetto scritto), poi erroneamente rimasto nella risoluzione
governativa, conferma detta volontà.
Anche il PR
poi approvato d’altronde ha confermato la chiara vocazione residenziale del
comparto, integralmente circondato (salvo, evidente-mente, sul suo fronte stradale)
da una zona “R3” (Abitazioni).
Addirittura,
pure sull’altro fronte della strada detto PR prevedeva una zona R3 ed una RAr4
(Mista).
Se non
fosse stato inserito in zona “EP”, il mappale degli istanti sarebbe dunque
stato inserito in zone R3. D’altronde pure l’attuale PR circonda il mappale in
oggetto di zone edificabili, in particolare quella estensiva (che persino
interessa detto mappale nella sua parte già edificata).
28. La zona R3
definita dal Consiglio di Stato, corrispondente alla zona Ab1 abbozzata
inizialmente dal pianificatore del Comune, era una zona prettamente
residenziale (semi - estensiva, ma ammettente costruzioni su grandi superfici),
con un i.s. massimo pari a 0,4 ed un i.o. massimo del 40%, con due piani
abitabili al massimo (salvo prevedere un’altezza a valle di 1PT+2, per sistemare
nello zoccolo o nel porticato l’autorimessa, i servizi o altri elementi
complementari all’abitazione). L’altezza massima dei fabbricati, misurata a
valle, era di ml 9.00, mentre la distanza minima da confine era di ml 3.00; per
ogni appartamento era inoltre da prevedersi un posto macchina ed una zona
attrezzata per il gioco dei bambini di mq 20 (NAPR 1976, art. 19, 48 e 51).
Si trattava
comunque di parametri ideali per un’edificazione residenziale.
29. Negli anni
dal 1972 al 1976 i prezzi per compravendite in zona R3 a __________ sono stati
Fatti
i seguenti:
ANNO
PART.
SUP.
LOCALITÀ
PREZZO/MQ
DG.
DATA
1972
865
1073
__________
30.00
1553
05.07.1972
1972
623
1950
27.00
3027
12.12.1972
1972
1724
929
46.99
3037
13.12.1972
1972
1721
655
47.95
3038
13.12.1972
1972
1723
697
30.79
3202
28.12.1972
1973
1726
1092
54.95
988
11.04.1973
1973
1722
646
30.96
1012
12.04.1973
1973
1725
975
30.28
1013
12.04.1973
1973
1727
1092
45.79
1599
20.06.1973
1973
905
1685
50.00
2835
26.10.1973
1974
1488
5944
37.01
904
10.04.1974
1974
1585
2210
36.20
1196
09.05.1974
1974
880
1687
36.00
1269
22.05.1974
1974
1758
1480
42.36
1463
19.06.1974
1974
1756
1392
42.51
1464
19.06.1974
1974
1766
749
44.86
2537
03.10.1974
1974
1764
1134
30.00
2741
28.10.1974
1975
861
861
55.00
2149
18.09.1975
1976
867
4407
43.50
1151
16.04.1976
Dalla media dei valori delle suddette
transazioni risulta un prezzo attorno a fr. 40.--/mq. E ciò sia considerando la
globalità delle transazioni (fr. 40.11 mq), sia togliendo il valore minimo a
quello massimo riscontrati (fr. 37.06/mq)
A risultato analogo si giunge
considerando unicamente le transazioni nei soli anni 1974, 1975, 1976; e ciò
nuovamente senza che vi sia influenza tra valore globale delle transazioni (fr.
40.83/mq) e valore escudendo i prezzi più alto e più basso (fr. 40.35/mq).
Si riscontra una lieve tendenza al
rialzo dei prezzi negli anni in oggetto. In effetti i prezzi medi sono di fr.
36.54/mq nel 1972, fr. 42.39/mq nel 1973, fr. 38.42 nel 1974, fr. 55.--/mq nel
1975 (transazione però unica) e fr. 43.50 nel 1976 (pure transazione unica). La
media delle medie è di fr. 43.17/mq.
