Lexipedia

Decisione

10.2004.104

indennizzo per espropriazione materiale parzialmente riconosciuta per l'inserimento di un fonto in zona AP/EP

29 marzo 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti:

ANNO

PART.

SUP.

LOCALITÀ

PREZZO/MQ

DG.

DATA

1972

865

1073

__________

30.00

1553

05.07.1972

1972

623

1950

27.00

3027

12.12.1972

1972

1724

929

46.99

3037

13.12.1972

1972

1721

655

47.95

3038

13.12.1972

1972

1723

697

30.79

3202

28.12.1972

1973

1726

1092

54.95

988

11.04.1973

1973

1722

646

30.96

1012

12.04.1973

1973

1725

975

30.28

1013

12.04.1973

1973

1727

1092

45.79

1599

20.06.1973

1973

905

1685

50.00

2835

26.10.1973

1974

1488

5944

37.01

904

10.04.1974

1974

1585

2210

36.20

1196

09.05.1974

1974

880

1687

36.00

1269

22.05.1974

1974

1758

1480

42.36

1463

19.06.1974

1974

1756

1392

42.51

1464

19.06.1974

1974

1766

749

44.86

2537

03.10.1974

1974

1764

1134

30.00

2741

28.10.1974

1975

861

861

55.00

2149

18.09.1975

1976

867

4407

43.50

1151

16.04.1976

Dalla media dei valori delle suddette

transazioni risulta un prezzo attorno a fr. 40.--/mq. E ciò sia considerando la

globalità delle transazioni (fr. 40.11 mq), sia togliendo il valore minimo a

quello massimo riscontrati (fr. 37.06/mq)

A risultato analogo si giunge

considerando unicamente le transazioni nei soli anni 1974, 1975, 1976; e ciò

nuovamente senza che vi sia influenza tra valore globale delle transazioni (fr.

40.83/mq) e valore escudendo i prezzi più alto e più basso (fr. 40.35/mq).

Si riscontra una lieve tendenza al

rialzo dei prezzi negli anni in oggetto. In effetti i prezzi medi sono di fr.

36.54/mq nel 1972, fr. 42.39/mq nel 1973, fr. 38.42 nel 1974, fr. 55.--/mq nel

1975 (transazione però unica) e fr. 43.50 nel 1976 (pure transazione unica). La

media delle medie è di fr. 43.17/mq.

Infine, considerando i prezzi dei

mappali di dimensioni più vicine a quelle del fondo in oggetto (part. 1488, 867

e 677), che sono oltretutto vicine temporalmente al dies estimandi, ne risulta

un valore medio di fr. 44.17/mq.

In conclusione, tenuto conto di quanto

sopra indicato, segnatamente ed in particolare, comunque, delle medie citate

sull’arco di più anni, del fatto che il mappale è ampio e ben sollegiato, che

ben si presta all’edificazione, che esso è posto in situazione addirittura

leggermente migliore (per vicinanza a scuole e servizi pubblici) degli altri

oggetti di confronto, ben si può valutare il valore del mappale n. 900 in fr. 42.--/mq.

Infine, non

possono essere considerate transazioni successive al 5 ottobre 1976, e quindi

in particolare quella relativa al mappale n. 677, alienato successivamente al

dies estimandi; la medesima sorte pertocca all’altra transazione indicata dal

Comune nella propria risposta di causa (quella relativa al mappale n. 1585).

La

valutazione sopra indicata tiene conto pure del fatto che per alcune

transazioni (quattro) il prezzo pattuito era invero ben inferiore ai valori

medi riscontrati, e che quindi per esse si è considerata la rivalutazione

operata dall’Ufficio dei registri, del tutto conforme a detti valori medi.

Il prezzo

risultante dalla transazione relativa al mappale n. 1811 (e pure indicato dal

Comune nella propria risposta) è invece chiaramente da escludersi, perché il

prezzo pattuito (fr. 16.98/mq) e quello rivalutato dall’Ufficio del Registro

fondiario (fr. 70.--/mq) sono manifestamente divergenti dai valori medi

riscontrati.

30. Dall’importo

sopra indicato va dedotto il puro valore agricolo del terreno (rimasto agli

istanti perché ancora proprietari), trattandosi di espropriazione materiale.

Esso è attualmente generalmente indicato in fr. 30.-/mq per buoni terreni

agricoli (RDAT II 1994 n. 64, 1990 n. 58, 1989 n. 37; TRAM 09.06.1997 in re O.

e S. / Comune di C.).

Tuttavia

nella fattispecie occorre riferirsi all’anno 1976, nel quale la giurisprudenza

non riconosceva più di fr. 15.-/mq per un terreno agricolo. Nella fattispecie

quest’ultimo valore può essere assunto quale determinante, trattandosi di un

fondo che ben si prestava (e presta) all’agricoltura.

Ne discende

che l’indennità per l’espropriazione materiale è di fr. 27.--/mq, da applicarsi

a complessivi mq 6607 (come da accertamento del geometra revisore, richiesto

dallo scrivente Tribunale).

