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Decisione

10.2004.115-1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 settembre 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di mq 2642 del

mapp. no. 906 di C__________ l’ente espropriante verserà alla proprietaria

un’indennità di fr. 8.50 il mq oltre interessi ai seguenti saggi usuali:

- del 4.5% dal 2.7.1987 al 31.5.1989

- del 5.5% dal 1.6.1989 al 31.5.1990

- del 6.5% dal 1.6.1990 al 31.3.1993

- del 5.5% dal 1.4.1993 al 30.9.1993

- del 5% dal 1.10.1993 al 31.3.1996

- del 4.5% dal 1.4.1996 al 31.3.1997

- del 4% dal 1.4.1997 al 31.12.2000

- del 4.5% dal 1.1.2001 al 31.8.2002

- del 4% dal 1.9.2002 al 30.4.2003

Considerandi

- del 3.5% dal 1.5.2003 in poi.

2.

Non si prelevano tasse di giustizia né spese. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

- RA 1

- RA 2

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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