Infine, considerando i prezzi dei
mappali di dimensioni più vicine a quelle del fondo in oggetto (part. 1488, 867
e 677), che sono oltretutto vicine temporalmente al dies estimandi, ne risulta
un valore medio di fr. 44.17/mq.
In conclusione, tenuto conto di quanto
sopra indicato, segnatamente ed in particolare, comunque, delle medie citate
sull’arco di più anni, del fatto che il mappale è ampio e ben sollegiato, che
ben si presta all’edificazione, che esso è posto in situazione addirittura
leggermente migliore (per vicinanza a scuole e servizi pubblici) degli altri
oggetti di confronto, ben si può valutare il valore del mappale n. 900 in fr. 42.--/mq.
Infine, non
possono essere considerate transazioni successive al 5 ottobre 1976, e quindi
in particolare quella relativa al mappale n. 677, alienato successivamente al
dies estimandi; la medesima sorte pertocca all’altra transazione indicata dal
Comune nella propria risposta di causa (quella relativa al mappale n. 1585).
La
valutazione sopra indicata tiene conto pure del fatto che per alcune
transazioni (quattro) il prezzo pattuito era invero ben inferiore ai valori
medi riscontrati, e che quindi per esse si è considerata la rivalutazione
operata dall’Ufficio dei registri, del tutto conforme a detti valori medi.
Il prezzo
risultante dalla transazione relativa al mappale n. 1811 (e pure indicato dal
Comune nella propria risposta) è invece chiaramente da escludersi, perché il
prezzo pattuito (fr. 16.98/mq) e quello rivalutato dall’Ufficio del Registro
fondiario (fr. 70.--/mq) sono manifestamente divergenti dai valori medi
riscontrati.
30. Dall’importo
sopra indicato va dedotto il puro valore agricolo del terreno (rimasto agli
istanti perché ancora proprietari), trattandosi di espropriazione materiale.
Esso è attualmente generalmente indicato in fr. 30.-/mq per buoni terreni
agricoli (RDAT II 1994 n. 64, 1990 n. 58, 1989 n. 37; TRAM 09.06.1997 in re O.
e S. / Comune di C.).
Tuttavia
nella fattispecie occorre riferirsi all’anno 1976, nel quale la giurisprudenza
non riconosceva più di fr. 15.-/mq per un terreno agricolo. Nella fattispecie
quest’ultimo valore può essere assunto quale determinante, trattandosi di un
fondo che ben si prestava (e presta) all’agricoltura.
Ne discende
che l’indennità per l’espropriazione materiale è di fr. 27.--/mq, da applicarsi
a complessivi mq 6607 (come da accertamento del geometra revisore, richiesto
dallo scrivente Tribunale).
31. Gli interessi
sull’indennità per espropriazione materiale decorrono, di regola, dal momento
in cui l’avente diritto ha manifestato in modo inequivocabile la propria
intenzione di farsi risarcire (DTF 114 Ib 283 c. 2a e invii). A tale richiesta
non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma
sufficiente, che l’ente pubblico, conformemente al principio della buona fede,
debba rendersi conto che il proprietario intende chiedere l’indennità che gli
spetta (DTF 112 Ib 512). Una simile manifestazione di volontà è stata scorta
dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I
819), nell’intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita
(DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni di opposizione intraprese dal
proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi
interessi (DTF 122 Ib 512). La giurisprudenza ticinese segue detti principi
(TRAM 9.11.1998 in re CE C. e D’A. / Comune di F., consid. 4.1).
32. Nella
fattispecie gli interessi sono quindi da riconoscersi dal 6 maggio 1998, ai
seguenti tassi:
4% dal
6 maggio 1998 al 31 dicembre 2000;
4.5% dal
1. gennaio 2001 al 31 agosto 2002;
4% dal
1. settembre 2002 al 30 aprile 2003;
3.5% dal
1. maggio 2003 in poi.
