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Decisione

10.2004.106-1

espropriazione formale nell'ambito della realizzazione di una zona di interesse comunale con estensione dell'espropriazione (indennità per terreni posti in zone edificabili di interesse comunale ZEIC)

6 dicembre 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I valori riscontrati sono a tutt’oggi attuali ai sensi dell’art. 19 Lespr,

ritenuto che non v’é presa di possesso anticipata e quindi é determinante il

valore odierno del fondo.

Il valore di espropriazione materiale é dunque pari a fr. 50.--/mq.

25.

Tale valore non é smentito dalle

risultanze degli accertamenti esperiti dallo scrivente Tribunale in merito alle

transazioni immobiliari avvenute nel Comune di V__________ negli anni

1995/1998, pure se tale verifica non é agevole in considerazione del fatto che

la maggior parte di dette transazioni concernono fondi sui quali vi sono

manufatti (stalle ecc.).

26.

Ci si deve infine chiedere se

l’indennità riconosciuta potrebbe risultare diminuita da un’eventuale invadenza

boschiva, non essendo determinante il censimento del fondo a registro fondiario;

e ciò sebbene l’ente espropriante non abbia sostenuto detta tesi.

Già il Consiglio di Stato, nella propria risoluzione (citata) di approvazione

della zona ZEIC, aveva infatti indicato al Comune di chiedere un accertamento

del limite dell’area forestale confinante con la ZEIC (risoluzione, pag. 9).

Non risulta che il Comune abbia ottenuto detto accertamento ufficiale approvato

dal Consiglio di Stato. Tuttavia, lo scrivente Tribunale ha acquisito agli atti

un accertamento dell’area forestale a confine con le zone edificabili (art. 10

cpv 2 LFO) e non edificabili del Dipartimento del Territorio, Divisione

ambiente e foreste, Sezione forestale cantonale, che esclude dal fondo in esame

il perimetro boschivo.

In sede di sopralluogo si era d’altronde constatato un limite boschivo

coincidente con i confini del comparto.

Di conseguenza non vi é motivo per discostarsi dall’accertamento in questione,

per quanto non (ancora) ufficializzato.

L’intera superficie del mappale, oggetto della variante pianificatoria, deve

dunque essere indennizzata nel senso sopra indicato.

27.

Gli espropriati chiedono

un’indennità per espropriazione formale di parte del loro mappale, con

ampliamento dell’espropriazione all’intero loro fondo.

Secondo l’art. 5 cpv Lespr qualora sia prevista un’espropriazione parziale di

diritti relativi a fondi costituenti un’unità economica e ciò abbia per effetto

di impedire o comunque di rendere difficile l’esercizio dei diritti residui

secondo la loro destinazione, l’espropriato può chiedere l’espropriazione

totale.

Nella fattispecie la tabella di espropriazione indica (a fronte di una

superficie complessiva del fondo ora aggiornata a mq 412), una superficie

espropriata di mq 260. Non vi é chi non veda come la porzione di mq 152 che

resterebbe inespropriata non rappresenti un’unità economica sufficiente per

qualsivoglia razionale sfruttamento del mappale, tenuto pure conto degli

arretramenti dal bosco da osservarsi.

Sono dunque dati gli estremi per un ampliamento dell’espropriazione ai sensi

dell’art. 5 cpv 1 Lespr., con facoltà comunque per il medesimo espropriato di

rinunciarvi entro 20 giorni dalla fissazione definitiva dell’indennità (art. 5

cpv 2 Lespr.)

28.

Gli interessi sono da computarsi

dalla data dell’immissione in possesso (art. 52 cpv 3 Lespr).

Detta data non é ancora stata fissata (neppure il Comune ha richiesto,

attualmente, detta immissione).

Ne risulta che giocoforza non sono dovuti interessi.

29.

In materia di espropriazione

formale, indipendentemente dall’esito della procedura, le spese sono di regola

da addebitarsi all’ente espropriante. Non vi é motivo di discostarsi da tale

indicazione, poiché la problematica dell’espropriazione materiale é stata

valutata d’ufficio.

Poiché la parte espropriata non si é avvalsa della consulenza di un legale, non

si assegnano ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr).

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia:

1. Il

Comune di V__________ verserà ai proprietari della part. 2218 RF __________,

un’indennità per espropriazione materiale di fr. 50.--/mq per mq 260.

Considerandi

2.

Il Comune di V__________ verserà ai proprietari

della part. 2218 RF __________ (sez. __________ fr. 30.--/mq per l’espropriazione

formale dell’intero mappale.

3.

La tassa di giustizia e le spese di complessivi

fr. 300.-- sono a carico del Comune di V__________. Non si assegnano

ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

il

Presidente supplente La

segretaria giurista

Stefano

Camponovo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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