Lexipedia

Decisione

10.2004.108

espropriazione materiale per mancata inclusione di una mappale nella zona residenziale del PR

20 novembre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Il 14 ottobre 2005 si è tenuta

l’udienza di conciliazione e notifica delle prove, durante la quale le parti si

sono riconfermate nelle loro tesi. In questa occasione si è pure proceduto al

sopraluogo.

J.

Il 26 giugno 2006 si è proceduto

all’audizione di un teste e al dibattimento finale, nel quale le parti si sono

nuovamente riconfermate nelle loro domande.

considerato, in

diritto

1.

L’espropriazione materiale, che è

corollario della garanzia costituzionale della proprietà, si avvera e

conferisce il diritto ad una piena indennità quando l’ente pubblico, attraverso

un atto pianificatorio, sancisce un divieto o una limitazione particolarmente

grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un bene - generalmente

riferibile al diritto di costruire - privando il proprietario colpito delle

prerogative essenziali insite nel diritto di proprietà.

Anche una restrizione meno rilevante può

costituire espropriazione materiale quando colpisce un solo o pochi proprietari

in maniera tale che, fosse loro negato l’indennizzo, sarebbero costretti a

sopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio eccessivo ed

incompatibile con il principio della parità di trattamento.

Entrambe le ipotesi presuppongono una

concreta possibilità di miglior uso del fondo da parte del proprietario: è

indispensabile, cioè, che il terreno sia immediatamente edificabile o, quantomeno,

che possa esserlo in un futuro prossimo (DTF 121 II 417 c. 4a, 125 II

431 c. 3a; RDAT 1990 no. 67 e 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49; Riva,

Kommentar zum RPG, ad art. 5 no. 123-134).

La problematica verte dunque sul grado di

ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul potenziale

edificatorio che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva ed assurgono a

criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di un eventuale

risarcimento.

In quest’ottica occorre vagliare tutti gli

elementi che qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento

e che si riscontrano tanto nella legislazione vigente in materia pianificatoria

ed edilizia, quanto nella locale effettiva e prevedibile utilizzazione del

suolo e nella situazione del fondo medesimo, al fine di accertare se, al

momento dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto

concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.

L’esistenza di infrastrutture che potrebbero

apparire sufficienti non basta, ad avvalorare la pretesa di indennità (DTF

122 II 455 c. 5a) poiché l’espropriazione materiale presuppone anche che

all’entrata in vigore del vincolo il proprietario fosse in grado di edificare

il terreno in un prossimo futuro (DTF 122 II 455 c. 4c; Riva,

Kommentar, no. 125, 131 ss).

Ma il ragionamento di verosimiglianza

dell’edificabilità di un terreno non si riconduce, solo, a considerazioni oggettive,

bensì anche ad elementi soggettivi tesi a dimostrare la volontà concreta del

proprietario di edificare.

Singolarmente questi elementi sembrano non

avere valenza assoluta (Grisel, Traité de droit administratif, 1984,

vol. II, p. 773; Riva Kommentar, no. 133, 134 e 163) tuttavia la mancanza

di indizi circa la volontà di meglio sfruttare il fondo concorre, in una

valutazione d’insieme, all’affievolimento del diritto al risarcimento.

Il proprietario deve dimostrare, in

particolare, di aver investito capitali considerevoli per l’urbanizzazione e

l’edificazione del terreno e di aver avuto l’intenzione di concretizzare la

facoltà sottrattagli dal vincolo.

Una tale intenzione è individuabile, secondo

la giurisprudenza, nell’atto di impugnazione del vincolo e nella richiesta di

un’indennità per espropriazione materiale; viceversa qualora il proprietario si

astenga dall’intervenire materialmente si reputa, sulla base del suo

comportamento concludente, che non avesse l’intenzione di modificare l’uso del

fondo né di destinarlo ad un sfruttamento più intensivo (RDAT II-1996

no. 46 c. 3, 4b).

Nel giudizio appena citato l’indifferenza

manifestata dal proprietario di fronte all’imposizione del vincolo è assurta a

criterio decisivo posto che l’espropriazione materiale è stata negata

nonostante i presupposti oggettivi ne fossero adempiuti.

Considerandi

2.

Si riconduce a tali considerazioni

l’istituto della cosiddetta non-attribuzione che l’autorità pianificatoria

attua quando, adottando il suo primo piano di utilizzazione conforme alla LPT entrata

in vigore l’1.1.1980, si astiene dall’attribuire un terreno alla zona

edificabile (Riva, Kommentar, no. 141).

Secondo un’opinione diffusa in tale

evenienza la privazione della possibilità di edificare non spoglia la proprietà

di un suo attributo fondamentale posto che l’edificabilità del fondo è subordinata

alla sua appartenenza ad una zona edificabile conforme alla legge.

Fa da corollario a tale enunciato la considerazione che il privato non ha

diritto all’attribuzione del suo fondo alla zona edificabile né al mantenimento

di uno specifico regime ritenuto che la legislazione in materia di

pianificazione del territorio è, per sua stessa essenza, dinamica per cui

occorre sempre contare con l’eventualità di una sua modifica.

Perciò, di regola, la non-attribuzione non

adempie i presupposti di un’espropriazione materiale e quindi nemmeno legittima

un risarcimento (Riva, Kommentar, no. 114 e 145; DTF 122 II 326

c. 4).