33. Alle parti,
assistite da un legale, sono da riconoscersi delle ripetibili. Nei procedimenti
contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili
vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ossia a
dipendenza dell’esito del processo e del grado di soccombenza delle parti
conformemente al principio dedotto dagli art. 28 e 31 LPamm. Solo se
l’esistenza dell’espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il
proprietario avrà diritto ad ottenere la stima e le spese dell’ente
espropriante giusta l’art. 73 Lespr. (RDAT I-1994 n. 48; TRAM 3.2.1998 in re B.
/ Comune di L., 18.8.1999 in re G. /Comune di S. C. 18.8.1999 in re S. / Comune
di P., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).
L’indennità
per ripetibili comunque non copre necessariamente l’integrità dei costi
sopportati: deve essere equa, adeguata all’impegno richiesto ed alla difficoltà
della vertenza piuttosto che al valore litigioso (DTF 111 Ib 97 c. 2c-d;
Hess/Weibel, ad art. 115 no. 4). In effetti il valore litigioso non può essere
determinante perché altrimenti l’espropriato verrebbe posto in grado,
attraverso la formulazione della sua notifica, di influire sull’ammontare della
tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I - 1992 no. 62). Per quantificare
le ripetibili il giudice dell’espropriazione deve pertanto riferirsi
principalmente all’assistenza che l’avvocato ha effettivamente prestato a
favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla
diligenza impiegati nonché dall’estensione e dalla complessità della causa
(Hess/Weibel, ad art. 115 no. 3; RDAT II-1994 no. 66). Il Tribunale
d’espropriazione non è dunque vincolato dalla tariffa professionale degli
avvocati (Zimmerli, in: Zbl 1973 p. 193), che non può essere direttamente
applicata e conserva unicamente valore indicativo (RDAT 1987 no. 72, II-1992
no. 44; TRAM 18.8.1999 in re G. / Comune di S.C., 18.8.1999 in re C. / Comune
di L., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).
34. Nella
fattispecie, il tempo di lavoro del legale può così essere quantificato:
- colloquio
preliminare con cliente, studio incarto e atti, corrispon-
denza con
il cliente: 5
ore
- allestimento
istanza: 2
ore
- udienza
preliminare: 1
ora
- sopralluogo: 3
ore
- corrispondenza
con il Tribunale: 1 ora
Totale 12
ore
Pertanto,
considerata una tariffa oraria di fr. 250.--(TRAM 18.1.1999 in re C. / Comune
di L.), l’onorario da rimborsare sarebbe di fr. 3'000.--.
Esso non è di
principio da ridurre, poiché a fronte di una richiesta di fr. 290.--/mq per il
nuovo vincolo, oltre a fr. 90.--/mq per il precedente vincolo (come da istanza
del 30 giugno 2004 dell’istante al Tribunale), v’è il riconoscimento di un
indennizzo di fr. 27.--/mq (oltre a interessi); in pratica gli istanti sono
interamente soccombenti (e ciò anche volendo considerare la domanda subordinata
per fr. 90/mq, a fronte di una risposta del Comune indicante fr. 60.--/mq). Ne
consegue un’indennità per ripetibili di fr. 3'000.-- a favore del Comune.
Tuttavia, una
riduzione si impone, avendo il Comune contestato pure la tempestività
dell’istanza; detta riduzione è però minima, in quanto il Comune ha celermente abbandonato
detta contestazione.
Tutto ciò
ponderato, l’indennità per ripetibili a favore del Comune può essere stabilita
in fr. 2'500.--.
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono poste a carico degli
istanti, in applicazione del medesimo principio sopra evocato.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di
espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia:
1. L’istanza è parzialmente
accolta. Per l’espropriazione materiale di mq 6607 della part. 900 RFD di __________
è riconosciuta un’indennità per espropriazione materiale di fr. 27/mq.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.--
sono a carico degli istanti. Al Comune di __________ gli istanti verseranno fr.
2'500.-- per ripetibili, con vincolo solidale.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
-
-
Per
il Tribunale di espropriazione
Il Presidente supplente Il
segretario giudiziario
Stefano Camponovo Enzo
Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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