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Decisione

10.2004.107

acquisto e vendita di canapa

9 settembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico, con la correzione

indicata sopra.

2. Sulla

pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1,

autore

colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti a Agno ed in

altre imprecisate località, fra il mese di febbraio 2002 e il mese di dicembre

2002;

condanna ACCU

1,

1. alla

pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie

di complessivi fr. 300.-.

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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