31. Gli interessi

sull’indennità per espropriazione materiale decorrono, di regola, dal momento

in cui l’avente diritto ha manifestato in modo inequivocabile la propria

intenzione di farsi risarcire (DTF 114 Ib 283 c. 2a e invii). A tale richiesta

non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma

sufficiente, che l’ente pubblico, conformemente al principio della buona fede,

debba rendersi conto che il proprietario intende chiedere l’indennità che gli

spetta (DTF 112 Ib 512). Una simile manifestazione di volontà è stata scorta

dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I

819), nell’intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita

(DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni di opposizione intraprese dal

proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi

interessi (DTF 122 Ib 512). La giurisprudenza ticinese segue detti principi

(TRAM 9.11.1998 in re CE C. e D’A. / Comune di F., consid. 4.1).

32. Nella

fattispecie gli interessi sono quindi da riconoscersi dal 6 maggio 1998, ai

seguenti tassi:

4% dal

6 maggio 1998 al 31 dicembre 2000;

4.5% dal

1. gennaio 2001 al 31 agosto 2002;

4% dal

1. settembre 2002 al 30 aprile 2003;

3.5% dal

1. maggio 2003 in poi.

33. Alle parti,

assistite da un legale, sono da riconoscersi delle ripetibili. Nei procedimenti

contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili

vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ossia a

dipendenza dell’esito del processo e del grado di soccombenza delle parti

conformemente al principio dedotto dagli art. 28 e 31 LPamm. Solo se

l’esistenza dell’espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il

proprietario avrà diritto ad ottenere la stima e le spese dell’ente

espropriante giusta l’art. 73 Lespr. (RDAT I-1994 n. 48; TRAM 3.2.1998 in re B.

/ Comune di L., 18.8.1999 in re G. /Comune di S. C. 18.8.1999 in re S. / Comune

di P., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).

L’indennità

per ripetibili comunque non copre necessariamente l’integrità dei costi

sopportati: deve essere equa, adeguata all’impegno richiesto ed alla difficoltà

della vertenza piuttosto che al valore litigioso (DTF 111 Ib 97 c. 2c-d;

Hess/Weibel, ad art. 115 no. 4). In effetti il valore litigioso non può essere

determinante perché altrimenti l’espropriato verrebbe posto in grado,

attraverso la formulazione della sua notifica, di influire sull’ammontare della

tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I - 1992 no. 62). Per quantificare

le ripetibili il giudice dell’espropriazione deve pertanto riferirsi

principalmente all’assistenza che l’avvocato ha effettivamente prestato a

favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla

diligenza impiegati nonché dall’estensione e dalla complessità della causa

(Hess/Weibel, ad art. 115 no. 3; RDAT II-1994 no. 66). Il Tribunale

d’espropriazione non è dunque vincolato dalla tariffa professionale degli

avvocati (Zimmerli, in: Zbl 1973 p. 193), che non può essere direttamente

applicata e conserva unicamente valore indicativo (RDAT 1987 no. 72, II-1992

no. 44; TRAM 18.8.1999 in re G. / Comune di S.C., 18.8.1999 in re C. / Comune

di L., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).

34. Nella

fattispecie, il tempo di lavoro del legale può così essere quantificato:

- colloquio

preliminare con cliente, studio incarto e atti, corrispon-

denza con

il cliente: 5

ore

- allestimento

istanza: 2

ore

- udienza

preliminare: 1

ora

- sopralluogo: 3

ore

- corrispondenza

con il Tribunale: 1 ora

Totale 12

ore

Pertanto,

considerata una tariffa oraria di fr. 250.--(TRAM 18.1.1999 in re C. / Comune

di L.), l’onorario da rimborsare sarebbe di fr. 3'000.--.

Esso non è di

principio da ridurre, poiché a fronte di una richiesta di fr. 290.--/mq per il

nuovo vincolo, oltre a fr. 90.--/mq per il precedente vincolo (come da istanza

del 30 giugno 2004 dell’istante al Tribunale), v’è il riconoscimento di un

indennizzo di fr. 27.--/mq (oltre a interessi); in pratica gli istanti sono

interamente soccombenti (e ciò anche volendo considerare la domanda subordinata

per fr. 90/mq, a fronte di una risposta del Comune indicante fr. 60.--/mq). Ne

consegue un’indennità per ripetibili di fr. 3'000.-- a favore del Comune.

Tuttavia, una

riduzione si impone, avendo il Comune contestato pure la tempestività

dell’istanza; detta riduzione è però minima, in quanto il Comune ha celermente abbandonato

detta contestazione.

Tutto ciò

ponderato, l’indennità per ripetibili a favore del Comune può essere stabilita

in fr. 2'500.--.

La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono poste a carico degli

istanti, in applicazione del medesimo principio sopra evocato.

Per i quali motivi

richiamata la Legge di

espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia:

1. L’istanza è parzialmente

accolta. Per l’espropriazione materiale di mq 6607 della part. 900 RFD di __________

è riconosciuta un’indennità per espropriazione materiale di fr. 27/mq.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.--

sono a carico degli istanti. Al Comune di __________ gli istanti verseranno fr.

2'500.-- per ripetibili, con vincolo solidale.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

Per

il Tribunale di espropriazione

Il Presidente supplente Il

segretario giudiziario

Stefano Camponovo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster