10.2004.109
proc. di espropriazione materiale dipendente da una istanza presentata al TE dal proprietario precedente quando egli già aveva alienato il fondo
26 gennaio 2007Italiano2 min
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Numero d'incarto:
10.2004.109
Data decisione, Autorità:
26.01.2007, TE
Titolo:
proc. di espropriazione materiale dipendente da una istanza presentata al TE dal proprietario precedente quando egli già aveva alienato il fondo
ESPROPRIAZIONE MATERIALE
art. 39 LESPR
Incarto n.
10.2004.109
80/04
Lugano
26 gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dal Presidente suppl.
Avv. Fulvio
Pezzati
e
dai membri
ing.
Argentino Jermini
ing. Alberto Lucchini
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 17 novembre 2004
da
ISES
1
rappr.
dall’ RA 1
Contro
COEP
1
rappr.
dall’ RA 2
relativamente
al mapp. n. 781 RFD M__________
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
letti e esaminati gli atti,
considerato, che
l'istante ha venduto la part. 781 RFD di M__________ il 24 agosto 2004;
che
dunque quando ha presentato l'istanza di indennità a titolo di espropriazione
materiale il 17 novembre 2004 l'istante non era più proprietaria della part.
781 RFD di M__________;
che
titolare della pretesa di indennità per espropriazione materiale é il
proprietario attuale del fondo:
“Bei Fehlen einer
kantonalen Regelung steht der Entschädigungsanspruch dem jeweiligen Eigentümer
des Grundstücks zu, das von einer enteignungsgleichen Massnahme getroffen wird
154. Wird das Eigentum übertra- gen und ist eine Entschädigung noch nicht
geltend gemacht bzw. bezahlt worden, geht der Anspruch, auch ohne ausdrückliche
Abtretung, auf den neuen Eigentümer über (Riva, Kommentar
zum RPG, ad art. 5 n. 196)“;
che dunque l'istante non é legittimata a chiedere
un'indennità per espropriazione materiale;
Per
Fatti
i quali motivi
richiamata la
Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.--
sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta
giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
Considerandi
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
il
Presidente supplente Il
segretario giudiziario
avv.
Fulvio Pezzati Enzo
Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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