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Decisione

10.2004.113

appropriazione di un veicolo a scopo d'indebito profitto proprio e altrui

10 marzo 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2004 no. DA 804/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) mesi di

detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 67'281.10 oltre

interessi del 5% a partire dal 12 febbraio 2002, a titolo di risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.--.;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 19 marzo 2004;

indetto il dibattimento per il 10 marzo

2005, al quale l’accusato, regolarmente citato con raccomandata 16 dicembre

2004, non è comparso, mentre il Sost. Procuratore pubblico __________ con

telefonata 9 marzo 2005 ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di appropriazione

indebita,

per essersi, a __________, __________

e __________, nel periodo luglio - agosto 2001, a scopo d’indebito profitto

proprio e altrui, appropriato del veicolo Porsche Carrera Tiptronic 911, no.

Matricola __________, targata TI __________ in suo possesso ed oggetto di un

contratto leasing pattuito il 6 marzo 2003 (recte: 2000) fra la __________

S.a.g.l. e la società __________ SA di cui egli era direttore, cedendolo a __________,

cittadino italiano residente in __________?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può beneficiare della sospensione

condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Quid sulla cauzione di

fr. 5'000.--?

5.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

6.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al

competente foro civile?

7.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

visti gli art. 41 cifra 4, 80, 138

cifra 1 CP; 9 e segg., 111, 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1, 3, 5 e 6, negativamente al quesito posto sub 2, come segue ai quesiti

posti sub 4 e 7;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di appropriazione

indebita (art. 138 Cifra 1 CP) per i fatti compiuti a __________, __________

e __________, nel periodo luglio-agosto 2001, nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa No. DA 804/2004 del 08.03.2004;

condanna ACCU 1,

1.

alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al versamento a titolo di

risarcimento alla parte civile __________, __________, dell’importo di fr.

67'281.10 (sessantasettemiladuecento-ottantuno&dieci) oltre interessi al 5

% a partire dal 12 febbraio 2002;

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--, per

complessivi fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

dispone che le tasse e le spese

giudiziarie vengano prelevate dalla cauzione di fr. 5'000.-- versata dal

condannato (art. 111 cpv. 3 CPP); sulla rimanenza della cauzione verrà deciso

trascorso il termine per chiedere un nuovo giudizio;

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può solo

ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio cantonale degli

stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Camera dei ricorsi penali,

Lugano (per la decisione sulla decadenza della cauzione)

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 450.-- totale

(da trattenere dalla cauzione)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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