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Decisione

10.2004.109

proc. di espropriazione materiale dipendente da una istanza presentata al TE dal proprietario precedente quando egli già aveva alienato il fondo

26 gennaio 2007Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.--

sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4. Intimazione a:

Considerandi

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

il

Presidente supplente Il

segretario giudiziario

avv.

Fulvio Pezzati Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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