D’altronde, poiché il Comune è tenuto ad

ispirarsi al concetto di razionale ed ordinata utilizzazione del suolo senza

trascurare la sua disponibilità finanziaria, è fatale che la pianificazione del

suolo comunale attraverso una suddivisione in zone comporti anche conseguenze

discriminanti per talune proprietà, specialmente quando uno specifico

azzonamento è finalizzato ad avvantaggiare la collettività ed è quindi

legittimato da un interesse pubblico prevalente rispetto al diritto del privato

di costruire che non è né reale né soggettivo bensì soggetto a concessione da

parte dell’ente pubblico (cfr. Catenazzi, Ancora sull’espropriazione

materiale, in RDAT 1980 p. 304).

3.

Un obbligo di indennizzo potrebbe

imporsi, solamente in via eccezionale, qualora circostanze particolari,

concrete ed oggettive, avrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una

zona edificabile.

3.1

Gli autori e la giurisprudenza ammettono una tale ipotesi quando il fondo è

edificabile o quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria

(1), è compreso nel piano generale delle canalizzazioni (PGC) (2) ed il

proprietario già ha investito somme considerevoli in vista della sua

urbanizzazione ed edificazione (3). Queste tre condizioni sono cumulative (Riva,

Kommentar, no. 149).

3.2

Oppure quando il fondo è situato in un territorio già largamente edificato ai

sensi dell’art. 15 lit. a LPT.

La

giurisprudenza interpreta restrittivamente il concetto di territorio largamente

edificato assimilandovi solo quello edificato in senso stretto e gli spazi

vuoti tra costruzioni (cosiddette “Baulücken”) talmente segnati dall’impronta

edificabile dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad altra

destinazione (DTF 121 II 417 c. 5a, 122 II 455 c. 6a; RDAT

II-1998 c. 5b; Riva, Kommentar, no. 159).

3.3

Oppure ancora quando l’azzonamento è legittimato dalla buona fede, istituto

quest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che

caratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso

un risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a

fronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente

pubblico e che questi ha deluso (Riva, Kommentar, no. 114, 146-160; DTF

121.

II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a).

4.

La soppressione o la limitazione

della componente edificabile di un fondo ne riduce il valore traducendosi in un

pregiudizio economico.

Poiché il danno si manifesta con l’entrata

in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base, quella data è decisiva

ai fini del giudizio sull’espropriazione materiale e sulla quantificazione

dell’eventuale indennità (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no.

68; Riva, Kommentar, no. 194).

5.

Nell’ordinamento giuridico

ticinese l’atto che disciplina l’organizzazione e l’utilizzazione del

territorio comunale è il PR.

L’entrata in vigore e la pubblica utilità

delle opere che vi sono contemplate sono sancite con l’approvazione del

Consiglio di Stato (art. 39 e 40 LALPT).

6.

Nel caso concreto siamo in

presenza del primo piano regolatore conforme alla LPT, come già accertato dal TPT

nella sentenza del 7 novembre 2002 e riconosciuto dagli istanti stessi.

7.

Il mancato inserimento in zona

edificabile, deciso dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001 (data

determinante per valutare l’esistenza di un caso di espropriazione materiale) è

perciò un caso di non azzonamento. Conformemente a una consolidata giurisprudenza

gli istanti non hanno pertanto diritto a un’indennità a titolo di

espropriazione materiale.

8.

L’indennità potrebbe essere

concesso a titolo eccezionale se il fondo fosse incluso in un territorio

largamente edificato ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT. Anche questa

eventualità è però già stata esclusa dalla citata sentenza del TPT.

9.

Resta da esaminare la possibilità

di concedere un’indennità a titolo eccezionale se il fondo è edificabile o

quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, è compreso

nel piano generale delle canalizzazioni (PGC) ed il proprietario già ha

investito somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed

edificazione.

10.

Gi istanti non hanno nemmeno

provato a dimostrare di aver investito ingenti somme, se non il pagamento di

contributi di miglioria per CHF 9'540.00 e di contributi di canalizzazione per

CHF 1696.00 (doc. F). Tali contributi non possono però essere considerati spese

rilevanti (cfr. STCA 50.200.2).

11.

Pertanto, anche se il fondo è

inserito nel PGC, approvato dalla SPA il 12 novembre 1975, e é dotato delle

infrastrutture di urbanizzazione primaria (canalizzazioni e accesso), non sono

nemmeno soddisfatte le condizioni cumulative per l’attribuzione di un’indennità

secondo questa modalità eccezionale.

12.

Infine, dalle tavole processuali

non risulta che gli istanti abbiano mai ricevuto da organi competenti

assicurazioni vincolanti circa il mantenimento integrale del fondo in una zona

edificabile o garanzie esplicite in punto alla possibilità di edificarvi opere

rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni. Gli atti testimoniano

l'intenzione del comune di inserire in zona edificabile il fondo, con il

risultato però di farsi poi richiamare dal Consiglio di Stato e dal TPT ad un

maggior rispetto dei principi fondamentali invalsi in materia di pianificazione

del territorio. Essi non possono percIò giovarsi nemmeno di un richiamo generale

al principio della buona fede.

13.

Ne consegue che l’istanza deve

essere respinta.

14.

L’addebito della tassa di

giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 28 e 31 LPamm) in

applicazione del principio secondo cui, quando l’espropriazione materiale è

contestata, l’istante assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese

processuali come è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT

I-1994 n. 48).

in

applicazione della Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971

dichiara

e pronuncia: 1. L'istanza

é respinta.

2.

La

tassa di giustizia e le spese di fr. 1'500.00 sono a carico dell'istante. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Contro

la presente decisione é data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo, Lugano, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

Per

il Tribunale di espropriazione,

il

Presidente supplente il

Segretario giudiziario

avv.

Fulvio Pezzati Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster