10.2004.107
acquisto e vendita di canapa
9 settembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.107
Data decisione, Autorità:
09.09.2004, PRPEN
Titolo:
acquisto e vendita di canapa
CONSUMO DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 let. a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2004.107/fc
DA
766/2004
Bellinzona
9
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: avv. __________)
prevenuto colpevole di 1. ripetuta infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, in veste di "uomo tuttofare" del negozio di canapaio
__________ ripetutamente acquistato all'ingrosso per conto del titolare
__________, un quantitativo complessivo di ca. 50 Kg di fiori secchi di canapa
destinati alla vendita al dettaglio quale sostanza stupefacente (marijuana)
sotto forma di "sacchetti odorosi", collaborando pure al loro
confezionamento, percependo per tali mansioni un salario mensile di CHF
4'500.--;
fatti avvenuti ad Agno fra il mese di febbraio
2002 e il mese di dicembre 2003 (recte 2002);
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
2. ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, ripetutamente consumato un quantitativo imprecisato di marijuana
sotto forma di spinelli;
fatti avvenuti ad
Agno ed in altre imprecisate località nel corso dell'anno antecedente al 9
settembre
2003;
reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con
decreto d’accusa no. DA 766/2004 di data 8 marzo 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
2. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 22 marzo 2004 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 9 settembre 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente
ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 maggio 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale rileva che l'attività dell'accusato presso il canapaio è
terminata nel dicembre 2002 e non 2003 come indicato nel decreto d'accusa;
evidenzia pure che con la conclusione dell'attività è pure terminato il
consumo, benché saltuario, di canapa, tant'è che il signor ACCU 1 è risultato
negativo al test cui è stato sottoposto il 9 settembre 2003;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. Se
ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti
1.2. ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per
Fatti
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico, con la correzione
indicata sopra.
2. Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1,
autore
colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti a Agno ed in
altre imprecisate località, fra il mese di febbraio 2002 e il mese di dicembre
2002;
condanna ACCU
1,
1. alla
pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie
di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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