10.2004.113
appropriazione di un veicolo a scopo d'indebito profitto proprio e altrui
10 marzo 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.113
Data decisione, Autorità:
10.03.2005, PRPEN
Titolo:
appropriazione di un veicolo a scopo d'indebito profitto proprio e altrui
APPROPRIAZIONE INDEBITA
Incarto
n.
10.2004.113/CEG
DA
804/2004
Bellinzona
10
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di appropriazione indebita,
per essersi, a __________, __________
e __________, nel periodo luglio - agosto 2001, a scopo d’indebito profitto
proprio e altrui, appropriato del veicolo Porsche Carrera Tiptronic 911, no.
Matricola __________, targata TI __________ in suo possesso ed oggetto di un
contratto leasing pattuito il 6 marzo 2003 (recte: 2000) fra la __________
S.a.g.l. e la società __________ SA di cui egli era direttore, cedendolo a __________,
cittadino italiano residente in __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 138
Cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa dell’8 marzo
Fatti
2004 no. DA 804/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi di
detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 67'281.10 oltre
interessi del 5% a partire dal 12 febbraio 2002, a titolo di risarcimento.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 19 marzo 2004;
indetto il dibattimento per il 10 marzo
2005, al quale l’accusato, regolarmente citato con raccomandata 16 dicembre
2004, non è comparso, mentre il Sost. Procuratore pubblico __________ con
telefonata 9 marzo 2005 ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di appropriazione
indebita,
per essersi, a __________, __________
e __________, nel periodo luglio - agosto 2001, a scopo d’indebito profitto
proprio e altrui, appropriato del veicolo Porsche Carrera Tiptronic 911, no.
Matricola __________, targata TI __________ in suo possesso ed oggetto di un
contratto leasing pattuito il 6 marzo 2003 (recte: 2000) fra la __________
S.a.g.l. e la società __________ SA di cui egli era direttore, cedendolo a __________,
cittadino italiano residente in __________?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può beneficiare della sospensione
condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Quid sulla cauzione di
fr. 5'000.--?
5.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
6.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
7.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
visti gli art. 41 cifra 4, 80, 138
cifra 1 CP; 9 e segg., 111, 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1, 3, 5 e 6, negativamente al quesito posto sub 2, come segue ai quesiti
posti sub 4 e 7;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di appropriazione
indebita (art. 138 Cifra 1 CP) per i fatti compiuti a __________, __________
e __________, nel periodo luglio-agosto 2001, nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa No. DA 804/2004 del 08.03.2004;
condanna ACCU 1,
1.
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al versamento a titolo di
risarcimento alla parte civile __________, __________, dell’importo di fr.
67'281.10 (sessantasettemiladuecento-ottantuno&dieci) oltre interessi al 5
% a partire dal 12 febbraio 2002;
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--, per
complessivi fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
dispone che le tasse e le spese
giudiziarie vengano prelevate dalla cauzione di fr. 5'000.-- versata dal
condannato (art. 111 cpv. 3 CPP); sulla rimanenza della cauzione verrà deciso
trascorso il termine per chiedere un nuovo giudizio;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può solo
ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio cantonale degli
stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Camera dei ricorsi penali,
Lugano (per la decisione sulla decadenza della cauzione)
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 450.-- totale
(da trattenere dalla cauzione)
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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